Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1393/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1393 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Bruno Mautone presso il cui studio in Agropoli alla via
Sella num 5 elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Malandrino Nadia presso il cui studio in Agropoli (Sa) alla Via Marco Polo, n. 4 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania
Interventore ex lege
All'udienza del 7.11.2024 fissata per la discussione ex art. 473 bis 22 c.p.c. e sostituita delle parti con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. per parte ricorrente il sig. come da nota depositata in data 5.11.2024 Parte_1 qui da intendersi integralmente richiamata. Per parte resistente la signora come da nota depositata in data 5.11.2024 qui da intendersi Controparte_1 integralemente richiamata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.12.2023, l'odierna parte ricorrente, il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto
[...] matrimonio concordatario il 3.09.1998 in Ogliastro Cilento con l'odierna resistente la signora;
che dalla predetta unione nascevano due figli, allo Controparte_1 stato entrambi maggiorenni, nato il [...] e nato in Persona_1 Per_2
Agropoli il 16.09.2004; che per incompatibilità caratteriali le odierne parti in causa si separavano in maniera concordata, dinanzi all'intestato Tribunale nel 2014; che veniva in quella sede concordato un obbligo di mantenimento a carico del ricorrente pari ad €. 400,00 per il mantenimento dei figli, di cui chiedevano affido condiviso, con collocamento presso la madre;
di svolgere l'attività di barbiere, attività per come prospettato notoriamente in crisi;
che i figli rispetto all'epoca della separazione i due figli sono oramai maggiorenni sebbene all'epoca della presentazione del ricorso disoccupati, per cui chiedeva confermarsi l'importo dovuto di €. 400,00 seppur chiedeva di versarsi direttamente agli stessi. Tanto premesso concludeva affinchè
l'intestato Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i coniugi – con gli adempimenti di rito, statuisse che Pt_1 CP_1
l'importo già stabilito in sede di separazione omologata giudizialmente per concorrete al mantenimento della prole sia versato direttamente ai figli, diventati maggiorenni.
Alla prima udienza di comparizione del 4.4.2024 presente solo parte ricorrente veniva disposto un rinvio all'udienza del 10.07.2024 al fine di consentire la rinnovazione della notifica all'odierna resistente, la quale si costituiva in data
6.6.2024 deducendo in punto di fatto il reiterato inadempimento da parte del sig. al versamento dell'assegno di mantenimento, circostanza che Parte_1 conduceva alla proposizione di una querela esitata di un procedimento penale a carico dello stesso e che la controparte non aveva versato le dovute spese straordinarie;
che le esigenze dei figli rispetto all'epoca della separazione erano da ritenersi notevolmente accresciute, essendo trascorsi 10 anni. Tanto premesso, pur aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto alla richiesta di conferma dell'assegno nella misura di €. 400,00 insisteva affinchè
l'importo fosse determinato nella misura di €. 800,00 da versarsi direttamente alla stessa resistente.
All'udienza del 4.4.2024, la difesa del sig. prospettava Parte_1
l'elemento sopravvenuto della intervenuta autosufficienza economica dei figli, rispetto al momento del deposito del ricorso, per cui chiedeva, a modifica delle precedenti richieste, revocarsi l'assegno di mantenimento dovuto per il mantenimento degli stessi. Tale assunto veniva fermamente contestato dalla controparte, la quale invece insisteva sulla richiesta di aumento nella misura di €.
800,00.
Con ordinanza resa in data 4.08.2024, il Giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, quanto ai provvedimenti provvisori e urgenti, 1. confermava l'assegnazione della casa coniugale alla signora quale genitore Controparte_1 convivente con la prole non autosufficiente economicamente;
2. confermava quanto statuito in sede di separazione circa il contributo economico pari ad €.
400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) da versarsi direttamente alla signora entro il 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli Controparte_1 economicamente non ausufficienti;
3. disponeva che il sig. Parte_1 provveda al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli nella misura del 50% ove previamente concordate o documentate ed urgenti;
e fissava, stante l'assenza di richieste istruttorie, l'udienza del 7.11.2024 per la discussione e decisione in occasione della quale le parti rassegnavano le conclusioni di cui sopra.
MOTIVAZIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Vallo della Lucania con decreto del 19.7.2024 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 8.7.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
E' appena il caso di precisare che in assenza di domanda in merito nulla debba statuirsi in questa sede per l'assegnazione della casa coniugale.
2. Sulla domanda di mantenimento dei figli maggiorenni (n. Persona_1
21.12.2000) e (n. 16.09.2004). Per_2
L'unico aspetto controverso nel presente giudizio è l'obbligo di mantenimento a carico dei figli della coppia. Parte ricorrente prospetta, invero, la loro sopravvenuta autosufficienza economica per cui chiede revocarsi il relativo contributo, mentre la madre, pacificamente convivente con gli stessi, insiste su un aumento dell'importo stante il sensibile lasso di tempo intercorso dall'epoca della separazione.
Orbene, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni a cui è giunto il giudice delegato quanto alla conferma del contributo economico.
In particolare è appena il caso di ricordare, al fine di delimitare l'ambito di indagine, che il ricorrente esponeva che il figlio più piccolo della coppia, di anni Per_2
20 allo stato, risulta essere assunto presso un supermercato a tempo indeterminato part time percependo uno stipendio netto di circa 1.000,00 mentre nelle more anche il più grande, di anni 24, a seguito di un colloquio Persona_3 avuto nello scorso mese di luglio, nell'alveo del progetto PNRR, prenderà presto servizio con una indennità di euro 600,00 (cfr. memoria del 3.07.2024).
L'assunto è fermamente contestato dalla resistente, la signora , la quale CP_1 deduce invece che il contratto stipulato da presso un supermercato Per_2 avrebbe durata solo di 4 anni e non trattasi di contratto a tempo indeterminato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, mentre, in merito al più grande, riferisce che quest'ultimo pur essendo iscritto al centro impiego non risulta ancora assunto.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non convivente, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (ex multis Cass. sez. 1^ n. 40282/2021) lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione.
Nel caso di specie, il contratto stipulato dal più giovane della coppia Per_2 contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, risulta essere di apprendistato (cfr. cedolini prodotti dallo stesso ricorrente in data 12.06.2024 da cui si evince la qualifica di inquadramento). A tal riguardo, già da tempo la S.C. (Cass. n.
407/2007) ha statuito che “la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato (caratterizzato dall'obbligo di istruzione professionale a carico dell'imprenditore, "ex" art. 11, lettera a, della legge 19 gennaio 1955, n. 25, nonché dalla riduzione del tempo di lavoro per effetto della riserva di ore destinate all'insegnamento complementare, "ex" art. 10 della menzionata legge n. 25 del
1955) si distingue sotto vari profili, anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare, dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo, che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell'art. 36
Cost., ad assicurare all'apprendista, per la sua stessa entità e con riferimento anche alla durata, passata e futura, del rapporto, l'autosufficienza sopraindicata”.
Ebbene, calando tali coordinate ermeneutiche tenuto conto dell'età del figlio più giovane della coppia di appena anni 20 e la ridotta misura pari ad euro 950.00 del trattamento percepito, unitamente alla considerazione che si tratta di occupazione intervenuta solo da pochi mesi, induce a confermare l'entità del contributo pari ad euro 200,00. Né può darsi luogo alla riduzione, come pure sollecitato da parte ricorrente, in quanto il sensibile lasso di tempo intercorso dall'epoca della separazione, avrebbero indotto, in assenza di questo pacifico inserimento nel mondo del lavoro, ad un incremento.
La circostanza, poi, che tale occupazione sia recentissima, come dimostra l'evidenza che sia intervenuta nelle more tra il deposito del ricorso e la udienza presidenziale, induce a valutare con cautela la circostanza se sia o meno sopraggiunta la autonomia reddituale, ferma ovviamente, la possibilità per il ricorrente, quanto sia comprovato un certo grado di stabilità, di richiedere la revoca del contributo.
Con riguardo al maggiore della coppia per stessa prospettazione del Persona_3 ricorrente questi percepirebbe solo una indennità pari ad euro 600,00, circostanza invero anche contestata dalla resistente.
In definitiva, in ragione di un ponderato esame dei valori in gioco secondo i principi richiamati e più volte espressi in materia dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 15/12/2021, n.40282) secondo cui deve essere valorizzata, da un lato, la capacità dei ragazzi di inserirsi in un contesto lavorativo, conforme alla loro capacità professionale, ma con una retribuzione che non appare sufficiente a renderla del tutto autonomi (o in considerazione della temporaneità del compenso, come in entrambi i casi) e dall'altro il dovere del genitore non convivente di contribuire al mantenimento di un figlio con potenzialità lavorative ma non ancora economicamente autosufficiente, il Tribunale ritiene necessario confermare il contributo paterno nella somma determinata in via provvisoria e urgente, fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica degli stessi.
Né può però darsi luogo alla richiesta di aumento su cui insiste la signora in CP_1 quanto le accresciute esigenze dei figli sono pur necessariamente da bilanciare con il pur parziale ingresso nel mondo del lavoro. Ed è appena il caso di specificare che non può costituire motivo per giungere ad un aumento del contributo, il reiterato e denunciato inadempimento a tale obbligo come pure prospetta la resistente, in quanto trattasi di aspetto del tutto ininfluente ai fini del decidere e a cui eventualmente ella potrà sopperire con gli strumenti disposti dall'ordinamento.
Deve, quindi, in questa sede confermarsi il contributo economico fissato volontariamente dalle parti in euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) non essendo stato tra l'altro provato un depauperamento delle capacità reddituali del ricorrente.
Detta somma andrà corrisposta alla signora , entro e non oltre, Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella Parte_1 misura del 50%, a , le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e Controparte_1 quelle straordinarie , purché concordate e documentate.
E' appena il caso di precisare che è inammissibile la richiesta di versamento diretto ai figli pure avanzata dal ricorrente, in assenza di accordo fra le parti.
Deve difatti osservarsi che sussiste la legittimazione della resistente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore del figlio maggiorenne. Secondo il costante orientamento della
Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n.
11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n. 9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stati i figli affidati alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della particolare natura del giudizio, e della parziale reciproca soccombenza, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa in
Ogliastro Cilento il 3.09.1998 (atto n. 27, P II, S. B, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998 del Comune di Agropoli);
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad Parte_1 [...]
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. CP_1
400,00 (quattrocento,00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, da ripartirsi in parti uguali tra loro. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura Parte_1 del 50%, a le spese mediche, non coperte dal S.S.N. e quelle Controparte_1 straordinarie , purché concordate e documentate;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Agropoli per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni