Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 31/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4..2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello proposto avverso la sentenza n. 908/2021 pubblicata il 15.9.2021 dal Tribunale Civile di Locri
a istanza di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì
appellante contro con l'avv. Sebastiano Strangio Controparte_2
appellato e nei confronti di
(C.F. – P.IVA Controparte_3 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore - che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti con gli Avvocati Dario Controparte_4
Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio
appellato
Svolgimento del processo e motivi della decisione
I resistenti chiedevano il rigetto del ricorso;
il Giudice del Lavoro ha parzialmente accolto l'opposizione, rilevando che per alcune cartelle ( 39420112000422853000
- 39420112000570845000 - 39420120002013562000 -
394201220002608156000 - 39420120003848490000 - 39420130000720542000 -
39420130001624662000 - 3942013003023609000 - 39420130004332174000
- 39420140001901827000 - 39420140003077566000) era stata provata la notifica e pertanto, in assenza di altri motivi di contestazione, il debito era dovuto, mentre per le tutte le altre mancava la prova dell'interruzione della prescrizione e il credito vantato dall'ente era estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza propone appello parziale l'agente della riscossione, limitatamente alla prescrizione dichiarata per la cartella avente n.094-2010-
0031961229 sottesa all'avviso di addebito, sostenendo che sarebbe stata notificata in data 7-12-2010 mentre la successiva intimazione di pagamento era stata notificata in data 23-11-2015, quindi entro il quinquennio.
Si costituisce e in via preliminare eccepisce la inammissibilità Controparte_2 dell'atto di appello per intervenuto giudicato sulla declaratoria di prescrizione della cartella n.094-2010-0031961229 a seguito della sentenza del Tribunale di Locri 434-
2021 emessa nel procedimento iscritto al n.862-2016 RGL promosso dallo stesso e contro le medesime parti, ed ,avente CP_2 Controparte_6 CP_3
a oggetto il provvedimento di iscrizione ipotecaria scaturito dalla intimazione di pagamento.
L'ente impositore a sua volta deduce che nell'ipotesi di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e di denuncia di vizi inerenti all'attività svolta dall' legittimato passivo è solo il concessionario;
circa Controparte_7
l'accertamento della fondatezza e attualità del credito iscritto a ruolo, confida nella riforma della sentenza impugnata;
in caso di rigetto del gravame, chiede che venga esclusa qualsivoglia responsabilità solidale dell'Ente impositore e della Società cessionaria del credito con l' . Controparte_7
Alla scadenza del termine fissato al 16.4.2024 la causa passava in riserva con deposito di note di trattazione scritta , che veniva sciolta nella camera di consiglio telematica del 28.10.2024.
***
E' documentale che con sentenza n.434-2021 del Tribunale di Locri è stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati da varie cartelle di pagamento, tra le quali la cartella n.094-2010-0031961229 oggetto del presente gravame, sentenza passata in giudicato come da attestazione di cancelleria in calce alla copia prodotta dal CP_2
Ne ha preso atto l'appellante che nella nota di trattazione scritta depositata il
28.3.2024 ha dichiarato di rinunciare all' appello “ stante la sostanziale cessazione della materia del contendere”.
Ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando che l'opponente aveva proposto due distinti giudizi, uno avverso intimazione di pagamento (quello per cui è stata emessa la sentenza oggi impugnata) e l'altro relativo a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (quello per cui vi è sentenza definitiva) e di essersi costituita nei due giudizi con distinti procuratori (le pratiche vengono assegnate con un programma che distribuisce il contenzioso in maniera casuale attraverso un algoritmo) che disconoscevano della pendenza dei reciproci ricorsi , mentre tale dato era certamente conosciuto dal ricorrente, che lo avrebbe sottaciuto nei diversi ricorsi proposti.
Osserva il collegio che tali argomenti non giustificano l' invocata compensazione delle spese di difesa, poiché la sentenza 434/2021 è passata in giudicato il 28 ottobre
2021 (scadenza del termine semestrale dalla pubblicazione) , dunque ben prima della proposizione del presente gravame, avvenuta il 27 gennaio 2022; era onere dell' monitorare l'esito dei giudizi vertenti sul medesimo oggetto, così da CP_6 evitare la proposizione dell'appello parziale , che ha costretto l'intimato a sostenere le conseguenti spese di difesa.
Per questi motivi
, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante determina la declaratoria di estinzione del predetto giudizio e si applica la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione
(Cass. 6 - 2, Ordinanza n. 5250 del 06/03/2018).
Le spese sono liquidate come da dispositivo (valore della controversia pari ad €
20604,87 - III scaglione del DM n. 147/2022 ) nei minimi in considerazione della definizione in rito;
quelle sostenute dal SA sono da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Va infine dato atto che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al gravame in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica
(Cass.Sez.. 6 - 1, ord. n. 23175 del 12/11/2015;conf. 3 n. 34025 del 05/12/2023 ).
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da contro Controparte_1
e nei confronti di avverso la sentenza n. 908/2021 Controparte_2 Controparte_8 pubblicata il 15.9.2021 dal Tribunale Civile di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia dell' appellante e la CP_6
condanna a rimborsare a ciascuno degli appellati le spese di lite di questo grado di giudizio, che liquida in € 1.983,00 oltre accessori di legge , con distrazione di quelle sostenute da in favore del procuratore anticipatario avv. Sebastiano Strangio. CP_2
Camera di consiglio del 28.10.2024
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )