Art. 16.
Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.
Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.
Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.
Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.