Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PER LA REGIONE SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Mary Carmisciano Giudice delegato
Dott. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N TE N ZA
nella causa iscritta al n. 738/2024 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta individuale (p.iva: ); P.IVA_1
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), titolare Parte_2 C.F._2 dell'omonima ditta individuale (p.iva: ); P.IVA_2
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._3 titolare dell'omonima ditta individuale (p.iva: ); P.IVA_3
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), titolare Parte_3 C.F._4 dell'omonima ditta individuale (p.iva: ), P.IVA_4
tutti elettivamente domiciliati in Acate, nella via XX settembre n. 93, presso lo studio dell'avv.
Salvatore Scavone, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attori –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_5 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ex lege;
– convenuta –
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Conclusioni delle parti:
attori – come in atto introduttivo;
convenute – come in comparsa di costituzione e risposta.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
, convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale regionale Controparte_1 Parte_3 delle Acque pubbliche l' , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, e, premettendo di essere proprietari/conduttori/affittuari di appezzamenti di terreno ed immobili siti nel Comune di Vittoria, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti a causa dello straripamento del fiume Ippari, che ha fatto seguito alle precipitazioni avvenute tra il 9 e il 10 febbraio 2023, a causa della mancata esecuzione dei lavori di manutenzione imputabili alle parti convenute.
Si costituivano nel giudizio l' , contestando la domanda Controparte_2 proposta, e la Presidenza della Regione Siciliana, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Istruita la causa con l'acquisizione della relazione di consulenza eseguita nel corso dell'ATP
(espletata nel giudizio recante il n. R.G. 1421/2023), precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 03.01.2025 la causa è stata posta in decisione dal collegio.
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• Questioni preliminari.
In via preliminare, va premesso che alcuna domanda è stata proposta nei confronti della
Presidenza della Regione Siciliana. Ad ogni modo, va confermato il consolidato orientamento espresso da questo Tribunale regionale e relativo al difetto di legittimazione passiva della
Presidenza della Regione Siciliana. Va, infatti, riconosciuta la legittimazione passiva, a seguito del trasferimento delle relative competenze, all' del distretto idrografico della Controparte_2
, per tutti i corsi di acqua pubblici, in forza del disposto della L. 183/1989, dell'art. 7) del CP_2
DP Reg. n. 70/1979. La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente, tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16). In forza dell'art. 7 del DP Reg. n.
70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, il Presidente della Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
L'assunto, peraltro, è confermato proprio dal disposto dell'art. 3, comma IV, della Legge regionale 8/2018 che, infatti, espressamente delinea le competenze dell' Controparte_2
: “L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del
[...] rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all' di le competenze in materia CP_2 CP_2 di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n.
9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Nella specie, trattandosi di evento, produttivo del danno, verificatosi nel febbraio 2023, già nel pieno vigore della nuova normativa, rispetto al quale è stata avanzata la domanda risarcitoria, deve affermarsi la piena ed esclusiva legittimazione passiva dell' . Controparte_2
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Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata ed è accolta. I terreni oggetto di causa sono situati in contrada Salito o Salina, nel territorio del Comune di Vittoria. Più precisamente, la ditta conduce in locazione gli appezzamenti di terra individuati al catasto Parte_1 terreni del Comune di Vittoria in c.da Salina/Salito al foglio 190, particelle 20, 130, 177, 178, 180,
181, 182, 183, 189, 401, 406, 407, 408, 416, 641, 644, 645, 1070, 1071, 1109, per un'estensione totale di circa 2,86 ettari;
la ditta è proprietaria di appezzamenti di terreno Parte_2 individuati in c.da Salina/Salito, al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 190 particelle
56, 57, 58, 60, 61, 63, 65, 83, 84, 1379, 1382, 1385, 1386, 1387 con un'estensione complessiva di
Ha 1.17.57; la ditta conduce in comodato gli appezzamenti di terra siti in c.da Controparte_1
Salina, individuati al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 190, particelle 36, 39, 42, 45,
49, 95, 152, 953, 972, 1084, 1086, 1087, 1088, 1406, 1409, 1456, 1458, 1460 e annessi fabbricati riportati al catasto urbano al foglio 190 particelle 1457 sub 1-2 e particella 1455 sub 1, con un'estensione complessiva di ettari 5.58.61; la ditta conduce in locazione gli Parte_3 appezzamenti di terra siti in c.da Salito e individuati al catasto terreni del Comune di Vittoria al foglio 190, particelle 27, 109, 426, 427, 431, 442, 823, 824, 967, 969, 971, 1025, 1026, 1027, 1028,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1299, 1311, 1313, 1314, con un'estensione di circa 1.14.34 ettari.
