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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati: dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 (cui è stata riunita quella contrassegnata al n. 1521/2023 rg.) vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
CE AR e PO OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto 134
APPELLANTE NEL PROC. N. R.G. 1193/2023 E APPELLATO NEL PROC. N. R.G. 1521/2023
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Gerlolamo Belloni 88
APPELLANTE NEL PROC. N. R.G. 1521/2023 E APPELLATO NEL PROC. N. R.G. 1193/2023
E
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9871/2022 pubblicata il 22/11/2022 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultimo a conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà con condanna della
[...]
(d'ora in poi alla restituzione in favore del Controparte_2 CP_1 suddetto ricorrente delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti dal 7/3/2017 oltre interessi legali.
Dichiarava inoltre il diritto di alla rideterminazione della quota Parte_1 retributiva della pensione in suo godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato con DI 14/7/2014 con condanna della al pagamento delle CP_1 conseguenti differenze oltre interessi legali a decorrere dal 7/3/2012, da computarsi calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento approvato con DI del 14/7/2004 e cioè ex art. 2 e 15 l. 21/1986 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. 21/1986, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le mensilità contributive maturate sino al 31/12/2001 e l'aliquota dell'1,75% delle anzianità contributive successive.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico Parte_1 motivo (n.r.g. 1193/2023) giudizio in cui la si costituiva resistendo CP_1 all'accoglimento gravame.
Anche la proponeva appello fondato su più motivi (n.r.g. 1521/2023) giudizio CP_1 in cui il si costituiva resistendo all'accoglimento gravame. Pt_1
Le cause venivano riunite ex art. 335 c.p.c. e decise all'odierna udienza come da dispositivo.
titolare di pensione di vecchiaia a carico della a decorrere dal Parte_1 CP_1
1/6/2005 (composta di due quote, di cui la prima calcolata con il sistema retributivo determinata ai sensi dell'art. 10, comma 8, Regolamento del 14/7/2004 e dei parametri contenuti nell'allegata tabella B ivi richiamata), aveva agito in giudizio lamentando, con un primo ricorso, l'illegittimità della trattenuta effettuata su tale prestazione, a titolo di contributo di solidarietà nonché, con un ulteriore ricorso, al fine di fare accertare, la nullità ed inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina approvato con DI del 14/7/2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica delle anzianità contributive sino al 31/12/2003. Sosteneva che, in applicazione del criterio del pro rata, la era tenuta CP_1 corrispondergli la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota pensionistica per l'anzianità contributiva sino al 31/12/2003 e comunque la normativa più favorevole antecedente ad essa con condanna della alla corresponsione in suo favore delle maggiori somme dovute a tale titolo. CP_1
Il Tribunale accoglieva entrambi i ricorsi nei termini che seguono.
Dichiarava, in accoglimento del primo ricorso, l'illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di controversia sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine all'esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa vigente alle Casse di previdenza (essendo riservata al solo legislatore) la possibilità di disporre prelievi o ridurre gli importi di trattamenti pensionistici il cui diritto era già stato maturato dall'assicurato.
Accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione della per quanto riguarda CP_1 le somme erogate limitatamente al periodo antecedente al 7/3/2017 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 7/3/2022).
Accoglieva inoltre il secondo ricorso del dichiarando il diritto del medesimo Pt_1 alla rideterminazione della quota retributiva nella misura risultante dal regime previgente rispetto a quello introdotto con regolamento approvato con D.I. del 14.7.2014 secondo i criteri indicati nel dispositivo.
Con un unico motivo di appello contesta la gravata sentenza nella Parte_1 parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle ritenute operate sulla pensione in suo godimento a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. rivendicando il proprio diritto alla restituzione con prescrizione decennale (e quindi a decorrere dal 07/03/2012).
La contesta invece la gravata sentenza, con un primo e articolato motivo, nella CP_1 parte in cui aveva riconosciuto il diritto del a percepire la pensione in suo Pt_1 godimento senza ritenute a titolo di contributo di solidarietà per:
” Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza impugnata ha ritenuto Controparte_1 illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott.
in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017”. Pt_1
Con ulteriori due motivi la contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva CP_1 accolto le rivendicazioni del in ordine alla rideterminazione della quota Pt_1 retributiva della pensione in suo godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato con DI 14/7/2014 per: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo per asserita CP_1 violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione del Dott. operato dalla in virtù del Regolamento di Pt_1 Controparte_1 disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”
nonché, in subordine, per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10, co. 11 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25, co. 5, Nuovo Regolamento Unitario della Cassa, ove la sentenza impugnata ha accolto il ricorso avversario nella parte in cui richiedeva includersi nella base pensionabile per il calcolo della quota A di pensione del Dott. anche i redditi per l'anno 2004 e 2005”. Pt_1
Con un ulteriore terzo motivo, avanzato in ulteriore subordine, contesta la gravata sentenza, sempre con riferimento all'accoglimento delle rivendicazioni del in Pt_1 ordine alla riliquidazione pro rata della pensione in suo godimento, ove aveva ritenuto applicabile, quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle maggiori somme dovute a tale titolo al dovuto l'ordinario termine di prescrizione decennale anziché quello breve quinquennale per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. laddove la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale”.
Il primo motivo dell'appello della è infondato. CP_1
Ritiene infatti la Corte di ribadire a tale proposito, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto fattispecie analoghe, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018. Nello stesso senso Cass. n. 23257/2024).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente CP_1 adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019, n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi anche in questo caso ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Nè potrebbe reputarsi utilmente invocabile ai fini della presente decisione l'art. 24, comma 24, dl. 201/2011 conv. in l. 214/2011 ove dispone che “….Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012…b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Trattasi di disposizione normativa che non consente alla di pretendere nel CP_1 presente giudizio il contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'ente previdenziale, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non “autoapplicativa” ma che necessita l'emissione di un atto in tal senso da parte dell'ente.
Nè infine potrebbe trovare accoglimento la contestazione in ordine alla declaratoria effettuata dal Tribunale in ordine al diritto del a percepire la pensione in suo Pt_1 godimento senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, trattandosi di pronuncia, meramente declaratoria, effettuata allo stato della vigente normativa e della situazione di fatto accertata in sentenza, tale da non pregiudicare l'eventuale sopravvenire di mutamenti di tale quadro tanto sotto il profilo giuridico che sotto quello di fatto mentre la condanna al pagamento delle ritenute già effettuate non può evidentemente che riferirsi alla data della pronuncia.
Risulta invece fondato l'unico motivo di appello del ove contesta la gravata Pt_1 sentenza nella parte in cui aveva disposto la condanna della alla restituzione suo CP_1 favore degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione quinquennale anziché applicare il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Intende infatti il Collegio aderire ai principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità in particolare, recentemente, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022 in ordine all'applicabilità nella specie del termine ordinario decennale.
“ 9. Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
10. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai CP_1 propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona Pt_2 giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002).
11. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
12. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
13. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
14. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto CP_1 al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.).
Ne consegue l'accoglibilità dell'appello del dovendo pertanto, a fronte della Pt_1 domanda giudiziale avanzata, pacificamente con ricorso notificato 07/03/2002, condannarsi la alla restituzione delle ritenute operate, in applicazione dell'ordinario CP_1 termine decennale, a decorrere dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017 come invece ritenuto dal giudice di prime cure) oltre interessi legali.
Non possono trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, gli ulteriori motivi di appello della da trattarsi congiuntamente, ove contesta CP_1
l'accoglimento da parte del Tribunale delle rivendicazioni del in ordine al suo Pt_1 diritto alla riliquidazione pro quota della pensione in suo godimento.
Intende a tale proposito il Collegio, in ordine alla fondatezza di tali rivendicazioni, ribadire, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già reiteratamente affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie sovrapponibili alla presente con considerazioni alle quali deve darsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Vanno infatti disattesi gli argomenti con cui l'appellante torna a invocare la legittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Controparte_2 approvato con D.I. 14.07.2004 e, dunque, l'applicazione dello stesso al calcolo della quota A della pensione di vecchiaia dell'appellato maturata a decorrere dal 1/3/2006.
In sintesi, la ritiene applicabile al caso di specie il predetto Regolamento CP_1 sull'assunto della necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, garantendo l'erogazione anche futura dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 Cost. e nella necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà con quello di equità e di gradualità tra le generazioni nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Tali obiettivi, quindi, sarebbero stati perseguiti dal nuovo Regolamento di disciplina dell'Ente che ha introdotto, in luogo del calcolo retributivo, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 01.01.2004 e il progressivo aumento, da 15 a 25, delle annualità da considerare ai fini della determinazione della base pensionabile.
