CA
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Silvia ORLANDO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1447/2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 03.10.2024, promossa da:
(P.I. ) con sede in Novara, Corso Torino n. 16, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del titolare dell'impresa individuale (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Lentini (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Email_1
Novara, Corso Cavallotti n. 40, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Monte Rosa n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Monsù (C.F. – pec: CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Novara, via Biandrate n. Email_2
3/c, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 304/2023 del 28.04.2023 e pubblicata il 2.05.2023, emessa dal
Tribunale di Novara, sezione civile, Giudice dott. Siciliano, nell'ambito del giudizio n. R.G. 626/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “in via principale e riconvenzionale, accertata l'infondatezza della pretesa creditizia vantata dal sig. a P_
mezzo del decreto ingiuntivo opposto, nonché in ogni caso, accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso professionale ai sensi dell'art. 2956 C.C., e tenuto conto dell'acconto versato e dell'attività eseguita a parziale compensazione, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dal e dal al sig. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_1 P_
opposto. Accertato altresì il danno subito da da parte del sig. Controparte_1
condannare quest'ultimo al risarcimento pari ad € 861,84, o nella maggiore o minore misura P_
ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge. In subordine e in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Giudice ritenesse che accertato lo svolgimento di attività professionale da parte del sig. in favore di e del , quantificare l'importo del compenso P_ Controparte_1 Controparte_1
professionale ai sensi dell'art. 2233 C.C., nella misura del giusto e del provato, avuta considerazione dell'intervenuta prescrizione dei compensi eventualmente dovuti e provati a mente dell'art. 2956 C.C., nonché dell'acconto versato e dell'attività eseguita a parziale compensazione, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertato l'inadempimento del sig.
condannare quest'ultimo al risarcimento pari ad € 861,84 o nella maggiore o minore misura P_
ritenuta di giustizia. Per l'effetto dichiarare la somma effettivamente dovuta da S.o.s. Idraulica al sig.
effettuata la compensazione con il risarcimento del danno. In via istruttoria si chiede l'ammissione P_
della CTU contabile tesa a verificare gli errori professionali commessi dal rag. e meglio dettagliati P_
nell'atto di citazione. Si domanda, inoltre, l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova esclusi. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della CTU contabile tesa all'accertamento dell'errore professionale commesso dal rag. nonché l'escussione dei testimoni, dr.ssa e dr.ssa P_ Tes_1
sui tutti i capitoli di prova erroneamente esclusi dal Giudice di primo grado;
Tes_2
In subordine, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta dal sig. al rag. _1
nei limiti de giusto e del provato;
P_
Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, Controparte_3
voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
- nel merito ed in via principale:
- confermare l'ordinanza del 09.05.2024 con cui il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
- rigettare l'appello proposto dalla e confermare la sentenza n. Controparte_1
304/2023 del Tribunale di Novara Giudice Dott. Giuseppe Siciliano resa tra le parti in data 28/04/2023 pubblicata il 02/5/2023 e conseguentemente respingere tutte le domande formulate in primo grado da parte appellante, nessuna esclusa, compresa la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ogni richiesta di risarcimento danno;
- in via istruttoria:
- respingere la richiesta di ammissione di CTU contabile in quanto del tutto infondata;
- respingere la domanda di escussione dei testimoni ui capitoli di prova non ammessi Tes_1 Tes_2
in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.01.2021, il rag. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Controparte_2
Novara, a carico della , l'emissione di ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
64/2021, notificata in data 26.01.2021, per l'importo di € 9.172,80.=, oltre interessi e spese, relativa alla fattura n. 2/A del 19.03.2020, avente ad oggetto, prestazioni professionali.
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2021, la Parte_2
proponeva opposizione, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di Novara, il Rag.
[...] P_
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e negando il diritto dell'ingiungente a ogni pretesa
[...]
creditoria.
