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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/01/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 995/2022 R.G. promossa
DA
, c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Maria Rosaria Battiato e Ivano Marcedone, giusta procura generale alle liti
Appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentata e difesa dall' CP_1 C.F._1
avv. Giorgio Nicastro Del Lago
Appellata
OGGETTO: Appello - Gestione Commercianti – opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 930/2022 del 29.9.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento dell'opposizione proposta da , annullava CP_1 l'avviso di addebito n. 598 2019 00014188 20 000, alla stessa notificato dall Pt_1
il 23.9.2019, relativo a contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni
2015-2018, derivanti dall'accertamento d'ufficio del 19.3.2018, verbale di accertamento n.2016009844, in relazione alla posizione della quale socia e CP_1
amministratrice della società Abito Casa s.r.l.
Impugnava la suddetta pronuncia l con ricorso depositato il 2.11.2022, al Pt_1
quale resisteva la parte appellata.
La causa è stata posta in decisione in data 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo di gravame, l' censura la statuizione della Pt_1
sentenza secondo cui l' non aveva provato l'esistenza di una Pt_1
partecipazione abituale e prevalente, necessaria per l'insorgere dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.
In sintesi, deduce che nel caso di specie il vincolo della subordinazione è stato ritenuto insussistente in relazione alla , sia in considerazione delle CP_1
dichiarazioni rese dalla medesima appellata e dal di lei coniuge _2
(presidente del CdA della società ABITO CASA s.r.l.), sia sulla scorta
[...]
della presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare.
Rileva che i rapporti lavorativi in ambito familiare sono caratterizzata da affectionis vel benevolentiae causa e, come tali, non danno luogo a prestazioni lavorative onerose;
tale presunzione rientra tra le presunzioni legali juris tantum, che ammettono la prova contraria, prova che deve essere diretta a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Evidenzia che nella specie le prove testimoniali non hanno dimostrato alcuno degli indici della subordinazione, in particolare non è stata provata l'eterodirezione del rapporto di lavoro, anche alla luce delle dichiarazioni rese agli ispettori dallo stesso e dalla , nell'immediatezza _2 CP_1 dell'accertamento ispettivo.
2. L'appello è fondato. 3. L'avviso di addebito opposto scaturisce dal Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016009844/DDL del 19/03/2018 nei confronti della società
ABITOCASA s.r.l., con cui gli ispettori dell'Ente appellante hanno disconosciuto il carattere subordinato del rapporto che legava la ed il di CP_1
lei coniuge alla suddetta società.
In detto verbale si legge: “… Il capitale sociale della “Abitocasa S.R.L.” ammonta ad euro 10.000,00, e risulta essere suddiviso, da oltre cinque anni, tra seguenti signori soci: 1. (C.F. Controparte_2
), proprietario di una quota di compartecipazione di euro C.F._2
5.000,00 pari al 50% del Capitale Sociale;
2. (C.F. CP_1
), coniuge dell'anzidetto socio C.F._1 Controparte_2
proprietaria della residua quota di compartecipazione di euro 5.000,00, ovvero del 50% del Capitale Sociale. La gestione amministrativa aziendale, invece, è curata, da oltre un quinquennio, da un Consiglio di Amministrazione, composto dai coniugi, nonché soci, e , Controparte_2 CP_1
rispettivamente investiti dall'incarico di Presidente e consigliere di C.d.A., nonché dal sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, che riveste la qualifica di consigliere non socio. … …è C.F._3
stato rilevato che la socia, nonché consigliere di C.d.A., , … CP_1
attualmente in forza, è stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato, in data 30/12/2015, qualifica
Impiegata amministrativa di 5° livello: …. E' stato rilevato altresì che la società
Abitocasa S.R.L. ... ha assunto alle proprie dipendenze il socio, nonché
Presidente del C.d.A., , … con contratto di lavoro a tempo Controparte_2
parziale (30 ore settimanali) ed indeterminato, iniziato in data 16/05/2012, qualifica impiegato amministrativo di 5° livello. Tale rapporto lavorativo è stato cessato in data 29/06/2015, causa suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo … Alla luce di quanto fin qui esposto, nonché dall'esamina delle dichiarazioni rilasciate durante il corso dell'accertamento ispettivo, dagli archivi telematici dell'Istituto, e da quanto emerso dalla documentazione esibita,
i rapporti di lavoro instaurati tra la società “Abitocasa S.r.l.” ed i propri sig.ri soci e , non possono ritenersi di natura Controparte_2 CP_1
subordinata. … … Dal confronto delle dichiarazioni rese durante il corso dell'accertamento ispettivo, è emerso infatti che la gestione dell'attività aziendale è stata affidata ai soci e , i Controparte_2 CP_1
quali, al fine di garantire la buona conduzione dell'attività sociale, si occupano
e/o si sono occupati di tutte le operazioni necessarie al fine del raggiungimento degli scopi sociali della loro società. Nello specifico, la sig.ra CP_1
cura personalmente le attività di accoglienza clienti, tenendo i rapporti con i soggetti che devono vendere e/o acquistare un immobile, quali fabbricati o terreni. Il sig. invece, durante il periodo di propria Controparte_2
occupazione presso la società in qualità di lavoratore dipendente, ovvero dal
16/05/2012 al 29/06/2015, si è prevalentemente occupato dell'attività
d'intermediazione immobiliare, intesa quale acquisizione dei mandati di vendita, della gestione degli appuntamenti con i potenziali loro clienti per la visione degli appartamenti e della gestione degli annunci di vendita pubblicati attraverso il web. Si è occupato, altresì occupato della gestione amministrativa della società
e della relativa sua gestione finanziaria, intesa quale attività di riscossione, pagamenti, ecc. Il possesso dell'intera proprietà sociale, conferisce la possibilità ai soci e , di esprimere la volontà Controparte_2 CP_1
aziendale, preclusa ai lavoratori subordinati, in quanto, la propria opera si sovrappone alle competenze ed attività specifiche esercitabili dall'organo amministrativo, di una qualsiasi società a responsabilità limitata, di cui tra
l'altro fanno parte: da ciò ne deriva che il rapporto che lega sia il sig.
[...]
che la sig.ra con la società “Abitocasa Controparte_2 CP_1
S.R.L.” è un rapporto di immedesimazione organica che non può qualificarsi di natura subordinata dato che, nella fattispecie esaminata, i soggetti che detengono la qualifica di lavoratori subordinati sono i medesimi che esercitano
i poteri tipici del datore di lavoro, in quanto detentori della proprietà aziendale.
Per quanto sopra esposto, e, tenuto conto di quanto precisato dall con Pt_1
circolare 179 del 8/8/89 relativamente ai rapporti di lavoro subordinati intercorsi tra i soci e le società di capitale, nonché con Circ. n. 78 del 2013 in merito all'obbligo d'iscrizione alla gestione dei lavoratori autonomi
Commercianti dei soci di società commerciali, si ritiene che il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto tra la società “Abitocasa S.R.L.” ed i sig.ri _2
e , non possono essere ritenuti di natura subordinata
[...] CP_1
…”.
Nel corso dell'ispezione condotta dall' , in data 6.3.2018 sono state Pt_1
acquisite le dichiarazioni dell'appellata che ha confermato di CP_1
essere socia della società e di essere stata assunta quale dipendente della società stessa dal dicembre 2016 con le mansioni di impiegata a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato;
sono state altresì acquisite le dichiarazioni del coniuge della , , che ha dichiarato di essere titolare CP_1 Controparte_2
di una quota sociale al 50% e che la residua quota appartiene nella stessa misura alla moglie. Ha aggiunto di essere presidente del CdA, che è altresì composto dalla moglie e dall'altro socio ) in qualità di consiglieri. Controparte_3
4. Tali gli elementi riscontrati nell'accertamento ispettivo, va evidenziato che ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di srl); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso ex multis Cass.civ.,sez.lav., n.1927/2018).
Non è, quindi, sufficiente lo svolgimento di un'attività lavorativa di natura individuale o societaria: occorre che sussistano, contemporaneamente, i requisiti di abitualità e prevalenza, i quali vanno accertati facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società.
5. Per quanto concerne l'onere della prova, posto che ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che si dichiara titolare di un diritto deve provare l'esistenza del diritto medesimo, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di un Pt_1
verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente;
tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n.4182/2021, nonché Cass. Civ. n.9632/2016;
Cass. n. 13054/2014; Cass. n. 22724/2013; Cass. n. 15073/2008).
6. Nel caso in esame, ritiene il collegio che l' abbia assolto all'onere di Pt_1
dimostrare la sussistenza dei requisiti sopra indicati di cui all'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti in relazione alla posizione della . CP_1
Va rilevato che gli elementi emersi nel corso dell'accertamento ispettivo sopra riportati – circa la immedesimazione nell'ambito della società ABITO CASA
s.r.l. tra i soggetti che detengono la qualifica di lavoratori subordinati e i soggetti che esercitano i poteri tipici del datore di lavoro, in quanto detentori della proprietà aziendale – non sono stati smentiti dagli esiti dell'istruttoria svolta dinanzi al tribunale.
In particolare, la testimonianza di , coniuge dell'appellata- Controparte_2
il quale ha ribadito che la predetta era dipendente della società- non risulta attendibile tenuto conto della posizione del predetto, il cui rapporto di lavoro Cont subordinato è stato anch'esso disconosciuto;
in ogni caso le dichiarazioni del
LE non sono state confermate dagli altri due testi escussi, Testimone_1
ed , soggetti estranei alla compagine sociale. NE Contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, le dichiarazioni dei predetti testi non sono né rilevanti né decisive al fine di ritenere che la CP_1
svolgesse attività lavorativa subordinata alle dipendenze del coniuge.
Ed invero, il teste si è limitato a riferire di avere visto la presso Tes_1 CP_1
l'agenzia immobiliare lavorare al computer, ma ha chiaramente dichiarato di non essere a conoscenza né del tipo di rapporto di lavoro che la stessa aveva con la società, né delle mansioni che svolgeva e neppure quale fosse l'orario di lavoro osservato.
Il teste , del pari, dopo avere anch'egli riferito che la NE CP_1
lavorava al computer presso la sede della società, ha dichiarato di non sapere che funzioni avesse, aggiungendo di avere sempre avuto contatti con il _2
e che la non l'aveva mai accompagnato a vedere gli immobili. CP_1
Tale ultima circostanza, invero, non appare significativa al fine di qualificare la come lavoratrice subordinata, al più dimostrando che i due coniugi e soci CP_1 della società si erano tra loro ripartito il lavoro dell'agenzia immobiliare (il
[...]
si occupava di far visionare gli immobili ai clienti mentre la si _2 CP_1
occupava del lavoro di ufficio).
Inoltre, appare evidente che la circostanza riferita dai testi - relativa al fatto che lavorava in ufficio al computer - non qualifica per ciò solo il rapporto CP_1
lavorativo della predetta come subordinato, atteso che dalle deposizioni non è emersa alcuna prova delle modalità con cui l'attività in questione si svolgeva.
In particolare, non è emersa prova né dell'eterodirezione dell'attività da parte del presunto datore di lavoro, né della sottoposizione della ad un qualche CP_1
potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, e neppure della sussistenza di un obbligo della stessa di osservare un determinato orario di lavoro.
In definitiva, deve ritenersi che gli elementi probatori acquisiti non sono sufficienti a sconfessare il contenuto del verbale ispettivo, non essendovi la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dovendosi al contrario ritenere che la abbia contribuito, negli anni dal 2015 al 2018, con il CP_1 proprio lavoro di ufficio e di segretaria, al perseguimento dell'oggetto sociale. Tale attività inerente alla società era svolta in modo abituale e prevalente, non risultando che la avesse altro impiego o rapporto di lavoro, per cui vi sono CP_1
i presupposti di legge per iscrivere la stessa nella gestione commercianti.
7. L'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 CP_1
2019 00014188 20 000 va rigettata.
Le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 CP_1
00014188 20 000; condanna l'appellata a pagare le spese processuali di entrambi i gradi che liquida in € 2.700,00 per il primo grado e € 3.000,00 per il presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 19.12 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marcella Celesti Dott. Graziella Parisi