Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01265/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 113 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Marina Salina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determina del 13.6.2024 (protocollo n. -OMISSIS- del 18.6.2024), comunicata il 6.11.2024, con cui il Comune di Santa Marina Salina ha rigettato l’istanza di condono edilizio, presentata dal ricorrente, ai sensi della legge n. 326/2003, in data 6.12.2004 con prot. n. 6463, per la regolarizzazione dell’ampliamento di un fabbricato adibito ad uso residenziale, sito in località -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese:
(a) la nota del 24.10.2024 del Responsabile del IV Settore del Comune di Santa Marina Salina, con cui è stata comunicata al ricorrente l’impugnata determina del 13.6.2024 (protocollo n. 6079 del 18.6.2024);
(b) la non meglio conosciuta “ nota di diffida ” emessa dal Comune di Santa Marina Salina medesimo, richiamata nell’impugnata determina del 13.06.2024, “ relativa ad una richiesta di integrazione documentale emessa ai sensi dell’art.2, comma 37 lett. d), della Legge n.662/96, con prot. n.8999 del 07.11.2022 ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. Salvatore ME SS CO e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. Il ricorrente impugnava la determina con cui era stata rigettata l’istanza di condono edilizio, da lui presentata ai sensi della legge 326/2003, relativa all’ampliamento di un fabbricato adibito ad uso residenziale, sito in località -OMISSIS-, nel Comune di Santa Marina Salina, oltre agli atti connessi.
1.1. Evidenziava, preliminarmente, che le opere per le quali aveva presentato l’istanza sarebbero consistite nella realizzazione di un piccolo soppalco all’interno del legittimo volume esistente e di un modestissimo ampliamento di un volume tecnico interrato.
Metteva in rilievo come, nella motivazione del provvedimento, sarebbe stato, tuttavia, erroneamente sostenuto che l’abuso edilizio denunciato in sanatoria sarebbe rientrato “ ...nella tipologia di abuso n. 1 cosi come definita nella 3 Legge n. 326/03 ”, e, pertanto, sarebbe stato ritenuto insanabile.
2. I provvedimenti impugnati, secondo il ricorrente, sarebbero stati illegittimi per i motivi di seguito indicati.
2.1. In primo luogo, affermava di non avere mai ricevuto la nota di diffida contenente la richiesta di integrazione documentale, alla quale, secondo quanto indicato nella motivazione del provvedimento impugnato, non sarebbe stato fornito riscontro.
2.2. In un secondo motivo di ricorso affermava che il provvedimento sarebbe stato illegittimo anche in ragione della mancata comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990 (come recepito in Sicilia dall’art. 13 della legge regionale del 21.05.2019 n. 7), omissione che avrebbe impedito allo stesso ricorrente di formulare proprie osservazioni e di rappresentare al Comune il mancato ricevimento della predetta nota di diffida e, una volta ricevutane copia, di potervi dare riscontro.
2.3. Lamentava, ancora, in un terzo motivo di ricorso, che il Comune non avrebbe tenuto in considerazione, nel valutare l’istanza, la sanabilità, in termini generali, degli interventi edilizi di minore importanza, secondo quanto chiarito e riconosciuto dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana con la Circolare del 30.10.2022.
In tal senso, il provvedimento impugnato sarebbe stato illegittimo in quanto, in difetto di una preliminare compiuta istruttoria volta, anche, a far verificare alla Soprintendenza la riconducibilità degli interventi edilizi in discussione tra quelli di “minore importanza”, il Comune non avrebbe potuto rigettare l’istanza di condono edilizio, se non sostituendo illegittimamente la propria valutazione a quella della Soprintendenza, tenuta, ai sensi della Circolare del 30.12.2022 n. 62212 e dell’art. 23 della legge regionale 37/1985 n. 37, ad esprimere il proprio parere preventivo sulla compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati.
In tale ottica, il provvedimento sarebbe stato affetto dal vizio di incompetenza, oltre che di violazione di legge ed eccesso di potere per contrasto con le richiamate disposizioni.
2.3.1. Sottolineava, a tale proposito, che, in effetti, il soppalco avrebbe avuto modestissime dimensioni e sarebbe stato realizzato nell’ambito del legittimo volume preesistente, sicché la sua realizzazione sarebbe rientrata nel concetto di restauro o risanamento conservativo di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, in quanto effettuata, tra l’altro, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio e senza conferirvi una destinazione d'uso con esse incompatibile.
Pertanto, affermava che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, sarebbe rientrato nella tipologia 5 dell’allegato al decreto legge 30.9.2003, n. 269.
2.3.2. Riteneva, inoltre, che anche l’ampliamento del locale tecnico interrato, per le sue modeste dimensioni, avrebbe consentito di escludere la destinazione volta alla stabile permanenza dell’uomo e sarebbe stato, pertanto, compatibile con le previsioni di cui all’art. 100 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 30.9.2022 n. 27, in base alle quali all’esterno delle zone A sarebbero stati realizzabili magazzini interrati.
2.4. Lamentava, altresì, il ricorrente, la disparità di trattamento attuata rispetto ad istanze di condono simili che sarebbero state in passato accolte dall’Amministrazione.
2.4.1. Infine, il provvedimento sarebbe stato illegittimo in quanto in contrasto con le previsioni di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali.
L’incertezza in ordine alla sorte della proprietà, rispetto a un’istanza di condono presentata oltre 20 anni prima, si sarebbe configurata come un peso eccezionale e sproporzionato che avrebbe alterato il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale, da un lato, e la tutela del diritto al rispetto dei beni privati, dall’altro.
2.4.2. Avrebbe, dunque, dovuto trovare applicazione la previsione di cui al comma 25 dell’articolo 32 del decreto legge 30.9.2003 n. 269, convertito dalla legge 24.11.2003 n. 326, ovvero l’istituto del silenzio assenso, di cui all’articolo 35 della legge 28.02.1985 numero 47 - come recepito in Sicilia dall’articolo 26 della legge regionale 37/1985 – in base al quale, al decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda, ricorrendone i requisiti, si forma il silenzio assenso, considerato, tra l’altro, che, nella fattispecie, come già eccepito dalla parte, il ricorrente non avrebbe mai ricevuto la “diffida” sopra menzionata e, pertanto, l’Amministrazione, ove l’integrazione fosse stata davvero necessaria al fine di una compiuta istruttoria, avrebbe dovuto procedere alla formulazione e all’invio di un’ulteriore richiesta.
3. In conclusione, per tutte le predette ragioni, chiedeva l’annullamento degli atti impugnati.
4. L’Amministrazione intimata, benché destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si costituiva in giudizio.
5. In vista della discussione della causa, il ricorrente depositava, in data 6 febbraio 2026, una memoria nella quale ribadiva e sviluppava le censure già formulate nel ricorso introduttivo.
6. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, udito il difensore di parte ricorrente il ricorso veniva posto in decisione.
7. Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi infondato.
Nell’ordine di formulazione dei motivi di ricorso va osservato quanto segue.
7.1. In primo luogo, non può ritenersi decisiva l’asserzione del ricorrente di non aver mai ricevuto la nota di diffida del Comune ad ottemperare alla richiesta di integrazione documentale formulata, con nota prot. n. 8899 del 7.11.2022, dallo stesso Ente, ai sensi dell’art. 2, comma 37, lett. d), della legge 662/96, al cui mancato riscontro, da parte dell’interessato si fa riferimento nella motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego.
Ed invero, va messo in rilievo che, nella motivazione di tale ultimo atto, il mancato riscontro a tale richiesta di integrazione documentale è rappresentata come una, ma non la sola, né la principale, delle ragioni del rigetto del condono (il provvedimento è stato adottato “ anche alla luce della mancanza di riscontro … alla diffida”) e, pertanto, non può ritenersi un profilo decisivo per giudicare della legittimità del provvedimento.
In ogni caso, anche a ritenere non contestabile l’asserito mancato ricevimento da parte del ricorrente di tale diffida, resta ovviamente impossibile dimostrare sia che vi avrebbe dato riscontro formulando osservazioni, sia, soprattutto, quale sarebbe stato il contenuto di tali osservazioni e la loro idoneità a “sovvertire” l’esito del procedimento.
7.1.1. Anche in tale ultimo senso, il punto della motivazione in esame non può ritenersi decisivo, dovendo, invece, assegnarsi valore essenziale alla classificazione dell’abuso, costituente aspetto, invece, dirimente, sul quale il ricorrente, non ha fornito - neanche nelle difese di causa, come di qui a poco si dirà - alcuna evidenza della riferita modesta natura degli interventi edilizi idonea a smentire le prospettazioni dell’Amministrazione, sicché, anche in base ai principi ricavabili dalla disciplina di cui all’art. 21 octies della legge 241/90, essendo rimasto indimostrato che il provvedimento – specie sul punto della qualificazione dell’abuso – avrebbe avuto un contenuto diverso ove la parte avesse ricevuto, e quindi eseguito, la diffida, deve concludersi che la legittimità del provvedimento non risulta comunque intaccata dalla irregolarità procedimentale fin qui esaminata.
7.2. Infondate devono ritenersi, altresì, le censure formulate nel secondo motivo di ricorso, per ragioni ampiamente connesse, se non proprio coincidenti, a quelle appena illustrate nell’esame del primo motivo di ricorso.
In termini generali, infatti, la giurisprudenza dominante afferma, nell’esame delle istanze di condono, l’irrilevanza e l’assenza dell’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 241/1990, alla luce del carattere vincolato del provvedimento, sottolineando come sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
Peraltro, proprio tale principio generale della mancanza dell’obbligo dell’invio della comunicazione ex art. 10 bis della legge 241/90, getta ulteriore luce sull’irrilevanza della asserita mancata ricezione della predetta nota di diffida all’integrazione procedimentale, trattandosi, evidentemente, di un atto non dovuto, come tale inidoneo ad incidere in qualsiasi modo sulla validità del provvedimento.
In ogni caso, va ribadito, come si è appena detto, che, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 3304/2023).
7.3. Infondato, in termini decisivi per l’esito dell’atto di impugnazione in esame, è il terzo motivo di ricorso, nel quale il ricorrente asserisce che gli interventi edilizi sarebbero stati di minore importanza e pertanto sanabili a seguito di una valutazione positiva da parte della Soprintendenza di cui lamentava, pertanto, nella fattispecie, l’omesso coinvolgimento.
Le affermazioni e gli assunti alla base di tale motivo di ricorso devono essere respinti in quanto contrastanti con la espressa riconduzione, nel provvedimento, degli abusi edilizi denunciati nella tipologia n. 1, secondo la definizione della legge 326/03, come tali insanabili ai sensi dell’art. 32, comma 26 di quest’ultima legge, in presenza – e su questo punto non vi è contestazione nel ricorso – di vincoli, nell’area interessata, imposti a tutela di beni ambientali e paesaggistici.
In tale ottica è, dunque, privo di fondamento, il vizio di incompetenza e di violazione di legge dedotto dal ricorrente, essendo rimasta sfornita di prova l’affermazione, in verità meramente labiale, secondo cui gli abusi realizzati sarebbero stati riconducibili a tipologie per le quali sarebbe stato necessario un preventivo parere di compatibilità da parte della Soprintendenza.
A tale proposito, in effetti, deve rilevarsi come le affermazioni del ricorrente in merito alla modesta entità del soppalco realizzato e dell’ampliamento del locale tecnico interrato - che, dunque, non avrebbero comportato la realizzazione di volumetrie aggiuntive o mutamente di destinazione d’uso e, pertanto, sarebbero stati tutt’al più riconducibili alle nozioni di restauro o risanamento conservativo, incompatibili con le tipologie di abuso n. 1, 2, 3 descritte nelle norme appena richiamate – non superino la soglia delle mere deduzioni di parte, labiali e prive di prova, in quanto la parte non ha in alcun modo documentato graficamente e/o fotograficamente tali abusi, né depositato, a titolo di esempio, una perizia idonea a supportare le medesime affermazioni, né, tanto meno la stessa istanza di condono con i relativi allegati, da cui poter quanto meno dedurre, la descrizione e classificazione compiuta nella stessa istanza.
7.4. Assolutamente generica è la formulazione della censura riguardante l’asserita disparità di trattamento attuata dall’Amministrazione rispetto a casi simili, non avendo la parte indicato un tertium comparationis , ovvero una o più fattispecie concrete in cui l’Amministrazione avrebbe assoggettato a trattamento diverso fattispecie analoghe a quella in esame.
D’altra parte, va detto che la figura sintomatica dell’eccesso di potere può, in ipotesi, ritenersi sussistente solo quando l’Amministrazione eserciti - diversamente, come si è visto, dal caso in esame - poteri discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, 9/6/2023, n. 5672; Cons. Stato, Sez. VI, 7/3/2022, n. 1613; T.A.R. Sicilia, Catania, II, 30/3/2023, n. 1074).
In ogni caso, la disparità evocata, rende, semmai, doveroso, sempre che vengano in considerazione situazioni identiche e nella sussistenza dei presupposti di legge, l'intervento in autotutela dell’Amministrazione, e non può certamente legittimare il rilascio di un ulteriore permesso in contrasto con la normativa vigente.
7.5. Deve, in definitiva, escludersi la rilevabilità di qualsiasi violazione del diritto di proprietà del ricorrente, anche ai sensi delle normative europee richiamate, a fronte della dichiarata abusiva realizzazione dei manufatti in violazione delle disposizioni interne che regolano l’esercizio dell’attività edilizia, le quali esigono il preventivo rilascio di un titolo abilitativo.
In tal senso, va escluso ogni contrasto non solo con le disposizioni interne e convenzionali poste a tutela del predetto diritto, ma anche con il principio europeo di proporzionalità, dal momento che, a fronte della realizzazione di volumi edilizi in violazione della univoca disciplina interna che prescrive il preventivo rilascio di un titolo edilizio, la reazione prevista dall’ordinamento, culminante, nel caso di violazione dell’ordine di demolizione, nell’acquisizione del manufatto al patrimonio dell’Amministrazione, non appare né irragionevole né sproporzionata.
7.6. Irrilevante, in proposito, è anche il lungo lasso di tempo trascorso dal momento della presentazione dell’istanza,
Al riguardo, va ribadito che, alla luce della pacifica giurisprudenza, condivisa dal Collegio, non è configurabile, neppure in ragione del lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di condono, alcun legittimo affidamento sulla regolarizzabilità delle opere abusive; invero, è escluso che il trascorrere del tempo possa legittimare una situazione contra ius o consolidare un affidamento tutelabile alla conservazione dell'opera abusiva oggetto di condono, essendo, di contro, rinvenibile un ingiustificato mantenimento nel tempo ed utilizzo del bene insuscettibile di sanatoria, a vantaggio del privato e in danno dell’interesse pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3 maggio 2022, n. 3024; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 3450 del 2022).
In definitiva, la mera inerzia, anche prolungata, da parte dell'Amministrazione, nell'esercizio dei propri poteri di controllo del territorio, non è idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall'origine illegittimo, con la conseguenza che il trascorrere del tempo non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell'opera abusiva sulla regolarizzazione di fatto di quest’ultima (cfr. Cons. Stato Sez. II, 18/03/2020, n. 1925 e, in termini analoghi, Cons. Stato Sez. VI, 22/02/2021, n. 1552 e Cons. giust. amm. Sicilia, 22/02/2021, n. 135).
L'ordinamento, infatti, tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole.
Al contrario, la realizzazione e il consapevole mantenimento di un'opera abusiva concretizzano una volontaria attività del privato “ contra legem ”.
Le circostanze invocate dal ricorrente appaiono, dunque, sostanzialmente irrilevanti e inidonee a produrre, contrariamente a quanto da esso affermato, alcuna forma di affidamento giuridicamente rilevante, a sua volta tale da rendere illegittimo il diniego impugnato.
7.7. Per analoghe ragioni non si può configurare la formazione di alcuna forma di silenzio assenso sull’istanza all’epoca presentata dalla parte ricorrente.
Alla non condonabilità dell’opera, per le ragioni sopra indicate, consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, nessun silenzio assenso è predicabile nel caso di specie, atteso che, in generale, in materia edilizia, il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione, con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso.
Infatti, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l’istanza di condono non possegga i requisiti sostanziali per il suo accoglimento (Cons. di Stato, sez. IV, 20 agosto 2020, n. 5156; Id.; 24 gennaio 2020, n. 569; Id.; 7 gennaio 2019, n. 113; Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 ottobre 2022, n.1018; da ultimo T.A.R. Sicilia Palermo n. 2731 del 2023).
8. In conclusione, per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
9. Nulla deve disporsi sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN AN Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore ME SS CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Salvatore ME SS CO | GN AN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.