Gli attori lamentano che, a seguito dell'esondazione del fiume Ippari, che ha fatto seguito alle precipitazioni avvenute tra il 9 e il 10 febbraio 2023, le loro aziende agricole hanno subito notevoli danni sia alle strutture serricole sia alle colture, che erano andate in parte distrutte e in parte deteriorate. Essi reputano, inoltre, che l'inondazione sia dovuta alle precarie condizioni degli argini, alla inadeguatezza dell'alveo del fiume, ostruito dalla presenza di canneti, vegetazioni e materiali vari, e alla scarsa manutenzione dell'alveo stesso, così che era ostacolato il libero deflusso dell'acqua. Secondo gli attori, pertanto, la responsabilità dello straripamento del fiume Ippari è ascrivibile all'omessa o negligente custodia del bene demaniale del quale è custode e responsabile l' del Distretto della che, nella prospettiva attorea, avrebbe Controparte_2 CP_2 CP_2 dovuto provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità degli argini e degli alvei dei fiumi o alla predisposizione di attività di prevenzione al fine di impedire inondazioni, corrosioni o straripamenti.
Tali danni sono stati accertati, nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo
(1421/2023 R.G.), dai CC.TT.UU. incaricati. I consulenti hanno precisato che il lasso di tempo intercorso tra l'evento alluvionale lamentato (9 e 10 febbraio 2023) e l'inizio delle operazioni peritali (11 ottobre 2023) non ha consentito una diretta constatazione dei danni subiti dalle strutture produttive delle aziende ricorrenti, che si erano già attivate per eliminare i danni e avevano predisposto quanto necessario per le coltivazioni della stagione successiva. L'esame dei materiali fotografici e video prodotti dai ricorrenti ha, tuttavia, permesso ai consulenti – unitamente ai riscontri avuti in sede di sopralluogo – di ricostruire efficacemente la causa dei danni nonché di quantificarli. Tutti i fondi attorei sono stati, infatti, pressoché integralmente inondati, con disastrose conseguenze per le piantagioni di pomodoro coltivato in serra.
È stato, in particolare, osservato che le altezze raggiunte dalle acque esondate dal Fiume Ippari sono state ragguardevoli, anche di 2-2,5 m rispetto al piano di campagna, raggiungendo le linee di gronda delle serre tradizionali e in taluni casi depositando, sopra le falde delle stesse, detriti e materiali vari. Nonostante le serre siano rivestite con film plastici, questi non hanno potuto impedire alle acque di penetrarvi e quindi l'inondazione si è determinata anche all'interno delle stesse, sommergendo le colture di pomodoro presenti. In tutte le aziende, le acque fangose hanno travolto le piante più o meno interamente, compromettendo i frutti in corso di maturazione o già pronti per la raccolta;
il frutto pendente sommerso e sporcato dalle acque è destinato anche a marcire e dunque non può essere commercializzato. In particolare, la sommersione prolungata del terreno ed il fatto che lo stesso sia rimasto saturo per parecchio tempo ha determinato condizioni non idonee per il completamento del ciclo produttivo delle piante di pomodoro, che sono state gravemente compromesse (con l'eccezione della ditta che è riuscita a riavviare Pt_2 la coltivazione sostituendo una parte delle piante). Gli attori hanno, altresì, lamentato danni alle strutture delle serre tradizionali, in particolare ai telai in legno e ai pali, mentre generalmente quelle in metallo hanno avuto ben poche conseguenze.
