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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Vincenzo Pate e Alessia Pate Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10388/2022 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 10388/2022, depositata il 6 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto i suoi ricorsi riuniti proposti contro l'avviso bonario e il successivo avviso di addebito n. 397 2021 0005921736 000, con i quali l' gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.309,36 a titolo CP_1 di contributi da versarsi alla Gestione commercianti per l'anno 2019.
Pag. 1 di 5 Con il primo motivo ha censurato la pronuncia lamentando l'errata interpretazione dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996. In particolare, ha richiamato i requisiti richiesti dalla legge n. 613/1966, da integrarsi congiuntamente, ciò che non era accaduto nel caso di specie, ove egli ricopriva esclusivamente la veste di socio e amministratore unico di Fame 13 S.r.l., della quale aveva potere di gestione. Quest'ultima, infatti, costituiva funzione tipica dell'amministratore, ma non equivaleva affatto a partecipare, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale, come richiesto dalla normativa e come confermato dagli ampi stralci di giurisprudenza di legittimità favorevole alla sua tesi riportati nell'atto.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dei principi in tema di onere della prova, atteso che sarebbe spettato all' dimostrare l'esistenza dei presupposti per CP_1 la sua iscrizione alla Gestione commercianti. Infatti, l'istituto non aveva provato né lo svolgimento di attività lavorativa, né lo svolgimento di quest'ultima con i caratteri di continuità e prevalenza, né l'espletamento da parte sua di attività commerciale nella società citata.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di numerose norme processuali addebitando al primo giudice un'errata lettura della normativa di riferimento e di avere emesso la sua decisione senza tenere conto delle eccezioni e del disconoscimento della documentazione operato dal ricorrente, solo focalizzandosi sulla circostanza che egli si era limitato ad allegare di aver svolto le mansioni intellettuali tipiche dell'amministratore, senza contestare di aver svolto attività di gestione. Ha dunque affermato di avere ampiamente censurato le tesi avverse nelle note di trattazione scritta depositate;
che il giudice aveva malamente applicato il principio di non contestazione;
che l' non aveva mai CP_1
provveduto al deposito di documentazione in originale, in disparte il rilievo della tardività della sua costituzione nell'ambito del procedimento n. RG 1982/2022; che il Tribunale aveva del tutto pretermesso la disamina della propria documentazione, dalla quale emergeva la presenza di personale all'interno del locale per tutto il periodo oggetto dell'avviso di addebito, ed anche delle circostanze che avevano condotto alla trasformazione dell'attività da ristorante ad hamburgeria/fast food, coincisa con il passaggio alla forma societaria della s.r.l. e con una riorganizzazione e riduzione dell'azienda. Ha dunque ribadito il mero svolgimento da parte propria dell'attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all'attività aziendale della società.
Pag. 2 di 5 Con il quarto motivo ha contestato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, peraltro definite eccessive rispetto al valore della lite.
Ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e di “…accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'indimostratezza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo riportato nell'avviso di addebito, nonché per il mantenimento dell'iscrizione
o comunque per l'iscrizione del nella gestione previdenziale Pt_1 commercianti…dichiarare illegittimo ed infondato il diniego opposto alla richiesta di cancellazione, in qualsiasi forma estrinsecatosi e, per l'effetto ordinare all'Ente convenuto la relativa cancellazione del ricorrente, già ampiamente richiesta, dalla gestione previdenziale Commercianti a decorrere dal 01.01.2019 o dalla diversa data che Verrà individuata all'esito del giudizio, con estinzione di qualsiasi obbligo contributivo, attuale, futuro, conosciuto, conoscibile o ignorato, a partire dalla stessa data…accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o indimostratezza dell'avviso di addebito n. 397 2021 00059217 36 000 formato il 09.11.2021 notificato a mezzo raccomandata in data 20.12.2021 ed impugnato con il ricorso di cui al giudizio Rg 1982/2022, nonché di tutti gli atti da esso presupposti
e/o conseguenti, ancorché non conosciuti…In tutti i casi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per i titoli dedotti nel Controparte_2 presente giudizio”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' sottolineando la veste di CP_1 socio unico della società in esame ricoperta dal e l'assenza di figure direttive nel Pt_1
limitatissimo organico aziendale, così insistendo per il rigetto del gravame.
Nella data dell'11 febbraio 2025 parte appellante ha depositato attestazione della mancata proposizione di appello avverso la sentenza n. 3358/2024 riguardante le stesse parti, con la quale il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato il diritto del alla Pt_1
cancellazione dalla Gestione commercianti a far data dal 1° gennaio 2019.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
Pag. 3 di 5 Risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione la circostanza che, come già rilevato in precedenza, l'appellante ha depositato attestazione della mancata Pt_1
proposizione di appello avverso la sentenza n. 3358/2024 riguardante le stesse parti, con la quale il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato il suo diritto alla cancellazione dalla Gestione commercianti a far data dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, atteso che oggetto del presente giudizio è costituito proprio dall'iscrizione alla
Gestione commercianti per l'anno 2019, cui conseguiva l'obbligo di versamento di contributi previdenziali per l'importo di € 3.309,36 indicato nell'avviso di addebito qui impugnato, appare evidente che sulla infondatezza della pretesa avanzata dall' è CP_1
ormai calato il giudicato, alla luce della mancata impugnazione della citata sentenza n.
3358/2024 del Tribunale di Roma, che ha espressamente affermato il difetto di prova da parte dell'istituto della eventuale partecipazione del al lavoro aziendale, con Pt_1
carattere di abitualità e prevalenza, ai fini della realizzazione dello scopo sociale, con il concorso all'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori.
Ha inoltre affermato il diritto dello stesso ad ottenere la cancellazione dalla Pt_1
Gestione commercianti con decorrenza sin dalla domanda del 1° gennaio 2019, coerentemente indicandosi in dispositivo “il diritto dell'odierno ricorrente ad essere cancellato dalla Gestione Commercianti con decorrenza dall'1/1/2019 e, per l'effetto,
CP_ ordina all di provvedere in tal senso”.
Dunque, sebbene nel parallelo giudizio definito con la menzionata sentenza n. 3358/2024 del Tribunale di Roma si controvertesse in ordine a contribuzione richiesta per gli anni
2020-22, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta nondimeno decisa dalla medesima sentenza con pronuncia assistita da autorità di cosa giudicata cui non resta che attenersi, dovendosi accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 6 giugno 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10388/2022, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme richieste dall' con l'avviso bonario datato 13 ottobre CP_1
2021 e con l'avviso di addebito n. 397 2021 0005921736 000;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. Vito Francesco Nettis Presidente dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 12 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con gli avv. Vincenzo Pate e Alessia Pate Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Daniela Maria Giuseppina Adimari CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10388/2022 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 6 giugno 2023 ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 10388/2022, depositata il 6 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro ha respinto i suoi ricorsi riuniti proposti contro l'avviso bonario e il successivo avviso di addebito n. 397 2021 0005921736 000, con i quali l' gli aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 3.309,36 a titolo CP_1 di contributi da versarsi alla Gestione commercianti per l'anno 2019.
Pag. 1 di 5 Con il primo motivo ha censurato la pronuncia lamentando l'errata interpretazione dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996. In particolare, ha richiamato i requisiti richiesti dalla legge n. 613/1966, da integrarsi congiuntamente, ciò che non era accaduto nel caso di specie, ove egli ricopriva esclusivamente la veste di socio e amministratore unico di Fame 13 S.r.l., della quale aveva potere di gestione. Quest'ultima, infatti, costituiva funzione tipica dell'amministratore, ma non equivaleva affatto a partecipare, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale, come richiesto dalla normativa e come confermato dagli ampi stralci di giurisprudenza di legittimità favorevole alla sua tesi riportati nell'atto.
Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dei principi in tema di onere della prova, atteso che sarebbe spettato all' dimostrare l'esistenza dei presupposti per CP_1 la sua iscrizione alla Gestione commercianti. Infatti, l'istituto non aveva provato né lo svolgimento di attività lavorativa, né lo svolgimento di quest'ultima con i caratteri di continuità e prevalenza, né l'espletamento da parte sua di attività commerciale nella società citata.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di numerose norme processuali addebitando al primo giudice un'errata lettura della normativa di riferimento e di avere emesso la sua decisione senza tenere conto delle eccezioni e del disconoscimento della documentazione operato dal ricorrente, solo focalizzandosi sulla circostanza che egli si era limitato ad allegare di aver svolto le mansioni intellettuali tipiche dell'amministratore, senza contestare di aver svolto attività di gestione. Ha dunque affermato di avere ampiamente censurato le tesi avverse nelle note di trattazione scritta depositate;
che il giudice aveva malamente applicato il principio di non contestazione;
che l' non aveva mai CP_1
provveduto al deposito di documentazione in originale, in disparte il rilievo della tardività della sua costituzione nell'ambito del procedimento n. RG 1982/2022; che il Tribunale aveva del tutto pretermesso la disamina della propria documentazione, dalla quale emergeva la presenza di personale all'interno del locale per tutto il periodo oggetto dell'avviso di addebito, ed anche delle circostanze che avevano condotto alla trasformazione dell'attività da ristorante ad hamburgeria/fast food, coincisa con il passaggio alla forma societaria della s.r.l. e con una riorganizzazione e riduzione dell'azienda. Ha dunque ribadito il mero svolgimento da parte propria dell'attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all'attività aziendale della società.
Pag. 2 di 5 Con il quarto motivo ha contestato la propria condanna al pagamento delle spese processuali, peraltro definite eccessive rispetto al valore della lite.
Ha concluso richiedendo la riforma della sentenza gravata e di “…accertare e dichiarare
l'insussistenza e/o l'indimostratezza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo riportato nell'avviso di addebito, nonché per il mantenimento dell'iscrizione
o comunque per l'iscrizione del nella gestione previdenziale Pt_1 commercianti…dichiarare illegittimo ed infondato il diniego opposto alla richiesta di cancellazione, in qualsiasi forma estrinsecatosi e, per l'effetto ordinare all'Ente convenuto la relativa cancellazione del ricorrente, già ampiamente richiesta, dalla gestione previdenziale Commercianti a decorrere dal 01.01.2019 o dalla diversa data che Verrà individuata all'esito del giudizio, con estinzione di qualsiasi obbligo contributivo, attuale, futuro, conosciuto, conoscibile o ignorato, a partire dalla stessa data…accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità e/o nullità e/o inefficacia e/o infondatezza e/o indimostratezza dell'avviso di addebito n. 397 2021 00059217 36 000 formato il 09.11.2021 notificato a mezzo raccomandata in data 20.12.2021 ed impugnato con il ricorso di cui al giudizio Rg 1982/2022, nonché di tutti gli atti da esso presupposti
e/o conseguenti, ancorché non conosciuti…In tutti i casi di cui sopra e per l'effetto, dichiarare che il ricorrente nulla deve all' per i titoli dedotti nel Controparte_2 presente giudizio”; il tutto, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio e loro distrazione.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito l' sottolineando la veste di CP_1 socio unico della società in esame ricoperta dal e l'assenza di figure direttive nel Pt_1
limitatissimo organico aziendale, così insistendo per il rigetto del gravame.
Nella data dell'11 febbraio 2025 parte appellante ha depositato attestazione della mancata proposizione di appello avverso la sentenza n. 3358/2024 riguardante le stesse parti, con la quale il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato il diritto del alla Pt_1
cancellazione dalla Gestione commercianti a far data dal 1° gennaio 2019.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni esposte di seguito.
Pag. 3 di 5 Risulta assorbente rispetto ad ogni ulteriore considerazione la circostanza che, come già rilevato in precedenza, l'appellante ha depositato attestazione della mancata Pt_1
proposizione di appello avverso la sentenza n. 3358/2024 riguardante le stesse parti, con la quale il Tribunale di Roma ha accertato e dichiarato il suo diritto alla cancellazione dalla Gestione commercianti a far data dal 1° gennaio 2019.
Pertanto, atteso che oggetto del presente giudizio è costituito proprio dall'iscrizione alla
Gestione commercianti per l'anno 2019, cui conseguiva l'obbligo di versamento di contributi previdenziali per l'importo di € 3.309,36 indicato nell'avviso di addebito qui impugnato, appare evidente che sulla infondatezza della pretesa avanzata dall' è CP_1
ormai calato il giudicato, alla luce della mancata impugnazione della citata sentenza n.
3358/2024 del Tribunale di Roma, che ha espressamente affermato il difetto di prova da parte dell'istituto della eventuale partecipazione del al lavoro aziendale, con Pt_1
carattere di abitualità e prevalenza, ai fini della realizzazione dello scopo sociale, con il concorso all'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori.
Ha inoltre affermato il diritto dello stesso ad ottenere la cancellazione dalla Pt_1
Gestione commercianti con decorrenza sin dalla domanda del 1° gennaio 2019, coerentemente indicandosi in dispositivo “il diritto dell'odierno ricorrente ad essere cancellato dalla Gestione Commercianti con decorrenza dall'1/1/2019 e, per l'effetto,
CP_ ordina all di provvedere in tal senso”.
Dunque, sebbene nel parallelo giudizio definito con la menzionata sentenza n. 3358/2024 del Tribunale di Roma si controvertesse in ordine a contribuzione richiesta per gli anni
2020-22, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta nondimeno decisa dalla medesima sentenza con pronuncia assistita da autorità di cosa giudicata cui non resta che attenersi, dovendosi accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1
depositato il 6 giugno 2023 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
10388/2022, così provvede:
Pag. 4 di 5 - in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute le somme richieste dall' con l'avviso bonario datato 13 ottobre CP_1
2021 e con l'avviso di addebito n. 397 2021 0005921736 000;
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si CP_1 liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado di CP_1
giudizio che si liquidano in € 1.500,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Enrico Sigfrido Dedola Vito Francesco Nettis
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