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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1003/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 26 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8111 -2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento dell'IMU anno 2020, adottato dal Comune di Montebello e notificato il 28.07.2025 per € 6.715,00. A sostegno del ricorso notificato al Comune di Montebello Ionico, la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione ad emettere l'atto impugnato e l'erronea attribuzione del valore imponibile al terreno oggetto della controversia.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Montebello Ionico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. In via preliminare ed assorbente si rileva il giudicato favorevole sulle annualità 2013, 2017 e 2019, nonchè l'assenza di mutamento di diritto e dei presupposti di fatto, che sono identici alle annualità decise, così come i motivi di impugnazione che restano sovrapponibili a quelli già eccepiti dalla ricorrente. La Corte di cassazione (Sez. Unite n. 13916/2006)
a tal proposito ha affermato che<< qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente>> . In applicazione di tali principi è evidente che nel caso in esame i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi. Le spese di lite vanno compensate analogamente a quanto deciso con le sentenze precedenti che richiamano anche gli indirizzi interpretativi difformi sulla questione di diritto affrontata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Reggio Calabria, 10.06.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6292/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montebello Jonico - Via Portovegno 26 89064 Montebello Jonico RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8111 -2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 475/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento dell'IMU anno 2020, adottato dal Comune di Montebello e notificato il 28.07.2025 per € 6.715,00. A sostegno del ricorso notificato al Comune di Montebello Ionico, la ricorrente eccepisce il difetto di legittimazione ad emettere l'atto impugnato e l'erronea attribuzione del valore imponibile al terreno oggetto della controversia.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Montebello Ionico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito esposti. In via preliminare ed assorbente si rileva il giudicato favorevole sulle annualità 2013, 2017 e 2019, nonchè l'assenza di mutamento di diritto e dei presupposti di fatto, che sono identici alle annualità decise, così come i motivi di impugnazione che restano sovrapponibili a quelli già eccepiti dalla ricorrente. La Corte di cassazione (Sez. Unite n. 13916/2006)
a tal proposito ha affermato che<< qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituitolo scopo ed il petitum del primo. Ha aggiunto che tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente>> . In applicazione di tali principi è evidente che nel caso in esame i fatti integranti gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile e, dunque, sia presente in entrambi i giudizi l'elemento della invarianza nel tempo dei presupposti impositivi. Le spese di lite vanno compensate analogamente a quanto deciso con le sentenze precedenti che richiamano anche gli indirizzi interpretativi difformi sulla questione di diritto affrontata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite. Reggio Calabria, 10.06.2026