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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/07/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4364/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4364/2022
Il Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, visti i preverbali per l'udienza dell'11.6.2025 fissata in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., contenenti le conclusioni rassegnate pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4364/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SERAFINI e dell'Avv. GIACOMO CARELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU)-Via Garibaldi 97, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PAOLA ANDREINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca- Via di Poggio n. 34 Piazza
Cittadella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
impersonalmente e collettivamente Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale
2 CONCLUSIONI Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice, per le causali di cui in Parte_1 narrativa, accertata la responsabilità o la maggioritaria corresponsabilità del Sig. nella causazione del CP_2 sinistro di cui è processo, condannare in solido tra di loro la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con gli eredi del Sig. , impersonalmente e collettivamente, a CP_2 risarcire l'attore, Sig. , dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti in occasione Parte_1 del sinistro di cui è causa, così come verranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge, dal giorno del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari.” Per Società Reale Mutua Assicurazioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, ritenuta congrua e satisfattiva la somma di Euro 45.000,00, rivalutata e gravata di interessi, inviata a parte attrice da Controparte_1 ante causam, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di
[...] spese e compensi professionali oltre rimborso 15% spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge e con vittoria di spese di CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare al risarcimento dei CP_2 Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 11.3.2016, allorquando alle ore 14.20 alla guida del motociclo KTM Duke tg. EF50621, di proprietà del padre stava percorrendo la Via Olmi in Pietrasanta (LU), con direzione di marcia Persona_1
Massa-Viareggio; in tale frangente, giunto all'intersezione con una via secondaria, a causa dell'imprudente manovra di svolta a sinistra di il quale stava percorrendo -con CP_2 opposta direzione di marcia- la medesima Via Olmi alla guida del proprio veicolo Renault 4 tg.
MS221375 e non aveva concesso la dovuta precedenza, l'attore per evitare l'urto con la predetta vettura, era stato costretto a spostarsi tutto alla sua destra e, compiendo tale manovra di emergenza, era caduto rovinosamente a terra, andando ad urtare un palo dell'illuminazione ivi presente, procurandosi gravi lesioni.
Ha aggiunto che con sentenza del 17.11.2021 il Giudice di Pace di Lucca aveva assolto il convenuto ex art. 530 comma 2 c.p. rimettendo tuttavia le parti in sede civile, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. e che la compagnia assicuratrice aveva corrisposto la somma di €45.000, trattenuta in acconto sul maggior avere. Ha precisato di aver riportato, oltre al danno stimato come da consulenza di parte, una notevole incidenza negativa sugli aspetti di vita quotidiana, in ragione della diminuzione dell'utilizzo delle funzionalità dell'arto nonché un'incidenza negativa sull'attività lavorativa svolta.
3 Si è costituita contestando l'avversa domanda ed Controparte_3 evidenziando che l'attore stava percorrendo a velocità sostenuta la Via Olmi in Pietrasanta, preceduto da un'Ape Piaggio, condotta dall'unico teste oculare del sinistro il Testimone_1 quale aveva confermato che l'attore giunto in prossimità dell'intersezione tra la Via Olmi ed il ramo interno della stessa, nonostante la presenza dell'incrocio, aveva comunque iniziato il sorpasso dell'Ape e che, nel rientrare nella propria semicarreggiata, data la presenza in prossimità del centro della carreggiata dell'autoveicolo Renault che era regolarmente fermo per attendere il passaggio degli altri veicoli, si era spostato repentinamente verso destra, perdendo il controllo del mezzo ed andando ad urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica. Pertanto, la responsabilità per il sinistro era da ascrivere in via esclusiva o comunque maggioritaria all'attore.
Riassunta la lite nei confronti degli eredi di che non si sono costituiti, la causa è CP_2 stata istruita in via documentale ed a mezzo c.t.u. medico legale.
L'udienza del 30.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., è stata differita all'udienza del 13.6.2025, trattata con modalità cartolare con note scritte sino al giorno 11.6.2025.
A scioglimento della riserva cartolare, si pronuncia pertanto sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
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Sull'an debeatur.
Posto che pacificamente nella fattispecie non vi è stato scontro tra veicoli, si premette che in assenza di urto, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 19282/2022), la responsabilità concorrente dei veicoli coinvolti non si presume automaticamente, ma può essere accertata in concreto, sempre che sia dimostrato il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno.
In altre parole, si fa luogo ad un'interpretazione estensiva della norma richiamata, al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, orale a mezzo dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale ed altresì mediante c.t.u. medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
4 Dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro risulta la testimonianza dell'unico teste oculare Costui ha reso una dichiarazione del tutto coerente sia con le Testimone_1 sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, sia con le dichiarazioni rese dinanzi al
Giudice di Pace nel procedimento penale.
Ha riferito il teste che in data 11.3.2016, alle ore 14:20 circa, stava percorrendo alla guida della propria Ape Piaggio, ad una velocità di circa 30-40 km/h, la via Olmi in Pietrasanta, con direzione di marcia Massa-Viareggio. Nelle medesime circostanze di tempo e luogo anche l'attore alla guida del motociclo KTM Duke tg. EF50621, di proprietà del padre Parte_1
stava percorrendo la Via Olmi in Pietrasanta (LU), con analoga direzione di Persona_1 marcia Massa-Viareggio, preceduto dal veicolo condotto dal teste.
Nel luogo teatro del sinistro la Via Olmi ha un andamento sinistrorso e presenta un incrocio con svolta a destra per i veicoli con direzione Massa-Viareggio, a sinistra per i veicoli con direzione
Viareggio Massa, per immettersi su tratto di strada privato.
Difatti, nell'opposto senso di marcia Viareggio-Massa, proveniva alla guida del CP_2 proprio veicolo Renault 4 tg. MS221375, il quale intendeva immettersi nella predetta strada privata, con svolta a sinistra e con necessaria occupazione dell'opposta corsia di marcia.
Altresì è confermato dal teste che l'attore, nelle circostanze del sinistro, ha compiuto una manovra di sorpasso del suo veicolo Ape Piaggio.
Sul punto della condotta di guida dell'attore, occorre dar conto del fatto che non vi sono elementi oggettivi che lascino propendere per una velocità, da parte del motociclo, superiore al limite consentito, atteso che il veicolo condotto dal teste viaggiava a velocità di marcia molto contenuta e che, come correttamente statuito anche dal Giudice di Pace nel relativo giudizio penale, può ragionevolmente presumersi che il sorpasso sia stato compiuto mantenendo una velocità prossima al limite consentito. In tal senso si esprime anche il consulente di parte dell'attore, le cui conclusioni possono ritenersi coerenti con l'istruttoria orale espletata.
Resta dunque una mera affermazione di principio l'elevata velocità del mezzo condotto dall'attore.
5 Inoltre, è da ritenersi che l'attore fosse già rientrato dal sorpasso, nella propria semicarreggiata di pertinenza, allorquando il motociclo si è trovato all'altezza dell'incrocio e non già, come la convenuta afferma, che il sorpasso sia stato avviato in prossimità dell'intersezione.
In tal senso depone la dichiarazione del teste oculare che ha affermato: “all'altezza dell'incrocio posto alla mia destra e che non avevamo ancora superato né io né il motociclista, ho visto sopraggiungere una macchina, renault 4 bianca. Ho visto la macchina che si stava immettendo sulla nostra semicarreggiata per svoltare a sinistra. La macchina si è fermata perché ha visto sopraggiungere il motociclista. La macchina aveva già impegnato la nostra semicarreggiata di percorrenza ed aveva già iniziato la curva a sinistra. Aveva le ruote girate, non ho guardato tutti
i particolari” ed ha precisato, in risposta al capitolo 9 che, da un lato, quando il si è Pt_1 trovato innanzi l'autovettura Renault, questa aveva già iniziato la manovra di svolta, impegnando l'opposta corsia di marcia e, dall'altro, il aveva già completato il sorpasso. Pt_1
Per quanto concerne invece la circostanza che l'attore abbia o meno posto in essere una manovra di emergenza, il teste riferisce “Per quello che ricordo il ragazzo non ha effettuato una manovra di spostamento sulla destra, ma ha continuato la sua marcia a dritto andando ad urtare contro un palo. È il palo che vedo nella foto che mi mostra. Per conto mio non ha effettuato uno spostamento a destra ma semplicemente non ha compiuto la curva proseguendo a dritto la sua marcia”.
Tale dichiarazione è conforme a quella risultante anche dalla sentenza del Giudice di Pace in cui si dà atto che il aveva dichiarato di ritenere che “il conducente del motorino, dopo il Tes_1 sorpasso, voleva fare la curva a sinistra e invece andava dritto perché si trovava davanti la
Renault” ed è riscontrabile anche dal verbale della Polizia Municipale.
Anche gli agenti intervenuti sul posto hanno confermato che il sinistro si è verificato senza scontro tra i veicoli e che non sono state rilevate tracce di frenata;
risulta utile anche la rappresentazione della posizione post urto dei veicoli, da cui si evince che in effetti, come confermato dal teste, il conducente del veicolo Renault aveva appena già intrapreso la manovra di svolta a sinistra, occupando solo in parte la corsia di pertinenza dell'attore e del veicolo Ape, quando il rientrato dal sorpasso ha visto la sua semicarreggiata di percorrenza Pt_1 parzialmente invasa.
6 Si ritiene dunque di poter concludere nel senso che anche la condotta del conducente del veicolo
Renault ha contribuito causalmente al verificarsi del sinistro, poiché così come l'attore, compiuto il sorpasso del veicolo Piaggio e rientrato regolarmente dal sorpasso, vedendosi la propria carreggiata di percorrenza parzialmente occupata dal veicolo Renault, ha perduto il controllo del proprio mezzo, non ponendo in essere alcuna manovra di emergenza, non completando la curva e proseguendo a dritto, andando a terminare la propria marcia contro il palo della luce, allo stesso modo il conducente del veicolo Renault non si è sincerato, quando ha compiuto la svolta a sinistra di non costituire ostacolo per i veicoli che sopraggiungevano dall'opposta corsia di marcia, tant'è che aveva già impegnato l'opposta corsia di marcia quando sono sopraggiunti il motociclo condotto dall'attore, già rientrato dal sorpasso, e l'Ape Piaggio, che lo seguiva.
La responsabilità per il sinistro va dunque ascritta in ragione del 50% ad entrambi i conducenti.
Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti ed alle quali non sono state formulate osservazioni (afferma il c.t.u. che “in seguito, ed a causa dell'incidente stradale dell'11/03/2016, ebbe a Parte_1 riportare lesioni di indiscussa origine traumatica e di rilevante entità, essenzialmente rappresentate da "trauma spalla destra con distrazione del plesso brachiale”).
7 Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
In ordine alla conseguenze del sinistro sulla sfera dinamico relazionale è stato formulato uno specifico quesito al c.t.u. che ha così concluso “I suddetti postumi, dinamicamente considerati nell'ambito socio-relazionale del precludono la pratica dell'arte marziale di Taekwondo Pt_1 svolta dal medesimo all'epoca del fatto e comportano ineludibili difficoltà sia nel suonare la chitarra, sia nel gioco del calcetto. Le importanti lesioni a carico dell'arto superiore destro e i
8 relativi esiti, hanno rispettivamente determinato e determinano, una sofferenza psico-fisica di rilevante entità nel giovane . Pt_1
Tali conclusioni trovano puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali, essendo emerso che il prima del sinistro, praticava con assiduità l'attività sportiva di Taekwondo, Pt_1 con allenamenti anche quotidiani e che ad oggi, pur continuando ad allenarsi nella disciplina suddetta ha interrotto la pratica agonistica.
Inoltre, è acclarato che, per quanto concerne la menomazione dell'arto, non vi sono margini di miglioramento (in tal senso si è espressa anche la Commissione medica INPS) con evidente sofferenza per un ragazzo che, all'epoca dei fatti, aveva soltanto 17 anni.
In questo contesto, si stima congruo riconoscere un incremento del 20% per sofferenza soggettiva
(tenendo conto delle considerazioni mosse dal c.t.u. circa la percezione del sé) ed altresì applicare un incremento del 25% per personalizzazione, alla luce dell'incidenza sulla sfera dinamico relazionale, anche per quel che riguarda la perdita generica della capacità lavorativa (su cui infra).
Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale (biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno”
(così Cass. 12.9.2000 n. 12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n.
1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi
9 lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
16.2.2024 , n. 4289).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha così concluso: “Attualmente il diplomato geometra, è Pt_1 stagista presso studio di geometri, ed è orientato allo svolgimento di tale professione fra le cui mansioni figura la progettazione e la direzione di lavori in ambito edile, lo svolgimento di operazioni topografiche come la misurazione di terreni e la stima di beni immobili, la progettazione, direzione e sorveglianza di lavori e costruzioni, le valutazioni tecniche sulla fattibilità di progetti di edificazione o ristrutturazione, la pianificazione di attività di
10 tracciamento delle strade, la divisione di fondi rustici, la misurazione e divisione di aree urbane, la stima il valore di fondi rustici e aree urbane anche ai fini della concessione di mutui e degli indennizzi in caso di esproprio, la valutazione di impatto ambientale. Ciò premesso, nel caso di specie si può quindi affermare che il complesso menomativo residuato a carico dell'arto superiore destro del ha pertanto tutti i presupposti per avere sfavorevoli ripercussioni Pt_1 sulla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere l'occupazione di geometra e quindi produttiva di reddito, di sicuro difficile da inquadrare in termini percentuali ma plausibilmente aggettivabile in misura media”.
Pertanto, essendo acclarato che il continua a svolgere l'attività di Geometra, non risulta Pt_1 invece documentata la condizione reddituale dell'attore prima dell'evento dannoso (si sa soltanto che egli all'epoca era tirocinante, ma non si conosce la retribuzione), né quella che ne è successivamente derivata, né sono versate in atti le ultime dichiarazioni dei redditi, né è noto se egli sia lavoratore dipendente o autonomo.
L'attore ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato da perdita specifica della capacità lavorativa.
Dunque, la conseguenza dannosa acclarata anche nella consulenza d'ufficio, in difetto di prova circa il pregiudizio patrimoniale concretamente derivante dal sinistro, è più correttamente inquadrabile nel danno da lesione della cinestesi lavorativa: l'attore ha, in conseguenza del sinistro continuato la medesima tipologia di attività, ancorché lo svolgimento di essa risulti parzialmente compromesso e maggiormente gravoso.
La conseguenza dannosa è dunque già adeguatamente ristorata nella percentuale di personalizzazione come sopra calcolata.
Non risultano prodotte in atti spese mediche.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 17 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 35%) €180.520
11 Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 20%) € 216.624
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 45.130
Tot. €261.754
Temporanea
• 5 giorni per inabilità temporanea totale, €575
• 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, €7.762
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, €3.450
Per complessivi €273.541
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (50%), il convenuto è condannato al pagamento di €136.770,50 (50% del totale).
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
12 Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, per complessivi
€45.000.
La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
13 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa ed in ossequio alla nota spese in atti, congrua alla luce dei parametri di legge.
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2 CP_2
2. accertata la concorrente responsabilità in ragione del 50% di e di CP_2 Pt_1 in relazione al sinistro di cui è causa, condanna Eredi di e
[...] CP_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, a corrispondere all'attore la somma di €136.770,50, oltre rivalutazione (alla data del fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €45.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III,
20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
3. condanna e in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, per € 13.100, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
14 4. pone definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro le spese CP_1 di c.t.u. come liquidate in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
15
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4364/2022
Il Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, visti i preverbali per l'udienza dell'11.6.2025 fissata in trattazione cartolare ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., contenenti le conclusioni rassegnate pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4364/2022
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SERAFINI e dell'Avv. GIACOMO CARELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Pietrasanta (LU)-Via Garibaldi 97, giusta procura in calce all'atto introduttivo
ATTORE
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. PAOLA ANDREINI, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lucca- Via di Poggio n. 34 Piazza
Cittadella, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
impersonalmente e collettivamente Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: sinistro stradale
2 CONCLUSIONI Per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, in accoglimento della domanda attrice, per le causali di cui in Parte_1 narrativa, accertata la responsabilità o la maggioritaria corresponsabilità del Sig. nella causazione del CP_2 sinistro di cui è processo, condannare in solido tra di loro la , in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con gli eredi del Sig. , impersonalmente e collettivamente, a CP_2 risarcire l'attore, Sig. , dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, subiti in occasione Parte_1 del sinistro di cui è causa, così come verranno quantificati in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria di legge, dal giorno del fatto al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa da liquidarsi, ex art. 93 cpc, in favore dei procuratori antistatari.” Per Società Reale Mutua Assicurazioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, ritenuta congrua e satisfattiva la somma di Euro 45.000,00, rivalutata e gravata di interessi, inviata a parte attrice da Controparte_1 ante causam, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di
[...] spese e compensi professionali oltre rimborso 15% spese generali, CAP 4% e IVA 22% come per legge e con vittoria di spese di CTU”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare al risarcimento dei CP_2 Controparte_3 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 11.3.2016, allorquando alle ore 14.20 alla guida del motociclo KTM Duke tg. EF50621, di proprietà del padre stava percorrendo la Via Olmi in Pietrasanta (LU), con direzione di marcia Persona_1
Massa-Viareggio; in tale frangente, giunto all'intersezione con una via secondaria, a causa dell'imprudente manovra di svolta a sinistra di il quale stava percorrendo -con CP_2 opposta direzione di marcia- la medesima Via Olmi alla guida del proprio veicolo Renault 4 tg.
MS221375 e non aveva concesso la dovuta precedenza, l'attore per evitare l'urto con la predetta vettura, era stato costretto a spostarsi tutto alla sua destra e, compiendo tale manovra di emergenza, era caduto rovinosamente a terra, andando ad urtare un palo dell'illuminazione ivi presente, procurandosi gravi lesioni.
Ha aggiunto che con sentenza del 17.11.2021 il Giudice di Pace di Lucca aveva assolto il convenuto ex art. 530 comma 2 c.p. rimettendo tuttavia le parti in sede civile, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. e che la compagnia assicuratrice aveva corrisposto la somma di €45.000, trattenuta in acconto sul maggior avere. Ha precisato di aver riportato, oltre al danno stimato come da consulenza di parte, una notevole incidenza negativa sugli aspetti di vita quotidiana, in ragione della diminuzione dell'utilizzo delle funzionalità dell'arto nonché un'incidenza negativa sull'attività lavorativa svolta.
3 Si è costituita contestando l'avversa domanda ed Controparte_3 evidenziando che l'attore stava percorrendo a velocità sostenuta la Via Olmi in Pietrasanta, preceduto da un'Ape Piaggio, condotta dall'unico teste oculare del sinistro il Testimone_1 quale aveva confermato che l'attore giunto in prossimità dell'intersezione tra la Via Olmi ed il ramo interno della stessa, nonostante la presenza dell'incrocio, aveva comunque iniziato il sorpasso dell'Ape e che, nel rientrare nella propria semicarreggiata, data la presenza in prossimità del centro della carreggiata dell'autoveicolo Renault che era regolarmente fermo per attendere il passaggio degli altri veicoli, si era spostato repentinamente verso destra, perdendo il controllo del mezzo ed andando ad urtare contro un palo dell'illuminazione pubblica. Pertanto, la responsabilità per il sinistro era da ascrivere in via esclusiva o comunque maggioritaria all'attore.
Riassunta la lite nei confronti degli eredi di che non si sono costituiti, la causa è CP_2 stata istruita in via documentale ed a mezzo c.t.u. medico legale.
L'udienza del 30.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la contestuale discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., è stata differita all'udienza del 13.6.2025, trattata con modalità cartolare con note scritte sino al giorno 11.6.2025.
A scioglimento della riserva cartolare, si pronuncia pertanto sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
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Sull'an debeatur.
Posto che pacificamente nella fattispecie non vi è stato scontro tra veicoli, si premette che in assenza di urto, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass. 19282/2022), la responsabilità concorrente dei veicoli coinvolti non si presume automaticamente, ma può essere accertata in concreto, sempre che sia dimostrato il nesso causale tra la condotta del conducente e il danno.
In altre parole, si fa luogo ad un'interpretazione estensiva della norma richiamata, al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta, documentale a mezzo del verbale della Polizia Municipale intervenuta sul posto nell'immediatezza del sinistro, orale a mezzo dichiarazioni testimoniali ed interrogatorio formale ed altresì mediante c.t.u. medico-legale conduce a ricostruire il sinistro come di seguito si va ad esporre.
4 Dirimente ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro risulta la testimonianza dell'unico teste oculare Costui ha reso una dichiarazione del tutto coerente sia con le Testimone_1 sommarie informazioni rese nell'immediatezza dei fatti, sia con le dichiarazioni rese dinanzi al
Giudice di Pace nel procedimento penale.
Ha riferito il teste che in data 11.3.2016, alle ore 14:20 circa, stava percorrendo alla guida della propria Ape Piaggio, ad una velocità di circa 30-40 km/h, la via Olmi in Pietrasanta, con direzione di marcia Massa-Viareggio. Nelle medesime circostanze di tempo e luogo anche l'attore alla guida del motociclo KTM Duke tg. EF50621, di proprietà del padre Parte_1
stava percorrendo la Via Olmi in Pietrasanta (LU), con analoga direzione di Persona_1 marcia Massa-Viareggio, preceduto dal veicolo condotto dal teste.
Nel luogo teatro del sinistro la Via Olmi ha un andamento sinistrorso e presenta un incrocio con svolta a destra per i veicoli con direzione Massa-Viareggio, a sinistra per i veicoli con direzione
Viareggio Massa, per immettersi su tratto di strada privato.
Difatti, nell'opposto senso di marcia Viareggio-Massa, proveniva alla guida del CP_2 proprio veicolo Renault 4 tg. MS221375, il quale intendeva immettersi nella predetta strada privata, con svolta a sinistra e con necessaria occupazione dell'opposta corsia di marcia.
Altresì è confermato dal teste che l'attore, nelle circostanze del sinistro, ha compiuto una manovra di sorpasso del suo veicolo Ape Piaggio.
Sul punto della condotta di guida dell'attore, occorre dar conto del fatto che non vi sono elementi oggettivi che lascino propendere per una velocità, da parte del motociclo, superiore al limite consentito, atteso che il veicolo condotto dal teste viaggiava a velocità di marcia molto contenuta e che, come correttamente statuito anche dal Giudice di Pace nel relativo giudizio penale, può ragionevolmente presumersi che il sorpasso sia stato compiuto mantenendo una velocità prossima al limite consentito. In tal senso si esprime anche il consulente di parte dell'attore, le cui conclusioni possono ritenersi coerenti con l'istruttoria orale espletata.
Resta dunque una mera affermazione di principio l'elevata velocità del mezzo condotto dall'attore.
5 Inoltre, è da ritenersi che l'attore fosse già rientrato dal sorpasso, nella propria semicarreggiata di pertinenza, allorquando il motociclo si è trovato all'altezza dell'incrocio e non già, come la convenuta afferma, che il sorpasso sia stato avviato in prossimità dell'intersezione.
In tal senso depone la dichiarazione del teste oculare che ha affermato: “all'altezza dell'incrocio posto alla mia destra e che non avevamo ancora superato né io né il motociclista, ho visto sopraggiungere una macchina, renault 4 bianca. Ho visto la macchina che si stava immettendo sulla nostra semicarreggiata per svoltare a sinistra. La macchina si è fermata perché ha visto sopraggiungere il motociclista. La macchina aveva già impegnato la nostra semicarreggiata di percorrenza ed aveva già iniziato la curva a sinistra. Aveva le ruote girate, non ho guardato tutti
i particolari” ed ha precisato, in risposta al capitolo 9 che, da un lato, quando il si è Pt_1 trovato innanzi l'autovettura Renault, questa aveva già iniziato la manovra di svolta, impegnando l'opposta corsia di marcia e, dall'altro, il aveva già completato il sorpasso. Pt_1
Per quanto concerne invece la circostanza che l'attore abbia o meno posto in essere una manovra di emergenza, il teste riferisce “Per quello che ricordo il ragazzo non ha effettuato una manovra di spostamento sulla destra, ma ha continuato la sua marcia a dritto andando ad urtare contro un palo. È il palo che vedo nella foto che mi mostra. Per conto mio non ha effettuato uno spostamento a destra ma semplicemente non ha compiuto la curva proseguendo a dritto la sua marcia”.
Tale dichiarazione è conforme a quella risultante anche dalla sentenza del Giudice di Pace in cui si dà atto che il aveva dichiarato di ritenere che “il conducente del motorino, dopo il Tes_1 sorpasso, voleva fare la curva a sinistra e invece andava dritto perché si trovava davanti la
Renault” ed è riscontrabile anche dal verbale della Polizia Municipale.
Anche gli agenti intervenuti sul posto hanno confermato che il sinistro si è verificato senza scontro tra i veicoli e che non sono state rilevate tracce di frenata;
risulta utile anche la rappresentazione della posizione post urto dei veicoli, da cui si evince che in effetti, come confermato dal teste, il conducente del veicolo Renault aveva appena già intrapreso la manovra di svolta a sinistra, occupando solo in parte la corsia di pertinenza dell'attore e del veicolo Ape, quando il rientrato dal sorpasso ha visto la sua semicarreggiata di percorrenza Pt_1 parzialmente invasa.
6 Si ritiene dunque di poter concludere nel senso che anche la condotta del conducente del veicolo
Renault ha contribuito causalmente al verificarsi del sinistro, poiché così come l'attore, compiuto il sorpasso del veicolo Piaggio e rientrato regolarmente dal sorpasso, vedendosi la propria carreggiata di percorrenza parzialmente occupata dal veicolo Renault, ha perduto il controllo del proprio mezzo, non ponendo in essere alcuna manovra di emergenza, non completando la curva e proseguendo a dritto, andando a terminare la propria marcia contro il palo della luce, allo stesso modo il conducente del veicolo Renault non si è sincerato, quando ha compiuto la svolta a sinistra di non costituire ostacolo per i veicoli che sopraggiungevano dall'opposta corsia di marcia, tant'è che aveva già impegnato l'opposta corsia di marcia quando sono sopraggiunti il motociclo condotto dall'attore, già rientrato dal sorpasso, e l'Ape Piaggio, che lo seguiva.
La responsabilità per il sinistro va dunque ascritta in ragione del 50% ad entrambi i conducenti.
Sul quantum debeatur.
Circa i danni risarcibili, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972), il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica;
al contempo, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni, di talché devono considerarsi meramente descrittive le categorie di “danno morale”, “danno biologico”, “danno esistenziale”, da ricondursi all'unitaria categoria del danno non patrimoniale.
Nel caso in esame, la documentazione medica versata in atti e la consulenza medico-legale predisposta c.t.u. danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno non patrimoniale, causalmente riconducibile al sinistro per cui è causa;
si condividono integralmente le conclusioni rassegnate dal c.t.u. che tengono puntualmente conto della documentazione versata in atti e delle rispettive prospettazioni delle parti ed alle quali non sono state formulate osservazioni (afferma il c.t.u. che “in seguito, ed a causa dell'incidente stradale dell'11/03/2016, ebbe a Parte_1 riportare lesioni di indiscussa origine traumatica e di rilevante entità, essenzialmente rappresentate da "trauma spalla destra con distrazione del plesso brachiale”).
7 Per la liquidazione del risarcimento del danno, il giudice di merito deve avere riguardo ai valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano;
afferma, a tale proposito, la Corte di Cassazione che “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti” (così Cass. civ. Sez. III Ord., 28/06/2018, n. 17018 Cass. Civ., III, 7 giugno 2011, N. 12408; Cass. Civ., III, 30 giugno 2011, N. 14402; Cass. Civ., III, 31 agosto
2011, N. 17879; Cass. Civ., III, 12 settembre 2011, N. 18641).
Va altresì precisato che nella tabella in vigore alla data della presente pronuncia, ferma restando l'unitarietà del risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale di Milano, tenendo conto della più recente giurisprudenza (in particolare, si veda Cass., 11.11.2020, n. 25164), ha scorporato il danno morale dal danno biologico e ciò sul fondamentale presupposto che tale voce, che si correla alle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è teso a ristorare uno stato d'animo di sofferenza interiore, non è suscettibile di accertamento medico legale. Tuttavia, il ristoro del danno morale non costituisce un automatismo, ma si impone la positiva prova della sua sussistenza nel caso concreto.
Si deve poi sottolineare che la Corte di Cassazione con pronuncia recente ha precisato che “la personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione -da parte del giudice- di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” - ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe - non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., Sez. III, 27/05/2019 n. 14364).
In ordine alla conseguenze del sinistro sulla sfera dinamico relazionale è stato formulato uno specifico quesito al c.t.u. che ha così concluso “I suddetti postumi, dinamicamente considerati nell'ambito socio-relazionale del precludono la pratica dell'arte marziale di Taekwondo Pt_1 svolta dal medesimo all'epoca del fatto e comportano ineludibili difficoltà sia nel suonare la chitarra, sia nel gioco del calcetto. Le importanti lesioni a carico dell'arto superiore destro e i
8 relativi esiti, hanno rispettivamente determinato e determinano, una sofferenza psico-fisica di rilevante entità nel giovane . Pt_1
Tali conclusioni trovano puntuale riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali, essendo emerso che il prima del sinistro, praticava con assiduità l'attività sportiva di Taekwondo, Pt_1 con allenamenti anche quotidiani e che ad oggi, pur continuando ad allenarsi nella disciplina suddetta ha interrotto la pratica agonistica.
Inoltre, è acclarato che, per quanto concerne la menomazione dell'arto, non vi sono margini di miglioramento (in tal senso si è espressa anche la Commissione medica INPS) con evidente sofferenza per un ragazzo che, all'epoca dei fatti, aveva soltanto 17 anni.
In questo contesto, si stima congruo riconoscere un incremento del 20% per sofferenza soggettiva
(tenendo conto delle considerazioni mosse dal c.t.u. circa la percezione del sé) ed altresì applicare un incremento del 25% per personalizzazione, alla luce dell'incidenza sulla sfera dinamico relazionale, anche per quel che riguarda la perdita generica della capacità lavorativa (su cui infra).
Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia che mentre il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno non patrimoniale (biologico), poiché non attiene alla produzione di reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell'efficienza psicofisica del soggetto, il danno alla capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale che “consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all'attività lavorativa in atto;
si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica. Ne consegue la necessità di un'autonoma liquidazione di ciascuna delle predette voci di danno”
(così Cass. 12.9.2000 n. 12022; Cass. 15.1.2001 n. 500, ma anche Cass., Sez. 3, 25.8.2014 n.
1816).
La Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 11.11.2019, n. 28988) ha individuato le diverse tipologie di perdita della capacità lavorativa, precisando che “si può dare il caso: 1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E' questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi
9 lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioè, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosità del lavoro non determinino l'eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andrà risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015); 2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sarà più in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo è un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l'aveva, e non potrà più averlo a causa della invalidità: anche questo è una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito. Sotto tale profilo la prova della presumibile attività futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perchè non considerano le attività lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata”.
In applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art. 1223 c.c., il danno da perdita della capacità lavorativa specifica è dunque liquidato ponendo a base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire proseguendo nell'attività lavorativa andata perduta a causa dell'illecito o dell'inadempimento (Cass., sez. III ,
16.2.2024 , n. 4289).
Nel caso di specie, il c.t.u. ha così concluso: “Attualmente il diplomato geometra, è Pt_1 stagista presso studio di geometri, ed è orientato allo svolgimento di tale professione fra le cui mansioni figura la progettazione e la direzione di lavori in ambito edile, lo svolgimento di operazioni topografiche come la misurazione di terreni e la stima di beni immobili, la progettazione, direzione e sorveglianza di lavori e costruzioni, le valutazioni tecniche sulla fattibilità di progetti di edificazione o ristrutturazione, la pianificazione di attività di
10 tracciamento delle strade, la divisione di fondi rustici, la misurazione e divisione di aree urbane, la stima il valore di fondi rustici e aree urbane anche ai fini della concessione di mutui e degli indennizzi in caso di esproprio, la valutazione di impatto ambientale. Ciò premesso, nel caso di specie si può quindi affermare che il complesso menomativo residuato a carico dell'arto superiore destro del ha pertanto tutti i presupposti per avere sfavorevoli ripercussioni Pt_1 sulla capacità lavorativa specifica, ossia l'idoneità a svolgere l'occupazione di geometra e quindi produttiva di reddito, di sicuro difficile da inquadrare in termini percentuali ma plausibilmente aggettivabile in misura media”.
Pertanto, essendo acclarato che il continua a svolgere l'attività di Geometra, non risulta Pt_1 invece documentata la condizione reddituale dell'attore prima dell'evento dannoso (si sa soltanto che egli all'epoca era tirocinante, ma non si conosce la retribuzione), né quella che ne è successivamente derivata, né sono versate in atti le ultime dichiarazioni dei redditi, né è noto se egli sia lavoratore dipendente o autonomo.
L'attore ha soltanto indicato come presumibile la contrazione dei redditi futuri, ma non ha fornito un aggancio probatorio adeguato per ancorare il criterio di calcolo, patrimoniale, del danno lamentato da perdita specifica della capacità lavorativa.
Dunque, la conseguenza dannosa acclarata anche nella consulenza d'ufficio, in difetto di prova circa il pregiudizio patrimoniale concretamente derivante dal sinistro, è più correttamente inquadrabile nel danno da lesione della cinestesi lavorativa: l'attore ha, in conseguenza del sinistro continuato la medesima tipologia di attività, ancorché lo svolgimento di essa risulti parzialmente compromesso e maggiormente gravoso.
La conseguenza dannosa è dunque già adeguatamente ristorata nella percentuale di personalizzazione come sopra calcolata.
Non risultano prodotte in atti spese mediche.
Si perviene pertanto alla seguente quantificazione, tenuto conto che l'attore alla data del fatto aveva 17 anni ed applicate le Tabelle del Tribunale di Milano 2024, vigenti alla data della presente pronuncia:
Permanente
Danno biologico (percentuale 35%) €180.520
11 Danno non patrimoniale risarcibile (incremento 20%) € 216.624
Personalizzazione 25% sul danno biologico € 45.130
Tot. €261.754
Temporanea
• 5 giorni per inabilità temporanea totale, €575
• 90 giorni per inabilità temporanea parziale al 75%, €7.762
• 60 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%, €3.450
Per complessivi €273.541
Tenuto conto della quota di responsabilità gravante sull'attore (50%), il convenuto è condannato al pagamento di €136.770,50 (50% del totale).
Interessi e rivalutazione, tenendo conto dell'acconto già liquidato
Il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice l'abbia già liquidato in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento.
Quanto agli interessi, in particolare, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, che, con una decisione a Sezioni Unite (v. Cass. Civ. 17.02.1995 n.1712, più di recente, Cass.
Civ., III, 27.07.2001, n.10291; Cass. Civ., III, 15.01.2001, n.492; Cass. Civ., III, 1.12.2000,
n.15368), ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nell'ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito, stabilendo che “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma”.
12 Tuttavia, tale prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito, valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento del bene o del suo equivalente in denaro.
Nel caso di specie, occorre, poi, tener conto degli acconti già corrisposti, per complessivi
€45.000.
La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 20/04/2017, n. 9950), superando un proprio precedente orientamento, ha recentemente esplicitato i criteri di calcolo che debbono essere applicati al fine del corretto computo degli acconti, evidenziando che anche l'acconto deve essere devalutato alla data del fatto e rivalutato al momento della liquidazione, al fine di rendere omogeneo tale ammontare con il capitale liquidato, ed, al contempo, che il computo degli interessi, sulle somme così ricalcolate, deve essere effettuato tenendo conto degli acconti versati.
A tale proposito, ha precisato la Corte di Cassazione che “il creditore: (a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire
e far fruttare il denaro dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale dovutogli;
(b) solo dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
13 (c'') sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del
19/03/2014)”.
Pertanto, la liquidazione del danno è effettuata tenuto conto dei criteri sopra richiamati per il computo dell'acconto.
Dal momento della sentenza, sino all'effettivo soddisfo, dovranno essere, inoltre, corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Spese di lite.
Le spese si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione per valore della causa ed in ossequio alla nota spese in atti, congrua alla luce dei parametri di legge.
A carico del soccombente sono poste anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_2 CP_2
2. accertata la concorrente responsabilità in ragione del 50% di e di CP_2 Pt_1 in relazione al sinistro di cui è causa, condanna Eredi di e
[...] CP_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra Controparte_3 loro, a corrispondere all'attore la somma di €136.770,50, oltre rivalutazione (alla data del fatto) ed interessi, tenendo conto dell'acconto già liquidato per €45.000, in applicazione dei criteri stabiliti dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III,
20/04/2017, n. 9950), oltre successivi interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza sino al saldo;
3. condanna e in persona del Controparte_2 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare a le Parte_1 spese di lite, per € 13.100, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge e spese di contributo unificato, bolli e notifiche, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
14 4. pone definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_3 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro le spese CP_1 di c.t.u. come liquidate in atti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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