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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 14838/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 31/3/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 14838/2024 avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento
(opposizione AT), cui è riunita quella avente numero R.G. 4575/2024 avente ad oggetto il giudizio AT
RA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Parte_1
Tirelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell' , giusta procura in atti CP_2
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento opposizione AT
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente in epigrafe, già titolare di indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, esponeva di essere stata sottoposta a visita di verifica, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'AT la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Il consulente nominato in fase AT ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando: “dal momento che durante la visita medica espletata dallo scrivente CTU sono state riscontrate una capacità di deambulazione valida, senza difficoltà nell'esecuzione passaggi posturali, associate a facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori non gravemente deteriorate, la sig.ra non risulta in condizioni che è Parte_2
impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi e di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto è non bisognevole di assistenza continua”
(cfr. perizia pag. 10).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare ed al complesso psichico, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta non spiega quali ripercussioni abbiano avuto dette affezioni in concreto sulla capacità della ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 1/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato, all'esito delle note sostitutive d'udienza del 31/3/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 14838/2024 avente ad oggetto: Indennità di accompagnamento
(opposizione AT), cui è riunita quella avente numero R.G. 4575/2024 avente ad oggetto il giudizio AT
RA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Parte_1
Tirelli, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura CP_1 dell' , giusta procura in atti CP_2
Resistente
OGGETTO: indennità di accompagnamento opposizione AT
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 il ricorrente in epigrafe, già titolare di indennità di accompagnamento nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92, esponeva di essere stata sottoposta a visita di verifica, che non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto verbale della commissione sanitaria dell'Ente, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per le prestazioni richieste;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92.
L' convenuto ritualmente citato si costituiva e resisteva alla domanda come in memoria di CP_1
costituzione.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 31.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'AT la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste in una generica contestazione dell'elaborato peritale e nell'affermazione che l'ausiliare nominato non avrebbe adeguatamente valutato il quadro morboso sofferto.
Le censure, che già, per la loro genericità, sono ai limiti dell'ammissibilità, sono comunque infondate nel merito.
Il CTU infatti, nella fase sommaria, ha valutato in modo adeguato ed esaustivo tutte le patologie indicate da parte istante in ricorso ed ha indicato per ciascuna patologia lamentata l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito ed il grado di invalidità accertato applicando la tabella di cui al D.M. del 05/02/1992. L'ausiliare nominato ha esaminato tutta le certificazioni mediche versate in atti dandone esplicitamente atto nel corpo della relazione ed ha valutato l'intero quadro clinico del ricorrente.
Il consulente nominato in fase AT ha correttamente ed esaustivamente esaminato lo stato clinico di parte ricorrente rilevando: “dal momento che durante la visita medica espletata dallo scrivente CTU sono state riscontrate una capacità di deambulazione valida, senza difficoltà nell'esecuzione passaggi posturali, associate a facoltà volitive, esecutive e cognitive superiori non gravemente deteriorate, la sig.ra non risulta in condizioni che è Parte_2
impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita globalmente intesi e di deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto è non bisognevole di assistenza continua”
(cfr. perizia pag. 10).
Quanto evidenziato in sede di esame obiettivo è stato oggetto di chiara e completa valutazione medica attraverso la quale è stato possibile ricostruire l'iter-logico e motivazionale della valutazione resa dal perito.
Devono, invece, essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla errata valutazione da parte del consulente di tutte le patologie dedotte, principalmente di quelle inerenti all'apparato osteoarticolare ed al complesso psichico, in quanto parte ricorrente non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale emergano eventuali aggravamenti o specifici motivi idonei a minare la completezza ed esaustività dell'elaborato peritale.
Pertanto, si rileva che tale contestazione appare generica e si risolve in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione delle patologie operata dal consulente tecnico d'ufficio.
Tale dissenso non può indurre a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
A fronte di tali rilievi, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto alcun argomento idoneo a confutare le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale.
Orbene, su tale aspetto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Del resto parte ricorrente, limitandosi a richiamare le gravi patologie da cui la ricorrente è affetta non spiega quali ripercussioni abbiano avuto dette affezioni in concreto sulla capacità della ricorrente di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana. D'altro canto, quanto affermato dal CTU coincide con la valutazione in sede amministrativa, sicché la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Va ricordato, infatti, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004;
11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi
Così deciso il 1/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Ida Ponticelli