Art. 5.
Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.
Le ditte produttrici del prosciutto veneto berico-euganeo, per quanto attiene a tale specifica produzione, sono sottoposte, da parte degli organi giudiziari e di vigilanza preposti, ad ispezioni dei locali di lavorazione, a controlli e verifiche delle carni da lavorare o lavorate, dei metodi di produzione, nonche' della regolarita' nella tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalita' e la durata di lavorazione dei prosciutti corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.