Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1986, n. 918
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1987
Art. 2. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1987