Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/06/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 555/2022 R.G., avente ad oggetto appello – opposizio- ne ad avviso di addebito promossa da
( ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratore unico della società agricola “Agriblea di OS GI e C. S.S.” ( , rappresentato e difeso dall'avv. Nino Cortese – P.IVA_1
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli avv.ti Manlio Galeano e Pier Luigi Tomaselli – Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 20 del 14.1.2022 il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro, rigettava l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebi- Parte_2 to n. 597 2019 00030291 30, emesso a seguito degli esiti di una ispezione con- dotta presso l'Agriblea dagli ispettori dell con l'ausilio delle forze CP_1 dell'Ordine, per contributi INPS aziende agricole periodo 01-02/2017 per €
6.257,28.
Riteneva il Tribunale che l'eccezione di decadenza ex L. 689/1981 non potesse essere applicata alla materia oggetto di causa.
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Nel merito reputava che la denuncia da parte della ditta di un numero di giorna- te lavorative inferiori rispetto a quelle effettivamente lavorate fosse stata accer- tata in sede ispettiva per mezzo delle dichiarazioni rese dai lavoratori sia agli ispettori che innanzi all'autorità di polizia giudiziaria (Questura di Ragusa), di- chiarazioni reputate dal Tribunale «veritiere e genuine fino a querela di falso: le stesse inoltre appaiono concordanti e pertinenti rispetto alla domande poste», laddove invece le dichiarazioni rese dai testi indicati dall'opponente erano pri- ve di decisività.
Inoltre, lo svolgimento dell'attività lavorativa anche nei mesi invernali, docu- mentata dall'estratto IVA prodotto dall previdenziale, era paragonabile CP_1
a quella degli altri mesi lavorativi;
da tanto discendendo anche il recupero delle agevolazioni contributive godute.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 20.6.2022.
Resisteva al gravame l'ente appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante, sulla premessa che l aveva archiviato il verbale di accertamento Controparte_2 per violazione del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della L. 689/1981, Contro sostiene che l'annullamento dell'atto “prodromico” all renderebbe quest'ultimo affetto da «nullità, annullabilità e/o inefficacia».
1.1. Il motivo è infondato.
L'art. 14 L. n. 689 del 1981 riguarda i procedimenti per l'accertamento e irro- gazione delle sanzioni amministrative e non è certamente applicabile allorché si controverta, come nel caso de quo, in materia di contributi e sanzioni civili
(v. anche Cass. 01/12/2003 n. 18347 e Cass. 10 luglio 2000 n. 8840).
L'ordinanza di archiviazione emessa dall non riveste pertanto alcu- CP_2 na efficacia sul merito della controversia né comporta alcuna decadenza da par- te dell nel recupero dei contributi e delle sanzioni. CP_1
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2. Con il secondo motivo l'appellante – richiamata la giurisprudenza in merito all'efficacia probatoria degli accertamenti ispettivi – critica la sentenza per aver attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese dai lavoratori stranieri omettendo di pronunciarsi in ordine alla effettiva comprensione della lingua italiana piuttosto che a quelle rese in giudizio dai testi e , i quali Testimone_1 Tes_2 avrebbero confermato «di avere difficoltà ad interloquire con i colleghi di ori- gine straniera».
2.1. Il motivo è infondato.
Come emerge dagli atti di causa (verbale di accesso ispettivo del 21.7.2017 e dai verbali di “sommarie informazioni” assunte dalla Questura di Ragusa;
cfr. doc. 2 e docc. 3/4/5/6 fasc. primo grado ), per ciascun lavoratore gli uffi- CP_1 ciali di PG verbalizzanti hanno premesso: «parla e comprende la lingua italia- na»; tale affermazione fa fede fino a querela di falso, qui non proposta.
A fronte di ciò non assumono alcun rilievo contrario le dichiarazioni rese dai due testi in ordine alle difficoltà di comunicazione con i lavoratori stranieri tan- to da dover utilizzare la “comunicazione a gesti”, in quanto, come emerge nei verbali redatti dagli ufficiali di PG, ciascun lavoratore straniero ha risposto in modo puntuale alle numerose e articolate domande poste dai verbalizzanti, il cui operato, come evidenziato, è assistito dal valore probatorio privilegiato.
3. Con il terzo motivo di gravame si lamenta l'errata valutazione delle prove documentali da parte del Tribunale, in particolare in ordine al numero di gior- nate denunciate.
Si afferma che la sospensione dell'attività lavorativa nei giorni festivi e a causa di eventi di forza maggiore, come calamità naturali e altro, prevista dal CCNL del settore agricoltura, è stata confermata in giudizio dai testi assunti.
3.1. Il motivo è infondato.
In tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, delle dichiarazioni rese dai lavoratori e della documentazione esaminata, vanno anzitutto richiamati i prin- cipi di diritto ribaditi dalla Corte di cassazione anche nella recente ordinanza n.
23252 del 28/08/2024: “
4.2. Secondo consolidato orientamento di questa Cor- te, i verbali ispettivi (con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia pro-
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batoria privilegiata), costituiscono elemento di prova, che il giudice deve valu- tare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cass. n. 14965 del 2012).
4.3. In particolare, è stato affermato i verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previ- denza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti (v., tra le molte, Cass. n. 20019 del 2018; in motiv., Cass.
n. 8946 del 2020), mentre in ordine alle altre circostanze di fatto (id est: in or- dine a circostanze diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accer- tato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispe- zione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito e, in tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne
l'importanza e determinare quale sia "il conto da farne" ai fini della prova
(Cass. n. 8946 del 2020 cit.), possedendo - detti verbali - un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. S.U. n. n.
916 del 1996; conf. Cass. n. 14965 del 2012, Cass. n. n.28286 del 2019, in mo- tivazione;
Cass. n. 24388 del 2022).
4.4. La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzando il suo pru- dente apprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dai 53 lavoratori sentiti
(alcuni assunti con regolare contratto, altri assunti “in nero” ed oggetto dell'ispezione) nel corso dell'accertamento ispettivo erano circostanziate e complete e sostanzialmente non smentite dalle deposizioni testimoniali acquisi- te in giudizio.
4.5. Infine, l'incapacità a testimoniare, di cui all'art. 246 c.p.c., attiene ad eccezione che può essere sollevata, nel corso del giudizio, con ri- guardo a persone incluse nelle liste testimoniali, e, dunque, è estranea a situa- zioni extragiudiziali (come le audizioni nel corso delle ispezioni degli enti mi-
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nisteriali o previdenziali); in ogni caso, questa Corte ha affermato che nell'ambito del giudizio (in specie, all'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall' per omis- Controparte_4 sioni ), il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi CP_5
a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è inca- pace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valu- tata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità (Cass. n. 15745 del
2003. Cass. n. 3051 del 08/02/2011)”.
Tanto premesso, ritiene questa Corte che il complessivo materiale probatorio in atti permetta di ritenere provata la pretesa creditoria vantata dall . E inve- CP_1 ro, le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti nel corso dell'accesso ispettivo in collaborazione con gli ufficiali di PG, nell'immediatezza dei fatti, hanno carat- tere univoco e coerente sia in ordine alle ore lavorate (8 ore al giorno) che alle giornate (sei giorni a settimana).
La doglianza relativa all'assenza di attività lavorativa nei giorni caratterizzati da eventi atmosferici è, poi, generica: l'appellante non ha allegato quali erano state le effettive giornate caratterizzate da fenomeni atmosferici estremi;
non ri- levano, per conseguenza, nemmeno le dichiarazioni, altrettanto e inevitabil- mente generiche, rese dal teste . Tes_2
Peraltro, va rilevato, non è stato contestato alla lo svolgimento di attività CP_6 lavorativa nel giorno della domenica né i due testi e hanno di- Tes_2 Tes_1 chiarato che l'attività fosse sospesa «tutti i festivi» - come afferma l'appellante
- ma, soltanto, hanno risposto affermativamente alla domanda contenuta nel capitolo 2 del ricorso introduttivo («vero o no che normalmente era sospesa ogni domenica»).
Pertanto, in difetto di alcun elemento di segno contrario, non vi è motivo di du- bitare delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori.
4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole del recupero degli sgravi anteriormente all'accertamento delle irregolarità, assumendo che «l'ac- certata assenza del DURC determini il venir meno dei benefici limitatamente al relativo periodo di assenza dello stesso senza, invece, legittimare un'efficacia
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retroattiva per i periodi connotati da regolarità contributiva».
4.1. Il motivo è inammissibile.
Non risulta, infatti, che tale questione sia stata fatta oggetto dell'opposizione proposta in primo grado e, pertanto, la stessa è nuova e come tale inammissibi- le in appello.
5. L'appello va in definitiva respinto.
6. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 -, seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado, che liquida in euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29.5.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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