Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1003
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione ad emettere l'atto impugnato

    Il ricorso è fondato in virtù del giudicato favorevole formatosi su annualità precedenti (2013, 2017, 2019) relative al medesimo rapporto giuridico e con identici motivi di impugnazione, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13916/2006, che preclude il riesame di questioni già decise con sentenza passata in giudicato, anche in materia tributaria e per rapporti di durata.

  • Accolto
    Erronea attribuzione del valore imponibile

    Il ricorso è fondato in virtù del giudicato favorevole formatosi su annualità precedenti (2013, 2017, 2019) relative al medesimo rapporto giuridico e con identici motivi di impugnazione, in applicazione del principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13916/2006, che preclude il riesame di questioni già decise con sentenza passata in giudicato, anche in materia tributaria e per rapporti di durata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1003
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1003
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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