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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11376 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, AO IN, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 14906/2024 e pendente tra
(Avv. PICA MARCO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. CANELLI ERNESTO) Controparte_1
Parte opposta
(Avv. DANIELA MARIA GIUSEPPINA ADIMARI) CP_2
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15/04/2024, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2 [...]
, chiedendo “- in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle Controparte_3 cartelle di pagamento n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000 e della loro notifica, annullare predetti atti e le iscrizioni a ruolo in questi contenute (esclusi i crediti di natura tributaria) riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, stante la decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notificazione delle cartelle di pagamento n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000 accertare e dichiarare la non esigibilità delle somme in queste contenute (esclusi i crediti di natura tributaria) stante l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di loro asserita notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in ulteriore subordine, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in estremo subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” (cfr., in termini, pag. 7 del ricorso). L'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239121766747000, notificata in data 17/02/2024, si articolava in plurimi motivi:
con il primo motivo deduceva l'omessa, inesistente ovvero illegittima notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento n. n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000);
con il secondo motivo deduceva la decadenza dal potere accertativo dell'ente;
con il terzo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del credito;
con il quarto motivo la nullità del procedimento di riscossione per difetto di motivazione.
L' si costituiva in giudizio in data 15/05/2024 eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex art 24 d.lgs 46/99, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione agli atti presupposti notificati e non opposti, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione per violazione termine perentorio ex art. 617 c.p.c e insistendo nel merito per l'efficacia dell'operato – sospensione CP_5 emergenziale prescrizione, evidenziando l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
L' si costituiva in data 20/03/2025 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 per tardiva incardinazione del ricorso oltre sia 20 sia 40 giorni dalla data di notificazione dell'atto di intimazione, l'inammissibilità del ricorso odierno per mancata impugnativa dei precedenti atti, il difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto di intimazione;
nel merito evidenziava l'avvenuta notifica di tutte le cartelle esattoriali e contestava l'eccepita prescrizione, ribadendo il mancato decorso del termine stante la sospensione di cui ai D.L. n. 18 e 183 del 2020, nonché in ragione dell'art. 68 del D.L. 18/2020.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da e in ordine CP_2 CP_5 all'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini tenuto conto che il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione successiva alla formazione dl titolo e conseguentemente l'opposizione deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L' ha fornito la prova della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte alla CP_5 intimazione di pagamento impugnata e specificamente:
1) cartella di pagamento n. 09720070097915074000, notificata in data 20.02.2007 (all. 6 costituzione;
CP_5
2) cartella di pagamento n. 09720070364828617000 notificata in data 12.11.2007 (all. 7 costituzione;
CP_5
3) cartella di pagamento n. 09720080279369175000, notificata in data 21.04.2009 per compiuta giacenza (all. 8 costituzione;
CP_5
4) cartella di pagamento n. 09720100186174548000, notificata in data 03.08.2010 (all. 9 costituzione;
CP_5
5) cartella di pagamento n. 09720110147329239000, notificata in data 30.12.2011 per compiuta giacenza (all. 10 costituzione;
CP_5
Non risulta versata in atti la prova della notifica della cartella di pagamento n. 0972012005777345400, asseritamente notificata in data 19.3.2012. Specificava l' che dopo le cartelle di cui sopra sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione CP_5 come di seguito indicati:
- intimazione di pagamento n. 09720169008535839000 (erroneamente indicata in ricorso con il n. 09720110147329239000), notificata in data 23/05/2016 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 11 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720179065324450000, notificata in data 16/03/2018 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 12 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720179001706382000, notificata in data 07/04/2018 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 13 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720199025606439000, notificata in data 11/09/2019 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 14 costituzione;
CP_5
In merito alla cartella di pagamento n. 0972012005777345400, asseritamente notificata in data 19.03.2012, per la quale non risulta versata in atti la relata di notifica, deve ritenersi prescritto il relativo credito stante la decorrenza del quinquennio..
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso per tutte le altre cartelle, ai fini del computo del termine prescrizionale deve considerarsi la notifica delle cartelle di pagamento presupposto della intimazione oggi opposta posto che le notifiche delle intimazioni di pagamento, così come depositate da
, non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Controparte_1
I documenti depositati in atti, infatti, sono costituiti esclusivamente dalle relate di notifica delle intimazioni, senza alcuna allegazione ulteriore che consenta di verificare la riferibilità delle stesse alle cartelle di pagamento.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); (cfr. Cass. Sent. 24116/2016, Ord. 15140/2021).
Al termine ordinario di prescrizione deve applicarsi, per effetto del combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione di versamenti e riscossioni nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi per un totale, dunque, di 542 giorni, nonché, per effetto del preciso richiamo all'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (dunque 542 giorni);
Tuttavia, anche con l'applicazione della sospensione per l'emergenza epidemiologica, tutti i crediti oggetto della presente impugnazione risultano prescritti.
La fondatezza dell'eccezione inerente il decorso del termine prescrizionale, nei termini dianzi esposti, conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e delle sottese cartelle di pagamento.
La natura della pronuncia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento opposta e le cartelle di pagamento sottese;
compensa le spese.
Roma, 02/10/2024
Il giudice
AO IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, AO IN, all'esito della lettura delle note scritte depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15/10/2025, nel giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento, portante n. r.g. 14906/2024 e pendente tra
(Avv. PICA MARCO) Parte_1
Parte opponente contro
(Avv. CANELLI ERNESTO) Controparte_1
Parte opposta
(Avv. DANIELA MARIA GIUSEPPINA ADIMARI) CP_2
Parte opposta ha pronunciato la seguente sentenza
OGGETTO: impugnativa di intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da scritti in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 15/04/2024, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_2 [...]
, chiedendo “- in via principale, accertata la nullità, illegittimità e/o inesistenza delle Controparte_3 cartelle di pagamento n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000 e della loro notifica, annullare predetti atti e le iscrizioni a ruolo in questi contenute (esclusi i crediti di natura tributaria) riducendo l'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa agli importi annullati, stante la decorrenza del termine di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 46/1999, per tutti gli importi impugnati, alla data di notifica dell'atto opposto;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di legittima notificazione delle cartelle di pagamento n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000 accertare e dichiarare la non esigibilità delle somme in queste contenute (esclusi i crediti di natura tributaria) stante l'intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di loro asserita notifica e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata;
- in ulteriore subordine, annullare l'atto impugnato per tutti i motivi indicati nel ricorso introduttivo, per quanto di competenza;
- in estremo subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” (cfr., in termini, pag. 7 del ricorso). L'impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 09720239121766747000, notificata in data 17/02/2024, si articolava in plurimi motivi:
con il primo motivo deduceva l'omessa, inesistente ovvero illegittima notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento n. n.09720070097915074000, n.09720070364828617000, n.09720080279369175000, n.09720100186174548000, n.09720110147329239000, n.09720120057773454000);
con il secondo motivo deduceva la decadenza dal potere accertativo dell'ente;
con il terzo motivo deduceva l'intervenuta prescrizione del credito;
con il quarto motivo la nullità del procedimento di riscossione per difetto di motivazione.
L' si costituiva in giudizio in data 15/05/2024 eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione ex art 24 d.lgs 46/99, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione agli atti presupposti notificati e non opposti, l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'opposizione per violazione termine perentorio ex art. 617 c.p.c e insistendo nel merito per l'efficacia dell'operato – sospensione CP_5 emergenziale prescrizione, evidenziando l'infondatezza del ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso.
L' si costituiva in data 20/03/2025 deducendo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_2 per tardiva incardinazione del ricorso oltre sia 20 sia 40 giorni dalla data di notificazione dell'atto di intimazione, l'inammissibilità del ricorso odierno per mancata impugnativa dei precedenti atti, il difetto di legittimazione passiva in ordine all'atto di intimazione;
nel merito evidenziava l'avvenuta notifica di tutte le cartelle esattoriali e contestava l'eccepita prescrizione, ribadendo il mancato decorso del termine stante la sospensione di cui ai D.L. n. 18 e 183 del 2020, nonché in ragione dell'art. 68 del D.L. 18/2020.
In via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da e in ordine CP_2 CP_5 all'inammissibilità della domanda per decorrenza dei termini tenuto conto che il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione successiva alla formazione dl titolo e conseguentemente l'opposizione deve qualificarsi quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
L' ha fornito la prova della regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte alla CP_5 intimazione di pagamento impugnata e specificamente:
1) cartella di pagamento n. 09720070097915074000, notificata in data 20.02.2007 (all. 6 costituzione;
CP_5
2) cartella di pagamento n. 09720070364828617000 notificata in data 12.11.2007 (all. 7 costituzione;
CP_5
3) cartella di pagamento n. 09720080279369175000, notificata in data 21.04.2009 per compiuta giacenza (all. 8 costituzione;
CP_5
4) cartella di pagamento n. 09720100186174548000, notificata in data 03.08.2010 (all. 9 costituzione;
CP_5
5) cartella di pagamento n. 09720110147329239000, notificata in data 30.12.2011 per compiuta giacenza (all. 10 costituzione;
CP_5
Non risulta versata in atti la prova della notifica della cartella di pagamento n. 0972012005777345400, asseritamente notificata in data 19.3.2012. Specificava l' che dopo le cartelle di cui sopra sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione CP_5 come di seguito indicati:
- intimazione di pagamento n. 09720169008535839000 (erroneamente indicata in ricorso con il n. 09720110147329239000), notificata in data 23/05/2016 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 11 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720179065324450000, notificata in data 16/03/2018 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 12 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720179001706382000, notificata in data 07/04/2018 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 13 costituzione;
CP_5
- intimazione di pagamento n. 09720199025606439000, notificata in data 11/09/2019 per compiuta giacenza, come da allegata relata di notifica (all. 14 costituzione;
CP_5
In merito alla cartella di pagamento n. 0972012005777345400, asseritamente notificata in data 19.03.2012, per la quale non risulta versata in atti la relata di notifica, deve ritenersi prescritto il relativo credito stante la decorrenza del quinquennio..
Nell'esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso per tutte le altre cartelle, ai fini del computo del termine prescrizionale deve considerarsi la notifica delle cartelle di pagamento presupposto della intimazione oggi opposta posto che le notifiche delle intimazioni di pagamento, così come depositate da
, non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Controparte_1
I documenti depositati in atti, infatti, sono costituiti esclusivamente dalle relate di notifica delle intimazioni, senza alcuna allegazione ulteriore che consenta di verificare la riferibilità delle stesse alle cartelle di pagamento.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); (cfr. Cass. Sent. 24116/2016, Ord. 15140/2021).
Al termine ordinario di prescrizione deve applicarsi, per effetto del combinato disposto dell'art. 68 D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione di versamenti e riscossioni nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi per un totale, dunque, di 542 giorni, nonché, per effetto del preciso richiamo all'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per il periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (dunque 542 giorni);
Tuttavia, anche con l'applicazione della sospensione per l'emergenza epidemiologica, tutti i crediti oggetto della presente impugnazione risultano prescritti.
La fondatezza dell'eccezione inerente il decorso del termine prescrizionale, nei termini dianzi esposti, conduce perciò solo all'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e delle sottese cartelle di pagamento.
La natura della pronuncia impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione, difesa e richiesta rigettando;
in accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento opposta e le cartelle di pagamento sottese;
compensa le spese.
Roma, 02/10/2024
Il giudice
AO IN