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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/04/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione terza Civile – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 986/2023 R.G. promossa da:
residente in [...]ed ivi elettivamente domiciliato in Parte_1
via Trotti n.46, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola che lo rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLANTE
c o n t r o
, in proprio e quale erede di residente in CP_1 Persona_1
Alessandria, ed ivi elettivamente domiciliato in piazza Garibaldi n.38 presso lo studio dell'avv. Carlo Porrati che lo rappresenta e difende per procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC
APPELLATA
Oggetto: responsabilità da fatto illecito contrattuale ed extracontrattuale
Udienza di rimessione della causa in decisione del 20.3.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 16 PER PARTE APPELLANTE: richiamata l'istanza di CTU;
condannare gli appellati al pagamento della somma che risulterà di giustizia quale risarcimento del danno, con interessi ex art.1284,
4° c.c. e rivalutazione monetaria;
con il favore delle spese del doppio grado da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario
PER PARTE APPELLATA: per in proprio: richiamate all'occorrenza le istanze istruttorie, CP_1
rigettare l'appello in quanto inammissibile ed infondato;
con il favore delle spese anche del presente grado;
per quale erede di CP_1 Per_1
: richiamate all'occorrenza le istanze istruttorie, rigettare l'appello in
[...]
quanto inammissibile ed infondato;
con il favore delle spese anche del presente grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione d'appello ritualmente notificato il sig. Parte_1
propone impugnazione avverso la sentenza n. 127/2023 del 13.2.2023, con la quale il Tribunale di Alessandria rigettava le sue domande con cui aveva chiesto che venisse dichiarata la responsabilità, ex art. 2087 o 2051 c.c., del sig. CP_1
(e, ai sensi dell'art.2051 c.c., della di lui madre , per i
[...] Persona_1
danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 23.04.2018 presso il giardino di quest'ultimo mentre svolgeva, con una motofalciatrice, lavori di giardinaggio dallo stesso commissionati.
Primo grado
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
, affinché venisse dichiarata la responsabilità, ex artt. 2087 o 2051 c.c.,
[...]
di quest'ultimo (e, ex art.2051 c.c., della di lui madre Persona_1
comproprietaria dell'immobile) per i danni da lui subiti alla gamba e all'addome a seguito del sinistro avvenuto in data 23.04.2018 quando l'attore stava pagina 2 di 16 svolgendo dei lavori di giardinaggio con la macchina fresatrice a lui fornita dal convenuto committente, presso il giardino di quest'ultimo.
L'attore sosteneva che il macchinario fosse sprovvisto dei requisiti minimi di sicurezza necessari per poter svolgere le relative attività lavorative e, in particolare, del sensore finalizzato ad interrompere il funzionamento in caso di contatto con il corpo e della idonea carenatura a copertura della lama.
L'attore esponeva, altresì, che durante il lavoro, inciampando con la fresa, cadeva a terra ed essendo la macchina priva dei sistemi di sicurezza non si bloccava, ma continuava il funzionamento ferendo il sig. dall'addome Pt_1
fino alla gamba destra.
L'attore subiva un intervento di innesto di muscolo e carne nella gamba ferita e, in un secondo momento, a causa di alcune complicanze, un ulteriore intervento al quale facevano seguito numerose visite mediche e trattamenti specialistici di riabilitazione.
Il sig. spiegava che a causa dell'incidente non poteva riprendere alcuna Pt_1
attività lavorativa.
Il medico incaricato di effettuare una perizia medico legale di parte concludeva che sussisteva un danno alla persona quantificato in 15 giorni di inabilità temporanea assoluta in relazione ai ricoveri subiti;
5 giorni di temporanea parziale al 75%; un mese di temporanea parziale al 50%; un mese e mezzo di temporanea parziale al 25% ed una percentuale del 15-16% di danno permanente biologico.
In ragione di quanto esposto, il sig. intraprendeva, altresì, separato Pt_1
procedimento, ex art.2051 c.c., avverso la madre del convenuto, la sig.ra
, asserendone la qualità di comproprietaria (dell'immobile e) Persona_1
della fresatrice.
Si costituiva il sig. deducendo che la ricostruzione dei fatti non fosse CP_1
corretta, che la prestazione fosse a titolo di cortesia e che non potesse sussistere,
pagina 3 di 16 di conseguenza, una responsabilità contrattuale e neppure ai sensi dell'art. 2051
c.c. essendo il sinistro occorso per esclusiva colpa dell'attore.
Si costituiva, altresì, la sig.ra la quale, riportandosi alle eccezioni del Per_1
figlio, negava comunque di essere la proprietaria o la custode del macchinario.
Le due cause venivano riunite.
Con sentenza n. 127/2023 pubblicata in data 13.02.2023, il Tribunale di
Alessandria rigettava le domande di parte attrice e la condannava, altresì, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00, a favore di ciascuno dei convenuti.
Riguardo la responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligo di sicurezza, il giudice di prime cure richiamava giurisprudenza inerente l'art. 2087
c.c., che ne sostiene il ruolo di norma di chiusura del sistema di tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Rilevava che il dovere di assicurare la sicurezza che incombe sul datore di lavoro non è fonte di responsabilità oggettiva, dal momento che tra gli elementi costitutivi prevede la colpa. Trova, invece, la sua fonte immediata e diretta nel contratto di lavoro subordinato, dal quale vengono escluse le prestazioni svolte per mera cortesia. Allo stesso modo, di tale norma è esclusa
l'applicazione, in ogni caso, anche in relazione alla disciplina dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo (Cass. n. 933/95; Cass. 7128/2013; Cass.
9614/2001).
Il giudice di prime cure riteneva si potesse pacificamente individuare la prestazione quale attività svolta a titolo di amicizia, come confermavano le dichiarazioni fatte anche dall'attore agli agenti della Polizia di Stato intervenuti nell'immediatezza dei fatti, sig.ri e (assunti CP_2 Controparte_3
come testi) e da questi ultimi riportate. Pertanto, il tribunale escludeva la responsabilità ex art. 2087 c.c.
pagina 4 di 16 Riguardo alla responsabilità ex art. 2051 c.c., dedotta nei confronti di entrambi i convenuti, il giudice di prime cure rilevava che questa presupponeva innanzitutto la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa stessa, tale da consentirne il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente insorte e l'esclusione dei terzi dal contatto con l'oggetto medesimo. Ricordava, inoltre, la necessità di dover dar rilievo esclusivamente alle c.d. causalità adeguate, idonee a determinare l'evento, o alle c.d. regolarità causali integrando, invece, il caso fortuito tutto ciò che non risulta oggettivamente prevedibile.
Nel caso di specie, riteneva pacifica la proprietà in capo al sig. della CP_1
motozappa causa dei danni fisici (oltre che comproprietario dell'immobile che la custodiva, unitamente alla madre , ma reputava il nesso Persona_1
causale interrotto dalla condotta tenuta dal sig. quest'ultimo, infatti Pt_1
(come aveva testimoniato anche che si era recata in Testimone_1
ospedale a far visita all'attore), non aveva tenuto (per sua stessa ammissione) un comportamento in alcun modo prudente durante l'utilizzo del macchinario.
Considerato quanto sopra esposto, il tribunale riteneva che il sinistro andasse imputato al danneggiato e che fosse da escludere la responsabilità ex art. 2051
c.c. dei convenuti.
Con atto di citazione, propone appello il sig. contestando la decisione Pt_1
nella parte in cui il tribunale ha considerato ammissibili quali testi (seppur non considerando in sentenza le loro deposizioni) i sig.ri e CP_1 Per_1
nelle reciproche cause riunite, nonostante avessero un chiaro interesse in causa quali parti del connesso giudizio in cui erano stati (reciprocamente) chiamati a rispondere del medesimo evento.
