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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 510 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Donato Mele Mongiò, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Palumbo e Antonella Petruzzi, come da mandato in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Solidoro, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 510/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il propose opposizione al DI n. 580/2011, con il qua- Parte_1
le gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.910,55, comprensivo di iva, a titolo di saldo per i lavori di appalto eseguiti da . Controparte_1
L'opponente dedusse di avere stipulato in data 08/04/2010 un contratto di ap-
palto con per lavori di manutenzione dell'edificio condominiale Controparte_1
per il corrispettivo di € 88.600,00 e che l'appaltatore non aveva eseguito una serie di opere, oltre alla cattiva realizzazione di altre e la realizzazione di lavori extra
Con non autorizzati. Concluse per la revoca del previo accertamento dell'inadempimento del , con conseguente condanna di costui al risarci- CP_1
mento dei danni derivati dalla realizzazione delle opere non a regola d'arte. Chie-
se inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa il DL arch. Parte_2
asserendone la responsabilità in solido con l'impresa per la cattiva riuscita dell'opera.
Si costituì , eccependo la decadenza dall'azione di garanzia, con- Controparte_1
testando l'opposizione nel merito e domandando in via riconvenzionale il risar-
cimento del danno pari a € 5.000,00 per la mancata possibilità di impiego delle somme dovute e non corrisposte.
Si costituì , contestando la domanda avanzata dall'opponente e Parte_2
chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova te-
sti e relazione di c.t.u. espletata nell'ambito di procedimento di ATP, fu decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 11/04/2019
con sentenza n. 1314/2019 con la quale il Tribunale di Lecce: a) rigettò la do-
Proc. n. 510/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. manda proposta dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
; b) confermò il DI opposto;
c) in parziale accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale condannò il condominio al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 1.000,00; d) rigettò le ulteriori domande avanzate da tutte le parti ex art. 96 cod. proc. civ;
e) condannò il condominio al pagamento delle spe-
se di lite del procedimento di merito e di ATP in favore dei convenuti.
Il giudice ritenne che:
a- il aveva accettato l'opera e i denunciati vizi non erano dovuti Parte_1
ad inadempimento dei convenuti ma a precedenti vizi strutturali dell'immobile, all'uopo basandosi su verbale di verifica e collaudo finale del
12 aprile 2011 e sulle risultanze della c.t.u. espletata nel procedimento di
ATP che confermava quanto riportato nel verbale;
b- i lamentati vizi relativi al distacco di pittura, lesioni capillari nonché infil-
trazioni e segni di ossidazione sulle ringhiere dei balconi erano stati in ogni caso denunciati tardivamente (con missiva del 17/06/2011) oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 1667 cod. civ.;
c- sulla base delle risultanze della c.t.u., le somme richieste dalla ditta erano dovute dal Condominio;
d- la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale dal CP_1
con la comparsa di costituzione e risposta andava accolta nella misura di €
1.000,00, somma liquidata in via equitativa;
e- le ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla ditta con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. andavano rigettate in quanto inam-
missibili, così come andavano rigettate anche le domande di condanna ex
Proc. n. 510/2019 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. art. 96 cod. proc. civ proposte da entrambi i convenuti in quanto prive dei presupposti di legge.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione del 21/05/2019 chiedendone la riforma sulla base di
[...]
dieci motivi.
Si sono costituiti con separate comparse e re- Controparte_1 Parte_2
sistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “errata qualificazione dei vizi e applicazione dell'art.
1667 cod. civ.”, il si duole della decisione del primo giudice di qualifi- Parte_1
care i vizi de quibus “lievi” così da dichiarare decaduto il committente perché la denunzia era stata “… formalizzata ben oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 1667 cod.
civ.” (cfr. pag. 5 righi 12-13 sentenza). Si tratterebbe invece, nella fattispecie, di vizi che il giudice avrebbe dovuto qualificare gravi con conseguente applicazione dell'art. 1669 cod. civ.; tale denuncia sarebbe stata, in ogni caso, superflua atteso il riconoscimento dei vizi e l'impegno di eliminarli, contenuti nel verbale di con-
segna e collaudo.
Con il secondo motivo, rubricato “in subordine errata estensione dell'art. 1667 cod. civ.
all'Arch. , l'appellante rileva come le norme sulla decadenza per denun- Pt_2
cia tardiva dei vizi non possano applicarsi al DL e comunque nessuna accettazio-
ne dell'opera ove mai avvenuta potrebbe esonerare il DL da responsabilità.
Proc. n. 510/2019 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il terzo motivo, rubricato “in estremo subordine errata applicazione dell'art. 1667
co. 2 cod. civ.”, il censura la sentenza per avere ritenuto che i vizi fos- Parte_1
sero stati scoperti sin dal 18/11/2010 e che, quindi, la denuncia, perfezionatasi il
17-21/06/2011 fosse tardiva essendo decorso tra scoperta e denuncia un termine superiore a 60 gg. ex art. 1667 co. II cod. civ..
Sarebbe invece vero, in base al contenuto del verbale di verifica in atti, che i vizi erano stati tempestivamente denunciati fin dal 18/11/2010 e che l'appaltatore li aveva riconosciuti impegnandosi ad eliminarli.
Inoltre, il verbale di verifica non rappresenterebbe accettazione dell'opera in quanto redatto dal solo DL (unico presente alla verifica come si evince dalla let-
tura dello stesso verbale) e sottoscritto dall'amministratore solo in data successi-
va per ricevuta.
I motivi, esaminabili congiuntamente, risultano infondati.
Risulta dagli atti ed è circostanza incontestata che i lavori sono stati conclusi in data 09/09/2010.
Risulta prodotto in atti - fascicolo di parte del - racc. ar del Controparte_3
25/01/2011 indirizzata ai convenuti nella quale l'amministratore del condominio contesta i difetti dell'opera ed in particolare:
1. la presenza di ruggine sulle ringhiere perimetrali, in alcune parti non verniciate;
2. distacco di intonaco;
3. fenomeni di umidità diffusa.
Con la stessa missiva si invitavano i convenuti alla partecipazione all'assemblea del 11/02/2011.
Dal verbale di assemblea Condominiale del 11/02/2011 (pure in atti) risulta che
Proc. n. 510/2019 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alla presenza dei convenuti si discuteva dei suddetti medesimi fenomeni.
Dal verbale di verifica e collaudo finale datato 01/04/2011, sottoscritto dal DL
(redattore del verbale) e dall'amministratore di condominio, emergono le dichia-
razioni del DL secondo cui le opere erano state eseguite a regola d'arte e che solo due interventi (rimozione infissi e apertura fori di areazione) non erano stati ese-
guiti su accordo delle parti.
Ciò detto, occorre subito precisare che la sottoscrizione del verbale da parte dell'amministratore deve ritenersi contestuale alla data di redazione dello stesso verbale, in assenza di qualsivoglia prova che sia avvenuta in un momento successi-
vo. Del tutto inverosimile – in mancanza di alcuna specifica indicazione in tal senso – è l'assunto dell'appellante secondo cui la sottoscrizione sarebbe avvenuta solo per attestare la ricezione del verbale.
Inoltre, la sottoscrizione senza riserve da parte dell'amministratore integra accet-
tazione dell'opera e – ai sensi dell'art. 1665 cod. civ. - libera l'appaltatore da re-
sponsabilità per i vizi conosciuti dal committente.
Nella specie è indubbio che il , per come rilevato innanzi, era già a Parte_1
conoscenza dei fenomeni, di cui oggi si discute, sin da prima della verifica e col-
laudo e in particolare, per quel che emerge dal verbale di collaudo, era a cono-
scenza dei fenomeni relativi a umidità e infiltrazioni sin dal 18/11/2010.
Ergo la denuncia dei vizi effettuata successivamente con la nota racc. del
17/06/2011 e riguardante sempre gli stessi rilevati difetti non ha effetto alcuno e ciò anche a voler ritenere la denuncia tempestiva.
In ogni caso non risponde a vero che l'impresa abbia riconosciuto i difetti come addebitabili a propria responsabilità.
Proc. n. 510/2019 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed anzi, al contrario, risulta che durante l'assemblea del 11/02/2011 il DL adde-
bitò i fenomeni ad infiltrazioni e a carenze costruttive;
concetto che era già stato ribadito ai condomini nell'incontro del 18/11/2010 (come risulta documentato nel verbale del 01/04/2011). Perciò l'impegno, assunto dall' impresa, di far fron-
te alle problematiche infiltrative, come riportato nel già noto verbale di verifica e collaudo, non può integrare in alcun modo riconoscimento dei vizi, trattandosi di fenomeni indipendenti dalla esecuzione dell'appalto.
Con il quarto motivo rubricato “difetto di motivazione per omesso esame delle critiche alla
c.t.u. e rinnovo delle indagini che si eccepisce in subordine” l'appellante:
a) lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto non sussistente la responsabilità dei convenuti basandosi sulla c.t.u., senza chiarire e motivare l'implicito rigetto delle puntuali critiche contenute nella ctp 08/10/2012 e senza disporre una Per_1
nuova consulenza.
b) evidenzia, a riprova della superficialità degli accertamenti peritali, la confusio-
ne in cui il c.t.u. sarebbe incorso confondendo computo metrico e contratto di appalto. (“ha, infatti, ritenuto che il prezzo dell'appalto fosse quello di €
111.312,63 indicato nel computo metrico, anziché quello convenuto in €
88.600,00 con il contratto di appalto in virtù della offerta al ribasso dell'impresa
”). Tale errore macroscopico avrebbe portato il c.t.u. a riconoscere CP_1
all'impresa un insussistente credito, maggiore di ben 22.712,66. Detta somma dovrebbe essere scomputata da quella di € 114.477,90, dal c.t.u. ritenuta dovuta per il detto errato prezzo dell'appalto, maggiorato delle opere extra e delle diffe-
renti misure rilevate e inammissibili perché non autorizzate (come specificata-
mente censurato nel motivo di appello sub 9).
Proc. n. 510/2019 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il motivo non è fondato.
Fatto salvo il carattere assorbente della decisione sui primi tre motivi di appello,
con riguardo alla censura sub a), si rileva che il Tribunale non era tenuto a prende-
re in considerazione ovvero motivare sull'implicito rigetto della consulenza di par-
te che muoveva critiche alla c.t.u.. All'uopo si richiama la Cassazione la quale ha stabilito che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, co-
stituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore proba-
torio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad ana-
lizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considera-
zioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29/01/2010, n. 2063).
Con riguardo alla censura sub b) si rileva che il corrispettivo dell'appalto è de-
terminato 'misura' (v. art. 6 del contratto) e che le opere andavano quindi conta-
bilizzate e liquidate in corso d'opera. Non ha, quindi, alcun rilievo la somma pat-
tuita in € 88.600,00 di cui all'art. 2 del contratto, in quanto suscettibile di modifi-
ca al ribasso o al rialzo per effetto della pattuizione di cui al successivo art. 6 (pa-
gamenti da effettuarsi a misura).
Pertanto il c.t.u. si è attenuto a quanto previsto dall'art. 6 giungendo a quantifica-
re in € 106.197,13, oltre iva i lavori previsti in appalto ed effettivamente eseguiti,
detratti cioè quelli previsti in appalto e non eseguiti.
Con il quinto motivo “errata e immotivata esclusione della responsabilità dei convenuti”,
l'appellante lamenta che il giudice avrebbe esonerato da responsabilità i convenu-
ti senza idonea motivazione. Secondo l'appellante, infatti, dalla stessa c.t.u. emer-
gerebbe la responsabilità solidale dei convenuti;
quanto all'arch. questi, Pt_2
Proc. n. 510/2019 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ove accertata la carenza strutturale dell'immobile, avrebbe dovuto astenersi dal progettare e dirigere opere inutili. Anche l'impresa sarebbe stata inadempiente non segnalando errori progettuali e non provvedendo a correggerli.
Il motivo non è fondato.
Quanto all'arch. si rileva che, con la citazione in opposizione Pt_2
l'opponente, ha dedotto esclusivamente la responsabilità dello stesso quale DL e non quale progettista per cui la nuova prospettazione circa le responsabilità del professionista risulta inammissibile in quanto integrante domanda nuova.
Quanto alla responsabilità del DL, l'unica della quale si possa in questa sede trat-
tare, occorre chiarire che essa integra una ipotesi di obbligazione di mezzi e non di risultato;
questo significa che la prestazione svolta dal D.L. non ha per oggetto la realizzazione di un'opera ben definita ma si concretizza esclusivamente in un'attività di controllo dei lavori compiuti dall'esecutore in attuazione del con-
tratto d'appalto stipulato tra il committente dell'opera e l'esecutore dei lavori.
Nessuna responsabilità in tali termini risulta emersa dall'istruttoria in capo al DL.
Quanto all'appaltatore non gli si può imputare alcuna delle responsabilità dedotte dall'appellante.
Per come allegato con la comparsa di costituzione da parte del e con- CP_1
fermato attraverso la prova testi (cfr. e ), la Controparte_4 Controparte_5
ditta fece presente all'amministratore, sia prima che subito dopo l'incarico, la situa-
zione di degrado dell'immobile e l'insufficienza dei lavori con indicazioni delle opere necessarie e adeguate e tuttavia il Condominio, riunitosi ogni volta in assem-
blea per decidere sulle proposte via via prospettate dalla ditta, decise di non darvi seguito.
Proc. n. 510/2019 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Anche se le dichiarazioni testimoniali provengono da parenti del (rispet- CP_1
tivamente figlio e nipote), esse appaiono convincenti in quanto dettagliate nelle circostanze e comunque confermate dal comportamento concludente del Con-
dominio, il quale non ha prodotto in causa i verbali delle assemblee tenutesi du-
rante l'esecuzione dei lavori, i soli che avrebbero potuto smentire o porre in dubbio le dichiarazioni dei testi.
In definitiva l'appaltatore non ha avuto scelta se non divenire mero esecutore delle opere commissionate;
opere che come accertato dal c.t.u. sono state in ogni caso eseguite secondo le regole dell'arte.
Con il sesto motivo rubricato “omesso esame e implicito rigetto della domanda di stralcio e restituzione delle somme non spettanti al ” l'appellante evi- CP_1
denzia che la c.t.u. ha accertato la mancata o parziale esecuzione di opere (previ-
ste contrattualmente) e tuttavia il Tribunale non ne avrebbe detratto il valore dal-
le somme pretese dal . Chiede perciò che venga dichiarata indebita la CP_1
pretesa di somme da parte del . CP_1
Con il nono motivo rubricato “inammissibile riconoscimento delle assunte diffe-
renze di prezzo e delle opere extracontrattuali indicate dal c.t.u.” lamenta che il
Tribunale con il richiamo integrale della c.t.u. ha riconosciuto le opere extra con-
tratto che invero non erano mai state autorizzate.
I due motivi, che per omogeneità di contenuto, in quanto afferenti la domanda di pagamento di , vanno esaminati congiuntamente, sono fondati per quan- CP_1
to di ragione.
Dalla c.t.u. risultano non eseguite opere contrattuali per € 6.100,00. E tuttavia, di tali lavori il c.t.u., nella determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa ap-
Proc. n. 510/2019 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. paltatrice (€ 106.197,13), per quanto detto innanzi, non ha tenuto conto. Al con-
trario, deve escludersi dal corrispettivo dovuto quello corrispondente ai lavori ex-
tra contratto. Tale importo è stato stimato dal c.t.u. in € 8.277,77, sicché, il credi-
to ingiunto va conseguentemente ridotto da € 19.910,55 a € 11.632,78.
Ciò implica la revoca del DI opposto e la condanna del condominio al pagamen-
to in favore della ditta della sola somma di € 11.632,78 oltre interessi CP_1
dalla domanda al soddisfo.
Con il settimo motivo rubricato “errato esame e accoglimento della inammissibile doman-
da spiegata in via riconvenzionale dal con la comparsa di costituzione e risposta” CP_1
l'appellante lamenta che tale domanda riconvenzionale proposta dal con CP_1
la comparsa di risposta sarebbe stata inammissibile in quanto preclusa all'opposto.
Il motivo non è fondato.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre,
con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una do-
manda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto in-
giuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vi-
cenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vi-
ta e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi ricono-
scere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facol-
tà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore for-
Proc. n. 510/2019 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. male e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (in applicazione del suddetto prin-
cipio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo) (cfr. Cass. n. 32933/2023).
Nella fattispecie non vi è da dubitare che la domanda riconvenzionale avanzata dal tempestivamente e riguardante il danno per mancata disponibilità CP_1
delle somme dovute sia del tutto compatibile con la domanda di pagamento por-
tata con il ricorso monitorio.
Occorre rilevare che l'appellante non ha contestato l'entità della somma come li-
quidata dal giudice in € 1.000,00 a titolo di danno in favore del sicché CP_1
detta statuizione va confermata.
Con l'ottavo motivo si lamenta l'omesso stralcio di documenti ex adverso prodotti quali nello specifico:
1. la trascrizione dello sms del 16/05/2011;
2. la copia del verbale di assemblea del 05/05/2010 prodotto dal;
CP_1
3. la documentazione prodotta dal tardivamente con le note Pt_2
istruttorie n. 3.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto trattasi di documenti che il giudice non ha tenuto in alcuna considerazione per la decisione e, in effetti,
irrilevanti.
Con il decimo motivo l'appellante lamenta l'errata condanna alle spese in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da entrambi i convenuti ex art. 96 cod. proc. civ. circostanza che avrebbe giustificato quantomeno una par-
Proc. n. 510/2019 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ziale compensazione.
Il motivo è assorbito dalla riforma della sentenza con riguardo al rapporto tra il e che impone una nuova decisione sulle spese. Parte_1 Controparte_1
Risulta invece infondato con riferimento al rapporto tra e Parte_1 Pt_2
in quanto, correttamente, il giudice ha applicato, nella decisione sulle
[...]
spese, il principio della soccombenza in considerazione della minima importanza della domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ., ex adverso avanzata dal Pt_2
e disattesa dal giudice rispetto alla domanda di danni invece avanzata dal Con-
dominio nei confronti del per i difetti dell'opera. Pt_2
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello
Con riguardo alle spese processuali, la valutazione dell'esito complessivo del giu-
dizio, impone:
- nel rapporto tra il condominio e la compensa- Parte_1 Controparte_1
zione per ⅓ delle spese del doppio grado di giudizio e di ATP con condanna del
Condominio al pagamento dei restanti ⅔;
- la condanna del al pagamento in favore dell'arch. delle Parte_1 Pt_2
spese di questo grado e la conferma della condanna di primo grado;
- la conferma della condanna del al pagamento delle spese di c.t.u.. Parte_1
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impu-
gnata che conferma nel resto:
revoca il DI opposto;
condanna il al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
Proc. n. 510/2019 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di € 11.632,78 oltre accessori come da parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
[...
di ⅔ delle spese del doppio grado di giudizio e del procedimento di ATP che liquida per intero quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 2.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al procedimento di ATP in complessivi €
1.900,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa tra le parti il re-
stante ⅓;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Parte_4
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA,
[...]
CAP e RF al 15% da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Solidoro dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 510/2019 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 510 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019,
T R A
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Donato Mele Mongiò, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Biagio Palumbo e Antonella Petruzzi, come da mandato in atti;
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Solidoro, come da mandato in atti;
- APPELLATI -
All'udienza del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Proc. n. 510/2019 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il propose opposizione al DI n. 580/2011, con il qua- Parte_1
le gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.910,55, comprensivo di iva, a titolo di saldo per i lavori di appalto eseguiti da . Controparte_1
L'opponente dedusse di avere stipulato in data 08/04/2010 un contratto di ap-
palto con per lavori di manutenzione dell'edificio condominiale Controparte_1
per il corrispettivo di € 88.600,00 e che l'appaltatore non aveva eseguito una serie di opere, oltre alla cattiva realizzazione di altre e la realizzazione di lavori extra
Con non autorizzati. Concluse per la revoca del previo accertamento dell'inadempimento del , con conseguente condanna di costui al risarci- CP_1
mento dei danni derivati dalla realizzazione delle opere non a regola d'arte. Chie-
se inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa il DL arch. Parte_2
asserendone la responsabilità in solido con l'impresa per la cattiva riuscita dell'opera.
Si costituì , eccependo la decadenza dall'azione di garanzia, con- Controparte_1
testando l'opposizione nel merito e domandando in via riconvenzionale il risar-
cimento del danno pari a € 5.000,00 per la mancata possibilità di impiego delle somme dovute e non corrisposte.
Si costituì , contestando la domanda avanzata dall'opponente e Parte_2
chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzione documentale, interrogatorio formale, prova te-
sti e relazione di c.t.u. espletata nell'ambito di procedimento di ATP, fu decisa a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies cod. proc. civ. in data 11/04/2019
con sentenza n. 1314/2019 con la quale il Tribunale di Lecce: a) rigettò la do-
Proc. n. 510/2019 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. manda proposta dal nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Pt_2
; b) confermò il DI opposto;
c) in parziale accoglimento della domanda
[...]
riconvenzionale condannò il condominio al pagamento in favore del CP_1
della somma di € 1.000,00; d) rigettò le ulteriori domande avanzate da tutte le parti ex art. 96 cod. proc. civ;
e) condannò il condominio al pagamento delle spe-
se di lite del procedimento di merito e di ATP in favore dei convenuti.
Il giudice ritenne che:
a- il aveva accettato l'opera e i denunciati vizi non erano dovuti Parte_1
ad inadempimento dei convenuti ma a precedenti vizi strutturali dell'immobile, all'uopo basandosi su verbale di verifica e collaudo finale del
12 aprile 2011 e sulle risultanze della c.t.u. espletata nel procedimento di
ATP che confermava quanto riportato nel verbale;
b- i lamentati vizi relativi al distacco di pittura, lesioni capillari nonché infil-
trazioni e segni di ossidazione sulle ringhiere dei balconi erano stati in ogni caso denunciati tardivamente (con missiva del 17/06/2011) oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 1667 cod. civ.;
c- sulla base delle risultanze della c.t.u., le somme richieste dalla ditta erano dovute dal Condominio;
d- la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale dal CP_1
con la comparsa di costituzione e risposta andava accolta nella misura di €
1.000,00, somma liquidata in via equitativa;
e- le ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla ditta con le memorie ex art. 183 co. VI n. 1 cod. proc. civ. andavano rigettate in quanto inam-
missibili, così come andavano rigettate anche le domande di condanna ex
Proc. n. 510/2019 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. art. 96 cod. proc. civ proposte da entrambi i convenuti in quanto prive dei presupposti di legge.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il Parte_1
con atto di citazione del 21/05/2019 chiedendone la riforma sulla base di
[...]
dieci motivi.
Si sono costituiti con separate comparse e re- Controparte_1 Parte_2
sistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza collegiale del 13 luglio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato “errata qualificazione dei vizi e applicazione dell'art.
1667 cod. civ.”, il si duole della decisione del primo giudice di qualifi- Parte_1
care i vizi de quibus “lievi” così da dichiarare decaduto il committente perché la denunzia era stata “… formalizzata ben oltre il termine di gg 60 di cui all'art. 1667 cod.
civ.” (cfr. pag. 5 righi 12-13 sentenza). Si tratterebbe invece, nella fattispecie, di vizi che il giudice avrebbe dovuto qualificare gravi con conseguente applicazione dell'art. 1669 cod. civ.; tale denuncia sarebbe stata, in ogni caso, superflua atteso il riconoscimento dei vizi e l'impegno di eliminarli, contenuti nel verbale di con-
segna e collaudo.
Con il secondo motivo, rubricato “in subordine errata estensione dell'art. 1667 cod. civ.
all'Arch. , l'appellante rileva come le norme sulla decadenza per denun- Pt_2
cia tardiva dei vizi non possano applicarsi al DL e comunque nessuna accettazio-
ne dell'opera ove mai avvenuta potrebbe esonerare il DL da responsabilità.
Proc. n. 510/2019 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Con il terzo motivo, rubricato “in estremo subordine errata applicazione dell'art. 1667
co. 2 cod. civ.”, il censura la sentenza per avere ritenuto che i vizi fos- Parte_1
sero stati scoperti sin dal 18/11/2010 e che, quindi, la denuncia, perfezionatasi il
17-21/06/2011 fosse tardiva essendo decorso tra scoperta e denuncia un termine superiore a 60 gg. ex art. 1667 co. II cod. civ..
Sarebbe invece vero, in base al contenuto del verbale di verifica in atti, che i vizi erano stati tempestivamente denunciati fin dal 18/11/2010 e che l'appaltatore li aveva riconosciuti impegnandosi ad eliminarli.
Inoltre, il verbale di verifica non rappresenterebbe accettazione dell'opera in quanto redatto dal solo DL (unico presente alla verifica come si evince dalla let-
tura dello stesso verbale) e sottoscritto dall'amministratore solo in data successi-
va per ricevuta.
I motivi, esaminabili congiuntamente, risultano infondati.
Risulta dagli atti ed è circostanza incontestata che i lavori sono stati conclusi in data 09/09/2010.
Risulta prodotto in atti - fascicolo di parte del - racc. ar del Controparte_3
25/01/2011 indirizzata ai convenuti nella quale l'amministratore del condominio contesta i difetti dell'opera ed in particolare:
1. la presenza di ruggine sulle ringhiere perimetrali, in alcune parti non verniciate;
2. distacco di intonaco;
3. fenomeni di umidità diffusa.
Con la stessa missiva si invitavano i convenuti alla partecipazione all'assemblea del 11/02/2011.
Dal verbale di assemblea Condominiale del 11/02/2011 (pure in atti) risulta che
Proc. n. 510/2019 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. alla presenza dei convenuti si discuteva dei suddetti medesimi fenomeni.
Dal verbale di verifica e collaudo finale datato 01/04/2011, sottoscritto dal DL
(redattore del verbale) e dall'amministratore di condominio, emergono le dichia-
razioni del DL secondo cui le opere erano state eseguite a regola d'arte e che solo due interventi (rimozione infissi e apertura fori di areazione) non erano stati ese-
guiti su accordo delle parti.
Ciò detto, occorre subito precisare che la sottoscrizione del verbale da parte dell'amministratore deve ritenersi contestuale alla data di redazione dello stesso verbale, in assenza di qualsivoglia prova che sia avvenuta in un momento successi-
vo. Del tutto inverosimile – in mancanza di alcuna specifica indicazione in tal senso – è l'assunto dell'appellante secondo cui la sottoscrizione sarebbe avvenuta solo per attestare la ricezione del verbale.
Inoltre, la sottoscrizione senza riserve da parte dell'amministratore integra accet-
tazione dell'opera e – ai sensi dell'art. 1665 cod. civ. - libera l'appaltatore da re-
sponsabilità per i vizi conosciuti dal committente.
Nella specie è indubbio che il , per come rilevato innanzi, era già a Parte_1
conoscenza dei fenomeni, di cui oggi si discute, sin da prima della verifica e col-
laudo e in particolare, per quel che emerge dal verbale di collaudo, era a cono-
scenza dei fenomeni relativi a umidità e infiltrazioni sin dal 18/11/2010.
Ergo la denuncia dei vizi effettuata successivamente con la nota racc. del
17/06/2011 e riguardante sempre gli stessi rilevati difetti non ha effetto alcuno e ciò anche a voler ritenere la denuncia tempestiva.
In ogni caso non risponde a vero che l'impresa abbia riconosciuto i difetti come addebitabili a propria responsabilità.
Proc. n. 510/2019 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Ed anzi, al contrario, risulta che durante l'assemblea del 11/02/2011 il DL adde-
bitò i fenomeni ad infiltrazioni e a carenze costruttive;
concetto che era già stato ribadito ai condomini nell'incontro del 18/11/2010 (come risulta documentato nel verbale del 01/04/2011). Perciò l'impegno, assunto dall' impresa, di far fron-
te alle problematiche infiltrative, come riportato nel già noto verbale di verifica e collaudo, non può integrare in alcun modo riconoscimento dei vizi, trattandosi di fenomeni indipendenti dalla esecuzione dell'appalto.
Con il quarto motivo rubricato “difetto di motivazione per omesso esame delle critiche alla
c.t.u. e rinnovo delle indagini che si eccepisce in subordine” l'appellante:
a) lamenta che il Tribunale avrebbe ritenuto non sussistente la responsabilità dei convenuti basandosi sulla c.t.u., senza chiarire e motivare l'implicito rigetto delle puntuali critiche contenute nella ctp 08/10/2012 e senza disporre una Per_1
nuova consulenza.
b) evidenzia, a riprova della superficialità degli accertamenti peritali, la confusio-
ne in cui il c.t.u. sarebbe incorso confondendo computo metrico e contratto di appalto. (“ha, infatti, ritenuto che il prezzo dell'appalto fosse quello di €
111.312,63 indicato nel computo metrico, anziché quello convenuto in €
88.600,00 con il contratto di appalto in virtù della offerta al ribasso dell'impresa
”). Tale errore macroscopico avrebbe portato il c.t.u. a riconoscere CP_1
all'impresa un insussistente credito, maggiore di ben 22.712,66. Detta somma dovrebbe essere scomputata da quella di € 114.477,90, dal c.t.u. ritenuta dovuta per il detto errato prezzo dell'appalto, maggiorato delle opere extra e delle diffe-
renti misure rilevate e inammissibili perché non autorizzate (come specificata-
mente censurato nel motivo di appello sub 9).
Proc. n. 510/2019 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il motivo non è fondato.
Fatto salvo il carattere assorbente della decisione sui primi tre motivi di appello,
con riguardo alla censura sub a), si rileva che il Tribunale non era tenuto a prende-
re in considerazione ovvero motivare sull'implicito rigetto della consulenza di par-
te che muoveva critiche alla c.t.u.. All'uopo si richiama la Cassazione la quale ha stabilito che “la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, co-
stituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore proba-
torio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad ana-
lizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considera-
zioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. civ., sez. III,
29/01/2010, n. 2063).
Con riguardo alla censura sub b) si rileva che il corrispettivo dell'appalto è de-
terminato 'misura' (v. art. 6 del contratto) e che le opere andavano quindi conta-
bilizzate e liquidate in corso d'opera. Non ha, quindi, alcun rilievo la somma pat-
tuita in € 88.600,00 di cui all'art. 2 del contratto, in quanto suscettibile di modifi-
ca al ribasso o al rialzo per effetto della pattuizione di cui al successivo art. 6 (pa-
gamenti da effettuarsi a misura).
Pertanto il c.t.u. si è attenuto a quanto previsto dall'art. 6 giungendo a quantifica-
re in € 106.197,13, oltre iva i lavori previsti in appalto ed effettivamente eseguiti,
detratti cioè quelli previsti in appalto e non eseguiti.
Con il quinto motivo “errata e immotivata esclusione della responsabilità dei convenuti”,
l'appellante lamenta che il giudice avrebbe esonerato da responsabilità i convenu-
ti senza idonea motivazione. Secondo l'appellante, infatti, dalla stessa c.t.u. emer-
gerebbe la responsabilità solidale dei convenuti;
quanto all'arch. questi, Pt_2
Proc. n. 510/2019 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ove accertata la carenza strutturale dell'immobile, avrebbe dovuto astenersi dal progettare e dirigere opere inutili. Anche l'impresa sarebbe stata inadempiente non segnalando errori progettuali e non provvedendo a correggerli.
Il motivo non è fondato.
Quanto all'arch. si rileva che, con la citazione in opposizione Pt_2
l'opponente, ha dedotto esclusivamente la responsabilità dello stesso quale DL e non quale progettista per cui la nuova prospettazione circa le responsabilità del professionista risulta inammissibile in quanto integrante domanda nuova.
Quanto alla responsabilità del DL, l'unica della quale si possa in questa sede trat-
tare, occorre chiarire che essa integra una ipotesi di obbligazione di mezzi e non di risultato;
questo significa che la prestazione svolta dal D.L. non ha per oggetto la realizzazione di un'opera ben definita ma si concretizza esclusivamente in un'attività di controllo dei lavori compiuti dall'esecutore in attuazione del con-
tratto d'appalto stipulato tra il committente dell'opera e l'esecutore dei lavori.
Nessuna responsabilità in tali termini risulta emersa dall'istruttoria in capo al DL.
Quanto all'appaltatore non gli si può imputare alcuna delle responsabilità dedotte dall'appellante.
Per come allegato con la comparsa di costituzione da parte del e con- CP_1
fermato attraverso la prova testi (cfr. e ), la Controparte_4 Controparte_5
ditta fece presente all'amministratore, sia prima che subito dopo l'incarico, la situa-
zione di degrado dell'immobile e l'insufficienza dei lavori con indicazioni delle opere necessarie e adeguate e tuttavia il Condominio, riunitosi ogni volta in assem-
blea per decidere sulle proposte via via prospettate dalla ditta, decise di non darvi seguito.
Proc. n. 510/2019 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Anche se le dichiarazioni testimoniali provengono da parenti del (rispet- CP_1
tivamente figlio e nipote), esse appaiono convincenti in quanto dettagliate nelle circostanze e comunque confermate dal comportamento concludente del Con-
dominio, il quale non ha prodotto in causa i verbali delle assemblee tenutesi du-
rante l'esecuzione dei lavori, i soli che avrebbero potuto smentire o porre in dubbio le dichiarazioni dei testi.
In definitiva l'appaltatore non ha avuto scelta se non divenire mero esecutore delle opere commissionate;
opere che come accertato dal c.t.u. sono state in ogni caso eseguite secondo le regole dell'arte.
Con il sesto motivo rubricato “omesso esame e implicito rigetto della domanda di stralcio e restituzione delle somme non spettanti al ” l'appellante evi- CP_1
denzia che la c.t.u. ha accertato la mancata o parziale esecuzione di opere (previ-
ste contrattualmente) e tuttavia il Tribunale non ne avrebbe detratto il valore dal-
le somme pretese dal . Chiede perciò che venga dichiarata indebita la CP_1
pretesa di somme da parte del . CP_1
Con il nono motivo rubricato “inammissibile riconoscimento delle assunte diffe-
renze di prezzo e delle opere extracontrattuali indicate dal c.t.u.” lamenta che il
Tribunale con il richiamo integrale della c.t.u. ha riconosciuto le opere extra con-
tratto che invero non erano mai state autorizzate.
I due motivi, che per omogeneità di contenuto, in quanto afferenti la domanda di pagamento di , vanno esaminati congiuntamente, sono fondati per quan- CP_1
to di ragione.
Dalla c.t.u. risultano non eseguite opere contrattuali per € 6.100,00. E tuttavia, di tali lavori il c.t.u., nella determinazione del corrispettivo dovuto all'impresa ap-
Proc. n. 510/2019 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. paltatrice (€ 106.197,13), per quanto detto innanzi, non ha tenuto conto. Al con-
trario, deve escludersi dal corrispettivo dovuto quello corrispondente ai lavori ex-
tra contratto. Tale importo è stato stimato dal c.t.u. in € 8.277,77, sicché, il credi-
to ingiunto va conseguentemente ridotto da € 19.910,55 a € 11.632,78.
Ciò implica la revoca del DI opposto e la condanna del condominio al pagamen-
to in favore della ditta della sola somma di € 11.632,78 oltre interessi CP_1
dalla domanda al soddisfo.
Con il settimo motivo rubricato “errato esame e accoglimento della inammissibile doman-
da spiegata in via riconvenzionale dal con la comparsa di costituzione e risposta” CP_1
l'appellante lamenta che tale domanda riconvenzionale proposta dal con CP_1
la comparsa di risposta sarebbe stata inammissibile in quanto preclusa all'opposto.
Il motivo non è fondato.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre,
con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una do-
manda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto in-
giuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vi-
cenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vi-
ta e sia connessa a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi ricono-
scere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facol-
tà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore for-
Proc. n. 510/2019 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. male e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (in applicazione del suddetto prin-
cipio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di op-
posizione a decreto ingiuntivo) (cfr. Cass. n. 32933/2023).
Nella fattispecie non vi è da dubitare che la domanda riconvenzionale avanzata dal tempestivamente e riguardante il danno per mancata disponibilità CP_1
delle somme dovute sia del tutto compatibile con la domanda di pagamento por-
tata con il ricorso monitorio.
Occorre rilevare che l'appellante non ha contestato l'entità della somma come li-
quidata dal giudice in € 1.000,00 a titolo di danno in favore del sicché CP_1
detta statuizione va confermata.
Con l'ottavo motivo si lamenta l'omesso stralcio di documenti ex adverso prodotti quali nello specifico:
1. la trascrizione dello sms del 16/05/2011;
2. la copia del verbale di assemblea del 05/05/2010 prodotto dal;
CP_1
3. la documentazione prodotta dal tardivamente con le note Pt_2
istruttorie n. 3.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse in quanto trattasi di documenti che il giudice non ha tenuto in alcuna considerazione per la decisione e, in effetti,
irrilevanti.
Con il decimo motivo l'appellante lamenta l'errata condanna alle spese in ragione del rigetto delle domande riconvenzionali avanzate da entrambi i convenuti ex art. 96 cod. proc. civ. circostanza che avrebbe giustificato quantomeno una par-
Proc. n. 510/2019 RG - 12 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. ziale compensazione.
Il motivo è assorbito dalla riforma della sentenza con riguardo al rapporto tra il e che impone una nuova decisione sulle spese. Parte_1 Controparte_1
Risulta invece infondato con riferimento al rapporto tra e Parte_1 Pt_2
in quanto, correttamente, il giudice ha applicato, nella decisione sulle
[...]
spese, il principio della soccombenza in considerazione della minima importanza della domanda di danni ex art. 96 cod. proc. civ., ex adverso avanzata dal Pt_2
e disattesa dal giudice rispetto alla domanda di danni invece avanzata dal Con-
dominio nei confronti del per i difetti dell'opera. Pt_2
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello
Con riguardo alle spese processuali, la valutazione dell'esito complessivo del giu-
dizio, impone:
- nel rapporto tra il condominio e la compensa- Parte_1 Controparte_1
zione per ⅓ delle spese del doppio grado di giudizio e di ATP con condanna del
Condominio al pagamento dei restanti ⅔;
- la condanna del al pagamento in favore dell'arch. delle Parte_1 Pt_2
spese di questo grado e la conferma della condanna di primo grado;
- la conferma della condanna del al pagamento delle spese di c.t.u.. Parte_1
P.Q.M.
La Corte,
in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impu-
gnata che conferma nel resto:
revoca il DI opposto;
condanna il al pagamento in favore di della somma Parte_1 Controparte_1
Proc. n. 510/2019 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. di € 11.632,78 oltre accessori come da parte motiva;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
[...
di ⅔ delle spese del doppio grado di giudizio e del procedimento di ATP che liquida per intero quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 2.500,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al procedimento di ATP in complessivi €
1.900,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado di giudizio in complessivi € 2.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e compensa tra le parti il re-
stante ⅓;
condanna il al pagamento in favore di Parte_1 Parte_4
delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre IVA,
[...]
CAP e RF al 15% da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Solidoro dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 ottobre 2024.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 510/2019 RG - 14 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.