L'appellante censura, altresì, la gravata sentenza per avere applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e per avere disposto il ricalcolo della pensione dell'appellato sulla base della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni anteriori alla data del pensionamento
A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che da ultimo ha anche ritenuto meramente defatigatoria, fonte di lungaggini processuali la resistenza della in presenza di consolidati CP_1 orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29600/2024 e in precedenza Cass n. 24450/2023, n. 25385/2023), giurisprudenza cui sono conformi gli orientamenti interpretativi già espressi da questa Corte (cfr. C.d.A. Roma n. 1030/2024, n. 1085/2024, n. 4141/2023, n. 3243/2023) e che anche in questa sede il gravame non confuta adeguatamente, ripetendo in sostanza, nonostante il lungo argomentare, quanto già ritenuto infondato dai giudici di merito e legittimità.
È allora sufficiente, anche ex art. 118 disp att cpc, richiamare la più recente pronuncia di legittimità sopra citata dove si legge che “già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati avevano affermato (sent. Parte_3
17742/15) l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art.3 co.12 L.335/95 in virtù dell'art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare;
in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art.1 co.488 L.147/13 e l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
5. A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell'art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell'introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all'art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l'adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica.
6. Si osservi che ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC, “la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 -punto 5- dell'antevigente Regolamento di disciplina della ne richiamava integralmente il contenuto CP_1 prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella , prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza).
7. Nel caso di specie (analogo a quello in esame n.d.e.), per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all'indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni. La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005 (nella specie nel gennaio 2005 n.d.e.): un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15. Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all'art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale “per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004”, come precisato in esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla entro CP_1 il 31/12/2003 che abbiano fatto domanda al conseguimento dell'anzianità anagrafica e di iscrizione contributiva (come riporta il successivo art. 12)…… E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri della e più in CP_1 generale il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400/1988, art. 17 co. 2, in mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall'art. 1 co.763 d.lgs. 296/06, sull'eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza)>.
La richiamata pronuncia di legittimità ha confermato così la decisione del giudice di merito identica a quella qui in contestazione in base alla quale le pensioni con decorrenza anteriore all'1/1/2007 vanno calcolate, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale (approvato con D.I. del 14 luglio 2004) e, cioè, secondo i criteri ex artt. 2 e 15 legge n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, rivalutati ex art. 15 della legge n.21/86, sicché non appare necessario aggiungere altro per respingere la tesi dell'appellante attesa la conformità della gravata sentenza ai richiamati princìpi.
La medesima pronuncia di legittimità ha anche ribadito l'infondatezza della tesi della in punto di prescrizione, osservando che” Si richiami la giurisprudenza di questa CP_1
Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. -come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate CP_3 in virtù di un diverso titolo contributivo”.
In conclusione, i predetti motivi di gravame articolati vanno disattesi perché in contrasto con i richiamati principi interpretativi senza neppure confrontarsi adeguatamente con gli stessi, principi ai quali invece ha dato corretta applicazione la gravata sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà, in accoglimento dell'appello presentato da e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto Parte_1 confermata, disporsi la condanna della alla restituzione delle ritenute operate a CP_1 titolo di contributo di solidarietà a far tempo dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017) oltre interessi legali dalla data della ritenuta sino al saldo.
Dovrà invece essere interamente respinto l'appello presentato dalla CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione nei confronti della CP_1
l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinto l'appello della
[...]
in accoglimento Parte_4 dell'appello presentato da e in parziale riforma della gravata sentenza Parte_1 nel resto confermata, condanna la alla restituzione delle ritenute operate a titolo di CP_1 contributo di solidarietà a far tempo dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017) oltre interessi legali dalla data della ritenuta sino al saldo.
Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado CP_1 in misura corrispondente all'importo intero liquidato nella gravata sentenza e quanto al presente grado di appello in € 5.211 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Dà atto che sussistono nei confronti della le condizioni oggettive richieste CP_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati: dott. Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 (cui è stata riunita quella contrassegnata al n. 1521/2023 rg.) vertente
TRA
appresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Parte_1
CE AR e PO OL ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rimini, Corso D'Augusto 134
APPELLANTE NEL PROC. N. R.G. 1193/2023 E APPELLATO NEL PROC. N. R.G. 1521/2023
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Daniela Dal Bo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, via Gerlolamo Belloni 88
APPELLANTE NEL PROC. N. R.G. 1521/2023 E APPELLATO NEL PROC. N. R.G. 1193/2023
E
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9871/2022 pubblicata il 22/11/2022 CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso presentato da dichiarava il diritto di Parte_1 quest'ultimo a conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà con condanna della
[...]
(d'ora in poi alla restituzione in favore del Controparte_2 CP_1 suddetto ricorrente delle ritenute operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti dal 7/3/2017 oltre interessi legali.
Dichiarava inoltre il diritto di alla rideterminazione della quota Parte_1 retributiva della pensione in suo godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato con DI 14/7/2014 con condanna della al pagamento delle CP_1 conseguenti differenze oltre interessi legali a decorrere dal 7/3/2012, da computarsi calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31/12/2003, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento approvato con DI del 14/7/2004 e cioè ex art. 2 e 15 l. 21/1986 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione, come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, rivalutati ex art. 15 della L. 21/1986, applicando al suddetto reddito medio rivalutato l'aliquota del 2% per tutte le mensilità contributive maturate sino al 31/12/2001 e l'aliquota dell'1,75% delle anzianità contributive successive.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico Parte_1 motivo (n.r.g. 1193/2023) giudizio in cui la si costituiva resistendo CP_1 all'accoglimento gravame.
Anche la proponeva appello fondato su più motivi (n.r.g. 1521/2023) giudizio CP_1 in cui il si costituiva resistendo all'accoglimento gravame. Pt_1
Le cause venivano riunite ex art. 335 c.p.c. e decise all'odierna udienza come da dispositivo.
titolare di pensione di vecchiaia a carico della a decorrere dal Parte_1 CP_1
1/6/2005 (composta di due quote, di cui la prima calcolata con il sistema retributivo determinata ai sensi dell'art. 10, comma 8, Regolamento del 14/7/2004 e dei parametri contenuti nell'allegata tabella B ivi richiamata), aveva agito in giudizio lamentando, con un primo ricorso, l'illegittimità della trattenuta effettuata su tale prestazione, a titolo di contributo di solidarietà nonché, con un ulteriore ricorso, al fine di fare accertare, la nullità ed inefficacia delle disposizioni del Regolamento di disciplina approvato con DI del 14/7/2004 relativamente al calcolo della quota pensionistica delle anzianità contributive sino al 31/12/2003. Sosteneva che, in applicazione del criterio del pro rata, la era tenuta CP_1 corrispondergli la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota pensionistica per l'anzianità contributiva sino al 31/12/2003 e comunque la normativa più favorevole antecedente ad essa con condanna della alla corresponsione in suo favore delle maggiori somme dovute a tale titolo. CP_1
Il Tribunale accoglieva entrambi i ricorsi nei termini che seguono.
Dichiarava, in accoglimento del primo ricorso, l'illegittimità del contributo di solidarietà oggetto di controversia sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine all'esulare dai poteri riconosciuti dalla normativa vigente alle Casse di previdenza (essendo riservata al solo legislatore) la possibilità di disporre prelievi o ridurre gli importi di trattamenti pensionistici il cui diritto era già stato maturato dall'assicurato.
Accoglieva parzialmente l'eccezione di prescrizione della per quanto riguarda CP_1 le somme erogate limitatamente al periodo antecedente al 7/3/2017 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio avvenuta il 7/3/2022).
Accoglieva inoltre il secondo ricorso del dichiarando il diritto del medesimo Pt_1 alla rideterminazione della quota retributiva nella misura risultante dal regime previgente rispetto a quello introdotto con regolamento approvato con D.I. del 14.7.2014 secondo i criteri indicati nel dispositivo.
Con un unico motivo di appello contesta la gravata sentenza nella Parte_1 parte in cui aveva riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle ritenute operate sulla pensione in suo godimento a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. rivendicando il proprio diritto alla restituzione con prescrizione decennale (e quindi a decorrere dal 07/03/2012).
La contesta invece la gravata sentenza, con un primo e articolato motivo, nella CP_1 parte in cui aveva riconosciuto il diritto del a percepire la pensione in suo Pt_1 godimento senza ritenute a titolo di contributo di solidarietà per:
” Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n. 296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n. 147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello Statuto della laddove la sentenza impugnata ha ritenuto Controparte_1 illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott.
in virtù delle delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017”. Pt_1
Con ulteriori due motivi la contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva CP_1 accolto le rivendicazioni del in ordine alla rideterminazione della quota Pt_1 retributiva della pensione in suo godimento nella misura risultante dall'applicazione del regime previgente a quello introdotto dal Regolamento di disciplina del regime previdenziale applicato con DI 14/7/2014 per: “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, degli artt. 1 e 3 L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 Statuto della
[...]
laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo per asserita CP_1 violazione del principio del pro rata, il calcolo della quota A di pensione del Dott. operato dalla in virtù del Regolamento di Pt_1 Controparte_1 disciplina del regime previdenziale approvato con D.I. 14.07.2004”
nonché, in subordine, per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 12, L. n. 335/1995, degli artt. 2, 3, 4 e 5 L. n. 21/1986, così come recepiti dall'art. 10, co. 11 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale e dell'art. 25, co. 5, Nuovo Regolamento Unitario della Cassa, ove la sentenza impugnata ha accolto il ricorso avversario nella parte in cui richiedeva includersi nella base pensionabile per il calcolo della quota A di pensione del Dott. anche i redditi per l'anno 2004 e 2005”. Pt_1
Con un ulteriore terzo motivo, avanzato in ulteriore subordine, contesta la gravata sentenza, sempre con riferimento all'accoglimento delle rivendicazioni del in Pt_1 ordine alla riliquidazione pro rata della pensione in suo godimento, ove aveva ritenuto applicabile, quanto alla richiesta di condanna al pagamento delle maggiori somme dovute a tale titolo al dovuto l'ordinario termine di prescrizione decennale anziché quello breve quinquennale per:
“violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986 e dell'art. 2948, n. 4, c.c. laddove la sentenza ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione decennale”.
Il primo motivo dell'appello della è infondato. CP_1
Ritiene infatti la Corte di ribadire a tale proposito, così come già effettuato in precedenti pronunce aventi ad oggetto fattispecie analoghe, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione Controparte_2 dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore" (Cass. n. 31875/2018. Nello stesso senso Cass. n. 23257/2024).
La SC ha a tale proposito ulteriormente rilevato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)".
Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico", ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore "; le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla in vista della presente CP_1 adunanza, non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle svariate volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato …” (Cass. 28055/2020. In termini, Cass. n. 28054/2020, n. 982/2019, n. 603/2019, n. 16814/2019).
La Corte non ravvede motivo per discostarsi da questi principi, in quanto affermati dal Giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, con la conseguenza che la sentenza impugnata, che, ugualmente, vi ha dato seguito, si sottrae alle doglianze in esame.
Né, l'impugnazione potrebbe essere accolta alla luce della mutata formulazione dell'art. 3, comma 12, l. 335/1995 così come effettuata dall'art. 1, comma 763, L. 296 del 2006 (così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 488, della l. 147/2013) dovendosi anche in questo caso ribadire i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua pur non essendovi, in tema di pensione dei liberi professionisti, un principio generale di intangibilità del trattamento pensionistico, l'introduzione di un contributo di solidarietà, vìola i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, imponendo una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, e, quindi, incompatibile con il rispetto del principio del "pro rata" - stabilito in relazione "alle anzianità già maturate", che concorrono a determinare il trattamento - e lede l'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione proporzionale alla quantità dei contributi versati;
né la norma d'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 488, della l. n. 147 del 2013, giustifica la trattenuta, poiché, ponendo quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, esclude il contributo di solidarietà in quanto di carattere provvisorio (in tal senso Cass. n. 6702 del 06/04/2016).
Nè potrebbe reputarsi utilmente invocabile ai fini della presente decisione l'art. 24, comma 24, dl. 201/2011 conv. in l. 214/2011 ove dispone che “….Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012…b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”. Trattasi di disposizione normativa che non consente alla di pretendere nel CP_1 presente giudizio il contributo di solidarietà per gli anni 2012 e 2013 nella misura ivi prevista dell'1% sia perché essa presuppone l'inerzia dell'ente previdenziale, che è condizione non assimilabile alla illegittimità del provvedimento dal medesimo adottato in materia, sia perché si tratta disposizione non “autoapplicativa” ma che necessita l'emissione di un atto in tal senso da parte dell'ente.
Nè infine potrebbe trovare accoglimento la contestazione in ordine alla declaratoria effettuata dal Tribunale in ordine al diritto del a percepire la pensione in suo Pt_1 godimento senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, trattandosi di pronuncia, meramente declaratoria, effettuata allo stato della vigente normativa e della situazione di fatto accertata in sentenza, tale da non pregiudicare l'eventuale sopravvenire di mutamenti di tale quadro tanto sotto il profilo giuridico che sotto quello di fatto mentre la condanna al pagamento delle ritenute già effettuate non può evidentemente che riferirsi alla data della pronuncia.
Risulta invece fondato l'unico motivo di appello del ove contesta la gravata Pt_1 sentenza nella parte in cui aveva disposto la condanna della alla restituzione suo CP_1 favore degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione quinquennale anziché applicare il termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
Intende infatti il Collegio aderire ai principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità in particolare, recentemente, con la sentenza n. 31642 del 26/10/2022 in ordine all'applicabilità nella specie del termine ordinario decennale.
“ 9. Questa Corte di legittimità (Cass. nr.41320 del 2021) ha già avuto modo di confermare, in fattispecie analoga alla presente, l'orientamento accolto dalla sentenza impugnata ed ancor prima dalle Sezioni unite di questa Corte nr. 17742 del 2015, secondo cui in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. nr. 509 del 1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 nr. 4 cod.civ. - così come dal R.D.L. nr. 1827 del 1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod.civ.
10. In tali occasioni si è precisato che il rapporto assicurativo che lega la ai CP_1 propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la è a tutti gli effetti una persona Pt_2 giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate;
inoltre, l'applicazione dell'art. 2948 nr. 4, allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948, la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione (v. Cass. n. 16388 del 2004 e nr. 1787 del 1997, in motivazione, nonché sez.un. nr. 10955 del 2002).
11. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 cod.civ., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 cod.civ.
12. Tale orientamento va confermato, potendo aggiungersi che non induce a diversa soluzione l'art. 47 bis d.p.r. nr. 639 del 1970 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della L. 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, nel testo introdotto dal numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, nr. 98.
13. Risulta decisiva la considerazione che la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata.
14. La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto CP_1 al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (cfr. Cass. n. 31642/2022 cit.).
Ne consegue l'accoglibilità dell'appello del dovendo pertanto, a fronte della Pt_1 domanda giudiziale avanzata, pacificamente con ricorso notificato 07/03/2002, condannarsi la alla restituzione delle ritenute operate, in applicazione dell'ordinario CP_1 termine decennale, a decorrere dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017 come invece ritenuto dal giudice di prime cure) oltre interessi legali.
Non possono trovare accoglimento, alla stregua delle considerazioni che seguono, gli ulteriori motivi di appello della da trattarsi congiuntamente, ove contesta CP_1
l'accoglimento da parte del Tribunale delle rivendicazioni del in ordine al suo Pt_1 diritto alla riliquidazione pro quota della pensione in suo godimento.
Intende a tale proposito il Collegio, in ordine alla fondatezza di tali rivendicazioni, ribadire, anche in questo caso, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già reiteratamente affermato da questa stessa Corte, con riferimento a fattispecie sovrapponibili alla presente con considerazioni alle quali deve darsi rilievo pienamente assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti.
Vanno infatti disattesi gli argomenti con cui l'appellante torna a invocare la legittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Controparte_2 approvato con D.I. 14.07.2004 e, dunque, l'applicazione dello stesso al calcolo della quota A della pensione di vecchiaia dell'appellato maturata a decorrere dal 1/3/2006.
In sintesi, la ritiene applicabile al caso di specie il predetto Regolamento CP_1 sull'assunto della necessità di assicurare l'equilibrio di bilancio di lungo periodo, garantendo l'erogazione anche futura dei trattamenti previdenziali ed assistenziali, nel rispetto dell'art. 38 Cost. e nella necessità, nel passaggio da un sistema di tipo mutualistico ad uno di tipo solidaristico, di coniugare il principio di solidarietà con quello di equità e di gradualità tra le generazioni nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2 e 3 Cost.
Tali obiettivi, quindi, sarebbero stati perseguiti dal nuovo Regolamento di disciplina dell'Ente che ha introdotto, in luogo del calcolo retributivo, il metodo di calcolo contributivo delle pensioni con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente al 01.01.2004 e il progressivo aumento, da 15 a 25, delle annualità da considerare ai fini della determinazione della base pensionabile.
L'appellante censura, altresì, la gravata sentenza per avere applicato il termine di prescrizione decennale e non quinquennale e per avere disposto il ricalcolo della pensione dell'appellato sulla base della media dei redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni anteriori alla data del pensionamento
A disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, che da ultimo ha anche ritenuto meramente defatigatoria, fonte di lungaggini processuali la resistenza della in presenza di consolidati CP_1 orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 29600/2024 e in precedenza Cass n. 24450/2023, n. 25385/2023), giurisprudenza cui sono conformi gli orientamenti interpretativi già espressi da questa Corte (cfr. C.d.A. Roma n. 1030/2024, n. 1085/2024, n. 4141/2023, n. 3243/2023) e che anche in questa sede il gravame non confuta adeguatamente, ripetendo in sostanza, nonostante il lungo argomentare, quanto già ritenuto infondato dai giudici di merito e legittimità.