Per quanto riguarda la sig.ra , moglie del sig. Testimone_1 CP_1
ritenuta dal tribunale una teste disinteressata e genuina, ci troveremmo, invece, di fronte ad una testimonianza compiacente poiché la stessa avrebbe avuto tutto pagina 5 di 16 l'interesse a che il marito non subisse una condanna a risarcire i danni patiti dall'odierno appellante.
L'appellante rileva, altresì, la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2087
c.c. giacchè il giudice di prime cure aveva esordito escludendo la responsabilità contrattuale degli odierni appellati sul presupposto che la prestazione del sig. sarebbe stata a titolo amichevole e gratuito. Pt_1
L'appellante asserisce che la tutela antinfortunistica copre anche le prestazioni di lavoro a titolo gratuito e che, dunque, sarebbe fuori dubbio la responsabilità del sig. che dovrebbe rispondere ex art. 2087 c.c. CP_1
Riguardo la presenza delle dovute misure di sicurezza sullo strumento di lavoro, emergerebbe pacificamente dal fotogramma prodotto e dalla ferita riportata dall'appellante che i relativi meccanismi non fossero presenti; la copertura (carenatura delle lame), infatti, era solo parziale, rendendo il macchinario non a norma di legge.
L'errore del tribunale, comunque, risiederebbe anche nella contraddizione presente in sentenza ove il giudice di prime cure prima asseriva la completezza della carenatura salvo subito dopo sostenere che l'attore esponeva gli arti inferiori alle lame: tanto non sarebbe stato possibile se la protezione fosse stata integrale.
L'appellante richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.
Pen. N. 12115/1999) secondo cui è compito del titolare della posizione di garanzia «evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele, così come quella dei terzi […]».
Riguardo all'esclusione della responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051
c.c., statuita immediatamente dopo l'esclusione della responsabilità contrattuale,
pagina 6 di 16 di cui si è appena trattato, ed essendosi basato il tribunale su una asserita condotta abnorme dell'attore, l'appellante esclude che la condotta del danneggiato possa configurare un caso fortuito.
L'appellante assume che il caso fortuito non è invocabile ove la cosa in custodia presenti irregolarità e vizi di non conformità alla legge e ove questi siano la causa del danno.
Nel caso di specie, il caso fortuito non potrebbe sussistere dal momento che se la carenatura fosse stata a norma di legge il danno, nonostante l'imprudenza commessa, non si sarebbe verificato;
infatti, le normative di sicurezza sono poste anche a protezione della distrazione o della imprudenza dell'operatore e, pertanto, non si può parlare di superamento della presunzione di colpa e, quindi, di caso fortuito se la cosa dannosa non risulta essere a norma di legge.
L'appellante richiama, infine, opinione giurisprudenziale a sostegno del fatto che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. non può essere esclusa per il solo fatto che la vittima ha usato la cosa fonte di danno volontariamente o in modo abnorme quando tale uso, pur se non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa stessa.
Le parti appellate e (deceduta nel corso CP_1 Persona_1
del giudizio d'appello con causa riassunta in relazione alla sua posizione processuale dallo stesso unico erede) si costituiscono CP_1
separatamente opponendosi all'impugnazione ed aderendo in toto alle motivazioni della sentenza di primo grado.
L'APPELLO DEV'ESSERE RESPINTO.
In via pregiudiziale è necessario chiarire che l'assunzione testimoniale intervenuta in primo grado (all'esito della riunione dei due giudizi connessi) di pagina 7 di 16 e è affetta da nullità, ex art.246 c.p.c., come CP_1 Persona_1
lamenta parte appellante.
L'interesse a partecipare al giudizio previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art.246 c.p.c. si realizza, infatti, nei riguardi di chi è stato chiamato (o sarebbe potuto essere chiamato) dall'attore, in linea solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario
(Cass.2002 n.14963). Interesse che si manifesta concretamente, tra l'altro, all'esito della riunione delle due cause connesse intervenuta in primo grado, ex art.274 c.p.c., poiché in forza del principio di acquisizione, le prove raccolte in uno dei procedimenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, sono utilizzabili anche nell'altro (Cass.2012 n.9440). Ne discende che, in caso di deposizione testimoniale, le stesse parti in causa potrebbero utilizzare la propria testimonianza nella causa connessa-riunita a vantaggio di se stessi.
E' altrettanto necessario specificare pero', che tali assunzioni testimoniali non hanno avuto alcun effetto sulla decisione di primo grado giacchè il giudice, in sede di motivazione non vi ha fatto alcun cenno né ha utilizzato in alcun modo tali prove e le medesime (per i suddetti motivi) non saranno considerate in sede di appello.
Rimane acquisito (in assenza di impugnazione sul punto), invece, che la teste
(moglie di risulta capace di testimoniare e Testimone_1 CP_1
la sua attendibilità verrà valutata infra dal Collegio.
Nel merito, non è impugnata (ed è conseguentemente passata in cosa giudicata)
e, comunque, non è oggetto di contestazione in sede di gravame, la specifica statuizione del giudice di primo grado (pag.4 sentenza) che ha individuato una confessione stragiudiziale resa a terzi, ex art.2735 c.c., di in Parte_1
relazione alle dichiarazioni da lui rilasciate agli agenti di polizia intervenuti in loco ( e , assunti quali testi), idonea a CP_2 Controparte_3
comprovare l'intervenuto rapporto di cortesia con l'amico ed CP_1
pagina 8 di 16 avente ad oggetto l'assunzione dell'incarico (a titolo gratuito) di fresatura del suo giardino.
Appurato questo si deve escludere che (contrariamente a quanto sostiene l'appellante) alla fattispecie oggetto del presente giudizio possano applicarsi, nei riguardi di tanto l'art.2087 c.c. (adozione da parte CP_1
dell'imprenditore delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro) quanto il D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81 e successive modifiche
(testo unico delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).
Come spiega la Suprema Corte, innanzi tutto, l'art.2087 c.c. cosi' come le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dalle leggi speciali sono applicabili (oltre che nei rapporti di lavoro subordinato) anche al committente di un rapporto di lavoro autonomo (prestazione d'opera o appalto) purchè egli si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto riservandosi i poteri tecnico-organizzativi dell'opera o del servizio da eseguire (Cass.2022 n.7477; Cass.2017 n.11311). Nulla di tutto cio' è avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio, ove Parte_1
esperto del settore, ha provveduto in piena autonomia alle opere di fresatura del giardino del sig. (che non era neppure presente al momento di esecuzione CP_1
dello sfalcio dell'erba) il quale (oltre a non essere committente di un contratto d'opera, ma semplice parte di un rapporto gratuito di cortesia) si è limitato a mettere a disposizione dell'appellante la macchina fresatrice.
In relazione all'applicazione della disciplina della prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nonché della norma di “chiusura” di cui all'art.2087 c.c., inoltre, l'ordinamento individua i beneficiari degli obblighi di protezione prescindendo da una loro formale categoria contrattuale e dando invece rilievo alla prestazione di un'attività, ancorchè senza retribuzione, nell'ambito di un contesto professionale che sia organizzato da un datore di lavoro
(Cass.2022 n.37019).
pagina 9 di 16 Le sezioni penali della Suprema Corte, a loro volta, hanno chiaramente affermato che puo' assumere la posizione di garante in relazione alle norme di prevenzione della sicurezza sul lavoro il soggetto che ha il potere organizzativo, decide personalmente le modalità di svolgimento dell'attività ed ha, quindi, un ruolo verticistico e direttivo. Egli deve svolgere un ruolo dirigenziale rispetto all'attività cosicchè puo' essere riconosciuta la tutela antinfortunistica anche in fattispecie di lavoro prestate per amicizia, per riconoscenza o, comunque, in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi “di lavoro”, conformemente alla definizione di datore di lavoro quale soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali (Cass. pen. 2024 n.25756, specificamente in motivazione): poteri organizzativi e decisionali di circa la prestazione di taglio CP_1
dell'erba che non solo comprova, ma neppure allega che Parte_1
l'appellato avesse.
Infondato è anche il motivo d'appello riguardante la responsabilità ex art.2051 c.c. di entrambi gli appellati.
La ricostruzione dell'incidente è chiara e resa particolarmente evidente dalle foto prodotte dal sig. al fascicolo di primo grado con la comparsa di CP_1
costituzione e risposta e con la seconda memoria ex art.183 c.p.c. (che, pacificamente, e come confermato tanto dai testi che dal sig. in sede di Pt_1
interrogatorio, riproducono la motofresatrice oggetto di causa) e non risulta in alcun modo (come vorrebbe l'appellante) che l'incidente si sia verificato per (e sia, quindi, in nesso di causalità con) l'insufficiente carenatura della motofresatrice.
Si deve premettere che (foto n.12 del fascicolo Guerra di primo grado) la macchina in questione era dotata di un pulsante rosso di spegnimento di pagina 10 di 16 sicurezza, di una leva rossa a manubrio (foto 15 e 16) di spegnimento automatico (il motore funzionava solo se la leva era premuta, mentre rilasciandola si spegneva automaticamente) nonché di una carenatura completa
(superiore, laterale e posteriore) intorno alle lame di sfalcio (foto 20, 21, 22, 23 e
24). Il teste (rivenditore professionista delle motozappe di Testimone_2
marca identiche a quella oggetto del giudizio), presa visione delle CP_4
fotografie del macchinario, ha dichiarato che “la raffigurata nella Parte_2
fotografia è una Ferrari modello 91 e – cosi' come si presenta nelle fotografie n.3, 4, 5 e 6 - mi sembra perfettamente a norma…Ormai è una macchina fuori produzione, risalirà agli anni 90. E' munita di manleva (“leva”, ndr) di sicurezza come si vede nelle foto”. Il teste, in pratica, conferma che il mezzo corrisponde al prodotto commercializzato negli anni novanta e, quale tecnico (rivenditore) della materia, esprime il parere che fosse a norma.
Detto cio', come ha confermato lo stesso sig. nell'interrogatorio Pt_1
formale, dopo aver effettuato lo sfalcio dell'erba sul lato ovest del giardino (le cui varie zone erbose sono separate da un tratto di terreno a ghiaia) l'appellante si trasferi' sul lato sud (ove vi era ulteriore terreno da fresare). Ha spiegato che
“mi stavo dirigendo verso l'aiuola che si vede nelle fotografie sub doc. 2, 3 e 4.
Per salire sul gradino del marciapiede che si vede nelle foto camminavo a ritroso trascinandomi dietro la fresatrice. Ad un certo punto mentre stavo superando il gradino, la motofresatrice ha fatto un balzo, si è alzata e in quel momento le lame mi hanno preso i pantaloni e hanno iniziato a tagliarmi la gamba. Io sono caduto immediatamente all'indietro lasciando la presa delle manopole per cui il motore si è spento, ma ormai era troppo tardi…non ho messo uno scivolo sul gradino, pensavo di farcela a far superare alla fresatrice il dislivello semplicemente tirandomela dietro”. Durante lo stesso interrogatorio formale pero', poco dopo, in relazione alla circostanza che all'ospedale, lo stesso giorno del sinistro, avesse pronunciato dichiarazioni ammettendo chiaramente la propria pagina 11 di 16 responsabilità nell'accaduto, il sig. ha spiegato “…posso anche averle Pt_1
dette, ma in quel caso intendevo che ero stato veramente stupido a trascinarmi dietro la macchina in quel modo e soprattutto a non mollare subito la presa non appena accortomi che la macchina si stava alzando anzi, per qualche attimo ho continuato a tenere la fresatrice tentando di riabbassarla”. V'è di piu'.
Come suddetto, la motozzappa possedeva una leva di sicurezza da tenere premuta sul manubrio per consentire il funzionamento del motore cosicchè bastava rilasciarla per ottenerne l'immediato spegnimento. Ora, la teste
[...]
