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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4445/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4445/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAMIANO LUCA ( , elettivamente domiciliata in Via San C.F._2
Giovanni Da Capestrano n. 4, di Vasto presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BUCCILLI CESIDIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza C.F._3
Marconi n. 31, Cappelle Sul Tavo presso il difensore
CONVENUTO
, in persona del suo legale rapp.te, Controparte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv.GIULIO CERCEO (C.F.: P.IVA_2
) elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in C.F._4
Pescara, al V.le G. D'Annunzio n. 142
CONVENUTO pagina 1 di 14 (C.F. P.I. ), in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Speciale dr. , con il patrocinio dell'avv. SARTORELLI GIAMPIERO Controparte_4
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Piave n. 91 di Pescara C.F._5
presso il difensore
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
conclusioni: conclusioni rese all'udienza in trattazione scritta del 18-09-24 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 20 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento del Tribunale di Vasto di declaratoria di incompetenza territoriale del 27 settembre 2022, con atto di riassunzione, ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att.
c.p.c., veniva instaurato il presente giudizio dalla , la quale esponeva che Parte_1
in data 12-09-2020 alle ore 16:00 circa, si trovava all'interno della riserva naturale Valle dell'Orfento, posta nel perimetro dell , ricadente nel Controparte_2
territorio del Comune di Caramanico Terme (PE); che effettuata la registrazione presso il
Centro Visita della Valle si incamminava lungo il sentiero denominato “Scalelle/Ponte di
”; che dopo aver percorso circa 100 metri in discesa, l'istante scivolava CP_1 perdendo l'equilibrio e cadendo a terra in conseguenza dello smottamento del terreno e del franamento delle pietre sul sentiero che le rotolavano sotto i piedi;
che la non Parte_1
aveva la possibilità di aggrapparsi a qualche sostegno, in quanto mancava qualsiasi corrimano, o punto d'appiglio, tale da consentire di evitare la caduta;
che a seguito dell'evento dannoso la stessa subiva intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti
e rimozione di vite tricorticale a distanza di 40-50 giorni”; che il danno biologico e patrimoniale subìto ammonta ad € € 17.787,78; che diversi sono stati gli incidenti ed pagina 2 di 14 infortuni nella zona attenzionata;
concludeva dunque come di seguito: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la esclusiva e/o concorrente responsabilità dei convenuti per il sinistro per cui è causa, occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
accertare e dichiarare che l'istante ha subìto in conseguenza del sinistro in oggetto le lesioni di cui alla documentazione medica in atti;
per l'effetto condannare in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ed esclusiva responsabilità, il
[...]
e l' , al risarcimento dei danni in Controparte_5 Controparte_2 favore dell'istante nella misura di € 17.787,78= secondo opportuna personalizzazione, come quantificati in premessa, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio anche a mezzo CTU, ovvero ritenuta di giustizia secondo opportuna personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale dei convenuti per il sinistro in questione e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Condannare sempre e comunque i convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il sentiero oggetto di causa “Scalelle”, pur ricadendo all'interno del Comune di è posto nel perimetro della Controparte_5
“Zona A – Riserva Integrale del Piano del Parco” e che in tale zona vale la disciplina del
Piano del Parco che quindi sostituisce quella degli strumenti urbanistici locali”; che a norma di PNM e del Regolamento del Parco, all'interno della zona A è interdetta qualsivoglia attività edilizia, silvo-colturale e ricreativa in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
che in considerazione degli stringenti vincoli imposti a qualsivoglia tipo di intervento, il non ha alcuna specifica Controparte_5 attribuzione per intervenire direttamente e autonomamente nell'area riservata, con ogni pagina 3 di 14 conseguenza in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente Civico;
che nel merito, la domanda è destituita di fondamento stante la condotta colposa della la quale si è Parte_1 prestata ad effettuare l'attività escursionistica senza che sussistessero le condizioni oggettive e soggettive per svolgerla, avendo ella affrontato il percorso senza scarpe da trekking;
che ad ogni modo, sul quantum richiesto, non vie è in atti la prova della riferibilità del danno all'evento, stante la genericità dell'atto di citazione, oltre a non esservi alcuna prova in merito alla personalizzazione richiesta;
formulata inoltre la chiamata in garanzia della , concludeva come di seguito: “in via preliminare: per le Controparte_3
ragioni spiegate in atto chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
nel merito: in via principale, chiede che la domanda attorea venga Controparte_5
integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità degli Enti evocati in giudizio, in ipotesi di condanna parziale e/o totale del si chiede l'applicazione Controparte_5 dell'art. 1227 c.c. ai fini della graduazione delle responsabilità e della liquidazione del danno patito dalla attrice e, che il venga garantito e/o Controparte_5
manlevato dalla Compagnia Assicurazioni s.p.a. terza chiamata in causa rispetto CP_3
ad ogni somma che esso Ente Civico fosse tenuto a versare, anche a titolo di spese e competenze di lite. In ordine alle spese di lite: in via principale, si chiede che la
[...]
venga condannata al versamento delle spese legali in favore del Controparte_3
a prescindere dall'esito del giudizio. A tal fine, il Controparte_5
sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Si costituiva un giudizio l e nel contestare tutto quanto Controparte_2 ex adverso dedotto ed eccepito rilevava che l' non ha la Controparte_2
proprietà delle vie di montagna, dei sentieri e dei passi montani, rientranti, solo per quanto riguarda la tutela naturalistica e faunistica, nella c.d. ”, essendo l'Ente CP_6 proprietario della via di montagna e del sentiero delle Scalelle (all'interno della Riserva naturale dell'Orfento e dove si è verificato l'incidente) il Comune di Controparte_5 che tra le funzioni istituzionali attribuite all dalla legge del 6 dicembre 1991, n. CP_2
pagina 4 di 14 394 (c.d. “Legge Quadro sulle Aree Protette”) non vi sono compiti di “gestione” della sicurezza dei sentieri, delle vie di montagna, dei passi montani¸ che ad ogni modo l'affidamento in gestione, come previsto dall'art. 31, comma III della legge n. 394/1991, delle riserve naturali agli mai si è realizzato concretamente;
in Parte_2
quanto, ad oggi, manca ancora il trasferimento formale della gestione da effettuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come previsto dall'art. 2, comma 35, della legge n. 426/1998) e volto a rendere, appunto, effettiva e completa tale gestione e che all'attualità la gestione integrale della Controparte_7
è rimasta allo Stato e, nello specifico, all'
[...] Controparte_8
, con conseguente carenza di titolarità passiva dell'Ente Parco
[...]
rispetto alla situazione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio;
che nel merito la avrebbe affrontato il percorso in assenza della apposita attrezzatura ed Parte_1
indossando semplici scarpe da tennis, di fatto mettendo in atto una condotta imprudente ed idonea ad interrompere ogni possibile nesso di causalità tra l'evento di danno lamentato e la posizione del;
che manca in atti la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento di CP_2
danno subito;
che in merito alla lesione fisica patita la manca di specificare quale Parte_1
arto e quale parte di esso fosse direttamente interessato;
che da ultimo difettano gli stessi presupposti per procedere alla invocata personalizzazione. Concludeva dunque come di seguito: “nel merito: rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, previo accertamento dell'insussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni avanzate da parte attrice e stante, quindi, l'assenza di ogni forma e tipo di responsabilità dell' per il CP_2 sinistro occorso alla .” Parte_1
Si costituiva in giudizio la la quale opponendosi a tutto quanto Controparte_3
ex adverso prodotto ed eccepito concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione del e per il rigetto integrale della domanda attorea;
in merito alla Controparte_5
chiamata in garanzia rilevava che la polizza prevede specifiche franchigie da tenere in considerazione all'esito della decisione.
pagina 5 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all' esito dell'udienza in trattazione scritta del 6.12.23, ritenuta la causa matura per la decisione in punto di an, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18-09-24 all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. con decorrenza dal 20-11-24.
Deve preliminarmente chiarirsi che la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal deve, più correttamente, riqualificarsi quale difetto di titolarità del CP_5
diritto sostanziale in quanto ciò che viene lamentato riguarda non la prospettazione (ex art. 81 c.p.c.) ma la fondatezza della domanda. Ciò che il lamenta è che non sia CP_5 effettivamente titolare dell'obbligo, questione che attiene al merito e che non esclude la legittimazione a resistere nel processo.
Passando al merito, punto di partenza è l'individuazione dei presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., disciplina applicabile al caso concreto, costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
pagina 6 di 14 L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.
Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito.
Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, risulta che la abbia adempiuto al proprio onere probatorio circa la Parte_1 prova che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa. Risulta infatti che la in Parte_1
data 12-09-2020 effettuava la registrazione di accesso alla riserva naturale presso il Centro visita Valle dell'Orfento di percorso “Scalelle” (vedi. cartella doc 2 cit- Controparte_5 doc. 1); che nella stessa data alle ore 23.24 veniva ricoverata presso l'
[...] per “frattura scomposta frammentaria trimalleolare caviglia dx”. Controparte_9
Nella documentazione medica in atti, alla voce “motivi del ricovero” si legge “caduta accidentale ieri a […]” (vedi. cartella doc 2 cit- doc. 6). La dinamica così CP_1 come narrata nell'atto introduttivo del giudizio viene confermata dal materiale fotografico in atti, in cui è possibile vedere i primi soccorsi che nel posizionare la sulla Parte_1
barella ne immobilizzavano la caviglia/gamba destra (vedi doc. b – memoria di replica atto introduttivo). Il luogo di causa così come individuato e raffigurato nel materiale fotografico di parte, inoltre, coincide perfettamente con il luogo che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, ha individuato quale “tratto di sentiero in discesa” del percorso Scalelle. La zona risulta priva di supporti così come indicato da parte attorea.
Dunque, lo stato della cosa come emerso dalla documentazione in atti, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso così come narrato, anche alla luce della compatibilità della dinamica con le lesioni riportate.
In merito alla prova del rapporto custodiale deve chiarirsi che la situazione di custodia presuppone la disponibilità materiale della cosa ma non si esaurisce in essa, occorrendo altresì che il detentore sia gravato dell'obbligo di sorvegliare la cosa.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, normativa quadro sulle aree protette in Italia, disciplina la istituzione, la gestione e la tutela delle aree protette, tra le quali rientrano le “riserve
Naturali”, nella specie la riserva naturale “Valle dell'Orfento” che ricade nel
[...]
. Controparte_10
L'art.34 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che modifica l'art. 31 della L. 394 del 91 prevede che “la gestione delle riserve naturali di qualsiasi tipologia, istituite su proprietà
pagina 8 di 14 pubbliche, che ricadono o vengano a ricadere all'interno di Parchi Nazionali, è affidata all' ”. (cfr. protocollo d'intesa del 2015 – doc 13 ). CP_2 CP_2
Nel protocollo di intesa siglato nel marzo 2015 dall' e dal CP_2 [...]
si Controparte_11 dà atto che la “Valle dell'Orfento” (già in proprietà dell' Controparte_12
) ha natura demaniale e che il bene è stato concesso in uso al
[...] Controparte_11
(poi ).
[...] Controparte_13
Cont Si legge altresì che tra i compiti degli “rientrano le attività di tutela della biodiversità, educazione ambientale e sorveglianza dei territori gestiti”.
È fuor di dubbio, dunque, che la gestione del bene e la sorveglianza dello stesso, siano rimesse all' e al e non al CP_2 Controparte_14 [...]
Controparte_5
A conferma, la convenzione in atti siglata del 2022 e stipulata tra l' Controparte_15
e il che
[...] Controparte_16 nel richiamare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 novembre 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Arma del Carabinieri e la
Federazione al punto 1.4 rubricato “sentieristica, manutenzione Controparte_17 strutture di fruizione” dell' “Allegato B”, dispone :
pagina 9 di 14 Va esclusa, quindi, la possibilità di formulare un addebito a carico del CP_5
, con il conseguente assorbimento delle istanze da quest'ultimo svolte nei
[...]
confronti della terza chiamata.
Passando ora al merito della responsabilità dell' , va rilevato che quest'ultimo CP_2
sostiene che il comportamento colposo della abbia avuto una incidenza causale Parte_1
esclusiva.
Invero, il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato, ossia da un fatto umano.
Occorre sul punto ribadire che salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento del danno, il caso fortuito e il fatto del danneggiato o del terzo sono ontologicamente diversi. (Cass. civ. sez. III - 07/06/2023, n. 16034; Cass.
Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sul piano della struttura della fattispecie, infatti, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo
(dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode;
Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si pagina 10 di 14 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost..
Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass.
10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Ebbene, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (doc. c. -seconda memoria) emerge chiaramente che all'ingresso del sentiero vi era apposizione di cartellonistica indicante i diversi percorsi opzionabili e la difficoltà degli stessi.
Nella specie al sentiero “Scalelle” viene attribuita difficoltà “E- ESCURSIONISTICO”
(vedi doc. 14) tale da richiedere oltre che senso di orientamento, esperienza escursionistica ed adeguato allenamento, idoneo equipaggiamento con particolare riferimento alle calzature. Quanto sopra, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (doc. 15 – CP_2
) , emerge dalle annotazioni di P.G. in atti , ove si legge: “All'ingresso del Centro
[...]
Visita , è presente un cartello denominato “Norme e Consigli utili per Parte_3 una corretta fruizione del territorio”, nel quale è riportata la seguente avvertenza :
“ricorda di indossare le scarpe da trekking o al massimo le scarpe da tennis con la suola in gomma ben scolpita per la tua sicurezza, gli itinerari che percorrerai sono escursionistici co fondo roccioso e molto spesso fangoso e scivoloso”.
Altrettanto chiaramente emerge dalla documentazione fotografica e dal documento di registrazione presso il centro Visita Valle dell'Orfento che la non era dotata di Parte_1
idonea attrezzatura, essendo priva di scarpe da trekking (vedi doc. b- parte attrice;
n. docn.6
Ente ). CP_2
Lamenta la stessa che il tratto di sentiero teatro del sinistro era privo degli adeguati supporti e che un corrimano avrebbe di certo evitato il prodursi dell'evento di danno.
pagina 11 di 14 Sul punto deve rilevarsi che l'incidente avveniva in condizioni di luminosità (ore 16.00
p.m.), che dalle fotografie in atti risulta che il sentiero fosse ampio e rettilineo, con un minimo di pendenza e che in prossimità della zona di verificazione dell'evento vi fosse idonea cartellonistica indicante la possibilità di scivolamento stante il fondo roccioso e fangoso (cfr. cartellonistica doc. 14 ; doc c. di cui alla seconda memoria di parte CP_2
attrice).
Deve altresì rilevarsi che essendo l'area una ” l'apposizione di supporti e Controparte_7
corrimano deve essere limitata a quelle zone che si presentano più esposte e più pericolose, pena la stessa alterazione dell'equilibrio flora -fauna e del medesimo patrimonio ambientale che con la istituzione delle riserve naturali si è voluto preservare.
D'altronde, come specifica lo stesso art. 1 della L. 394 del 1991 la fruizione è sussidiaria e va proposta in coerenza con gli obiettivi primari di un'area protetta, “al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.”
Alla luce di quanto sopra, è chiaro che la avrebbe potuto agilmente prevedere la Parte_1
situazione di possibile danno e avrebbe potuto agilmente superarla decidendo di non avviarsi verso il percorso, stante la assenza della dovuta attrezzatura e consapevole delle proprie capacità fisiche e ciò in ossequio al principio di precauzione.
Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela;
qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (vds., tra le tante, Cass. 17873/2020). pagina 12 di 14 La scelta di compiere una operazione, percorrere il sentiero senza scarpe da trekking, eseguibile in altro, più sicuro, modo ha di fatto attivato la interazione con la cosa
(intrinsecamente dotata di un quid di pericolosità) scaturigine dell'evento di danno.
Né può pretendersi, come sembra sostenere l'attrice, che il personale del centro visite, nello svolgimento delle funzioni di controllo possa impedire l'accesso ai visitatori.
La registrazione presso il centro visite svolge una funzione informativa (es. monitoraggio dell'afflusso, fornire consigli di sicurezza) e dunque il personale non ha potere di impedire l'accesso, potendo solo sconsigliarlo.
Tale funzione meramente informativa si evince dal Piano per il ove si legge: “Al fine CP_2
di offrire servizi di accoglienza, di ristoro e di assistenza logistica al visitatore, il ha CP_2
identificato un complesso di strutture ed attrezzature al fine di definire un approccio integrato alla visita del territorio. Sono pertanto ad oggi utilizzabili e fruibili, anche in collaborazione con altri Enti pubblici locali: Centri Visite e Musei;
Centri Informazioni
[…]”
Il comportamento della ha dunque avuto una efficacia causale esclusiva, Parte_1
ponendosi come causa assorbente del danno, ribadendosi in tale senso che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.( cfr. Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.2376; cass. civ., sez. un.,
30/06/2022, n. 20943).
Dunque, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in base allo scaglione da €5.201 a 26.000- Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) – valori minimi- esclusa fase istruttoria.
La deve essere del pari condannata a rimborsare le spese di lite in favore Parte_1
della terza chiamata, dovendo farsi applicazione del principio di diritto in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, secondo cui, una volta rigettata pagina 13 di 14 la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda attorea per la sussistenza di una responsabilità esclusiva della Parte_1
nella verificazione del sinistro per cui è causa;
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1 CP_5
che si liquidano in € € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. da liquidarsi
[...]
direttamente al procuratore dichiaratosi antistatario;
alla rifusione delle spese di lite nei
CP_ confronti del che si liquidano in egual misura;
alla Controparte_18
rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in Controparte_3
pari misura.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4445/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DAMIANO LUCA ( , elettivamente domiciliata in Via San C.F._2
Giovanni Da Capestrano n. 4, di Vasto presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BUCCILLI CESIDIO (C.F. ), elettivamente domiciliato in Piazza C.F._3
Marconi n. 31, Cappelle Sul Tavo presso il difensore
CONVENUTO
, in persona del suo legale rapp.te, Controparte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv.GIULIO CERCEO (C.F.: P.IVA_2
) elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in C.F._4
Pescara, al V.le G. D'Annunzio n. 142
CONVENUTO pagina 1 di 14 (C.F. P.I. ), in persona del Procuratore Controparte_3 P.IVA_3
Speciale dr. , con il patrocinio dell'avv. SARTORELLI GIAMPIERO Controparte_4
(C.F. , elettivamente domiciliato in Via Piave n. 91 di Pescara C.F._5
presso il difensore
TERZO CHIAMATO
oggetto: responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c.
conclusioni: conclusioni rese all'udienza in trattazione scritta del 18-09-24 all'esito della quale erano concessi i termini di cui all'art 190 cpc con decorrenza dal 20 novembre 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del provvedimento del Tribunale di Vasto di declaratoria di incompetenza territoriale del 27 settembre 2022, con atto di riassunzione, ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att.
c.p.c., veniva instaurato il presente giudizio dalla , la quale esponeva che Parte_1
in data 12-09-2020 alle ore 16:00 circa, si trovava all'interno della riserva naturale Valle dell'Orfento, posta nel perimetro dell , ricadente nel Controparte_2
territorio del Comune di Caramanico Terme (PE); che effettuata la registrazione presso il
Centro Visita della Valle si incamminava lungo il sentiero denominato “Scalelle/Ponte di
”; che dopo aver percorso circa 100 metri in discesa, l'istante scivolava CP_1 perdendo l'equilibrio e cadendo a terra in conseguenza dello smottamento del terreno e del franamento delle pietre sul sentiero che le rotolavano sotto i piedi;
che la non Parte_1
aveva la possibilità di aggrapparsi a qualche sostegno, in quanto mancava qualsiasi corrimano, o punto d'appiglio, tale da consentire di evitare la caduta;
che a seguito dell'evento dannoso la stessa subiva intervento chirurgico di “osteosintesi con placca e viti
e rimozione di vite tricorticale a distanza di 40-50 giorni”; che il danno biologico e patrimoniale subìto ammonta ad € € 17.787,78; che diversi sono stati gli incidenti ed pagina 2 di 14 infortuni nella zona attenzionata;
concludeva dunque come di seguito: “Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa ed ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la esclusiva e/o concorrente responsabilità dei convenuti per il sinistro per cui è causa, occorso all'istante nelle circostanze di tempo, di luogo e secondo le modalità descritte in premessa;
accertare e dichiarare che l'istante ha subìto in conseguenza del sinistro in oggetto le lesioni di cui alla documentazione medica in atti;
per l'effetto condannare in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva ed esclusiva responsabilità, il
[...]
e l' , al risarcimento dei danni in Controparte_5 Controparte_2 favore dell'istante nella misura di € 17.787,78= secondo opportuna personalizzazione, come quantificati in premessa, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata in giudizio anche a mezzo CTU, ovvero ritenuta di giustizia secondo opportuna personalizzazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
In via subordinata, accertare a dichiarare quantomeno la responsabilità concorsuale dei convenuti per il sinistro in questione e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni in favore dell'istante nella misura e/o percentuale che sarà accertata e determinata nel corso del giudizio o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Condannare sempre e comunque i convenuti, per quanto di rispettiva responsabilità al pagamento delle spese e competenze professionali di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il eccependo in via preliminare il Controparte_5
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il sentiero oggetto di causa “Scalelle”, pur ricadendo all'interno del Comune di è posto nel perimetro della Controparte_5
“Zona A – Riserva Integrale del Piano del Parco” e che in tale zona vale la disciplina del
Piano del Parco che quindi sostituisce quella degli strumenti urbanistici locali”; che a norma di PNM e del Regolamento del Parco, all'interno della zona A è interdetta qualsivoglia attività edilizia, silvo-colturale e ricreativa in assenza di specifica autorizzazione dell'Ente Parco;
che in considerazione degli stringenti vincoli imposti a qualsivoglia tipo di intervento, il non ha alcuna specifica Controparte_5 attribuzione per intervenire direttamente e autonomamente nell'area riservata, con ogni pagina 3 di 14 conseguenza in ordine alla legittimazione passiva dell'Ente Civico;
che nel merito, la domanda è destituita di fondamento stante la condotta colposa della la quale si è Parte_1 prestata ad effettuare l'attività escursionistica senza che sussistessero le condizioni oggettive e soggettive per svolgerla, avendo ella affrontato il percorso senza scarpe da trekking;
che ad ogni modo, sul quantum richiesto, non vie è in atti la prova della riferibilità del danno all'evento, stante la genericità dell'atto di citazione, oltre a non esservi alcuna prova in merito alla personalizzazione richiesta;
formulata inoltre la chiamata in garanzia della , concludeva come di seguito: “in via preliminare: per le Controparte_3
ragioni spiegate in atto chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
nel merito: in via principale, chiede che la domanda attorea venga Controparte_5
integralmente rigettata, siccome infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità degli Enti evocati in giudizio, in ipotesi di condanna parziale e/o totale del si chiede l'applicazione Controparte_5 dell'art. 1227 c.c. ai fini della graduazione delle responsabilità e della liquidazione del danno patito dalla attrice e, che il venga garantito e/o Controparte_5
manlevato dalla Compagnia Assicurazioni s.p.a. terza chiamata in causa rispetto CP_3
ad ogni somma che esso Ente Civico fosse tenuto a versare, anche a titolo di spese e competenze di lite. In ordine alle spese di lite: in via principale, si chiede che la
[...]
venga condannata al versamento delle spese legali in favore del Controparte_3
a prescindere dall'esito del giudizio. A tal fine, il Controparte_5
sottoscritto procuratore si dichiara antistatario, avendo anticipato le spese e non riscosso le competenze.”
Si costituiva un giudizio l e nel contestare tutto quanto Controparte_2 ex adverso dedotto ed eccepito rilevava che l' non ha la Controparte_2
proprietà delle vie di montagna, dei sentieri e dei passi montani, rientranti, solo per quanto riguarda la tutela naturalistica e faunistica, nella c.d. ”, essendo l'Ente CP_6 proprietario della via di montagna e del sentiero delle Scalelle (all'interno della Riserva naturale dell'Orfento e dove si è verificato l'incidente) il Comune di Controparte_5 che tra le funzioni istituzionali attribuite all dalla legge del 6 dicembre 1991, n. CP_2
pagina 4 di 14 394 (c.d. “Legge Quadro sulle Aree Protette”) non vi sono compiti di “gestione” della sicurezza dei sentieri, delle vie di montagna, dei passi montani¸ che ad ogni modo l'affidamento in gestione, come previsto dall'art. 31, comma III della legge n. 394/1991, delle riserve naturali agli mai si è realizzato concretamente;
in Parte_2
quanto, ad oggi, manca ancora il trasferimento formale della gestione da effettuarsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (come previsto dall'art. 2, comma 35, della legge n. 426/1998) e volto a rendere, appunto, effettiva e completa tale gestione e che all'attualità la gestione integrale della Controparte_7
è rimasta allo Stato e, nello specifico, all'
[...] Controparte_8
, con conseguente carenza di titolarità passiva dell'Ente Parco
[...]
rispetto alla situazione giuridica sostanziale fatta valere in giudizio;
che nel merito la avrebbe affrontato il percorso in assenza della apposita attrezzatura ed Parte_1
indossando semplici scarpe da tennis, di fatto mettendo in atto una condotta imprudente ed idonea ad interrompere ogni possibile nesso di causalità tra l'evento di danno lamentato e la posizione del;
che manca in atti la prova del nesso causale tra la cosa e l'evento di CP_2
danno subito;
che in merito alla lesione fisica patita la manca di specificare quale Parte_1
arto e quale parte di esso fosse direttamente interessato;
che da ultimo difettano gli stessi presupposti per procedere alla invocata personalizzazione. Concludeva dunque come di seguito: “nel merito: rigettare integralmente tutte le domande di parte attrice, previo accertamento dell'insussistenza, in fatto e diritto, delle ragioni avanzate da parte attrice e stante, quindi, l'assenza di ogni forma e tipo di responsabilità dell' per il CP_2 sinistro occorso alla .” Parte_1
Si costituiva in giudizio la la quale opponendosi a tutto quanto Controparte_3
ex adverso prodotto ed eccepito concludeva per la declaratoria di difetto di legittimazione del e per il rigetto integrale della domanda attorea;
in merito alla Controparte_5
chiamata in garanzia rilevava che la polizza prevede specifiche franchigie da tenere in considerazione all'esito della decisione.
pagina 5 di 14 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., all' esito dell'udienza in trattazione scritta del 6.12.23, ritenuta la causa matura per la decisione in punto di an, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18-09-24 all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 190 c.p.c. con decorrenza dal 20-11-24.
Deve preliminarmente chiarirsi che la questione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal deve, più correttamente, riqualificarsi quale difetto di titolarità del CP_5
diritto sostanziale in quanto ciò che viene lamentato riguarda non la prospettazione (ex art. 81 c.p.c.) ma la fondatezza della domanda. Ciò che il lamenta è che non sia CP_5 effettivamente titolare dell'obbligo, questione che attiene al merito e che non esclude la legittimazione a resistere nel processo.
Passando al merito, punto di partenza è l'individuazione dei presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., disciplina applicabile al caso concreto, costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. A differenza dell'art. 2043 c.c. quindi, l'art. 2051 c.c. si applica ai casi in cui le cose stesse generino da sé sole l'evento dannoso, indipendentemente dall'intervento umano e a prescindere dalle caratteristiche obiettive della cosa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, diritti reali minori, possesso, detenzione, obbligazione contrattuale di custodire, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.; Cass.
27/04/2023, n. 11152, cit.; Cass.26/05/2023, n. 14798).
pagina 6 di 14 L'analisi di detti presupposti evidenzia la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051
c.c., la quale è basata non già su una presunzione di colpa del custode bensì su un criterio di imputazione che addossa a chi ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, a prescindere da qualunque connotato di colpa nel contegno del custode. Sul punto la definitiva conferma delle Sezioni Unite con la decisione n. 20943 del 30-06-22 con cui è stato ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode";
Dunque, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile.
Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito.
Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che quest'ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all'elemento oggettivo dell'illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l'evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Sul piano strutturale, il "caso fortuito" può essere costituito da un fatto naturale ad effetti giuridici, che si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure da un atto giuridico (cioè dal fatto del danneggiato o dal fatto di un terzo), la cui incidenza causale nella determinazione dell'evento può essere esclusiva o concorrente e che assume giuridica rilevanza, in quanto comportamento umano, solo in caso di colpa del soggetto agente.
pagina 7 di 14 Ciò premesso, risulta che la abbia adempiuto al proprio onere probatorio circa la Parte_1 prova che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa. Risulta infatti che la in Parte_1
data 12-09-2020 effettuava la registrazione di accesso alla riserva naturale presso il Centro visita Valle dell'Orfento di percorso “Scalelle” (vedi. cartella doc 2 cit- Controparte_5 doc. 1); che nella stessa data alle ore 23.24 veniva ricoverata presso l'
[...] per “frattura scomposta frammentaria trimalleolare caviglia dx”. Controparte_9
Nella documentazione medica in atti, alla voce “motivi del ricovero” si legge “caduta accidentale ieri a […]” (vedi. cartella doc 2 cit- doc. 6). La dinamica così CP_1 come narrata nell'atto introduttivo del giudizio viene confermata dal materiale fotografico in atti, in cui è possibile vedere i primi soccorsi che nel posizionare la sulla Parte_1
barella ne immobilizzavano la caviglia/gamba destra (vedi doc. b – memoria di replica atto introduttivo). Il luogo di causa così come individuato e raffigurato nel materiale fotografico di parte, inoltre, coincide perfettamente con il luogo che la polizia giudiziaria, in sede di indagini, ha individuato quale “tratto di sentiero in discesa” del percorso Scalelle. La zona risulta priva di supporti così come indicato da parte attorea.
Dunque, lo stato della cosa come emerso dalla documentazione in atti, deve ritenersi idoneo a provocare l'evento dannoso così come narrato, anche alla luce della compatibilità della dinamica con le lesioni riportate.
In merito alla prova del rapporto custodiale deve chiarirsi che la situazione di custodia presuppone la disponibilità materiale della cosa ma non si esaurisce in essa, occorrendo altresì che il detentore sia gravato dell'obbligo di sorvegliare la cosa.
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, normativa quadro sulle aree protette in Italia, disciplina la istituzione, la gestione e la tutela delle aree protette, tra le quali rientrano le “riserve
Naturali”, nella specie la riserva naturale “Valle dell'Orfento” che ricade nel
[...]
. Controparte_10
L'art.34 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che modifica l'art. 31 della L. 394 del 91 prevede che “la gestione delle riserve naturali di qualsiasi tipologia, istituite su proprietà
pagina 8 di 14 pubbliche, che ricadono o vengano a ricadere all'interno di Parchi Nazionali, è affidata all' ”. (cfr. protocollo d'intesa del 2015 – doc 13 ). CP_2 CP_2
Nel protocollo di intesa siglato nel marzo 2015 dall' e dal CP_2 [...]
si Controparte_11 dà atto che la “Valle dell'Orfento” (già in proprietà dell' Controparte_12
) ha natura demaniale e che il bene è stato concesso in uso al
[...] Controparte_11
(poi ).
[...] Controparte_13
Cont Si legge altresì che tra i compiti degli “rientrano le attività di tutela della biodiversità, educazione ambientale e sorveglianza dei territori gestiti”.
È fuor di dubbio, dunque, che la gestione del bene e la sorveglianza dello stesso, siano rimesse all' e al e non al CP_2 Controparte_14 [...]
Controparte_5
A conferma, la convenzione in atti siglata del 2022 e stipulata tra l' Controparte_15
e il che
[...] Controparte_16 nel richiamare il protocollo d'intesa sottoscritto in data 9 novembre 2017 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Arma del Carabinieri e la
Federazione al punto 1.4 rubricato “sentieristica, manutenzione Controparte_17 strutture di fruizione” dell' “Allegato B”, dispone :
pagina 9 di 14 Va esclusa, quindi, la possibilità di formulare un addebito a carico del CP_5
, con il conseguente assorbimento delle istanze da quest'ultimo svolte nei
[...]
confronti della terza chiamata.
Passando ora al merito della responsabilità dell' , va rilevato che quest'ultimo CP_2
sostiene che il comportamento colposo della abbia avuto una incidenza causale Parte_1
esclusiva.
Invero, il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato, ossia da un fatto umano.
Occorre sul punto ribadire che salva l'omogeneità delle ricadute “funzionali” sul piano della responsabilità e del risarcimento del danno, il caso fortuito e il fatto del danneggiato o del terzo sono ontologicamente diversi. (Cass. civ. sez. III - 07/06/2023, n. 16034; Cass.
Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sul piano della struttura della fattispecie, infatti, il caso fortuito appartiene morfologicamente alla categoria dei fatti naturali e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo
(dolo o colpa) in capo al custode;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come fatti umani caratterizzati dalla colpa (art. 1227 c.c., comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente intesa come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente non prevenibile da parte del custode;
Rilievo centrale riveste in tal caso la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ.: essa, estrinsecazione del principio di causalità materiale, impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si pagina 10 di 14 atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost..
Sotto il profilo processuale, poi, l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero il ricorrere di un fatto colposo del danneggiato (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al secondo comma della norma citata) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi da cui esso sia ricavabile (Cass.
10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218).
Ebbene, dalla documentazione fotografica prodotta da parte attrice (doc. c. -seconda memoria) emerge chiaramente che all'ingresso del sentiero vi era apposizione di cartellonistica indicante i diversi percorsi opzionabili e la difficoltà degli stessi.
Nella specie al sentiero “Scalelle” viene attribuita difficoltà “E- ESCURSIONISTICO”
(vedi doc. 14) tale da richiedere oltre che senso di orientamento, esperienza escursionistica ed adeguato allenamento, idoneo equipaggiamento con particolare riferimento alle calzature. Quanto sopra, oltre ad emergere dalla documentazione in atti (doc. 15 – CP_2
) , emerge dalle annotazioni di P.G. in atti , ove si legge: “All'ingresso del Centro
[...]
Visita , è presente un cartello denominato “Norme e Consigli utili per Parte_3 una corretta fruizione del territorio”, nel quale è riportata la seguente avvertenza :
“ricorda di indossare le scarpe da trekking o al massimo le scarpe da tennis con la suola in gomma ben scolpita per la tua sicurezza, gli itinerari che percorrerai sono escursionistici co fondo roccioso e molto spesso fangoso e scivoloso”.
Altrettanto chiaramente emerge dalla documentazione fotografica e dal documento di registrazione presso il centro Visita Valle dell'Orfento che la non era dotata di Parte_1
idonea attrezzatura, essendo priva di scarpe da trekking (vedi doc. b- parte attrice;
n. docn.6
Ente ). CP_2
Lamenta la stessa che il tratto di sentiero teatro del sinistro era privo degli adeguati supporti e che un corrimano avrebbe di certo evitato il prodursi dell'evento di danno.
pagina 11 di 14 Sul punto deve rilevarsi che l'incidente avveniva in condizioni di luminosità (ore 16.00
p.m.), che dalle fotografie in atti risulta che il sentiero fosse ampio e rettilineo, con un minimo di pendenza e che in prossimità della zona di verificazione dell'evento vi fosse idonea cartellonistica indicante la possibilità di scivolamento stante il fondo roccioso e fangoso (cfr. cartellonistica doc. 14 ; doc c. di cui alla seconda memoria di parte CP_2
attrice).
Deve altresì rilevarsi che essendo l'area una ” l'apposizione di supporti e Controparte_7
corrimano deve essere limitata a quelle zone che si presentano più esposte e più pericolose, pena la stessa alterazione dell'equilibrio flora -fauna e del medesimo patrimonio ambientale che con la istituzione delle riserve naturali si è voluto preservare.
D'altronde, come specifica lo stesso art. 1 della L. 394 del 1991 la fruizione è sussidiaria e va proposta in coerenza con gli obiettivi primari di un'area protetta, “al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.”
Alla luce di quanto sopra, è chiaro che la avrebbe potuto agilmente prevedere la Parte_1
situazione di possibile danno e avrebbe potuto agilmente superarla decidendo di non avviarsi verso il percorso, stante la assenza della dovuta attrezzatura e consapevole delle proprie capacità fisiche e ciò in ossequio al principio di precauzione.
Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito) che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento tra i detti doveri di precauzione e cautela;
qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di questa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenuto integrato il caso fortuito (vds., tra le tante, Cass. 17873/2020). pagina 12 di 14 La scelta di compiere una operazione, percorrere il sentiero senza scarpe da trekking, eseguibile in altro, più sicuro, modo ha di fatto attivato la interazione con la cosa
(intrinsecamente dotata di un quid di pericolosità) scaturigine dell'evento di danno.
Né può pretendersi, come sembra sostenere l'attrice, che il personale del centro visite, nello svolgimento delle funzioni di controllo possa impedire l'accesso ai visitatori.
La registrazione presso il centro visite svolge una funzione informativa (es. monitoraggio dell'afflusso, fornire consigli di sicurezza) e dunque il personale non ha potere di impedire l'accesso, potendo solo sconsigliarlo.
Tale funzione meramente informativa si evince dal Piano per il ove si legge: “Al fine CP_2
di offrire servizi di accoglienza, di ristoro e di assistenza logistica al visitatore, il ha CP_2
identificato un complesso di strutture ed attrezzature al fine di definire un approccio integrato alla visita del territorio. Sono pertanto ad oggi utilizzabili e fruibili, anche in collaborazione con altri Enti pubblici locali: Centri Visite e Musei;
Centri Informazioni
[…]”
Il comportamento della ha dunque avuto una efficacia causale esclusiva, Parte_1
ponendosi come causa assorbente del danno, ribadendosi in tale senso che per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità “in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”.( cfr. Cassazione civile sez. III, 24/01/2024, n.2376; cass. civ., sez. un.,
30/06/2022, n. 20943).
Dunque, la domanda deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza in base allo scaglione da €5.201 a 26.000- Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) – valori minimi- esclusa fase istruttoria.
La deve essere del pari condannata a rimborsare le spese di lite in favore Parte_1
della terza chiamata, dovendo farsi applicazione del principio di diritto in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, secondo cui, una volta rigettata pagina 13 di 14 la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (cfr. Cass., 8 febbraio 2016, n. 2492).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda attorea per la sussistenza di una responsabilità esclusiva della Parte_1
nella verificazione del sinistro per cui è causa;
[...]
condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Parte_1 CP_5
che si liquidano in € € 1.700,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. da liquidarsi
[...]
direttamente al procuratore dichiaratosi antistatario;
alla rifusione delle spese di lite nei
CP_ confronti del che si liquidano in egual misura;
alla Controparte_18
rifusione delle spese di lite nei confronti di che si liquidano in Controparte_3
pari misura.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Pescara, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Rossana Villani
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