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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1390/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via S. Falbo 73, elettivamente domiciliato in Floridia, Via Palestro n. 22, presso lo studio dell'avv. Alicata Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ea
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola, Via Giovanni Bovio 5, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Roma n. 109, presso lo studio dell'avv. Cancemi Concetta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/7/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
13/6/2007 (Anno 2007, Ufficio 1, Volume 1, N. 33, Parte 2, Serie A).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 13/6/2007;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Noto, il 3/2/2011) e Persona_1 [...]
(a Noto, il 15/5/2015) ad oggi minorenni. Persona_2
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 8457/2018 del 3/10/2018 emesso dal Tribunale di Velletri (v. documenti in atti);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/5/2024, il Giudice fissava udienza del 28/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con provvedimento del 20/11/2024, il GOP, Dott.ssa Patrizia Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva il fascicolo al giudice tabellamente competente.
Con decreto del 22/1/2025, il Presidente fissava udienza del 10/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi, su invito del Giudice, depositavano note scritte in data 8/3/2025 con le quali precisavano il regime di affido condiviso dei minori a entrambi i genitori.
In tali premesse, i coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “il sig. si obbliga al pagamento di un assegno di mantenimento di Parte_1 complessive €600,00 in favore dei due figli e Persona_1 Persona_2
.
[...]
2. I coniugi concordano che la sig.ra continuerà a percepire gli assegni familiari per Parte_2
i propri figli.
3. La sig.ra si dichiara autosufficiente economicamente e pertanto rinunzia ad ogni Parte_2
pretesa di contributo economico al mantenimento.
pagina2 di 4
4. Porre a carico dei signori e il pagamento, nella misura del Parte_1 Parte_2
50% ciascuna delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal
Tribunale Civile di Siracusa.
5. Entrambi i coniugi concordano che il padre sig. potrà esercitare il proprio Parte_1
diritto di visita per incontrare la prole senza alcun limite di tempo prestabilito, quindi un diritto di visita libero e senza limitazioni di giorni e orario, i coniugi di buon accordo stabiliranno di volta in volta le visite quotidiane del padre, le uscite “fuori porta”, eventuali periodi di festività, ferie ecc. ecc. con i propri figli fuori dal nucleo familiare.
6. I coniugi dichiarano che con il precedente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare
ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano reciprocamente e nuovamente che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, in Avola, il giorno 13/6/2007 (Anno 2007, Ufficio 1, Volume 1,
[...] Parte_2
N. 33, parte 2, serie A), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/03/2025
pagina3 di 4
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1390/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/3/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via S. Falbo 73, elettivamente domiciliato in Floridia, Via Palestro n. 22, presso lo studio dell'avv. Alicata Sebastiano, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ea
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Avola, Via Giovanni Bovio 5, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Roma n. 109, presso lo studio dell'avv. Cancemi Concetta, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 19/7/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/04/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
13/6/2007 (Anno 2007, Ufficio 1, Volume 1, N. 33, Parte 2, Serie A).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Avola, il giorno 13/6/2007;
-che dalla loro unione sono nati i figli, (a Noto, il 3/2/2011) e Persona_1 [...]
(a Noto, il 15/5/2015) ad oggi minorenni. Persona_2
pagina1 di 4 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 8457/2018 del 3/10/2018 emesso dal Tribunale di Velletri (v. documenti in atti);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 3/5/2024, il Giudice fissava udienza del 28/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Con provvedimento del 20/11/2024, il GOP, Dott.ssa Patrizia Fugallo, in sostituzione del giudice titolare, rimetteva il fascicolo al giudice tabellamente competente.
Con decreto del 22/1/2025, il Presidente fissava udienza del 10/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi, su invito del Giudice, depositavano note scritte in data 8/3/2025 con le quali precisavano il regime di affido condiviso dei minori a entrambi i genitori.
In tali premesse, i coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1. “il sig. si obbliga al pagamento di un assegno di mantenimento di Parte_1 complessive €600,00 in favore dei due figli e Persona_1 Persona_2
.
[...]
2. I coniugi concordano che la sig.ra continuerà a percepire gli assegni familiari per Parte_2
i propri figli.
3. La sig.ra si dichiara autosufficiente economicamente e pertanto rinunzia ad ogni Parte_2
pretesa di contributo economico al mantenimento.
pagina2 di 4
4. Porre a carico dei signori e il pagamento, nella misura del Parte_1 Parte_2
50% ciascuna delle spese straordinarie secondo quanto previsto dalle linee guida adottate dal
Tribunale Civile di Siracusa.
5. Entrambi i coniugi concordano che il padre sig. potrà esercitare il proprio Parte_1
diritto di visita per incontrare la prole senza alcun limite di tempo prestabilito, quindi un diritto di visita libero e senza limitazioni di giorni e orario, i coniugi di buon accordo stabiliranno di volta in volta le visite quotidiane del padre, le uscite “fuori porta”, eventuali periodi di festività, ferie ecc. ecc. con i propri figli fuori dal nucleo familiare.
6. I coniugi dichiarano che con il precedente accordo di divorzio hanno provveduto a regolamentare
ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano reciprocamente e nuovamente che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies cod. civ.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, in Avola, il giorno 13/6/2007 (Anno 2007, Ufficio 1, Volume 1,
[...] Parte_2
N. 33, parte 2, serie A), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di AVOLA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 12/03/2025
pagina3 di 4
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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