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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4777/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4777/2022 r.g. promossa da: rappresento e difeso dagli Avvocati NELLO FABIO FABBRI ed Parte_1
ELISA ARDUINI e presso il loro studio in PARMA, PIAZZA GARIBALDI, N. 17, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro in qualità di rappresentante, in regime di Controparte_1 stabilimento per la gestione dei sinistri in Italia, di Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato GREGORIO ANASTASI presso il cui
[...] studio in MILANO, VIA OREFICI, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 5.6.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. in qualità di proprietario del veicolo Renault Clio, e Controparte_3 [...]
in qualità di compagnia assicurativa per la r.c., assumendo: Controparte_4
- che in data 20.3.2021, alle ore 10,30, in Sant'Ilario d'Enza, mentre percorreva la S.S. n. 9 Emilia a bordo del veicolo Fiat Panda di sua proprietà, all'intersezione con via Europa, veniva violentemente tamponato dal sig. conducente dell'autovettura Renault Clio, di proprietà del sig. Persona_1
pagina 2 di 14 assicurata per la r.c. presso Controparte_3 Controparte_5
[...]
- che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al sig. che Persona_1 marciava a velocità inadeguata e senza mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva;
- che nessuna eccezione era stata sollevata in punto di an debeatur, sia con riferimento al risarcimento dell'automezzo, che con riguardo all'acconto di euro 5.022,00 corrisposto al sig. per le Parte_1 lesioni dal medesimo riportate;
- che era stato promosso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia il procedimento ex art. 696 e 696 bis
c.p.c., rubricato al n. 251/2022 r.g., nell'ambito del quale erano state accertate le lesioni che il sig. aveva subito in conseguenza del predetto sinistro;
Parte_1
- che, in particolare, il danno non patrimoniale sofferto andava quantificato come segue: euro 50.358,25
a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, euro 16.284,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore (per il costante dolore ad una gamba, il timore di restare paraplegico e la preoccupazione di modificare in peius il tenore di vita della propria numerosa famiglia, composta da moglie e tre figli, sostanzialmente tutti a suo carico) ed euro 17.642,00 per il danno dinamico- relazionale (avendo dovuto cessare la sua attività lavorativa e non potendo più fare lunghe passeggiate in montagna e visitare mercatini d'arte);
- che il danno patrimoniale ammontava, invece, ai seguenti importi: euro 3.226,09 per le spese mediche, euro 7.090,00 a titolo di danno emergente per il costo dei colleghi che aveva remunerato nei periodi di assenza dal lavoro per motivi di salute riferibili al sinistro, euro 442.757,21 a titolo di lucro cessante per il forzato prepensionamento all'età di 65 anni ed 8 mesi ed il conseguente calo reddituale ed euro 5.480,58 per le spese di a.t.p..
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147 del Codice delle
Assicurazioni e 5 L. 102/06, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma provvisionale pari ad € 150.000,00, o a quella diversa somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dal medesimo
[...] nel sinistro stradale del 20/3/2021; Parte_1
ii) in via principale, accertata l'entità del pregiudizio complessivo subito da Parte_1 nell'incidente del 20/3/2021, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento danni residui subiti da ovvero al pagamento dell'importo pari alla differenza fra € 537.816,13 e Parte_1 quanto disposto a titolo di provvisionale, o di quel diverso importo che dovesse risultare di giustizia e dovuto anche a seguito dell'espletanda istruttoria ed anche con ricorso a valutazione equitativa ex art. pagina 3 di 14 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con vittoria di competenze professionali, spese, rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA come per legge, sia del presente giudizio di merito che del pregresso e prodromico giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
in qualità di rappresentante, in regime di stabilimento per la Controparte_1 gestione dei sinistri in Italia, di si è costituita in giudizio, Controparte_2 contestando la pretesa risarcitoria, con riferimento al danno morale e dinamico-relazionale, e a quello patrimoniale, da danno emergente e lucro cessante.
In ragione di quanto precede, la predetta convenuta ha concluso come segue:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Respingere la domanda attorea perchè totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva degli indispensabili supporti probatori.
IN VIA GRADATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere comunque eccessive le richieste risarcitorie avversarie e ridurre debitamente le pretese di controparte anche alla luce delle risultanze istruttorie che emergeranno all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Il sig. ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza del 29.6.2023 ha dato atto di avere corrisposto, in data Controparte_1
20.3.2023, al sig. la somma di euro 50.000,00 (allegato A al verbale dell'udienza), pari Parte_1 all'ammontare delle somme non contestate a titolo di danno biologico permanente e temporaneo e spese mediche.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. e concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., sono state depositate le relative memorie.
Ammessa la prova per testi formulata dall'attore limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza del
5.6.2024 e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa e, all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 5.6.2025, con termine sino al 8.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro va ricostruita nei termini descritti nell'atto di citazione.
In particolare, nel costituirsi in giudizio, ha sollevato Controparte_1 contestazioni unicamente sul quantum, mentre il sig. rimanendo contumace, non ha offerto CP_3
pagina 4 di 14 elementi di valutazione che possano condurre ad una ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini differenti da quelli descritti nell'atto di citazione.
Pertanto, il sinistro deve ritenersi ascrivibile a responsabilità esclusiva del sig. Persona_1
