Articolo 7 della Legge 19 luglio 1959, n. 537
Articolo 6Articolo 8
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15 agosto 1959
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1959-60, a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 , la forza organica dei sottufficiali, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:

sottufficiali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 8.276 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . N. 7.800
Entrata in vigore il 15 agosto 1959