TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, in persona del giudice monocratico
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al numero 847 del registro generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giancarlo Tricoli, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 gennaio 2025.
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento nr. 1051 del 16 novembre 2023.
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
Con sentenza n. 1051/2023 il Giudice di pace di Agrigento aveva accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. 713 del Parte_1
04.08.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di CP_1
compensando le spese del giudizio. Avverso tale provvedimento, ha proposto rituale appello Parte_1
con citazione notificata l'11 aprile 2024, con cui ha censurato la sentenza emessa dal giudice di primo grado esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Il ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, sostituito il giudicante e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 3 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, l'appello è sicuramente fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal in primo Parte_1
grado avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far applicazione del principio di soccombenza nella statuizione sulle spese legali.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c. – la compensazione delle spese può (e non deve) essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate”.
Alla luce di quanto affermato, la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese “ tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate” non si ritiene rispondente al dettato normativo, atteso che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità
“in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (cfr. Cassazione, n. 5696 del
10/04/2012).
Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di opposizione l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore non consente di ravvisare quelle particolari ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese.
Per tali ragioni, l'appello va accolto e il va condannato a Controparte_1
rifondere al le spese di entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
In ordine alla liquidazione di tali spese va rilevato che, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 82 comma 1 c.p.c. la liquidazione delle spese, non può superare il valore della domanda (art. 91 ult. comma c.p.c.): nella specie euro
167,00 pari alla sanzione oggetto del verbale impugnato.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nella contumacia del Controparte_1
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n. 1051 del
16 novembre 2023, appellata da , condanna il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, a pagare al le
[...] Parte_1
spese di lite del primo grado giudizio, che si liquidano in € 167,00 per compensi, oltre € 70,00 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare all'appellante le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 262,00 per compensi, oltre € 91,50 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, in persona del giudice monocratico
Giovanna Claudia Ragusa ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al numero 847 del registro generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giancarlo Tricoli, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 gennaio 2025.
OGGETTO: appello parziale avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento nr. 1051 del 16 novembre 2023.
- Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
Con sentenza n. 1051/2023 il Giudice di pace di Agrigento aveva accolto l'opposizione di avverso il verbale di contestazione n. 713 del Parte_1
04.08.2023 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di CP_1
compensando le spese del giudizio. Avverso tale provvedimento, ha proposto rituale appello Parte_1
con citazione notificata l'11 aprile 2024, con cui ha censurato la sentenza emessa dal giudice di primo grado esclusivamente in ordine alla compensazione delle spese di lite.
Il ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, Controparte_1
rimanendo contumace.
La causa, sostituito il giudicante e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 3 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia del in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore, ritualmente evocato in giudizio e non costituito.
Nel merito, l'appello è sicuramente fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
L'accoglimento integrale dell'opposizione proposta dal in primo Parte_1
grado avrebbe dovuto indurre il primo giudice a far applicazione del principio di soccombenza nella statuizione sulle spese legali.
A tal proposito, pare opportuno evidenziare che, secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c. – la compensazione delle spese può (e non deve) essere disposta “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni trattate”.
Alla luce di quanto affermato, la motivazione addotta dal primo giudice per giustificare la compensazione delle spese “ tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate” non si ritiene rispondente al dettato normativo, atteso che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità
“in tema di spese processuali, un regolamento che, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., sia tale da lasciare a carico della parte, risultata in tutto o in parte vincitrice, gli oneri difensivi in misura tale da elidere, o addirittura superare, il valore del bene conseguito, si risolve nella sostanziale vanificazione del fondamentale diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti lesi, a ciascuno spettante ex art. 24 Cost., indipendentemente dal valore, più o meno rilevante, dei beni che ne formano oggetto, il cui apprezzamento di opportunità economica compete esclusivamente al soggetto titolare degli stessi” (cfr. Cassazione, n. 5696 del
10/04/2012).
Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di opposizione l'omesso assolvimento dell'onere della prova da parte dell'ente impositore non consente di ravvisare quelle particolari ragioni che possano giustificare la compensazione delle spese.
Per tali ragioni, l'appello va accolto e il va condannato a Controparte_1
rifondere al le spese di entrambi i gradi del giudizio. Parte_1
In ordine alla liquidazione di tali spese va rilevato che, ricadendo nell'ambito di applicazione dell'art. 82 comma 1 c.p.c. la liquidazione delle spese, non può superare il valore della domanda (art. 91 ult. comma c.p.c.): nella specie euro
167,00 pari alla sanzione oggetto del verbale impugnato.
Le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi del d.m. 55/2014 e ss.mm., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, nella contumacia del Controparte_1
definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Agrigento n. 1051 del
16 novembre 2023, appellata da , condanna il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco pro tempore, a pagare al le
[...] Parte_1
spese di lite del primo grado giudizio, che si liquidano in € 167,00 per compensi, oltre € 70,00 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie;
condanna il in persona del Sindaco pro tempore, a Controparte_1
pagare all'appellante le spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in € 262,00 per compensi, oltre € 91,50 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute come per legge, e rimborso spese forfettarie.
Così deciso in Agrigento, in data 8 gennaio 2025
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44