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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 1958/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1958/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2024. promossa da (c.f. , procuratore speciale in giudizio Parte_1 C.F._1 degli attori sostanziali e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi per tramite del medesimo dall' avv.
[...] Maurizio Massatani (c.f. del foro di Roma, con studio C.F._2 in Roma, via della Giuliana n. 70
-Appellante- Contro (P.IVA ), con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione in Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Stefania Fontana, in Bologna, via Boldrini n. 6
-Appellata-
Appello avverso la sentenza n. 959/2022 emessa dal Tribunale ordinario di
Rimini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 Pt_3
e a mezzo del procuratore speciale
[...] Parte_4 Pt_1
, convenivano in giudizio e la
[...] Controparte_2 [...] affinchè, dichiarata la responsabilità esclusiva o Controparte_1 conocorrente di nella determinazione del sinistro Controparte_2 avvenuto il 12.01.2009, le stesse fossero condannate in via solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del proprio fratello deceduto in conseguenza del Persona_1 sinistro. Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, in via preliminare: Controparte_1
- eccepiva l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato;
- deduceva l'operatività della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi;
- contestava il contenuto della documentazione attorea sulla base della quale e affermavano di Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere eredi di e di avere costituito loro procuratore Persona_1 speciale Parte_1 Nel merito contestava l'an ed il quantum chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata la riduzione del risarcimento in applicazione del 1227, comma 1 c.c.
-B) Il Tribunale di Rimini dichiarava la responsabilità concorrente delle parti. Veniva esclusa in via preliminare l'estinzione del diritto attoreo per intervenuta prescrizione, atteso che parte attrice aveva dimostrato di avere interrotto i termini di prescrizione mediante missive, dapprima indirizzate a quella che all'epoca era la compagnia che assicurava per la rca il mezzo condotto dalla ovvero la e CP_2 Controparte_3 poi successivamente alla , fino all'invio della lettera di CP_1 invito alla negoziazione assistita del 07.03.2018 che, dal momento della comunicazione, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 132/2014. In ordine all'invocata indagine sulla legge applicabile e sul requisito di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, in rilievo dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE sez. IV con la pronuncia n. 350 del 10/12/2015, era ritenuta da applicarsi al caso di specie la legge italiana, essendosi verificato in Italia il sinistro stradale che ha causato la morte di e, pertanto, a Persona_1 Parte_2 Pt_3
e era consentito domandare al giudice italiano
[...] Parte_4 il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e ciò a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità; Sull'an debeatur, riteneva il primo Giuduce che non era stato acquisito al giudizio alcun elemento utile al fine di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 1, c.c. a capo del conducente del veicolo, il quale avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento. Tuttavia, pur non essendo stata raggiunta prova liberatoria gravante sull'attore, non è preclusa l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, comma 1, c.c., rilevando pertanto la condotta non conforme del alle norme sulla circolazione stradale e alle regole di comune Pt_2 prudenza, avendo il medesimo attraversato la strada in un tratto non illuminato in cui vigeva il limite di 90 km/h, in orario serale, in un momento in cui non vi era alcuna luce naturale essendo inverno, vestito completamente con abiti scuri e senza alcun elemento riflettente. In conclusione muovendo dall'assunto secondo cui la colpa del conducente è pari al 100%, riducendo progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone, risulta che la condotta colposa del abbia contribuito con maggior apporto causale al Pt_2 verificarsi dell'evento, nella misura dell'80%, con conseguente imputazione per la restante concorrente parte, nella misura del 20%, alla la quale, procedendo comunque nel rispetto del limite di CP_2 velocità, non ha osservato l'obbligo di circolare in prossimità del margine destro e non ha posto in essere alcuna manovra atta a scongiurare l'impatto. In merito al quantum, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il primo Giudice adottava la tabella più recente del Tribunale in uso al momento della decisione e, per l'effetto, dichiarata la condotta colposa di nella misura del 20% e della condotta colposa di Controparte_2 nella misura dell'80%, condannava e la Persona_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice della somma di euro 31.854,16, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché alle spese come in dispositivo.
-C) Avverso la sentenza propongono appello , Parte_2 Parte_3 e per mezzo di per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_1
1) con il primo, lamentano la apoditticità e per questo motivazione apparente della sentenza del Primo Giudice, laddove pur richiamando il corretto principio che in caso di investimento di pedone da parte di un automobilista, al fine di accertare le quote di responsabilità, prevede che si debba partire da responsabilità pari a 100 in capo al conducente e via via dedurre le percentuali di colpa addebitabili al pedone, al momento di determinare in concreto le singole quote, stabilisce senza tenere effettivo conto di tutte le singole risultanze processuali.
2) Con il secondo, lamenta la erroneità della sentenza laddove omette in toto di motivare circa il mancato riconoscimento dell'incremento per la assistenza a più parti;
in particolare l'aumento per la contemporanea assistenza a più parti di cui all'art. 4 comma 2 dm 9.3.2018 n. 37 e le motivazioni che supportano la richiesta non accolta dal Primo Giudice.
-D) Si costituisce in giudizio contestando Controparte_1 la proposta impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-E) L'appello non è meritevole di accoglimento. Con il primo motivo parte appellante contesta al giudice di avere stabilito in capo alle parti la responsabilità, senza aver tenuto conto delle risultanze processuali. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze emerse dalle relazioni della Polizia stradale di Rimini del 12.3.2009, nonché sulle consulenze specialistiche commissionate dal Pubblico Ministero, avuto conto della pronuncia di patteggiamento n. 344/2010 emessa a carico della dal G.U.P. di Rimini. CP_2 Dalla relazione della Polizia stradale del 12.3.2009, emergeva che
sola a bordo, alla guida della propria autovettura Controparte_2 Renault Clio targata CM729ZR, nella località Miramare territorio del comune di Rimini, percorreva la SS.16 “Adriatica” con orientamento di marcia da Ravenna verso Pesaro. Giunta in corrispondenza del chilometro 209+075, laddove la strada, priva di pubblica illuminazione e di attraversamenti pedonali, scorre in rettilineo pianeggiante, senza anomalie, mentre circolava senza rispettare l'obbligo di procedere in prossimità del margine destro, senza riuscire ad effettuare nessuna manovra di emergenza, con la parte anteriore sinistra dell'autovettura investiva il pedone ”. Persona_1 Con la conclusione che, considerata la larghezza della corsia percorsa, lo spazio occupato dalla larghezza dell'autovettura, la localizzazione dei danni sulla stessa, la distanza dal margine destro della zona di impatto e lo spazio occupato da un uomo medio, “se la conducente dell'autovettura avesse circolato in prossimità del margine destro molto probabilmente l'evento infortunistico non si verificava”. Aggiungasi che, per stessa ammissione della in sede di CP_2 dichiarazioni alla P.G., risultava l'assenza di qualsivoglia tentativo di manovra atta ad evitare il verificarsi del sinistro. (vd. Pag. 3 Relazione conclusiva indigini 12 marzo 2009) Tali evidenze probatorie escludevano in sede penale il proscioglimento ai sensi del 129 c.p.p nei confronti della la quale patteggiava CP_2 una condanna ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. con cui veniva applicata la pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2 c.p. “per aver cagionato a Persona_1 lesioni personali dalle quali conseguiva la morte, per imprudenza, negligenza ed imperizia ed in particolare per violazione delle norme del codice della strada artt. 141 comma 4 e 143 commi 1 e 13 D.Lvo 30/4/1992 n. 285 perché procedendo lungo la S.S. n. 16 Adriatica alla guida dell'autovettura targata CM729ZR, ometteva di ridurre la velocità e fermarsi trovandosi sul percorso un pedone che tardava a scansarsi e ometteva di mantenersi in prossimità del margine destro
per questi motivi
investiva che a piedi aveva iniziato l'attraversamento da destra Pt_2 verso sinistra e si trovava nella vicinanza del centro della carreggiata”. Orbene, stante l'attitudine probatoria della sentenza di applicazione della pena che, pur non essendo munita dell'autorità del giudicato assurge ad elemento di prova della responsabilità del danneggiante, il
Tribunale accertava la responsabilità della nel sinistro. CP_2 Emergeva, ad ogni modo, la condotta inconsulta del pedone il quale aveva tentato l'attraversamento su una strada extraurbana, in un punto privo di attraversamenti pedonali, completamente al buio, con indosso abiti e cappello scuro, ponendo in essere una condotta non conforme né alle regole sulla circolazione stradale, né a quelle della comune prudenza. La strada provinciale a scorrimento veloce Adriatica, luogo del sinistro, oltre ad essere priva d'illuminazione pubblica, risultava in quel tratto priva di strisce o semafori pedonali. Orbene rileva il Collegio come il Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle norme, nonché buon governo dei principi che regolano la ripartizione della responsabilità da sinistro. Il primo giudice ha ripreso a ragione l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, secondo cui la presunzione codicistica di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., applicabile al caso di specie, non esclude di per sé il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento danno e condotta umana e, pertanto, non è preclusa al giudicante, pur in assenza di prova liberatoria da parte del conducente, l'indagine in merito alla condotta del pedone investito, che va apprezzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. E del resto, la difesa della non ha prodotto prova liberatoria CP_2 rispetto alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c. comma 1, vale a dire non ha dimostrato di avere adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento, al contrario, a carico della conducente gravava la violazione dell'obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata nonché, per stessa ammissione della in sede di dichiarazioni alla CP_2 P.G., l'assenza di qualunque manovra atta ad evitare il verificarsi del sinistro. Ad ogni modo, la condotta del che tentava un attraversamento Pt_2 azzardato, in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali, omettendo di cedere la precedenza ai veicoli sulla strada come prescritto dall'art. 190 c.d.s. (vd. Relazione Polizia stradale 12.3.2009) e comunque in violazione delle norme di cautela e di comune prudenza, ha un preponderante rapporto eziologico con il verificarsi del tragico evento. E pertanto il giudice di prime cure, ha motivatamente ridotto la responsabilità della per le evidenze fattuali sopra esposte, CP_2 al 20% così addebitando per l'80%, la responsabilità dell'evento alla condotta del pedone, giusta applicazione dell'iter logico e del criterio di ripartizione delle responsabilità indicato dalla Suprema Corte vale a dire, “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”. (cass. n. 2241/2019).
-F) Neppure il secondo motivo è meritevole di accoglimento. In ordine al compenso spettante all'avvocato nel caso di assistenza e difesa di più parti, l'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”. L'aumento del compenso per l'avvocato che assiste più parti rientra pertanto nel potere discrezionale del giudice (Cass. n. 17147/2015) che, di volta in volta, può stabilire l'aumento dell'unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. 31 agosto 2018 n. 21495). L'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (il giudice “può”) che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione. Un obbligo di motivazione sussiste nei confronti della parte che non si sia limitata alla sola espressa richiesta di tale maggiorazione, ma abbia addotto anche le ragioni a giustificazione della richiesta, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153). Ora nel caso di specie, la domanda di maggiorazione è stata formulata in via del tutto generica, dal momento che la difesa si è limitata ad evidenziare l'effettiva circostanza di avere assistito più soggetti in giudizio, senza addurre motivazioni a sostegno e giustificazione della richiesta di aumento del compenso. Pertanto, la sostanziale identità di posizione processuale dei soggetti patrocinati dall'odierna appellante, fa sì che possa ritenersi corretta la liquidazione delle spese di lite così come effettuata dal Tribunale di Rimini. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e pertanto conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado in favore della Compagnia appellata, che si liquidano in €6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna,7/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. Giampiero Fiore Presidente Rel.
Dr.ssa Anna Maria Rossi Consigliere
Dr.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1958/2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2024. promossa da (c.f. , procuratore speciale in giudizio Parte_1 C.F._1 degli attori sostanziali e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi per tramite del medesimo dall' avv.
[...] Maurizio Massatani (c.f. del foro di Roma, con studio C.F._2 in Roma, via della Giuliana n. 70
-Appellante- Contro (P.IVA ), con sede legale e Controparte_1 P.IVA_1 direzione in Bologna, in persona del suo procuratore ad negotia p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. C. Valeria Patermo (c.f.:
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3 Stefania Fontana, in Bologna, via Boldrini n. 6
-Appellata-
Appello avverso la sentenza n. 959/2022 emessa dal Tribunale ordinario di
Rimini.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-A) Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2 Pt_3
e a mezzo del procuratore speciale
[...] Parte_4 Pt_1
, convenivano in giudizio e la
[...] Controparte_2 [...] affinchè, dichiarata la responsabilità esclusiva o Controparte_1 conocorrente di nella determinazione del sinistro Controparte_2 avvenuto il 12.01.2009, le stesse fossero condannate in via solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte del proprio fratello deceduto in conseguenza del Persona_1 sinistro. Con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, in via preliminare: Controparte_1
- eccepiva l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto azionato;
- deduceva l'operatività della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi;
- contestava il contenuto della documentazione attorea sulla base della quale e affermavano di Parte_2 Parte_3 Parte_4 essere eredi di e di avere costituito loro procuratore Persona_1 speciale Parte_1 Nel merito contestava l'an ed il quantum chiedendo in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata la riduzione del risarcimento in applicazione del 1227, comma 1 c.c.
-B) Il Tribunale di Rimini dichiarava la responsabilità concorrente delle parti. Veniva esclusa in via preliminare l'estinzione del diritto attoreo per intervenuta prescrizione, atteso che parte attrice aveva dimostrato di avere interrotto i termini di prescrizione mediante missive, dapprima indirizzate a quella che all'epoca era la compagnia che assicurava per la rca il mezzo condotto dalla ovvero la e CP_2 Controparte_3 poi successivamente alla , fino all'invio della lettera di CP_1 invito alla negoziazione assistita del 07.03.2018 che, dal momento della comunicazione, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 8 del DL n. 132/2014. In ordine all'invocata indagine sulla legge applicabile e sul requisito di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, in rilievo dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE sez. IV con la pronuncia n. 350 del 10/12/2015, era ritenuta da applicarsi al caso di specie la legge italiana, essendosi verificato in Italia il sinistro stradale che ha causato la morte di e, pertanto, a Persona_1 Parte_2 Pt_3
e era consentito domandare al giudice italiano
[...] Parte_4 il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e ciò a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità; Sull'an debeatur, riteneva il primo Giuduce che non era stato acquisito al giudizio alcun elemento utile al fine di ritenere superata la presunzione posta dall'art. 2054, comma 1, c.c. a capo del conducente del veicolo, il quale avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento. Tuttavia, pur non essendo stata raggiunta prova liberatoria gravante sull'attore, non è preclusa l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, ai fini del concorso di colpa, ex art. 1227, comma 1, c.c., rilevando pertanto la condotta non conforme del alle norme sulla circolazione stradale e alle regole di comune Pt_2 prudenza, avendo il medesimo attraversato la strada in un tratto non illuminato in cui vigeva il limite di 90 km/h, in orario serale, in un momento in cui non vi era alcuna luce naturale essendo inverno, vestito completamente con abiti scuri e senza alcun elemento riflettente. In conclusione muovendo dall'assunto secondo cui la colpa del conducente è pari al 100%, riducendo progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone, risulta che la condotta colposa del abbia contribuito con maggior apporto causale al Pt_2 verificarsi dell'evento, nella misura dell'80%, con conseguente imputazione per la restante concorrente parte, nella misura del 20%, alla la quale, procedendo comunque nel rispetto del limite di CP_2 velocità, non ha osservato l'obbligo di circolare in prossimità del margine destro e non ha posto in essere alcuna manovra atta a scongiurare l'impatto. In merito al quantum, nella liquidazione del danno non patrimoniale, il primo Giudice adottava la tabella più recente del Tribunale in uso al momento della decisione e, per l'effetto, dichiarata la condotta colposa di nella misura del 20% e della condotta colposa di Controparte_2 nella misura dell'80%, condannava e la Persona_1 Controparte_2
in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 di parte attrice della somma di euro 31.854,16, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione, oltre interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché alle spese come in dispositivo.
-C) Avverso la sentenza propongono appello , Parte_2 Parte_3 e per mezzo di per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_1
1) con il primo, lamentano la apoditticità e per questo motivazione apparente della sentenza del Primo Giudice, laddove pur richiamando il corretto principio che in caso di investimento di pedone da parte di un automobilista, al fine di accertare le quote di responsabilità, prevede che si debba partire da responsabilità pari a 100 in capo al conducente e via via dedurre le percentuali di colpa addebitabili al pedone, al momento di determinare in concreto le singole quote, stabilisce senza tenere effettivo conto di tutte le singole risultanze processuali.
2) Con il secondo, lamenta la erroneità della sentenza laddove omette in toto di motivare circa il mancato riconoscimento dell'incremento per la assistenza a più parti;
in particolare l'aumento per la contemporanea assistenza a più parti di cui all'art. 4 comma 2 dm 9.3.2018 n. 37 e le motivazioni che supportano la richiesta non accolta dal Primo Giudice.
-D) Si costituisce in giudizio contestando Controparte_1 la proposta impugnazione e riportandosi al percorso logico-giuridico assunto dal primo giudice e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
-E) L'appello non è meritevole di accoglimento. Con il primo motivo parte appellante contesta al giudice di avere stabilito in capo alle parti la responsabilità, senza aver tenuto conto delle risultanze processuali. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze emerse dalle relazioni della Polizia stradale di Rimini del 12.3.2009, nonché sulle consulenze specialistiche commissionate dal Pubblico Ministero, avuto conto della pronuncia di patteggiamento n. 344/2010 emessa a carico della dal G.U.P. di Rimini. CP_2 Dalla relazione della Polizia stradale del 12.3.2009, emergeva che
sola a bordo, alla guida della propria autovettura Controparte_2 Renault Clio targata CM729ZR, nella località Miramare territorio del comune di Rimini, percorreva la SS.16 “Adriatica” con orientamento di marcia da Ravenna verso Pesaro. Giunta in corrispondenza del chilometro 209+075, laddove la strada, priva di pubblica illuminazione e di attraversamenti pedonali, scorre in rettilineo pianeggiante, senza anomalie, mentre circolava senza rispettare l'obbligo di procedere in prossimità del margine destro, senza riuscire ad effettuare nessuna manovra di emergenza, con la parte anteriore sinistra dell'autovettura investiva il pedone ”. Persona_1 Con la conclusione che, considerata la larghezza della corsia percorsa, lo spazio occupato dalla larghezza dell'autovettura, la localizzazione dei danni sulla stessa, la distanza dal margine destro della zona di impatto e lo spazio occupato da un uomo medio, “se la conducente dell'autovettura avesse circolato in prossimità del margine destro molto probabilmente l'evento infortunistico non si verificava”. Aggiungasi che, per stessa ammissione della in sede di CP_2 dichiarazioni alla P.G., risultava l'assenza di qualsivoglia tentativo di manovra atta ad evitare il verificarsi del sinistro. (vd. Pag. 3 Relazione conclusiva indigini 12 marzo 2009) Tali evidenze probatorie escludevano in sede penale il proscioglimento ai sensi del 129 c.p.p nei confronti della la quale patteggiava CP_2 una condanna ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. con cui veniva applicata la pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2 c.p. “per aver cagionato a Persona_1 lesioni personali dalle quali conseguiva la morte, per imprudenza, negligenza ed imperizia ed in particolare per violazione delle norme del codice della strada artt. 141 comma 4 e 143 commi 1 e 13 D.Lvo 30/4/1992 n. 285 perché procedendo lungo la S.S. n. 16 Adriatica alla guida dell'autovettura targata CM729ZR, ometteva di ridurre la velocità e fermarsi trovandosi sul percorso un pedone che tardava a scansarsi e ometteva di mantenersi in prossimità del margine destro
per questi motivi
investiva che a piedi aveva iniziato l'attraversamento da destra Pt_2 verso sinistra e si trovava nella vicinanza del centro della carreggiata”. Orbene, stante l'attitudine probatoria della sentenza di applicazione della pena che, pur non essendo munita dell'autorità del giudicato assurge ad elemento di prova della responsabilità del danneggiante, il
Tribunale accertava la responsabilità della nel sinistro. CP_2 Emergeva, ad ogni modo, la condotta inconsulta del pedone il quale aveva tentato l'attraversamento su una strada extraurbana, in un punto privo di attraversamenti pedonali, completamente al buio, con indosso abiti e cappello scuro, ponendo in essere una condotta non conforme né alle regole sulla circolazione stradale, né a quelle della comune prudenza. La strada provinciale a scorrimento veloce Adriatica, luogo del sinistro, oltre ad essere priva d'illuminazione pubblica, risultava in quel tratto priva di strisce o semafori pedonali. Orbene rileva il Collegio come il Tribunale abbia fatto corretta applicazione delle norme, nonché buon governo dei principi che regolano la ripartizione della responsabilità da sinistro. Il primo giudice ha ripreso a ragione l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, secondo cui la presunzione codicistica di cui all'art. 2054 comma 1 c.c., applicabile al caso di specie, non esclude di per sé il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento danno e condotta umana e, pertanto, non è preclusa al giudicante, pur in assenza di prova liberatoria da parte del conducente, l'indagine in merito alla condotta del pedone investito, che va apprezzata ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. E del resto, la difesa della non ha prodotto prova liberatoria CP_2 rispetto alla presunzione di cui all'art. 2054 c.c. comma 1, vale a dire non ha dimostrato di avere adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta al fine di evitare il verificarsi dell'evento, al contrario, a carico della conducente gravava la violazione dell'obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata nonché, per stessa ammissione della in sede di dichiarazioni alla CP_2 P.G., l'assenza di qualunque manovra atta ad evitare il verificarsi del sinistro. Ad ogni modo, la condotta del che tentava un attraversamento Pt_2 azzardato, in una zona sprovvista di attraversamenti pedonali, omettendo di cedere la precedenza ai veicoli sulla strada come prescritto dall'art. 190 c.d.s. (vd. Relazione Polizia stradale 12.3.2009) e comunque in violazione delle norme di cautela e di comune prudenza, ha un preponderante rapporto eziologico con il verificarsi del tragico evento. E pertanto il giudice di prime cure, ha motivatamente ridotto la responsabilità della per le evidenze fattuali sopra esposte, CP_2 al 20% così addebitando per l'80%, la responsabilità dell'evento alla condotta del pedone, giusta applicazione dell'iter logico e del criterio di ripartizione delle responsabilità indicato dalla Suprema Corte vale a dire, “stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054 comma 1 c.c. ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”. (cass. n. 2241/2019).
-F) Neppure il secondo motivo è meritevole di accoglimento. In ordine al compenso spettante all'avvocato nel caso di assistenza e difesa di più parti, l'art. 4, comma 2, del decreto n. 55/2014 sui parametri, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, statuisce espressamente che “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”. L'aumento del compenso per l'avvocato che assiste più parti rientra pertanto nel potere discrezionale del giudice (Cass. n. 17147/2015) che, di volta in volta, può stabilire l'aumento dell'unico onorario, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di più processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione (Cass. 31 agosto 2018 n. 21495). L'applicazione della maggiorazione per l'assistenza e difesa di ogni altro soggetto oltre il primo, infatti, costituisce l'esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice (il giudice “può”) che, solo se viene esercitato, come ogni altro potere discrezionale in tema di liquidazione di spese processuali, richiede specifica motivazione. Un obbligo di motivazione sussiste nei confronti della parte che non si sia limitata alla sola espressa richiesta di tale maggiorazione, ma abbia addotto anche le ragioni a giustificazione della richiesta, che non possono consistere nel solo fatto della pluralità di assistiti (Cass. 8 luglio 2010, n. 16153). Ora nel caso di specie, la domanda di maggiorazione è stata formulata in via del tutto generica, dal momento che la difesa si è limitata ad evidenziare l'effettiva circostanza di avere assistito più soggetti in giudizio, senza addurre motivazioni a sostegno e giustificazione della richiesta di aumento del compenso. Pertanto, la sostanziale identità di posizione processuale dei soggetti patrocinati dall'odierna appellante, fa sì che possa ritenersi corretta la liquidazione delle spese di lite così come effettuata dal Tribunale di Rimini. La sentenza impugnata va pertanto confermata e l'appellante condannato al pagamento delle spese di lite relative al secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-A) respinge l'appello proposto da e pertanto conferma la impugnata sentenza;
-B) condanna l'appellante a rimborsare le spese di lite del grado in favore della Compagnia appellata, che si liquidano in €6.946,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali;
-C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello. Bologna,7/1/25 Il Presidente est. dott. Giampiero Fiore