CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
EO AO, AT
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - 01114601006
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 S.p.a. - 06529501006
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500009443001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 02884202500009444001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022717523000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025510856000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023861507000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190016596667000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030230063000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031295321000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034441852000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047218133000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001108615000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006450148000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010479270000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200030185263000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003470992000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240015699734000
- AVVISO n. 32820180001435554000
- AVVISO n. 32820180005368949000
- AVVISO n. 32820190001081228000
- AVVISO n. 32820190005937949000
- AVVISO n. 32820210002415639000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 30 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate SI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) nonché alle società Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2
., la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02884202500009443001 di complessivi €.68.342,17 notificato il 31 luglio 2025 alle società Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2 in qualità di terze pignorate.
Occorre premettere che avverso tali atti di pignoramento, la ricorrente proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione nonché agli atti esecutivi dinnanzi al Tribunale di Associazione_1. Il ricorso veniva iscritto al n.2970/2025 del R.G. Es. Mob. Con provvedimento del 22/09/2025 il Tribunale di Associazione_1 – Sezione Esecuzione Mobiliare - dott.ssa Nominativo_1, a scioglimento della riserva, così provvedeva: “Con riferimento a tutte le doglianze relative agli atti di pignoramento, per la parte che riguarda le cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, meglio indicate in dispositivo, va rilevato, che viene in rilievo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 13913/2017, 13916/2017 e 7822/2020… Sussiste, pertanto, con riferimento alle dette doglianze il difetto di giurisdizione del giudice adito, limitatamente alla parte dei pignoramenti opposti riferita alle seguenti cartelle: 02820170022717523000 presumibilmente notificata in data 01/07/2019;
02820190016596667000 presumibilmente notificata in data 11/11/2019; 02820170025510856000
presumibilmente notificata in data 28/06/2019; 02820180023861507000 presumibilmente notificata in data 30/10/2021; 02820190030230063000 presumibilmente notificata in data 06/12/2021; 02820190031295321000
presumibilmente notificata in data 25/02/2022; 02820190034441852000 presumibilmente notificata in data 30/10/2021; 02820190047218133000 presumibilmente notificata in data 06/12/2021; 02820200001108615000
presumibilmente notificata in data 12/01/2022; 02820200006450148000 presumibilmente notificata in data 19/05/2022; 02820200010479270000 presumibilmente notificata in data 19/05/2022; 02820200030185263000
presumibilmente notificata in data 09/03/2022; 02820210003470992000 presumibilmente notificata in data 21/04/2022; 02820240015699734000 presumibilmente notificata in data 19/08/2024…”.
Riassumendo il giudizio dinanzi il Giudice tributario, la ricorrente eccepisce:
1) in via preliminare l'illegittimità e nullità dei pignoramenti impugnati per omessa notifica della intimazione ad adempiere – violazione e falsa applicazione dell'artt. 50, comma 1 e 2 del DPR n.602/1973;
2) illegittimità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e nullità dei pignoramenti per omessa e/
o irrituale notifica e nullità degli atti prodromici - violazione e falsa applicazione dell'art. 24 cost., degli artt.
137, 138, 139 e 140 c.p.c., dell'art. 7 l.890/1992 – artt. 6, 7, 17 e ss. della L N.212/2000 e 3 L n. 241/1990;
3) in via conseguenziale della illegittimità dei procedimenti per la nullità ed estinzione delle cartelle e avvisi per decadenza dell'accertamento delle presunte pretese e/o prescrizione;
4) illegittimità e nullità delle cartelle e degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
5) prescrizione degli importi vanatati a titolo di sanzioni.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 14 novembre 2025.
In data 20 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio degli enti impositori.
Ancora in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti (cartelle e intimazione di pagamento) e conseguente cristallizzazione della pretesa.
Eccepisce altresì l'infondatezza del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 02820219001906970000 notificata il 19 novembre 2021 per compiuta giacenza e l'intimazione di pagamento n.
02820249003635204000 notificata il 18 marzo 2024 per compiuta giacenza che hanno preceduto l'avvio della procedura esecutiva.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 16 gennaio 2025 si costituisce in giudizio la società Resistente_1. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo quindi l'estromissione dal processo.
Allega dichiarazione del terzo dalla quale risulta che la ricorrente è titolare di C/C con saldo di € 1,80 oltre ad un libretto cointestato con saldo di € 0,33
Conclude con la richiesta di rigetto di qualsiasi domanda nei propri confronti.
In data 06 febbraio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo, evidenziando che gli Enti creditori non avrebbero documentato le ragioni della pretesa e contestando la ritualità delle notifiche.
Conclude reiterando le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La società Resistente_2 S.p.A. non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Le eccezioni sono infondate.
Tranciante ed assorbente è il fatto che l'intimazione di pagamento n. 02820249003635204000 è stata correttamente notificata il 18 marzo 2024 per compiuta giacenza (allegato n. 4 della resistente ADER). Ne consegue la cristallizzazione della pretesa relativamente alle prime tredici cartelle di pagamento.
Inoltre l'ultima cartella (la n.14) non compresa nell'intimazione è stata notificata il 19 agosto 2024 sempre per compiuta giacenza (allegato n. 20 della resistente ADER).
Quindi anche per l'ultima cartella la pretesa si è cristallizzata.
Sul punto occorre evidenziare che la ricorrente, nelle memorie illustrative depositate il 06 febbraio 2026 non contesta compiutamente la regolarità delle notifiche ma in modo assolutamente generico eccepisce la nullità delle notifiche senza indicare né quali sarebbero nulle né le ragioni della nullità richiamando invece giurisprudenza (Cass. n. 19417/2010) afferente altra fattispecie ed in particolare la notifica effettuata nelle mani del portiere dello stabile.
Attesa la regolare notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento nell'anno 2024 ne deriva l'infondatezza delle eccezioni inerenti la prescrizione quinquennale dell'imposta e delle sanzioni atteso che dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non risulta spirato alcun termine.
Il ricorso pertanto è rigettato.
Nei confronti dell'ADER le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nei confronti della società Resistente_1. ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite in quanto estranea al rapporto creditore/debitore ma convenuto in giudizio solo in quanto terzo pignorato.
La mancata costituzione in giudizio della società Resistente_2 S.p.A. giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'ADER che liquida in €.5.000,00; compensa le spese con la società Resistente_1.; nulla per le spese nei confronti della società Resistente_2 S.p.A..
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il AT il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CUSANI FLAVIO, Presidente
EO AO, AT
PROVITERA GIUSEPPE, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4575/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 Spa - 01114601006
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Resistente_2 S.p.a. - 06529501006
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 02884202500009443001 TRIBUTI
- PIGNORAMENTO n. 02884202500009444001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022717523000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170025510856000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023861507000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190016596667000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190030230063000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031295321000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190034441852000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047218133000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001108615000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200006450148000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200010479270000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200030185263000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210003470992000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240015699734000
- AVVISO n. 32820180001435554000
- AVVISO n. 32820180005368949000
- AVVISO n. 32820190001081228000
- AVVISO n. 32820190005937949000
- AVVISO n. 32820210002415639000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 503/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il giorno 30 ottobre 2025 all'Agenzia delle Entrate SI (di seguito, per brevità, anche semplicemente “ADER”) nonché alle società Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2
., la sig.ra Ricorrente_1 impugna l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02884202500009443001 di complessivi €.68.342,17 notificato il 31 luglio 2025 alle società Resistente_1 S.p.A. e Resistente_2 in qualità di terze pignorate.
Occorre premettere che avverso tali atti di pignoramento, la ricorrente proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione nonché agli atti esecutivi dinnanzi al Tribunale di Associazione_1. Il ricorso veniva iscritto al n.2970/2025 del R.G. Es. Mob. Con provvedimento del 22/09/2025 il Tribunale di Associazione_1 – Sezione Esecuzione Mobiliare - dott.ssa Nominativo_1, a scioglimento della riserva, così provvedeva: “Con riferimento a tutte le doglianze relative agli atti di pignoramento, per la parte che riguarda le cartelle aventi ad oggetto crediti tributari, meglio indicate in dispositivo, va rilevato, che viene in rilievo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con le pronunce nn. 13913/2017, 13916/2017 e 7822/2020… Sussiste, pertanto, con riferimento alle dette doglianze il difetto di giurisdizione del giudice adito, limitatamente alla parte dei pignoramenti opposti riferita alle seguenti cartelle: 02820170022717523000 presumibilmente notificata in data 01/07/2019;
02820190016596667000 presumibilmente notificata in data 11/11/2019; 02820170025510856000
presumibilmente notificata in data 28/06/2019; 02820180023861507000 presumibilmente notificata in data 30/10/2021; 02820190030230063000 presumibilmente notificata in data 06/12/2021; 02820190031295321000
presumibilmente notificata in data 25/02/2022; 02820190034441852000 presumibilmente notificata in data 30/10/2021; 02820190047218133000 presumibilmente notificata in data 06/12/2021; 02820200001108615000
presumibilmente notificata in data 12/01/2022; 02820200006450148000 presumibilmente notificata in data 19/05/2022; 02820200010479270000 presumibilmente notificata in data 19/05/2022; 02820200030185263000
presumibilmente notificata in data 09/03/2022; 02820210003470992000 presumibilmente notificata in data 21/04/2022; 02820240015699734000 presumibilmente notificata in data 19/08/2024…”.
Riassumendo il giudizio dinanzi il Giudice tributario, la ricorrente eccepisce:
1) in via preliminare l'illegittimità e nullità dei pignoramenti impugnati per omessa notifica della intimazione ad adempiere – violazione e falsa applicazione dell'artt. 50, comma 1 e 2 del DPR n.602/1973;
2) illegittimità delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito e nullità dei pignoramenti per omessa e/
o irrituale notifica e nullità degli atti prodromici - violazione e falsa applicazione dell'art. 24 cost., degli artt.
137, 138, 139 e 140 c.p.c., dell'art. 7 l.890/1992 – artt. 6, 7, 17 e ss. della L N.212/2000 e 3 L n. 241/1990;
3) in via conseguenziale della illegittimità dei procedimenti per la nullità ed estinzione delle cartelle e avvisi per decadenza dell'accertamento delle presunte pretese e/o prescrizione;
4) illegittimità e nullità delle cartelle e degli avvisi di accertamento per intervenuta prescrizione quinquennale;
5) prescrizione degli importi vanatati a titolo di sanzioni.
Conclude la ricorrente con la richiesta di accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione al difensore avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il ricorso viene iscritto a ruolo il 14 novembre 2025.
In data 20 novembre 2025 si costituisce in giudizio l'ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio degli enti impositori.
Ancora in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione degli atti presupposti (cartelle e intimazione di pagamento) e conseguente cristallizzazione della pretesa.
Eccepisce altresì l'infondatezza del ricorso deducendo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di successive intimazioni di pagamento ed in particolare l'intimazione di pagamento n. 02820219001906970000 notificata il 19 novembre 2021 per compiuta giacenza e l'intimazione di pagamento n.
02820249003635204000 notificata il 18 marzo 2024 per compiuta giacenza che hanno preceduto l'avvio della procedura esecutiva.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 16 gennaio 2025 si costituisce in giudizio la società Resistente_1. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo quindi l'estromissione dal processo.
Allega dichiarazione del terzo dalla quale risulta che la ricorrente è titolare di C/C con saldo di € 1,80 oltre ad un libretto cointestato con saldo di € 0,33
Conclude con la richiesta di rigetto di qualsiasi domanda nei propri confronti.
In data 06 febbraio 2026 la ricorrente deposita memorie illustrative ribadendo quanto già esposto nel ricorso introduttivo, evidenziando che gli Enti creditori non avrebbero documentato le ragioni della pretesa e contestando la ritualità delle notifiche.
Conclude reiterando le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo.
La società Resistente_2 S.p.A. non risulta costituita in giudizio.
La causa viene trattata il giorno 18 febbraio 2026 in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi tre motivi del ricorso possono essere trattati congiuntamente per evidente connessione.
Le eccezioni sono infondate.
Tranciante ed assorbente è il fatto che l'intimazione di pagamento n. 02820249003635204000 è stata correttamente notificata il 18 marzo 2024 per compiuta giacenza (allegato n. 4 della resistente ADER). Ne consegue la cristallizzazione della pretesa relativamente alle prime tredici cartelle di pagamento.
Inoltre l'ultima cartella (la n.14) non compresa nell'intimazione è stata notificata il 19 agosto 2024 sempre per compiuta giacenza (allegato n. 20 della resistente ADER).
Quindi anche per l'ultima cartella la pretesa si è cristallizzata.
Sul punto occorre evidenziare che la ricorrente, nelle memorie illustrative depositate il 06 febbraio 2026 non contesta compiutamente la regolarità delle notifiche ma in modo assolutamente generico eccepisce la nullità delle notifiche senza indicare né quali sarebbero nulle né le ragioni della nullità richiamando invece giurisprudenza (Cass. n. 19417/2010) afferente altra fattispecie ed in particolare la notifica effettuata nelle mani del portiere dello stabile.
Attesa la regolare notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento nell'anno 2024 ne deriva l'infondatezza delle eccezioni inerenti la prescrizione quinquennale dell'imposta e delle sanzioni atteso che dalla data di notifica dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi non risulta spirato alcun termine.
Il ricorso pertanto è rigettato.
Nei confronti dell'ADER le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Nei confronti della società Resistente_1. ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite in quanto estranea al rapporto creditore/debitore ma convenuto in giudizio solo in quanto terzo pignorato.
La mancata costituzione in giudizio della società Resistente_2 S.p.A. giustifica l'omessa pronuncia sulle spese nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'ADER che liquida in €.5.000,00; compensa le spese con la società Resistente_1.; nulla per le spese nei confronti della società Resistente_2 S.p.A..
Così deciso in Caserta all'udienza del giorno 18 febbraio 2026.
Il AT il Presidente