2. Danno non patrimoniale.
In sede di a.t.p., il C.T.U. medico chirurgo specialista in medicina legale, ha accertato: Persona_2
a) che a seguito del sinistro stradale oggetto di causa, il sig. ha riportato un “Intenso trauma Parte_1 distorsivo cervico-dorsale con sviluppo di una complessa sindrome neurologica derivata da sofferenza midollare e radicolare. Risentimento da contraccolpo al rachide lombo-sacrale”;
b) che tale quadro lesivo ha comportato una inabilità temporanea totale di 3 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni, al 50% di 45 giorni e al 25% di 60 giorni, con la precisazione che “Non ricorrono in concreto circostanze particolari, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”;
c) che quanto ai postumi permanenti, premesso che “Riguardo agli aspetti psichici il riscontro in sede di CTU non ha mostrato alterazioni psicopatologiche di tale grado da avere evidenza di malattia psichica percentualmente risarcibile”, quanto agli aspetti fisici, invece, “Dalle lesioni conseguenti al fatto è derivata una attendibile sintomatologia dolorosa e limitativa, con rilevo obiettivo una contenuta sindrome neurologica complessa che affianca gli evoluti risentimenti midollari a quelli radicolari in esiti di intervento di artrodesi e discectomia C5-C6”. Tali postumi hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%, tenuto conto della concorrenzialità delle preesistenze (essendo in essere, da anni, un quadro degenerativo spondiloartrosico);
d) che tali postumi hanno anche inciso sulla capacità lavorativa specifica di medico di famiglia del sig. nella misura di circa 1/3, considerato che “gli impedimenti motori non consentivano che Parte_1 parzialmente il Servizio richiesto” e, difatti, “a pochi anni dal pensionamento, ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di famiglia”.
2.a) Danno biologico
Ciò posto, e preliminarmente alla liquidazione di tale danno, va osservato, in diritto, che come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale va liquidato tenendo conto dei seguenti principi: a) esso costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
b) il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, ecc.), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
c) il compito del giudice è l'accertamento dell'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore pagina 5 di 14 uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
d) il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio.
Quanto alla personalizzazione del danno, come ben osservato dalla Corte di Cassazione, “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del 11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
In applicazione dei suindicati principi di diritto, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 138, 3° comma, del Codice delle Assicurazioni, va esclusa la personalizzazione dei danni da sofferenza soggettiva interiore e biologico/dinamico-relazionale correlati sia all'inabilità temporanea, che al danno biologico permanente.
In particolare, quanto alla domanda di personalizzazione del danno sofferto durante il periodo di inabilità temporanea, deve osservarsi, da un lato, che relativamente al danno da sofferenza soggettiva interiore, il c.t.u. ha accertato che “Non ricorrono in concreto circostanze particolari, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”, dall'altro, che quanto al danno biologico/dinamico-relazionale, le circostanze allegate a supporto della relativa domanda, quali il non poter fare lunghe passeggiate o frequentare mercatini, costituiscono una conseguenza “normale” di tale danno, e cioè una conseguenza indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, e dunque non peculiari del caso di specie, considerato che il valore monetario medio applicato corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali. In sostanza, l'attore non ha allegato, né si è offerto di provare, la presenza di peculiarità, diverse da quelle frequentemente ricorrenti in casi come quello oggetto di pagina 6 di 14 causa, che giustifichino la personalizzazione del danno, con conseguente aumento dei valori monetari medi.
In merito alla domanda di personalizzazione correlata ai postumi permanenti, l'art. 138, 3° comma, del
Codice delle Assicurazioni prevede espressamente che l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, restando così esclusa la possibilità di personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore (Cass. ordinanza 17.5.2022, n. 15733).
Ciò posto, in merito alla domanda di personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale in ragione dell'impossibilità di praticare le attività ludico-sportive suindicate, valga richiamare quanto già osservato con riferimento all'inabilità temporanea.
In relazione, invece, alla domanda di personalizzazione del danno in ragione della cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, va osservato, anzitutto, che effettivamente il sig. a seguito del sinistro oggetto di causa, e delle lesioni e dei postumi che Parte_1 ne sono derivati, ha dovuto cessare forzatamente, all'età di 65 anni, la propria attività lavorativa di medico di famiglia (doc. n. 5 dell'atto di citazione). Si legge nella c.t.u., difatti, che “gli impedimenti motori non consentivano che solo parzialmente il Servizio richiesto” e che, a causa delle lesioni, il sig.
“a pochi anni dal pensionamento ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di Parte_1 famiglia…”. Non risponde a realtà, quindi, che la cessazione dell'attività lavorativa sia ascrivibile a patologie pregresse, come invece ritenuto dalla convenuta. Tale assunto è smentito dall Parte_2 che ha certificato che il dott. “svolge la funzione di Medico di Medicina Generale
[...] Parte_1
Convenzionato con l' dal 1/07/1995. Si certifica Pt_2 Parte_2 Controparte_6 altresì che il dr. (Codice Enpam 300139498S) fino al 20/03/2021 non ha mai Parte_1 interrotto per malattia l'attività di Medico Convenzionato” (doc. 32 dell' . È provato che la CP_7 tetraparesi che ha portato l'attore ad interrompere l'attività è di natura traumatica: si veda, al riguardo, quanto certificato dalla Commissione medica dell'ENPAM presso l'Ordine dei Medici di Parma, che ha accertato una “Tetraparesi spastica (mielopatia cervicale e radicolopatia L2-3 Dx post traumatica”
(doc. n. 3 dell'atto di citazione). Ed anche il C.T.U. ha riconosciuto il nesso di causalità fra il trauma, i postumi e l'incapacità lavorativa, affermando che “In conseguenza dell'evento l'interessato, a pochi anni dal pensionamento, ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di famiglia. Soprattutto gli impedimenti motori non consentivano che parzialmente il Servizio richiesto”.
Come già osservato con provvedimento del 5.6.2024, poi, la perdita, nella misura di 1/3, della capacità lavorativa specifica stimata dal C.T.U. comporta, di fatto, la perdita totale della capacità lavorativa pagina 7 di 14 specifica, essendo il medico di base tenuto a svolgere il Servizio richiesto sia in ambulatorio, che a domicilio, ragione per cui la commissione medica dell'ENPAM presso l'Ordine dei Medici di Parma, in data 14.12.2021, ha riconosciuto il dott. invalido in modo assoluto e permanente Parte_1 all'esercizio dell'attività professionale (doc. n. 3 dell'atto di citazione).
Ciò trova conferma anche nell'istruttoria orale: in particolare, la teste, collega del dott. Testimone_1
sentita all'udienza del 12.12.2024, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 1 della Parte_1 memoria istruttoria attorea (“Vero che l'attività di medico di base di comportava Parte_1 per il 40% attività al di fuori dell'ambulatorio, soprattutto visitando i pazienti a domicilio nei Comuni da Fornovo a Terenzo, passando per Varano de' Melegari fino a Valmozzola e Berceto (doc. n. 23)”, aggiungendo: “conosco il dott. dal 2004 da quando ho cominciato a lavorare in quel Parte_1 distretto;
è implicito che l'attività del medico territoriale avvenga anche presso il domicilio dei pazienti e non solo in ambulatorio”, e 2 della medesima memoria (“Vero che le visite a domicilio comportavano una percorrenza media di 70/80 chilometri al giorno per raggiungere le abitazioni dei malati, tutte site in territorio montano o collinare)”.
Quindi, la cessazione dell'attività lavorativa non è stata una libera scelta del dott. essendo Parte_1 invece conseguita all'oggettiva impossibilità di svolgere la propria attività di medico di famiglia, con la conseguenza che la teorica perdita, nella misura di 1/3, della capacità lavorativa si è tradotta, di fatto, nella totale perdita di tale capacità, posto che il dott. svolgeva la sua attività di medico di Parte_1 famiglia su un esteso territorio montano e collinare.
Valga osservare, in diritto, inoltre, che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si può invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (ex plurimis Cass. 28.03.2007, n. 7577; Cass. 09.04.2003, n. 5539; Cass. 21.07.2011 n. 15991). Si riporta per esteso quanto osservato dalla Corte di Cassazione: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione pagina 8 di 14 proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del
"quantum" risarcitorio” (Cass. 21.07.2011 n. 15991).
Orbene, la forzosa cessazione dell'attività lavorativa, non solo ha provocato un danno patrimoniale legato alla diminuzione di reddito, di cui si dirà in appresso, ma ha anche sconvolto l'esistenza del dott.
avendo inciso tale evento, inevitabilmente, nella sfera relazionale del medesimo. Parte_1
Ciò comporta che il danno biologico/dinamico-relazionale correlato al danno permanente va personalizzato nella misura del 10%, tenuto conto dell'età di 65 anni dell'attore al momento in cui è avvenuto il forzato pensionamento, a fronte di un'età pensionabile di 72 anni.
Tanto premesso, è ora possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro. Parte_1
Sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, edizione 4.6.2024, vanno liquidati, all'attualità, i seguenti importi:
- euro 5.951,25 per il danno da inabilità temporanea totale di 3 giorni (=euro 345,00) e parziale al 75% di 15 giorni (=euro 1.293,75), al 50% di 45 giorni (=euro 2.587,50) e al 25% di 60 giorni (=euro
1.725,00), tenuto conto del valore monetario medio di euro 115,00 indicato nelle predette tabelle;
- euro 71.501,00 per il danno non patrimoniale permanente, sulla base della percentuale di invalidità del 20% stimata dal C.T.U., in ragione dell'età di 63 del sig. (nato il [...]) al momento Parte_1 del sinistro (del 20.3.2021), tenuto conto dei parametri medi indicati nelle suddette tabelle;
- euro 5.257,50 a titolo di personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale correlato al danno permanente.
3. Danno patrimoniale
3a) Spese mediche
In ordine alle spese mediche, il C.T.U. ha osservato che “Le spese mediche documentate dall'attore sono compatibili con il tipo di lesioni riportate e congrue in relazione ai postumi delle medesime;
le stesse ammontano complessivamente ad euro 3226,09”.
3b) Costo dei sostituti pagina 9 di 14 L'attore ha assunto di avere sostenuto esborsi di complessivi euro 7.090,00 per remunerare i colleghi che lo hanno sostituito, nei periodi di assenza dal lavoro successivi al sinistro. Tali esborsi risultano documentati (docc. 20 e 33 del ricorso per a.t.p. e 4 dell'atto di citazione) ed il C.T.U. li ha ritenuti congrui.
3c) Danno da calo reddituale
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno in re ipsa e, pertanto, va allegato e provato sia nell'an, che nel quantum, anche a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (Cass. n. 15031/2008).
Va dunque accertato ai fini della liquidazione del danno patrimoniale se, ed in quale misura, nel soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio, una capacità ad attendere al proprio lavoro;
solo se dall'esame di detti elementi, risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
Nel caso in esame, emerge per via documentale che, alla data del sinistro, il sig. svolgeva la Parte_1 professione di medico di famiglia e che, a far data dal 1.5.2022, è stato posto in pensione (doc. 5 dell'atto di citazione): in particolare, è provato, per quanto esposto sopra, che la invalidità conseguita all'evento dannoso oggetto di causa ha comportato una condizione del tutto incompatibile con lo svolgimento della predetta attività lavorativa, e di qualunque altra, considerato che il dott. Parte_1 all'epoca dei fatti, aveva 63 anni e per tutta la vita aveva svolto la professione di medico di famiglia, per cui non è possibile ipotizzare lo svolgimento di una attività lavorativa diversa, compatibile con i postumi riportati nel sinistro.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subito in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902; Cass. 2463/2020).
Ciò posto, l'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private prevede, al primo comma, che “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina […] per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli pagina 10 di 14 dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
In ordine alla interpretazione della locuzione “reddito netto” contenuta nell'art. 137 citato, la Corte di
Cassazione ha osservato che “L'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976,come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, nel disporre che in caso di danno alle persone (nella specie, da sinistro stradale), quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 597 del 1973, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati
o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta, sofferte dal professionista” (Cass. 15.5.2018, n. 11759). Ed ancora, la Cassazione ha affermato che “Infatti, è principio di diritto che « L'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo alla stregua della sua testuale formulazione al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello pagina 11 di 14 risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista». (Cass.
18855/ 2008; Cass. 11759/ 2018). In sostanza, il reddito netto cui fare riferimento è quello costituito dalla differenza ricavi costi, vale a dire dall'insieme dei ricavi dedotti i costi sostenuti, con la conseguenza che gli oneri deducibili e le deduzioni in generale concorrono a formare il reddito netto,
a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito che invece hanno determinato il reddito netto in corrispondenza dell'imponibile, escludendo che gli oneri deducibili possano concorrere a formare il reddito netto considerato dalla norma.” (Cass. ordinanza 31.1.2023, n. 5958).
All'epoca del sinistro, i redditi imponibili, da calcolarsi come sopra indicato, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti, erano i seguenti: reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2018- euro 113.361,00, reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2019- euro 121.194,00, reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2020- euro 111.876,00 e reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2021- euro 100.079,00 (docc. nn. 7, 8, 9 e 10 dell'atto di citazione). Quindi, il reddito più elevato degli ultimi tre anni lavorativi risulta quello dell'anno 2019, pari ad euro 121.194,00.
Dall'anno 2022 il sig. ha iniziato a percepire una pensione lorda di euro 6.502,45 pari ad un Parte_1 totale annuo lordo di euro 78.029,40 (doc. n. 6 dell'atto di citazione).
Dunque, i modelli fiscali prodotti provano il calo reddituale conseguente alle lesioni riportate nel sinistro.
Ciò chiarito, considerando che il reddito netto più elevato degli ultimi tre anni antecedenti il sinistro, relativamente al quale deve essere parametrata la liquidazione del danno patrimoniale ex art. 137 del codice delle assicurazioni, è quello dell'anno 2019 di euro 121.194,00, la perdita di reddito risulta di euro 43.164,60.
Quindi, con riferimento agli anni 2022, 2023 e 2024 il danno patrimoniale da calo reddituale ammonta a complessivi euro 129.493,80.
Per calcolare, invece, il danno da lucro cessante con riferimento agli anni dal 2025 sino all'età pensionabile di 72 anni, è utile utilizzare, quale criterio di capitalizzazione, quello riportato nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (edizione 2024), le quali tengono conto di vari parametri, tra cui il sesso della persona danneggiata, l'età della medesima al momento della capitalizzazione e l'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita. Dunque, tenuto conto della tabella prevista per gli uomini, dell'età dell'attore di 67 anni al momento della capitalizzazione, del reddito perduto di euro 43.164,60, come sopra determinato, dell'arco temporale di 5 anni fino all'età pensionabile di 72 anni, del pagina 12 di 14 coefficiente moltiplicativo di 4,67, si perviene all'importo di euro 201.578,68 che costituisce la capitalizzazione, e cioè l'attualizzazione del danno patrimoniale per la durata di 5 anni.
Si deve ora considerare che il prepensionamento ha comportato un calo dell'introito pensionistico di euro 5.500,00 annui (doc. n. 21) e che questo calo, in armonia con le statistiche sulla durata media della vita (doc. n. 22), si protrarrà per ulteriori 12 anni (dai 72 anni agli 84 anni, termine statistico di durata della vita). Ne consegue che il danno da mancati introiti futuri ammonta a complessivi euro 66.000,00.
Sommando le due voci (euro 201.578,68 + euro 66.000,00), il danno da lucro cessante ammonta ad euro 267.578,68.
Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi come per legge da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. n. 1712/1995.
3d) Spese di c.t.u. e di c.t.p.
L'attore ha documentato di avere corrisposto complessivi euro 5.480,58 con riferimento al procedimento di a.t.p. e, in particolare, euro 3.040,58 a titolo di compenso al C.T.U. Persona_2
(docc. 12 e 13 dell'atto di citazione) ed euro 2.440,00 per compenso al C.T.P. (doc. 14 Persona_3 dell'atto di citazione).
4) Danno complessivo
In conclusione, il danno complessivamente risarcibile ammonta ad euro 495.578,90. Detratto da tale importo l'acconto di complessivi euro 55.022,00, residua l'importo di euro 440.556,90 che
[...] va condannata a risarcire all'attore, in solido con il sig. Controparte_1 Controparte_3
Sull'importo predetto spetta la rivalutazione monetaria sulle somme indicate sopra, non liquidate all'attualità, e gli interessi di legge da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. 1712/1995 dal dì del fatto alla domanda e gli interessi ex art. 1284, 4° comma, dalla domanda giudiziale al saldo.
5) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi in cui si è articolato questo processo e quello di entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna ed il sig. in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno, in favore del sig. di complessivi euro 440.556,90 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato nella motivazione;
pagina 13 di 14 - condanna ed il sig. in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3 refusione, in favore del sig. delle spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per Parte_1 compensi ed euro 1.748,10 per esborsi di questo giudizio ed in euro 5.916,00 per compensi ed euro
296,65 per esborsi del procedimento di a.t.p., oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 6.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4777/2022 r.g. promossa da: rappresento e difeso dagli Avvocati NELLO FABIO FABBRI ed Parte_1
ELISA ARDUINI e presso il loro studio in PARMA, PIAZZA GARIBALDI, N. 17, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro in qualità di rappresentante, in regime di Controparte_1 stabilimento per la gestione dei sinistri in Italia, di Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato GREGORIO ANASTASI presso il cui
[...] studio in MILANO, VIA OREFICI, N. 2, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 5.6.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. in qualità di proprietario del veicolo Renault Clio, e Controparte_3 [...]
in qualità di compagnia assicurativa per la r.c., assumendo: Controparte_4
- che in data 20.3.2021, alle ore 10,30, in Sant'Ilario d'Enza, mentre percorreva la S.S. n. 9 Emilia a bordo del veicolo Fiat Panda di sua proprietà, all'intersezione con via Europa, veniva violentemente tamponato dal sig. conducente dell'autovettura Renault Clio, di proprietà del sig. Persona_1
pagina 2 di 14 assicurata per la r.c. presso Controparte_3 Controparte_5
[...]
- che la responsabilità del sinistro era da attribuire in via esclusiva al sig. che Persona_1 marciava a velocità inadeguata e senza mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva;
- che nessuna eccezione era stata sollevata in punto di an debeatur, sia con riferimento al risarcimento dell'automezzo, che con riguardo all'acconto di euro 5.022,00 corrisposto al sig. per le Parte_1 lesioni dal medesimo riportate;
- che era stato promosso dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia il procedimento ex art. 696 e 696 bis
c.p.c., rubricato al n. 251/2022 r.g., nell'ambito del quale erano state accertate le lesioni che il sig. aveva subito in conseguenza del predetto sinistro;
Parte_1
- che, in particolare, il danno non patrimoniale sofferto andava quantificato come segue: euro 50.358,25
a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, euro 16.284,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore (per il costante dolore ad una gamba, il timore di restare paraplegico e la preoccupazione di modificare in peius il tenore di vita della propria numerosa famiglia, composta da moglie e tre figli, sostanzialmente tutti a suo carico) ed euro 17.642,00 per il danno dinamico- relazionale (avendo dovuto cessare la sua attività lavorativa e non potendo più fare lunghe passeggiate in montagna e visitare mercatini d'arte);
- che il danno patrimoniale ammontava, invece, ai seguenti importi: euro 3.226,09 per le spese mediche, euro 7.090,00 a titolo di danno emergente per il costo dei colleghi che aveva remunerato nei periodi di assenza dal lavoro per motivi di salute riferibili al sinistro, euro 442.757,21 a titolo di lucro cessante per il forzato prepensionamento all'età di 65 anni ed 8 mesi ed il conseguente calo reddituale ed euro 5.480,58 per le spese di a.t.p..
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare e cautelare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 147 del Codice delle
Assicurazioni e 5 L. 102/06, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma provvisionale pari ad € 150.000,00, o a quella diversa somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dal medesimo
[...] nel sinistro stradale del 20/3/2021; Parte_1
ii) in via principale, accertata l'entità del pregiudizio complessivo subito da Parte_1 nell'incidente del 20/3/2021, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento danni residui subiti da ovvero al pagamento dell'importo pari alla differenza fra € 537.816,13 e Parte_1 quanto disposto a titolo di provvisionale, o di quel diverso importo che dovesse risultare di giustizia e dovuto anche a seguito dell'espletanda istruttoria ed anche con ricorso a valutazione equitativa ex art. pagina 3 di 14 1226 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto a quello della domanda giudiziale ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Con vittoria di competenze professionali, spese, rimborso forfettario, oltre CPA ed IVA come per legge, sia del presente giudizio di merito che del pregresso e prodromico giudizio di accertamento tecnico preventivo”.
in qualità di rappresentante, in regime di stabilimento per la Controparte_1 gestione dei sinistri in Italia, di si è costituita in giudizio, Controparte_2 contestando la pretesa risarcitoria, con riferimento al danno morale e dinamico-relazionale, e a quello patrimoniale, da danno emergente e lucro cessante.
In ragione di quanto precede, la predetta convenuta ha concluso come segue:
“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Respingere la domanda attorea perchè totalmente infondata in fatto ed in diritto, oltre che priva degli indispensabili supporti probatori.
IN VIA GRADATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ritenere comunque eccessive le richieste risarcitorie avversarie e ridurre debitamente le pretese di controparte anche alla luce delle risultanze istruttorie che emergeranno all'esito del presente giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa”.
Il sig. ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace. Controparte_3
All'udienza del 29.6.2023 ha dato atto di avere corrisposto, in data Controparte_1
20.3.2023, al sig. la somma di euro 50.000,00 (allegato A al verbale dell'udienza), pari Parte_1 all'ammontare delle somme non contestate a titolo di danno biologico permanente e temporaneo e spese mediche.
Acquisito il fascicolo di A.T.P. e concessi i termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., sono state depositate le relative memorie.
Ammessa la prova per testi formulata dall'attore limitatamente ai capitoli indicati nell'ordinanza del
5.6.2024 e formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., è stata assunta la prova orale ammessa e, all'esito, la causa è stata rinviata per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 5.6.2025, con termine sino al 8.5.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1. Dinamica del sinistro
La dinamica del sinistro va ricostruita nei termini descritti nell'atto di citazione.
In particolare, nel costituirsi in giudizio, ha sollevato Controparte_1 contestazioni unicamente sul quantum, mentre il sig. rimanendo contumace, non ha offerto CP_3
pagina 4 di 14 elementi di valutazione che possano condurre ad una ricostruzione della dinamica dell'incidente in termini differenti da quelli descritti nell'atto di citazione.
Pertanto, il sinistro deve ritenersi ascrivibile a responsabilità esclusiva del sig. Persona_1
2. Danno non patrimoniale.
In sede di a.t.p., il C.T.U. medico chirurgo specialista in medicina legale, ha accertato: Persona_2
a) che a seguito del sinistro stradale oggetto di causa, il sig. ha riportato un “Intenso trauma Parte_1 distorsivo cervico-dorsale con sviluppo di una complessa sindrome neurologica derivata da sofferenza midollare e radicolare. Risentimento da contraccolpo al rachide lombo-sacrale”;
b) che tale quadro lesivo ha comportato una inabilità temporanea totale di 3 giorni ed una inabilità temporanea parziale al 75% di 15 giorni, al 50% di 45 giorni e al 25% di 60 giorni, con la precisazione che “Non ricorrono in concreto circostanze particolari, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”;
c) che quanto ai postumi permanenti, premesso che “Riguardo agli aspetti psichici il riscontro in sede di CTU non ha mostrato alterazioni psicopatologiche di tale grado da avere evidenza di malattia psichica percentualmente risarcibile”, quanto agli aspetti fisici, invece, “Dalle lesioni conseguenti al fatto è derivata una attendibile sintomatologia dolorosa e limitativa, con rilevo obiettivo una contenuta sindrome neurologica complessa che affianca gli evoluti risentimenti midollari a quelli radicolari in esiti di intervento di artrodesi e discectomia C5-C6”. Tali postumi hanno comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%, tenuto conto della concorrenzialità delle preesistenze (essendo in essere, da anni, un quadro degenerativo spondiloartrosico);
d) che tali postumi hanno anche inciso sulla capacità lavorativa specifica di medico di famiglia del sig. nella misura di circa 1/3, considerato che “gli impedimenti motori non consentivano che Parte_1 parzialmente il Servizio richiesto” e, difatti, “a pochi anni dal pensionamento, ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di famiglia”.
2.a) Danno biologico
Ciò posto, e preliminarmente alla liquidazione di tale danno, va osservato, in diritto, che come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella ormai nota sentenza n. 26972/2008, il danno non patrimoniale va liquidato tenendo conto dei seguenti principi: a) esso costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie;
b) il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno esistenziale, ecc.), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
c) il compito del giudice è l'accertamento dell'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore pagina 5 di 14 uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;
d) il risarcimento del danno deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio.
Quanto alla personalizzazione del danno, come ben osservato dalla Corte di Cassazione, “Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età
(Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10912 del 07/05/2018).
Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.
Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto” può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conseguenze dannose non accertabili medico legalmente […] oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez.
3- Sentenza n. 28988 del 11/11/2019)” (Cass. ordinanza n. 5865/2021).
In applicazione dei suindicati principi di diritto, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 138, 3° comma, del Codice delle Assicurazioni, va esclusa la personalizzazione dei danni da sofferenza soggettiva interiore e biologico/dinamico-relazionale correlati sia all'inabilità temporanea, che al danno biologico permanente.
In particolare, quanto alla domanda di personalizzazione del danno sofferto durante il periodo di inabilità temporanea, deve osservarsi, da un lato, che relativamente al danno da sofferenza soggettiva interiore, il c.t.u. ha accertato che “Non ricorrono in concreto circostanze particolari, idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva collegata al danno biologico temporaneo”, dall'altro, che quanto al danno biologico/dinamico-relazionale, le circostanze allegate a supporto della relativa domanda, quali il non poter fare lunghe passeggiate o frequentare mercatini, costituiscono una conseguenza “normale” di tale danno, e cioè una conseguenza indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica, e dunque non peculiari del caso di specie, considerato che il valore monetario medio applicato corrisponde al caso di incidenza della lesione in termini
“standardizzabili”, in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali. In sostanza, l'attore non ha allegato, né si è offerto di provare, la presenza di peculiarità, diverse da quelle frequentemente ricorrenti in casi come quello oggetto di pagina 6 di 14 causa, che giustifichino la personalizzazione del danno, con conseguente aumento dei valori monetari medi.
In merito alla domanda di personalizzazione correlata ai postumi permanenti, l'art. 138, 3° comma, del
Codice delle Assicurazioni prevede espressamente che l'ammontare del risarcimento può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, restando così esclusa la possibilità di personalizzazione del danno da sofferenza soggettiva interiore (Cass. ordinanza 17.5.2022, n. 15733).
Ciò posto, in merito alla domanda di personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale in ragione dell'impossibilità di praticare le attività ludico-sportive suindicate, valga richiamare quanto già osservato con riferimento all'inabilità temporanea.
In relazione, invece, alla domanda di personalizzazione del danno in ragione della cessazione dell'attività lavorativa in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro, va osservato, anzitutto, che effettivamente il sig. a seguito del sinistro oggetto di causa, e delle lesioni e dei postumi che Parte_1 ne sono derivati, ha dovuto cessare forzatamente, all'età di 65 anni, la propria attività lavorativa di medico di famiglia (doc. n. 5 dell'atto di citazione). Si legge nella c.t.u., difatti, che “gli impedimenti motori non consentivano che solo parzialmente il Servizio richiesto” e che, a causa delle lesioni, il sig.
“a pochi anni dal pensionamento ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di Parte_1 famiglia…”. Non risponde a realtà, quindi, che la cessazione dell'attività lavorativa sia ascrivibile a patologie pregresse, come invece ritenuto dalla convenuta. Tale assunto è smentito dall Parte_2 che ha certificato che il dott. “svolge la funzione di Medico di Medicina Generale
[...] Parte_1
Convenzionato con l' dal 1/07/1995. Si certifica Pt_2 Parte_2 Controparte_6 altresì che il dr. (Codice Enpam 300139498S) fino al 20/03/2021 non ha mai Parte_1 interrotto per malattia l'attività di Medico Convenzionato” (doc. 32 dell' . È provato che la CP_7 tetraparesi che ha portato l'attore ad interrompere l'attività è di natura traumatica: si veda, al riguardo, quanto certificato dalla Commissione medica dell'ENPAM presso l'Ordine dei Medici di Parma, che ha accertato una “Tetraparesi spastica (mielopatia cervicale e radicolopatia L2-3 Dx post traumatica”
(doc. n. 3 dell'atto di citazione). Ed anche il C.T.U. ha riconosciuto il nesso di causalità fra il trauma, i postumi e l'incapacità lavorativa, affermando che “In conseguenza dell'evento l'interessato, a pochi anni dal pensionamento, ha dovuto cessare precocemente l'attività di medico di famiglia. Soprattutto gli impedimenti motori non consentivano che parzialmente il Servizio richiesto”.
Come già osservato con provvedimento del 5.6.2024, poi, la perdita, nella misura di 1/3, della capacità lavorativa specifica stimata dal C.T.U. comporta, di fatto, la perdita totale della capacità lavorativa pagina 7 di 14 specifica, essendo il medico di base tenuto a svolgere il Servizio richiesto sia in ambulatorio, che a domicilio, ragione per cui la commissione medica dell'ENPAM presso l'Ordine dei Medici di Parma, in data 14.12.2021, ha riconosciuto il dott. invalido in modo assoluto e permanente Parte_1 all'esercizio dell'attività professionale (doc. n. 3 dell'atto di citazione).
Ciò trova conferma anche nell'istruttoria orale: in particolare, la teste, collega del dott. Testimone_1
sentita all'udienza del 12.12.2024, ha confermato le circostanze di cui ai capitoli 1 della Parte_1 memoria istruttoria attorea (“Vero che l'attività di medico di base di comportava Parte_1 per il 40% attività al di fuori dell'ambulatorio, soprattutto visitando i pazienti a domicilio nei Comuni da Fornovo a Terenzo, passando per Varano de' Melegari fino a Valmozzola e Berceto (doc. n. 23)”, aggiungendo: “conosco il dott. dal 2004 da quando ho cominciato a lavorare in quel Parte_1 distretto;
è implicito che l'attività del medico territoriale avvenga anche presso il domicilio dei pazienti e non solo in ambulatorio”, e 2 della medesima memoria (“Vero che le visite a domicilio comportavano una percorrenza media di 70/80 chilometri al giorno per raggiungere le abitazioni dei malati, tutte site in territorio montano o collinare)”.
Quindi, la cessazione dell'attività lavorativa non è stata una libera scelta del dott. essendo Parte_1 invece conseguita all'oggettiva impossibilità di svolgere la propria attività di medico di famiglia, con la conseguenza che la teorica perdita, nella misura di 1/3, della capacità lavorativa si è tradotta, di fatto, nella totale perdita di tale capacità, posto che il dott. svolgeva la sua attività di medico di Parte_1 famiglia su un esteso territorio montano e collinare.
Valga osservare, in diritto, inoltre, che in presenza di più cause che abbiano determinato un evento lesivo, non si può invocare alcuna riduzione di responsabilità, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di cause concorrenti può instaurarsi soltanto in una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (ex plurimis Cass. 28.03.2007, n. 7577; Cass. 09.04.2003, n. 5539; Cass. 21.07.2011 n. 15991). Si riporta per esteso quanto osservato dalla Corte di Cassazione: “In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale;
qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione pagina 8 di 14 proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del
"quantum" risarcitorio” (Cass. 21.07.2011 n. 15991).
Orbene, la forzosa cessazione dell'attività lavorativa, non solo ha provocato un danno patrimoniale legato alla diminuzione di reddito, di cui si dirà in appresso, ma ha anche sconvolto l'esistenza del dott.
avendo inciso tale evento, inevitabilmente, nella sfera relazionale del medesimo. Parte_1
Ciò comporta che il danno biologico/dinamico-relazionale correlato al danno permanente va personalizzato nella misura del 10%, tenuto conto dell'età di 65 anni dell'attore al momento in cui è avvenuto il forzato pensionamento, a fronte di un'età pensionabile di 72 anni.
Tanto premesso, è ora possibile procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale subito dal sig. in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro. Parte_1
Sulla base delle tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, edizione 4.6.2024, vanno liquidati, all'attualità, i seguenti importi:
- euro 5.951,25 per il danno da inabilità temporanea totale di 3 giorni (=euro 345,00) e parziale al 75% di 15 giorni (=euro 1.293,75), al 50% di 45 giorni (=euro 2.587,50) e al 25% di 60 giorni (=euro
1.725,00), tenuto conto del valore monetario medio di euro 115,00 indicato nelle predette tabelle;
- euro 71.501,00 per il danno non patrimoniale permanente, sulla base della percentuale di invalidità del 20% stimata dal C.T.U., in ragione dell'età di 63 del sig. (nato il [...]) al momento Parte_1 del sinistro (del 20.3.2021), tenuto conto dei parametri medi indicati nelle suddette tabelle;
- euro 5.257,50 a titolo di personalizzazione del danno biologico/dinamico-relazionale correlato al danno permanente.
3. Danno patrimoniale
3a) Spese mediche
In ordine alle spese mediche, il C.T.U. ha osservato che “Le spese mediche documentate dall'attore sono compatibili con il tipo di lesioni riportate e congrue in relazione ai postumi delle medesime;
le stesse ammontano complessivamente ad euro 3226,09”.
3b) Costo dei sostituti pagina 9 di 14 L'attore ha assunto di avere sostenuto esborsi di complessivi euro 7.090,00 per remunerare i colleghi che lo hanno sostituito, nei periodi di assenza dal lavoro successivi al sinistro. Tali esborsi risultano documentati (docc. 20 e 33 del ricorso per a.t.p. e 4 dell'atto di citazione) ed il C.T.U. li ha ritenuti congrui.
3c) Danno da calo reddituale
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica non costituisce un danno in re ipsa e, pertanto, va allegato e provato sia nell'an, che nel quantum, anche a mezzo di presunzioni semplici, da parte del danneggiato (Cass. n. 15031/2008).
Va dunque accertato ai fini della liquidazione del danno patrimoniale se, ed in quale misura, nel soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio, una capacità ad attendere al proprio lavoro;
solo se dall'esame di detti elementi, risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
Nel caso in esame, emerge per via documentale che, alla data del sinistro, il sig. svolgeva la Parte_1 professione di medico di famiglia e che, a far data dal 1.5.2022, è stato posto in pensione (doc. 5 dell'atto di citazione): in particolare, è provato, per quanto esposto sopra, che la invalidità conseguita all'evento dannoso oggetto di causa ha comportato una condizione del tutto incompatibile con lo svolgimento della predetta attività lavorativa, e di qualunque altra, considerato che il dott. Parte_1 all'epoca dei fatti, aveva 63 anni e per tutta la vita aveva svolto la professione di medico di famiglia, per cui non è possibile ipotizzare lo svolgimento di una attività lavorativa diversa, compatibile con i postumi riportati nel sinistro.
Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subito in conseguenza di lesioni della persona, intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili, sulla base della vita futura residua (Cass. 18/11/1997, n. 11439; Cass. 11/07/2017, n. 17061); ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve dunque essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione (Cass. 24/07/2012, n. 12902; Cass. 2463/2020).
Ciò posto, l'art. 137 del Codice delle Assicurazioni Private prevede, al primo comma, che “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina […] per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli pagina 10 di 14 dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
In ordine alla interpretazione della locuzione “reddito netto” contenuta nell'art. 137 citato, la Corte di
Cassazione ha osservato che “L'art. 4 del d.l. n. 857 del 1976,come modificato dalla legge di conversione n. 39 del 1977, nel disporre che in caso di danno alle persone (nella specie, da sinistro stradale), quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo, alla stregua della sua testuale formulazione, al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 597 del 1973, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati
o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta, sofferte dal professionista” (Cass. 15.5.2018, n. 11759). Ed ancora, la Cassazione ha affermato che “Infatti, è principio di diritto che « L'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, come modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1977, n. 39, nel disporre che in caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, attribuisce rilievo alla stregua della sua testuale formulazione al reddito da lavoro netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della sopraindicata imposta ed ha riguardo, quindi, non al reddito che residua dopo l'applicazione dell'imposta stessa ma alla base imponibile di cui all'art. 3 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, e cioè all'importo che il contribuente è tenuto a dichiarare ai fini dell'imposta sopraindicata, dovendo inoltre intendersi per reddito dichiarato dal danneggiato quello pagina 11 di 14 risultante dalla differenza fra il totale dei compensi conseguiti (al lordo delle ritenute d'acconto) ed il totale dei costi inerenti all'esercizio professionale - analiticamente specificati o, se consentito dalla legge, forfettariamente conteggiati - senza possibilità di ulteriore decurtazione dell'importo risultante da tale differenza, per effetto del conteggio delle ritenute d'imposta sofferte dal professionista». (Cass.
18855/ 2008; Cass. 11759/ 2018). In sostanza, il reddito netto cui fare riferimento è quello costituito dalla differenza ricavi costi, vale a dire dall'insieme dei ricavi dedotti i costi sostenuti, con la conseguenza che gli oneri deducibili e le deduzioni in generale concorrono a formare il reddito netto,
a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito che invece hanno determinato il reddito netto in corrispondenza dell'imponibile, escludendo che gli oneri deducibili possano concorrere a formare il reddito netto considerato dalla norma.” (Cass. ordinanza 31.1.2023, n. 5958).
All'epoca del sinistro, i redditi imponibili, da calcolarsi come sopra indicato, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi in atti, erano i seguenti: reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2018- euro 113.361,00, reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2019- euro 121.194,00, reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2020- euro 111.876,00 e reddito imponibile -periodo d'imposta anno 2021- euro 100.079,00 (docc. nn. 7, 8, 9 e 10 dell'atto di citazione). Quindi, il reddito più elevato degli ultimi tre anni lavorativi risulta quello dell'anno 2019, pari ad euro 121.194,00.
Dall'anno 2022 il sig. ha iniziato a percepire una pensione lorda di euro 6.502,45 pari ad un Parte_1 totale annuo lordo di euro 78.029,40 (doc. n. 6 dell'atto di citazione).
Dunque, i modelli fiscali prodotti provano il calo reddituale conseguente alle lesioni riportate nel sinistro.
Ciò chiarito, considerando che il reddito netto più elevato degli ultimi tre anni antecedenti il sinistro, relativamente al quale deve essere parametrata la liquidazione del danno patrimoniale ex art. 137 del codice delle assicurazioni, è quello dell'anno 2019 di euro 121.194,00, la perdita di reddito risulta di euro 43.164,60.
Quindi, con riferimento agli anni 2022, 2023 e 2024 il danno patrimoniale da calo reddituale ammonta a complessivi euro 129.493,80.
Per calcolare, invece, il danno da lucro cessante con riferimento agli anni dal 2025 sino all'età pensionabile di 72 anni, è utile utilizzare, quale criterio di capitalizzazione, quello riportato nelle tabelle redatte dal Tribunale di Milano (edizione 2024), le quali tengono conto di vari parametri, tra cui il sesso della persona danneggiata, l'età della medesima al momento della capitalizzazione e l'arco temporale in cui si stima avverrà la perdita. Dunque, tenuto conto della tabella prevista per gli uomini, dell'età dell'attore di 67 anni al momento della capitalizzazione, del reddito perduto di euro 43.164,60, come sopra determinato, dell'arco temporale di 5 anni fino all'età pensionabile di 72 anni, del pagina 12 di 14 coefficiente moltiplicativo di 4,67, si perviene all'importo di euro 201.578,68 che costituisce la capitalizzazione, e cioè l'attualizzazione del danno patrimoniale per la durata di 5 anni.
Si deve ora considerare che il prepensionamento ha comportato un calo dell'introito pensionistico di euro 5.500,00 annui (doc. n. 21) e che questo calo, in armonia con le statistiche sulla durata media della vita (doc. n. 22), si protrarrà per ulteriori 12 anni (dai 72 anni agli 84 anni, termine statistico di durata della vita). Ne consegue che il danno da mancati introiti futuri ammonta a complessivi euro 66.000,00.
Sommando le due voci (euro 201.578,68 + euro 66.000,00), il danno da lucro cessante ammonta ad euro 267.578,68.
Su tale importo, liquidato all'attualità, vanno riconosciuti gli interessi come per legge da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. n. 1712/1995.
3d) Spese di c.t.u. e di c.t.p.
L'attore ha documentato di avere corrisposto complessivi euro 5.480,58 con riferimento al procedimento di a.t.p. e, in particolare, euro 3.040,58 a titolo di compenso al C.T.U. Persona_2
(docc. 12 e 13 dell'atto di citazione) ed euro 2.440,00 per compenso al C.T.P. (doc. 14 Persona_3 dell'atto di citazione).
4) Danno complessivo
In conclusione, il danno complessivamente risarcibile ammonta ad euro 495.578,90. Detratto da tale importo l'acconto di complessivi euro 55.022,00, residua l'importo di euro 440.556,90 che
[...] va condannata a risarcire all'attore, in solido con il sig. Controparte_1 Controparte_3
Sull'importo predetto spetta la rivalutazione monetaria sulle somme indicate sopra, non liquidate all'attualità, e gli interessi di legge da calcolarsi come indicato da Cass. S.U. 1712/1995 dal dì del fatto alla domanda e gli interessi ex art. 1284, 4° comma, dalla domanda giudiziale al saldo.
5) Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi in cui si è articolato questo processo e quello di entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa. CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna ed il sig. in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_3 risarcimento del danno, in favore del sig. di complessivi euro 440.556,90 oltre Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato nella motivazione;
pagina 13 di 14 - condanna ed il sig. in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_3 refusione, in favore del sig. delle spese di lite che liquida in euro 22.457,00 per Parte_1 compensi ed euro 1.748,10 per esborsi di questo giudizio ed in euro 5.916,00 per compensi ed euro
296,65 per esborsi del procedimento di a.t.p., oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Reggio Emilia, 6.6.2025
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
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