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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14631/2024, vertente
TRA
(BRASILE, 01/05/1981), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. COLAGROSSI SIMONA;
E
(ROMA (RM), 28/03/1960), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
COLAGROSSI SIMONA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 12 agosto 2008 in
Lanuvio (RM) (trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile di
Lanuvio, in data 2008 n. 9, parte II, serie C).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto accordo di separazione personale dei coniugi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, sottoscritto in data 4 novembre 2019, iscritto al numero protocollo n. 1739/19, nulla osta in data 13.11.2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno in maniera autonoma al proprio sostentamento, godendo entrambi di piena autosufficienza economica”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/08/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14631/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 agosto 2008 in Lanuvio
(RM) (trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile di Lanuvio, in data 2008 n. 9, parte II, serie C) tra (BRASILE, Parte_1
01/05/1981) e (ROMA (RM), 28/03/1960), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14631/2024, vertente
TRA
(BRASILE, 01/05/1981), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. COLAGROSSI SIMONA;
E
(ROMA (RM), 28/03/1960), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
COLAGROSSI SIMONA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale Parte_1 Controparte_1 di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 12 agosto 2008 in
Lanuvio (RM) (trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile di
Lanuvio, in data 2008 n. 9, parte II, serie C).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto accordo di separazione personale dei coniugi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, sottoscritto in data 4 novembre 2019, iscritto al numero protocollo n. 1739/19, nulla osta in data 13.11.2019 della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi provvederanno in maniera autonoma al proprio sostentamento, godendo entrambi di piena autosufficienza economica”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 12/08/2008, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14631/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12 agosto 2008 in Lanuvio
(RM) (trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile di Lanuvio, in data 2008 n. 9, parte II, serie C) tra (BRASILE, Parte_1
01/05/1981) e (ROMA (RM), 28/03/1960), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi