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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8486 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
50614 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi
Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 50614/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1
in persona del curatore Prof. Avv. Giuseppe Mazzuti, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Migliazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE –
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Vivaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
E
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Vivaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2021, il della società Parte_1 [...]
unipersonale, conveniva in giudizio i coniugi e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Esponeva all'uopo a)- che, con sentenza n. 29 del 16.1.2019 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società unipersonale; b)- che il convenuto , Parte_1 CP_1
in qualità di amministratore e commercialista della società fallita, aveva, nella gestione di essa società, commesso, in concorso con gli altri amministratori, nel tempo, succedutisi nella gestione di essa società, gravi illeciti, cagionando ingenti danni, per complessivi € 6.066.060,35, per cui era, dinanzi al Tribunale di Roma, imputato del reato di bancarotta fraudolenta, nell'ambito del giudizio penale n. 17957/2020 R.G.N.R. – n. 37033/2020 R.R. G.I.P., nel quale la curatela del Fallimento, al fine di ottenere il ristoro dei danni stessi, si era, con atto in data 5.5.2021, costituita parte civile;
c)- che, con atto pubblico di donazione, stipulato in data 19.1.2018 a rogito del Notaio di Roma, Rep. n. Per_1
7650 – Racc. n. 4783, lo stesso convenuto aveva donato alla convenuta coniuge CP_1
la quota di 1/2 della piena proprietà dei seguenti immobili: i)- appartamento sito Controparte_2
in Roma alla Via della Balduina n. 210, piano quinto, int. 11, composto da 9,5 vani, censito presso il
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 19; ii)- cantina sita in Roma alla
Via della Balduina n. 210, piano primo sottostrada, contraddistinta col n. 11, censita presso il
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 20; d)- che, così agendo, egli avrebbe dismesso il proprio intero patrimonio, tanto da rendere assai più difficoltoso il soddisfacimento del credito risarcitorio nei di lui confronti vantato.
E concludeva pertanto chiedendo che venisse disposta la revocatoria della denunciata donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c. con ordine di trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
assumeva quindi, nel merito, che l'impugnato atto di donazione non recava alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, stante l'esistenza di ulteriori cespiti immobiliari a lui stesso intestati, sui quali soddisfarsi ove la sua responsabilità, all'esito del giudizio penale in corso, risultasse effettivamente accertata, e che, conseguentemente, era altresì insussistente l'elemento soggettivo, quale richiesto dall'art. 2901 c.c..
E concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., venisse preliminarmente dichiarata la nullità dell'atto di citazione, e che, nel merito, l'avversa domanda venisse comunque respinta;
con vittoria di spese. Si costituiva altresì, contestualmente, in giudizio la convenuta coniuge donataria , Controparte_2
la quale formulava le medesime eccezioni, deduzioni e conclusioni del convenuto coniuge, quali appena riferite.
Con ordinanza in data 15.9.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'architetto
. Controparte_3
All'udienza del 21.11.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per pretesa indeterminatezza della domanda
L'eccezione processuale con la quale entrambe le parti convenute intendono far valere la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per pretesa omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, deve essere disattesa;
poiché, dallo stesso atto di citazione, emerge con chiarezza che il Fallimento attore abbia agito per la revocatoria della donazione immobiliare, quale dal convenuto compiuta in favore della CP_1 convenuta coniuge , al fine di tutelare il credito risarcitorio di € 6.066.060,35, Controparte_2
quale, in base alle risultanze della conclusa indagine penale (v. richiesta di rinvio a giudizio del
20.12.2020 e atto di costituzione di parte civile in data 5.5.2021, in fascicolo di parte attrice), nei confronti del primo vantato a cagione degli illeciti, in ipotesi, dallo stesso commessi nella qualità di amministratore della società poi fallita (v. atto di citazione, in atti); mentre, la pretesa idoneità del residuo patrimonio del convenuto stesso a soddisfare comunque le ragioni del creditore attore in revocatoria attengono al merito della proposta domanda.
II]- Dell'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
L'istanza in esame, quale proposta da entrambe le parti convenute, è stata correttamente disattesa poiché, come si vedrà meglio di seguito, l'azione revocatoria non presuppone affatto che la posizione creditoria dalla parte attrice posta a fondamento della domanda, ove, come nella specie, controversa, sia giudizialmente accertata.
III]- Del merito della domanda di revocatoria
Nel merito, la domanda di revocatoria in esame deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1)- La legittimazione del Fallimento attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 I co c.c., è fuori discussione atteso che quest'ultimo vanta nei confronti del convenuto credito CP_1 per complessivi € 6.066.060,35, quale, con costituzione di parte civile, fatto valere nel procedimento penale n. 17957/2020 R.G.N.R. – n. 37033/2020 R.R. G.I.P., pendente dinanzi al Tribunale di Roma
a carico del convenuto stesso per reati di bancarotta fraudolenta in ipotesi commessi in danno della società poi fallita (v. richiesta di rinvio a giudizio del 20.12.2020 e atto di costituzione di parte civile in data 5.5.2021, in fascicolo di parte attrice); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (così, Cass.,
n. 4212/20; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 3369/19, n, 17257/13, S.U. n. 9440/04).
2)- L'atto di disposizione impugnato, quale donazione avente ad oggetto la quota di 1/2 della piena proprietà di un appartamento in Roma, con annessa cantina, per la sua natura gratuita e per la manifesta rilevanza economica del diritto trasferito (afferisce esso ad unità immobiliare, sita in zona residenziale di Roma, composta da vani 9,5 – v. atto di donazione, in fascicolo di parte attrice), ha certamente ridotto in misura rilevante la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c., recando significativo pregiudizio alle sue ragioni;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.” (così Cass. Civ. n. 7767/07; conf. Cass. Civ. n. 16221/19; n.
19207/18; n. 1902/15, n. 16986/07, n. 19963/05, n. 15257/04).
3)- A fronte di ciò, il convenuto debitore , sebbene gravato del relativo onere, non ha CP_1
provato che, come da lui stesso sostenuto, il suo patrimonio residuo sia, di per sé, sufficiente a soddisfare la ragioni del creditore (v., in argomento, Cass. Civ. n. 16221/2019: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”; conf. Cass. Civ. n. 19515/19; n. 19207/18; 1902/15; n. 7767/07); poiché, dalla relazione tecnica d'ufficio all'uopo affidata all'Arch. , esente da vizi logici e metodologici, siccome Controparte_3 elaborata “applicando il metodo sintetico di comparazione basato appunto sul confronto con immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche consimili a questo oggetto di perizia” e considerando “lo stato di conservazione, l'ubicazione, la tipologia, la quantificazione delle quotazioni immobiliari della zona, la zona di riferimento oltre alla consultazione dei vari portali online delle maggiori agenzie immobiliari” (v. ctu cit. p. 9), emerge che il valore attuale del patrimonio stesso - quale composto da i)- residua quota del 50% della proprietà dell'appartamento in
Roma, Via della Balduina n. 210 int. 11, ed annessi, ii)- piena proprietà degli appartamenti in Roma,
Via Pietro da Cortona n. 8, interni n. 12 e n. 14, iii)- quota di 1/6 della proprietà di tre terreni, di cui due in Mazzano Romano e uno in Canale Monterano, e iv)- piena proprietà del villino in San Felice
Circeo, Via Terracina n. 144 (v. ctu cit. pp. 10 e ss.) - ragionevolmente assomma al complessivo importo di € 2.591.380,00 (v. ctu cit., tabella riepilogativa, p. 18), all'evidenza assai inferiore rispetto all'ammontare del credito vantato dal Fallimento attore, pari, come detto, a € 6.066.060,35.
4)- Trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito vantato dall'attore in revocatoria (l'atto di donazione è del 19.1.2018; mentre i fatti di bancarotta, oggetto di accertamento in sede penale, risalgono agli anni 2011-2012), risulta altresì induttivamente provato l'element o soggettivo della fattispecie, quale stabilito dall'art. 2901, I co, n. 1, prima parte c.c. (“che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”), poiché, secondo l'id quod plerumque accidit, è di tutta evidenza, che, colui il quale, sapendosi esposto come debitore in ragione delle condotte tenute nell'amministrazione di società poi fallita, sia altresì, nel donare alla moglie diritti reali immobiliari, perfettamente consapevole che siffatto atto di disposizione riduce il proprio patrimonio, e dunque nuoce alle ragioni creditore della società stessa (v. Cass. Civ. n. 17867/07: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l' atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 7452/00, n. 14274/99, n.
4077/96).
III]- Della domanda volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, quale proposta dall'attore della società Parte_1 Parte_1
unipersonale
La domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari, deve, per contro, essere respinta;
poiché detto ordine non è previsto da alcuna disposizione di legge, mentre, dal tenore degli artt. 2652
e 2658 e ss. c.c., si evince che la trascrizione di cui trattasi è rimessa all'iniziativa degli interessati;
salve le specifiche competenze attribuite, in materia, alla Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario.
IV]- Del regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
V]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, debbono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e CP_1
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- I -
-accoglie la domanda di revocatoria ordinaria, come proposta dal Fallimento n. 29/19 della società unipersonale nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto,
-dichiara inefficace, nei confronti di esso Fallimento attore, il contratto di donazione, avente ad oggetto la quota di 1/2 della piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari site in Roma alla
Via Balduina n. 210: i)- appartamento per civile abitazione posto al piano quinto, int. 11, composto da 9,5 vani e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub.
19; ii)- cantina sita al piano primo sottostrada, distinta al n. 11, categoria C/2 censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 20; quale, tra i convenuti CP_1
– donante – e – donataria -, stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio
[...] Controparte_2
di Roma, in data 19.1.2018, Rep. n. 7650 – Racc. n. 4783; Persona_2
- II -
-respinge la domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- III –
-condanna i convenuti e , in solido tra loro, al rimborso, in favore CP_1 Controparte_2 dell'attore unipersonale, delle spese del Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che liquida, in complessivi € 11.000,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- IV -
-pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli stessi convenuti e . CP_1 Controparte_2
Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2025.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo e dott.ssa Claudia Simeoni.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in persona del giudice dott. Luigi
Argan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 50614/2021 del ruolo generale
TRA
Parte_1
in persona del curatore Prof. Avv. Giuseppe Mazzuti, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'Avv. Carmela
Migliazzo, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE –
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Vivaldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
E
Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Gorizia n. 52, presso lo studio dell'Avv. Jacopo Vivaldi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
-CONVENUTA-
OGGETTO: revocatoria ordinaria ex art. 2901c.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.7.2021, il della società Parte_1 [...]
unipersonale, conveniva in giudizio i coniugi e . Parte_1 CP_1 Controparte_2
Esponeva all'uopo a)- che, con sentenza n. 29 del 16.1.2019 il Tribunale di Roma dichiarava il fallimento della società unipersonale; b)- che il convenuto , Parte_1 CP_1
in qualità di amministratore e commercialista della società fallita, aveva, nella gestione di essa società, commesso, in concorso con gli altri amministratori, nel tempo, succedutisi nella gestione di essa società, gravi illeciti, cagionando ingenti danni, per complessivi € 6.066.060,35, per cui era, dinanzi al Tribunale di Roma, imputato del reato di bancarotta fraudolenta, nell'ambito del giudizio penale n. 17957/2020 R.G.N.R. – n. 37033/2020 R.R. G.I.P., nel quale la curatela del Fallimento, al fine di ottenere il ristoro dei danni stessi, si era, con atto in data 5.5.2021, costituita parte civile;
c)- che, con atto pubblico di donazione, stipulato in data 19.1.2018 a rogito del Notaio di Roma, Rep. n. Per_1
7650 – Racc. n. 4783, lo stesso convenuto aveva donato alla convenuta coniuge CP_1
la quota di 1/2 della piena proprietà dei seguenti immobili: i)- appartamento sito Controparte_2
in Roma alla Via della Balduina n. 210, piano quinto, int. 11, composto da 9,5 vani, censito presso il
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 19; ii)- cantina sita in Roma alla
Via della Balduina n. 210, piano primo sottostrada, contraddistinta col n. 11, censita presso il
N.C.E.U. del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 20; d)- che, così agendo, egli avrebbe dismesso il proprio intero patrimonio, tanto da rendere assai più difficoltoso il soddisfacimento del credito risarcitorio nei di lui confronti vantato.
E concludeva pertanto chiedendo che venisse disposta la revocatoria della denunciata donazione, ai sensi dell'art. 2901 c.c. con ordine di trascrizione della emananda sentenza e vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il convenuto preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di CP_1 citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
assumeva quindi, nel merito, che l'impugnato atto di donazione non recava alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, stante l'esistenza di ulteriori cespiti immobiliari a lui stesso intestati, sui quali soddisfarsi ove la sua responsabilità, all'esito del giudizio penale in corso, risultasse effettivamente accertata, e che, conseguentemente, era altresì insussistente l'elemento soggettivo, quale richiesto dall'art. 2901 c.c..
E concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., venisse preliminarmente dichiarata la nullità dell'atto di citazione, e che, nel merito, l'avversa domanda venisse comunque respinta;
con vittoria di spese. Si costituiva altresì, contestualmente, in giudizio la convenuta coniuge donataria , Controparte_2
la quale formulava le medesime eccezioni, deduzioni e conclusioni del convenuto coniuge, quali appena riferite.
Con ordinanza in data 15.9.2023 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'architetto
. Controparte_3
All'udienza del 21.11.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per pretesa indeterminatezza della domanda
L'eccezione processuale con la quale entrambe le parti convenute intendono far valere la nullità dell'atto di citazione, a norma dell'art. 163, III co., n. 4 c.p.c., per pretesa omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda, deve essere disattesa;
poiché, dallo stesso atto di citazione, emerge con chiarezza che il Fallimento attore abbia agito per la revocatoria della donazione immobiliare, quale dal convenuto compiuta in favore della CP_1 convenuta coniuge , al fine di tutelare il credito risarcitorio di € 6.066.060,35, Controparte_2
quale, in base alle risultanze della conclusa indagine penale (v. richiesta di rinvio a giudizio del
20.12.2020 e atto di costituzione di parte civile in data 5.5.2021, in fascicolo di parte attrice), nei confronti del primo vantato a cagione degli illeciti, in ipotesi, dallo stesso commessi nella qualità di amministratore della società poi fallita (v. atto di citazione, in atti); mentre, la pretesa idoneità del residuo patrimonio del convenuto stesso a soddisfare comunque le ragioni del creditore attore in revocatoria attengono al merito della proposta domanda.
II]- Dell'istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
L'istanza in esame, quale proposta da entrambe le parti convenute, è stata correttamente disattesa poiché, come si vedrà meglio di seguito, l'azione revocatoria non presuppone affatto che la posizione creditoria dalla parte attrice posta a fondamento della domanda, ove, come nella specie, controversa, sia giudizialmente accertata.
III]- Del merito della domanda di revocatoria
Nel merito, la domanda di revocatoria in esame deve essere accolta per le ragioni che seguono.
1)- La legittimazione del Fallimento attore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 I co c.c., è fuori discussione atteso che quest'ultimo vanta nei confronti del convenuto credito CP_1 per complessivi € 6.066.060,35, quale, con costituzione di parte civile, fatto valere nel procedimento penale n. 17957/2020 R.G.N.R. – n. 37033/2020 R.R. G.I.P., pendente dinanzi al Tribunale di Roma
a carico del convenuto stesso per reati di bancarotta fraudolenta in ipotesi commessi in danno della società poi fallita (v. richiesta di rinvio a giudizio del 20.12.2020 e atto di costituzione di parte civile in data 5.5.2021, in fascicolo di parte attrice); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori.” (così, Cass.,
n. 4212/20; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 3369/19, n, 17257/13, S.U. n. 9440/04).
2)- L'atto di disposizione impugnato, quale donazione avente ad oggetto la quota di 1/2 della piena proprietà di un appartamento in Roma, con annessa cantina, per la sua natura gratuita e per la manifesta rilevanza economica del diritto trasferito (afferisce esso ad unità immobiliare, sita in zona residenziale di Roma, composta da vani 9,5 – v. atto di donazione, in fascicolo di parte attrice), ha certamente ridotto in misura rilevante la garanzia patrimoniale generica assicurata al creditore ai sensi dell'art. 2740 c.c., recando significativo pregiudizio alle sue ragioni;
essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.” (così Cass. Civ. n. 7767/07; conf. Cass. Civ. n. 16221/19; n.
19207/18; n. 1902/15, n. 16986/07, n. 19963/05, n. 15257/04).
