Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 02-04-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2301/2023 avente ad oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del Sindaco Parte 1
p.t. rappresentato e difeso dall'avv.to Marcello Fortunato, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Via SS. Martiri Salernitani n. 31;
- Opponente -
CONTRO CP 1 (C.F. P.IVA 2 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonietta Centomiglia, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via VI Settembre 1860 n. 18;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente Parte 1 conveniva dinanzi a questo Tribunale notificato, il CP 1 per ottenere la caducazione del decreto ingiuntivo n. la
136/2023 del Tribunale di Salerno, depositato in data 18.01.2023, con il
Parte 1 in persona del Sindaco quale era stato ingiunto al p.t., di pagare in favore della CP 1 la somma di euro 359.490,00
oltre ad interessi, spese e onorari.
La somma ingiunta scaturiva dagli oneri derivanti dal contratto di appalto stipulato in forma pubblica amministrativa in data 12 aprile 2021,
in esito a procedura ad evidenza pubblica, con cui il Parte 1
ha affidato ad l'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione CP 1 11
Straordinaria per il Rifacimento del Manto di usura della S.P.10b e della
SP34".
Tale contratto stabiliva all'art. 3 che "Il pagamento dei lavori (sia) effettuato in S.A.L. al raggiungimento di un importo netto non inferiore ad euro
150.000,00 e previo accreditamento da parte dell'Ente finanziatore al Pt 1
che relativamente allo stesso venivano adottate determinate Determine
con le quali il Responsabile Unico del Procedimento, liquidava nel complessivo la somma di euro 829.804,22, che formava oggetto di ricognizione di debito da parte del;
che alla data Parte 1
del 7 novembre 2022 la società intimante aveva riscosso soltanto il minore importo di euro 470.314,22;.
Eccepiva: la inesigibilità del credito azionato in sede monitoria laddove al momento della notifica del ricorso e del decreto, tale credito non era più
esistente; la inesigibilità del credito alla data del deposito del ricorso poiché quando il debitore è una Pubblica Amministrazione, l'esigibilità
del credito sarebbe differita alla scadenza del trentesimo giorno decorrente dalla attivazione dell'autonomo subprocedimento di liquidazione delle somme dovute all'appaltatore; l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto, dopo il deposito del ricorso e prima della notifica dello stesso e del decreto ingiuntivo, sarebbe intervenuto il pagamento del credito prima della notifica suddetta.
Infine, con domanda riconvenzionale sosteneva: che il contratto di causa era un contratto a corpo e, il corrispettivo così convenuto, remunerava tutte le attività all'uopo necessarie, nonché gli oneri di discarica a carico della stazione appaltante, il cui pagamento sarebbe stato subordinato alla presentazione di fattura e bolla di accompagnamento ma non essendosi esibita alcuna documentazione comprovante l'esatta portata dello smaltimento ed il suo effettivo espletamento, il preteso credito non sarebbe né certo, né quantificabile;
inoltre, la prova del credito non poteva ricavarsi dal contenuto della Determina n. 192 del 24 giugno 2021, avendo la stessa formato oggetto di rettifica, prevedendo che i costi relativi agli oneri di discarica sarebbero stati riconosciuti solo dopo la verifica della documentazione che attesta lo smaltimento dei rifiuti prodotti nelle fasi di lavorazione liquidati con successiva determina di liquidazione;
non avendo la società opposta fornito prova dello smaltimento dei rifiuti nel corso dell'esecuzione dei lavori;
con richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concludeva chiedendo: la revoca del decreto ingiuntivo;
in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la non debenza della somma di euro 42.830,66 a titolo di oneri di discarica di cui alla fattura n. 15 del 16.06.2021; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio, in data 01.06.2023 CP 1 la quale deduceva:
che i fatti successivi al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, nel caso di specie il pagamento di una parte del debito, non incidono sulla validità
dello stesso;
la nullità della clausola contenuta nel contratto per cui è
causa, la quale condiziona, all'erogazione del finanziamento, il pagamento della prestazione ad essa relativa, atteggiandosi la stessa come una condizione meramente potestativa rimessa alla volontà del debitore che, ben potrebbe, come nel caso di specie, non porre in essere quanto di sua competenza per ottenere l'erogazione del finanziamento e non subire alcuna conseguenza sul piano della responsabilità da ritardo.
Infine, veniva spiegata la reconventio reconventionis al fine di sentire affermare: la nullità della clausola contrattuale che subordina l'esigibilità del credito al "previo accreditamento dell'Ente finanziatore";
l'avveramento della condizione, a partire dal trentesimo giorno successivo all'emissione delle Determine di liquidazione, avendo il omesso di curare diligentemente le attività Parte 1
finalizzate ad ottenere l'accreditamento dei fondi da parte della CP 2
[...] ed ogni caso gli obblighi di buona fede e correttezza;
con condanna del Pt 1 opponente alla corresponsione degli interessi ex artt. 4 e 5 del Decreto Legislativo 231/2002, sulle somme dovute, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di azione delle
Determine di liquidazione sugli importi dovuti dall'esponente.
All'udienza del 14.09.2023 rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. e formulata proposta conciliativa del Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con rinvio al 08.05.2024.
La causa subiva una serie di rinvii per permettere alle parti di formalizzare l'accordo transattivo.
All'udienza del 19.03.2025, rilevato l'accordo transattivo intervenuto tra le parti, le stesse chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere,
con compensazione delle spese. perilLa causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ciò premesso si osserva che nel rito contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. In punto di diritto si osserva, che, per consolidata giurisprudenza, “la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio -costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto". (Cassazione civile, sez. III, 06 febbraio
2007, n. 2567). La cessazione della materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto. La cessazione della materia del contendere è situazione ignorata dal codice di rito ma introdotta nel nostro ordinamento attraverso la giurisprudenza e adoperata come formula terminativa di una serie di giudizi - ai quali non si attagliavano le figure della rinuncia agli atti o all'azione. In materia di contenzioso ordinario la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata, come esattamente rilevato da Cass. 18 maggio 2000 n. 368/SU,
in una molteplicità di situazioni - prescindendo da quelle, in precedenza ricordate, in cui l'espressione è adoperata per indicare le conseguenze derivanti dalla rinuncia all'azione - quali a mero titolo esemplificativo,
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore (Cass. 23 aprile 1974 n. 1218; Cass.9 luglio 1997 n.
6226); il riconoscimento dell'avversa pretesa (Cass. 29 aprile 1974 n.1216;
Cass. 9 maggio 1975 n. 1809; Cass. 12 dicembre 1975 n. 4151); la successione di leggi (Cass. 8 luglio 1960 n. 1813); lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento (Cass. 14 novembre 1977 n. 4923); la transazione stipulata fra le parti dopo l'inizio del processo (Cass. 27 febbraio 1998 n.2197; Cass.
18 maggio 1998 n. 4963; Cass. 6 giugno 1998 n. 5594).
Tali fattispecie sono fra loro comparabili per l'unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività, dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali, per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti, in conseguenza della natura personalissima e intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti -non viene chiesto al giudice alcun accertamento,
diverso da quello del venire meno dell'interesse alla pronuncia.
Pertanto, avendo le parti dichiarato di aver raggiunto un accordo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. A ciò consegue la revoca del D.I. n. 136/2023.
Nel caso di specie vi è prova del raggiungimento dell'accordo e dell'avvenuto pagamento del saldo in esecuzione dello stesso.
Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e il decreto ingiuntivo revocato.
Passando alla liquidazione delle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra le parti così come dalle stesse convenuto nell'accordo sottoscritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 136/2023;
2) Spese integralmente compensate.
Salerno, data del deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara