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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1278/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Giampietro, giusta Parte_1
mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. Dom. in Teramo, Via Gasbarrini n.
20, presso lo studio;
Appellante
Contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giancarlo Mariniello, giusta mandato in atti, el. Dom. in Napoli, Via Gaetano Filangieri
n. 48, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1013/2023 depositata il 03/11/2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 2243/2018, avente ad oggetto risarcimento danni ex artt. 2043 e
2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1 nella causazione dell'incidente occorso al dr. ; 2) per
[...] Parte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal dr. Parte_1 pari alla complessiva somma di €. 33.420,40 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui alla narrativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra: 1) rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n. 1013/2023 pubblicata in data 03.11.2023 dal Tribunale di
Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, a definizione del giudizio R.G. 2243/2018; 3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare il al solo danno che risulterà provato e, comunque, solo Controparte_1
di quello differenziale, e altresì ridotto ex art. 1227 c.c.; 4) Con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“La Giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza: -rigetta la domanda Controparte_2
pag. 2/16 proposta da per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna Parte_1
a corrispondere in favore di , l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
7.052,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale il per, per udire accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità dello stesso Ente, quale proprietario dell'immobile in questione, nella verificazione del sinistro occorsogli in data 18.07.2014, verso le ore 8,30 antimeridiane,
e per l'effetto vederlo condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta occorsagli all'interno del Palazzo di Giustizia di Teramo, quantificati nella somma di euro 78.479,25. Ha dedotto ed eccepito, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che: - il giorno 18.7.2014, alle ore 8,30 circa, all'interno dell'edificio di proprietà del Comune di Teramo ove è situato il Tribunale Circondariale, il dr. Parte_1
(iscritto all'Albo dei CTU presso il menzionato Tribunale) scendeva la rampa
[...]
di scale centrale che conduce al piano interrato, diretto alla Sezione Lavoro per il deposito di un elaborato peritale, appoggiandosi sul lato desto del corrimano;
- giunto all'ultimo gradino, cadeva a terra con immediato dolore alla caviglia destra;
- il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustrato dall'impossibilità di poterlo afferrare, a causa della conformità e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa;
- veniva trasportato all'ospedale di Teramo ove gli veniva diagnosticata la “frattura trimalleolare caviglia destra” e successivamente ricoverato presso l' ove veniva sottoposto ad Controparte_3 intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti del perone ed osteosintesi con vite del malleolo tibiale e successivo posizionamento di tutore Walker e prescrizione di terapia medica.; - il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043
c.c.. Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della Controparte_1
domanda, di cui ne chiedeva il rigetto, contestando la ricostruzione del fatto storico pag. 3/16 dedotto e deducendo la mancanza di responsabilità dell'ente convenuto, per i motivi meglio descritti in atti.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa, esclusa la concessione dei termini ex art. 190 c.c., ma a seguito di istruttoria documentale, prove orali e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale Parte_1
riforma) il 15.12.2023 per un unico motivo che si andrà ad esaminare.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale Controparte_1
conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 08.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 08.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo la sussistenza di caso fortuito incidentale ravvisabile nella condotta del danneggiato, tanto col ritenere quanto segue.
“ Nel caso specifico, gli elementi probatori risultano difettare nella vicenda in parte qua, laddove le prove fotografiche hanno mostrano chiaramente come la cosa in custodia, nello specifico elemento “la rampa di scale centrale che conduce al piano interrato a causa della scarsa illuminazione nonché delle scale non conformi alla normativa in vigore”, fosse visibile e tale da, per nesso eziologico, non idoneo a scaturire l'infortunio occorso a parte attrice, e non rappresenti assolutamente elemento imprevedibile, in considerazione altresì della presenza della luce solare in rilievo della data/ora dell'accadimento – 18 luglio, 8.30 circa del mattino - sì da escludere che possa costituire fonte di pericolo per un soggetto di media attenzione e diligenza.
Inoltre, anche lo stato dei luoghi e le circostanze in cui il sinistro è avvenuto rendono assolutamente priva di configurabilità la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico di parte convenuta secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, ciò, in primis per non aver onorato l'onere della prova in ordine alla ricostruzione del fatto storico, come anche dai pag. 4/16 testi di parte attrice ascoltati all'udienza del 04.06.2019, interrogati sui capp. nn. _1,2 e
3 nella II° memoria di cui all'art. 183, , dichiaratosi indifferente, Testimone_1
“rammento di aver visto il Dott. a me conosciuto quale ctu vicino alla parte Pt_1
finale della scalinata interna centrale del tribunale lato cancelleria lavoro seduto su una poltrona e dolorante;
lo stesso mi riferiva che era scivolato per le scale” e S_
, anch'egli dichiaratasi indifferente “non ho assistito alla caduta, posso solo dire
[...]
di aver visto il Dott. nelle condizioni di tempo e di luogo che mi vengono lette Pt_1
seduto su una poltrona di fronte allo sportello della mia Cancelleria (Lavoro) visibilmente sofferente e pertanto sono uscita dalla cancelleria per chiedere al Dottore se aveva bisogno di aiuto e in quel momento lo stesso mi riferì di essere caduto sull'ultimo gradino della scalinata centrale del tribunale” (pertanto i testi riferiscono di non avere assistito all'evento), e la stessa parte attrice forniva una ricostruzione non univoca
“appoggiandosi sul lato destro del corrimano”, per poi contraddirsi sostenendo che, al momento della caduta, “il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrarlo a causa della conformità
e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa”.
Inoltre, l'istruttoria ha consentito di accertare come l'incidente occorso al Parte_1
sarebbe avvenuto alle ore 8.30 in condizioni orarie dunque di visibilità
[...]
ottimale, stante la presenza di piena luce diurna, oltreché in un luogo cui parte attrice è solito frequentare, o che comunque conosce, essendo un consulente iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso lo stesso.
Non risulta provato neanche l'asserito nesso di causalità, laddove le testimonianze in atti non hanno consentito, dunque, di acclarare né la dinamica del sinistro, come predetto, né tantomeno lo specifico punto in cui lo stesso sarebbe avvenuto. Tra l'altro la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha espresso il principio in forza del quale sia erroneo l'assunto circa il fatto che l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico semplicemente dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. Il danneggiato, invece, è tenuto a pag. 5/16 fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato”.
(Cass. Civ. n. 11802/2016; C.d.A. di Bologna nr 870/2019). Principio questo che non ha trovato conforto nell'istruttoria espletata per le ragioni ut supra specificate, dato che, viceversa, la cosa da cui sarebbe derivato il danno lamentato da parte attrice, si è dimostrata essere del tutto inadatta a produrre il danno anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro è avvenuto. La fattispecie, sempre in base all'istruttoria espletata, non risulta possedere neanche gli elementi utili ai fini di una responsabilità ex art. 2043 dato che per ritenere sussistente tale tipo di responsabilità occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso, onere che il danneggiato non risulta aver assolto……………Nel caso specifico, l'attore, evidentemente, non si sorreggeva al corrimano e, pertanto, cadeva per sua esclusiva responsabilità. In effetti, l'attore scendendo le scale si fosse davvero sorretto al corrimano non sarebbe dovuto cadere, adottando un comportamento di ordinaria diligenza, ma scivolando sarebbe rimasto in piedi e se ne deduce, quindi, che il dott. non si sorreggeva al corrimano Pt_1
(precauzione idonea e necessaria al fine di evitare cadute), e quindi sussiste la responsabilità esclusiva dell'attore. In tal senso la giurisprudenza esclude la responsabilità del proprietario ogniqualvolta il danneggiato non si sorregga al corrimano
(anche in caso di gradini non conformi alla normativa): “Il proprietario di uno stabile non risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni subiti dall'utente caduto dalla rampa di scale dello stabile, ove la rampa stessa, pur dotata di gradini non conformi a legge, sia adeguatamente illuminata e dotata di corrimano, poiché assurge a caso fortuito la condotta colposa della vittima che nel discendere le scale, non assicuri la presa al corrimano”. (Tribunale Ascoli Piceno, 23/06/2016; Tribunale Bari,
16/09/2013). Inoltre, dalla stessa documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, emerge che la morfologia della scala non sia insidiosa, dunque, il lamentato sinistro è stato determinato dalla condotta negligente, imprudente e distratta dell'attore, per violazione della regola di condotta. Infine, la scala non era connotata da una pag. 6/16 situazione di oggettivo pericolo e va respinto l'assunto secondo cui l'eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta o costituire responsabilità risarcitorie paventate da parte attrice.
Pertanto, in forza di tale suesposte considerazioni, elaborate peraltro in sede di legittimità, è evidente che, in base alle risultanze istruttorie ut supra specificate, parte attrice avrebbe potuto certamente prevedere e superare la situazione di possibile danno, che poi effettivamente si è verificata, utilizzando cautele normalmente attese da un soggetto in circostanze analoghe, atteso altresì che, come provato in atti, la situazione di tempo e luogo(orario mattutino, visibilità ottimale, luogo di cui parte attrice è residente o comunque conoscitore), rendevano altamente improbabile la sussistenza del nesso eziologico richiesto ex art. 2051 e conseguentemente più probabile che non un' incidenza del suo comportamento nella produzione del danno occorsole. In ultimo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è bene ricordare che, data per sussistente la pericolosità della cosa oggetto di custodia, ove si sia pur generata la situazione di possibile pericolo, è necessario comunque, come risulta carente nel caso specifico, che il danneggiato provi l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, teso a dimostrare che nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, l'insidia non è stata superabile
(sul punto cfr: Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016; n. 23584/2013).
Ne consegue che l'accertamento svolto dalla consulenza non potrà avere alcun rilievo nel caso di specie, atteso che la stessa si fonda su un ribaltamento del criterio di riparto dell'onere della prova e contraddistinta da una fase successiva di valutazione sul quantum.
Per tali ragioni la domanda non può essere accolta.”
1.L'appellante contesta l'intera parte motiva della sentenza perchè ritiene la domanda attrice sfornita di supporto probatorio ed interpreta erroneamente le norme di riferimento.
In particolare, a detta di il primo giudice avrebbe errato nel disconoscere la Pt_1 sussistenza del nesso causale tra l'evento occorso e lo stato dei luoghi, poiché trattasi di sinistro verificatosi nel piano interrato, sottostante al livello stradale, del tutto privo di pag. 7/16 luce naturale, stante la presenza di luce artificiale che sulla scalinata non è idonea a produrre effetti soddisfacenti in termini di visibilità dei gradini.
L'illuminazione artificiale ivi esistente sarebbe del tutto insufficiente rispetto al disposto normativo: nella relazione redatta dallo , Controparte_4 allegata nel fascicolo di primo grado dell'attore e mai contestata da controparte (con conseguente violazione dell'onere di cui al novellato art. 115 c.p.c.), a seguito di apposite misurazioni del livello di luminosità della rampa di scala in oggetto, era stato accertato che quest'ultima presentava un livello d'illuminamento nettamente inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
inoltre il gioco dei colori delle scale e del piano sottostante (grigio e bianco) inducevano facilmente in errore, falsando la prospettiva di marcia.
Circostanze, queste, ben note al primo giudice e dimostrate da quanto asserito nella relazione redatta dallo e nella perizia dello Studio Controparte_4
Tecnico riscontrate anche in sede di deposizione testimoniale in base a quanto Per_1
riferito dal magistrato e dalla cancelliera , i quali, Testimone_1 Testimone_2
pur non avendo assistito alla caduta, si preoccuparono, richiamati dalle urla dell'appellante, a prestargli soccorso nell'immediatezza del fatto.
Per essi il corrimano della scalinata centrale interna che conduce al piano seminterrato è costituito dallo stesso parapetto rivestito di una lamiera di alluminio bronzato, per cui doveva in primo luogo reputarsi provata la dinamica per la quale l'appellante “scendeva la rampa di scale centrale che conduce al piano interrato, diretto alla Cancelleria della
Sezione Lavoro per il deposito di un elaborato peritale, appoggiandosi sul lato destro al corrimano. Egli, giunto all'ultimo gradino, cadeva rovinosamente a terra con immediato violentissimo dolore alla caviglia destra. Il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrare, a causa della conformità e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa”.
Il corrimano, quindi, per la sua conformazione e per la sua dimensione (circa 11 centimetri, e non 10,5 come sostenuto dal convenuto), consente alla mano solo di appoggiarsi ad esso ma non ne permette una presa utile. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 236/89, non è distante dal parapetto almeno 4 centimetri e non è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino, anzi esso si ferma pag. 8/16 addirittura prima della fine della scalinata: è vero che la norma sopra richiamata non stabilisce alcuna misura relativamente alla larghezza del passamano, ma la medesima norma indica espressamente la distanza minima del passamano dal parapetto e ne impone la “facile presa”. Gli stessi parapetti terminano a metà dell'ultimo gradino a scendere lasciando scoperto da protezione di 12,00 cm l'ultimo gradino… l'ultimo gradino a scendere, nella parte ove manca il parapetto, resta scoperto anche di rivestimento antiscivolo.
Tra l'altro, il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto nemmeno quanto riferito dal teste secondo cui si sarebbero verificati altri sinistri nel luogo dell'evento _1
occorso.
Vieppiù, l'appellante si duole del dato per cui il giudice di prime cure errava nel non ritenere sussistente la responsabilità dell'originario convenuto per quanto asserito nella relazione tecnica dal in ordine alla presenza di vizi costruttivi della scalinata, Per_1
comportanti il mancato adeguamento alle norme vigenti sulla sicurezza in luogo di lavoro e nei pubblici uffici, ed alla carenza di passamani e prolungamenti dei medesimi all'inizio ed alla fine della scalinata.
Ed invero, la perizia dello Studio Tecnico aveva sostenuto che “la presenza di Per_1
un idoneo e regolare corrimano, apposto sopra i parapetti o sulla parete interna del medesimo, sporgenti all'inizio ed alla fine della scala di almeno 30 centimetri, avrebbe consentito al dr. di aggrapparsi tempestivamente allo stesso e di ristabilire il Pt_1
precario equilibrio instauratosi nel discendere la scalinata;
la salda presa al passamano avrebbe evitato lo scarico del proprio peso sul piede di appoggio e di cadere a terra, così come accaduto nella circostanza del sinistro. Il parapetto della scala, come già riferito, risulta rivestito, sulla parte superiore, di lamiera in alluminio bronzato liscia, questa è incassata per circa 2/3 cm nel calcestruzzo del parapetto, la sua conformazione e la sua dimensione (cm 11,00 di larghezza) non consentono una presa, ad una mano di una persona normodotata, utile per ancorarvisi. Alle carenze di passamani e assenza di prolungamenti dei medesimi all'inizio e fine scalinata è da ricondurre il nesso di causa dell'evento”.
pag. 9/16 Per la conformazione del “corrimano” (in realtà parapetto) come sopra descritta (e la circostanza può e deve considerarsi come assolutamente pacifica), quindi, mai l'appellante avrebbe potuto aggrapparsi ad esso e mai avrebbe potuto evitare di cadere.
Tra l'altro, a dire di il Tribunale avrebbe errato anche nell'interpretare i Pt_1 presupposti applicativi della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'appellato, in qualità di custode dell'immobile, non ha neppure provveduto a fornire la benché minima prova liberatoria circa la insussistenza del fatto contestato.
Da ultimo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante nel non attenersi alle risultanze della CTU, le quali propendevano per il riconoscimento del nesso di casualità tra l'evento occorso e la responsabilità dell'appellato.
Tanto asserito, l'appellante continua a dedurre la riconducibilità della dedotta insidia
(caratteristiche costruttive della scalinata e dei suoi accessori non conformi alle disposizioni di legge e di per sé pericolose, luminosità insufficiente, il tutto come analiticamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado e non considerato dal
Tribunale) ad una condotta anche colposa, commissiva od omissiva, del CP_1
proprietario dell'immobile e responsabile della sua manutenzione.
[...]
2.In ordine all'eccezione formulata dall'appellante secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto accertato dal CTU, questa si appalesa infondata, volta che il CTU medico -legale ha solo accertato il nesso tra la caduta e le lesioni, senza con ciò poter opinare alcunché sulla responsabilità per la caduta, che di certo si è verificata, anche se la dinamica non è stata vista dai testimoni.
Ed invero, i testi escussi, e , indifferenti, riferivano entrambi di non _1 S_
aver assistito al sinistro occorso.
In particolare, asseriva “lo stesso mi riferiva che era scivolato per le scale”; e la _1
, analogamente, deduceva di non aver “assistito alla caduta […] lo stesso mi S_ riferì di essere caduto sull'ultimo gradino della scalinata centrale del tribunale”.
Scivolare sulle scale, però, non è ciò che si può presumere avvenuto in quanto lo stesso assume che, giunto all'ultimo gradino, cadeva rovinosamente a terra con Pt_1
immediato violentissimo dolore alla caviglia destra, per cui egli è caduto per le ragioni che si vanno ad evidenziare, non per scivolamento, altrimenti sarebbe caduto all'indietro pag. 10/16 Lo stesso originario attore asserisce che, nella discesa dalle scale, si poggiava sul lato destro del corrimano, o anche parapetto che dir si voglia e che “il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno (evidentemente per evitare la caduta) , veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrare a causa della grandezza e dello stesso tale da impedirne la presa”.
Va rammentato che il sinistro per cui è causa avveniva alle ore 8:30 circa del mattino, in perfetto orario diurno e, soprattutto, in un ambiente ben noto all'appellante, il quale, per ragioni professionali, era solito recarsi presso il Tribunale di Teramo, in quanto CTU, sicchè ben note gli erano la conformazione delle scale, dei gradini e dei parapetti.
Orbene, da una mera lettura del corpo motivazionale del provvedimento censurato, risulta chiaro che il Tribunale ha ritenuto che già da detti elementi fosse emersa la piena responsabilità dell'appellante, il quale ebbe ad osservare una condotta irrazionale, imprudente ed imperita, perché ben avrebbe potuto prevedere, utilizzando l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo che si poteva creare sulle ben note scale del palazzo di giustizia, escludendo la configurabilità dell'insidia paventata dal in ciò Pt_1
basandosi, in modo del tutto corretto, soprattutto sulla documentazione fotografica in atti, che rende evidenza, nonostante la contrarie asserzioni dell'appellante, della piena visibilità della scalinata, data dalla luce artificiale, nonché della presenza di strisce antiscivolo nere su tutti i gradini, anche l'ultimo di essi, sino alla confluenza sul pavimento, bianco e, quindi, caratterizzato da palese diversità cromatica con l'ultimo scalino, sul quale il sarebbe caduto dopo essere sceso senza problemi dai Pt_1
precedenti scalini, sia pur appoggiandosi al parapetto.
L'appellante, quindi, vide 12 dei 13 scalini di cui era composta la gradinata, sicchè le non meglio precisate misurazioni del livello di luminosità della rampa di scala in oggetto, asseritamente inferiore a quanto previsto dalla non meglio precisata
“normativa vigente”, non tolgono che egli vide benissimo i gradini, salvo l'ultimo, e che essi erano tutti dotati di protezioni antiscivolo, peraltro ininfluenti in quanto, come detto, egli non scivolò, né cadde sull'ultimo gradino per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'incidente fosse occorso in condizione di piena visibilità dei luoghi (stante la presenza di luce diurna e comunque pag. 11/16 artificiale, così come emerso in atti) e determinato da una condotta negligente ed imprudente posta in essere dall'appellante, il quale non è caduto perchè non ha potuto aggrapparsi al parapetto , a causa della grandezza dello stesso, tale da renderne impossibile la presa, ma semplicemente perché ebbe a mettere il piede in fallo oltrepassando l'ultimo scalino per averlo confuso col pavimento ad esso sottostante, per cui non avrebbe in alcun modo potuto trovare appoggio o altro nel parapetto: questo, invero, terminava con l'ultimo scalino e l'appellante se ne era distaccato per aver colpevolmente creduto che le scale fossero finite.
Il quindi, non cadde sull'ultimo scalino, ma sul pavimento e dopo aver Pt_1
lasciato la presa del parapetto: se avesse continuato ad appoggiarsi, come già fatto nel percorrere 12 scalini, anche in corrispondenza del tredicesimo, non sarebbe caduto.
Ciò può essere ampiamente desunto dalla relazione redatta dal perito assicurativo
(prodotta dal in primo grado, dunque rientrante nel compendio CP_5 CP_1
istruttorio e come tale valutabile), la quale rende possibile ricostruire l'unica dinamica del sinistro possibile quanto alle modalità della caduta.
Infatti, nella stessa viene asserito che “Da quanto potuto apprendere in sede di sopralluogo alla presenza del legale del danneggiato e da quanto rilevabile dalla descrizione dell'evento da parte del diretto interessato, in data 27.07.2014 alle ore 08,25 circa il sig. stava scendendo la scalinata che dal piano terra conduce Parte_1
al piano interrato del suddetto palazzo giudiziario. Giunto al termine della gradinata, nell'affrontare l'ultimo scalino, inciampava a causa di riferita confusione dello scalino stesso con l'adiacente pavimentazione del piano interrato e, accusando dolori alla caviglia destra, contattava il 118 per essere accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo mediante ambulanza.”
Oltretutto, dalla riproduzione fotografica in atti, allegata a tale relazione peritale, è evidente che: il corrimano termina in corrispondenza dell'ultimo gradino, per cui, anche se fosse stato di dimensioni più modeste, ovvero più stretto, e se anche fosse stato di almeno 30 centimetri più lungo della scala, l'appellante non avrebbe potuto più sorreggervisi avendo messo il piede in fallo, condotta che appare causa esclusiva del sinistro;
il colore della pavimentazione e quello della intera scala, dotata tra l'altro ad ogni gradino di bande nere antiscivolo, sono nettamente diversi, al punto che se pag. 12/16 l'appellante avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, certamente l'incidente non si sarebbe verificato, stante anche la presenza di luce artificiale, che, a discapito di quanto asserito, era perfettamente idonea all'illuminazione del luogo (così come si evince dalle fotografie in parola): avere confuso l'ultimo scalino col pavimento, quindi, è l'unica ragione per cui l'appellante è caduto senza potersi né aggrappare, né appoggiare, a nulla in quanto si era già irrimediabilmente e colpevolmente distaccato dal parapetto reputando di non averne più bisogno poiché ormai giunto alla quota del pavimento, che invece era più in basso di quanto creduto dal danneggiato che, quindi, non ha visto dove metteva i piedi.
Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd.
pag. 13/16 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480,
2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord.
14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo,
Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
pag. 14/16 Orbene, la decisione del giudice di prime cure è sostanzialmente conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie – come si è detto innanzi, condivisibilmente interpretate – non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte condivide tale valutazione, poiché essendo il Tribunale un luogo perfettamente conosciuto dall'appellante, stante la dinamica (per come ricostruita dal perito CP_5
nella relazione del giorno 08.10.2016 in atti), certamente il avrebbe dovuto Pt_1
adottare una maggior diligenza nel percorrere le scale, in particolare ben potendo e dovendo avvedersi che mancava ancora un gradino prima della loro fine.
Il sinistro per cui è causa deve, perciò, ascriversi alla condotta non prudente e diligente, quindi colposa, dell'appellante, che nel caso che ne occupa ha assunto efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza della situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità del custode, il che vale anche ove si volesse reputare la domanda proposta x art. 2043 cc.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum, con riduzione del compenso di terza fase data la sua sinteticità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza,
pag. 15/16 2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 8.468,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. Silvia R. Fabrizio – Presidente
dott. Alberto Iachini Bellisarii – Consigliere relatore dott. Federico Ria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 1278/2023 RG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Giampietro, giusta Parte_1
mandato in calce ad atto di citazione in appello, el. Dom. in Teramo, Via Gasbarrini n.
20, presso lo studio;
Appellante
Contro
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Giancarlo Mariniello, giusta mandato in atti, el. Dom. in Napoli, Via Gaetano Filangieri
n. 48, presso lo studio;
Appellato
avverso la sentenza n. 1013/2023 depositata il 03/11/2023 dal Tribunale di Teramo nel procedimento civile n. 2243/2018, avente ad oggetto risarcimento danni ex artt. 2043 e
2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del CP_1 nella causazione dell'incidente occorso al dr. ; 2) per
[...] Parte_1
l'effetto, condannare il in persona del Sindaco legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dal dr. Parte_1 pari alla complessiva somma di €. 33.420,40 o della diversa somma ritenuta di giustizia, per le causali tutte di cui alla narrativa, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
3) condannare il in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.”
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra: 1) rigettare l'appello avverso poiché infondato in fatto e in diritto;
2) confermare la sentenza n. 1013/2023 pubblicata in data 03.11.2023 dal Tribunale di
Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, a definizione del giudizio R.G. 2243/2018; 3) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello condannare il al solo danno che risulterà provato e, comunque, solo Controparte_1
di quello differenziale, e altresì ridotto ex art. 1227 c.c.; 4) Con vittoria di spese, diritti, competenze e onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
PQM
:
“La Giudice onoraria, presso il Tribunale di Teramo in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_1
disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza: -rigetta la domanda Controparte_2
pag. 2/16 proposta da per le ragioni di cui in parte motiva;
-condanna Parte_1
a corrispondere in favore di , l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
7.052,00 per compenso professionale al difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come sintetizzati dal Primo
Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
innanzi a codesto Tribunale il per, per udire accertare e dichiarare la Controparte_1 responsabilità dello stesso Ente, quale proprietario dell'immobile in questione, nella verificazione del sinistro occorsogli in data 18.07.2014, verso le ore 8,30 antimeridiane,
e per l'effetto vederlo condannato al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta occorsagli all'interno del Palazzo di Giustizia di Teramo, quantificati nella somma di euro 78.479,25. Ha dedotto ed eccepito, in sintesi e per quanto ivi di interesse, che: - il giorno 18.7.2014, alle ore 8,30 circa, all'interno dell'edificio di proprietà del Comune di Teramo ove è situato il Tribunale Circondariale, il dr. Parte_1
(iscritto all'Albo dei CTU presso il menzionato Tribunale) scendeva la rampa
[...]
di scale centrale che conduce al piano interrato, diretto alla Sezione Lavoro per il deposito di un elaborato peritale, appoggiandosi sul lato desto del corrimano;
- giunto all'ultimo gradino, cadeva a terra con immediato dolore alla caviglia destra;
- il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustrato dall'impossibilità di poterlo afferrare, a causa della conformità e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa;
- veniva trasportato all'ospedale di Teramo ove gli veniva diagnosticata la “frattura trimalleolare caviglia destra” e successivamente ricoverato presso l' ove veniva sottoposto ad Controparte_3 intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti del perone ed osteosintesi con vite del malleolo tibiale e successivo posizionamento di tutore Walker e prescrizione di terapia medica.; - il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043
c.c.. Costituitosi in giudizio, il contestava la fondatezza della Controparte_1
domanda, di cui ne chiedeva il rigetto, contestando la ricostruzione del fatto storico pag. 3/16 dedotto e deducendo la mancanza di responsabilità dell'ente convenuto, per i motivi meglio descritti in atti.”
Espletata l'istruttoria, la causa veniva riservata e decisa, esclusa la concessione dei termini ex art. 190 c.c., ma a seguito di istruttoria documentale, prove orali e consulenza tecnica, come sopra indicato.
La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la totale Parte_1
riforma) il 15.12.2023 per un unico motivo che si andrà ad esaminare.
Il costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame, con contestuale Controparte_1
conferma del provvedimento oggetto di censura.
Con ordinanza del giorno 08.05.2024 questa Corte fissava davanti al collegio l'udienza al giorno 08.01.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo la sussistenza di caso fortuito incidentale ravvisabile nella condotta del danneggiato, tanto col ritenere quanto segue.
“ Nel caso specifico, gli elementi probatori risultano difettare nella vicenda in parte qua, laddove le prove fotografiche hanno mostrano chiaramente come la cosa in custodia, nello specifico elemento “la rampa di scale centrale che conduce al piano interrato a causa della scarsa illuminazione nonché delle scale non conformi alla normativa in vigore”, fosse visibile e tale da, per nesso eziologico, non idoneo a scaturire l'infortunio occorso a parte attrice, e non rappresenti assolutamente elemento imprevedibile, in considerazione altresì della presenza della luce solare in rilievo della data/ora dell'accadimento – 18 luglio, 8.30 circa del mattino - sì da escludere che possa costituire fonte di pericolo per un soggetto di media attenzione e diligenza.
Inoltre, anche lo stato dei luoghi e le circostanze in cui il sinistro è avvenuto rendono assolutamente priva di configurabilità la responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico di parte convenuta secondo la regola dell'id quod plerumque accidit, ciò, in primis per non aver onorato l'onere della prova in ordine alla ricostruzione del fatto storico, come anche dai pag. 4/16 testi di parte attrice ascoltati all'udienza del 04.06.2019, interrogati sui capp. nn. _1,2 e
3 nella II° memoria di cui all'art. 183, , dichiaratosi indifferente, Testimone_1
“rammento di aver visto il Dott. a me conosciuto quale ctu vicino alla parte Pt_1
finale della scalinata interna centrale del tribunale lato cancelleria lavoro seduto su una poltrona e dolorante;
lo stesso mi riferiva che era scivolato per le scale” e S_
, anch'egli dichiaratasi indifferente “non ho assistito alla caduta, posso solo dire
[...]
di aver visto il Dott. nelle condizioni di tempo e di luogo che mi vengono lette Pt_1
seduto su una poltrona di fronte allo sportello della mia Cancelleria (Lavoro) visibilmente sofferente e pertanto sono uscita dalla cancelleria per chiedere al Dottore se aveva bisogno di aiuto e in quel momento lo stesso mi riferì di essere caduto sull'ultimo gradino della scalinata centrale del tribunale” (pertanto i testi riferiscono di non avere assistito all'evento), e la stessa parte attrice forniva una ricostruzione non univoca
“appoggiandosi sul lato destro del corrimano”, per poi contraddirsi sostenendo che, al momento della caduta, “il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrarlo a causa della conformità
e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa”.
Inoltre, l'istruttoria ha consentito di accertare come l'incidente occorso al Parte_1
sarebbe avvenuto alle ore 8.30 in condizioni orarie dunque di visibilità
[...]
ottimale, stante la presenza di piena luce diurna, oltreché in un luogo cui parte attrice è solito frequentare, o che comunque conosce, essendo un consulente iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso lo stesso.
Non risulta provato neanche l'asserito nesso di causalità, laddove le testimonianze in atti non hanno consentito, dunque, di acclarare né la dinamica del sinistro, come predetto, né tantomeno lo specifico punto in cui lo stesso sarebbe avvenuto. Tra l'altro la giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimità, ha espresso il principio in forza del quale sia erroneo l'assunto circa il fatto che l'affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante a suo carico semplicemente dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta insidia, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. Il danneggiato, invece, è tenuto a pag. 5/16 fornire positiva prova anche del nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l'attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell'intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato”.
(Cass. Civ. n. 11802/2016; C.d.A. di Bologna nr 870/2019). Principio questo che non ha trovato conforto nell'istruttoria espletata per le ragioni ut supra specificate, dato che, viceversa, la cosa da cui sarebbe derivato il danno lamentato da parte attrice, si è dimostrata essere del tutto inadatta a produrre il danno anche in considerazione delle circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro è avvenuto. La fattispecie, sempre in base all'istruttoria espletata, non risulta possedere neanche gli elementi utili ai fini di una responsabilità ex art. 2043 dato che per ritenere sussistente tale tipo di responsabilità occorre allegare e dimostrare la condotta colposa del danneggiante e il nesso tra tale condotta e l'evento dannoso, onere che il danneggiato non risulta aver assolto……………Nel caso specifico, l'attore, evidentemente, non si sorreggeva al corrimano e, pertanto, cadeva per sua esclusiva responsabilità. In effetti, l'attore scendendo le scale si fosse davvero sorretto al corrimano non sarebbe dovuto cadere, adottando un comportamento di ordinaria diligenza, ma scivolando sarebbe rimasto in piedi e se ne deduce, quindi, che il dott. non si sorreggeva al corrimano Pt_1
(precauzione idonea e necessaria al fine di evitare cadute), e quindi sussiste la responsabilità esclusiva dell'attore. In tal senso la giurisprudenza esclude la responsabilità del proprietario ogniqualvolta il danneggiato non si sorregga al corrimano
(anche in caso di gradini non conformi alla normativa): “Il proprietario di uno stabile non risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni subiti dall'utente caduto dalla rampa di scale dello stabile, ove la rampa stessa, pur dotata di gradini non conformi a legge, sia adeguatamente illuminata e dotata di corrimano, poiché assurge a caso fortuito la condotta colposa della vittima che nel discendere le scale, non assicuri la presa al corrimano”. (Tribunale Ascoli Piceno, 23/06/2016; Tribunale Bari,
16/09/2013). Inoltre, dalla stessa documentazione fotografica versata in atti da parte attrice, emerge che la morfologia della scala non sia insidiosa, dunque, il lamentato sinistro è stato determinato dalla condotta negligente, imprudente e distratta dell'attore, per violazione della regola di condotta. Infine, la scala non era connotata da una pag. 6/16 situazione di oggettivo pericolo e va respinto l'assunto secondo cui l'eventuale circostanza che la scala non fosse dotata di alcuni dei requisiti di sicurezza imposti dalla vigente normativa possa essere da sola sufficiente per affermare che essa sia stata la causa della caduta o costituire responsabilità risarcitorie paventate da parte attrice.
Pertanto, in forza di tale suesposte considerazioni, elaborate peraltro in sede di legittimità, è evidente che, in base alle risultanze istruttorie ut supra specificate, parte attrice avrebbe potuto certamente prevedere e superare la situazione di possibile danno, che poi effettivamente si è verificata, utilizzando cautele normalmente attese da un soggetto in circostanze analoghe, atteso altresì che, come provato in atti, la situazione di tempo e luogo(orario mattutino, visibilità ottimale, luogo di cui parte attrice è residente o comunque conoscitore), rendevano altamente improbabile la sussistenza del nesso eziologico richiesto ex art. 2051 e conseguentemente più probabile che non un' incidenza del suo comportamento nella produzione del danno occorsole. In ultimo, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è bene ricordare che, data per sussistente la pericolosità della cosa oggetto di custodia, ove si sia pur generata la situazione di possibile pericolo, è necessario comunque, come risulta carente nel caso specifico, che il danneggiato provi l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto, teso a dimostrare che nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, l'insidia non è stata superabile
(sul punto cfr: Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016; n. 23584/2013).
Ne consegue che l'accertamento svolto dalla consulenza non potrà avere alcun rilievo nel caso di specie, atteso che la stessa si fonda su un ribaltamento del criterio di riparto dell'onere della prova e contraddistinta da una fase successiva di valutazione sul quantum.
Per tali ragioni la domanda non può essere accolta.”
1.L'appellante contesta l'intera parte motiva della sentenza perchè ritiene la domanda attrice sfornita di supporto probatorio ed interpreta erroneamente le norme di riferimento.
In particolare, a detta di il primo giudice avrebbe errato nel disconoscere la Pt_1 sussistenza del nesso causale tra l'evento occorso e lo stato dei luoghi, poiché trattasi di sinistro verificatosi nel piano interrato, sottostante al livello stradale, del tutto privo di pag. 7/16 luce naturale, stante la presenza di luce artificiale che sulla scalinata non è idonea a produrre effetti soddisfacenti in termini di visibilità dei gradini.
L'illuminazione artificiale ivi esistente sarebbe del tutto insufficiente rispetto al disposto normativo: nella relazione redatta dallo , Controparte_4 allegata nel fascicolo di primo grado dell'attore e mai contestata da controparte (con conseguente violazione dell'onere di cui al novellato art. 115 c.p.c.), a seguito di apposite misurazioni del livello di luminosità della rampa di scala in oggetto, era stato accertato che quest'ultima presentava un livello d'illuminamento nettamente inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente;
inoltre il gioco dei colori delle scale e del piano sottostante (grigio e bianco) inducevano facilmente in errore, falsando la prospettiva di marcia.
Circostanze, queste, ben note al primo giudice e dimostrate da quanto asserito nella relazione redatta dallo e nella perizia dello Studio Controparte_4
Tecnico riscontrate anche in sede di deposizione testimoniale in base a quanto Per_1
riferito dal magistrato e dalla cancelliera , i quali, Testimone_1 Testimone_2
pur non avendo assistito alla caduta, si preoccuparono, richiamati dalle urla dell'appellante, a prestargli soccorso nell'immediatezza del fatto.
Per essi il corrimano della scalinata centrale interna che conduce al piano seminterrato è costituito dallo stesso parapetto rivestito di una lamiera di alluminio bronzato, per cui doveva in primo luogo reputarsi provata la dinamica per la quale l'appellante “scendeva la rampa di scale centrale che conduce al piano interrato, diretto alla Cancelleria della
Sezione Lavoro per il deposito di un elaborato peritale, appoggiandosi sul lato destro al corrimano. Egli, giunto all'ultimo gradino, cadeva rovinosamente a terra con immediato violentissimo dolore alla caviglia destra. Il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno, veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrare, a causa della conformità e della larghezza dello stesso tale da impedirne la presa”.
Il corrimano, quindi, per la sua conformazione e per la sua dimensione (circa 11 centimetri, e non 10,5 come sostenuto dal convenuto), consente alla mano solo di appoggiarsi ad esso ma non ne permette una presa utile. Inoltre, contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 del D.M. 236/89, non è distante dal parapetto almeno 4 centimetri e non è prolungato di 30 centimetri oltre il primo e l'ultimo gradino, anzi esso si ferma pag. 8/16 addirittura prima della fine della scalinata: è vero che la norma sopra richiamata non stabilisce alcuna misura relativamente alla larghezza del passamano, ma la medesima norma indica espressamente la distanza minima del passamano dal parapetto e ne impone la “facile presa”. Gli stessi parapetti terminano a metà dell'ultimo gradino a scendere lasciando scoperto da protezione di 12,00 cm l'ultimo gradino… l'ultimo gradino a scendere, nella parte ove manca il parapetto, resta scoperto anche di rivestimento antiscivolo.
Tra l'altro, il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto nemmeno quanto riferito dal teste secondo cui si sarebbero verificati altri sinistri nel luogo dell'evento _1
occorso.
Vieppiù, l'appellante si duole del dato per cui il giudice di prime cure errava nel non ritenere sussistente la responsabilità dell'originario convenuto per quanto asserito nella relazione tecnica dal in ordine alla presenza di vizi costruttivi della scalinata, Per_1
comportanti il mancato adeguamento alle norme vigenti sulla sicurezza in luogo di lavoro e nei pubblici uffici, ed alla carenza di passamani e prolungamenti dei medesimi all'inizio ed alla fine della scalinata.
Ed invero, la perizia dello Studio Tecnico aveva sostenuto che “la presenza di Per_1
un idoneo e regolare corrimano, apposto sopra i parapetti o sulla parete interna del medesimo, sporgenti all'inizio ed alla fine della scala di almeno 30 centimetri, avrebbe consentito al dr. di aggrapparsi tempestivamente allo stesso e di ristabilire il Pt_1
precario equilibrio instauratosi nel discendere la scalinata;
la salda presa al passamano avrebbe evitato lo scarico del proprio peso sul piede di appoggio e di cadere a terra, così come accaduto nella circostanza del sinistro. Il parapetto della scala, come già riferito, risulta rivestito, sulla parte superiore, di lamiera in alluminio bronzato liscia, questa è incassata per circa 2/3 cm nel calcestruzzo del parapetto, la sua conformazione e la sua dimensione (cm 11,00 di larghezza) non consentono una presa, ad una mano di una persona normodotata, utile per ancorarvisi. Alle carenze di passamani e assenza di prolungamenti dei medesimi all'inizio e fine scalinata è da ricondurre il nesso di causa dell'evento”.
pag. 9/16 Per la conformazione del “corrimano” (in realtà parapetto) come sopra descritta (e la circostanza può e deve considerarsi come assolutamente pacifica), quindi, mai l'appellante avrebbe potuto aggrapparsi ad esso e mai avrebbe potuto evitare di cadere.
Tra l'altro, a dire di il Tribunale avrebbe errato anche nell'interpretare i Pt_1 presupposti applicativi della disposizione di cui all'art. 2051 c.c., poiché l'appellato, in qualità di custode dell'immobile, non ha neppure provveduto a fornire la benché minima prova liberatoria circa la insussistenza del fatto contestato.
Da ultimo lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante nel non attenersi alle risultanze della CTU, le quali propendevano per il riconoscimento del nesso di casualità tra l'evento occorso e la responsabilità dell'appellato.
Tanto asserito, l'appellante continua a dedurre la riconducibilità della dedotta insidia
(caratteristiche costruttive della scalinata e dei suoi accessori non conformi alle disposizioni di legge e di per sé pericolose, luminosità insufficiente, il tutto come analiticamente dimostrato nel corso del giudizio di primo grado e non considerato dal
Tribunale) ad una condotta anche colposa, commissiva od omissiva, del CP_1
proprietario dell'immobile e responsabile della sua manutenzione.
[...]
2.In ordine all'eccezione formulata dall'appellante secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in debita considerazione quanto accertato dal CTU, questa si appalesa infondata, volta che il CTU medico -legale ha solo accertato il nesso tra la caduta e le lesioni, senza con ciò poter opinare alcunché sulla responsabilità per la caduta, che di certo si è verificata, anche se la dinamica non è stata vista dai testimoni.
Ed invero, i testi escussi, e , indifferenti, riferivano entrambi di non _1 S_
aver assistito al sinistro occorso.
In particolare, asseriva “lo stesso mi riferiva che era scivolato per le scale”; e la _1
, analogamente, deduceva di non aver “assistito alla caduta […] lo stesso mi S_ riferì di essere caduto sull'ultimo gradino della scalinata centrale del tribunale”.
Scivolare sulle scale, però, non è ciò che si può presumere avvenuto in quanto lo stesso assume che, giunto all'ultimo gradino, cadeva rovinosamente a terra con Pt_1
immediato violentissimo dolore alla caviglia destra, per cui egli è caduto per le ragioni che si vanno ad evidenziare, non per scivolamento, altrimenti sarebbe caduto all'indietro pag. 10/16 Lo stesso originario attore asserisce che, nella discesa dalle scale, si poggiava sul lato destro del corrimano, o anche parapetto che dir si voglia e che “il tentativo di aggrapparsi al corrimano, al fine di trovare sostegno (evidentemente per evitare la caduta) , veniva frustato dall'impossibilità di poterlo afferrare a causa della grandezza e dello stesso tale da impedirne la presa”.
Va rammentato che il sinistro per cui è causa avveniva alle ore 8:30 circa del mattino, in perfetto orario diurno e, soprattutto, in un ambiente ben noto all'appellante, il quale, per ragioni professionali, era solito recarsi presso il Tribunale di Teramo, in quanto CTU, sicchè ben note gli erano la conformazione delle scale, dei gradini e dei parapetti.
Orbene, da una mera lettura del corpo motivazionale del provvedimento censurato, risulta chiaro che il Tribunale ha ritenuto che già da detti elementi fosse emersa la piena responsabilità dell'appellante, il quale ebbe ad osservare una condotta irrazionale, imprudente ed imperita, perché ben avrebbe potuto prevedere, utilizzando l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo che si poteva creare sulle ben note scale del palazzo di giustizia, escludendo la configurabilità dell'insidia paventata dal in ciò Pt_1
basandosi, in modo del tutto corretto, soprattutto sulla documentazione fotografica in atti, che rende evidenza, nonostante la contrarie asserzioni dell'appellante, della piena visibilità della scalinata, data dalla luce artificiale, nonché della presenza di strisce antiscivolo nere su tutti i gradini, anche l'ultimo di essi, sino alla confluenza sul pavimento, bianco e, quindi, caratterizzato da palese diversità cromatica con l'ultimo scalino, sul quale il sarebbe caduto dopo essere sceso senza problemi dai Pt_1
precedenti scalini, sia pur appoggiandosi al parapetto.
L'appellante, quindi, vide 12 dei 13 scalini di cui era composta la gradinata, sicchè le non meglio precisate misurazioni del livello di luminosità della rampa di scala in oggetto, asseritamente inferiore a quanto previsto dalla non meglio precisata
“normativa vigente”, non tolgono che egli vide benissimo i gradini, salvo l'ultimo, e che essi erano tutti dotati di protezioni antiscivolo, peraltro ininfluenti in quanto, come detto, egli non scivolò, né cadde sull'ultimo gradino per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'incidente fosse occorso in condizione di piena visibilità dei luoghi (stante la presenza di luce diurna e comunque pag. 11/16 artificiale, così come emerso in atti) e determinato da una condotta negligente ed imprudente posta in essere dall'appellante, il quale non è caduto perchè non ha potuto aggrapparsi al parapetto , a causa della grandezza dello stesso, tale da renderne impossibile la presa, ma semplicemente perché ebbe a mettere il piede in fallo oltrepassando l'ultimo scalino per averlo confuso col pavimento ad esso sottostante, per cui non avrebbe in alcun modo potuto trovare appoggio o altro nel parapetto: questo, invero, terminava con l'ultimo scalino e l'appellante se ne era distaccato per aver colpevolmente creduto che le scale fossero finite.
Il quindi, non cadde sull'ultimo scalino, ma sul pavimento e dopo aver Pt_1
lasciato la presa del parapetto: se avesse continuato ad appoggiarsi, come già fatto nel percorrere 12 scalini, anche in corrispondenza del tredicesimo, non sarebbe caduto.
Ciò può essere ampiamente desunto dalla relazione redatta dal perito assicurativo
(prodotta dal in primo grado, dunque rientrante nel compendio CP_5 CP_1
istruttorio e come tale valutabile), la quale rende possibile ricostruire l'unica dinamica del sinistro possibile quanto alle modalità della caduta.
Infatti, nella stessa viene asserito che “Da quanto potuto apprendere in sede di sopralluogo alla presenza del legale del danneggiato e da quanto rilevabile dalla descrizione dell'evento da parte del diretto interessato, in data 27.07.2014 alle ore 08,25 circa il sig. stava scendendo la scalinata che dal piano terra conduce Parte_1
al piano interrato del suddetto palazzo giudiziario. Giunto al termine della gradinata, nell'affrontare l'ultimo scalino, inciampava a causa di riferita confusione dello scalino stesso con l'adiacente pavimentazione del piano interrato e, accusando dolori alla caviglia destra, contattava il 118 per essere accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Teramo mediante ambulanza.”
Oltretutto, dalla riproduzione fotografica in atti, allegata a tale relazione peritale, è evidente che: il corrimano termina in corrispondenza dell'ultimo gradino, per cui, anche se fosse stato di dimensioni più modeste, ovvero più stretto, e se anche fosse stato di almeno 30 centimetri più lungo della scala, l'appellante non avrebbe potuto più sorreggervisi avendo messo il piede in fallo, condotta che appare causa esclusiva del sinistro;
il colore della pavimentazione e quello della intera scala, dotata tra l'altro ad ogni gradino di bande nere antiscivolo, sono nettamente diversi, al punto che se pag. 12/16 l'appellante avesse utilizzato l'ordinaria diligenza, certamente l'incidente non si sarebbe verificato, stante anche la presenza di luce artificiale, che, a discapito di quanto asserito, era perfettamente idonea all'illuminazione del luogo (così come si evince dalle fotografie in parola): avere confuso l'ultimo scalino col pavimento, quindi, è l'unica ragione per cui l'appellante è caduto senza potersi né aggrappare, né appoggiare, a nulla in quanto si era già irrimediabilmente e colpevolmente distaccato dal parapetto reputando di non averne più bisogno poiché ormai giunto alla quota del pavimento, che invece era più in basso di quanto creduto dal danneggiato che, quindi, non ha visto dove metteva i piedi.
Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd.
pag. 13/16 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e 4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480,
2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord.
14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo,
Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
pag. 14/16 Orbene, la decisione del giudice di prime cure è sostanzialmente conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie – come si è detto innanzi, condivisibilmente interpretate – non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte condivide tale valutazione, poiché essendo il Tribunale un luogo perfettamente conosciuto dall'appellante, stante la dinamica (per come ricostruita dal perito CP_5
nella relazione del giorno 08.10.2016 in atti), certamente il avrebbe dovuto Pt_1
adottare una maggior diligenza nel percorrere le scale, in particolare ben potendo e dovendo avvedersi che mancava ancora un gradino prima della loro fine.
Il sinistro per cui è causa deve, perciò, ascriversi alla condotta non prudente e diligente, quindi colposa, dell'appellante, che nel caso che ne occupa ha assunto efficacia causale autonoma e sufficiente alla determinazione dell'evento lesivo, sì da escludere qualsivoglia rilevanza della situazione preesistente, da considerarsi mera occasione del danno, dovendosi ritenere integrato il caso fortuito (cd. incidentale) per fatto del danneggiato con elisione della responsabilità del custode, il che vale anche ove si volesse reputare la domanda proposta x art. 2043 cc.
In definitiva, l'appello deve essere respinto.
Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo alla luce del valore del petitum, con riduzione del compenso di terza fase data la sua sinteticità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la gravata sentenza,
pag. 15/16 2) condanna l'appellante alla refusa delle spese del grado in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario, liquidandole in euro 8.468,00 per compensi, oltre accessori di legge.
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 15.1.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
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