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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
LA IO TR RI, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 Telefono_1 - 00275650604
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 3390000094 CONTRIBUTO CONS 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del Consorzio resistente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Atina ha proposto ricorso contro il Consorzio_1 del Liri e contro la GEFIL srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3390000094 emessa dalla Resistente_1 spa, a seguito dell'omesso versamento dei contributi consortili per l'annualità 2024, per un importo pari ad
€ 31.641,75.
In via preliminare, il Comune ha eccepito l'illegittimità dell'atto in quanto emesso successivamente ad un avviso di pagamento, il nr. 3321427844, nei confronti del quale l'ente ricorrente aveva già proposto impugnazione, attualmente pendente presso questa Corte con numero di ruolo R.G. 621/2024. Ne conseguirebbe, a detta del ricorrente, l'invalidità dell'attuale intimazione di pagamento poiché notificata senza attendere l'esito di quel giudizio.
L'Ente ricorrente ha quindi sollevato tutta una serie di eccezioni formali relative all'atto impugnato che lo renderebbero nullo o annullabile;
in particolare ha lamentato l'assenza di sottoscrizione da parte di un funzionario del servizio di riscossione;
ha quindi eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto l'ingiunzione sarebbe stata notificata da mittente con indirizzo pec non inserito nei pubblici registri IPA,
REGINDE e INIPEC;
ha contestato l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento da parte del concessionario che non sarebbe legittimato ad utilizzare tale procedura esattiva.
Sostiene il ricorrente che si sarebbe quindi in presenza di una carenza di potere in capo al Consorzio di
Bonifica, privato da anni del potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Vi sarebbe inoltre una non debenza del contributo consortile in quanto il Comune di Atina, già a partire da una delibera di consiglio comunale del 2019, aveva manifestato l'intenzione di fuoriuscire dal perimetro di contribuenza.
Nel merito, infine, il Comune ha affermato di non dover versare alcun contributo al Consorzio atteso che da anni i propri immobili non avevano ricevuto benefici diretti stante l'assenza di opere irrigue da parte del
Consorzio per il miglioramento e la tutela dei fondi inseriti nel perimetro di contribuenza.
Si sono costituiti sia il Consorzio di Bonifica che la Resistente_1 spa i quali hanno controdedotto su tutte le eccezioni di parte depositando documentazione a supporto delle proprie tesi e concludendo con una richiesta di rigetto dell'impugnazione.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Comune di Atina è inammissibile.
Riproporre eccezioni di merito sull'esistenza del debito già sollevate contro l'atto impositivo iniziale impugnando un atto successivo di riscossione mentre il primo giudizio è pendente, nel caso di specie il prodromico avviso di pagamento nr. 3321427844 è oggetto del ricorso n.621/2024 RG pendente presso questa Corte, comporta l'inammissibilità dell'odierno ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto si contesta una pretesa già oggetto di giudizio e per gli stessi identici motivi già proposti e già al vaglio del
Giudice Tributario.
Infondate sono inoltre le eccezioni relative ai vizi dell'atto impugnato.
Va disattesa infatti la doglianza avente ad oggetto il difetto di sottoscrizione dell'atto; si osserva, infatti, che il D.Lvo n.446/1997 prevede all'art.52, comma 5, la possibilità di affidare alle concessionarie, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate.
Nel caso della Gefil srl, concessionaria alla riscossione per conto del Consorzio di Bonifica, ente pubblico economico, la firma a stampa è stata apposta dal vertice della società, ossia dall'amministratore unico che ne è il legale rappresentante. Viene meno pertanto qualsiasi questione sulla legittimità e sul potere di apporre la sottoscrizione non derivando esso da altro se non dalla sua stessa posizione apicale. Sottoscrizione che ben poteva essere a stampa e non autografa atteso che l'art.1 comma 87, della legge 549 del 1995, ne prevede tale possibilità.
Quanto al vizio di inesistenza della notifica si osserva che in tema di notifica di un atto impositivo tributario avvenuta a mezzo di un indirizzo pec del mittente non inserito nei pubblici registri, non si è presenza di tale patologia.
Ciò deriva da un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, e che questa Corte sposa da tempo, che ritiene debba prevalere più l'indirizzo sostanzialistico che quello meramente formalistico. Ossia si deve guardare al raggiungimento dello scopo dell'atto ed alla eventuale sussistenza di una lesione al diritto di difesa della parte (cfr sul punto la recente ordinanza della S.C. -n.15710 del giugno 2025).
L'essere pervenuta alla parte ricorrente -nel caso di specie- la notifica dell'avviso di pagamento intestato al
Consorzio_1 del Liri a mezzo di indirizzo riferibile alla Resistente_1, concessionaria alla riscossione per conto di quello, rende comunque immediatamente riconoscibile tale invio come una notificazione proveniente da un ente qualificato, e comunque non certamente priva di quegli elementi essenziali di forma idonei a portare a conoscenza del destinatario il contenuto delle pretese del soggetto impositore.
L'utilizzo di un indirizzo pec differente rispetto a quelli indicati nei pubblici registri costituisce allora esclusivamente un'irregolarità sanabile, come è avvenuto, con il raggiungimento dello scopo dell'atto in quanto non solo il Comune di Atina ha potuto svolgere compiutamente tutte le sue difese, argomentando dettagliatamente su ogni eccezione proposta, ma non ha neppure prospettato le ragioni per le quali la notifica irregolare le possa aver pregiudicato -e perché o come- il diritto di difesa.
Va respinta, infine, l'eccezione avente ad oggetto la carenza di potere impositivo in capo ai Consorzio_2 a seguito dell'abrogazione dell'art.21 RD 215/1933.
Più volte, e da tempo, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto stabilendo che i Consorzi di Bonifica hanno conservato il loro potere di riscuotere mediante ruolo i contributi consortili grazie a una clausola di continuità normativa dettata dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 che ha salvaguardato questa procedura di riscossione coattiva preesistente: “continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La riscossione ad opera dei Consorzi è dunque ancora pienamente legittima (cfr sul punto la precisa ricostruzione da parte della S.C., Sez.5 n.8080/2020).
La Corte
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Atina alla rifusione delle spese in favore del Consorzio_1 del Liri e della concesionaria Gefil srl che liquida in € 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1000,00 in favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
LA IO TR RI, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune Di Ricorrente_1 Telefono_1 - 00275650604
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Valle Del Liri - 81001870609
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INGIUNZIONE n. 3390000094 CONTRIBUTO CONS 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del Consorzio resistente insiste sui motivi dedotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Atina ha proposto ricorso contro il Consorzio_1 del Liri e contro la GEFIL srl, concessionaria per la riscossione, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 3390000094 emessa dalla Resistente_1 spa, a seguito dell'omesso versamento dei contributi consortili per l'annualità 2024, per un importo pari ad
€ 31.641,75.
In via preliminare, il Comune ha eccepito l'illegittimità dell'atto in quanto emesso successivamente ad un avviso di pagamento, il nr. 3321427844, nei confronti del quale l'ente ricorrente aveva già proposto impugnazione, attualmente pendente presso questa Corte con numero di ruolo R.G. 621/2024. Ne conseguirebbe, a detta del ricorrente, l'invalidità dell'attuale intimazione di pagamento poiché notificata senza attendere l'esito di quel giudizio.
L'Ente ricorrente ha quindi sollevato tutta una serie di eccezioni formali relative all'atto impugnato che lo renderebbero nullo o annullabile;
in particolare ha lamentato l'assenza di sottoscrizione da parte di un funzionario del servizio di riscossione;
ha quindi eccepito l'inesistenza della notifica a mezzo pec in quanto l'ingiunzione sarebbe stata notificata da mittente con indirizzo pec non inserito nei pubblici registri IPA,
REGINDE e INIPEC;
ha contestato l'utilizzo dell'ingiunzione di pagamento da parte del concessionario che non sarebbe legittimato ad utilizzare tale procedura esattiva.
Sostiene il ricorrente che si sarebbe quindi in presenza di una carenza di potere in capo al Consorzio di
Bonifica, privato da anni del potere di riscuotere mediante iscrizione a ruolo a seguito dell'abrogazione dell'art. 21, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Vi sarebbe inoltre una non debenza del contributo consortile in quanto il Comune di Atina, già a partire da una delibera di consiglio comunale del 2019, aveva manifestato l'intenzione di fuoriuscire dal perimetro di contribuenza.
Nel merito, infine, il Comune ha affermato di non dover versare alcun contributo al Consorzio atteso che da anni i propri immobili non avevano ricevuto benefici diretti stante l'assenza di opere irrigue da parte del
Consorzio per il miglioramento e la tutela dei fondi inseriti nel perimetro di contribuenza.
Si sono costituiti sia il Consorzio di Bonifica che la Resistente_1 spa i quali hanno controdedotto su tutte le eccezioni di parte depositando documentazione a supporto delle proprie tesi e concludendo con una richiesta di rigetto dell'impugnazione.
Il processo è stato discusso e deciso all'udienza del 19.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Comune di Atina è inammissibile.
Riproporre eccezioni di merito sull'esistenza del debito già sollevate contro l'atto impositivo iniziale impugnando un atto successivo di riscossione mentre il primo giudizio è pendente, nel caso di specie il prodromico avviso di pagamento nr. 3321427844 è oggetto del ricorso n.621/2024 RG pendente presso questa Corte, comporta l'inammissibilità dell'odierno ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto si contesta una pretesa già oggetto di giudizio e per gli stessi identici motivi già proposti e già al vaglio del
Giudice Tributario.
Infondate sono inoltre le eccezioni relative ai vizi dell'atto impugnato.
Va disattesa infatti la doglianza avente ad oggetto il difetto di sottoscrizione dell'atto; si osserva, infatti, che il D.Lvo n.446/1997 prevede all'art.52, comma 5, la possibilità di affidare alle concessionarie, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate.
Nel caso della Gefil srl, concessionaria alla riscossione per conto del Consorzio di Bonifica, ente pubblico economico, la firma a stampa è stata apposta dal vertice della società, ossia dall'amministratore unico che ne è il legale rappresentante. Viene meno pertanto qualsiasi questione sulla legittimità e sul potere di apporre la sottoscrizione non derivando esso da altro se non dalla sua stessa posizione apicale. Sottoscrizione che ben poteva essere a stampa e non autografa atteso che l'art.1 comma 87, della legge 549 del 1995, ne prevede tale possibilità.
Quanto al vizio di inesistenza della notifica si osserva che in tema di notifica di un atto impositivo tributario avvenuta a mezzo di un indirizzo pec del mittente non inserito nei pubblici registri, non si è presenza di tale patologia.
Ciò deriva da un orientamento ormai costante della Corte di Cassazione, e che questa Corte sposa da tempo, che ritiene debba prevalere più l'indirizzo sostanzialistico che quello meramente formalistico. Ossia si deve guardare al raggiungimento dello scopo dell'atto ed alla eventuale sussistenza di una lesione al diritto di difesa della parte (cfr sul punto la recente ordinanza della S.C. -n.15710 del giugno 2025).
L'essere pervenuta alla parte ricorrente -nel caso di specie- la notifica dell'avviso di pagamento intestato al
Consorzio_1 del Liri a mezzo di indirizzo riferibile alla Resistente_1, concessionaria alla riscossione per conto di quello, rende comunque immediatamente riconoscibile tale invio come una notificazione proveniente da un ente qualificato, e comunque non certamente priva di quegli elementi essenziali di forma idonei a portare a conoscenza del destinatario il contenuto delle pretese del soggetto impositore.
L'utilizzo di un indirizzo pec differente rispetto a quelli indicati nei pubblici registri costituisce allora esclusivamente un'irregolarità sanabile, come è avvenuto, con il raggiungimento dello scopo dell'atto in quanto non solo il Comune di Atina ha potuto svolgere compiutamente tutte le sue difese, argomentando dettagliatamente su ogni eccezione proposta, ma non ha neppure prospettato le ragioni per le quali la notifica irregolare le possa aver pregiudicato -e perché o come- il diritto di difesa.
Va respinta, infine, l'eccezione avente ad oggetto la carenza di potere impositivo in capo ai Consorzio_2 a seguito dell'abrogazione dell'art.21 RD 215/1933.
Più volte, e da tempo, la Corte di Cassazione è intervenuta sul punto stabilendo che i Consorzi di Bonifica hanno conservato il loro potere di riscuotere mediante ruolo i contributi consortili grazie a una clausola di continuità normativa dettata dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. 46/1999 che ha salvaguardato questa procedura di riscossione coattiva preesistente: “continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”. La riscossione ad opera dei Consorzi è dunque ancora pienamente legittima (cfr sul punto la precisa ricostruzione da parte della S.C., Sez.5 n.8080/2020).
La Corte
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Atina alla rifusione delle spese in favore del Consorzio_1 del Liri e della concesionaria Gefil srl che liquida in € 1000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese liquidate in € 1000,00 in favore di ciascuna parte resistente.