Articolo 16 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 15Articolo 17
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14 dicembre 1954
Art. 16.
Per il controllo sulla gestione della Federazione nazionale della Cassa mutua di malattia dei coltivatori diretti e' costituito un Collegio sindacale composto da cinque membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente, nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno effettivo nominato dal Ministero del tesoro, tre effettivi e due supplenti eletti dalla assemblea nazionale.
Il Collegio sindacale centrale rimane in carica per tre anni.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954