È allora sufficiente, anche ex art. 118 disp att cpc, richiamare la più recente pronuncia di legittimità sopra citata dove si legge che “già nell'imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite, investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati avevano affermato (sent. Parte_3
17742/15) l'operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell'art.3 co.12 L.335/95 in virtù dell'art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l'irrilevanza di quest'ultima per coloro che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c., non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare;
in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma, ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell'art. 3 co.12 L. 335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali il principio del pro-rata non è rispettato in modo assoluto dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell'art.1 co.488 L.147/13 e l'intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU. In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell'organo deliberativo dell'ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall'originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
5. A ciò si aggiunga che nel rispetto del rigoroso principio del pro rata, secondo la formulazione dell'art. 3 co.12 L.335/95 antevigente alla modifica del 2006, le Casse privatizzate potevano adottare “provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti” e che la tematica in oggetto non riguarda la legittimità dell'introduzione di una disciplina di modifica del previgente criterio di calcolo in quota retributiva, né la delimitazione del potere di autonomia normativa rimesso alle Casse in forza della disciplina di cui all'art 2 del D.Lgs. 509/1994, bensì l'adozione di un diverso criterio di calcolo per le quote contributive antecedenti alla entrata in vigore del Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14/7/04 affinché possa verificarsi se tale provvedimento di variazione abbia rispettato il principio del pro rata “in relazione alle anzianità già maturate” in epoca antecedente alla modifica.
6. Si osservi che ai sensi dell'art. 2 della Legge n.21/1986, introduttiva della normativa di riforma della CNPADC, “la pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, e che in attuazione di tale disposizione normativa, l'art.
3 -punto 5- dell'antevigente Regolamento di disciplina della ne richiamava integralmente il contenuto CP_1 prevedendo che l'ammontare della pensione spettante fosse pari all'importo ottenuto dall'applicazione della percentuale, corrispondente al prodotto del coefficiente 1,75 per il numero di anni di effettiva iscrizione, alla media dei più elevati 10 redditi annuali dichiarati ai fini IRPEF e rivalutati ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni antecedenti alla maturazione del diritto a pensione. La riformulazione del criterio determinativo introdotto nel 2004, per le anzianità contributive maturate successivamente a tale anno, prevede un mutato metodo di calcolo delle prestazioni pensionistiche stabilendo, all'art. 10 punto 8, che la pensione per gli associati iscritti prima del 2004 “è formata sommando la quota calcolata secondo il metodo contributivo per il periodo dal 1° gennaio 2004 ad una quota che si continua a calcolare con il metodo reddituale, come regolato dalla normativa vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento (dall'art.
3.5 all'art. 3.7-bis del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza così come modificato dall'AdD del 28/11/01 ed approvato dai Ministeri vigilanti in data 06/03/2002) e con riferimento ai redditi professionali, per un numero di anni così come individuati nella allegata Tabella , prodotti fino all'anno 2002, convenzionali per il periodo precedente il 1987 calcolati ai sensi dell'art. 27 della L. 21/86 …”; la Tabella B, individua in 18 anni la media reddituale per il periodo di riferimento determinativo della quota di pensione relativa all'anzianità maturata in epoca antecedente al 1/1/2004, ed è un periodo di anni ivi previsto in graduale aumento (fino a 25) dal 2004 al 2009 (si contemplano sei aumenti diversi per sei anni consecutivi di inizio decorrenza).
7. Nel caso di specie (analogo a quello in esame n.d.e.), per il pensionato in trattamento dal luglio 2005, il periodo di riferimento per la media reddituale antecedente al 1/1/04 è stato calcolato su 18 annualità secondo la nuova tabella del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, piuttosto che sui più elevati dieci redditi annuali professionali, rivalutati in base all'indice ISTAT, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni. La variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005 (nella specie nel gennaio 2005 n.d.e.): un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U. n.17742/15. Peraltro, il metodo di calcolo introdotto all'art. 10 del regolamento di disciplina del regime previdenziale del 2004 vale “per le anzianità contributive maturate a partire dall'anno 2004”, come precisato in esordio al primo comma, quale misura di pensione così determinata per gli iscritti alla entro CP_1 il 31/12/2003 che abbiano fatto domanda al conseguimento dell'anzianità anagrafica e di iscrizione contributiva (come riporta il successivo art. 12)…… E vanno anche richiamati tutti i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, rammentando non soltanto la pronuncia a Sezioni Unite n.17742/2015, ma anche tante altre conformi a seguire, fra le quali la sentenza n.9746/19 in cui sono condensati tutti i principi regolatori della materia (sulla linea di demarcazione dell'esercizio dei poteri della e più in CP_1 generale il rispetto del principio di autonomia riconosciuto agli enti previdenziali privati in relazione con la fonte legislativa nei cui confronti esiste un obbligo di conformazione, sulla realizzazione del fine pubblico imposto dall'art. 38 Cost. e la fissazione di parametri legali sulle cifre e calcoli riconosciuti agli assicurati, sulla non configurazione ai regolamenti delle Casse emanati ex lege 509/94 della natura di regolamenti di delegificazione di cui alla citata L. n. 400/1988, art. 17 co. 2, in mancanza di esplicita disposizione che assegni alla fonte subprimaria delegata anche il potere normativo di derogare a specifiche disposizioni collocate al superiore livello primario, sull'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità delle rispettive gestioni mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio, sulla garanzia del rispetto del principio del pro rata, sostituito in forma attenuata dall'art. 1 co.763 d.lgs. 296/06, sull'eventuale pregiudizio al principio di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico che deriverebbe da misure di contenimento della spesa pensionistica in modo che le nuove misure non contrastino con il principio di eguaglianza)>.
La richiamata pronuncia di legittimità ha confermato così la decisione del giudice di merito identica a quella qui in contestazione in base alla quale le pensioni con decorrenza anteriore all'1/1/2007 vanno calcolate, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale (approvato con D.I. del 14 luglio 2004) e, cioè, secondo i criteri ex artt. 2 e 15 legge n. 21/86 ed ex art. 3 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza previgente, prendendo in considerazione come reddito di riferimento la media dei 15 redditi dichiarati dall'iscritto negli anni anteriori alla maturazione del diritto alla pensione, rivalutati ex art. 15 della legge n.21/86, sicché non appare necessario aggiungere altro per respingere la tesi dell'appellante attesa la conformità della gravata sentenza ai richiamati princìpi.
La medesima pronuncia di legittimità ha anche ribadito l'infondatezza della tesi della in punto di prescrizione, osservando che” Si richiami la giurisprudenza di questa CP_1
Corte sulla distinzione fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (decurtato nel caso di specie dalla inesatta applicazione di una riduzione regolamentare derivante da un nuovo criterio di calcolo), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n.4, c.c. -come dall'art. 129 del R.D.L. n.1827/1935-. Si rammentino le pronunce n.31527/22 in tema di decurtazioni derivanti dall'introduzione di un contributo di solidarietà, n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”, e la sentenza n.17742/15 in cui è stato precisato che in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. -come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 L. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (si veda anche Cass. 4604/23). Invero, dalla fattispecie di credito consequenziale all'indebita ritenuta differisce l'ipotesi in cui i ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni (si rammenti Cass. n.31527/2022: «La ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è CP_1 sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»). Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate CP_3 in virtù di un diverso titolo contributivo”.
In conclusione, i predetti motivi di gravame articolati vanno disattesi perché in contrasto con i richiamati principi interpretativi senza neppure confrontarsi adeguatamente con gli stessi, principi ai quali invece ha dato corretta applicazione la gravata sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà, in accoglimento dell'appello presentato da e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto Parte_1 confermata, disporsi la condanna della alla restituzione delle ritenute operate a CP_1 titolo di contributo di solidarietà a far tempo dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017) oltre interessi legali dalla data della ritenuta sino al saldo.
Dovrà invece essere interamente respinto l'appello presentato dalla CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione nei confronti della CP_1
l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, respinto l'appello della
[...]
in accoglimento Parte_4 dell'appello presentato da e in parziale riforma della gravata sentenza Parte_1 nel resto confermata, condanna la alla restituzione delle ritenute operate a titolo di CP_1 contributo di solidarietà a far tempo dal 07/03/2012 (anziché dal 07/03/2017) oltre interessi legali dalla data della ritenuta sino al saldo.
Condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado CP_1 in misura corrispondente all'importo intero liquidato nella gravata sentenza e quanto al presente grado di appello in € 5.211 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Dà atto che sussistono nei confronti della le condizioni oggettive richieste CP_1 dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 9.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario