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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2117/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2117/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI ROBERTA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI CP_1 C.F._2 ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 28/05/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 27/03/2004; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 08/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione della figlia
; Per_1
2) La figlia ad oggi maggiorenne manterrà la propria residenza presso la dimora materna, Per_1 ove ha sempre abitato anche successivamente all'interruzione della convivenza dei genitori;
3) Il signor sarà tenuto a corrispondere direttamente alla figlia , a titolo di CP_1 Per_1 contributo al mantenimento ordinario della stessa, l'importo mensile di euro 500,00, mediante accredito sul c/c bancario intestato alla stessa intestato con codice IBAN
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, dando atto che l'assegno di mantenimento dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia dovrà proseguire sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. L'assegno unico relativo alla prole verrà percepito, per concorda decisione delle parti, integralmente dalla madre come già ora avviene.
4) Le spese straordinarie relative ai figli di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità come da
Protocollo del Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 4 b) trasporto pubblico;
c) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
In deroga a quanto previsto dal suindicato protocollo in punto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, ed in particolare ai punti relativi alle “tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici” ed ai “libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica” le parti concordemente stabiliscono che le relative spese così come quella eventualmente relativa all'alloggio fuori sede di ed al suo mantenimento in caso Per_1 di trasferimento per ragioni di studio, saranno ripartite tra le parti nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
In relazione alle spese straordinarie oggetto di preventivo accordo tra le parti, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto economico/patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 3 di 4
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
MIRANDOLA (MO) il 27/06/1982 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2117/2025 promosso da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI ROBERTA, Parte_1 C.F._1
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BAGNOLI CP_1 C.F._2 ROBERTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 28/05/2025;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 27/03/2004; Per_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 08/09/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 - ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione della figlia
; Per_1
2) La figlia ad oggi maggiorenne manterrà la propria residenza presso la dimora materna, Per_1 ove ha sempre abitato anche successivamente all'interruzione della convivenza dei genitori;
3) Il signor sarà tenuto a corrispondere direttamente alla figlia , a titolo di CP_1 Per_1 contributo al mantenimento ordinario della stessa, l'importo mensile di euro 500,00, mediante accredito sul c/c bancario intestato alla stessa intestato con codice IBAN
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, dando atto che l'assegno di mantenimento dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Modena, con riferimento al mese di maggio di ogni anno. L'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia dovrà proseguire sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa. L'assegno unico relativo alla prole verrà percepito, per concorda decisione delle parti, integralmente dalla madre come già ora avviene.
4) Le spese straordinarie relative ai figli di seguito elencate, di carattere medico, scolastico e sportivo ricreativo saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% con le seguenti modalità come da
Protocollo del Tribunale di Modena:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) gite scolastiche senza pernottamento;
pagina 2 di 4 b) trasporto pubblico;
c) mensa;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
In deroga a quanto previsto dal suindicato protocollo in punto alle spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, ed in particolare ai punti relativi alle “tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici” ed ai “libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica” le parti concordemente stabiliscono che le relative spese così come quella eventualmente relativa all'alloggio fuori sede di ed al suo mantenimento in caso Per_1 di trasferimento per ragioni di studio, saranno ripartite tra le parti nella misura dell'80% a carico del padre e del restante 20% a carico della madre.
In relazione alle spese straordinarie oggetto di preventivo accordo tra le parti, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, email, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Le parti danno atto di aver regolato ogni rapporto economico/patrimoniale e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 3 di 4
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
MIRANDOLA (MO) il 27/06/1982 hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 4 di 4