Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1955, n. 82
Articolo 2
Versione
7 aprile 1955
Art. 1.
E' concesso al comune di Gorizia il contributo di lire 35.215.048 a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1947 al 31 maggio 1951.
E', altresi', concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, in contributo annuo di lire 10.000.000, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1 giugno 1954 al 15 settembre 1957.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955