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Ordinanza 14 marzo 2025
Ordinanza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 8022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Franco Tului e Giovanni Zucca, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Cristian Puzzoni e Matteo Atzeni, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, ex art. 671 cod. proc. civ., la ha chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni e Parte_1
dei crediti della Controparte_1
fino a concorrenza della somma di Euro 170.000,00; la ha
[...] Pt_1
dedotto che la medesima, quale mandataria, nell'ambito del rapporto di agenzia marittima in essere con la “incaricava” la di svolgere il Controparte_2 CP_1 servizio antincendio sulle navi della mandante, dietro la “commissione” del 25% del corrispettivo del servizio stesso, emetteva poi le fatture per la suddetta quota
1 ed eseguiva i pagamenti per i servizi resi dalla al netto della stessa, con CP_1
detrazione dal credito per le prestazioni eseguite in favore della così dal CP_2
2017 al 2021, ma la agiva per ingiunzione, nondimeno, nei confronti della CP_1
anziché della la quale avrebbe altrimenti opposto il credito per CP_2 Pt_1 le proprie “provvigioni”, e la pertanto, intende ora agire per il Pt_1
riconoscimento in proprio favore di queste ultime, per la somma di Euro
99.031,19, oltre agli interessi nella misura prevista per i rapporti commerciali, nel timore di dover rifondere alla in forza del rapporto di mandato, la CP_2
somma di Euro 133.033,06, oggetto di precetto, da parte della e di non poter CP_1
recuperare il credito nei suoi confronti, in mancanza di beni da escutere.
Si è costituita in giudizio la contestando l'esistenza di alcun contratto CP_1
tra le parti, giustificativo della pretesa di remunerazione di servizi, comunque, non resi dalla ricorrente alla resistente, deducendo lo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di guardia ai fuochi per conto della quale CP_2
armatore, presso le sue navi nella rada di Sarroch, ed il pagamento parziale, da parte della quale agente marittimo, degli importi fatturati dalla con Pt_1 CP_1
il residuo di Euro 96.116,34, oggetto di decreto ingiuntivo, emesso in favore della poi non opposto dalla lamentando il carattere arbitrario della CP_1 CP_2
percentuale indicata, in assenza di accordo tra le parti, e concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice si è riservato.
***
1. La domanda è infondata.
1.1. In tema di sequestro conservativo, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, a norma dell'art. 671 cod. proc. civ., con principi ormai comunemente acquisiti si suole affermare che il provvedimento autorizzatorio richiede, quanto al fumus boni iuris, la probabile esistenza di un credito, non necessariamente certo, né liquido, né esigibile, purché il diritto sia almeno approssimativamente determinabile nel suo ammontare, in modo da mantenere la corrispondenza tra il valore delle cose sequestrate e il valore del credito per cui si procederà, fino al momento in cui il creditore
2 sequestrante riesca ad ottenere sentenza di condanna, nonché, quanto al periculum in mora, il fondato timore della parte istante di perdita o diminuzione della garanzia del proprio credito, a cui è immancabilmente destinato il patrimonio del debitore, purché il rischio sia reso verosimile da circostanze concrete e attuali.
1.2. Nella specie, la ricorrente ha agito affinché sia autorizzato il sequestro conservativo dei beni e crediti dell'altra parte, annunciando l'intenzione di promuovere nei suoi confronti il giudizio di merito per l'accertamento di un credito per provvigioni derivante, in tesi, dal conferimento dell'incarico relativo al servizio antincendio, un credito commisurato ad una percentuale del corrispettivo del servizio eseguito;
la resistente, invece, ha contestato di aver incaricato la ricorrente di ricercare clienti presso i quali svolgere il servizio di guardia ai fuochi e ha dedotto di essere stata contattata dalla ricorrente, quale agente marittimo, con la richiesta di prestare la propria opera sulle navi di proprietà dell'altra società, indicata come armatore.
1.3. Alla pretesa ostano i seguenti rilievi:
a) è pacifico tra le parti, formando oggetto di espressa ammissione, che la quale mandataria dell'armatore avesse Parte_1 Controparte_2
concluso in suo nome e per suo conto i contratti aventi ad oggetto il servizio di prevenzione degli incendi a bordo delle navi di sua proprietà, stipulati con la negli Controparte_1
anni tra il 2017 e il 2021;
b) stante l'esistenza di un rapporto di mandato, con o senza rappresentanza, per la conclusione di contratti relativi a prestazioni prescritte per la sicurezza della navigazione nell'interesse di un armatore, è logico ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente a quella tipica di raccomandazione marittima di cui agli artt. 287 ss. cod. nav. e all'art. 2 della L. n. 135 del 1977, dalla quale attività derivava il credito per i compensi nei confronti della mandante, destinataria delle relative prestazioni (cfr. Cass. n. 2646 del 1966, sulla equiparazione del compenso spettante al raccomandatario a quello spettante al mandatario);
c) non è dedotto anche un incarico conferito alla ricorrente dalla resistente per il compimento di uno o più atti giuridici da parte della prima per conto della
3 seconda, laddove si discorre soltanto di un incarico conferito alla resistente dalla ricorrente per lo svolgimento dei servizi antincendio, facendo univoco riferimento ai contratti, assimilabili all'appalto, intercorsi tra l'armatore ed il prestatore dei servizi stessi, dalla cui esecuzione derivava il credito per i corrispettivi nei confronti della committente, destinataria delle relative prestazioni (cfr. Cass. n.
15989 del 2011, sulla individuazione dell'armatore della nave come obbligato al pagamento del debito per i servizi antincendio, c.d. guardia ai fuochi);
d) anche a superare la mancata allegazione dei fatti costitutivi di un rapporto di carattere gestorio ulteriore rispetto a quello costituito con la raccomandataria, la pretesa non è sorretta da prova scritta idonea, perché: 1) le fatture emesse dalla ricorrente a carico della resistente per servizi, non specificati, hanno efficacia probatoria per l'accertamento del credito in un procedimento a contraddittorio differito come quello d'ingiunzione, ex art. 634 cod. proc. civ., ma non in un procedimento cautelare come quello preordinato al sequestro conservativo, ancorché connotato da cognizione sommaria, nel quale si è ormai instaurato il contraddittorio, ex art. 669-sexies cod. proc. civ., e l'altra parte ha contestato specificamente l'esistenza di un rapporto contrattuale che possa fondare la pretesa ai compensi nei suoi confronti;
2) anche a supporre che le suddette fatture fossero state annotate nelle scritture contabili della società in esse indicata come debitrice, le registrazioni nei suoi libri, ex art. 2710 cod. civ., possono e non debbono fare prova dell'esistenza di un sottostante rapporto tra le parti, quindi soltanto se non contraddette da altri elementi, in questo caso offerti dalla stessa ricorrente, laddove fanno piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto, come noto, soltanto allorché le fatture risultino accettate dal destinatario delle prestazioni fatturate (Cass. n. 15832 del 2011; conf. nn. 26801 del 2019 e 3581 del
2024), il che presuppone pur sempre fatti concludenti, tali da implicare in modo inequivoco l'accettazione delle fatture stesse, nell'ambito di qualunque rapporto, non il mero silenzio dell'altra parte;
3) nella prassi marittima non sono sconosciuti schemi per cui possa aversi una ritenuta sul corrispettivo versato dal raccomandatario, per conto dell'armatore, al fine di procurargli un determinato servizio, ma presuppongono pur sempre l'accordo delle parti e l'esistenza di usi
4 integrativi del contratto, nemmeno ipotizzati nel caso in esame (cfr. Cass. n.
12035 del 1992, sulla trattenuta relativa ai compensi per i dipendenti dell'agenzia marittima, nella misura del 10% della senseria di piazza, cioè il compenso pagato sul nolo netto dall'agente dell'armatore, per conto di questo, allo spedizioniere per il trasporto marittimo);
e) è coerente con i superiori rilievi la circostanza che l'armatore, nonostante avesse già accreditato alla ricorrente la provvista per il pagamento dei servizi antincendio, come dal medesimo dichiarato nella intimazione fatta alla ricorrente, avesse poi ritenuto di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1184/2024, emesso a suo carico per il pagamento della somma di Euro 96.724,34,
a titolo di residui corrispettivi per i medesimi servizi, oltre a interessi e spese, e non è più controvertibile la spettanza del saldo, tanto meno su eccezione di un terzo, non intervenuto alla stipula in proprio, tale essendo la ricorrente, legata al destinatario di quelle prestazioni da un rapporto di agenzia marittima, a prescindere dalla sorte dei compensi per il proprio intervento e dalla scelta di non chiederne il pagamento al preponente.
1.4. Alla luce di quanto precede, la pretesa appare infondata per difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso dal lato passivo e non è ravvisabile, per tale ragione, quel minimo grado di probabile fondatezza delle ragioni creditorie che è richiesto per l'imposizione di un vincolo di indisponibilità sopra il patrimonio altrui.
1.5. Nemmeno occorre accertare se sia fondato il timore di perdita o diminuzione della garanzia di un credito dedotto contro un soggetto diverso dal debitore.
1.6. Non sussiste, pertanto, il primo ed indefettibile presupposto per l'autorizzazione del sequestro conservativo.
2. Conclusivamente, la domanda va respinta.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in relazione al credito vantato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina
5 regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 10, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del procedimento, che liquida in Euro 5.224,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Cagliari, 14 marzo 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
6
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A nel procedimento iscritto al n. 8022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, promosso da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Franco Tului e Giovanni Zucca, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Cristian Puzzoni e Matteo Atzeni, che la rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 dicembre 2024, ex art. 671 cod. proc. civ., la ha chiesto autorizzarsi il sequestro conservativo dei beni e Parte_1
dei crediti della Controparte_1
fino a concorrenza della somma di Euro 170.000,00; la ha
[...] Pt_1
dedotto che la medesima, quale mandataria, nell'ambito del rapporto di agenzia marittima in essere con la “incaricava” la di svolgere il Controparte_2 CP_1 servizio antincendio sulle navi della mandante, dietro la “commissione” del 25% del corrispettivo del servizio stesso, emetteva poi le fatture per la suddetta quota
1 ed eseguiva i pagamenti per i servizi resi dalla al netto della stessa, con CP_1
detrazione dal credito per le prestazioni eseguite in favore della così dal CP_2
2017 al 2021, ma la agiva per ingiunzione, nondimeno, nei confronti della CP_1
anziché della la quale avrebbe altrimenti opposto il credito per CP_2 Pt_1 le proprie “provvigioni”, e la pertanto, intende ora agire per il Pt_1
riconoscimento in proprio favore di queste ultime, per la somma di Euro
99.031,19, oltre agli interessi nella misura prevista per i rapporti commerciali, nel timore di dover rifondere alla in forza del rapporto di mandato, la CP_2
somma di Euro 133.033,06, oggetto di precetto, da parte della e di non poter CP_1
recuperare il credito nei suoi confronti, in mancanza di beni da escutere.
Si è costituita in giudizio la contestando l'esistenza di alcun contratto CP_1
tra le parti, giustificativo della pretesa di remunerazione di servizi, comunque, non resi dalla ricorrente alla resistente, deducendo lo svolgimento, da parte di quest'ultima, dell'attività di guardia ai fuochi per conto della quale CP_2
armatore, presso le sue navi nella rada di Sarroch, ed il pagamento parziale, da parte della quale agente marittimo, degli importi fatturati dalla con Pt_1 CP_1
il residuo di Euro 96.116,34, oggetto di decreto ingiuntivo, emesso in favore della poi non opposto dalla lamentando il carattere arbitrario della CP_1 CP_2
percentuale indicata, in assenza di accordo tra le parti, e concludendo per il rigetto della domanda.
All'udienza del 23 gennaio 2025, il Giudice si è riservato.
***
1. La domanda è infondata.
1.1. In tema di sequestro conservativo, rientrante tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, a norma dell'art. 671 cod. proc. civ., con principi ormai comunemente acquisiti si suole affermare che il provvedimento autorizzatorio richiede, quanto al fumus boni iuris, la probabile esistenza di un credito, non necessariamente certo, né liquido, né esigibile, purché il diritto sia almeno approssimativamente determinabile nel suo ammontare, in modo da mantenere la corrispondenza tra il valore delle cose sequestrate e il valore del credito per cui si procederà, fino al momento in cui il creditore
2 sequestrante riesca ad ottenere sentenza di condanna, nonché, quanto al periculum in mora, il fondato timore della parte istante di perdita o diminuzione della garanzia del proprio credito, a cui è immancabilmente destinato il patrimonio del debitore, purché il rischio sia reso verosimile da circostanze concrete e attuali.
1.2. Nella specie, la ricorrente ha agito affinché sia autorizzato il sequestro conservativo dei beni e crediti dell'altra parte, annunciando l'intenzione di promuovere nei suoi confronti il giudizio di merito per l'accertamento di un credito per provvigioni derivante, in tesi, dal conferimento dell'incarico relativo al servizio antincendio, un credito commisurato ad una percentuale del corrispettivo del servizio eseguito;
la resistente, invece, ha contestato di aver incaricato la ricorrente di ricercare clienti presso i quali svolgere il servizio di guardia ai fuochi e ha dedotto di essere stata contattata dalla ricorrente, quale agente marittimo, con la richiesta di prestare la propria opera sulle navi di proprietà dell'altra società, indicata come armatore.
1.3. Alla pretesa ostano i seguenti rilievi:
a) è pacifico tra le parti, formando oggetto di espressa ammissione, che la quale mandataria dell'armatore avesse Parte_1 Controparte_2
concluso in suo nome e per suo conto i contratti aventi ad oggetto il servizio di prevenzione degli incendi a bordo delle navi di sua proprietà, stipulati con la negli Controparte_1
anni tra il 2017 e il 2021;
b) stante l'esistenza di un rapporto di mandato, con o senza rappresentanza, per la conclusione di contratti relativi a prestazioni prescritte per la sicurezza della navigazione nell'interesse di un armatore, è logico ricondurre l'attività svolta dalla ricorrente a quella tipica di raccomandazione marittima di cui agli artt. 287 ss. cod. nav. e all'art. 2 della L. n. 135 del 1977, dalla quale attività derivava il credito per i compensi nei confronti della mandante, destinataria delle relative prestazioni (cfr. Cass. n. 2646 del 1966, sulla equiparazione del compenso spettante al raccomandatario a quello spettante al mandatario);
c) non è dedotto anche un incarico conferito alla ricorrente dalla resistente per il compimento di uno o più atti giuridici da parte della prima per conto della
3 seconda, laddove si discorre soltanto di un incarico conferito alla resistente dalla ricorrente per lo svolgimento dei servizi antincendio, facendo univoco riferimento ai contratti, assimilabili all'appalto, intercorsi tra l'armatore ed il prestatore dei servizi stessi, dalla cui esecuzione derivava il credito per i corrispettivi nei confronti della committente, destinataria delle relative prestazioni (cfr. Cass. n.
15989 del 2011, sulla individuazione dell'armatore della nave come obbligato al pagamento del debito per i servizi antincendio, c.d. guardia ai fuochi);
d) anche a superare la mancata allegazione dei fatti costitutivi di un rapporto di carattere gestorio ulteriore rispetto a quello costituito con la raccomandataria, la pretesa non è sorretta da prova scritta idonea, perché: 1) le fatture emesse dalla ricorrente a carico della resistente per servizi, non specificati, hanno efficacia probatoria per l'accertamento del credito in un procedimento a contraddittorio differito come quello d'ingiunzione, ex art. 634 cod. proc. civ., ma non in un procedimento cautelare come quello preordinato al sequestro conservativo, ancorché connotato da cognizione sommaria, nel quale si è ormai instaurato il contraddittorio, ex art. 669-sexies cod. proc. civ., e l'altra parte ha contestato specificamente l'esistenza di un rapporto contrattuale che possa fondare la pretesa ai compensi nei suoi confronti;
2) anche a supporre che le suddette fatture fossero state annotate nelle scritture contabili della società in esse indicata come debitrice, le registrazioni nei suoi libri, ex art. 2710 cod. civ., possono e non debbono fare prova dell'esistenza di un sottostante rapporto tra le parti, quindi soltanto se non contraddette da altri elementi, in questo caso offerti dalla stessa ricorrente, laddove fanno piena prova dell'esistenza di un corrispondente contratto, come noto, soltanto allorché le fatture risultino accettate dal destinatario delle prestazioni fatturate (Cass. n. 15832 del 2011; conf. nn. 26801 del 2019 e 3581 del
2024), il che presuppone pur sempre fatti concludenti, tali da implicare in modo inequivoco l'accettazione delle fatture stesse, nell'ambito di qualunque rapporto, non il mero silenzio dell'altra parte;
3) nella prassi marittima non sono sconosciuti schemi per cui possa aversi una ritenuta sul corrispettivo versato dal raccomandatario, per conto dell'armatore, al fine di procurargli un determinato servizio, ma presuppongono pur sempre l'accordo delle parti e l'esistenza di usi
4 integrativi del contratto, nemmeno ipotizzati nel caso in esame (cfr. Cass. n.
12035 del 1992, sulla trattenuta relativa ai compensi per i dipendenti dell'agenzia marittima, nella misura del 10% della senseria di piazza, cioè il compenso pagato sul nolo netto dall'agente dell'armatore, per conto di questo, allo spedizioniere per il trasporto marittimo);
e) è coerente con i superiori rilievi la circostanza che l'armatore, nonostante avesse già accreditato alla ricorrente la provvista per il pagamento dei servizi antincendio, come dal medesimo dichiarato nella intimazione fatta alla ricorrente, avesse poi ritenuto di non proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1184/2024, emesso a suo carico per il pagamento della somma di Euro 96.724,34,
a titolo di residui corrispettivi per i medesimi servizi, oltre a interessi e spese, e non è più controvertibile la spettanza del saldo, tanto meno su eccezione di un terzo, non intervenuto alla stipula in proprio, tale essendo la ricorrente, legata al destinatario di quelle prestazioni da un rapporto di agenzia marittima, a prescindere dalla sorte dei compensi per il proprio intervento e dalla scelta di non chiederne il pagamento al preponente.
1.4. Alla luce di quanto precede, la pretesa appare infondata per difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso dal lato passivo e non è ravvisabile, per tale ragione, quel minimo grado di probabile fondatezza delle ragioni creditorie che è richiesto per l'imposizione di un vincolo di indisponibilità sopra il patrimonio altrui.
1.5. Nemmeno occorre accertare se sia fondato il timore di perdita o diminuzione della garanzia di un credito dedotto contro un soggetto diverso dal debitore.
1.6. Non sussiste, pertanto, il primo ed indefettibile presupposto per l'autorizzazione del sequestro conservativo.
2. Conclusivamente, la domanda va respinta.
3. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, in relazione al credito vantato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina
5 regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 10, quinto scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese del procedimento, che liquida in Euro 5.224,00, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge.
Cagliari, 14 marzo 2025.
Il Giudice
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