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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN PAOLA, Giudice monocratico in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
San Marco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4189 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
03/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: A codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe, ovvero l'atto di Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento imposta principale propria (IMU), anno 2021, provvedimento n. 4189 del 25/06/2024, come notificato via raccomandata in data 03.08.2024, emesso dalla Società San Marco spa, con sede legale in Lecco, Via Gorizia n. 56, affidataria dei servizi di accertamento e riscossione, di cui alla determina n. 190 del 03/04/2023, del Comune di Ferno. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, istanze e allegazioni.
Resistente/Appellate in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'avviso di accertamento impugnato;
- nel merito: respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula. Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 677/24 depositato in via telematica in data 27.11.2024 Ricorrente_1
impugnava Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento imposta principale propria (IMU), anno 2021, provvedimento n. 4189 del 25/06/2024 prot. 13219 del 25/06/2024, notificato via raccomandata in data 03.08.2024, emesso dalla Società San Marco spa con riferimento a beni immobili posti in Indirizzo_1: la ricorrente riferiva che gli immobili erano stati acquisiti con Decreto di Trasferimento Decreto_1, del Tribunale di Busto Arsizio del 01/07/2016, relativi alla procedura esecutiva n.503/09+432/10 e che si trattava di immobili in corso di costruzione, a seguito di progetto di recupero di precedente vetusto immobile in centro di antica formazione e che l'immobile non era utilizzato e non era utilizzabile per la totale mancanza delle finiture, serramenti, ed impianti, tutti necessari al suo funzionamento;
precisava che la situazione catastale che definiva l'immobile come finito era frutto di errori sia da parte della procedura esecutiva prima sia da un DOCFA poi, nonostante la perizia lo descrivesse come non finito e non abitabile.
Si costituiva San Marco S.p.A. concessionaria per il Comune di Ferno del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data
30.1.2025 precisando che la pretesa era riferita ad una serie di unità immobiliari in relazione alle quali l'imposta era stata versata in misura inferiore rispetto al dovuto;
rilevava che l'immobile risultava iscritto in catasto con attribuzione di rendita proposta con DOCFA e validata dalla Agenzia delle Entrate e che l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'ICI e, quindi, all'IMU; sottolineava che l'inserimento nella categoria F/3, relativa alle unità in corso di costruzione, come richiesto dalla ricorrente, comporterebbe non già l'esonero da imposizione, bensì, come chiarito dalla Cassazione, l'applicabilità dell'IMU con riferimento all'area fabbricabile, assumendo come base imponibile il relativo valore venale, certamente superiore rispetto a quello catastale dei fabbricati.
Cautelare respinto all'udienza 13.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 3436/2019, 12221/2022,
15975/2025), l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente ma non necessario per l'assoggettamento all'ICI, e conseguentemente all'IMU, anche se l'immobile non è stato ancora ultimato o non è utilizzabile. In casi come quello descritto dalla ricorrente in cui il fabbricato, pur non essendo ultimato, sia comunque accatastato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12221 del 14/04/2022, ha ulteriormente ribadito che l'accatastamento di un fabbricato costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta: “ presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità…”. Già con la sentenza n. 20780/2016 i Giudici di legittimità avevano confermato che l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio rappresenta di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'imposta ICI, precisando che il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto.
La variazione dell'iscrizione catastale è un onere preciso a carico del proprietario dell'immobile (o del titolare di altro diritto reale), il quale è responsabile dell'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza, alla destinazione d'uso o alla rendita catastale, tenendo peraltro presente che, nel caso in cui si voglia far risultare l'inagibilità dell'immobile iscrivendolo nell'apposita categoria catastale, l'IMU sarebbe comunque dovuta sul terreno edificabile e la base imponibile è rappresentata dal valore venale dell'area, senza includere l'edificio incompleto.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo comprendendo anche la fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese di giudizio che liquida in €. 200,00 oltre accessori di legge, comprensive della fase cautelare.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 2, riunita in udienza il 28/05/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
AN PAOLA, Giudice monocratico in data 28/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 677/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
San Marco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4189 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2025 depositato il
03/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: A codesta Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di disporre l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe, ovvero l'atto di Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento imposta principale propria (IMU), anno 2021, provvedimento n. 4189 del 25/06/2024, come notificato via raccomandata in data 03.08.2024, emesso dalla Società San Marco spa, con sede legale in Lecco, Via Gorizia n. 56, affidataria dei servizi di accertamento e riscossione, di cui alla determina n. 190 del 03/04/2023, del Comune di Ferno. Con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Salvis iuribus, con espressa riserva di memorie, istanze e allegazioni.
Resistente/Appellate in via cautelare: respingere l'istanza di sospensione dell'avviso di accertamento impugnato;
- nel merito: respingere il ricorso, perché infondato, con ogni miglior formula. Con vittoria delle spese di giudizio, anche della fase cautelare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al numero di RG. 677/24 depositato in via telematica in data 27.11.2024 Ricorrente_1
impugnava Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso o parziale versamento imposta principale propria (IMU), anno 2021, provvedimento n. 4189 del 25/06/2024 prot. 13219 del 25/06/2024, notificato via raccomandata in data 03.08.2024, emesso dalla Società San Marco spa con riferimento a beni immobili posti in Indirizzo_1: la ricorrente riferiva che gli immobili erano stati acquisiti con Decreto di Trasferimento Decreto_1, del Tribunale di Busto Arsizio del 01/07/2016, relativi alla procedura esecutiva n.503/09+432/10 e che si trattava di immobili in corso di costruzione, a seguito di progetto di recupero di precedente vetusto immobile in centro di antica formazione e che l'immobile non era utilizzato e non era utilizzabile per la totale mancanza delle finiture, serramenti, ed impianti, tutti necessari al suo funzionamento;
precisava che la situazione catastale che definiva l'immobile come finito era frutto di errori sia da parte della procedura esecutiva prima sia da un DOCFA poi, nonostante la perizia lo descrivesse come non finito e non abitabile.
Si costituiva San Marco S.p.A. concessionaria per il Comune di Ferno del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Municipale Propria, in persona del legale rappresentante pro tempore, in data
30.1.2025 precisando che la pretesa era riferita ad una serie di unità immobiliari in relazione alle quali l'imposta era stata versata in misura inferiore rispetto al dovuto;
rilevava che l'immobile risultava iscritto in catasto con attribuzione di rendita proposta con DOCFA e validata dalla Agenzia delle Entrate e che l'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'ICI e, quindi, all'IMU; sottolineava che l'inserimento nella categoria F/3, relativa alle unità in corso di costruzione, come richiesto dalla ricorrente, comporterebbe non già l'esonero da imposizione, bensì, come chiarito dalla Cassazione, l'applicabilità dell'IMU con riferimento all'area fabbricabile, assumendo come base imponibile il relativo valore venale, certamente superiore rispetto a quello catastale dei fabbricati.
Cautelare respinto all'udienza 13.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 3436/2019, 12221/2022,
15975/2025), l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente ma non necessario per l'assoggettamento all'ICI, e conseguentemente all'IMU, anche se l'immobile non è stato ancora ultimato o non è utilizzabile. In casi come quello descritto dalla ricorrente in cui il fabbricato, pur non essendo ultimato, sia comunque accatastato la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12221 del 14/04/2022, ha ulteriormente ribadito che l'accatastamento di un fabbricato costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta: “ presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta comunale sugli immobili (ICI) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l'iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità…”. Già con la sentenza n. 20780/2016 i Giudici di legittimità avevano confermato che l'iscrizione di un'unità immobiliare al catasto edilizio rappresenta di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento di un bene all'imposta ICI, precisando che il criterio alternativo, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto.
La variazione dell'iscrizione catastale è un onere preciso a carico del proprietario dell'immobile (o del titolare di altro diritto reale), il quale è responsabile dell'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza, alla destinazione d'uso o alla rendita catastale, tenendo peraltro presente che, nel caso in cui si voglia far risultare l'inagibilità dell'immobile iscrivendolo nell'apposita categoria catastale, l'IMU sarebbe comunque dovuta sul terreno edificabile e la base imponibile è rappresentata dal valore venale dell'area, senza includere l'edificio incompleto.
Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo comprendendo anche la fase cautelare.
P.Q.M.
Il giudice monocratico respinge il ricorso e condanna la ricorrente a pagare alla resistente le spese di giudizio che liquida in €. 200,00 oltre accessori di legge, comprensive della fase cautelare.