3)- A fronte di ciò, il convenuto debitore , sebbene gravato del relativo onere, non ha CP_1
provato che, come da lui stesso sostenuto, il suo patrimonio residuo sia, di per sé, sufficiente a soddisfare la ragioni del creditore (v., in argomento, Cass. Civ. n. 16221/2019: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.”; conf. Cass. Civ. n. 19515/19; n. 19207/18; 1902/15; n. 7767/07); poiché, dalla relazione tecnica d'ufficio all'uopo affidata all'Arch. , esente da vizi logici e metodologici, siccome Controparte_3 elaborata “applicando il metodo sintetico di comparazione basato appunto sul confronto con immobili aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche consimili a questo oggetto di perizia” e considerando “lo stato di conservazione, l'ubicazione, la tipologia, la quantificazione delle quotazioni immobiliari della zona, la zona di riferimento oltre alla consultazione dei vari portali online delle maggiori agenzie immobiliari” (v. ctu cit. p. 9), emerge che il valore attuale del patrimonio stesso - quale composto da i)- residua quota del 50% della proprietà dell'appartamento in
Roma, Via della Balduina n. 210 int. 11, ed annessi, ii)- piena proprietà degli appartamenti in Roma,
Via Pietro da Cortona n. 8, interni n. 12 e n. 14, iii)- quota di 1/6 della proprietà di tre terreni, di cui due in Mazzano Romano e uno in Canale Monterano, e iv)- piena proprietà del villino in San Felice
Circeo, Via Terracina n. 144 (v. ctu cit. pp. 10 e ss.) - ragionevolmente assomma al complessivo importo di € 2.591.380,00 (v. ctu cit., tabella riepilogativa, p. 18), all'evidenza assai inferiore rispetto all'ammontare del credito vantato dal Fallimento attore, pari, come detto, a € 6.066.060,35.
4)- Trattandosi di atto a titolo gratuito posteriore al sorgere del credito vantato dall'attore in revocatoria (l'atto di donazione è del 19.1.2018; mentre i fatti di bancarotta, oggetto di accertamento in sede penale, risalgono agli anni 2011-2012), risulta altresì induttivamente provato l'element o soggettivo della fattispecie, quale stabilito dall'art. 2901, I co, n. 1, prima parte c.c. (“che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”), poiché, secondo l'id quod plerumque accidit, è di tutta evidenza, che, colui il quale, sapendosi esposto come debitore in ragione delle condotte tenute nell'amministrazione di società poi fallita, sia altresì, nel donare alla moglie diritti reali immobiliari, perfettamente consapevole che siffatto atto di disposizione riduce il proprio patrimonio, e dunque nuoce alle ragioni creditore della società stessa (v. Cass. Civ. n. 17867/07: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l' atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni”; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 7452/00, n. 14274/99, n.
4077/96).
III]- Della domanda volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, quale proposta dall'attore della società Parte_1 Parte_1
unipersonale
La domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari, deve, per contro, essere respinta;
poiché detto ordine non è previsto da alcuna disposizione di legge, mentre, dal tenore degli artt. 2652
e 2658 e ss. c.c., si evince che la trascrizione di cui trattasi è rimessa all'iniziativa degli interessati;
salve le specifiche competenze attribuite, in materia, alla Cancelleria dell'Ufficio Giudiziario.
IV]- Del regolamento delle spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
V]- Del regolamento delle spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Le spese relative alla disposta consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato provvedimento, debbono essere poste definitivamente a carico dei convenuti e CP_1
. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- I -
-accoglie la domanda di revocatoria ordinaria, come proposta dal Fallimento n. 29/19 della società unipersonale nei confronti di e , Parte_1 CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto,
-dichiara inefficace, nei confronti di esso Fallimento attore, il contratto di donazione, avente ad oggetto la quota di 1/2 della piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari site in Roma alla
Via Balduina n. 210: i)- appartamento per civile abitazione posto al piano quinto, int. 11, composto da 9,5 vani e censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub.
19; ii)- cantina sita al piano primo sottostrada, distinta al n. 11, categoria C/2 censita nel Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 368, particella 1063, sub. 20; quale, tra i convenuti CP_1
– donante – e – donataria -, stipulato per atto pubblico a rogito del Notaio
[...] Controparte_2
di Roma, in data 19.1.2018, Rep. n. 7650 – Racc. n. 4783; Persona_2
- II -
-respinge la domanda attorea volta ad ottenere l'emissione di ordine di trascrizione della presente sentenza, nei confronti del competente Conservatore dei registri immobiliari;
- III –
-condanna i convenuti e , in solido tra loro, al rimborso, in favore CP_1 Controparte_2 dell'attore unipersonale, delle spese del Parte_2 Parte_1 presente giudizio, che liquida, in complessivi € 11.000,00, di cui € 518,00 per esborsi (contributo unificato), oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- IV -
-pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico degli stessi convenuti e . CP_1 Controparte_2
Così deciso, in Roma, il 6 giugno 2025.
Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Funzionari Addetti all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo e dott.ssa Claudia Simeoni.