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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.212/2023 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Luigi De Stefano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Enrico Fermi n.
3- appellante
E
in persona del Presidente pt, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Filangieri n.48 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1960/22 del
Tribunale di Nocera Inferiore Salerno pubblicata il 30/12/22 e notificata il 17/1/23.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della nella causazione dell'evento Controparte_1
per cui era causa con la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti in seguito e per effetto del sinistro per cui è causa, della somma di E 5.029,73 - di cui E 2.126,44 per danni a cose ed euro 2.903,29 per danni da lesioni personali - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in quella somma minore e/o maggiore ritenuta congrua sulla base dell'istruttoria espletata in primo grado, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e , in via gradata,
nell'ipotesi in cui fosse accertata la sua responsabilità, che fosse condannata al risarcimento del solo danno dimostrato e provato e,
comunque, ridotto ex art. 1227 cc, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio ed attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 25 settembre 2025 e con ordinanza dell'1 ottobre 2025 venivano concessi ex art.190 IIc cpc 30
gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito delle memorie di replica in considerazione del piano straordinario ex art.4 DL 117/2025 per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in riassunzione - a seguito di iscrizione a Parte_1
ruolo erronea presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno,
incompetente per valore - davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al fine di essere risarcito dei danni materiali al suo veicolo quantificati in E 4.229,25, nonché per le lesioni personali che aveva patito a causa del sinistro stradale avvenuto il 20/4/2010.
A sostegno della domanda la parte attrice esponeva che: alle ore
14.30 circa, mentre stava percorrendo Via Papa Giovanni XXIII in San
Marzano sul Sarno (SA) a bordo del proprio veicolo, s'imbatteva alla guida della sua autovettura- una AN Y targata DV594ZN-in una
3 buca presente sul manto stradale, priva di qualsivoglia segnalazione e non visibile;
a seguito dell'impatto il suo veicolo perdeva aderenza e andava a collidere contro il muro di recinzione posto sul margine sinistro della carreggiata;
a causa dell'incidente veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Martiri di Villa Malta” di
Sarno (SA).
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi di parte attrice e veniva espletata la CTU per la quantificazione dei danni all'auto e per le lesioni patite dal Pt_1
La causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la poteva rispondere ai sensi dell'art. 2051 cc in CP_1
quanto quale ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presumeva responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di
4 pericolo inerenti alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisse la prova dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento dannoso;
tale responsabilità andava esclusa qualora l'utente della strada avesse potuto percepire o prevedere il pericolo con l'ordinaria diligenza,
poiché quanto più il rischio risultava superabile mediante cautele comuni, tanto più la condotta del danneggiato incideva nel nesso eziologico fino ad interromperlo del tutto, integrando un'ipotesi di caso fortuito;
spettava, quindi, all'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
nel caso in esame, dalle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare da quelle di emergeva che il sinistro Controparte_2
era ascrivibile esclusivamente alla condotta del poiché lo stesso Pt_1
teste, che stava seguendo l'attore a breve distanza, era riuscito ad evitare l'impatto adottando una guida prudente e conforme alle condizioni dei luoghi;
le predette dichiarazioni rese risultavano, peraltro, contrastanti con quanto accertato dagli Agenti di Polizia Municipale, i quali
5 avevano individuato quale causa dello sbandamento la presenza di ghiaia sul manto stradale e non già di una buca o di un avvallamento;
non vi era prova sufficiente in ordine alla non visibilità o non prevedibilità della presunta insidia o alla sussistenza di un pericolo di un pericolo occulto, anche in considerazione dell'orario diurno in cui si verificava il sinistro;
da tale ragionamento conseguiva che l'incidente era stato causato in via esclusiva dalla condotta imprudente e distratta del che non Pt_1
adeguava la velocità alle condizioni del fondo stradale;
invero se la parte attrice avesse rispettato le comuni regole di prudenza e moderato la velocità, avrebbe potuto agevolmente avvedersi del brecciolino presente ed evitarne gli effetti;
la presenza di tale materiale, del resto, costituiva un'alterazione occasionale e non prevedibile dello stato dei luoghi, integrando un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1)sulla dichiarazione testimoniale resa dal sig. CP_2
; il teste in questione aveva reso dichiarazioni chiare e
[...]
6 coerenti, precisando le circostanze di tempo, luogo e la dinamica del sinistro e riferendo che, trovandosi a circa 30-40 metri di distanza dalla sua autovettura era riuscito ad arrestare il proprio veicolo in tempo,
evitando di rimanere coinvolto nell'incidente; tali dichiarazioni,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non implicava che lo stesso teste fosse stato più prudente, ma solo che,
trovandosi a una distanza di sicurezza di circa 30-40 metri e vedendo la sua autovettura perdere aderenza, riusciva tempestivamente ad arrestare il proprio veicolo, evitando di restare coinvolto nel sinistro;
le dichiarazioni dell' erano perfettamente coerenti con CP_2
quanto accertato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti e con le conclusioni del Consulente
Tecnico d'Ufficio, geom. in particolare, Persona_1
quest'ultimo precisava che l'autovettura AN Y, nell'affrontare una curva, finiva con entrambe le ruote in un avvallamento del manto stradale privo di asfalto e completamente riempito di breccioline, di forma rettangolare e ben distinguibile;
anche nel rapporto di servizio dei Vigili Urbani di San Marzano sul Sarno era scritto che la PG
intervenuta aveva constatato che, sul lato destro della carreggiata in
7 direzione San Valentino–San Marzano, il manto stradale risultava dissestato e coperto di ghiaia, che tale stato dei luoghi aveva causato la sbandata dell'autovettura e l'urto contro il muro di recinzione;
non era,
quindi, vero come affermato dal Tribunale che vi era discordanza tra la deposizione testimoniale e gli accertamenti della Polizia Municipale,
poiché i termini “ghiaia” e “brecciolino” indicavano lo stesso materiale e descrivevano la medesima condizione di pericolo del tratto stradale;
le fotografie allegate al rapporto confermavano, infatti, la presenza di un tratto di carreggiata dissestato, rettangolare e ricoperto di brecciolino, in piena coerenza con quanto riferito dal teste escusso;
tali risultanze trovavano, infine, pieno e ulteriore riscontro nell'elaborato tecnico del CTU geom. , il quale, nel proprio Persona_1
accertamento peritale, aveva allegato rilievi fotografici coincidenti con quelli eseguiti dai Vigili Urbani, confermando la presenza dell'avvallamento e della ghiaia quali cause dirette della perdita di controllo del veicolo;
2)sullo stato dei luoghi e la condotta del;
il CTU di Parte_1
prime cure, con un elaborato accurato e privo di censure, accertava -
anche sulla base dei rilievi fotografici allegati al rapporto dei Vigili
8 Urbani - che il tratto di manto stradale dissestato presentava una forma rettangolare con una superficie di metri 6,22 per 1,57; tale circostanza dimostrava che la via Papa Giovanni XXIII non versava in condizioni di dissesto tali da imporre una condotta di guida più prudente, ma presentava soltanto un limitato tratto privo di asfalto e pieno di brecciolino, situato in prossimità di una curva;
il teste escusso aveva precisato che l'avvallamento, per via del dislivello e della posizione,
non era visibile se non dopo l'immissione in curva e non risultava in alcun modo segnalato;
secondo l'appellante il brecciolino, per la sua colorazione analoga a quella dell'asfalto, risultava difficilmente distinguibile, per cui non era rilevante che l'incidente fosse avvenuto in pieno giorno e con buone condizioni di visibilità; secondo i calcoli del CTU il viaggiava rispettando i limiti di velocità per cui non Pt_1
avrebbe potuto evitare il tratto dissestato che non era visibile e non era evitabile con congruo anticipo;
non poteva parlarsi nel caso di specie di un brecciolino costituente un' ipotesi di caso fortuito, trattandosi di una alterazione permanente dello stato dei luoghi, non già imprevista o imprevedibile;
tutta l'attività istruttoria deponeva per la sussistenza di un tratto di strada privo di asfalto e ricoperto di brecciolino;
sulla base
9 di quanto dimostrato poteva dirsi che il sinistro derivava esclusivamente dalle condizioni dissestate del manto stradale, con prova piena del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e che non erano configurabili condotte imprudenti né cause fortuite o comportamenti alternativi idonei a evitare o ridurre il danno;
3)sulla natura della responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro;
secondo gli artt. 14 e 42 C.d.S. e 174-175 del relativo regolamento gli enti proprietari delle strade erano tenuti a garantirne manutenzione, controllo e adeguata segnalazione dei pericoli;
secondo la giurisprudenza di legittimità - ormai consolidata a partire dalla sent. Cass. n.19653/2004 - aveva chiarito che tali obblighi ricadevano sull'ente anche per i beni demaniali, trovando applicazione l'art. 2051 cc, salvo prova del caso fortuito;
nel caso di specie, la non aveva fornito alcuna prova idonea ad Controparte_1
escludere la propria responsabilità;
4)nesso di causa e quantum debeatur;
le dichiarazioni testimoniali, il rapporto della Polizia Locale e la consulenza tecnica d'ufficio confermavano la compatibilità tra il sinistro e i danni riportati dall'autovettura dell'attore, quantificati dal CTU geom. in E Per_2
10 2.126,44 iva inclusa;
la prova del nesso causale per i danni alla persona emergeva sia dalle testimonianze acquisite sia dalla documentazione sanitaria in atti;
in particolare, il CTU, dott.
accertava la riconducibilità delle lesioni Persona_3
all'incidente stimando il relativo danno in E 2.903,29.
La , in persona del Presidente pro tempore, si Controparte_1
costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello affermando che:
come correttamente osservato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal teste apparivano in netto contrasto con gli CP_2
accertamenti compiuti dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del sinistro;
il teste, infatti, riferiva che l'autovettura dell'attore era finita con entrambe le ruote anteriori in un avvallamento del manto stradale, mentre gli agenti attestavano che la perdita di controllo del veicolo era stata causata dalla presenza di ghiaia sulla strada;
non vi era alcuna sua responsabilità ex art. 2051 cc, dovendo ritenersi che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta colposa dell'attore che aveva tenuto una condotta di guida distratta e
11 non consona alle condizioni dei luoghi, tanto da perdere il controllo del veicolo;
nel caso di specie il caso fortuito si sostanziava sia nella presenza di brecciolino sul manto stradale, generata da fattori contingenti e non tempestivamente eliminabili dall'altro, sia nella condotta imprudente del che viaggiava a velocità inadeguata e Pt_1
non rispettava le regole di prudenza e controllo imposte dall'art. 141
del Codice della Strada;
secondo la giurisprudenza di legittimità
quanto più una situazione di pericolo risultava prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, tanto maggiore doveva ritenersi l'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione dell'evento, sino a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(cfr. sent.Cass. nn. 11946/2013 e 3793/2014);
in subordine, ove non si volesse riconoscere l'esclusiva responsabilità dell'attore, doveva comunque ritenersi integrato un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Ic cc, tale da ridurre proporzionalmente l'eventuale risarcimento;
contestava la quantificazione del danno operata dall'appellante e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale Per_3
aveva stimato in modo eccessivo l'entità delle lesioni riportate dal
12 precisava che non vi era un danno morale autonomamente Pt_1
risarcibile secondo la giurisprudenza di legittimità (sent.Cass. SS.UU.,
nn. 26972-26975/2008), secondo la quale il danno morale non costituiva una categoria autonoma, ma rappresentava una delle forme di manifestazione del danno non patrimoniale, la cui prova gravava interamente su chi lo allegava;
inoltre secondo la sentenza della
Cassazione n. 7513/2018 era stato precisato, che, in presenza di una invalidità permanente, la liquidazione congiunta del danno biologico e di un'ulteriore somma a titolo di danno morale soggettivo integrava una duplicazione risarcitoria, poiché il valore tabellare già includeva una componente di sofferenza interiore e che solo la prova di circostanze specifiche e ulteriori, diverse dalle conseguenze fisiologiche della menomazione, avrebbe potuto giustificare un incremento risarcitorio;
nel caso di specie la suddetta prova non era stata fornita;
contestava, infine, l'elaborato tecnico redatto dal geom.
richiamandosi integralmente alle note critiche del proprio Persona_1
consulente di parte che ne aveva puntualmente evidenziato le incongruenze.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
13 L'appellante ha sostenuto che le dichiarazioni del teste erano utili a corroborare la sua domanda in quanto il CP_2
predetto testimone evitava di incorrere nello stesso sinistro perchè
circolava rispettando la distanza di sicurezza rispetto al veicolo condotto dal che causa dell'incidente era un manto stradale Pt_1
dissestato in modo piuttosto esteso e non distinguibile per la sua colorazione, che aveva tenuto una velocità non superiore a quella consentita, che la era tenuta alla manutenzione delle sue CP_1
strade ex art.14 CS e che , pertanto, era corretta la quantificazione dei danni patiti sulla base di quanto accertato dai CTTUU nominati.
Occorre partire dalla sentenza impugnata nella quale il Tribunale
ha motivato il rigetto affermando che:
la responsabilità ex art.2051 cc dell'ente convenuto poteva essere esclusa dal caso fortuito che poteva consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile o nella condotta della vittima per l'omissione delle necessarie cautele;
spettava all'attore provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia;
14 dalle dichiarazioni del teste che precedeva con la CP_2
sua auto quella del poteva desumersi che la parte attrice non Pt_1
teneva una condotta di guida consona ai luoghi diversamente dallo stesso che per la sua prudenza evitava di incorrere nello CP_2
stesso incidente;
mentre il teste diceva che il finiva sul manto stradale Pt_1
dissestato con tutte e due le ruote anteriori dalla annotazione dei Vigili
Urbani poteva leggersi che il sbandava a causa della ghiaia Pt_1
presente sulla strada;
non vi erano concreti elementi per ritenere che non fosse visibile e prevedibile l'insidia e che, quindi, il manto dissestato costituisse un pericolo occulto anche per l'orario diurno in cui si verificava il sinistro;
il rispetto dei limiti di velocità avrebbe consentito al di Pt_1
evitare l'incidente e lo stesso brecciolino costituiva un'alterazione imprevista dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente.
15 L'appellante ha cercato di sostenere che le dichiarazioni del teste erano da valutare come favorevoli ai fini CP_2
dell'accoglimento della domanda di risarcimento e non come sfavorevoli;
invero tale teste che lo precedeva non incorreva nello stesso sinistro solo perché rispettava la distanza di sicurezza.
In realtà quanto affermato dall'appellante afferisce solo ad una parte delle dichiarazioni del predetto teste.
Questi riferiva che procedeva a debita distanza dal Pt_1
aggiungendo che sia lui che la parte attrice viaggiavano a circa 40/ 50
km /h, ma diceva pure che l'auto che lo precedeva per effetto dell'attraversamento della parte di strada priva di asfalto e piena di brecciolino perdeva aderenza, andava ad impattare contro il muro situato sul margine destro, ruotava su se stessa ed impattava anche il muro situato sul lato sinistro della carreggiata.
Proprio la descrizione della dinamica dell'incidente è dirimente perchè se la velocità fosse stata più contenuta la AN PS non avrebbe finito addirittura per ruotare su se stessa.
Conferma tale ricostruzione il CTU che in primo grado ha calcolato la velocità dell'auto del al primo contatto ( tempo di Pt_1
16 percezione del pericolo) con il pezzo di strada con il brecciolino in
50,4 km/h e al secondo impatto (tempo di reazione dopi il pericolo) in
51,8 Km/h.
In sostanza il circolava ad una velocità di poco superiore a Pt_1
quella consentita e tanto è vero ciò che a seguito della perdita di aderenza aumentava la velocità, senza peraltro frenare in alcun modo.
Di qui è scaturita da parte del Tribunale la configurabilità
dell'esclusiva responsabilità in capo al Pt_1
Invero la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
17 medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(
sent.Cass.724/2022; sent.Cass.n.25460/2020; sent.Cass.n.26258/2019
e sent.Cass.n.2480/2018).
La parte attrice non ha neanche provato che tale tratto di strada privo di manto stradale non fosse visibile e come tale non prevedibile;
invero l'incidente è avvenuto in pieno giorno su strada rettilinea e non sono state dedotte condotte metereologiche avverse oppure la presenza di altre macchine e, quindi, un particolare traffico tali da condurre all'individuazione di una vera e propria insidia la cui configurabilità è
domandata al giudice di merito che è tenuto ad un motivazione congrua ed adeguata (cfr.sent.Cass.n.4487/2019).
In questo senso anche la dedotta violazione dell'art.14 CS da parte dell'appellata quale ente obbligato alla manutenzione delle sue strade non è sufficiente al fine di far accogliere la domanda
18 introduttiva, occorrendo la prova che il difetto manutentivo si fosse tradotto in un'insidia ovvero in un pericolo occulto come tale non visibile e non prevedibile.
Il rigetto dei primi tre motivi avente ad oggetto l'an della domanda assorbe il quarto che ha ad oggetto la quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 1101,00 E-
5201,00- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e
19 CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
20
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.212/2023 RGN
TRA rappresentato e difeso dall'avv.Luigi De Stefano ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scafati (SA) alla via Enrico Fermi n.
3- appellante
E
in persona del Presidente pt, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv.Giancarlo Mariniello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli alla via Filangieri n.48 – appellata
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1960/22 del
Tribunale di Nocera Inferiore Salerno pubblicata il 30/12/22 e notificata il 17/1/23.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della nella causazione dell'evento Controparte_1
per cui era causa con la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento di tutti i danni da lui subiti in seguito e per effetto del sinistro per cui è causa, della somma di E 5.029,73 - di cui E 2.126,44 per danni a cose ed euro 2.903,29 per danni da lesioni personali - oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro e fino all'effettivo soddisfo o in quella somma minore e/o maggiore ritenuta congrua sulla base dell'istruttoria espletata in primo grado, il tutto con la vittoria delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio ed attribuzione;
per l'appellata: chiedeva il rigetto dell'appello e , in via gradata,
nell'ipotesi in cui fosse accertata la sua responsabilità, che fosse condannata al risarcimento del solo danno dimostrato e provato e,
comunque, ridotto ex art. 1227 cc, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio ed attribuzione.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 25 settembre 2025 e con ordinanza dell'1 ottobre 2025 venivano concessi ex art.190 IIc cpc 30
gg per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito delle memorie di replica in considerazione del piano straordinario ex art.4 DL 117/2025 per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
citava in riassunzione - a seguito di iscrizione a Parte_1
ruolo erronea presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sarno,
incompetente per valore - davanti al Tribunale di Nocera Inferiore la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al fine di essere risarcito dei danni materiali al suo veicolo quantificati in E 4.229,25, nonché per le lesioni personali che aveva patito a causa del sinistro stradale avvenuto il 20/4/2010.
A sostegno della domanda la parte attrice esponeva che: alle ore
14.30 circa, mentre stava percorrendo Via Papa Giovanni XXIII in San
Marzano sul Sarno (SA) a bordo del proprio veicolo, s'imbatteva alla guida della sua autovettura- una AN Y targata DV594ZN-in una
3 buca presente sul manto stradale, priva di qualsivoglia segnalazione e non visibile;
a seguito dell'impatto il suo veicolo perdeva aderenza e andava a collidere contro il muro di recinzione posto sul margine sinistro della carreggiata;
a causa dell'incidente veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale “Martiri di Villa Malta” di
Sarno (SA).
La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio venivano escussi alcuni testi di parte attrice e veniva espletata la CTU per la quantificazione dei danni all'auto e per le lesioni patite dal Pt_1
La causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Il Tribunale rigettava la domanda e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
la poteva rispondere ai sensi dell'art. 2051 cc in CP_1
quanto quale ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presumeva responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di
4 pericolo inerenti alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione, salvo che fornisse la prova dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento dannoso;
tale responsabilità andava esclusa qualora l'utente della strada avesse potuto percepire o prevedere il pericolo con l'ordinaria diligenza,
poiché quanto più il rischio risultava superabile mediante cautele comuni, tanto più la condotta del danneggiato incideva nel nesso eziologico fino ad interromperlo del tutto, integrando un'ipotesi di caso fortuito;
spettava, quindi, all'attore l'onere di fornire adeguata prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
nel caso in esame, dalle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare da quelle di emergeva che il sinistro Controparte_2
era ascrivibile esclusivamente alla condotta del poiché lo stesso Pt_1
teste, che stava seguendo l'attore a breve distanza, era riuscito ad evitare l'impatto adottando una guida prudente e conforme alle condizioni dei luoghi;
le predette dichiarazioni rese risultavano, peraltro, contrastanti con quanto accertato dagli Agenti di Polizia Municipale, i quali
5 avevano individuato quale causa dello sbandamento la presenza di ghiaia sul manto stradale e non già di una buca o di un avvallamento;
non vi era prova sufficiente in ordine alla non visibilità o non prevedibilità della presunta insidia o alla sussistenza di un pericolo di un pericolo occulto, anche in considerazione dell'orario diurno in cui si verificava il sinistro;
da tale ragionamento conseguiva che l'incidente era stato causato in via esclusiva dalla condotta imprudente e distratta del che non Pt_1
adeguava la velocità alle condizioni del fondo stradale;
invero se la parte attrice avesse rispettato le comuni regole di prudenza e moderato la velocità, avrebbe potuto agevolmente avvedersi del brecciolino presente ed evitarne gli effetti;
la presenza di tale materiale, del resto, costituiva un'alterazione occasionale e non prevedibile dello stato dei luoghi, integrando un'ipotesi di caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
ha proposto appello deducendo i seguenti motivi: Parte_1
1)sulla dichiarazione testimoniale resa dal sig. CP_2
; il teste in questione aveva reso dichiarazioni chiare e
[...]
6 coerenti, precisando le circostanze di tempo, luogo e la dinamica del sinistro e riferendo che, trovandosi a circa 30-40 metri di distanza dalla sua autovettura era riuscito ad arrestare il proprio veicolo in tempo,
evitando di rimanere coinvolto nell'incidente; tali dichiarazioni,
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non implicava che lo stesso teste fosse stato più prudente, ma solo che,
trovandosi a una distanza di sicurezza di circa 30-40 metri e vedendo la sua autovettura perdere aderenza, riusciva tempestivamente ad arrestare il proprio veicolo, evitando di restare coinvolto nel sinistro;
le dichiarazioni dell' erano perfettamente coerenti con CP_2
quanto accertato dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza dei fatti e con le conclusioni del Consulente
Tecnico d'Ufficio, geom. in particolare, Persona_1
quest'ultimo precisava che l'autovettura AN Y, nell'affrontare una curva, finiva con entrambe le ruote in un avvallamento del manto stradale privo di asfalto e completamente riempito di breccioline, di forma rettangolare e ben distinguibile;
anche nel rapporto di servizio dei Vigili Urbani di San Marzano sul Sarno era scritto che la PG
intervenuta aveva constatato che, sul lato destro della carreggiata in
7 direzione San Valentino–San Marzano, il manto stradale risultava dissestato e coperto di ghiaia, che tale stato dei luoghi aveva causato la sbandata dell'autovettura e l'urto contro il muro di recinzione;
non era,
quindi, vero come affermato dal Tribunale che vi era discordanza tra la deposizione testimoniale e gli accertamenti della Polizia Municipale,
poiché i termini “ghiaia” e “brecciolino” indicavano lo stesso materiale e descrivevano la medesima condizione di pericolo del tratto stradale;
le fotografie allegate al rapporto confermavano, infatti, la presenza di un tratto di carreggiata dissestato, rettangolare e ricoperto di brecciolino, in piena coerenza con quanto riferito dal teste escusso;
tali risultanze trovavano, infine, pieno e ulteriore riscontro nell'elaborato tecnico del CTU geom. , il quale, nel proprio Persona_1
accertamento peritale, aveva allegato rilievi fotografici coincidenti con quelli eseguiti dai Vigili Urbani, confermando la presenza dell'avvallamento e della ghiaia quali cause dirette della perdita di controllo del veicolo;
2)sullo stato dei luoghi e la condotta del;
il CTU di Parte_1
prime cure, con un elaborato accurato e privo di censure, accertava -
anche sulla base dei rilievi fotografici allegati al rapporto dei Vigili
8 Urbani - che il tratto di manto stradale dissestato presentava una forma rettangolare con una superficie di metri 6,22 per 1,57; tale circostanza dimostrava che la via Papa Giovanni XXIII non versava in condizioni di dissesto tali da imporre una condotta di guida più prudente, ma presentava soltanto un limitato tratto privo di asfalto e pieno di brecciolino, situato in prossimità di una curva;
il teste escusso aveva precisato che l'avvallamento, per via del dislivello e della posizione,
non era visibile se non dopo l'immissione in curva e non risultava in alcun modo segnalato;
secondo l'appellante il brecciolino, per la sua colorazione analoga a quella dell'asfalto, risultava difficilmente distinguibile, per cui non era rilevante che l'incidente fosse avvenuto in pieno giorno e con buone condizioni di visibilità; secondo i calcoli del CTU il viaggiava rispettando i limiti di velocità per cui non Pt_1
avrebbe potuto evitare il tratto dissestato che non era visibile e non era evitabile con congruo anticipo;
non poteva parlarsi nel caso di specie di un brecciolino costituente un' ipotesi di caso fortuito, trattandosi di una alterazione permanente dello stato dei luoghi, non già imprevista o imprevedibile;
tutta l'attività istruttoria deponeva per la sussistenza di un tratto di strada privo di asfalto e ricoperto di brecciolino;
sulla base
9 di quanto dimostrato poteva dirsi che il sinistro derivava esclusivamente dalle condizioni dissestate del manto stradale, con prova piena del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e che non erano configurabili condotte imprudenti né cause fortuite o comportamenti alternativi idonei a evitare o ridurre il danno;
3)sulla natura della responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro;
secondo gli artt. 14 e 42 C.d.S. e 174-175 del relativo regolamento gli enti proprietari delle strade erano tenuti a garantirne manutenzione, controllo e adeguata segnalazione dei pericoli;
secondo la giurisprudenza di legittimità - ormai consolidata a partire dalla sent. Cass. n.19653/2004 - aveva chiarito che tali obblighi ricadevano sull'ente anche per i beni demaniali, trovando applicazione l'art. 2051 cc, salvo prova del caso fortuito;
nel caso di specie, la non aveva fornito alcuna prova idonea ad Controparte_1
escludere la propria responsabilità;
4)nesso di causa e quantum debeatur;
le dichiarazioni testimoniali, il rapporto della Polizia Locale e la consulenza tecnica d'ufficio confermavano la compatibilità tra il sinistro e i danni riportati dall'autovettura dell'attore, quantificati dal CTU geom. in E Per_2
10 2.126,44 iva inclusa;
la prova del nesso causale per i danni alla persona emergeva sia dalle testimonianze acquisite sia dalla documentazione sanitaria in atti;
in particolare, il CTU, dott.
accertava la riconducibilità delle lesioni Persona_3
all'incidente stimando il relativo danno in E 2.903,29.
La , in persona del Presidente pro tempore, si Controparte_1
costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello affermando che:
come correttamente osservato dal Tribunale, le dichiarazioni rese dal teste apparivano in netto contrasto con gli CP_2
accertamenti compiuti dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti nell'immediatezza del sinistro;
il teste, infatti, riferiva che l'autovettura dell'attore era finita con entrambe le ruote anteriori in un avvallamento del manto stradale, mentre gli agenti attestavano che la perdita di controllo del veicolo era stata causata dalla presenza di ghiaia sulla strada;
non vi era alcuna sua responsabilità ex art. 2051 cc, dovendo ritenersi che il sinistro fosse dipeso esclusivamente dalla condotta colposa dell'attore che aveva tenuto una condotta di guida distratta e
11 non consona alle condizioni dei luoghi, tanto da perdere il controllo del veicolo;
nel caso di specie il caso fortuito si sostanziava sia nella presenza di brecciolino sul manto stradale, generata da fattori contingenti e non tempestivamente eliminabili dall'altro, sia nella condotta imprudente del che viaggiava a velocità inadeguata e Pt_1
non rispettava le regole di prudenza e controllo imposte dall'art. 141
del Codice della Strada;
secondo la giurisprudenza di legittimità
quanto più una situazione di pericolo risultava prevedibile e superabile con l'ordinaria diligenza, tanto maggiore doveva ritenersi l'incidenza del comportamento del danneggiato nella produzione dell'evento, sino a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(cfr. sent.Cass. nn. 11946/2013 e 3793/2014);
in subordine, ove non si volesse riconoscere l'esclusiva responsabilità dell'attore, doveva comunque ritenersi integrato un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 Ic cc, tale da ridurre proporzionalmente l'eventuale risarcimento;
contestava la quantificazione del danno operata dall'appellante e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, dott. il quale Per_3
aveva stimato in modo eccessivo l'entità delle lesioni riportate dal
12 precisava che non vi era un danno morale autonomamente Pt_1
risarcibile secondo la giurisprudenza di legittimità (sent.Cass. SS.UU.,
nn. 26972-26975/2008), secondo la quale il danno morale non costituiva una categoria autonoma, ma rappresentava una delle forme di manifestazione del danno non patrimoniale, la cui prova gravava interamente su chi lo allegava;
inoltre secondo la sentenza della
Cassazione n. 7513/2018 era stato precisato, che, in presenza di una invalidità permanente, la liquidazione congiunta del danno biologico e di un'ulteriore somma a titolo di danno morale soggettivo integrava una duplicazione risarcitoria, poiché il valore tabellare già includeva una componente di sofferenza interiore e che solo la prova di circostanze specifiche e ulteriori, diverse dalle conseguenze fisiologiche della menomazione, avrebbe potuto giustificare un incremento risarcitorio;
nel caso di specie la suddetta prova non era stata fornita;
contestava, infine, l'elaborato tecnico redatto dal geom.
richiamandosi integralmente alle note critiche del proprio Persona_1
consulente di parte che ne aveva puntualmente evidenziato le incongruenze.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
13 L'appellante ha sostenuto che le dichiarazioni del teste erano utili a corroborare la sua domanda in quanto il CP_2
predetto testimone evitava di incorrere nello stesso sinistro perchè
circolava rispettando la distanza di sicurezza rispetto al veicolo condotto dal che causa dell'incidente era un manto stradale Pt_1
dissestato in modo piuttosto esteso e non distinguibile per la sua colorazione, che aveva tenuto una velocità non superiore a quella consentita, che la era tenuta alla manutenzione delle sue CP_1
strade ex art.14 CS e che , pertanto, era corretta la quantificazione dei danni patiti sulla base di quanto accertato dai CTTUU nominati.
Occorre partire dalla sentenza impugnata nella quale il Tribunale
ha motivato il rigetto affermando che:
la responsabilità ex art.2051 cc dell'ente convenuto poteva essere esclusa dal caso fortuito che poteva consistere in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile o nella condotta della vittima per l'omissione delle necessarie cautele;
spettava all'attore provare il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia;
14 dalle dichiarazioni del teste che precedeva con la CP_2
sua auto quella del poteva desumersi che la parte attrice non Pt_1
teneva una condotta di guida consona ai luoghi diversamente dallo stesso che per la sua prudenza evitava di incorrere nello CP_2
stesso incidente;
mentre il teste diceva che il finiva sul manto stradale Pt_1
dissestato con tutte e due le ruote anteriori dalla annotazione dei Vigili
Urbani poteva leggersi che il sbandava a causa della ghiaia Pt_1
presente sulla strada;
non vi erano concreti elementi per ritenere che non fosse visibile e prevedibile l'insidia e che, quindi, il manto dissestato costituisse un pericolo occulto anche per l'orario diurno in cui si verificava il sinistro;
il rispetto dei limiti di velocità avrebbe consentito al di Pt_1
evitare l'incidente e lo stesso brecciolino costituiva un'alterazione imprevista dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile.
I primi due motivi vanno trattati congiuntamente.
15 L'appellante ha cercato di sostenere che le dichiarazioni del teste erano da valutare come favorevoli ai fini CP_2
dell'accoglimento della domanda di risarcimento e non come sfavorevoli;
invero tale teste che lo precedeva non incorreva nello stesso sinistro solo perché rispettava la distanza di sicurezza.
In realtà quanto affermato dall'appellante afferisce solo ad una parte delle dichiarazioni del predetto teste.
Questi riferiva che procedeva a debita distanza dal Pt_1
aggiungendo che sia lui che la parte attrice viaggiavano a circa 40/ 50
km /h, ma diceva pure che l'auto che lo precedeva per effetto dell'attraversamento della parte di strada priva di asfalto e piena di brecciolino perdeva aderenza, andava ad impattare contro il muro situato sul margine destro, ruotava su se stessa ed impattava anche il muro situato sul lato sinistro della carreggiata.
Proprio la descrizione della dinamica dell'incidente è dirimente perchè se la velocità fosse stata più contenuta la AN PS non avrebbe finito addirittura per ruotare su se stessa.
Conferma tale ricostruzione il CTU che in primo grado ha calcolato la velocità dell'auto del al primo contatto ( tempo di Pt_1
16 percezione del pericolo) con il pezzo di strada con il brecciolino in
50,4 km/h e al secondo impatto (tempo di reazione dopi il pericolo) in
51,8 Km/h.
In sostanza il circolava ad una velocità di poco superiore a Pt_1
quella consentita e tanto è vero ciò che a seguito della perdita di aderenza aumentava la velocità, senza peraltro frenare in alcun modo.
Di qui è scaturita da parte del Tribunale la configurabilità
dell'esclusiva responsabilità in capo al Pt_1
Invero la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione
con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'articolo 1227, comma primo, del codice civile, richiedendo una
valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo
2 della Costituzione;
ne consegue che, quanto più la situazione di
possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese
e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
17 medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile
che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento
costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro(
sent.Cass.724/2022; sent.Cass.n.25460/2020; sent.Cass.n.26258/2019
e sent.Cass.n.2480/2018).
La parte attrice non ha neanche provato che tale tratto di strada privo di manto stradale non fosse visibile e come tale non prevedibile;
invero l'incidente è avvenuto in pieno giorno su strada rettilinea e non sono state dedotte condotte metereologiche avverse oppure la presenza di altre macchine e, quindi, un particolare traffico tali da condurre all'individuazione di una vera e propria insidia la cui configurabilità è
domandata al giudice di merito che è tenuto ad un motivazione congrua ed adeguata (cfr.sent.Cass.n.4487/2019).
In questo senso anche la dedotta violazione dell'art.14 CS da parte dell'appellata quale ente obbligato alla manutenzione delle sue strade non è sufficiente al fine di far accogliere la domanda
18 introduttiva, occorrendo la prova che il difetto manutentivo si fosse tradotto in un'insidia ovvero in un pericolo occulto come tale non visibile e non prevedibile.
Il rigetto dei primi tre motivi avente ad oggetto l'an della domanda assorbe il quarto che ha ad oggetto la quantificazione del danno.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 1101,00 E-
5201,00- vanno riconosciuti i valori minimi e la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività in appello).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per la parte appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e , per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'appellata, spese che liquida in E 1210,00 oltre IVA e
19 CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Salerno, 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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