CA
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/05/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giuseppe LI, giusta procura in atti;
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Serenella Maria Cannavò, giusta procura in atti;
Appellati
OGGETTO: spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3262/2023 del 17.07.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016544887000, con la quale aveva richiesto il pagamento della Controparte_2
complessiva somma di € 28.412,23 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 1998 - 2004, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n.
29320060129451944, limitatamente ai carichi per i quali era intervenuto l'annullamento ex lege; dichiarava estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento n.
29320060005333336000 e n. 29320060129451944000, limitatamente, con riferimento a quest'ultima, ai carichi non annullati ex lege e, per l'effetto, dichiarava insussistente il diritto degli enti resistenti ( e a procedere Pt_1 CP_3
in forza delle suddette cartelle e inefficace l'intimazione di pagamento opposta.
Per quanto qui di interesse, il giudice, preliminarmente, esaminava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli enti resistenti.
Rilevava al riguardo che il ricorso aveva ad oggetto questioni attinenti al merito della pretesa previdenziale ovvero l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi e - richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n. 7514/2022 - dichiarava che la legittimazione a contraddire sussisteva esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto questioni rispetto alle quali l'agente della riscossione restava estraneo, e ciò in conformità al disposto dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Rigettava pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' e accoglieva invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Pt_1
avanzata dall . Controparte_2
Quanto alle spese del giudizio il decidente osservava, parimenti, che, atteso l'esito della lite e ribadito che l'azione aveva ad oggetto il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione era estraneo, le spese dovevano essere poste a carico dell'ente previdenziale.
Condannava pertanto l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio e Pt_1
le compensava invece nei rapporti tra quest'ultimo e Controparte_2
.
[...]
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' limitatamente alla Pt_1
statuizione di condanna alle spese, con ricorso depositato il 20 luglio 2023; gli appellati resistevano al gravame.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante, con l'unico motivo di gravame, impugna la Pt_1
statuizione relativa alla condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, lamentando “falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.”.
Evidenzia che il credito contributivo si è prescritto soltanto successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che il giudice, data l'accertata responsabilità dell'agente della riscossione nella prescrizione del credito, avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e non l'ente previdenziale, nel rispetto del principio della soccombenza, CP_3
essendo l' del tutto estraneo ai fatti che hanno determinato la prescrizione Pt_1
del credito iscritto a ruolo.
Richiama sul punto l'ordinanza della Suprema Corte n. 7716 del 2022.
Chiede pertanto alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell al pagamento delle spese del giudizio Pt_1
di primo grado, e di condannare l' al Controparte_2
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. L'appellato nella memoria difensiva evidenzia che l' ha CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento delle spese in favore del proprio difensore antistatario,
Giuseppe LI e per tale motivo preliminarmente chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. L nella memoria difensiva Controparte_2
preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello, non avendo l' Pt_1
impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di che è dunque coperto dal giudicato;
nel merito, evidenzia che CP_3
l' non può chiedere la condanna alle spese di un soggetto dichiarato privo Pt_1
di legittimazione passiva, con statuizione passata in giudicato, e chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell al pagamento delle spese del grado. Pt_1
4. Preliminarmente, va escluso che possa pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, in difetto di conclusioni concordi delle parti al riguardo e tenuto conto del fatto che il pagamento delle spese processuali, stante l'impugnazione, deve ritenersi avvenuta al solo fine di dare adempimento alla statuizione giudiziale.
5. Tanto premesso, nel merito l'impugnazione è infondata.
Va richiamato infatti l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente stesso, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208).
Il tribunale, nella sentenza impugnata, ha espressamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e ciò comporta, in assenza di impugnazione da parte dell' , la formazione del giudicato sul difetto di Pt_1
legittimazione passiva di nel procedimento Controparte_4
in questione.
Essendo pertanto l - come correttamente affermato dal primo giudice Pt_1
sulla base delle motivazioni sopra richiamate - l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella e ad avviso di addebito quando siano sollevate questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, l'ente previdenziale è anche l'unico soggetto soccombente nel giudizio e, come tale, è tenuto a sopportare interamente il peso delle spese processuali.
6. L'appello va quindi rigettato.
Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1.458,00 per ciascuna delle parti appellate e da distrarre, quanto all'appellato , in favore del suo difensore, CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 611/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaetana Angela Marchese, per procura generale alle liti;
Appellante
CONTRO
(C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giuseppe LI, giusta procura in atti;
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Serenella Maria Cannavò, giusta procura in atti;
Appellati
OGGETTO: spese processuali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3262/2023 del 17.07.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sull'opposizione proposta da Controparte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229016544887000, con la quale aveva richiesto il pagamento della Controparte_2
complessiva somma di € 28.412,23 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 1998 - 2004, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla sottesa cartella di pagamento n.
29320060129451944, limitatamente ai carichi per i quali era intervenuto l'annullamento ex lege; dichiarava estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti portati dalle sottese cartelle di pagamento n.
29320060005333336000 e n. 29320060129451944000, limitatamente, con riferimento a quest'ultima, ai carichi non annullati ex lege e, per l'effetto, dichiarava insussistente il diritto degli enti resistenti ( e a procedere Pt_1 CP_3
in forza delle suddette cartelle e inefficace l'intimazione di pagamento opposta.
Per quanto qui di interesse, il giudice, preliminarmente, esaminava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dagli enti resistenti.
Rilevava al riguardo che il ricorso aveva ad oggetto questioni attinenti al merito della pretesa previdenziale ovvero l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi e - richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n. 7514/2022 - dichiarava che la legittimazione a contraddire sussisteva esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto questioni rispetto alle quali l'agente della riscossione restava estraneo, e ciò in conformità al disposto dell'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999.
Rigettava pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' e accoglieva invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva Pt_1
avanzata dall . Controparte_2
Quanto alle spese del giudizio il decidente osservava, parimenti, che, atteso l'esito della lite e ribadito che l'azione aveva ad oggetto il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione era estraneo, le spese dovevano essere poste a carico dell'ente previdenziale.
Condannava pertanto l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio e Pt_1
le compensava invece nei rapporti tra quest'ultimo e Controparte_2
.
[...]
Avverso la citata sentenza proponeva appello l' limitatamente alla Pt_1
statuizione di condanna alle spese, con ricorso depositato il 20 luglio 2023; gli appellati resistevano al gravame.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' appellante, con l'unico motivo di gravame, impugna la Pt_1
statuizione relativa alla condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, lamentando “falsa ed erronea applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.”.
Evidenzia che il credito contributivo si è prescritto soltanto successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che il giudice, data l'accertata responsabilità dell'agente della riscossione nella prescrizione del credito, avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e non l'ente previdenziale, nel rispetto del principio della soccombenza, CP_3
essendo l' del tutto estraneo ai fatti che hanno determinato la prescrizione Pt_1
del credito iscritto a ruolo.
Richiama sul punto l'ordinanza della Suprema Corte n. 7716 del 2022.
Chiede pertanto alla Corte, in via principale, di annullare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell al pagamento delle spese del giudizio Pt_1
di primo grado, e di condannare l' al Controparte_2
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine, di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio. 2. L'appellato nella memoria difensiva evidenzia che l' ha CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento delle spese in favore del proprio difensore antistatario,
Giuseppe LI e per tale motivo preliminarmente chiede che sia dichiarata cessata la materia del contendere;
nel merito, chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle spese del grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3. L nella memoria difensiva Controparte_2
preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dell'appello, non avendo l' Pt_1
impugnato il capo della sentenza che ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di che è dunque coperto dal giudicato;
nel merito, evidenzia che CP_3
l' non può chiedere la condanna alle spese di un soggetto dichiarato privo Pt_1
di legittimazione passiva, con statuizione passata in giudicato, e chiede il rigetto dell'appello, con condanna dell al pagamento delle spese del grado. Pt_1
4. Preliminarmente, va escluso che possa pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del contendere, in difetto di conclusioni concordi delle parti al riguardo e tenuto conto del fatto che il pagamento delle spese processuali, stante l'impugnazione, deve ritenersi avvenuta al solo fine di dare adempimento alla statuizione giudiziale.
5. Tanto premesso, nel merito l'impugnazione è infondata.
Va richiamato infatti l'orientamento della Corte di cassazione, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva compete esclusivamente all'ente impositore. La Corte ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente stesso, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa. Tali principi sono stati confermati dalle successive pronunce della Cassazione
(cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208).
Il tribunale, nella sentenza impugnata, ha espressamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione e ciò comporta, in assenza di impugnazione da parte dell' , la formazione del giudicato sul difetto di Pt_1
legittimazione passiva di nel procedimento Controparte_4
in questione.
Essendo pertanto l - come correttamente affermato dal primo giudice Pt_1
sulla base delle motivazioni sopra richiamate - l'unico soggetto legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella e ad avviso di addebito quando siano sollevate questioni attinenti al merito della pretesa creditoria, l'ente previdenziale è anche l'unico soggetto soccombente nel giudizio e, come tale, è tenuto a sopportare interamente il peso delle spese processuali.
6. L'appello va quindi rigettato.
Anche le spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, complessivamente liquidate in € 1.458,00 per ciascuna delle parti appellate e da distrarre, quanto all'appellato , in favore del suo difensore, CP_1
oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR N 115/2002 dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Maria Rosaria Carlà