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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
-dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 2878 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
nato a [...], il [...] e residenteParte_ 1
in San Fili (CS) alla Contrata Carrera n. 1 (C.F.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Ricciato;
[...
[...] Parte_2 nata a [...], il [...] e residente a [...] in Via della
Resistenza, n. 91 (C.F.: C.F. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Romana Ricciato;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a parziale modifica degli accordi recepiti nel verbale di separazione del 18 dicembre 2008 redatto dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, omologato con provvedimento del 21.01.2009, che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso congiunto. L'accordo prevede che la sig.ra Parte_2 continuerà ad abitare unitamente alla figlia CP_1 – l'unità immobiliare, di sua esclusiva proprietà, sita in
-
Rende (CS) alla Via Resistenza e provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Per_1 e Persona_2
avendo gli stessi raggiunto l'autosufficienza economica e avendo, ormai, un proprio nucleo familiare autonomo;
il riconoscimento da parte del sig. di unParte_1 Persona_3assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili in favore della figlia non ancora autosufficiente economicamente e professionalmente- che verrà accreditato entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, nonché la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese relative agli ambiti sanitario, scolastico ed extrascolastico, così per come determinate dalle Linee Guida CNF e
Ordine Avvocati Cosenza per la figlia CP_1 Con conferma di tutte le altre pattuizioni
.
stabilite in sede di separazione e omologate con provvedimento del 21.01.2009.
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM, emesso in data 09.07.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente Il giudice est.
Germana Maffei Andrea Palma
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
-dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 2878 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
nato a [...], il [...] e residenteParte_ 1
in San Fili (CS) alla Contrata Carrera n. 1 (C.F.: C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana Ricciato;
[...
[...] Parte_2 nata a [...], il [...] e residente a [...] in Via della
Resistenza, n. 91 (C.F.: C.F. 2 , rappresentata e difesa dall'avv. Francesca
Romana Ricciato;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti congiuntamente chiedono, a parziale modifica degli accordi recepiti nel verbale di separazione del 18 dicembre 2008 redatto dinanzi al Presidente del Tribunale di Cosenza, omologato con provvedimento del 21.01.2009, che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso congiunto. L'accordo prevede che la sig.ra Parte_2 continuerà ad abitare unitamente alla figlia CP_1 – l'unità immobiliare, di sua esclusiva proprietà, sita in
-
Rende (CS) alla Via Resistenza e provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli Per_1 e Persona_2
avendo gli stessi raggiunto l'autosufficienza economica e avendo, ormai, un proprio nucleo familiare autonomo;
il riconoscimento da parte del sig. di unParte_1 Persona_3assegno di mantenimento di 300,00 euro mensili in favore della figlia non ancora autosufficiente economicamente e professionalmente- che verrà accreditato entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato alla stessa, nonché la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese relative agli ambiti sanitario, scolastico ed extrascolastico, così per come determinate dalle Linee Guida CNF e
Ordine Avvocati Cosenza per la figlia CP_1 Con conferma di tutte le altre pattuizioni
.
stabilite in sede di separazione e omologate con provvedimento del 21.01.2009.
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti, non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo alla prospettazione dei fatti sopravvenuti posti a fondamento dello stesso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM, emesso in data 09.07.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente Il giudice est.
Germana Maffei Andrea Palma