Art. 1.
Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692 , nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 , si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.
Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692 , nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 , e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079 , si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori.