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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 544/2025
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Specializzata in materia di impresa
In persona dei magistrati
Alberto BINETTI presidente
Paolo RIZZI consigliere, relatore
Maristella SARDONE consigliere
Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2025, sentito il consigliere relatore in camera di consiglio;
osserva: ha reclamato il decreto del 31 marzo 2025, depositato il Parte_1
successivo 1° aprile 2025, con cui il Tribunale di Bari, previa ispezione, ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c. da e disposto la revoca Controparte_1 dell'amministratrice della Agrisei S.r.l., essa reclamante, nominando l'amministratore giudiziario;
con condanna dell'amministratrice revocata alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite sopportate dalla ricorrente e dal curatore speciale della società; non tutte le originarie critiche mosse da all'operato dell'organo Controparte_1
amministrativo sono state accolte dal Tribunale che, però, ha ritenuto integrati i presupposti per procederne alla sostituzione in relazione: a) al rilevato “pagamento di debiti personali dei soci per la gestione INPS commercianti e per cartelle esattoriali per il mancato versamento di contributi proprio degli stessi soci”; b) alla produzione o all'aggravamento del saldo bancario negativo per effetto di alcuni prelevamenti dal conto corrente verso la cassa contanti che, però,
“era capiente”; c) all'accettazione di numerosi pagamenti in contanti da parte della società
anche oltre alle soglie di legge tempo per tempo in vigore, la cui posizione debitoria, Parte_2
sebbene sostanzialmente non più esigibile, è stata mantenuta come posta attiva in bilancio;
la reclamante ha confutato gli assunti posti dal Tribunale a fondamento della decisione, non preceduta dall'invito all'amministratore revocato a rimuovere spontaneamente eventuali irregolarità gestionali;
ha chiesto il rigetto del reclamo, anche alla luce delle ragioni sulla cui CP_1 CP_1
scorta è stato introdotto il giudizio ex art. 2409 c.c. ma non condivise dal primo giudice;
l'amministratore nominato dal Tribunale ha rappresentato che ha Parte_1
omesso di consegnargli la documentazione contabile della società, in attesa della decisione della
Corte di Appello sull'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato;
infatti, la reclamante aveva chiesto l'adozione di tale misura interinale ma all'esito dell'udienza del 6/05/2025 la causa era stata rinviata a quella del 3/06/2025, per la trattazione del merito, posto che non vi era la prova della notifica del ricorso all'amministratore giudiziario
-che non si era costituito- nel prescritto formato .eml; ritualmente contestata la lite, atteso che la nota prodotta dall'amministratore giudiziario significa che alla società è stato notificato il reclamo al soggetto che la rappresenta, la causa può essere decisa;
*** nel merito, il reclamo è infondato e deve essere disatteso, posto che il decreto impugnato è immune dai vizi contestati da;
Parte_1 in relazione al primo motivo di impugnazione, l'amministratrice revocata ha rappresentato il fatto che nel versare, nella sua cessata qualità, i contributi previdenziali dei soci lavoratori all'INPS si è attenuta alle indicazioni ricevute dal commercialista, elaborate sulla scorta dell'esito dell'ispezione condotta dall'Istituto previdenziale senza che ne sia derivato alcun pregiudizio per l'ente; ha precisato che comunque la società è tenuta a versare l'ammontare dei contributi previdenziali ai soci, che poi dovranno provvedere direttamente al pagamento, solo che seguendo la modalità indicata dall'ispettore dovrà sopportare un esborso maggiore del 20%, perché sarà tenuta a versare la ritenuta d'acconto sul maggiore compenso a copertura degli oneri previdenziali;
il motivo non è fondato;
così come rilevato dall'ispettore nominato nel corso del giudizio, è emerso che la società, negli anni 2018/2022, ha riportato in bilancio, a titolo di “Debiti verso Equitalia” significativi importi, comprensivi anche dei ruoli propri dei soci;
quindi, dalla documentazione (parziale) fornita, è risultato che l'Agrisei S.r.l. ha effettuato pagamenti per debiti personali dei soci al lordo delle spese e dell'aggio spettante all'agente della riscossione;
in particolare, a tale titolo sono stati effettuati i seguenti esborsi:
€ 20.674,94 per il 2018;
€ 10.245,29 per l'anno 2019;
€ 6.471,83 per l'anno 2020;
€ 39.455,71 per l'anno 2021;
€ 24.714,58 per l'anno 2022; in particolare, per i contributi minimali dovuti dai soci lavoratori per l'iscrizione alla gestione commerciali dell'INPS; anche per l'anno 2023 è stato rilevato in contabilità un simile debito, in ragione di €
17.169,68; come si è visto, la reclamante non contesta il fatto che siano stati pagati i contributi propri dei lavoratori e neppure che nella debitoria verso l'Agente della Riscossione siano presenti anche ruoli ascrivibili ai contributi INPS dei soci lavoratori;
a parere dell'ispettore siffatto modus operandi integra una anomalia “in quanto non è possibile stornare liquidità proprie della società per il pagamento di debiti contributivi propri dei soci, quand'anche gli stessi svolgano attività lavorativa in via esclusiva per la stessa società”;
l'assunto è stato condiviso dal Tribunale ed è corretto;
in assenza di una delega, non vi è ragione per cui la società debba farsi carico del pagamento di somme il cui versamento incombe sui soci lavoratori, pure a parità di saldi;
tanto, in particolare, perché, così come dedotto dalla stessa reclamante, sulla scorta della relazione ispettiva, il rispetto della regola che vuole il compenso pagato al lordo al socio, che poi provvede al versamento del contributo di sua spettanza, importa una maggiore ritenuta d'acconto, calcolata sul maggior compenso a copertura degli oneri previdenziali;
in sostanza, pagando solo il netto al socio, la Agrisei S.r.l. ha finito per non versare la ritenuta d'acconto nella misura dovuta, calcolata, come visto, sul maggior compenso dovuto ai soci, esponendo così la società al rischio di accertamenti da cui può conseguire il pagamento di sanzioni ed interessi;
non rileva, come già sottolineato dal Tribunale, il fatto che non sia intervenuta alcuna contestazione dall'amministrazione finanziaria, non essendo perenti i termini prescrizionali, sicché è evidente che esiste ancora il pericolo che l'ente già amministrato da Parte_1
debba patire un danno dalla scelta gestoria da essa compiuta;
[...]
sussistono, poi, le violazioni censurate con il secondo ed il terzo motivo di reclamo, da soli in grado di giustificare la revoca dell'amministratore; il primo giudice ha ritenuto irregolare e potenzialmente dannoso il prelievo di somme di denaro dal conto corrente della società verso la cassa;
la reclamante ha contestato la decisione perché non ha tenuto conto del fatto che le somme prelevate sono rimaste nella disponibilità della Agrisei S.r.l. ovvero utilizzate nel suo interesse e non già distratte;
la censura non coglie nel segno e, in particolare, è sfocata rispetto alla ratio della decisione;
l'ispettore ha rilevato, tra il 2019 ed il 2022, molte operazioni di prelievo di somme da un conto corrente bancario della società, sebbene questo fosse scoperto (in alcuni frangenti anche per somme rilevanti, superiori a 10.000 e talora anche a 25000 euro) e il saldo cassa fosse attivo, ovvero vi fossero giacenze sicuramente superiori ai prelievi effettuati;
questo modo di operare, che la reclamante ha inteso difendere anche dopo il deposito della relazione ispettiva e pure con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha aumentato la scopertura del conto, comportando l'aggravio degli interessi passivi di mora applicati dalla banca, senza che vi fossero ragioni tecniche o anche di mera opportunità; da questo semplice rilievo discende che non vi è stata distrazione di risorse finanziarie della società o l'inesattezza del saldo della cassa ma certamente ne è disceso un pregiudizio per il sodalizio da apprezzare in termini di appesantimento del debito complessivo nei confronti dell'istituto di credito;
quindi, non un semplice pericolo di danno, come affermato dal Tribunale, ma un danno effettivo e concreto;
infine, il Tribunale ha ritenuto che l'amministratrice sia incorsa in Parte_1
una ulteriore grave irregolarità di gestione in relazione al credito verso la accettando Parte_2 numerosi pagamenti in contanti per la riduzione dell'esposizione, anche oltre la soglia stabilita dalla legge, e perché “vi è che dal 2018 la posizione creditoria, comunque accesa per rilevante importo verso un cliente di dubbia solvibilità, non è stata di fatto movimentata per molti anni ed il credito è da molto tempo inesigibile pur essendo ancora considerato una posta attiva”; la reclamante, a confutazione della motivazione spesa dal primo giudice e per sostenere la revoca della decisione assunta, ha dedotto che i singoli pagamenti accettati in contanti non hanno mai superato il limite legislativo, tanto che non è intervenuta alcuna sanzione, e che non sussisteva l'obbligo di dedurre la perdita relativa al credito prima del 2023, quando la Pt_2
è stata cancellata dal registro delle imprese;
fermo restando che mere irregolarità contabili
[...]
non rilevano sotto il profilo dell'art. 2409 c.c. se non comportano un pericolo di danno per la società; anche tale motivo deve essere respinto;
il rapporto tra l'Agrisei S.r.l. (produttrice di olio di oliva su fondi suoi e condotti in affitto) e la è sorto nel 1999 con la cessione di prodotto dalla prima alla seconda;
le operazioni Parte_2
commerciali più consistenti si collocano tra il '99 ed il 2002 e le ultime vendite si nel primo trimestre 2006; nel corso di questo lungo rapporto commerciale è derivato un credito per la Agrisei S.r.l che risulta ancora iscritto in bilancio per l'importo di € 119.129,84; nel 2012 c'è stato un primo abbattimento del debito per € 240.000,00, con un giroconto a crediti inesigibili e nel 2020 per € 97.470,00 per sopravvenienze passive;
sono, poi, annotati pagamenti per cassa da fino a dicembre 2018; Parte_2
così come rilevato dal Tribunale, sulla scorta del rapporto elaborato dall'ispettore, tali pagamenti valicano i limiti dei pagamenti in contanti;
sotto tale aspetto non è pertinente la difesa dall'amministratrice, secondo cui occorre tenere presente la soglia per "ogni" pagamento, tanto perché, trattandosi si pagamenti di debiti maturati fino al 2006, ogni pagamento è il frazionamento di un maggior credito, per cui si deve tenere conto della somma dei pagamenti “frazionati” per valutare il rispetto della soglia;
sul punto, il giudice di legittimità ha chiarito che in tema di normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite volta per volta stabilito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali (cfr.
Cass. 2016/n. 1080); né è emerso che ciascun pagamento si riferita ad una singola compravendita, non suscettibile di essere considerata insieme alle altre effettuate nello stesso periodo, tra i medesimi soggetti;
sicché l'avere accettato numerosi pagamenti in contanti ha esposto la società al rischio di subire una sanzione amministrativa ed è rivelatrice di una condotta imprudente dell'organo di vertice;
oltre a ciò, che potrebbe anche assumere connotato di non attualità, vi è che la scelta di non procedere all'integrale svalutazione del credito ha finito con l'alterare la consistenza dell'attivo societario, esposto nei bilanci;
come si è anticipato, gli ultimi pagamenti dell'ingente debitoria si sono avuti nel 2018; sino al 2023, quando è stato introdotto il giudizio, era chiara, o avrebbe dovuto esserlo, l'incapacità del debitore di estinguere, anche solo in parte, l'obbligazione; la cessazione dei pagamenti non è stata accompagnata da iniziative concrete per ottenere il dovuto -non incidendo il decesso del difensore a tanto incaricato, risalente nel tempo e seguito da una inerzia ingiustificata, alla luce dell'ammontare del dovuto e posto che per ammissione della stessa la società aveva necessità di risorse finanziarie per Parte_1
affrontare la crisi prodotta dalla comparsa della micidiale XY, che ha notoriamente falcidiato gli ulivi salentini- e neppure, a ben vedere, da iniziative dirette a valutare la solvibilità del debitore, per procedere alle corrette annotazioni in bilancio;
sarebbe, così, emerso, con l'effettuazione di una banale visura camerale, che la società Pt_2
non depositava bilanci dal 2003; sicchè era evidente, almeno poco dopo la cessazione dei pagamenti, che alcuna ulteriore somma sarebbe stata versata nelle casse della società, che il credito era diventato inesigibile e semplici esigenze di veridicità del bilancio avrebbero dovuto indurre l'amministratrice a procedere alla sua integrale svalutazione, per offrire la corretta immagine dell'attivo; in un simile caso, in presenza di una società con una esposizione debitoria non modesta verso il fisco e la cui attività è contratta per effetto della richiamata incidenza del batterio sulla produzione olivicola, per altro espressamente dichiarata dalla reclamante nei suoi atti,
l'esposizione di un credito di fatto inesistente, pure perché abbondantemente prescritto in assenza della prova di atti interruttivi, integra un fondato pericolo per la società stessa, perché induce a credere che il perseguimento dell'oggetto sociale possa avvenire anche contando su somme ad essa dovute ma sulle quali non può chiaramente farsi alcun affidamento;
*** gli elementi esposti, oggetto del reclamo e posti dal Tribunale a fondamento del decreto impugnato, giustificano la rimozione dell'amministratore, assorbendo ogni altra questione comunque dibattuta tra le parti, che non assume rilevanza decisiva al fine della adozione delle misure necessarie al riassetto economico-contabile della società; la nomina dell'amministratore giudiziario si è resa necessaria per rimuovere omissioni o scelte gestionali certamente pregiudizievoli per la Agrisei S.r.l., perché capaci di esporla al rischio di contestazioni da parte dell'autorità tributaria, di appesantirne il risultato economico con l'aggravio di oneri bancari non necessari, e di rendere l'apparenza di poter disporre di un credito che, in realtà, è pacificamente inesigibile;
la natura delle irregolarità di gestione, nonché il loro numero, ha comportato la revoca dell'amministratore perché la reiterazione e la dimostrazione della scarsa avvedutezza nell'effettuare scelte quanto meno discutibili, sul piano del rispetto degli impegni fiscali, dell'accettazione di pagamenti in contanti per somme rilevanti e di gravare il bilancio con spese null'affatto necessarie, a prescindere dal fatto che alcune di esse siano o meno state suggerite da consulenti, lascia un significativo dubbio circa la capacità dell'amministratrice revocata di mettere ordine nella gestione, pure perché, anche dopo l'introduzione del giudizio, ha continuato nel predicare la correttezza di scelte che tali non sono;
il rigetto del reclamo nel merito assorbe l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato;
*** le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
in proposito, non è superfluo rammentare che nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive (cfr.
Cass. 2011/n. 30052; Cass. 2009/n. 1571);
è evidente che sussiste la soccombenza di e l'interesse alla Parte_1
partecipazione al giudizio, in posizione contrapposta, della socia che ha dato impulso CP_1
alla controversia;
nulla deve essere disposto nei confronti dell'amministratore giudiziario, perché non costituitosi col patrocinio di un avvocato ma ha solo rappresentato il rifiuto di Parte_1
di consegnargli la documentazione della società, che dovrà venir meno una volta
[...]
confermato il decreto di revoca del Tribunale;
il compenso è liquidato ai sensi del d. 147/2022 per le cause di volontaria giurisdizione di media importanza, nella misura media;
il rigetto del reclamo comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
p.q.m.
rigetta il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 2.833,00 per compenso al difensore, Controparte_1
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa, addì 3 giugno 2025
IL CONSIGLIERE relatore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Alberto BINETTI
CORTE di APPELLO di BARI Sezione Specializzata in materia di impresa
In persona dei magistrati
Alberto BINETTI presidente
Paolo RIZZI consigliere, relatore
Maristella SARDONE consigliere
Letti gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2025, sentito il consigliere relatore in camera di consiglio;
osserva: ha reclamato il decreto del 31 marzo 2025, depositato il Parte_1
successivo 1° aprile 2025, con cui il Tribunale di Bari, previa ispezione, ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 2409 c.c. da e disposto la revoca Controparte_1 dell'amministratrice della Agrisei S.r.l., essa reclamante, nominando l'amministratore giudiziario;
con condanna dell'amministratrice revocata alla rifusione delle Controparte_2
spese di lite sopportate dalla ricorrente e dal curatore speciale della società; non tutte le originarie critiche mosse da all'operato dell'organo Controparte_1
amministrativo sono state accolte dal Tribunale che, però, ha ritenuto integrati i presupposti per procederne alla sostituzione in relazione: a) al rilevato “pagamento di debiti personali dei soci per la gestione INPS commercianti e per cartelle esattoriali per il mancato versamento di contributi proprio degli stessi soci”; b) alla produzione o all'aggravamento del saldo bancario negativo per effetto di alcuni prelevamenti dal conto corrente verso la cassa contanti che, però,
“era capiente”; c) all'accettazione di numerosi pagamenti in contanti da parte della società
anche oltre alle soglie di legge tempo per tempo in vigore, la cui posizione debitoria, Parte_2
sebbene sostanzialmente non più esigibile, è stata mantenuta come posta attiva in bilancio;
la reclamante ha confutato gli assunti posti dal Tribunale a fondamento della decisione, non preceduta dall'invito all'amministratore revocato a rimuovere spontaneamente eventuali irregolarità gestionali;
ha chiesto il rigetto del reclamo, anche alla luce delle ragioni sulla cui CP_1 CP_1
scorta è stato introdotto il giudizio ex art. 2409 c.c. ma non condivise dal primo giudice;
l'amministratore nominato dal Tribunale ha rappresentato che ha Parte_1
omesso di consegnargli la documentazione contabile della società, in attesa della decisione della
Corte di Appello sull'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto impugnato;
infatti, la reclamante aveva chiesto l'adozione di tale misura interinale ma all'esito dell'udienza del 6/05/2025 la causa era stata rinviata a quella del 3/06/2025, per la trattazione del merito, posto che non vi era la prova della notifica del ricorso all'amministratore giudiziario
-che non si era costituito- nel prescritto formato .eml; ritualmente contestata la lite, atteso che la nota prodotta dall'amministratore giudiziario significa che alla società è stato notificato il reclamo al soggetto che la rappresenta, la causa può essere decisa;
*** nel merito, il reclamo è infondato e deve essere disatteso, posto che il decreto impugnato è immune dai vizi contestati da;
Parte_1 in relazione al primo motivo di impugnazione, l'amministratrice revocata ha rappresentato il fatto che nel versare, nella sua cessata qualità, i contributi previdenziali dei soci lavoratori all'INPS si è attenuta alle indicazioni ricevute dal commercialista, elaborate sulla scorta dell'esito dell'ispezione condotta dall'Istituto previdenziale senza che ne sia derivato alcun pregiudizio per l'ente; ha precisato che comunque la società è tenuta a versare l'ammontare dei contributi previdenziali ai soci, che poi dovranno provvedere direttamente al pagamento, solo che seguendo la modalità indicata dall'ispettore dovrà sopportare un esborso maggiore del 20%, perché sarà tenuta a versare la ritenuta d'acconto sul maggiore compenso a copertura degli oneri previdenziali;
il motivo non è fondato;
così come rilevato dall'ispettore nominato nel corso del giudizio, è emerso che la società, negli anni 2018/2022, ha riportato in bilancio, a titolo di “Debiti verso Equitalia” significativi importi, comprensivi anche dei ruoli propri dei soci;
quindi, dalla documentazione (parziale) fornita, è risultato che l'Agrisei S.r.l. ha effettuato pagamenti per debiti personali dei soci al lordo delle spese e dell'aggio spettante all'agente della riscossione;
in particolare, a tale titolo sono stati effettuati i seguenti esborsi:
€ 20.674,94 per il 2018;
€ 10.245,29 per l'anno 2019;
€ 6.471,83 per l'anno 2020;
€ 39.455,71 per l'anno 2021;
€ 24.714,58 per l'anno 2022; in particolare, per i contributi minimali dovuti dai soci lavoratori per l'iscrizione alla gestione commerciali dell'INPS; anche per l'anno 2023 è stato rilevato in contabilità un simile debito, in ragione di €
17.169,68; come si è visto, la reclamante non contesta il fatto che siano stati pagati i contributi propri dei lavoratori e neppure che nella debitoria verso l'Agente della Riscossione siano presenti anche ruoli ascrivibili ai contributi INPS dei soci lavoratori;
a parere dell'ispettore siffatto modus operandi integra una anomalia “in quanto non è possibile stornare liquidità proprie della società per il pagamento di debiti contributivi propri dei soci, quand'anche gli stessi svolgano attività lavorativa in via esclusiva per la stessa società”;
l'assunto è stato condiviso dal Tribunale ed è corretto;
in assenza di una delega, non vi è ragione per cui la società debba farsi carico del pagamento di somme il cui versamento incombe sui soci lavoratori, pure a parità di saldi;
tanto, in particolare, perché, così come dedotto dalla stessa reclamante, sulla scorta della relazione ispettiva, il rispetto della regola che vuole il compenso pagato al lordo al socio, che poi provvede al versamento del contributo di sua spettanza, importa una maggiore ritenuta d'acconto, calcolata sul maggior compenso a copertura degli oneri previdenziali;
in sostanza, pagando solo il netto al socio, la Agrisei S.r.l. ha finito per non versare la ritenuta d'acconto nella misura dovuta, calcolata, come visto, sul maggior compenso dovuto ai soci, esponendo così la società al rischio di accertamenti da cui può conseguire il pagamento di sanzioni ed interessi;
non rileva, come già sottolineato dal Tribunale, il fatto che non sia intervenuta alcuna contestazione dall'amministrazione finanziaria, non essendo perenti i termini prescrizionali, sicché è evidente che esiste ancora il pericolo che l'ente già amministrato da Parte_1
debba patire un danno dalla scelta gestoria da essa compiuta;
[...]
sussistono, poi, le violazioni censurate con il secondo ed il terzo motivo di reclamo, da soli in grado di giustificare la revoca dell'amministratore; il primo giudice ha ritenuto irregolare e potenzialmente dannoso il prelievo di somme di denaro dal conto corrente della società verso la cassa;
la reclamante ha contestato la decisione perché non ha tenuto conto del fatto che le somme prelevate sono rimaste nella disponibilità della Agrisei S.r.l. ovvero utilizzate nel suo interesse e non già distratte;
la censura non coglie nel segno e, in particolare, è sfocata rispetto alla ratio della decisione;
l'ispettore ha rilevato, tra il 2019 ed il 2022, molte operazioni di prelievo di somme da un conto corrente bancario della società, sebbene questo fosse scoperto (in alcuni frangenti anche per somme rilevanti, superiori a 10.000 e talora anche a 25000 euro) e il saldo cassa fosse attivo, ovvero vi fossero giacenze sicuramente superiori ai prelievi effettuati;
questo modo di operare, che la reclamante ha inteso difendere anche dopo il deposito della relazione ispettiva e pure con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha aumentato la scopertura del conto, comportando l'aggravio degli interessi passivi di mora applicati dalla banca, senza che vi fossero ragioni tecniche o anche di mera opportunità; da questo semplice rilievo discende che non vi è stata distrazione di risorse finanziarie della società o l'inesattezza del saldo della cassa ma certamente ne è disceso un pregiudizio per il sodalizio da apprezzare in termini di appesantimento del debito complessivo nei confronti dell'istituto di credito;
quindi, non un semplice pericolo di danno, come affermato dal Tribunale, ma un danno effettivo e concreto;
infine, il Tribunale ha ritenuto che l'amministratrice sia incorsa in Parte_1
una ulteriore grave irregolarità di gestione in relazione al credito verso la accettando Parte_2 numerosi pagamenti in contanti per la riduzione dell'esposizione, anche oltre la soglia stabilita dalla legge, e perché “vi è che dal 2018 la posizione creditoria, comunque accesa per rilevante importo verso un cliente di dubbia solvibilità, non è stata di fatto movimentata per molti anni ed il credito è da molto tempo inesigibile pur essendo ancora considerato una posta attiva”; la reclamante, a confutazione della motivazione spesa dal primo giudice e per sostenere la revoca della decisione assunta, ha dedotto che i singoli pagamenti accettati in contanti non hanno mai superato il limite legislativo, tanto che non è intervenuta alcuna sanzione, e che non sussisteva l'obbligo di dedurre la perdita relativa al credito prima del 2023, quando la Pt_2
è stata cancellata dal registro delle imprese;
fermo restando che mere irregolarità contabili
[...]
non rilevano sotto il profilo dell'art. 2409 c.c. se non comportano un pericolo di danno per la società; anche tale motivo deve essere respinto;
il rapporto tra l'Agrisei S.r.l. (produttrice di olio di oliva su fondi suoi e condotti in affitto) e la è sorto nel 1999 con la cessione di prodotto dalla prima alla seconda;
le operazioni Parte_2
commerciali più consistenti si collocano tra il '99 ed il 2002 e le ultime vendite si nel primo trimestre 2006; nel corso di questo lungo rapporto commerciale è derivato un credito per la Agrisei S.r.l che risulta ancora iscritto in bilancio per l'importo di € 119.129,84; nel 2012 c'è stato un primo abbattimento del debito per € 240.000,00, con un giroconto a crediti inesigibili e nel 2020 per € 97.470,00 per sopravvenienze passive;
sono, poi, annotati pagamenti per cassa da fino a dicembre 2018; Parte_2
così come rilevato dal Tribunale, sulla scorta del rapporto elaborato dall'ispettore, tali pagamenti valicano i limiti dei pagamenti in contanti;
sotto tale aspetto non è pertinente la difesa dall'amministratrice, secondo cui occorre tenere presente la soglia per "ogni" pagamento, tanto perché, trattandosi si pagamenti di debiti maturati fino al 2006, ogni pagamento è il frazionamento di un maggior credito, per cui si deve tenere conto della somma dei pagamenti “frazionati” per valutare il rispetto della soglia;
sul punto, il giudice di legittimità ha chiarito che in tema di normativa antiriciclaggio, il divieto posto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991, di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori al limite volta per volta stabilito senza ricorrere ad intermediari abilitati, riguarda il valore dell'intera operazione economica cui il trasferimento è funzionale e si applica anche laddove quest'ultimo sia frazionato in varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito, quand'anche annotate nelle scritture contabili ovvero basate su consuetudini commerciali (cfr.
Cass. 2016/n. 1080); né è emerso che ciascun pagamento si riferita ad una singola compravendita, non suscettibile di essere considerata insieme alle altre effettuate nello stesso periodo, tra i medesimi soggetti;
sicché l'avere accettato numerosi pagamenti in contanti ha esposto la società al rischio di subire una sanzione amministrativa ed è rivelatrice di una condotta imprudente dell'organo di vertice;
oltre a ciò, che potrebbe anche assumere connotato di non attualità, vi è che la scelta di non procedere all'integrale svalutazione del credito ha finito con l'alterare la consistenza dell'attivo societario, esposto nei bilanci;
come si è anticipato, gli ultimi pagamenti dell'ingente debitoria si sono avuti nel 2018; sino al 2023, quando è stato introdotto il giudizio, era chiara, o avrebbe dovuto esserlo, l'incapacità del debitore di estinguere, anche solo in parte, l'obbligazione; la cessazione dei pagamenti non è stata accompagnata da iniziative concrete per ottenere il dovuto -non incidendo il decesso del difensore a tanto incaricato, risalente nel tempo e seguito da una inerzia ingiustificata, alla luce dell'ammontare del dovuto e posto che per ammissione della stessa la società aveva necessità di risorse finanziarie per Parte_1
affrontare la crisi prodotta dalla comparsa della micidiale XY, che ha notoriamente falcidiato gli ulivi salentini- e neppure, a ben vedere, da iniziative dirette a valutare la solvibilità del debitore, per procedere alle corrette annotazioni in bilancio;
sarebbe, così, emerso, con l'effettuazione di una banale visura camerale, che la società Pt_2
non depositava bilanci dal 2003; sicchè era evidente, almeno poco dopo la cessazione dei pagamenti, che alcuna ulteriore somma sarebbe stata versata nelle casse della società, che il credito era diventato inesigibile e semplici esigenze di veridicità del bilancio avrebbero dovuto indurre l'amministratrice a procedere alla sua integrale svalutazione, per offrire la corretta immagine dell'attivo; in un simile caso, in presenza di una società con una esposizione debitoria non modesta verso il fisco e la cui attività è contratta per effetto della richiamata incidenza del batterio sulla produzione olivicola, per altro espressamente dichiarata dalla reclamante nei suoi atti,
l'esposizione di un credito di fatto inesistente, pure perché abbondantemente prescritto in assenza della prova di atti interruttivi, integra un fondato pericolo per la società stessa, perché induce a credere che il perseguimento dell'oggetto sociale possa avvenire anche contando su somme ad essa dovute ma sulle quali non può chiaramente farsi alcun affidamento;
*** gli elementi esposti, oggetto del reclamo e posti dal Tribunale a fondamento del decreto impugnato, giustificano la rimozione dell'amministratore, assorbendo ogni altra questione comunque dibattuta tra le parti, che non assume rilevanza decisiva al fine della adozione delle misure necessarie al riassetto economico-contabile della società; la nomina dell'amministratore giudiziario si è resa necessaria per rimuovere omissioni o scelte gestionali certamente pregiudizievoli per la Agrisei S.r.l., perché capaci di esporla al rischio di contestazioni da parte dell'autorità tributaria, di appesantirne il risultato economico con l'aggravio di oneri bancari non necessari, e di rendere l'apparenza di poter disporre di un credito che, in realtà, è pacificamente inesigibile;
la natura delle irregolarità di gestione, nonché il loro numero, ha comportato la revoca dell'amministratore perché la reiterazione e la dimostrazione della scarsa avvedutezza nell'effettuare scelte quanto meno discutibili, sul piano del rispetto degli impegni fiscali, dell'accettazione di pagamenti in contanti per somme rilevanti e di gravare il bilancio con spese null'affatto necessarie, a prescindere dal fatto che alcune di esse siano o meno state suggerite da consulenti, lascia un significativo dubbio circa la capacità dell'amministratrice revocata di mettere ordine nella gestione, pure perché, anche dopo l'introduzione del giudizio, ha continuato nel predicare la correttezza di scelte che tali non sono;
il rigetto del reclamo nel merito assorbe l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato;
*** le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
in proposito, non è superfluo rammentare che nel procedimento per il riassetto amministrativo e contabile della società di cui all'art. 2409 cod. civ., la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive (cfr.
Cass. 2011/n. 30052; Cass. 2009/n. 1571);
è evidente che sussiste la soccombenza di e l'interesse alla Parte_1
partecipazione al giudizio, in posizione contrapposta, della socia che ha dato impulso CP_1
alla controversia;
nulla deve essere disposto nei confronti dell'amministratore giudiziario, perché non costituitosi col patrocinio di un avvocato ma ha solo rappresentato il rifiuto di Parte_1
di consegnargli la documentazione della società, che dovrà venir meno una volta
[...]
confermato il decreto di revoca del Tribunale;
il compenso è liquidato ai sensi del d. 147/2022 per le cause di volontaria giurisdizione di media importanza, nella misura media;
il rigetto del reclamo comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione;
p.q.m.
rigetta il reclamo;
condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1 giudizio in favore di che liquida in € 2.833,00 per compenso al difensore, Controparte_1
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Sezione specializzata in materia di impresa, addì 3 giugno 2025
IL CONSIGLIERE relatore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Alberto BINETTI