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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 24720/2022 tra:
(c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Pollano e
Jessica Matarrese del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino alla via
Luigi Colli n. 3 parte attrice
e
Parte_2 in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale
Controparte_1 Parte_2
(p. i.v.a ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Immacolata
Marchello del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso
Francia n. 54 parte convenuta
1 n o n c h é
arch. CP_2 CP_3 rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Brakus del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Duca degli Abruzzi n. 10 parte convenuta
e
Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Fossati e
Federico Fossati del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino al corso
Galileo Ferraris n. 71 parte convenuta
OGGETTO: contratto di appalto ex art. 1655 del codice civile;
lavori edili di rifacimento e ristrutturazione;
inadempimento contrattuale;
risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_1
“Nel merito ACCERTARE che tra titolare e legale Parte_2 rappresentante dell'Impresa Individuale D.L.
[...] e la sig.ra è stato concluso CP_5 Parte_1 un contratto di fornitura di materiali e di lavori di ristrutturazione, ACCERTARE altresì che parte attrice ha nominato l'arch. quale direttore Persona_1 lavori, ACCERTARE che le rispettive obbligazioni assunte dai convenuti non sono state eseguite e che tale inadempimento dei convenuti stessi ha cagionato un danno in capo all'attrice pari ad Euro 24.213,57, oltre quello di €
2 1930,00 successivo all'instaurazione del presente giudizio per la problematica dell'impianto del condizionatore od il veriore importo che il Giudicante Ill.mo dovesse ritenere congruo anche all'esito dell'istruttoria processuale e per l'effetto CONDANNARE titolare e legale rappresentante Parte_2 dell'Impresa Individuale di e CP_1 Parte_2 l'arch. in solido tra loro o nelle Persona_1 rispettive quote di responsabilità che il Giudicante Ill.mo dovesse accertare a pagare in favore della sig.ra Pt_1
la somma di Euro 26.143,57, oltre interessi ex art.
[...] 1284 comma quarto dalla data delle domanda, rivalutazione monetaria e spese legali. In via Istruttoria Si chiede acquisirsi il fascicolo R.G. 12450/2021 - Tribunale di Torino, Dott.ssa e la relativa Persona_2 perizia tecnica. (…) Si chiede fin da ora di ammettersi la testimonianza del sig. (…) sui seguenti capi di prova: Testimone_1
1. Vero che all'inizio del mese di marzo 2024 ero contattato dalla sig.ra , la quale mi chiedeva di Pt_1 fare un sopralluogo nel proprio appartamento in Nichelino, via IV Novembre n.11 per verificare il mancato funzionamento dei condizionatori presenti;
2. Vero che rinvenivo quattro split collegati a due unità esterne tutti di marca ? CP_6
3. Vero che tutti e quattro gli apparecchi funzionavano?
4. Vero che ogni macchina esterna comandava due split?
5. Vero che in relazione allo split della sala rilevavo che i collegamenti elettrici erano invertiti?
6. Vero che in relazione ai due split delle camere dei bambini, nonostante la sostituzione delle cartelle e dell'immissione nell'impianto del gas previsto, dopo ventiquattro ore, l'impianto funzionava e portava la temperatura nella camera al valore indicato sull'apparecchio?
7. Vero che riscontravo una perdita nei tubi?
8. Vero che era necessario sostituire i tubi incassati nel muro o far correre una canalina esterna contenente i tubi? Si chiede l'ammissione in prova contraria”.
3 Parte convenuta in qualità di titolare e Parte_2 legale rappresentante dell'impresa individuale D.L.
Ponteggi di Luigi De Cata:
4 Parte convenuta arch. Persona_1
In via istruttoria (…) ammettere i capitoli di prova orale dedotti in memorie ex art. 183, comma VI nn. 2 e 3 cpc con i testimoni ivi indicati e per interrogatorio formale di attrice e convenuto, di seguito trascritti Nel merito respingere le domande dell'attrice, giacché infondate. in via subordinata per il caso in cui l'Arch. fosse Persona_1 ritenuto comunque responsabile nei confronti dell'attrice anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. determinare il minore danno, rispetto a quello richiesto, da riconoscersi all'attrice; accertare il diritto dell'Arch. ad essere tenuto Per_1 indenne da in forza della Controparte_4 polizza 1/2600/122/176090317 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare a Controparte_4 pagare direttamente all'attrice quanto eventualmente verrà a lei riconosciuto in corso di causa o, in subordine, a corrispondere all'Arch. le somme che lo stesso Per_1 fosse eventualmente condannato a pagare all'attrice. di Euro 1.250,00 o altra accertanda somma, oltre interessi ex art. 1284, comma I e comma IV cc, a titolo di residuo di corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite o, in subordine, a titolo di reintegrazione della situazione patrimoniale dell'Arch. Per_1 di Euro 312,00, o altra accertanda somma, oltre interessi ex art. 1284, comma I e comma IV cc, a titolo di risarcimento del danno per illegittima interruzione del contratto. In via riconvenzionale Nei confronti della Sig.ra Parte_1 dichiarare tenuta e condannare l'attrice al pagamento in favore dell'Arch. della somma Per_1 Nei confronti del Sig. Parte_2 accertare il diritto dell'Arch. ad essere tenuto Per_1 indenne dal sig. e/o a rifondere lo stesso di Parte_2 quanto dovesse versare all'attrice in eccedenza alla sua quota di responsabilità e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare direttamente all'attrice quanto Parte_2 eventualmente verrà a lei riconosciuto in corso di causa o, in subordine, a corrispondere all'Arch. le somme Per_1
5 che lo stesso fosse eventualmente condannato a pagare all'attrice. In ogni caso, con vittoria di compenso professionale ex DM 55/14 in un con il riconoscimento del 15% per rimborso spese forfettarie, oltre Tassa di Registro, C.P.A. ed I.V.A. di legge.
Parte terza chiamata S.p.A. arch. Controparte_4
: Persona_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRINCIPALE Respingere la domanda proposta dalla Sig.ra Parte_1 nei confronti dell'Arch. in quanto Persona_1 infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, Rigettare la domanda di manleva proposta da quest'ultimo nei confronti di Controparte_4 Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN VIA SUBORDINATA Dichiarare l'inoperatività della polizza n. 1/2600/122/176090317, per i motivi esposti in narrativa, che si intendono, in questa sede, integralmente trascritti, e, conseguentemente Respingere la domanda di manleva proposta dall'Arch. nei confronti di Persona_1 [...]
Controparte_4 Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Contenere l'onere dell'eventuale manleva entro i limiti del giusto e del provato, della quota di corresponsabilità che verrà accertata in capo all'Arch. ed, in ogni Per_1 caso, entro le condizioni ed i limiti di efficacia contemplati dal contratto assicurativo n. 1/2600/122/176090317, previa applicazione degli scoperti e delle franchigie contrattuali. Con riserva di indicare ulteriori mezzi di prova nei termini di rito.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha promosso il Parte_1 presente giudizio in relazione ai lavori di ristrutturazione del proprio immobile (si tratta di un appartamento) sito in Nichelino (TO) alla via IV Novembre
n. 11 nei confronti della ditta incaricata Parte_2 in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa individuale D.L. Ponteggi di Luigi De Cata, e dell'arch.
quale Direttore dei Lavori. Persona_1
In particolare, la parte attrice deduce la responsabilità contrattuale dei due convenuti in riferimento ai danni asseritamente patiti in ragione della cattiva esecuzione dei lavori e chiede che i predetti siano condannati al pagamento, in proprio favore, della somma di
€ 24.213,57 a titolo di risarcimento del danno.
La parte convenuta impresa individuale CP_1
[...
dal canto suo, dopo essersi ritualmente Parte_2 costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
Essa - inoltre - chiede in via riconvenzionale:
→ la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 1.706,00 a titolo di corrispettivo residuo per le opere svolte e non saldate;
→ la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 27.956,00 a titolo di corrispettivo in ragione del mancato perfezionamento dell'operazione di cessione del credito mediante il quale doveva intendersi pagata una parte del prezzo attraverso il meccanismo del c.d. sconto in fattura.
7 La parte convenuta arch. dal canto suo, Per_1 dopo essersi ritualmente costituito in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie ed il proprio pieno adempimento delle obbligazioni su di lui gravanti quale Direttore dei Lavori, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate nonché, in via riconvenzionale, la condanna di parte attrice al pagamento, in proprio favore, della somma di € 1.562,00 a titolo di residuo di corrispettivo dovuto per le prestazioni eseguite e risarcimento del danno.
Da ultima, è stata chiamata in giudizio dal convenuto arch. , per essere da questa eventualmente Per_1 manlevato, la Compagnia assicurativa
[...]
la quale, dopo essersi ritualmente Controparte_4 costituita in giudizio, ha richiesto il rigetto nel merito delle domande attoree ed ha comunque eccepito l'inoperatività della polizza azionata nei suoi confronti richiedendo il rigetto della domanda di manleva svolta dal convenuto suo chiamante in causa.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
Per chiarezza espositiva e argomentativa, verranno ora partitamente delibate le singole domande, questioni, istanze ed eccezioni rispettivamente sollevate dalle parti nel presente giudizio e ritenute rilevanti al fine del decidere.
3.1. Sulle domande avanzate dalla parte attrice.
Le domande avanzate dalla parte attrice sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
Le parti hanno invero stipulato un contratto di appalto in data 1° febbraio 2021 avente ad oggetto opere di rifacimento e ristrutturazione per un importo a corpo di €
8 52.500,00 i.v.a. compresa (v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice).
L'inizio dei lavori è stato indicato all'articolo 10 del contratto nella data del 2 febbraio 2021; la durata dei lavori è stata stabilita in 90 giorni con termine quindi al
31 maggio 2021.
La parte attrice ha promosso il presente giudizio deducendo l'inadempimento dei convenuti e CP_1 arch. in riferimento alle obbligazioni Per_1 contrattuali assunte, quale ditta incaricata dei lavori di ristrutturazione e Direttore dei lavori, in relazione alle lavorazioni svolte presso il proprio immobile
(appartamento) sito in Nichelino (TO).
Tale deduzione – tuttavia - è infondata.
Risulta invero che la parte attrice ha di fatto receduto dal contratto, senza giustificato motivo, allontanando dal cantiere la parte convenuta D.L. CP_1 anticipatamente rispetto al termine fissato per la conclusione dei lavori.
Sul punto appare dirimente e rilevante riportare quanto accertato dal c.t.u. nel procedimento di istruzione preventiva svoltosi ante causam ex art. 696 del c.p.c. promosso dalla stessa parte attrice.
In particolare, con ordinanza del 23 luglio 2021 il giudice in allora designato ha posto al c.t.u. i seguenti quesiti:
9 Il c.t.u., all'esito degli accertamenti condotti, ha così argomentato e riferito nell'elaborato di consulenza redatto:
- Il contratto sottoscritto tra le odierne parti e Pt_1 CP_1
riporta che “i lavori oggetto del presente contratto dovranno avere inizio il 02
Febbraio 2021. Le opere dovranno essere ultimate entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dei lavori” (cfr. punto 10, contratto d'appalto sub doc. 2 ricorrente).
- Considerando 90 giorni lavorativi (ovverosia escludendo dalla calcolazione i soli giorni di domenica e quelli festivi, quali pasqua, lunedì dell'angelo, 25 aprile e 1° maggio e considerando come lavorativi i sabati) la data di fine lavori contrattualmente definita risulta essere il 20 maggio 2021.
- Da quanto deducibile dagli atti risulta pacifico tra le parti che l'odierna ricorrente abbia disposto la sospensione dei lavori in data 29 aprile 2021, Pt_1 lavori che poi non riprendevano all'esito del sopralluogo congiunto svolto dalle Parti.
Tra il 29 aprile ed il 20 maggio 2021, sulla base dei suddetti criteri, risultavano esserci
16 giorni lavorativi.
- Tra i lavori previsti a contratto e riscontrati come non eseguiti risultano
sicuramente valutabili non più di 10 giorni lavorativi per gli interventi inerenti il balcone lato cortile (consistenti nel rifacimento della pavimentazione dello stesso, la fornitura e posa di una veranda di caratteristiche non definite in atti e la tinteggiatura delle pareti di facciata) e la posa della porta costituente il ripostiglio lato ingresso;
per le altre opere non eseguite sarebbero stati oltremodo sufficienti i restanti giorni lavorativi a disposizione (anche considerando che l'esecuzione dei lavori inerenti il balcone non impedisce alle maestranze di operare all'interno, contemporaneamente).
NON vi sono quindi elementi tecnici oggettivi che consentano in qualche modo di affermare che nei 16 giorni intercorrenti tra l'interruzione dei lavori e la data di fine lavori concordata, le imprese non potessero terminare le opere previste
- Risulta pacifico tra le Parti che: i) contestualmente ai lavori di ristrutturazione dell'unità abitativa de quo, il stava eseguendo le verifiche CP_7 necessarie ad iniziare l'iter autorizzativo per procedere a lavori inerenti quantomeno
10 anche la facciata, usufruendo del cosiddetto “superbonus 110%”; ii) all'esito delle verifiche svolte dal emergeva come lo stesso, per questioni NON inerenti CP_7
l'unità immobiliare oggetto di ATP, NON poteva accedere alle agevolazioni fiscali di cui sopra e quindi non procedeva con l'effettuazione dei lavori condominiali.
- Secondo quanto sostenuto in atti dalle parti odierne resistenti il
“cronoprogramma” del cantiere veniva adeguato all'esigenza di aspettare le determinazioni del condominio in merito all'esecuzione dei lavori di cui sopra,
(segnatamente dei lavori inerenti il ripristino delle facciate - cfr. cappotto termico); tale posizione risulta compatibile con lo stato dei lavori accertato, ovverosia con la mancata esecuzione, principalmente, delle opere relative al rifacimento del balcone lato cortile ed alla realizzazione della veranda”.
(v. pagg. 70, 71 e 72 dell'elaborato di c.t.u.).
Da quanto sopra emerge dunque con chiarezza che il comportamento tenuto dalla parte attrice non è stato conforme a contratto così come al canone di buona fede contrattuale ex artt. 1366, 1374 e 1375 del codice civile che deve trovare applicazione tanto nella fase genetica del rapporto quanto in quella della sua attuazione.
E invero ove sorgano difficoltà, difformità o vizi nel corso dell'esecuzione del contratto deve procedersi allo loro contestazione nelle debite forme contrattuali, consentendo alla controparte di interloquire formalmente sul punto e porvi rimedio nei tempi debiti.
Nel caso in esame il c.t.u. ha accertato che lo stato tecnico e di fatto delle lavorazioni al momento dell'allontanamento forzato (ad opera dell'attrice) di parte convenuta dal cantiere (circostanza Pt_2 quest'ultima confermata anche dallo scambio di corrispondenza tramite e - mail prodotto in atti) non era tale da non permettere il completamento dei lavori e comunque la loro emenda a regola d'arte entro i termini di conclusione dei lavori come fissati in contratto.
11 Le stesse criticità di cui trattasi, al di là della loro eventuale imputabilità all'impresa convenuta, erano comunque di entità minima, tale comunque da non pregiudicare la possibilità di buon esito dell'intervento di ristrutturazione in atto.
L'iniziativa ingiustificata della parte attrice - cha ha allontanato la parte convenuta dal cantiere - risulta determinante nella vicenda de qua ed esclude che alla parte convenuta di possano imputarsi CP_1 Parte_2
a posteriori profili di inadempimento.
Come correttamente osservato dal c.t.u. ove parte attrice non avesse allontanato parte convenuta
[...]
dal cantiere prima dello spirare del termine CP_1 contrattuale per la fine dei lavori, detta convenuta avrebbe infatti ben potuto porre rimedio alle criticità rilevate rispettando pienamente l'oggetto del contratto e il tempo pattuito per la sua realizzazione.
Tale considerazione vale altresì per la posizione del convenuto arch. , il Direttore dei Lavori, atteso Per_1 che senza alcuna interlocuzione formale e scritta, e senza che ricorressero in allora situazioni di gravità tale da qualificarsi come irrimediabili nell'arco temporale rimanente di durata dei lavori come individuata contrattualmente, non può in alcun modo ritenersi configurato un inadempimento contrattuale del professionista convenuto.
Sulla base di tali motivi, dunque, le domande risarcitorie di parte attrice devono essere tutte rigettate.
12
3.2. Sulle domande riconvenzionali avanzate dalle parti convenute.
E' pacifico che le parti (committente e impresa applatatrice) si erano accordate per il pagamento del 50% delle opere mediante sconto in fattura.
Tale deduzione non è stata minimamente contestata dalla Difesa attrice che sul punto, dopo il deposito dell'atto di costituzione e risposta di parte convenuta
[...]
, mai ha preso posizione nei propri successivi scritti Pt_2 difensivi e mai ha controdedotto o contestato alcunché.
E' altrettanto pacifico che parte attrice non Pt_1 ha eseguito la comunicazione di rito all'Agenzia delle
Entrate entro i termini di legge, idonea a poter usufruire dell'agevolazione fiscale in questione.
In assenza di buon esito della pratica predetta, la parte attrice è tenuta al pagamento Parte_1 dell'interezza del prezzo pattuito.
Rispetto al prezzo pattuito in contratto pari ad €
52.500,00 i.v.a. compresa, la parte attrice ha versato il solo importo di € 24.543,75, residuando il pagamento della somma di € 27.956,25.
Da tale importo – tuttavia – va detratto il valore – come stimato dal c.t.u. - delle opere non realizzate così come il costo per rimediare ai vizi, difformità o difetti riscontrati in quelle realizzate.
A tal proposito va rilevato come il c.t.u. ha stimato il valore predetto in € 14.954,41.
Tali risultanze – peraltro - appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
13 La parte attrice va dunque condannata Parte_1 al pagamento, in favore della parte convenuta CP_1 di della somma di € 13.001,84 oltre Parte_2 interessi legali ex art. 1284 comma 1 dalla domanda e sino all'effettivo esborso.
La parte attrice va altresì condannata Parte_1 al pagamento, in favore dell'arch. Persona_1 della somma di € 1.562,00 oltre interessi (come richiesti) ex art. 1284 comma 4 dalla domanda e sino all'effettivo esborso.
Tale somma è dovuta a tiolo di corrispettivo per l'attività professionale svolta sulla base del titolo contrattuale dedotto (v. il contratto di conferimento di incarico professionale prodotto sub doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta ) nonché a titolo di Per_1 risarcimento del danno (danno emergente e lucro cessante) per illegittima interruzione del contratto.
L'oggetto della pattuita prestazione professionale è stato invero il seguente:
“a) Presentazione pratica comunale, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) e degli elaborati progettuali previsti dal Regolamento Edilizio, con deposito presso l'ufficio tecnico Comune di Nichelino, per richiesta titolo abilitativo. COSTO: €. 1.200,00 + Contributo previdenziale 4% + bolli + stampe. b) Direzione dei Lavori con sopralluoghi in cantiere e stesura dei verbali e eventuali ordini di servizio, verifica della corretta esecuzione dei lavori. COSTO: €. 500,00 + Contributo previdenziale 4% + bolli
+ stampe. c) Variazione catastale dell'immobile da presentare entro 30 giorni dalla fine dei lavori, presso ufficio territoriale di Torino. COSTO: €. 300,00 + Contributo previdenziale 4% + bolli
+ stampe.
14 COSTO TOTALE: €. 2.000,00 + € 80,00 Contributo previdenziale 4%”.
(v. il doc. n. 1 del fascicolo di parte convenuta recante offerta per incarico professionale Per_1 dell'11 gennaio 2021).
La prestazione di cui al punto a) è stata eseguita e non vi è contestazione in ordine ad essa.
La prestazione sub b) è stata eseguita sino alla data del 13 maggio 2021 sino a quando vi è stata comunicazione della risoluzione del rapporto contrattuale (v. la pec del
13 maggio 2021 inviata dal Difensore di parte attrice).
La prestazione sub c) non è stata realizzata a cagione dell'iniziativa di recesso del rapporto professionale da parte dell'attrice sulla base, però, di motivazioni infondate, e del tutto (in allora) precipitose.
Si noti peraltro che alla data del 13 maggio 2021 i lavori non erano ancora terminati, e non era ancora decorso il termine per il loro completamento, e quindi vi era tutto il tempo per provvedere in merito mediante idonea interlocuzione e prescrizione all'impresa.
L'imputazione rivolta al professionista è stata la seguente:
(v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte convenuta recante pec del 13 maggio 2021). Per_1
15 Si tratta di imputazioni infondate, e ciò in quanto:
- è stato proprio l'arch. a sospendere il Per_1 cantiere (v. il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta recante verbale di sopralluogo del 1° maggio Per_1
2021);
- la posa dei sanitari è avvenuta in modo difforme da quanto risultante dai disegni predisposti dallo stesso arch. (v. il doc. n. 3 del fascicolo di di parte Per_1 convenuta ); Per_1
- quanto alla luce riscontrata fra pavimento e serramenti, il c.t.u. ha evidenziato che ciò si inserisce in una problematica più ampia la cui genesi e causa non può essere attribuita all'opera professionale del convenuto.
In particolare, sul punto, il c.t.u. si è così espresso:
“All'esito degli accertamenti svolti si conferma la sostanziale complanarità del piano di pavimento eseguito che, al netto delle tolleranze proprie dell'edilizia, si presenta alla medesima quota del pianerottolo da cui si accede all'unità abitativa;
risulta quindi evidente come la condizione accertata (dislivello tra pavimento interno e balconi) risulti riconducibile alla differente quota caratterizzante i balconi dell'unità abitativa (preesistenti) SIA rispetto al balcone posto sul fronte opposto, SIA rispetto alla soglia di ingresso. Tale differenza NON poteva essere emendata raccordando il pavimento eseguito al piano dei balconi ed alla soglia di ingresso;
tale ipotetico intervento sarebbe stato infatti (oltre che non conforme alla regola dell'arte) assolutamente incompatibile SIA con la posa delle porte interne e dei relativi scrigni, SIA con le esigenze legate alla posa delle condotte idrauliche a servizio dei bagni (avuto anche riguardo al limitato spessore del volume interposto tra l'estradosso della soletta strutturale ed il piano pavimento in edifici quali quello oggetto di ATP.) Al fine di emendare la criticità accertata si può unicamente ipotizzare di procedere con il rifacimento del massetto e del pavimento dei balconi, previa verifica di fattibilità con il quanto sopra al fine di CP_7 rendere gli stessi complanari alla quota caratterizzante la soglia di ingresso dell'unità abitativa e quindi al pavimento realizzato nell'ambito dei lavori in oggetto”.
(v. pagg. 54 e 55 dell'elaborato di consulenza).
16 Dunque, in conclusione, gli addebiti svolti non sono fondati ed al professionista convenuto spetta il riconoscimento dell'integrale compenso pattuito con parte attrice.
4. Sulle statuizioni finali di causa, la domande ex art. 96 del c.p.c., le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti (e non accolte in corso di causa) in quanto non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che l'istruzione preventiva già svolta ante causam e la documentazione prodotta in atti sono risultate idonee a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c. come avanzata in atti nei confronti della parte attrice, non ravvisandosi indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte attrice, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso
17 delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 1.000,00
b) fase introduttiva → € 800,00
c) fase istruttoria → € 800,00
d) fase decisionale → € 1.000,00
- per un totale di € 3.600,00.
Va peraltro rilevato come le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su istanza di parte o d'ufficio, ovvero dal terzo interveniente ad adiuvandum, quando non ricorrano giusti motivi per la compensazione, sono legittimamente poste a carico dell'attore soccombente, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo evocato in giudizio o volontariamente intervenuto (v., ex multis, Cass. 7674/2008, Cass.
11202/2003 e Cass. 5085/1983).
18
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta le domande avanzate dalla parte attrice nei confronti delle parti convenute. Parte_1
2) Condanna la parte attrice al Parte_1 pagamento, in favore della parte convenuta Controparte_1
della somma di € 13.001,84 oltre interessi Parte_2 legali ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla domanda e sino all'effettivo esborso.
3) Condanna la parte attrice al Parte_1 pagamento, in favore della parte convenuta arch.
[...]
, della somma di € 1.562,00 oltre interessi ex Per_1 art. 1284 comma 4 del codice civile dalla domanda e sino all'effettivo esborso.
4) Condanna la parte attrice al Parte_1 pagamento ex art. 91 del c.p.c., in favore della parte convenuta di delle spese di CP_1 Parte_2 lite che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
5) Condanna la parte attrice al Parte_1 pagamento ex art. 91 del c.p.c., in favore della parte convenuta arch. delle spese di lite Persona_1 che liquida in € 3.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
6) Condanna la parte attrice al Parte_1 pagamento ex art. 91 del c.p.c., in favore della parte terza chiamata delle spese Controparte_4 di lite che liquida in € 3.600,00 per compenso
19 professionale oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 12 giugno 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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