Il motivava l'opposizione adducendo che, sebbene corrispondesse al vero che il Rag. _1 P_
aveva tenuto la contabilità della Ditta, tale prestazione era avvenuta in un contesto di amicizia e mutuo scambio, svolgendo il la propria attività di idraulico anche a favore dell'ingiungente, venendo, tra _1
l'altro, compensato dal con cifre simboliche. P_
L'opponente lamentava ulteriormente l'infondatezza della domanda, perché non sufficientemente determinata nell'oggetto, riportando, la fattura, una dicitura generica di “prestazioni professionali” che non consentiva la specifica individuazione delle stesse, essendo sprovvista di sostegno probatorio e, comunque, in parte prescritta.
L'opponente lamentava, infine, l'inadempimento del Rag. alle obbligazioni assunte, asserendo di P_
aver subito, in relazione a tali inadempimenti, danni economici dei quali chiedeva il risarcimento.
Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 626/2021 del Tribunale di Novara, si costituiva in data
26.06.2021 il Rag. confermando la domanda ingiuntiva e chiedendo la concessione della Controparte_2
provvisoria esecutività.
Esponeva il che la nota n. 2/A del 19.03.2020, di €. 9.172,80.=, era relativa a prestazioni P_
professionali svolte negli anni dal 2012 al 2018, a favore della Ditta debitrice, per le quali, al momento del conferimento dell'incarico, era stato concordato, tra le parti, un corrispettivo annuale di €. 1.500,00=.
All'udienza di prima comparizione del 20.07.2021, il Giudice rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art 183, VI comma c.p.c. rinviando la causa al
22.12.2021, per provvedere sulle istanze istruttorie.
A tale udienza il Giudice ammetteva parzialmente le prove richieste dalle parti e rinviava la causa all'11.05.2022 per l'interrogatorio formale di , nonché per l'escussione dei testi. Controparte_1
Esperite le prove orali, la causa veniva rinviata al 12.09.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 304/2023, pubblicata il 02.05.2023, il Tribunale di Novara respingeva l'opposizione formulata dalla , confermando il decreto ingiuntivo Parte_2
e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, ritenendo provato documentalmente il credito vantato dal
Rag. mentre riteneva, al contrario, insussistente la prova delle inadempienze imputate al Rag. P_
e il conseguente danno lamentato dal . P_ _1
Per quanto riguardava la prova dell'incarico professionale e del relativo compenso, il Tribunale assumeva che la prova fosse stata raggiunta, non solo tramite la documentazione allegata dal ma anche P_
tramite le ammissioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale, nell'ambito del quale (ai capitoli 3 e 5) il sig. aveva effettuato significativi riconoscimenti in ordine all'esistenza e natura _1
dei rapporti contrattuali.
Per quanto riguardava il corrispettivo, il Tribunale richiamava che, sempre in sede di interrogatorio, era stata ammessa dall'opponente la debenza di un corrispettivo al professionista, che, anche se non _1
quantificato, escludeva la sussistenza di prestazioni a titolo gratuito. Per quanto riguardava le inadempienze attribuite al Rag. e la conseguente richiesta di P_
determinazione di un danno contrattuale “portato” in compensazione, il Tribunale motivava il rigetto, rilevando che tali asserzioni non avevano trovato piena prova in sede istruttoria;
in particolare i documenti prodotti (rappresentati da avvisi dell'Agenzia delle Entrate) non dimostravano, di per sé, un inadempimento imputabile all'opposto.
Neppure le escussioni testimoniali avevano fatto emergere dati significativi (sul punto venivano richiamate in sentenza le testimonianze della teste di in ordine alle affermate Testimone_3 Testimone_4
responsabilità del che, quindi, non erano risultate provate. P_
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.11.2023, contenente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la proponeva impugnazione avanti Controparte_1
questa Corte.
Quale primo motivo di gravame l'appellante lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c. e la carente motivazione della sentenza.
L'appellante riteneva che la parte motiva nella quale il Giudice di prime cure aveva considerato la fattura oggetto della domanda ingiuntiva “perfettamente idonea e sufficiente per l'emissione dell'ingiunzione” dovesse ritenersi errata, dal momento che la genericità della causale riportata nella stessa non consentiva di determinare quali fossero in concreto le prestazioni erogate dal delle quali veniva richiesto il P_
pagamento.
Secondo l'appellante, inoltre, il non aveva prodotto neppure la documentazione necessaria ad P_
attestare gli incarichi svolti e, di conseguenza, non era possibile determinare la corretta remunerazione di tali attività, tanto più che, essendo la fattura un documento di formazione unilaterale, non costituiva valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al massimo, un mero indizio.
L'appellante argomentava ancora che, se era vero che non aveva negato l'esistenza di un rapporto professionale con il Rag. tuttavia, in sede di interrogatorio aveva specificato di aver pattuito con P_
quest'ultimo un compenso di € 700,00= annui e non di €. 1.500,00=, come invece poi richiesto.
A conferma di tale asserzione, il adduceva di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, assegni _1
emessi a favore del Rag. per il minor importo indicato. P_
Sempre con riferimento all'accertamento delle prestazioni eseguite dal Rag. il P_ _1
sosteneva che la sentenza del Tribunale fosse da ritenersi viziata anche per carenza di motivazione, laddove la si era limitata ad affermare che la fattura era valida ragione di credito, in quanto non Pt_3
tempestivamente contestata. Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure, nella parte della sentenza impugnata, non avesse chiarito quali elementi aveva preso in esame per considerare fondata la domanda del Rag. nell'an P_
e nel quantum, in ragione del rilievo che quest'ultimo non aveva fornito indizi tali da consentire di dedurre quali fossero, con precisione, le attività per le quali era stato conferito l'incarico professionale, né il corrispettivo pattuito tra le parti.
Osservava, a seguire, l'appellante, che anche l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente, era stata disattesa, senza motivazione, dal Giudice di prime cure in sentenza.
A sostegno della maturata prescrizione, l'appellante adduceva che, essendo il primo atto di costituzione in mora risalente al 9.10.2019, i compensi relativi agli anni dal 2012 al 2016 erano da ritenersi prescritti ex art. 2956 c. 2 c.c.
Quale ulteriore motivo di gravame l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure, nel valutare le inadempienze attribuite al e il conseguente danno patito dal , non avesse interpretato in P_ _1
modo corretto le risultanze probatorie.
Infatti, secondo l'appellante, dall'escussione della dott.ssa (commercialista incaricata Tes_2
successivamente dal e intervenuta a seguito degli avvisi da lui ricevuti) era emerso che la stessa _1
avesse rilevato errori imputabili al Rag. nella compilazione e nell'invio tardivo delle dichiarazioni P_
dei redditi per conto del . _1
Pertanto, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo ritenuto fondata la pretesa creditoria del Rag. senza valutare il suo P_
operato, ed essendo quest'ultimo da ritenersi inadempiente in ragione della documentazione depositata, sia per le risultanze testimoniali.
In ultimo, l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Tali essendo i motivi di gravame proposti, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata,
Rag. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande avversarie.
Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, nella Camera di Consiglio del 09.05.2024 rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata avanzata dall'appellante in citazione;
quindi l'Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 03.10.2024 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
Le censure della parte appellante appaiono infondate.
Per quanto attiene la prova del credito, occorre rilevare che la sussistenza del rapporto professionale non
è stata contestata ex sé dal e, anche nella fase di gravame, l'appellante conferma che sussisteva _1
un accordo sull'ammontare del compenso, sebbene non corrispondente a quanto riportato dal Rag. nella fattura azionata in sede monitoria. P_
Per quanto riguarda la prova delle prestazioni svolte e il relativo compenso, in presenza di un rapporto professionale non contestato, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la fattura può costituire un elemento di prova, sia dell'esecuzione delle prestazioni stesse (sul punto vedasi Cass. civ. n.
13651/2006) sia della congruità del relativo ammontare (Cass. civ. n. 23499/2004).
A quanto sopra deve aggiungersi, a parere di questa Corte, anche il riconoscimento implicito del debito contenuto nella risposta data per email dal al Rag. in data 25.02.2016 (doc. 2 di parte _1 P_
appellata); se è vero che nel testo della mail il richiede un appuntamento per definire un piano _1
di rientro, è pur vero anche che tale mail rispondeva, in via diretta e immediata, alla mail del P_
riportante l'indicazione dei compensi riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciascuno per un importo di €. 1.500,00=.
Su tale quantificazione, così come sulle attività esperite, l'odierno appellante non sollevava alcuna contestazione, tanto meno sull'importo annuale del compenso richiesto, senza, ad esempio, lamentarne l'onerosità o il mancato accordo.
A parere della Corte, si è in presenza di un riconoscimento implicito, correttamente valorizzato dal primo
Giudice.
L'eccezione riguardante la prescrizione presuntiva maturata ex art. 2956, n. 2 c.c. parimenti non appare fondata.
Da un lato, infatti, il ricorso alla prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. è preclusa dall'ammissione dell'appellante che l'obbligazione non era stata estinta. Ammissione che ricorre anche quando il debitore contesta, come nel caso di specie, l'ammontare della somma dovuta (sul punto si richiama Cass. civ. n.
3105/2001).
Dall'altro, proprio dalla documentazione allegata emerge corrispondenza (a mezzo email) dalla quale si evince che il in data 30.01.2015, in risposta al riconosceva la debenza di compensi _1 P_
(scrivendo espressamente: sarà mia cura rientrare del Mio debito) così come nella mail del 25.02.2026, confermativa della ricezione di richiesta di pagamento, chiedeva un appuntamento per definire un piano di rientro.
In ultimo, deve ritenersi infondata anche l'eccezione formulata in via riconvenzionale da _1
e fondata sull'inadempimento del professionista, evento questo che, a dire dell'appellante
[...]
avrebbe procurato un danno patrimoniale.
Tale danno, infatti, non risulta in alcun modo provato agli atti di causa ed è stato anche allegato in modo sommario.
La motivazione della sentenza di primo grado riporta in modo analitico le insufficienze probatorie riferite, sia ai documenti prodotti dall'opponente ora appellante, di per sé inidonei a dimostrare l'asserito inadempimento del professionista, sia alle risultanze delle prove testimoniali, insufficienze che questa
Corte, riesaminato il verbale dell'udienza dell'11.05.2022 e valutate di nuovo le testimonianze di Tes_3
e , non può che confermare, aggiungendo peraltro l'assenza di qualsivoglia
[...] Testimone_4
contestazione a carico del prima del presente giudizio. P_
Le prove per testi dedotte in sede di appello risultano inammissibili, ex artt. 342, I c. e 163 n. 5 c.p.c. sia perché non ricapitolate in sede di appello, sia perché carenti degli specifici motivi per i quali la loro assunzione in secondo grado avrebbe portato alla riforma della sentenza.
La CTU, di conseguenza, è puramente esplorativa e tendente a esonerare l'appellante dall'onere della prova e, come tale, inammissibile anch'essa.
Ne consegue che l'appello spiegato deve essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, Rag. la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli Controparte_2
ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00 In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla Parte_1
ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
304/2023, pubblicata dal Tribunale di Novara in data 02.05.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato rag. Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00.=, oltre al Controparte_2
rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( ). Controparte_1
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 17.10.2024.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco RIZZI PRESIDENTE dott.ssa Silvia ORLANDO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, AUS. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1447/2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 03.10.2024, promossa da:
(P.I. ) con sede in Novara, Corso Torino n. 16, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del titolare dell'impresa individuale (C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Lentini (C.F. – pec: CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Email_1
Novara, Corso Cavallotti n. 40, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
C.F. nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._3
Monte Rosa n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Monsù (C.F. – pec: CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Novara, via Biandrate n. Email_2
3/c, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 304/2023 del 28.04.2023 e pubblicata il 2.05.2023, emessa dal
Tribunale di Novara, sezione civile, Giudice dott. Siciliano, nell'ambito del giudizio n. R.G. 626/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “in via principale e riconvenzionale, accertata l'infondatezza della pretesa creditizia vantata dal sig. a P_
mezzo del decreto ingiuntivo opposto, nonché in ogni caso, accertata l'intervenuta prescrizione del diritto al compenso professionale ai sensi dell'art. 2956 C.C., e tenuto conto dell'acconto versato e dell'attività eseguita a parziale compensazione, per tutte le ragioni dedotte in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dal e dal al sig. Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Controparte_1 Controparte_1 P_
opposto. Accertato altresì il danno subito da da parte del sig. Controparte_1
condannare quest'ultimo al risarcimento pari ad € 861,84, o nella maggiore o minore misura P_
ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge. In subordine e in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui codesto ill.mo Giudice ritenesse che accertato lo svolgimento di attività professionale da parte del sig. in favore di e del , quantificare l'importo del compenso P_ Controparte_1 Controparte_1
professionale ai sensi dell'art. 2233 C.C., nella misura del giusto e del provato, avuta considerazione dell'intervenuta prescrizione dei compensi eventualmente dovuti e provati a mente dell'art. 2956 C.C., nonché dell'acconto versato e dell'attività eseguita a parziale compensazione, per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Accertato l'inadempimento del sig.
condannare quest'ultimo al risarcimento pari ad € 861,84 o nella maggiore o minore misura P_
ritenuta di giustizia. Per l'effetto dichiarare la somma effettivamente dovuta da S.o.s. Idraulica al sig.
effettuata la compensazione con il risarcimento del danno. In via istruttoria si chiede l'ammissione P_
della CTU contabile tesa a verificare gli errori professionali commessi dal rag. e meglio dettagliati P_
nell'atto di citazione. Si domanda, inoltre, l'ammissione delle prove per testi sui capitoli di prova esclusi. In ogni caso Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della CTU contabile tesa all'accertamento dell'errore professionale commesso dal rag. nonché l'escussione dei testimoni, dr.ssa e dr.ssa P_ Tes_1
sui tutti i capitoli di prova erroneamente esclusi dal Giudice di primo grado;
Tes_2
In subordine, rimodulare la condanna e ridurre il quantum della somma dovuta dal sig. al rag. _1
nei limiti de giusto e del provato;
P_
Il tutto, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, Controparte_3
voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis,
- nel merito ed in via principale:
- confermare l'ordinanza del 09.05.2024 con cui il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza;
- rigettare l'appello proposto dalla e confermare la sentenza n. Controparte_1
304/2023 del Tribunale di Novara Giudice Dott. Giuseppe Siciliano resa tra le parti in data 28/04/2023 pubblicata il 02/5/2023 e conseguentemente respingere tutte le domande formulate in primo grado da parte appellante, nessuna esclusa, compresa la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ogni richiesta di risarcimento danno;
- in via istruttoria:
- respingere la richiesta di ammissione di CTU contabile in quanto del tutto infondata;
- respingere la domanda di escussione dei testimoni ui capitoli di prova non ammessi Tes_1 Tes_2
in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.01.2021, il rag. chiedeva e otteneva dal Tribunale di Controparte_2
Novara, a carico della , l'emissione di ingiunzione di pagamento n. Controparte_1
64/2021, notificata in data 26.01.2021, per l'importo di € 9.172,80.=, oltre interessi e spese, relativa alla fattura n. 2/A del 19.03.2020, avente ad oggetto, prestazioni professionali.
Con atto di citazione notificato in data 07.03.2021, la Parte_2
proponeva opposizione, convenendo in giudizio, avanti al Tribunale di Novara, il Rag.
[...] P_
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e negando il diritto dell'ingiungente a ogni pretesa
[...]
creditoria.
Il motivava l'opposizione adducendo che, sebbene corrispondesse al vero che il Rag. _1 P_
aveva tenuto la contabilità della Ditta, tale prestazione era avvenuta in un contesto di amicizia e mutuo scambio, svolgendo il la propria attività di idraulico anche a favore dell'ingiungente, venendo, tra _1
l'altro, compensato dal con cifre simboliche. P_
L'opponente lamentava ulteriormente l'infondatezza della domanda, perché non sufficientemente determinata nell'oggetto, riportando, la fattura, una dicitura generica di “prestazioni professionali” che non consentiva la specifica individuazione delle stesse, essendo sprovvista di sostegno probatorio e, comunque, in parte prescritta.
