Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
3560/2023
Tra
Parte_1
nato il [...], a [...] V.co, C.F. ivi residente, Via Matteotti 16, C.F._1
rappr. e difeso dall'avv. Norman Tundo
Appellante
e
Controparte_1
residente in [...], elett. dom.ta in San Pietro V.co, via Brindisi 127,
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Saracino
Appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 828, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, in data 02.05.2023, depositata l'08.05.2023, R.G. n. 1667/2020, non notificata, con cui ha rigettato l'opposizione proposta da
, per la revoca del D.I. n. 18/2020. Parte_1
Fatto
Con citazione del 10.03.2020, aveva proposto opposizione avverso il D.I. n. 18/2020, emesso dal Parte_1
G.d.P. di Brindisi, il 10.01.2020, con cui gli veniva ingiunto di pagare € 4.000,00=, oltre spese del procedimento per € 175,00.
Il giudice ammetteva l'interrogatorio formale dell'opposta e prova testi e fissava udienza per p.c. e deposito note per il 22.07.2022.
Il giudice adito con la sentenza impugnata così provvedeva: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma in toto il D.I. opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione
…”.
Avverso la suddetta sentenza è stato proposto gravame, per i motivi sviluppati nel ricorso a cui si fa espresso riferimento, che saranno oggetto di scrutinio nella parte motiva.
Tra gli altri motivi, lamentava che il primo giudice non aveva adeguatamente affrontato l'aspetto concernente la eccepita nullità dell'assegno oggetto di causa in quanto postdatato e quindi non costituente titolo esecutivo.
L'appellante, rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
a) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 828, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, in data 02.05.2023, depositata in data 08.05.2023, R.G. n.
1667/2020, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- accertare e dichiarare l'inesistenza del credito di € 4.000,00= vantato da controparte e/o comunque la NULLITA' dell'A/B posto a fondamento del D.I. opposto, di conseguenza accogliere l'opposizione de qua, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Nel presente giudizio si è costituita l'appellata che ha concluso per il rigetto del proposto gravame.
All'udienza del 10 marzo 2025, i difensori delle parti rassegnavano le loro conclusioni e chiedevano che la causa passasse in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p..c
Concessi e decorsi detti termini la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della Decisione
Il proposto gravame è fondato in relazione allo specifico preliminare ed assorbente motivo concernente la nullità dell'assegno oggetto di causa in quanto postdatato e come tale non costituente titolo esecutivo.
Ed invero, come ha chiarito la Corte di Cassazione ( ordinanza Sez. V n. 35192 del 30.11.2022) un assegno bancario non ha, sempre e comunque, l'efficacia di titolo esecutivo: può averla solo se "regolarmente bollato sin dall'origine": così stabilisce D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 20, comma 1, (il cui comma 3 soggiunge che l'inefficacia dell'assegno come titolo esecutivo deve essere rilevata anche d'ufficio).
La "bollatura regolare" è, ovviamente, quella conforme alla tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, cit…
Un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d'uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D.
21.12.1933 n. 1736).
Come negozio giuridico, tuttavia, l'assegno postdatato costituisce una promessa di pagamento: e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all'art. 100 R.D. 14.12.1933 n. 1669. Anche il vaglia cambiario, come l'assegno, può costituire titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo.
Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l'assegno bancario.
Quest'ultimo infatti, per valere quale titolo esecutivo, sconta una imposta fissa (art. 9 della Tariffa all.ta sub
A al D.P.R. n. 647 del 1972); il vaglia cambiario, invece, sconta un'imposta proporzionale al valore (art. 6 della
Tariffa).
Ed infatti la Tariffa appena ricordata prevede espressamente che gli assegni postdatati siano soggetti alle imposte stabilite per le cambiali (art. 9, punto b)).
Se dunque l'assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola "sin dall'origine" con l'imposta di bollo;
e se l'assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile
è che l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari.
Nel caso di specie il Giudice di Pace, ritenendo che anche un assegno postdatato possa avere efficacia di titolo esecutivo, ha illegittimamente applicato le norme appena riassunte, sotto due profili.
Non risulta, invero di avere accertato il presupposto stesso dell'efficacia esecutiva dell'assegno bancario postdatato, e cioè la regolarità fiscale "sin dall'origine".
In secondo luogo ha ritenuto che un assegno postdatato costituisca un valido titolo esecutivo, se presentato per l'incasso in data successiva a quella risultante dal contesto letterale del titolo.
Così giudicando, però, il primo giudice ha confuso il problema della validità del negozio (che non necessariamente è esclusa dalla postdatazione) con quello della sua efficacia di titolo esecutivo, la quale è invece incompatibile con la postdatazione, se il titolo sia fiscalmente irregolare ab origine.
In definitiva, come ha chiarito e specificato il Supremo Collegio, con la ordinanza sopra indicata, l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p.
r. 64 7 / 72"; è, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata.
Nel caso in esame, il primo giudice non ha scrutinato, esaurientemente, l'indicato motivo di opposizione, in quanto in caso contrario, applicando il principio di cui sopra, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si omette, pertanto, l'esame degli altri motivi posti a fondamento dell'interposto gravame, in considerazione della natura preliminare ed assorbente del motivo sopra esaminato, di cui è stata riconosciuta la fondatezza.
Per tali ragioni, la impugnata sentenza n. 828, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, in data 02.05.2023, depositata l'08.05.2023, R.G. n. 1667/2020, non notificata, con cui ha rigettato l'opposizione proposta da
, deve essere riformata con derivante revoca del D.I. n. 18/2020, emesso dal G.d.P. di Brindisi, il Parte_1
10.01.2020, con cui veniva ingiunto all'appellante di pagare € 4.000,00=, oltre spese del procedimento per
€ 175,00.
Le spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, per lo scaglione di riferimento, con distrazione in favore dell'avv.to Norman Tundo dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Brindisi
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
definitivamente, decidendo sull'appello interposto da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 828, emessa dal Giudice di Pace di Brindisi, in data 02.05.2023, depositata l'08.05.2023,
R.G. n. 1667/2020, non notificata, con cui ha rigettato l'opposizione proposta da , per la revoca Parte_1 del D.I. n. 18/2020, così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, revoca il D.I. n. 18/2020, emesso dal G.d.P. di Brindisi, il 10.01.2020, con cui veniva ingiunto all'appellante di pagare € 4.000,00=, oltre spese del procedimento per € 175,00.
2) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore Controparte_1 dell'appellante, che liquida in complessivi € 2.977,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Norman Tundo dichiaratosi anticipatario.
Brindisi 9 giugno 2025 Il Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello