Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 11081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data del 28.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 10135/2022 avente ad oggetto “rapporto di affitto d'azienda” e pendente
TRA
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., società rappresentata e difesa,
[...]
giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Gianluca Militerni, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Santa Brigida n. 6, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE E CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3
procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Paolo Savi, dall'avv. Iacopo
Maria Savi e dall'avv. Angela Klain, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Napoli, alla via Scarlatti n. 201
PARTE CONVENUTA E ATTRICE IN VIA RICONVENZIONALE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente depositato la società Controparte_1
deduceva: di aver stipulato con la società in data
[...] Controparte_3
1
22.12.2005 un contratto di affitto d'azienda della durata di 15 anni avente ad oggetto l'impianto di distribuzione di carburanti al pubblico sito in Giugliano in Campania, all'Asse Mediano 162, al km 9+950, distinto in catasto al foglio 32, particelle 936, 939,
1454 e 945; che tra le società era stato concordato quale corrispettivo un canone fisso una tantum pari ad € 450.000,00, oltre un canone variabile parametrato ai carburanti forniti dalla e, dal secondo anno, un canone variabile minimo garantito – a prescindere CP_3
quindi dal livello delle vendite – pari ad € 130.000,00 annui oltre IVA, per un totale di €
158.600,00; che, tuttavia, nel corso del rapporto la società affittuaria si era resa responsabile di tutta una serie di inadempienze che avevano finanche determinato nel
2008 la chiusura dell'impianto a causa del suo incauto affidamento ad un gestore, rivelatosi evidentemente non qualificato;
che, infatti, nel 2013 la aveva stipulato CP_3
un contratto di comodato dal 21.4.2014 al 20.4.2020 con il sig. , Persona_1
il quale si era reso autore di condotte penalmente rilevanti, tanto che in data 25.5.2016 la
Guardia di Finanza aveva apposto i sigilli agli erogatori di carburante;
che in data
21.2.2018 l'affittuaria aveva arbitrariamente sospeso la corresponsione del canone d'affitto sul pretestuoso presupposto dell'assenza di alcune autorizzazioni e licenze amministrative;
che tale inadempienza l'aveva costretta a rivolgersi all'autorità giudiziaria con plurime domande volte ad ottenere il pagamento dei canoni insoluti;
che in ogni caso, dopo il sequestro dell'impianto, l'affittuaria non si era minimamente adoperata per la ricerca di un nuovo gestore e lo stabilimento era di fatto stato lasciato in una situazione di totale abbandono, situazione che, oltre ad aver determinato rilevanti perdite economiche, aveva provocato anche danni all'avviamento dell'attività ed al suo futuro commerciale;
che la aveva ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad CP_3
una sospensione dall'esercizio dell'attività, prorogata sino al 29.1.2019, con l'avvertimento che in caso di mancata riapertura dell'impianto l'autorizzazione alla vendita del carburante sarebbe inevitabilmente scaduta;
che, dal momento che l'impianto era di fatto non in funzione sin dal 25.5.2016, era legittimo ritenere che l'Autorizzazione
Comunale n. 530/U. osse ormai automaticamente decaduta;
che preliminare rispetto CP_4
alla richiesta di una nuova autorizzazione per la riapertura dell'impianto sarebbe stata la richiesta all'ANAS di un nuovo disciplinare utile ad adeguare il disegno degli accessi e delle relative corsie di accelerazione e decelerazione alla normativa sopravvenuta, che prevedeva una lunghezza delle corsie quasi triplicata, del tutto incompatibile con lo stato
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dei luoghi,; che, per tale ragione, doveva ritenersi impossibile l'adeguamento degli accessi esistenti e, quindi, esclusa la possibilità di ottenere il rilascio di un nuovo disciplinare e di poter dunque conseguire una nuova autorizzazione comunale;
che era evidente come la osse in tal modo venuta meno all'obbligo contrattualmente assunto di fare tutto CP_3
quanto necessario, al termine del rapporto, per consentire la rivoltura e reintestazione delle licenze e delle autorizzazioni alla concedente;
che il danno aziendale subito era evidentemente di proporzioni inimmaginabili;
che la spesa occorrente all'esecuzione delle opere utili al ripristino dell'impianto, sulla base di una valutazione di stima effettuata da un proprio tecnico incaricato, l'arch. ammontava ad € 736.131,75; che, Persona_2
inoltre, andava considerato che nell'area dove insisteva l'impianto vi era un bar gestito dalla società con cui la aveva stipulato un contratto di locazione Parte_1 CP_1
nel 2014, avente scadenza nel 2020 e che era stato oggetto di disdetta nel 2018 proprio in ragione del calo degli utili evidentemente riconducibile alla chiusura del distributore di carburanti;
che, pertanto, dalla condotta della era derivato anche tale ulteriore CP_3
pregiudizio di natura economica;
che alla scadenza del contratto di affitto prevista per il
31.1.2021 la società affittuaria aveva richiesto il rinvio di un mese al fine di poter produrre la documentazione necessaria alla riconsegna dell'azienda e, in particolare,
l'autorizzazione alla vendita carburanti, il verbale di dissequestro ed il certificato di prevenzione incendi;
che il mese successivo, in data 5.3.2021, nessun documento era stato prodotto;
che, alla luce di tutto quanto considerato, era evidente come la controparte si fosse resa responsabile sia del danno emergente rappresentato dallo stato di abbandono ed incuria in cui ormai versava l'impianto, sia del mancato guadagno che la avrebbe CP_1
potuto conseguire in caso di corretta gestione dell'attività e di concessione a terzi dell'azienda, concessione di fatto ora preclusa a causa degli insormontabili ostacoli amministrativi;
che si configurava anche un danno all'immagine per la società, derivante dallo stato di totale fatiscenza ed abbandono dell'impianto, ormai perdurante da anni.
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché, previo accertamento della responsabilità contrattuale della questa fosse condannata al Controparte_3
risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in € 736.131,75, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificati in € 4.700.000, o al pagamento dei diversi importi, maggiori o minori, ritenuti congrui dal Tribunale.
Si costituiva la che, contestando la ricostruzione fornita dall'attrice e Controparte_3
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le argomentazioni difensive poste a fondamento della domanda, esponeva: che, con la stipula del contratto di affitto, la concedente aveva garantito la sussistenza ed il mantenimento delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, assumendosi altresì l'onere di provvedere alla manutenzione straordinaria ed agli adeguamenti tecnologici e normativi che nel tempo si fossero resi necessari;
che, nel febbraio 2018, era stato commissionato ad una società terza, la uno studio CP_5
volto ad appurare la conformità dei luoghi alla normativa di settore;
che, all'esito di tale indagine, erano emerse sia l'assenza di un adeguato impianto di captazione e trattamento delle acque reflue e da dilavamento del piazzale (tale da garantire il rispetto delle normative ambientali), sia l'assenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale prevista dal
DPR n. 59/2013; che, inoltre, era emerso che l'autorizzazione allo scarico n. 452/2013 risultava inefficace a causa delle incongruenze rilevate sulla tecnologia di scarico indicata;
che, con PEC del 22.2.2018, era stata contestata alla l'assenza di CP_1
tali autorizzazioni e dotazioni ed era allora stato intimato alla concedente l'adeguamento normativo dell'impianto; che due mesi dopo la situazione era rimasta immutata, circostanza che aveva reso impossibile la riapertura dell'impianto; che, dunque, con PEC del 13.6.2018, era stato contestato all'attrice il suo grave adempimento contrattuale, implicante la risoluzione di diritto del contratto per gravi motivi;
che, tuttavia, la concedente non aveva inteso ritirare l'impianto, ma si era limitata ad intervenire per effettuarvi alcuni lavori – tra questi il posizionamento di un impianto di depurazione delle acque di dilavamento del piazzale –, volti verosimilmente a minimizzare l'entità del proprio inadempimento;
che, poiché nel frattempo il contratto era venuto a scadenza naturale, era stata offerta la riconsegna dell'impianto, impedita dalla controparte in chiara violazione della buona fede contrattuale, motivo per cui questa era poi avvenuta solo per effetto della procedura prevista dall'art. 1216 c.c., che aveva condotto alla nomina, da parte del Tribunale, di un sequestratario;
che la parte attrice aveva conseguito dal
Tribunale di Napoli Nord diversi decreti ingiuntivi allo scopo di ottenere il pagamento dei canoni, decreti rispetto ai quali la aveva proposto puntualmente opposizione, CP_3
evidenziando anche in quelle sedi le inadempienze della società concedente;
che, infondata era la contestazione sollevata dalla di una responsabilità della er CP_1 CP_3
aver fatto scadere l'autorizzazione alla vendita;
che, infatti, il periodo di autorizzata sospensione dell'attività non era ancora concluso, ma era perdurante sino al 2.3.2022,
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ragione per cui non poteva ritenersi dimostrata la decadenza dall'autorizzazione alla vendita;
che, in ogni caso, quand'anche risultasse non possibile ottenere il rinnovo della concessione dall'ANAS, alcun addebito potrebbe essere addebitato alla che CP_3
infondata era altresì la contestazione relativa all'arbitraria sostituzione degli erogatori di carburante atteso che quelli in dotazione erano ormai vetusti e non più riparabili ed erano stati opportunamente sostituiti con altri della stessa tipologia, ma più avanzati da un punto di vista tecnologico;
che, inoltre, il bar contiguo all'impianto era regolarmente aperto e, pertanto, non corrispondeva al vero che la chiusura del distributore di carburanti aveva provocato conseguenze pregiudizievoli al rapporto di locazione dell'immobile adibito a bar;
che indimostrato era inoltre il danno di immagine genericamente allegato dall'attrice.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'appello proposto avverso la sentenza che aveva concluso uno dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo;
in via subordinata, affinché il presente procedimento fosse riunito a quelli recanti nn. R.G. 9612/2020 e 10622/2021 pendenti tra le medesime parti. Nel merito, chiedeva che, in via riconvenzionale, fosse dichiarato risolto il contratto di affitto di azienda per grave inadempimento della CP_1
riservando di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti.
[...]
Non ritenuti sussistenti i presupposti per l'accoglimento sia dell'istanza di sospensione che di quella di riunione, con ordinanza del 24.6.2022, avuto riguardo all'oggetto della controversia, veniva ai sensi dell'art. 426 c.p.c. disposto il mutamento del rito, da ordinario a locatizio, ed erano ammesse le istanze istruttorie articolate dalle parti.
Escussi due testi indicati da parte attrice e due testi indicati da parte convenuta, con ordinanza del 3.3.2023 lo scrivente, riservando ogni valutazione circa l'opportunità di procedere all'espletamento di una C.T.U., avanzava una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, in favore della società attrice ed a carico della convenuta, della somma di € 220.000,00 oltre spese processuali in misura di € 600,00 per esborsi ed €
11.000,00 per compenso.
Tale proposta incontrava l'adesione della ma veniva invece rifiutata Controparte_3
dalla CP_1
Preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione promosso, veniva a quel punto disposta una C.T.U. utile a fare luce sulle condizioni generali dell'impianto di
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distribuzione di carburanti all'epoca del suo rilascio da parte della società affittuaria, avvenuto con la consegna dell'immobile al sequestratario ex art. 1216, co. 2 c.c..
Quindi, preso atto dell'avvenuto deposito dell'elaborato peritale, la causa veniva rinviata per la discussione al 17.10.2024 e, successivamente, al 28.4.2025, udienza sostituita dalla fissazione di un termine per il deposito di note scritte.
La domanda proposta dalla è parzialmente fondata nei limiti che si Controparte_1
vanno ad indicare.
Orbene, promuovendo il presente giudizio, la società ha allegato tutta Controparte_1
una serie di violazioni contrattuali di cui la si sarebbe resa responsabile Controparte_3
nel corso del rapporto di affitto di azienda stipulato tra le parti in data 22.12.2005, inadempimenti da cui le sarebbero derivati ingenti danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale.
In primo luogo, la società attrice ha contestato alla convenuta una responsabilità per la condizione di grave deterioramento dell'impianto di distribuzione carburanti, riconducibile all'incuria ed allo stato di abbandono in cui si era trovato per anni il complesso aziendale, chiuso a mai più riaperto dall'anno 2016.
In punto di diritto si osserva che il conduttore è tenuto a restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità al contratto (cfr. art. 1590 c.c., anche nella parte in cui stabilisce, da un lato, che, in mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione e, dall'altro, che il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovute a vetustà).
Posto che le norme dettate per la locazione, in quanto compatibili, trovano pacifica applicazione al contratto d'affitto d'azienda (cfr., tra le altre, Cass., sez. III, sentenza n.
2306 dell'1 marzo 2000), ai fini dell'odierna controversia occorre valutare, in primo luogo, se la parte attrice ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico dell'art. 1590 c.c., consistente nella prova del deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione del complesso aziendale, e, successivamente, in caso positivo, se l'affittuaria ha dimostrato il fatto impeditivo della sua responsabilità e, cioè, che il deterioramento si è verificato per uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile (Cass., sez. III, ordinanza n. 6387 del 15 marzo 2018).
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Svolta la superiore premessa di carattere generale, occorre evidenziare, ancora in via preliminare, come nel contratto d'affitto del 2005, all'art.
7.1. le parti abbiano convenuto quanto segue: “La Conduttrice dà atto che i beni mobili ed immobili costituenti il complesso aziendale affittato, come meglio specificati nell'allegato "A", sono in piena efficienza operativa, e si impegna a restituirli al termine della locazione in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante da un uso corretto. È a carico della conduttrice la manutenzione ordinaria delle attrezzature per la distribuzione al pubblico di carburanti e lubrificanti, ovvero gli interventi routinari di riparazione di guasti ed anomalie, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature di immagine, delle insegne e dei marchi di proprietà installati per l'identificazione del ramo d'azienda”
Occorre quindi chiarire che l'obbligo dell'affittuario di restituire la cosa nello stesso stato di fatto in cui si trovava al momento della locazione prescinde dalla valutazione circa il carattere migliorativo o peggiorativo della modifica apportata da chi conduce il bene in affitto: il locatore ha diritto ad ottenere la restituzione della cosa sostanzialmente immutata, salvo il deterioramento conseguente all'inevitabile decorso del tempo e al normale uso del bene (cfr. la disciplina stabilita dall'art. 1592 e 1593 c.c. per i miglioramenti e le addizioni apportate al bene dal locatore). L'art. 1590 c.c., dunque, va interpretato ed applicato in conformità alla sua ratio, che è quella di garantire l'integrità del valore del bene locato dall'improprio utilizzo del bene da parte dell'affittuario.
In ordine alla verifica della condizione del complesso aziendale all'epoca del disposto accertamento peritale il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. ing. Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali. Per_3
Sul punto occorre appena precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e
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suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Il C.T.U. incaricato, l'ing. nel corso dei sopralluoghi effettuati, ha Persona_4
constatato un generale stato di usura e di abbandono dell'impianto ed ha quindi nei seguenti termini operato una dettagliata ed analitica descrizione – corredata da documentazione fotografica allegata alla relazione – della natura e delle cause dei danni riscontrati in alcuni componenti del complesso aziendale:
“L a copertura della zona di erogazione presenta gravi ammaloramenti con Parte_2
macroscopiche ossidazioni delle parti metalliche e diffuse sconnessioni che interessano l'intero sistema di chiusura, di rivestimento e di rifinitura (composto da controsoffitto inferiore, ivi inclusi i faretti incassati per l'illuminazione dell'area sottostante, lamiere grecate con relative grondaie e pluviali, nonché fascioni perimetrali in alluminio) agganciato alla struttura portante, come ampiamente documentato dai rilievi fotografici nn. 15, 16 … e 34 in Allegato C.
La pensilina a copertura dell'area adibita a cambio olio presenta anch'essa analoghi diffusi ammaloramenti oltre alla evidente rottura del cupolino lucernario centrale come chiaramente documentato dai rilievi fotografici nn. 35, 36, 37 e 38 in Allegato C.
I danni alle pensiline risultano ascrivibili, con ogni ragionevole probabilità, a carenti, ovvero omesse, attività di ispezione, di locale riparazione, di (eventuale) sostituzione di pezzi, di messa a punto e di pulizia delle varie componenti metalliche di rivestimento della struttura portante e, soprattutto, dei tre canali di gronda, anch'essi metallici, deputati al convogliamento delle acque meteoriche verso le pluviali, i quali, al momento del sopralluogo, sono apparsi macroscopicamente corrosi e letteralmente invasi da strati di ruggine che, con ogni evidenza, hanno sensibilmente menomato la funzionalità e ridotto l'efficienza dei detti canali di gronda, dando luogo alle conseguenti immaginabili infiltrazioni che hanno coinvolto le varie componenti di rifinitura inducendo i diffusi ammaloramenti, scoloriture e sconnessioni, osservate nel corso dei sopralluoghi.
Analogamente non è difficile immaginare che anche l'impianto elettrico, ovvero i punti luce integrati nel controsoffitto della pensilina, siano stati interessati dalle dette indesiderate e dannose infiltrazioni all'origine dei danni constatati;
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I , specie nelle aree a ridosso delle corsie di decelerazione e di accelerazione, Pt_3 presenta locali avvallamenti e sconnessioni soprattutto in prossimità delle caditoie e dei chiusini, come documentato dai rilievi fotografici nn. 39, 40, 41 e 42 in Allegato C. E risultano localmente deformate alcune barriere guardrail, nonché in stato di incuria il verde delle aiuole.
I danni al piazzale risultano ascrivibili, con ogni ragionevole probabilità, a carenti, ovvero omesse, attività di ispezione e di locale riparazione del tappetino di usura, specie nelle zone in prossimità dei pozzetti, in concomitanza con il traffico veicolare registrato sull'area che può conservativamente ritenersi per metà afferente alle attività “Oil” e per residua metà alle attività “Non Oil”;
I Distributori carburanti appaiono decisamente usurati, danneggiati e non funzionanti (si vedano le foto nn. 43, 44 …e 52 in Allegato C). Dai riscontri eseguiti, 3 distributori sono di marc (ovvero sono quelli specificamente richiamati nel contratto di Persona_5
affitto d'azienda), mentre i residui 3 distributori sono di marca Gilbarco ed evidentemente vennero fatti installare a cura della locatari in sostituzione di quelli consegnati CP_3
dall I danni ai distributori risultano ascrivibili, con ogni ragionevole CP_1
probabilità, a carenti ovvero omesse, attività di ispezione, di regolazione, di eventuale sostituzione di pezzi usurati, di messa a punto e di lubrificazione delle varie componenti elettro-meccaniche.
Gli Impianti elettrico e di messa a terra presentano le sezioni terminali particolarmente deteriorate e danneggiate, e necessitano di revisione generale anche tramite la sostituzione o la riattazione dei singoli componenti.
L'Impianto meccanico appare macroscopicamente ed estesamente deteriorato (si vedano le foto nn. 53, 54 … e 60 in Allegato C) e necessita, pertanto, di revisione generale anche tramite la sostituzione o la riattazione dei singoli componenti.
I danni agli impianti elettrico, di messa a terra e meccanico risultano anch'essi ascrivibili, con ogni ragionevole probabilità, a carenti, ovvero omesse, attività di ispezione, di regolazione, di eventuale sostituzione di pezzi usurati, di messa a punto e di lubrificazione delle varie componenti.
Le 3 Colonnine Aria/Acqua nonché il Terminale di pagamento esterno “Self- Service” appaiono macroscopicamente ossidati, danneggiati e non funzionanti (si vedano le foto nn. 61, 62, 63 e 64 in Allegato C).
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I danni alle colonnine aria/acqua ed al Terminale di pagamento esterno “Self- Service” risultano anch'essi correlabili ad una carente ovvero omessa attività di regolazione, riparazione, rilevazione guasti, sostituzione di pezzi, e messa a punto delle varie componenti” (cfr. pagg. da 12 a 15 della C.T.U.).
Quindi il consulente ha evidenziato come tale degradata condizione di alcune componenti dell'impianto fosse da “da ascrivere a carenti oppure omesse azioni di mantenimento della integrità originaria dei beni, ovvero di mantenimento o ripristino della loro efficienza, ovvero anche di contenimento del normale degrado a garanzia del mantenimento della vita utile dei beni. Può cioè ritenersi che i nocumenti de quibus siano da ascrivere ad una carenza di manutenzione ordinaria dell'impianto, per quanto amplificati dagli effetti del tempo” (cfr. pag. 17 della C.T.U.).
Quindi, l'ausiliario ha indicato in un computo metrico dettagliato tutti gli interventi necessari al ripristino e rimozione dei danni riscontrati nell'impianto. Nel calcolo del costo di tali opere ha correttamente fatto applicazione di un coefficiente di degrado che va a tenere conto degli effetti del decadimento per vetustà o comunque della perdita di valore dei beni per effetto del decorso del tempo;
altresì, ha tenuto conto del fatto che alcuni lavori andrebbero ad interessare il piazzale, cioè uno spazio di uso comune “tra Con attivit oggetto di causa) ed attività Non Oil (escluse dall'oggetto di causa)”, di talché ha correttamente dimezzato l'importo dovuto per tale voce di spesa.
Quanto alla misura dei danni, questo giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, le cui argomentazioni sono apparse complete, non deviate da errori logici e non discordanti con le correnti nozioni della peculiare scienza pratica.
Quindi, con la redazione di un dettagliato computo metrico, è stato quantificato nella somma di € 189.675,85 l'entità del ristoro dovuto dall'affittuaria in favore della società concedente. A tale importo va aggiunta l'IVA; invero, poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per ripristinare un immobile, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se il ripristino non è ancora avvenuto.
Il C.T.U. ha poi risposto (con allegato separato rispetto alla relazione, ma che di questa si deve intendere parte integrante) in modo convincente ed analitico ai rilievi mossi dai
CC.TT.PP. delle parti, per cui sul punto pare più che sufficiente fare rinvio alla relativa replica del C.T.U..
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Le conclusioni della C.T.U. appaiono condivisibili in quanto suffragate da valutazioni tecniche logiche e coerenti. Peraltro, nell'ambito delle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 16.10.2024, entrambe le parti hanno dimostrato una sostanziale condivisione degli esiti dell'accertamento peritale svolto dall'ing. non oggetto di alcuno Per_3
specifico rilievo critico.
Può pertanto affermarsi il diritto della ad ottenere un risarcimento CP_1
quantificato in € 189.675,85, oltre I.V.A. come per legge, oltre agli interessi sulla somma devalutata (in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai - cosiddetto indice FOI) alla data della 13.10.2021 (data della notifica dell'atto di citazione) e poi su quella di volta in volta risultante dalla rivalutazione anno per anno della somma appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(FOI), fino alla data della presente decisione.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta.
Sono invece infondate le ulteriori pretese risarcitorie avanzate dalla con riferimento CP_1
alle altre voci di danno allegate.
In particolare, la società attrice ha dedotto che la mancata riapertura dell'impianto dopo la fine del secondo periodo di sospensione autorizzato dal Comune di Giugliano in
Campania – sospensione terminata in data 29.1.2019 – avrebbe automaticamente comportato, per effetto di quanto previsto dalla normativa regionale di settore, la decadenza dall'Autorizzazione Comunale n. 530/U.P.A. e, conseguentemente, di tutti gli atti ad essa prodromici. Quindi, ha evidenziato come l'attuale normativa prevista per gli accessi agli impianti preveda tutta una serie di vincoli dimensionali per le corsie di accelerazione e decelerazione del tutto incompatibile con la conformazione e dislocazione dell'impianto, non più adeguabile alle nuove vigenti prescrizioni. Tale insormontabile ostacolo avrebbe perciò impedito il conseguimento di un nuovo disciplinare per la
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regolarizzazione dell'apertura e dell'utilizzo degli accessi all'impianto. Il mancato conseguimento del disciplinare avrebbe quindi definitivamente precluso il rilascio di una nuova autorizzazione comunale.
A fronte di tale prospettazione la società convenuta ha invece, dal canto suo, sostenuto che la sospensione all'esercizio dell'attività sarebbe stata prorogata sino al 2.3.2022 per effetto di un'istanza presentata al Comune di Giugliano in Campania e debitamente allegata in atti (cfr. all. n. 33).
A questo punto risulta utile richiamare la norma regionale cui hanno fatto riferimento ambo le parti. L'art. 128 della legge Regione Campania n. 7/2020 stabilisce:
“1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del comune.
2. La sospensione su richiesta è concessa dal comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.
3. Il comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.
4. Il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:
a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;
b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi, in mancanza della proroga prevista nel comma 2;
c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;
d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.
5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal comune”.
Orbene, in primo luogo va rilevato che l'istanza avanzata dalla per ottenere CP_3
un'ulteriore proroga della sospensione non risulta assentita dal Comune, ragione per cui
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non può ritenersi dimostrato che il periodo di sospensione sia stato prorogato sino al
2.3.2022.
Ad ogni buon conto, ciò che maggiormente rileva è che, se è vero che il comma 4 dell'art. 128 richiamato prevede effettivamente una decadenza dall'autorizzazione comunale in caso di sospensione dell'attività protrattasi per sei mesi, è altrettanto vero però che la decadenza dell'autorizzazione deve avvenire con una pronuncia espressa da parte dell'autorità comunale (“il comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione dei termini di legge”). Orbene, nel caso di specie non è stata nel corso del giudizio fornita alcuna prova documentale in relazione al fatto che il abbia formalmente dichiarato la Controparte_7 CP_1
decaduta dall'autorizzazione n. 451/U.P.A. dell'8.7.2005, originariamente concessa alla società e successivamente volturata in favore della società attrice con Parte_4
autorizzazione n. 530/U.P.A. (cfr. all. n. 14 fascicolo parte attrice).
In assenza di prova di tale formale decadenza – che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa attorea, non può automaticamente farsi discendere dalla mancata riapertura dell'attività, ma deriva da una formale statuizione comunale, indimostrata nella vicenda in esame – alcun tipo di responsabilità può essere attribuita alla società affittuaria per le supposte difficoltà a riottenere il rilascio di una nuova autorizzazione.
Peraltro, la tesi secondo cui il rilascio di una nuova autorizzazione comunale sarebbe preclusa dall'impossibilità di conseguire dall'ANAS un nuovo disciplinare per la regolarizzazione dei varchi di accesso e di uscita all'impianto è rimasta di mera allegazione, non avendo la dato alcuna prova di aver concretamente avanzato tale CP_1
tipo di istanza e che la stessa sia stata rigettata per ragioni tecniche non superabili.
La parte attrice ha inoltre contestato alla i non aver diligentemente cooperato per CP_3
la riconsegna del complesso aziendale avendo omesso, alla scadenza naturale del contratto, di provvedere alla consegna della documentazione richiesta e, in particolare, dell'autorizzazione alla vendita dei carburanti, del verbale di dissequestro e del certificato di revisione antincendio;
con tale condotta la parte convenuta sarebbe venuta meno all'obbligo contrattuale posto dall'art. 4.2, con cui si era impegnata “a titolo gratuito a fare tutto quanto necessario al fine di consentire la rivoltura e reintestazione di dette licenze ed autorizzazioni alla locatrice o alla proprietaria dell'azienda affittata”.
Anche in relazione a tale voce di danno la pretesa risarcitoria azionata dalla è CP_1
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infondata.
Adesso, se è vero che nel caso di specie il contratto di affitto era stato stabilito un dovere per la società affittuaria di favorire la voltura e la nuova intestazione delle licenze e delle autorizzazioni in favore della concedente, è altrettanto vero che l'eventuale mancata osservanza di tale obbligo non poteva certamente rendere giustificabile il rifiuto della alla restituzione del complesso aziendale. CP_1
Peraltro, con riferimento ai tre documenti pretesi in sede di riconsegna dalla società attrice, due di questi – il verbale di dissequestro e il certificato di revisioni antincendio – nemmeno rientrano tra le “licenze ed autorizzazioni” alla cui voltura la parte affittuaria si era impegnata in sede di stipula contrattuale. Quanto invece all'autorizzazione alla vendita, dalla corposa documentazione versata in atti non è emerso che la stessa fosse intestata alla non risultando che la precedente autorizzazione comunale che era CP_3
stata volturata alla sia stata poi successivamente oggetto di nuova voltura in favore CP_1
della società convenuta.
Il tutto poi senza considerare che una colpevole tardiva restituzione del complesso aziendale avrebbe al più potuto indurre l'attrice all'esperimento di un'azione che tendesse al pagamento di un ulteriore corrispettivo parametrato al valore dei canoni, così come previsto dall'articolo 1591 c.c., domanda che non è stata d'altro canto nemmeno formalmente avanzata dalla CP_1
Con riferimento invece alla voce di danno rappresentato dal mancato guadagno che la società concedente avrebbe potuto conseguire in caso di corretta gestione dell'azienda, occorre evidenziare come il contratto di affitto abbia previsto, oltre ad un canone fisso, anche un canone variabile che, dal secondo anno del rapporto ammontava ad un minimo garantito di € 130.000,00.
Ebbene, è di chiara evidenza come tale clausola contrattuale abbia avuto lo scopo di garantire la concedente dal rischio che i livelli delle vendite di carburante potessero essere inferiori rispetto alle iniziali aspettative e che, in tale caso, le ricadute economiche negative per la venissero ad essere contenute dalla previsione di un corrispettivo CP_1
minimo sempre dovuto dall'affittuaria, indipendentemente dai livelli di fatturato della
Ne deriva allora che nessuna ulteriore tutela economica può essere riconosciuta CP_3
alla concedente, già garantita dall'alea di una cattiva gestione economica dell'impianto da parte della affittuaria.
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Del tutto indimostrato è poi il danno che la avrebbe subito dallo scioglimento del CP_1
contratto di locazione stipulato con la società che gestiva il bar posto accanto all'impianto.
Nessuna prova è stata fornita in ordine al fatto che il contratto sarebbe stato oggetto di disdetta;
anzi, l'audizione del teste non ha fatto che Testimone_1
confermare il regolare funzionamento del bar de quo e, quindi, la perdurante operatività del rapporto locatizio.
Altresì indimostrato è il danno di immagine che avrebbe subito la società attrice;
nessuna attività istruttoria è stata sul punto articolata dalla parte. La relativa pretesa risarcitoria non può che essere disattesa.
In conclusione, in relazione alle diverse pretese azionate dalla può essere accolta CP_1
la sola domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati dalla omessa manutenzione ordinaria del complesso aziendale, domanda da ritenersi fondata nei limiti di cui si è dato conto sopra.
La ha poi agito in via riconvenzionale affinché fosse accertato e Controparte_3
dichiarato “il grave inadempimento contrattuale della Controparte_2
dare, anzi, atto della avvenuta risoluzione, ovvero dichiarare la
[...]
risoluzione del contratto di affitto di azienda del 22.12.2005, con tutte le conseguenze del caso”.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentalmente dimostrata, che la medesima domanda sia stata già proposta in via riconvenzionale dalla ell'ambito CP_3
dei due giudizi di opposizione promossi avverso altrettanti decreti ingiuntivi emessi dal
Tribunale di Napoli Nord su istanza della CP_1
Nell'ambito di entrambi i giudizi di opposizione la domanda riconvenzionale della
è stata rigettata dal Tribunale adito (cfr. sentenza n. 422/2020 del 2.3.2020 e CP_3
sentenza n. 2653/2023 del 19.8.2023). Entrambe le pronunce sono state impugnate in sede di appello. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 4480/2024 pubblicata il
13.11.2024, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla ha dichiarato CP_3
risolto il contratto di affitto per grave inadempimento della concedente condannandola al pagamento della somma di € 90.000,00 oltre interessi legali. Tale pronuncia non risulta ancora passata in giudicato non essendo ancora decorsi i termini per la proposizione del ricorso per cassazione (espressamente preannunciata dalla difesa della . CP_1
Tanto premesso, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per grave
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inadempimento della concedente, riproposta nuovamente in questa sede dalla è CP_3
inammissibile data la situazione di litispendenza in essere.
In punto di diritto giova ricordare che ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, co. 3, lett. a), “se la stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone la cancellazione della causa dal ruolo”.
La litispendenza, dunque, è un istituto che concorre all'identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa, e si realizza quando vi sia la contestuale pendenza dinanzi a giudici diversi di due cause nelle quali vi sia identità, oltre che dei soggetti coinvolti nella lite, anche del petitum, inteso quale bene della vita del quale si chiede la tutela, e di causa petendi, ossia del fatto costitutivo della domanda.
La ratio sottesa a tale istituto è il rispetto del fondamentale principio del ne bis in idem,
e, cioè, evitare che si formino due giudicati in relazione alla stessa domanda tra le stesse parti, impedendo, dunque, il contrasto tra giudicati.
La Suprema Corte, pronunciandosi a Sezioni Unite su una situazione analoga a quella in esame, rigettando un regolamento di competenza avverso una sentenza con cui il
Tribunale di Orvieto aveva dichiarato l'inammissibilità di una domanda di contenuto identico ad altra già vagliata dal medesimo Tribunale e per la quale era pendente il giudizio di appello, ha invero ribadito il principio secondo cui “a norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (Cass. Sez. U., 12/12/2013, n. 27846). Nell'ambito di tale pronuncia i giudici di legittimità nei seguenti termini hanno motivato la propria decisione: “In ogni caso, le esigenze alle quali risponde l'istituto della litispendenza, la cui cogenza è manifestata dalla possibilità della relativa dichiarazione, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del giudizio successivamente iniziato, non consente di ipotizzare che per il giudice successivamente adito sia rilevante lo stato o il grado in cui si trovi la causa
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precedentemente iniziata, a differenza, invece, di quanto avviene nelle ipotesi di continenza, nelle quali si esclude univocamente che possa essere dichiarata con riguardo a procedimenti pendenti dinanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino l'uno in fase di gravame, l'altro in primo grado, in considerazione del carattere funzionale della competenza del giudice di secondo grado, da individuarsi inderogabilmente in base al criterio fissato dall'art. 341 cod. proc. civ., nonché delle peculiarità del processo d'impugnazione, circoscritto alle questioni specificamente riproposte e non compatibile con l'inserimento "a posteriori" di problematiche ulteriori (ancorché incluse nel dibattito del precedente grado) (Cass. n. 7768 del 1993; Cass. n. 15193 del 2000; Cass. n. 10195 del 2002).
4.2. Si può quindi affermare che l'identità delle domande proposte in due giudizi diversi impone al giudice successivamente adito la pronuncia, anche d'ufficio, della litispendenza e la cancellazione della causa dal ruolo, ma non consente la sospensione del giudizio successivamente instaurato in attesa della definizione del primo, ove questo sia pendente in appello o in sede di legittimità, ovvero ancora quando siano pendenti i termini per la proposizione della impugnazione. Invero, il rapporto tra le due cause, in quanto identiche, non può giammai operare sul piano della pregiudizialità logico-giuridica. Si potrebbe ipotizzare che la sospensione della causa successivamente proposta allorquando per la medesima causa è pendente altra controversia in grado di appello risponda alla necessità di verificare che il giudizio preventivamente instaurato si concluda con una decisione di merito, consentendosi, quindi, la riattivazione del processo sospeso allorquando quello precedentemente instaurato si concluda con decisione in rito, divenuta definitiva. Ma si tratta, all'evidenza, di una torsione dell'istituto che né la lettera dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., né ragioni di ordine sistematico possono giustificare, desumendosi, sia dal tenore testuale della richiamata disposizione, sia dalle finalità cui l'istituto è preordinato, una indicazione nel senso della obbligatoria cancellazione dal ruolo, previa dichiarazione di litispendenza, della causa successivamente proposta, ancorché quella precedentemente instaurata sia pendente in grado di appello o in cassazione.
4.2.1. Ma, a ben vedere, la situazione di accertata litispendenza non consente neanche il ricorso all'istituto di cui all'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., il quale postula che l'autorità di una sentenza venga invocata in un diverso processo, mentre nell'ipotesi della litispendenza sono diversi i giudici dinnanzi ai quali pende la medesima causa;
difetta, quindi, la stessa possibilità di risolvere il
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rapporto tra i diversi giudici investiti della medesima causa, pendente in gradi diversi, mediante la sospensione di cui al citato art. 337, secondo comma. In questo senso, del resto, si è già pronunciata questa Corte, affermando il principio per cui «il disposto dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ. - che contempla la possibilità di sospendere la causa perché in essa è invocata l'autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo in cui detta sentenza sia impugnata - presuppone la necessità di due decisioni;
una nella controversia che costituisce l'indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell'altra o nella quale viene de- cisa una questione fondamentale comune alla seconda lite, e l'altra nel secondo processo (che viene sospeso) nel quale si dibattono questioni consequenziali o domande più ampie. Ove invece tra le due controversie vi sia assoluta identità di domande, non può trovare applicazione il cit. art. 337, bensì sorge l'obbligo per il giudice successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, e quindi anche in Cassazione, di eliminare una delle due controversie in base al criterio della prevenzione, dichiarando la litispendenza nella causa successivamente instaurata, salva la preclusione derivante dal relativo giudicato» (Cass. n. 2556 del 1986).
4.3. In realtà, l'art. 39, primo comma, cod. proc. civ. postula esclusivamente la pendenza della medesima causa dinnanzi a giudici diversi, ponendo a carico del giudice successivamente adito l'obbligo di dichiarare, anche d'ufficio, la litispendenza in qualsiasi stato e grado del processo. Il terzo comma del medesimo art. 39 precisa poi che ai fini della prevenzione,
e quindi per individuare quale sia la causa iniziata per prima, deve aversi riguardo alla notificazione della citazione e per i giudizi iniziati mediante ricorso, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 45, comma 3, lett. c), della legge n. 69 del 2009, al deposito del ricorso. A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., quindi, qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione, indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito (Cass. n. 5666 del 1986).
4.4. L'obbligo del giudice successivamente adito, dunque, si manifesta sin dall'inizio della causa e permane sino a quando sussista una situazione di pendenza del giudizio previamente iniziato. Tale constatazione consente di risolvere in modo agevole anche quelle situazioni in cui si ritiene che la litispendenza non possa operare perché il giudizio preventivamente
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instaurato non ha, allorquando il giudice successivamente adito deve adottare la dichiarazione di litispendenza, un giudice attualmente investito della sua trattazione. E' questo, ad esempio, il caso in cui nel giudizio preventivamente instaurato sia stata pronunciata una sentenza ma non siano ancora decorsi i termini per l'impugnazione. In tale caso, infatti, nella giurisprudenza di legittimità si è affermato che finché
l'impugnazione non è proposta non c'è un giudice investito della lite, con conseguente inconfigurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass.
n. 9313 del 2007; Cass. n. 3965 del 1999; Cass. n. 10857 del 1995; Cass. m. 1963 del
2004; Cass. n. 5115 del 1987; Cass. n. 4839 del 1987; Cass. n. 656 del 1985; Cass. n.
5609 del 1984; Cass. n. 6032 del 1980). Ovviamente, posto che per l'operatività dell'istituto della litispendenza e per la insorgenza, per il giudice successivamente adito, dell'obbligo di dichiararla, è sufficiente la pendenza del giudizio instaurato per primo, deve ritenersi che anche nel caso in cui l'impugnazione possa ancora essere proposta avverso la sentenza assunta nel giudizio iniziato prima sussista una situazione di litispendenza, la quale viene meno solo con la formazione del giudicato in tale giudizio, ovvero con la declaratoria di estinzione […] Dall'applicazione di tale principio al caso di specie discende la reiezione del ricorso.
6.1. Il Tribunale di Orvieto ha sostanzialmente riconosciuto la identità delle domande proposte dall'odierno ricorrente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in replica alle difese svolte dall'istituto di credito opponente - domande dichiarate inammissibili dal medesimo Tribunale con sentenza del
2007 e poi invece ritenute ammissibili dalla Corte d'appello di Perugia con sentenza n.
259 del 2010 - e quelle, già oggetto della riconvenzionale dichiarata inammissibile, dall'odierno ricorrente riproposte in autonomo giudizio a seguito della declaratoria di inammissibilità, e sulle quali è intervenuta la dichiarazione di inammissibilità adottata con la sentenza qui impugnata. Il Tribunale di Orvieto, quindi, discostandosi, ancorché immotivatamente, dall'orientamento evidenziatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dal 1994, ha ravvisato una situazione di identità tra le domande sulle quali esso era chiamato a pronunciarsi e quelle oggetto della causa pendente dinnanzi alla Corte
d'appello di Perugia, e per tale ragione ha dichiarato inammissibile le domande successivamente proposte”.
Dunque, aderendo al principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, deve affermarsi che, laddove due cause identiche siano state proposte in tempi diversi anche dinanzi al
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medesimo ufficio (nel caso vagliato dalla Cassazione si trattava del Tribunale di Orvieto)
e per il procedimento incardinato in epoca anteriore sia pendente appello – o, comunque, pur definito il secondo grado di giudizio, pendano ancora i termini per la proposizione del ricorso per cassazione (come appunto nella vicenda in esame) –, l'identica domanda proposta successivamente non deve indurre il giudice adito all'adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio (non venendo in rilievo un rapporto di pregiudizialità logica tra le cause), quanto piuttosto ad una declaratoria di inammissibilità della pretesa per effetto dell'acclarata litispendenza.
Pertanto, va dichiarata la litispendenza in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla CP_3
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia determinato in base al cd. decisum
– rientrante nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accogliendo parzialmente la domanda, condanna la in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della Controparte_1
del risarcimento pari ad € 189.675,85, oltre I.V.A. come per legge,
[...]
ed interessi e rivalutazione come in parte motiva;
• dichiara, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_3
la litispendenza del presente procedimento con altre due cause pendenti tra le stesse parti ed ancora non definite con pronunce passate in giudicato;
• condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_3
pagamento, in favore della delle Controparte_1
spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed
€ 12.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui
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compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge, con attribuzione all'avv.
Gianluca Militerni, dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U., già liquidate Controparte_3
come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, in data 29.4.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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