L'opponente lamentava, infine, l'inadempimento del Rag. alle obbligazioni assunte, asserendo di P_
aver subito, in relazione a tali inadempimenti, danni economici dei quali chiedeva il risarcimento.
Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 626/2021 del Tribunale di Novara, si costituiva in data
26.06.2021 il Rag. confermando la domanda ingiuntiva e chiedendo la concessione della Controparte_2
provvisoria esecutività.
Esponeva il che la nota n. 2/A del 19.03.2020, di €. 9.172,80.=, era relativa a prestazioni P_
professionali svolte negli anni dal 2012 al 2018, a favore della Ditta debitrice, per le quali, al momento del conferimento dell'incarico, era stato concordato, tra le parti, un corrispettivo annuale di €. 1.500,00=.
All'udienza di prima comparizione del 20.07.2021, il Giudice rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e concedeva i termini ex art 183, VI comma c.p.c. rinviando la causa al
22.12.2021, per provvedere sulle istanze istruttorie.
A tale udienza il Giudice ammetteva parzialmente le prove richieste dalle parti e rinviava la causa all'11.05.2022 per l'interrogatorio formale di , nonché per l'escussione dei testi. Controparte_1
Esperite le prove orali, la causa veniva rinviata al 12.09.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle difese finali.
Con sentenza n. 304/2023, pubblicata il 02.05.2023, il Tribunale di Novara respingeva l'opposizione formulata dalla , confermando il decreto ingiuntivo Parte_2
e condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione, ritenendo provato documentalmente il credito vantato dal
Rag. mentre riteneva, al contrario, insussistente la prova delle inadempienze imputate al Rag. P_
e il conseguente danno lamentato dal . P_ _1
Per quanto riguardava la prova dell'incarico professionale e del relativo compenso, il Tribunale assumeva che la prova fosse stata raggiunta, non solo tramite la documentazione allegata dal ma anche P_
tramite le ammissioni rese dall'opponente in sede di interrogatorio formale, nell'ambito del quale (ai capitoli 3 e 5) il sig. aveva effettuato significativi riconoscimenti in ordine all'esistenza e natura _1
dei rapporti contrattuali.
Per quanto riguardava il corrispettivo, il Tribunale richiamava che, sempre in sede di interrogatorio, era stata ammessa dall'opponente la debenza di un corrispettivo al professionista, che, anche se non _1
quantificato, escludeva la sussistenza di prestazioni a titolo gratuito. Per quanto riguardava le inadempienze attribuite al Rag. e la conseguente richiesta di P_
determinazione di un danno contrattuale “portato” in compensazione, il Tribunale motivava il rigetto, rilevando che tali asserzioni non avevano trovato piena prova in sede istruttoria;
in particolare i documenti prodotti (rappresentati da avvisi dell'Agenzia delle Entrate) non dimostravano, di per sé, un inadempimento imputabile all'opposto.
Neppure le escussioni testimoniali avevano fatto emergere dati significativi (sul punto venivano richiamate in sentenza le testimonianze della teste di in ordine alle affermate Testimone_3 Testimone_4
responsabilità del che, quindi, non erano risultate provate. P_
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.11.2023, contenente istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, la proponeva impugnazione avanti Controparte_1
questa Corte.
Quale primo motivo di gravame l'appellante lamentava la violazione dell'art. 2697 c.c. e la carente motivazione della sentenza.
L'appellante riteneva che la parte motiva nella quale il Giudice di prime cure aveva considerato la fattura oggetto della domanda ingiuntiva “perfettamente idonea e sufficiente per l'emissione dell'ingiunzione” dovesse ritenersi errata, dal momento che la genericità della causale riportata nella stessa non consentiva di determinare quali fossero in concreto le prestazioni erogate dal delle quali veniva richiesto il P_
pagamento.
Secondo l'appellante, inoltre, il non aveva prodotto neppure la documentazione necessaria ad P_
attestare gli incarichi svolti e, di conseguenza, non era possibile determinare la corretta remunerazione di tali attività, tanto più che, essendo la fattura un documento di formazione unilaterale, non costituiva valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al massimo, un mero indizio.
L'appellante argomentava ancora che, se era vero che non aveva negato l'esistenza di un rapporto professionale con il Rag. tuttavia, in sede di interrogatorio aveva specificato di aver pattuito con P_
quest'ultimo un compenso di € 700,00= annui e non di €. 1.500,00=, come invece poi richiesto.
A conferma di tale asserzione, il adduceva di aver prodotto, nel giudizio di primo grado, assegni _1
emessi a favore del Rag. per il minor importo indicato. P_
Sempre con riferimento all'accertamento delle prestazioni eseguite dal Rag. il P_ _1
sosteneva che la sentenza del Tribunale fosse da ritenersi viziata anche per carenza di motivazione, laddove la si era limitata ad affermare che la fattura era valida ragione di credito, in quanto non Pt_3
tempestivamente contestata. Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure, nella parte della sentenza impugnata, non avesse chiarito quali elementi aveva preso in esame per considerare fondata la domanda del Rag. nell'an P_
e nel quantum, in ragione del rilievo che quest'ultimo non aveva fornito indizi tali da consentire di dedurre quali fossero, con precisione, le attività per le quali era stato conferito l'incarico professionale, né il corrispettivo pattuito tra le parti.
Osservava, a seguire, l'appellante, che anche l'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente, era stata disattesa, senza motivazione, dal Giudice di prime cure in sentenza.
A sostegno della maturata prescrizione, l'appellante adduceva che, essendo il primo atto di costituzione in mora risalente al 9.10.2019, i compensi relativi agli anni dal 2012 al 2016 erano da ritenersi prescritti ex art. 2956 c. 2 c.c.
Quale ulteriore motivo di gravame l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure, nel valutare le inadempienze attribuite al e il conseguente danno patito dal , non avesse interpretato in P_ _1
modo corretto le risultanze probatorie.
Infatti, secondo l'appellante, dall'escussione della dott.ssa (commercialista incaricata Tes_2
successivamente dal e intervenuta a seguito degli avvisi da lui ricevuti) era emerso che la stessa _1
avesse rilevato errori imputabili al Rag. nella compilazione e nell'invio tardivo delle dichiarazioni P_
dei redditi per conto del . _1
Pertanto, l'appellante riteneva che il Giudice di prime cure avesse errato nell'interpretazione delle risultanze istruttorie, avendo ritenuto fondata la pretesa creditoria del Rag. senza valutare il suo P_
operato, ed essendo quest'ultimo da ritenersi inadempiente in ragione della documentazione depositata, sia per le risultanze testimoniali.
In ultimo, l'appellante chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Tali essendo i motivi di gravame proposti, nel giudizio avanti questa Corte si costituiva la parte appellata,
Rag. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04.03.2024, chiedendo il Controparte_2
rigetto delle domande avversarie.
Disposta ex art. 127 ter c.p.c. l'udienza di prima comparizione, la Corte, viste le note depositate dalle parti, nella Camera di Consiglio del 09.05.2024 rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata avanzata dall'appellante in citazione;
quindi l'Istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 03.10.2024 per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte, letti gli atti delle parti, esaminata la sentenza impugnata, valutati i documenti acquisiti al processo unitamente all'esito dell'istruttoria esperita in primo grado, osserva quanto segue.
Le censure della parte appellante appaiono infondate.
Per quanto attiene la prova del credito, occorre rilevare che la sussistenza del rapporto professionale non
è stata contestata ex sé dal e, anche nella fase di gravame, l'appellante conferma che sussisteva _1
un accordo sull'ammontare del compenso, sebbene non corrispondente a quanto riportato dal Rag. nella fattura azionata in sede monitoria. P_
Per quanto riguarda la prova delle prestazioni svolte e il relativo compenso, in presenza di un rapporto professionale non contestato, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, la fattura può costituire un elemento di prova, sia dell'esecuzione delle prestazioni stesse (sul punto vedasi Cass. civ. n.
13651/2006) sia della congruità del relativo ammontare (Cass. civ. n. 23499/2004).
A quanto sopra deve aggiungersi, a parere di questa Corte, anche il riconoscimento implicito del debito contenuto nella risposta data per email dal al Rag. in data 25.02.2016 (doc. 2 di parte _1 P_
appellata); se è vero che nel testo della mail il richiede un appuntamento per definire un piano _1
di rientro, è pur vero anche che tale mail rispondeva, in via diretta e immediata, alla mail del P_
riportante l'indicazione dei compensi riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, ciascuno per un importo di €. 1.500,00=.
Su tale quantificazione, così come sulle attività esperite, l'odierno appellante non sollevava alcuna contestazione, tanto meno sull'importo annuale del compenso richiesto, senza, ad esempio, lamentarne l'onerosità o il mancato accordo.
A parere della Corte, si è in presenza di un riconoscimento implicito, correttamente valorizzato dal primo
Giudice.
L'eccezione riguardante la prescrizione presuntiva maturata ex art. 2956, n. 2 c.c. parimenti non appare fondata.
Da un lato, infatti, il ricorso alla prescrizione presuntiva ex art. 2959 c.c. è preclusa dall'ammissione dell'appellante che l'obbligazione non era stata estinta. Ammissione che ricorre anche quando il debitore contesta, come nel caso di specie, l'ammontare della somma dovuta (sul punto si richiama Cass. civ. n.
3105/2001).
Dall'altro, proprio dalla documentazione allegata emerge corrispondenza (a mezzo email) dalla quale si evince che il in data 30.01.2015, in risposta al riconosceva la debenza di compensi _1 P_
(scrivendo espressamente: sarà mia cura rientrare del Mio debito) così come nella mail del 25.02.2026, confermativa della ricezione di richiesta di pagamento, chiedeva un appuntamento per definire un piano di rientro.
In ultimo, deve ritenersi infondata anche l'eccezione formulata in via riconvenzionale da _1
e fondata sull'inadempimento del professionista, evento questo che, a dire dell'appellante
[...]
avrebbe procurato un danno patrimoniale.
Tale danno, infatti, non risulta in alcun modo provato agli atti di causa ed è stato anche allegato in modo sommario.
La motivazione della sentenza di primo grado riporta in modo analitico le insufficienze probatorie riferite, sia ai documenti prodotti dall'opponente ora appellante, di per sé inidonei a dimostrare l'asserito inadempimento del professionista, sia alle risultanze delle prove testimoniali, insufficienze che questa
Corte, riesaminato il verbale dell'udienza dell'11.05.2022 e valutate di nuovo le testimonianze di Tes_3
e , non può che confermare, aggiungendo peraltro l'assenza di qualsivoglia
[...] Testimone_4
contestazione a carico del prima del presente giudizio. P_
Le prove per testi dedotte in sede di appello risultano inammissibili, ex artt. 342, I c. e 163 n. 5 c.p.c. sia perché non ricapitolate in sede di appello, sia perché carenti degli specifici motivi per i quali la loro assunzione in secondo grado avrebbe portato alla riforma della sentenza.
La CTU, di conseguenza, è puramente esplorativa e tendente a esonerare l'appellante dall'onere della prova e, come tale, inammissibile anch'essa.
Ne consegue che l'appello spiegato deve essere respinto nella sua interezza.
Tutto ciò premesso, in ragione dell'esito del presente giudizio che vede l'appellante soccombente nei confronti dell'appellato, Rag. la Corte dispone che le spese del grado, in ossequio agli Controparte_2
ordinari principi che regolano la soccombenza, siano imputate alla prima e liquidate a favore del secondo.
Ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM 55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto riassuntivo che segue, illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00 In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto dalla
[...]
integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla Parte_1
ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte indicata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
304/2023, pubblicata dal Tribunale di Novara in data 02.05.2023, che conferma;
b) condanna l'appellante, a rifondere all'appellato rag. Controparte_1
le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00.=, oltre al Controparte_2
rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( ). Controparte_1
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 17.10.2024.
IL CONSIGLIERE AUS. REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Angela LABANCA Dott. Francesco RIZZI