(moglie del sig. non per questo da ritenersi Testimone_1 CP_1
inattendibile) ha dichiarato di essere tornata a casa, il giorno del sinistro, quando il ferito era già stato trasportato in ospedale e che “la fresatrice era messa come raffigurata nella foto n.3 e ho visto che c'era un elastico sulla leva di spegnimento di sicurezza. Poi mia suocera mi ha detto che le aveva Pt_1
chiesto un elastico…di domenica io, mio marito e mia suocera siamo andati in ospedale all'ora di pranzo a trovare il sig. parlando dell'accaduto lui Per_2
ha detto “sono stato un coglione, ho fatto una cazzata”. In pratica, il sig. Pt_1
(che all'ospedale si è attribuito la responsabilità dell'infortunio) secondo la teste avrebbe vincolato con un elastico la leva al manubrio in modo che, una volta acceso il motore, non fosse necessario tenere premuta la leva per mantenerlo in funzione: modalità comoda per guidare la motozzappa, ma pericolosissima in caso di eventi imprevisti che richiedano l'immediato spegnimento del macchinario. La circostanza sembra confermata (valorizzandosi la testimonianza de relato di cui sopra) dalla relazione di servizio della Polizia ove risulta che, all'ospedale il sig. riferiva ai poliziotti che “mentre si Pt_1
trovava nel cortile aveva imprudentemente fatto retromarcia con la motozzappa e che le lame avevano attaccato i pantaloni di jeans risalendo la gamba verso la sua persona;
fortunatamente il tessuto in jeans provocava il blocco dell'attrezzo”. Blocco, quindi, provocato non dalla circostanza che (finalmente)
pagina 12 di 16 il sig. si fosse deciso a lasciare il manubrio (provocando il rilascio della Pt_1
leva di sicurezza e lo spegnimento automatico del motore), ma dal fatto che i pantaloni maciullati e risucchiati nelle lame avessero provocato il blocco del meccanismo (nonostante la presenza del predetto elastico sul manubrio).
Dalla fotografia n.19, infine, si evince chiaramente che la non Parte_2
aveva il meccanismo motore di retromarcia (giacchè la relativa freccia delle marce è direzionata solo in avanti), mentre, invece, aveva il (solo) meccanismo di rotazione delle lame in avanti e indietro (con le frecce corrispondentemente direzionate anche all'indietro).
In definitiva, il sig. pur avendo terminato il taglio sul lato ovest del Pt_1
giardino e pur dovendo attraversare un tratto di svariati metri (foto 28, 29 e 30) di cortile in acciottolato-ghiaia (del tutto inadatto al transito di una motozzappa a motore acceso e lame in funzione), procedendo in retromarcia (meccanismo motore che l'attrezzo non possedeva), pretendeva di superare il (non agevole) gradino presente (per recarsi nella zona del secondo taglio dell'erba) trascinando (molto pericolosamente) all'indietro il mezzo con le lame in funzione (e dopo aver disinserito la leva di sicurezza con l'elastico), invece di spegnere il motore e di usare uno scivolo (presente in loco, foto n.24 e 25, come confermato dallo stesso sig. , il che ha costretto il mezzo (foto 4, 5, 26 e Pt_1
27), pur dotato di pulsante rosso manuale di spegnimento di sicurezza, di leva rossa di spegnimento automatico (improvvidamente disinserita con l'elastico), perfettamente carenato lateralmente ed a norma, ad un movimento innaturale con inclinazione verso l'alto della parte posteriore sottostante (che, ovviamente, non poteva essere carenata, dovendo le lame essere in grado di tagliare l'erba), proprio quella dotata delle, ex se, pericolose lamine in funzione che sono risultate, all'esito di tale improvvida manovra, scoperte. Cio' si evince chiaramente dalle foto n.5 e n.19 che mostrano, rispettivamente, il lato posteriore della macchina nella innaturale posizione assunta nel tentativo di pagina 13 di 16 superare il gradino in retromarcia (con la carena sollevata e le lame completamente scoperte e pericolosissime per il guidatore) e in posizione di normale utilizzo con la carena (munita di segnale di pericolo e di avviso “coltelli in rotazione”) che impedisce fisicamente, quale strumento di interposizione, alle gambe dell'operatore di venire a contatto con le lame. Inesistente, quindi, è qualsivoglia nesso di causalità tra la struttura della carena e l'occorso incidente.
In aggiunta (anche volendo, per un momento, non ritenere comprovata pienamente la presenza del suddetto elastico sul manubrio) il sig. Pt_1
accortosi (interrogatorio) che la macchina “si stava alzando” facendogli perdere l'equilibrio, invece di abbandonare la presa ha anche trattenuto la motozzappa per il manubrio e, inoltre, tentato di abbassarne l'inclinazione mantenendo (con o senza elastico) la fresatrice con le lame in azione: da qui l'inevitabile incidente causato dalle medesime lame che hanno agganciato i pantaloni del sig. Pt_1
caduto a terra per la perdita di equilibrio dovuta a tale sconsiderata manovra e
(sostanzialmente) trascinatosi addosso la fresatrice.
In ogni caso, quindi, l'operazione sicuramente compiuta da è Parte_1
stata tanto pericolosa quanto azzardata e, sostanzialmente, imprevedibile (tanto piu' in un soggetto pacificamente avvezzo all'impiego di simili macchinari).
Tale situazione di grave pericolo l'ha creata esclusivamente il danneggiato, era del tutto prevedibile in rapporto alle circostanze (tanto piu' al danneggiato che era un esperto di attrezzature agricole) e poteva essere evitata con l'adozione di cautele normalmente attese (spegnimento del motore, uso dello scivolo, utilizzo della motozappa senza trascinamento in retromarcia, non utilizzo dell'elastico di blocco della leva di sicurezza, rilascio immediato del manubrio al primo accenno di scarto della motozzappa e di perdita di equilibrio).
Ai sensi dell'art.2051 c.c., la colpa del danneggiato esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un pagina 14 di 16 impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità
(Cass.2021 n.456).
Ne discende che il comportamento tenuto dal danneggiato ha una diversa incidenza causale sull'evento dannoso in ragione della prevedibilità ed evitabilità della situazione di possibile danno, di tal che quanto piu' il danno risulti prevedibile ed evitabile mediante l'adozione delle cautele normalmente prospettabili in rapporto alle circostanze, tanto piu incidente sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno (Cass.2021 n.6554). Cio sino ad escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass.2022 n.7173).
Il comportamento del sig. in definitiva, non ha costituito, in relazione Pt_1
alle circostanze di fatto in cui si è verificato il fatto dannoso, evenienza ragionevole ed accettabile, cosicchè la sua imprudenza ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso rappresentando quel caso fortuito che esclude la responsabilità del custode, ex art.2051 c.c., sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima
(Cass.2023 n.21675).
Tutto quanto precede è riferibile anche alla domanda proposta contro
[...]
(con assorbimento di ogni altra questione) di cui risulta Per_1 CP_1
erede universale costituito in sede di riassunzione processuale.
L'appello, di conseguenza, dev'essere respinto.
Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali nei limiti del richiesto (comprensive della fase di trattazione dedicata, nel corso di tre udienze, al tentativo di conciliazione).
pagina 15 di 16 Sussistono i presupposti per l'imposizione del doppio contributo a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 127/2023 Parte_1
pubblicata in data 13/02/2023 del Tribunale di Alessandria che, per l'effetto, conferma integralmente;
dichiara tenuta e condanna parte appellante a pagare a Parte_1 CP_1
in proprio e quale erede di le spese del presente grado
[...] Persona_1
del giudizio che liquida per compensi in euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;
per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante;
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/3/2025 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.
La Presidente
dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere estensore dott. Francesco Rizzi
pagina 16 di 16