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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
7 febbraio 2014
Art. 338.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l' articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 (40) ((223)) -------------- AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 235, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le condizioni stabilite dal padre ai sensi dell'abrogato articolo 338 del codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle suddette condizioni". -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l' articolo 337 del codice civile e' inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilita' genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".
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- 1. Famiglia, potestà dei genitori, provvedimento del giudice, interesse del minore, ricorso straordinario per Cassazione, inammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2019 · 116.84475
Giurisprudenza • 116
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2024, n. 2772Provvedimento: […] 9.11.2023, sottoscritta personalmente dagli appellanti, è da considerarsi rinuncia agli atti del giudizio, piuttosto che rinuncia all'azione, in ragione della circostanza che è stata notificata al CP_5 appellato all'evidente fine di provocarne l'accettazione, come poi avvenuto con dichiarazione dell'amministratore condominiale del 31.5.2024 notificata ai rinuncianti in pari data. La rituale rinuncia agli atti del giudizio accettata dall'appellato costituito determina l'estinzione dell'impugnazione ex art. 306 cpc, ammissibile anche in appello ai sensi dell'art. 359 cpc, con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata per il disposto dell'art. 338 c.c. ( cfr Cass. Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).Leggi di più...
- art. 338 c.c.·
- art. 359 c.p.c.·
- rinuncia agli atti del giudizio·
- estinzione del giudizio·
- contumacia·
- spese processuali·
- interesse ad agire·
- impugnazione delibera condominiale·
- art. 306 c.p.c.