Tanto premesso, quanto alla causa dei danni, il Collegio peritale ha effettuato uno studio idrologico del bacino idrografico del fiume Ippari, volto a calcolare le curve di probabilità pluviometriche e il tempo di ritorno in relazione alle precipitazioni che hanno provocato l'esondazione del torrente, così da stabilire se l'evento sia classificabile come ordinario o straordinario in ossequio ai criteri stabiliti dall'art. 6 del d.lgs. 23 Febbraio 2010, n. 49. I consulenti, procedendo ad uno studio idrologico dell'evento piovoso, all'origine della predetta esondazione, con metodo analitico, reperendo i dati registrati dalla rete di stazioni pluviometriche del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) e, segnatamente, dalle stazioni pluviografiche di Comiso, Ragusa e Santa Croce Camerina, le più vicine all'area allagata, relativi al volume di pioggia caduta in occasione dell'evento meteorico del febbraio 2023, hanno appurato che l'altezza di pioggia cumulata nell'intervallo temporale di durata pari al tempo di corrivazione del bacino Tc anzidetto, come registrata dal pluviometro esaminato, è corrispondente ad un evento meteorico che ha una frequenza di circa 13 anni, quindi da considerarsi ordinario. Tali essendo le cause dell'evento dannoso, deve affermarsi la responsabilità della Pubblica
Amministrazione competente, oggi rappresentata dall' Controparte_2
, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di “manutenzione
[...] dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ”, ai sensi CP_2 dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018, per avere omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo, nel senso individuato e meglio precisato nella consulenza tecnica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in relazione all'evento che ha prodotto i danni lamentati dai ricorrenti, dovuti all'allagamento verificatosi in conseguenza di un evento meteorico ordinario, senza che possa richiamarsi il caso fortuito.
In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, infatti, per aversi “caso fortuito” occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, cioè che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento. Una pioggia di eccezionale intensità può, dunque, costituire caso fortuito, a condizione che l'ente preposto alla manutenzione del sistema di smaltimento provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si è ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio 2005 n.15613, ivi citate), nella specie non fornita.
Come recita l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di conte-stazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle de-rivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici so-vra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”'. Nella concreta fattispecie ricorre segnatamente l'ipotesi di cui all'art. 4 R.D. cit., che pone in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere c.d. di prima categoria, tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
D'altronde, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del R.D. n. 523 del 1904, i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza, mentre essi non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n.
30521/2019).
Passando, a questo punto, alla quantificazione dei danni patiti dagli attori, rinviando più in dettaglio alla relazione in atti – che il Collegio reputa di condividere integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censura – il risarcimento stimato a vantaggio di ciascuno di essi è il seguente:
: € 175.997,00 Parte_1
€ 78.053,00 Parte_2
: € 110.174,00 Controparte_1
: € 105.896,00 Parte_3
Tali somme integrano un debito di valore perché dovranno compensare il ricorrente del danno subito, da determinarsi all'attualità, e sulle predette somme, devalutate, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del 17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto agli attori sarà:
: € 188.163,02 (di cui € 12.166,02 a titolo di interessi) Parte_1
€ 83.448,52 (di cui € 5.395,62 a titolo di interessi) Parte_2
: € 117.789,92 (di cui € 7.615,92 a titolo di interessi) Controparte_1
: € 113.216,21 (di cui € 7.320,20 a titolo di interessi), Parte_3
oltre interessi legali dalla data della presente decisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia deve essere condannata a rimborsare agli attori, complessivamente considerati tenendo conto della medesima difesa esposta, le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di risarcimento del danno, oltre le spese per l'accertamento tecnico preventivo e quelle di ctu, come liquidate con separato decreto, da porsi definitivamente a carico della parte soccombente, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a € 188.163,02; ad Parte_1 Parte_2
€ 83.448,52; a € 117.789,92; a € 113.216,21, oltre interessi legali Controparte_1 Parte_3 dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare agli attori le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 12.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre € 5.635,00 per il procedimento di ATP, spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
pone le spese di ctu, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.01.2025
Palermo, 03/02/2025
Il Giudice delegato Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo