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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65764, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ) tutte rappresentate e difese Parte_4 C.F._4
dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F , del Foro di Roma e con CodiceFiscale_5
lui elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc.
B int. 3 parti attrici contro
, in persona del con sede in Roma, Via XX Controparte_1 CP_2
Settembre 8 - 00187 Roma ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, con sede in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende ex lege parte convenuta
Oggetto: richiesta di risarcimento danno parentale avanzata dai parenti di Vittima del Dovere.
FATTO
Il SI. , de cuius delle odierne attrici, svolgeva in qualità di militare Parte_5
della Marina attività di servizio alle dipendenze del , come Controparte_1
risulta dal certificato cd. Foglio matricolare e caratteristico rilasciato dal Ministero
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della Difesa Marina, direzione generale per il personale Militare della Marina 10^ divisione.
Con atto di citazione datato 20.11.2020, la moglie e le figlie parti attrici lamentavano che il SI. , durante il servizio, era stato esposto ad Parte_5
agenti tossici i quali, asseritamente, si ponevano in nesso causale con l'evento morte, verificatosi in data 30 marzo 2005, in seguito al mesotelioma pleurico diagnosticato nel novembre del 2004. Il carcinoma che determinava la morte del
SI. , già riconosciuto quale soggetto “equiparato alle vittime del Parte_5 dovere” era stato causato – secondo la ricostruzione offerta dalle parti attrici – dall'attività di servizio militare svolta dallo stesso per il periodo intercorrente dal
27.08.1960 al 27.07.1992.
Le parti attrici specificavano che le caserme e le unità navali in quegli anni venivano costruite con massiccia presenza di amianto e che, nel corso dell'attività di servizio alle dipendenze del , sia a terra, sia durante i Controparte_1
periodi di imbarco sulle navi, il SI. era stato esposto ad elevate Parte_5
concentrazioni di polveri e fibre di amianto presenti negli ambienti di servizio oltre ad aver manipolato direttamente la sostanza cancerogena per ragioni di servizio;
il tutto avveniva in assenza dei dispositivi di protezione e prevenzione individuale, non forniti da parte dell'Amministrazione convenuta ed in assenza di adeguata informazione circa la pericolosità dell'amianto presente sulle navi d'imbarco e nelle caserme a terra.
Le parti attrici attribuiscono, dunque, all'Amministrazione convenuta la responsabilità dell'evento morte del signor in quanto ritengono che dai Pt_5
documenti da loro dedotti, emerga in primo luogo la prova del nesso causale tra l'evento morte e la condotta omissiva del Ministero. Inoltre, producono la documentazione scientifica coeva all'epoca dei fatti che dimostrerebbe la notorietà della pericolosità dell'amianto già in quegli anni, oltre alla documentazione attestante l'esistenza di dispositivi di protezione individuale per prevenire la contaminazione da amianto, con conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento morte.
A dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza dell'infermità durante il rapporto di lavoro alle dipendenze del
, gli attori producevano una serie di documenti attestanti la Controparte_1
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insalubrità dei luoghi, oltre alla documentazione medica comprovante il riconoscimento della causa di decesso come conseguenza dell'infermità e della lesione riportata nel giudizio diagnostico.
Venivano inoltre prodotti i decreti con i quali il convenuto prima CP_1
riconosceva che l'infermità “mesotelioma pleurico” sofferta dal SI. Pt_5
era SI dipesa da causa di servizio, poi lo considerava un soggetto
[...]
“equiparato alle vittime del dovere”, infine attribuiva alle parenti parti attrici l'assegno vitalizio mensile nella misura di 258,23 euro ciascuna, successivamente aumentato a 500,00 a decorrere dall'1gennaio 2006, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri oltre allo speciale assegno vitalizio di 1.033,00 euro ciascuna a decorrere dal 01.01.2008.
Le parti attrici attribuivano a tali documenti il valore di atti confessori ex art.2735
c.c. da parte del , reputando che il convenuto stesso avesse condiviso la CP_1
ricostruzione effettuata dalle parti attrici in ordine alla natura del decesso del de cuius per cause di servizio e del nesso causale tra l'esposizione all'amianto sulle navi e nei luoghi a terra e l'insorgenza della malattia mortale.
Le parti attrici chiedevano dunque di accertarsi la responsabilità del per CP_1
i danni subiti iure proprio per la malattia e la morte del loro congiunto, per cui chiedevano l'integrale risarcimento, avendo anche agito iure successionis dinanzi al TAR del Lazio per far valere i danni attratti dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
In questa sede, invece, chiedevano gli ulteriori profili di responsabilità extracontrattuale, in particolare ex art.2050 c.c., e/o ex art.2051 c.c., oltre a quella aquiliana ex artt.2043 e 2059 c.c., e responsabilità civile da reato ex artt. 89 e 590
c.p., con conseguente risarcibilità dei danni iure proprio, le parti attrici evidenziavano le seguenti circostanze di fatto e di diritto:
. La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_1 Parte_1
in data 26.12.1967 e la coppia aveva tre figlie: Parte_5 Parte_2
e , come confermato dai certificati
[...] Parte_3 Parte_4
attestanti lo stato di famiglia prodotti.
La parte attrice lamenta sofferenze fisiche e morali conseguenti alla malattia e alla morte per ragioni di servizio del marito, chiedeva il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto affettivo e parentale, per la modificazione dell'identità
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personale, modificazione radicale dei programmi e progetti di vita, pregiudizi patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, ) danni da esposizione ad amianto per contaminazione del consorte e dei suoi abiti, oltre al danno da infiammazione e/o sofferenze fisiche e morali per il rischio di ammalarsi di mesotelioma.
La parte attrice quantifica i danni non patrimoniali in di €1.500.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, personalizzando l'importo complessivo che le spetterebbe applicando le Tabelle del Tribunale di Roma.
La SI.ra espone danni patrimoniali, per danno emergente e Parte_1 lucro cessante, quantificati in € 613.088,00, che rappresentano la pensione che avrebbe percepito il de cuius secondo l'aspettativa di vita che il consulente dott. stimava in altri 23 anni (euro 1.015,00, moltiplicati per 14 mensilità, per Per_1
23 anni). In subordine chiede che le venga riconosciuto l'importo di €286.258,00, cifra risultante dalla differenza tra quanto percepisce a titolo di pensione di reversibilità (60 % della pensione del marito defunto) e l'importo totale della pensione che il de cuius avrebbe percepito per i 23 anni di aspettativa di vita ritenuta dal CTP se non fosse deceduto per cause di servizio. Chiede, inoltre, il riconoscimento della somma di 300.000 euro, o la maggiore o minor somma che il giudice ritenga di dover accordare, per la perdita patrimoniale conseguente alla necessità di dover assumere personale per lo svolgimento delle mansioni di cui in precedenza si occupava il de cuius (accompagnarla a fare la spesa, riparazioni in casa etc).
Pertanto, quantifica i danni subiti in € 2.300.000,00 (oltre alle ulteriori voci per i c.d. piccoli lavori in casa, etc.), ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 1226 e/o
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione.
SIn. . La OR è nata il [...] dall'unione tra il de Parte_2
cuius e la OR , ed è cresciuta in un contesto familiare in cui Parte_1
la figura paterna è sempre stata il principale punto di riferimento genitoriale, oltre che di supporto economico tramite le elargizioni che sovente faceva alle figlie tutte con i risparmi del proprio stipendio prima e con quelli della pensione dopo.
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La SI.ra lamenta di aver subito i pregiudizi non Parte_2
patrimoniali, consistenti nello shock per la scoperta della malattia del padre, nella sofferenza fisica e morale che le ha causato assistere alle condizioni del de cuius nella mancanza di un rapporto di vita parentale, nella modificazione della sua personalità morale e di identità personale e per la variazione delle sue prospettive di vita e dei suoi progetti di famiglia. Afferma, inoltre, di aver subito un danno biologico da esposizione ad amianto ed il danno morale per la preoccupazione di sviluppare la malattia. Quantifica il danno non patrimoniale subito in
€1.500.000,00, personalizzando i punti risultanti dall'applicazione delle tabelle del tribunale di Roma, o nella maggiore o minor somma che il giudice ritenga equa. Infine, sostiene di aver subito un pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante di € 200.000,00, coincidente con le elargizioni che il padre le avrebbe destinato se non fosse morto prematuramente quale vittima del dovere. In totale, dunque, chiede 1.700.000 euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
SI.ra . La SI.ra figlia del SI. Parte_3 Parte_3 Pt_5
e della SI.ra , è nata il [...], era molto legata al
[...] Parte_1
padre, che costituiva la sua figura di riferimento sia affettiva sia di sostegno economico. Lamenta di aver subito un pregiudizio di natura psicologica consistito nella modifica della propria personalità, con episodi di depressione e cambiamento dell'umore, nelle sofferenze morali e fisiche conseguenti alla perdita della figura paterna e nella paura di contrarre lei stessa una malattia per aver avuto un contatto indiretto con l'amianto, per il tramite del padre. Quantifica il danno non patrimoniale subito in euro 1.500.00 euro, personalizzando i punti che risultano dall'applicazione delle Tabelle del tribunale di Roma.
Inoltre, valorizzando il fatto che il padre provvedeva alla elargizione dei propri risparmi alle figlie, quantifica in 200.000 euro la perdita patrimoniale, coincidente con la parte della propria pensione che il de cuius avrebbe destinato a ciascuna figlia negli anni di vita persi in conseguenza della malattia, rispetto all'aspettativa di vita stimata dal consulente tecnico di parte.
Dunque, quantifica in complessivi euro 1.700.00 il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del padre per cause di servizio.
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SI.ra . La SI.ra , nata nel 27.05.1968 Parte_4 Parte_4
dall'unione tra il de cuius e la OR era molto legata al Parte_1
padre, che costituiva sempre la sua figura di riferimento, e a causa dell'insorgenza della malattia mortale per il padre lamentava pregiudizi di psicologica, morali ed esistenziali, oltre ai danni patrimoniali coincidenti della perdita delle elargizioni che il padre soleva farle con i propri risparmi e che, presumibilmente, le avrebbe destinato anche in futuro se non fosse prematuramente deceduto. Chiede
l'integrale ristoro del danno che quantifica nella somma complessiva di 1.700.000 euro, composto dei danni patrimoniali (200.000) e non patrimoniali (1.500.000).
Le parti attrici, congiuntamente, formulavano le seguenti conclusioni: “ accertare
e dichiarare: - che le SIg.re , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sono, rispettivamente, la vedova e le orfane del SI.
[...] Parte_4
, e che perciò stesso, in relazione alla sua malattia e morte, hanno Parte_5
subito danni anche iure proprio, in più con gli ulteriori danni diretti, per esposizione indiretta ad amianto, con sussistenza della responsabilità civile del
, contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed Controparte_1
extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059
c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o
2043 e 2059 c.c.), anche vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), sempre in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., per le ragioni in fatto e in diritto, di cui alla premessa del presente atto di citazione, e per effetto di tutta la documentazione allegata in atti, ivi compresi gli atti confessori/ricognitivi, costituenti il riconoscimento della causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art.
1 del d.p.r. 243/2006 e quindi la sussistenza del diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, come quantificati in premessa, ovvero gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi dal Giudice adito, anche ex artt.1226 e/o 2056 c.c.; -
Accertare incidenter tantum la configurabilità, ai fini civilistico risarcitori, della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., ovvero, per altre ipotesi di reato, con ogni consequenziale statuizione, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio sofferti, con riferimento alla malattia e alla morte del
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congiunto SI. ; II. conseguentemente e comunque: a. condannare Parte_5
il , in persona del Ministro p.t., a.I. a risarcire le odierne Controparte_1
attrici, SIg.re , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di tutti i danni, iure proprio sofferti, patrimoniali per danno Parte_4
emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.), per la malattia e la morte del loro congiunto, SI. , a causa di mesotelioma pleurico ed ispessimenti Parte_5
pleurici, per motivi di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r.
243/2006, e, quindi, oggetto di confessione per i riconoscimenti da parte dello stesso convenuto e per effetto della sentenza del Tribunale di Velletri, sez. lav., n.
899/2019 nonché per i danni da esposizione indiretta ad amianto, ed in ogni caso, per tutti i danni subiti, prima di tutto a titolo di responsabilità c.d. contrattuale, e poi extracontrattuale, diretta e vicaria, nei termini di cui al capo I delle presenti conclusioni, ovvero per quanto già illustrato nella premessa in fatto e in diritto, con quantificazione degli importi già ivi riportati per la vedova;
per la SI.ra
; per la SI.ra , sub capo XIII.
4.c per la Parte_2 Parte_3
SI.ra ), ed in ogni caso, con integrale risarcimento di tutti i Parte_4
danni iure proprio, per gli importi tutti dovuti, maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti dovuti in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche con determinazione equitativa, per gli effetti di cui agli artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Si chiede che il Tribunale adito condanni il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle attrici, per esposizione indiretta e familiare a polveri e fibre di amianto, in seguito alla contaminazione di tute e abiti da lavoro del congiunto per tutto il periodo di servizio e per ulteriori profili di inadempimento ed illecito di cui le attrici sono rimasti vittime, anche per la contaminazione degli alloggi di amianto per effetto delle condotte del , e CP_1
per quant'altro dedotto in atto di citazione, anche con riferimento ai documenti allegati, da intendersi qui riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
c. Si chiede che il Tribunale adito accolga le domande tutte delle odierne attrici, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte
e parti integranti delle presenti conclusioni;
chiede che il convenuto sia CP_1
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condannato a corrispondere, altresì, sulle somme dovute per i danni iure proprio, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento. Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Chiedeva, inoltre, l'ammissione dei mezzi istruttori di cui all'atto di citazione e l'ordine di esibizione di tutti gli atti concernenti lo stato di servizio del SI.
dal 27.08.1960 al 27.07.1992. Parte_5
Si costituiva il , in data 23.07.2021, eccependo preliminarmente CP_1
l'estinzione del diritto dedotto in giudizio dalle controparti per intervenuta prescrizione dello stesso, essendo decorso un periodo superiore a cinque anni tra l'ultimo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal difensore nel luglio
2012 e l'atto di messa in mora dell'odierno difensore nel maggio del 2018.
Anticipando le doglianze della parte attrice, il sosteneva l'impossibilità CP_1
di applicare al caso di specie un maggior termine di prescrizione, atteso che il
Tribunale di Padova, con la sentenza n. 68/2019, aveva assolto gli imputati in ordine al reato di omicidio colposo in danno di per non aver Parte_5
commesso il fatto.
Il convenuto chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa risarcitoria, atteso che la diagnosi di mesotelioma pleurico posta a fondamento dell'avversa domanda risarcitoria “non risulta supportata da adeguata documentazione lo svolgimento di un esame immunoistochimico che, secondo la più accreditata letteratura scientifica, è necessario perché si possa addivenire ad una diagnosi attendibile di mesotelioma pleurico”.
La parte convenuta, inoltre, sottolineava che la correlazione tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione professionale all'amianto potrebbe sostenersi unicamente per i dipendenti della Marina Militare addetti alle operazioni di taglio, frantumazione e lavorazione dell'amianto e non per il signor Pt_5
appartenente al Corpo di Commissariato e quindi addetto a funzioni direttive in materia amministrativa, finanziaria, contabile, logistica e legale.
In estremo subordine, in caso di riconoscimento della fondatezza della domanda delle parti attrici, il convenuto chiedeva l'applicazione dell'istituto della CP_1
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compensatio lucri cum damno, decurtando dal risarcimento reputato spettante alle attrici, quanto a loro già erogato a titolo di beneficio per essere parenti di soggetto
“equiparato a vittima del dovere”.
La prima udienza si svolgeva il 13.09.2021: veniva dato atto della presenza delle parti attrici e della mancata comparizione del convenuto. Il difensore CP_1
contestava quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. Il giudice assegnava i termini e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 08/11/2022, la parte attrice insisteva per le richieste istruttorie, alle quali si opponeva il convenuto. Il giudice, tenuto conto della natura CP_1
documentale della controversia, rinviava per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta al 15.5.23 ed in quella udienza tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il giudice invitava le parti attrici a chiarire se si fossero costituite parti civili in altre cause penali pendenti.
Successivamente, con l'ordinanza n. 15225/2023, questo giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo a fini istruttori e disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione del danno iure proprio subito dalle parti attrici, ponendo i seguenti quesiti:
A) a quanto corrisponda il complessivo valore dell'assegno vitalizio (in termini di capitale netto (ad es. se fosse stato in ipotesi immediatamente versato alle persone danneggiate) applicando le tabelle attualizzate di rivalutazione del capitale in uso dall'INAIL;
B) calcolare in astratto il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) in base all'età del de cuius e all'età delle parti attrici;
C)verificare la eventuale differenza in termini di capitale finanziario in considerazione anche delle specifiche decorrenze tra i due valori (gli assegni sono corrisposti alle parti attrici da anni mentre le tabelle del tribunale di Roma sono aggiornate al 2023).
Nell'udienza del 22.1.24 il giudice conferiva l'incarico al CTU assegnando allo stesso il termine per la trasmissione della bozza alle parti e per la relazione di
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consulenza tecnica al tribunale;
assegnava, inoltre alle parti il termine per proporre le proprie osservazioni al CTU, attribuendo loro la possibilità di nominare dei consulenti di parte. La parte attrice nominava il CTP il quale concordava con le risposte fornite dal CTU nella propria bozza ai punti B e C.
Il 4 giugno 2024 il CTU trasmetteva al tribunale la propria relazione scritta di consulenza tecnica che così concludeva: “Alla luce delle argomentazioni trattate ed in risposta ai quesiti posti dal G.I., la sottoscritta C.T.U. afferma che ad oggi non è in grado di dare risposta al quesito A in quanto le tabelle attualizzate di rivalutazione del capitale in uso dall' INAIL non sono disponibili;
in astratto il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) in base all'età del de cuius e all'età delle parti attrici ammonta a euro 1.169.683,47; la differenza in termini di capitale finanziario in considerazione anche delle specifiche decorrenze tra i due valori
(gli assegni sono corrisposti alle parti attrici da anni mentre le tabelle del tribunale di Roma sono aggiornate al 2023) è pari a euro 78.620,53 a favore del capitale nominale e a euro 283.363,37 a favore del capitale rivalutato.”
All'udienza dell'08/07/2024 il giudice, dato atto dell'esaustività dell'istruttoria, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024.
All'udienza del 29.10.24 le parti attrici e il convenuto precisavano le CP_1
proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta la domanda di risarcimento alla luce delle seguenti considerazioni.
A) Giurisdizione
Preliminarmente si osserva che il giudice può pronunciarsi sulla domanda di parte attrice in quanto munito di giurisdizione. In materia di morte del militare per aver operato in un ambiente inquinato, privo delle necessarie dotazioni di sicurezza e senza essere informato dei rischi connessi all'esposizione alla sostanza nociva, si
è al cospetto di un'ipotesi di illecito pluri-offensivo, in quanto il medesimo fatto illecito è in grado di cagionare danni non solo alla vittima primaria, nel caso di
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specie il militare della marina, ma anche alle cd. vittime secondarie, ossia le parenti del de cuius parti attrici.
In tale caso, tuttavia, i danni generati non ricadono nella medesima giurisdizione in quanto da un lato vi sono quelli sofferti dal militare per ragioni di servizio, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato alle dipendenze del e riconducibile alla casistica della giurisdizione Controparte_1
esclusiva, mentre dall'altro lato vi è la giurisdizione del giudice ordinario per i danni sofferti dalle vittime secondarie, verso le quali il è tenuto al CP_1
rispetto del principio del neminem laedere.
Per questi motivi
, dunque la giurisprudenza ritiene che in caso di decesso della vittima primaria, gli eredi possono far valere in giudizio il danno iure hereditatis ma unicamente dinanzi al giudice amministrativo, mentre, per quanto concerne il danno iure proprio da perdita parentale, poiché non patito dal dante causa ma dal parente in prima persona, gli eredi hanno azione dinanzi al giudice ordinario.
Correttamente, pertanto, gli attori hanno limitato la domanda al risarcimento in tale sede al danno iure proprio subito dagli eredi;
ossia quello derivato dalla morte del congiunto nella propria sfera giuridica quale diretto effetto della mancanza del parente, c.d. danno parentale e ciò sul presupposto che la violazione delle norme cautelari che imponevano l'utilizzo degli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, dimostra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza a carico anche del , e allo stesso tempo anche Controparte_1
l'illecito, ex artt. 2050 e/o 2051 c.c., piuttosto che ex artt. 2043 e 2059 c.c., ovvero ex artt. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con gli artt. 185 e 187 c.p. e 2043 e
2059 c.c., e per responsabilità vicaria ex artt. 1228 e 2049 c.c., e/o 28 Cost.
B) Sull'eccezione di prescrizione
Nel caso di specie, il ha sostenuto che il termine prescrizionale sarebbe CP_1
decorso in quanto tra il 2012 e il 2018 le parti attrici non avrebbero compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le parti attrici sostengono, invece l'infondatezza dell'eccezione del convenuto, da un lato sottolineando di aver allegato gli atti di messa in mora del Ministero relativi al periodo di cui di discute (reitera diffida e messa in mora del 27 luglio
2012 doc 8f e la richiesta messa in mora inviata in data 28 maggio 2018 doc. 8 n)
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e dall'altro invocando l'applicazione del termine prescrizionale di 10 anni in quanto il risarcimento sarebbe conseguenza della commissione di un reato, del quale chiedono a questo giudice l'accertamento incidentale.
Ritiene questo giudice che la presenza della lettera inviata a mezzo pec dall'avvocato delle parti attrici al Convenuto in data 2.09.2016, CP_1
corredata da ricevuta di accettazione costituisca un atto interruttivo della prescrizione in quanto in essa le parti attrici hanno espressamente messo in mora il
(“la presente costituisce formale messa in mora, interruttiva del CP_1 decorso della prescrizione”).
Pertanto, reputa questo giudice che non sussistono i presupposti per dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalla parte attrice in ordine al riconoscimento del più lungo termine di prescrizione da reato.
C) Merito
Le parti attrici chiedono il ristoro integrale dei danni subiti in conseguenza del decesso del de cuius per ragioni di servizio.
Dal Foglio Matricolare allegato dalle parti si evince che il de cuius, durante il servizio alle dipendenze della Marina Militare – dal 27.08.1960 al 27.07.1992– ha svolto numerosi ruoli ed è stato imbarcato su diverse navi militari. Dagli ulteriori documenti prodotti è stato provato dalle parti attrici, e non sconfessato espressamente dal , che le navi costruite fino al 1992 venivano realizzate CP_1 con l'amianto, pertanto sostenevano che il SI. aveva sviluppato la Pt_5
malattia mortale in conseguenza della contaminazione ambientale, oltre ad aver maneggiato direttamente la sostanza cancerogena per ragioni di servizio.
I documenti prodotti, per altro molti dei quali di diretta provenienza dall'amministrazione convenuta, non sono stati sconfessati dalla parte convenuta, dunque, per gli effetti ex art 115 c.p.c. dette circostanze devono ritenersi direttamente provate e idonee a costituire fondamento della decisione.
Inoltre, risultano dirimenti i decreti nei quali il preliminarmente CP_1
riconosceva la dipendenza della patologia del SI. da ragioni di servizio, Pt_5
equiparandolo alle vittime del dovere, e quindi attribuiva i benefici di legge alle congiunte parti attrici, in applicazione dell'art.1 del DPR 243/2006 e dell'art.1 co.
564 della L. 266/2005.
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Conclusivamente, ritiene questo giudice che le parti attrici abbiano sufficientemente provato, ai sensi dell'art.2697 c.c., la responsabilità extracontrattuale del per non avere impedito l'esposizione Controparte_1
professionale a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni del militare del
SI. , nel periodo dal 27.08.1960 al 27.07.1992, adottando tutte le Parte_5
misure antiinfortunistiche nel rispetto delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca.
D) Il danno iure proprio: an respondeatur
Alla luce della documentazione offerta, la quale prova in maniera inequivocabile il nesso causale tra luogo ove il militare prestava servizio ed evento lesivo, occorre procedere alle valutazioni circa il danno conseguenza che l'illecito ha prodotto in capo alle odierne parti attrici.
Premette questo giudice di comprendere la drammaticità e la delicatezza dell'evento umano sotteso alla domanda sollevata dalle parti attrici;
tuttavia, si osserva che il danno ristorabile tramite l'istituto dell'illecito aquiliano deve tener conto della sua finalità ripristinatoria e non anche ultra- compensativa, con conseguente contingentamento di ciò che può essere considerato una conseguenza dell'illecito e, soprattutto, della quantificazione di quel danno reputato esistente.
Pertanto, in merito ai danni conseguenza lamentati dalle parti attrici il giudice ritiene di poter riconoscere unicamente l'astratta spettanza del danno non patrimoniale- nella specie del danno da perdita parentale- con esclusione delle altre voci dedotte e dei danni non patrimoniale, per le ragioni che seguono.
In merito al danno patrimoniale lamentato ed allegato dalle figlie del sig. Pt_5 questo giudice non lo reputa una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito e dunque non può essere oggetto di risarcimento in applicazione dell'art. 1223 c.c., ultima parte, in quanto richiamato dall'art. 2056 cc. È noto, infatti, che l'art. 1223
c.c. assolve ad una funzione selettiva del danno conseguenza, presidiando alla finalità unicamente ripristinatoria che l'illecito aquiliano persegue.
Le figlie parti attrici sostengono di aver subito una perdita patrimoniale (danno conseguenza) consistente nella prematura cessazione delle elargizioni che il de cuius soleva fare loro con i risparmi accantonati dalla propria pensione.
Tale circostanza non rappresenta una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, ossia la morte per ragioni di servizio del de cuius, in quanto il padre
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delle odierne attrici non ha mai assunto una posizione debitoria nei loro confronti
(dunque non è applicabile al caso di specie il danno da lesione del diritto di credito da parte di un terzo Cass. Su 174/1971) ma effettuava elargizioni per motivi di liberalità. In merito alla quantificazione effettuata dalle figlie circa tale perdita patrimoniale, si osserva che essa risulta priva di giustificazione, in quanto non è suscettibile di essere quantificato ciò che a monte non è dovuto, non potendo presumersi che il padre avrebbe continuato a corrispondere mensilmente una somma attribuita per causa di liberalità. Dunque, non è in sé un danno patrimoniale stimabile nell'an e nel quantum.
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale lamentato e quantificato dalla vedova si osserva quanto segue.
La parte attrice afferma di dover sostenere maggiori spese, dovendo assumere il personale per far fronte alle incombenze e alle mansioni in precedenza svolte dal signor per i lavori di casa. Inoltre, sottolinea il fatto che secondo quanto Pt_5
stimato dal consulente di parte, suo marito avrebbe vissuto per altri 23 anni, durante i quali avrebbe continuato a percepire la pensione. Pertanto, lamenta che in seguito all'illecito, deve sostenere maggiori spese, con diminuzione delle entrate.
Anche per la OR questo giudice ritiene di dover escludere la Pt_1
sussistenza di danni patrimoniali.
In primo luogo, per quanto concerne il danno da perdita della pensione ritiene questo giudice di dover valorizzare la circostanza che la vedova percepisce la pensione di reversibilità, la quale è un istituto previdenziale preposto al sostegno economico del coniuge superstite in caso di decesso dell'altro coniuge che percepisce una pensione. Pertanto, visto che l'ordinamento già appresta un'adeguata tutela a casi del genere, non è possibile ricorrere all'istituto del risarcimento del danno in quanto non sussiste alcun danno patrimoniale a cui supplire e da ripristinare.
Inoltre, non è neppure sostenibile la tesi attorea che individua un danno patrimoniale nella differenza tra quanto percepisce la vedova come pensione di reversibilità, ridotta del 60%, e quanto avrebbe ottenuto il nucleo familiare dalla sommatoria delle pensioni di entrambi i coniugi, ove non fosse sopraggiunta la prematura morte del SI. Pt_5
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Il fatto che la pensione di reversibilità sia percepita dalla OR nel Pt_1
limite del 60% è una conseguenza diretta dell'applicazione della legge, in quanto lei stessa è pensionata.
Dedurre che il de cuius avrebbe presumibilmente vissuto per altri 23 anni di vita e che quindi il nucleo familiare avrebbe goduto di 2 pensioni piene, non equivale a provare l'esistenza di un danno patrimoniale in capo alla vedova come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, non potendosi sostenere che vi è stata una perdita patrimoniale in senso proprio. Analogamente per quanto concerne le spese che la vedova dovrà sostenere in futuro per lo svolgimento delle mansioni in precedenza effettuate dal marito, anche esse non sembra possano ritenersi conseguenze dirette ed immediate dell'illecito.
È fondata, invece, la domanda attorea circa i danni non patrimoniali.
Preliminarmente, in relazione alla prova del danno non patrimoniale “da perdita del rapporto parentale “, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che
“Traducendosi il danno in un patema d'animo e anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (Cassazione civile , sez.
III , 28/08/2024 , n. 23300)
Nel caso di specie le parti attrici hanno dedotto e provato l'esistenza di un legame effettivo con il proprio congiunto, sussiste quindi il danno non patrimoniale da perdita parentale in capo a tutte le parti attrici.
E) Compensatio lucri cum damno e quantificazione dei danni non patrimoniali
Premessa la spettanza del ristoro del danno non patrimoniale per sussistenza dell'an respondeatur, si osserva che la quantificazione del danno non patrimoniale verrà effettuata tenuto conto della natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, in base al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (“In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento
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dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cassazione civile , sez. III , 17/05/2024 , n. 13786).
In secondo luogo, si osserva che questo giudice conferiva l'incarico al CTU, il quale trasmetteva la propria relazione in data 4 giugno 2024, rispondendo ai quesiti posti e quantificando il danno non patrimoniale secondo quanto segue.
SI.ra Parte_1
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. La vedova aveva 52 anni al momento del decesso del coniuge ed erano conviventi.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base pari ad euro 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti per la convivenza 4
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età della vedova 2,5
Punti totali riconosciuti 28,5 valore punto per il 2023 euro 11.356,15 totale € 11.356,15 x 28,5 = € 323.650,28
SI.ra , Parte_4 Per_2
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 36 anni, figlia della vittima, non convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti totali riconosciuti 23,5 totale € 11.356,15 x 23,5 = € 266.869,53
SI.ra Parte_6
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 35 anni, figlia della vittima, non convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
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Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti totali riconosciuti 23,5 totale € 11.356,15 x 23,5 = € 266.869,53
SI.ra Parte_3
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 32 anni, figlia della vittima, convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti per la convivenza 4
Punti totali riconosciuti 27,5
t totale € 11.356,15 x 27,5 = € 312.294,13
Il CTU, rispondendo al quesito B dell'ordinanza di incarico, quantificava in totali
€ 1.169.683,47 il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) metodologia che tiene conto dell'età del de cuius, età delle parti attrici. Il CTP nulla osservava in merito alla relazione, condividendo i metodi di calcolo e le risultanze matematiche.
Tuttavia, nel caso di specie, nella fase di liquidazione del danno non patrimoniale subito dalle parti attrici iure proprio e quantificato dal CTU, il giudice deve tener conto del fatto che il convenuto corrisponde continuativamente alle CP_1
parti attrici le indennità ex art. 1 del DPR 243/2006, in combinato disposto con l'art.1 co.564 L.266/2005 in qualità di parenti di vittime del dovere.
Tali indennità, per così dire, già amministrativamente riconosciute sono state quantificate dal CTU il quale scrive:
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“Assegni corrisposti alle parti attrici capitale nominale capitale rivalutato:
• • dm 84 07/09/2011 stabiliva che dal 18/5/2011 speciale assegno vitalizio mensile non reversibile per ogni parte attrice euro 1.031,00 decorrenza poi rettificata con decreto n. 16 del 22/02/2016 da 01/01/2008.
Il numero di mesi corrisposti dal 01/01/2008 al 30/04/2024 (data della presente Bozza) è pari a 196; le parti attrici sono n. 4; l'importo mensile euro 1.031,00. Totale € 808.304,00 Quota capitale rivalutato in base all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati ISTAT - Indice generale (senza tabacchi) -
Allegato n. 4, Tabella 1). € 943.046,00
• • dm 184 20/12/2011 stabiliva che dal 18/5/2011 assegno vitalizio concesso a ciascuno dei sottonotati famigliari (s'intende le parti atrici) euro 258,23 con natura di indennizzo esente da irpef decorrenza 18/5/2011, decorrenza poi rettificata con decreto n. 16 del 22/02/2016 da 01/01/2006 Decreto 428 del 25/10/2019 aumenta l'assegno vitalizio mensile a euro 500,00 con arretrati dal 01/01/2006.
Il numero di mesi corrisposti dal 01/01/2006 al 30/04/2024 (data della presente Bozza) è pari a 220; le parti attrici sono n. 4; l'importo mensile euro 500,00. Totale € 440.000,00 Quota capitale rivalutato in base all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati ISTAT - Indice generale (senza tabacchi) -
Allegato n. 5, Tabella 2). € 510.000,84
Totali € 1.248.304,00 € 1.453.046,84
Tabelle del tribunale di Roma aggiornate al 2023)-€1.169.683,47 €1.169.683,47
Differenze € 78.620,53 € 283.363,37”
Come si può notare la somma totale dei benefici percepiti dalle parti attrici fino al
30.04.2024, all'esito della rivalutazione, ammontava ad €1.453.046,84, mentre veniva quantificato in €1.169.683,47 la somma complessiva astrattamente spettante per il danno non patrimoniale.
Ritiene questo giudice che al caso di specie risulti pienamente applicabile la compensatio lucri cum damno con le specificazioni che seguono.
Il principio della compensatio lucri cum damno, regolarmente dedotto dalla difesa erariale, è accolto e condiviso nell'Ordinamento a livello sia dottrinario che giurisprudenziale. Esso si sostanzia nella teorica secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente deve essere calcolata quale acconto sull'entità del danno da risarcire, la quale, conseguentemente, deve essere ridotta in proporzione.
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Le Sezioni Unite ribadiscono che la compensatio lucri cum damno è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, cosa che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il danneggiato deve essere ristorato di quanto abbia perso, inteso come perdita subita (nella fattispecie, corrisponde al danno non patrimoniale) a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui. Si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art.1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del danno effettivamente patito.
Ai fini della individuazione del vantaggio computabile al risarcimento, occorre accertare che detto vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto lesivo dell'illecito. In altre parole, deve sussistere un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
Nella fattispecie concreta le parti attrici hanno dedotto e provato i decreti ministeriali di riconoscimento del beneficio previsto dalla legge per i parenti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1 del DPR 243/2006, in combinato disposto con l'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
Considerato che le attrici agiscono in questa sede per il danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del congiunto, questo giudice ritiene applicabile la compensatio lucri cum damno, essendovi identità di causa tra quanto la prestazione risarcitoria cui avrebbero diritto e la percezione del beneficio.
Sul tema della compensatio lucri cum damno e benefici indennitari è copiosa la giurisprudenza in materia di indennizzi percepiti dagli emotrasfusi di sangue infetto, che risultano condivisibili ed applicabili anche al caso di specie, attesi i profili di continuità tra le fattispecie: “nel giudizio risarcitorio promosso contro il
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_3
eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum
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damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse CP_1
attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio, ribadito più volte in relazione ai danni da emotrasfusioni (v., tra le altre, le sentenze 14 marzo 2013, n. 6573, e 6 maggio 2020, n. 8532), è stato più di recente esteso anche ad una serie di fattispecie diverse da quella oggi in esame (v. Sezioni
Unite, sentenza 22 maggio 2018, n. 12564)”. Cassazione civile sez. III,
18/08/2023, (ud. 22/05/2023, dep.18/08/2023), n.24816).
Le Sezioni Unite (sentenze 12564-12565-12566-12567/2018, premettono in primis l'assunto per cui l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non può costituire fonte di arricchimento per il danneggiato, dovendo il suo patrimonio conseguire, per il tramite della liquidazione, la stessa consistenza lesa dal fatto illecito altrui. Muovendo dall'assioma della funzione strettamente riparatoria del risarcimento del danno, il Supremo consesso ha colto l'occasione per ribadire quanto già statuito nella sentenza 12565/2018 circa l'illegittimità dell'arricchimento del danneggiato, potendo questi vantare il solo diritto alla reintegrazione del danno subìto
Normalmente l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno conduce ad uno scomputo della somma percepita su quella spettante, sul presupposto che i vantaggi siano inferiori rispetto al risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie, i vantaggi percepiti sono stati quantificati dal CTU in misura maggiore rispetto al risarcimento astrattamente spettante;
pertanto, questo giudice non può liquidare alle parti attrici il riconosciuto danno non patrimoniale in quanto già ristorato.
Risulta inconferente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato effettuato dalle parti attrici nella comparsa conclusionale e non vale ad escludere l'applicabilità dell'istituto della compensatio, in quanto il giudice amministrativo, in materia di decesso del militare per ragioni di servizio, si occupa del danno iure hereditatis il quale è pacificamente escluso dalla compensazione con i benefici attribuiti ai parenti.
La causa di cui si discute, invece, ha ad oggetto il risarcimento del danno patito dalle eredi, iure proprio, per la perdita parentale in conseguenza del decesso della
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vittima del dovere per mesotelioma pleurico, in ragione del quale già percepiscono i permanenti benefici concessi dalla legge.
Non sussiste alcun dubbio circa l'identità di causa giustificatrice dell'attribuzione del beneficio economico, ossia l'essere familiari di vittime del dovere.
Conseguentemente non vi sono ostacoli per l'operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno alla luce della giurisprudenza richiamata.
Per questi motivi
questo giudice rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in applicazione della “compensatio lucri cum damno”
F) Conclusioni
Da quanto sopra esposto emerge che la somma totale dei benefici percepiti dalle parti attrici fino al 30.04.2024, all'esito della rivalutazione, ammontava ad
€1.453.046,84, mentre veniva quantificato in €1.169.683,47 la somma complessiva astrattamente spettante per il danno non patrimoniale.
Appare evidente che qualunque ulteriore attribuzione economica, costituirebbe un arricchimento sine causa.
Per quanto sopra rigetta ogni domanda delle parti attrici tesa ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni patrimoniali;
rigetta la domanda di risarcimento, in considerazione della sproporzione in eccesso del beneficio già percepito e percepibile rispetto alla liquidazione del danno non patrimoniale astrattamente spettante.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici in solido.
Compensa le spese di lite anche in applicazione dei principi posti dalla sentenza della Corte costituzionale n.77 del 19.04.2018, alla luce dei gravi motivi dettati dalla circostanza infausta narrata in uno con l'elevato grado di complessità tecnica sottesa al giudizio. Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A) Rigetta ogni domanda delle parti attrici;
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese della CTU, in solido, a carico delle parti attrici soccombenti
21 22
Roma, 3.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Elettra Pizzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65764, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ); Parte_2 C.F._2
(C.F. ); Parte_3 C.F._3
(C.F. ) tutte rappresentate e difese Parte_4 C.F._4
dall'Avv. Ezio Bonanni (C.F , del Foro di Roma e con CodiceFiscale_5
lui elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Via Crescenzio n. 2 Sc.
B int. 3 parti attrici contro
, in persona del con sede in Roma, Via XX Controparte_1 CP_2
Settembre 8 - 00187 Roma ed elett.te dom.to presso l'Avvocatura Generale dello
Stato, con sede in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende ex lege parte convenuta
Oggetto: richiesta di risarcimento danno parentale avanzata dai parenti di Vittima del Dovere.
FATTO
Il SI. , de cuius delle odierne attrici, svolgeva in qualità di militare Parte_5
della Marina attività di servizio alle dipendenze del , come Controparte_1
risulta dal certificato cd. Foglio matricolare e caratteristico rilasciato dal Ministero
1 2
della Difesa Marina, direzione generale per il personale Militare della Marina 10^ divisione.
Con atto di citazione datato 20.11.2020, la moglie e le figlie parti attrici lamentavano che il SI. , durante il servizio, era stato esposto ad Parte_5
agenti tossici i quali, asseritamente, si ponevano in nesso causale con l'evento morte, verificatosi in data 30 marzo 2005, in seguito al mesotelioma pleurico diagnosticato nel novembre del 2004. Il carcinoma che determinava la morte del
SI. , già riconosciuto quale soggetto “equiparato alle vittime del Parte_5 dovere” era stato causato – secondo la ricostruzione offerta dalle parti attrici – dall'attività di servizio militare svolta dallo stesso per il periodo intercorrente dal
27.08.1960 al 27.07.1992.
Le parti attrici specificavano che le caserme e le unità navali in quegli anni venivano costruite con massiccia presenza di amianto e che, nel corso dell'attività di servizio alle dipendenze del , sia a terra, sia durante i Controparte_1
periodi di imbarco sulle navi, il SI. era stato esposto ad elevate Parte_5
concentrazioni di polveri e fibre di amianto presenti negli ambienti di servizio oltre ad aver manipolato direttamente la sostanza cancerogena per ragioni di servizio;
il tutto avveniva in assenza dei dispositivi di protezione e prevenzione individuale, non forniti da parte dell'Amministrazione convenuta ed in assenza di adeguata informazione circa la pericolosità dell'amianto presente sulle navi d'imbarco e nelle caserme a terra.
Le parti attrici attribuiscono, dunque, all'Amministrazione convenuta la responsabilità dell'evento morte del signor in quanto ritengono che dai Pt_5
documenti da loro dedotti, emerga in primo luogo la prova del nesso causale tra l'evento morte e la condotta omissiva del Ministero. Inoltre, producono la documentazione scientifica coeva all'epoca dei fatti che dimostrerebbe la notorietà della pericolosità dell'amianto già in quegli anni, oltre alla documentazione attestante l'esistenza di dispositivi di protezione individuale per prevenire la contaminazione da amianto, con conseguente prevedibilità ed evitabilità dell'evento morte.
A dimostrazione della sussistenza del nesso causale tra l'esposizione all'amianto e l'insorgenza dell'infermità durante il rapporto di lavoro alle dipendenze del
, gli attori producevano una serie di documenti attestanti la Controparte_1
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insalubrità dei luoghi, oltre alla documentazione medica comprovante il riconoscimento della causa di decesso come conseguenza dell'infermità e della lesione riportata nel giudizio diagnostico.
Venivano inoltre prodotti i decreti con i quali il convenuto prima CP_1
riconosceva che l'infermità “mesotelioma pleurico” sofferta dal SI. Pt_5
era SI dipesa da causa di servizio, poi lo considerava un soggetto
[...]
“equiparato alle vittime del dovere”, infine attribuiva alle parenti parti attrici l'assegno vitalizio mensile nella misura di 258,23 euro ciascuna, successivamente aumentato a 500,00 a decorrere dall'1gennaio 2006, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri oltre allo speciale assegno vitalizio di 1.033,00 euro ciascuna a decorrere dal 01.01.2008.
Le parti attrici attribuivano a tali documenti il valore di atti confessori ex art.2735
c.c. da parte del , reputando che il convenuto stesso avesse condiviso la CP_1
ricostruzione effettuata dalle parti attrici in ordine alla natura del decesso del de cuius per cause di servizio e del nesso causale tra l'esposizione all'amianto sulle navi e nei luoghi a terra e l'insorgenza della malattia mortale.
Le parti attrici chiedevano dunque di accertarsi la responsabilità del per CP_1
i danni subiti iure proprio per la malattia e la morte del loro congiunto, per cui chiedevano l'integrale risarcimento, avendo anche agito iure successionis dinanzi al TAR del Lazio per far valere i danni attratti dalla giurisdizione del giudice amministrativo.
In questa sede, invece, chiedevano gli ulteriori profili di responsabilità extracontrattuale, in particolare ex art.2050 c.c., e/o ex art.2051 c.c., oltre a quella aquiliana ex artt.2043 e 2059 c.c., e responsabilità civile da reato ex artt. 89 e 590
c.p., con conseguente risarcibilità dei danni iure proprio, le parti attrici evidenziavano le seguenti circostanze di fatto e di diritto:
. La SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_1 Parte_1
in data 26.12.1967 e la coppia aveva tre figlie: Parte_5 Parte_2
e , come confermato dai certificati
[...] Parte_3 Parte_4
attestanti lo stato di famiglia prodotti.
La parte attrice lamenta sofferenze fisiche e morali conseguenti alla malattia e alla morte per ragioni di servizio del marito, chiedeva il risarcimento dei danni per la perdita del rapporto affettivo e parentale, per la modificazione dell'identità
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personale, modificazione radicale dei programmi e progetti di vita, pregiudizi patrimoniali per danno emergente e lucro cessante, ) danni da esposizione ad amianto per contaminazione del consorte e dei suoi abiti, oltre al danno da infiammazione e/o sofferenze fisiche e morali per il rischio di ammalarsi di mesotelioma.
La parte attrice quantifica i danni non patrimoniali in di €1.500.000,00, ovvero l'importo maggiore o minore accertato e/o ritenuto equo dal Giudice adito, personalizzando l'importo complessivo che le spetterebbe applicando le Tabelle del Tribunale di Roma.
La SI.ra espone danni patrimoniali, per danno emergente e Parte_1 lucro cessante, quantificati in € 613.088,00, che rappresentano la pensione che avrebbe percepito il de cuius secondo l'aspettativa di vita che il consulente dott. stimava in altri 23 anni (euro 1.015,00, moltiplicati per 14 mensilità, per Per_1
23 anni). In subordine chiede che le venga riconosciuto l'importo di €286.258,00, cifra risultante dalla differenza tra quanto percepisce a titolo di pensione di reversibilità (60 % della pensione del marito defunto) e l'importo totale della pensione che il de cuius avrebbe percepito per i 23 anni di aspettativa di vita ritenuta dal CTP se non fosse deceduto per cause di servizio. Chiede, inoltre, il riconoscimento della somma di 300.000 euro, o la maggiore o minor somma che il giudice ritenga di dover accordare, per la perdita patrimoniale conseguente alla necessità di dover assumere personale per lo svolgimento delle mansioni di cui in precedenza si occupava il de cuius (accompagnarla a fare la spesa, riparazioni in casa etc).
Pertanto, quantifica i danni subiti in € 2.300.000,00 (oltre alle ulteriori voci per i c.d. piccoli lavori in casa, etc.), ovvero la somma maggiore o minore che fosse accertata e/o ritenuta equa in corso di causa e/o dal Giudice adito, ex artt. 1226 e/o
2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione.
SIn. . La OR è nata il [...] dall'unione tra il de Parte_2
cuius e la OR , ed è cresciuta in un contesto familiare in cui Parte_1
la figura paterna è sempre stata il principale punto di riferimento genitoriale, oltre che di supporto economico tramite le elargizioni che sovente faceva alle figlie tutte con i risparmi del proprio stipendio prima e con quelli della pensione dopo.
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La SI.ra lamenta di aver subito i pregiudizi non Parte_2
patrimoniali, consistenti nello shock per la scoperta della malattia del padre, nella sofferenza fisica e morale che le ha causato assistere alle condizioni del de cuius nella mancanza di un rapporto di vita parentale, nella modificazione della sua personalità morale e di identità personale e per la variazione delle sue prospettive di vita e dei suoi progetti di famiglia. Afferma, inoltre, di aver subito un danno biologico da esposizione ad amianto ed il danno morale per la preoccupazione di sviluppare la malattia. Quantifica il danno non patrimoniale subito in
€1.500.000,00, personalizzando i punti risultanti dall'applicazione delle tabelle del tribunale di Roma, o nella maggiore o minor somma che il giudice ritenga equa. Infine, sostiene di aver subito un pregiudizio patrimoniale per danno emergente e lucro cessante di € 200.000,00, coincidente con le elargizioni che il padre le avrebbe destinato se non fosse morto prematuramente quale vittima del dovere. In totale, dunque, chiede 1.700.000 euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
SI.ra . La SI.ra figlia del SI. Parte_3 Parte_3 Pt_5
e della SI.ra , è nata il [...], era molto legata al
[...] Parte_1
padre, che costituiva la sua figura di riferimento sia affettiva sia di sostegno economico. Lamenta di aver subito un pregiudizio di natura psicologica consistito nella modifica della propria personalità, con episodi di depressione e cambiamento dell'umore, nelle sofferenze morali e fisiche conseguenti alla perdita della figura paterna e nella paura di contrarre lei stessa una malattia per aver avuto un contatto indiretto con l'amianto, per il tramite del padre. Quantifica il danno non patrimoniale subito in euro 1.500.00 euro, personalizzando i punti che risultano dall'applicazione delle Tabelle del tribunale di Roma.
Inoltre, valorizzando il fatto che il padre provvedeva alla elargizione dei propri risparmi alle figlie, quantifica in 200.000 euro la perdita patrimoniale, coincidente con la parte della propria pensione che il de cuius avrebbe destinato a ciascuna figlia negli anni di vita persi in conseguenza della malattia, rispetto all'aspettativa di vita stimata dal consulente tecnico di parte.
Dunque, quantifica in complessivi euro 1.700.00 il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del decesso del padre per cause di servizio.
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SI.ra . La SI.ra , nata nel 27.05.1968 Parte_4 Parte_4
dall'unione tra il de cuius e la OR era molto legata al Parte_1
padre, che costituiva sempre la sua figura di riferimento, e a causa dell'insorgenza della malattia mortale per il padre lamentava pregiudizi di psicologica, morali ed esistenziali, oltre ai danni patrimoniali coincidenti della perdita delle elargizioni che il padre soleva farle con i propri risparmi e che, presumibilmente, le avrebbe destinato anche in futuro se non fosse prematuramente deceduto. Chiede
l'integrale ristoro del danno che quantifica nella somma complessiva di 1.700.000 euro, composto dei danni patrimoniali (200.000) e non patrimoniali (1.500.000).
Le parti attrici, congiuntamente, formulavano le seguenti conclusioni: “ accertare
e dichiarare: - che le SIg.re , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e sono, rispettivamente, la vedova e le orfane del SI.
[...] Parte_4
, e che perciò stesso, in relazione alla sua malattia e morte, hanno Parte_5
subito danni anche iure proprio, in più con gli ulteriori danni diretti, per esposizione indiretta ad amianto, con sussistenza della responsabilità civile del
, contrattuale (artt. 1173, 2087 c.c. e 35 e 36 Cost.), ed Controparte_1
extracontrattuale, per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), per violazione degli obblighi di custodia (ex art. 2051 c.c.), ovvero aquiliana (ex artt. 2043 e 2059
c.c.), ovvero per responsabilità civile da reato (ex artt. 589 e 185 e 187 c.p., e/o
2043 e 2059 c.c.), anche vicaria (ex artt. 1228 e 2049 c.c.), sempre in combinato disposto con l'art. 2087 c.c., per le ragioni in fatto e in diritto, di cui alla premessa del presente atto di citazione, e per effetto di tutta la documentazione allegata in atti, ivi compresi gli atti confessori/ricognitivi, costituenti il riconoscimento della causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art.
1 del d.p.r. 243/2006 e quindi la sussistenza del diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, come quantificati in premessa, ovvero gli importi maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti equi dal Giudice adito, anche ex artt.1226 e/o 2056 c.c.; -
Accertare incidenter tantum la configurabilità, ai fini civilistico risarcitori, della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., ovvero, per altre ipotesi di reato, con ogni consequenziale statuizione, con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni iure proprio sofferti, con riferimento alla malattia e alla morte del
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congiunto SI. ; II. conseguentemente e comunque: a. condannare Parte_5
il , in persona del Ministro p.t., a.I. a risarcire le odierne Controparte_1
attrici, SIg.re , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, di tutti i danni, iure proprio sofferti, patrimoniali per danno Parte_4
emergente e lucro cessante, e non patrimoniali (biologici, morali, esistenziali, per lesione del rapporto parentale, etc.), per la malattia e la morte del loro congiunto, SI. , a causa di mesotelioma pleurico ed ispessimenti Parte_5
pleurici, per motivi di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l'ordinarietà, ai sensi dell'art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r.
243/2006, e, quindi, oggetto di confessione per i riconoscimenti da parte dello stesso convenuto e per effetto della sentenza del Tribunale di Velletri, sez. lav., n.
899/2019 nonché per i danni da esposizione indiretta ad amianto, ed in ogni caso, per tutti i danni subiti, prima di tutto a titolo di responsabilità c.d. contrattuale, e poi extracontrattuale, diretta e vicaria, nei termini di cui al capo I delle presenti conclusioni, ovvero per quanto già illustrato nella premessa in fatto e in diritto, con quantificazione degli importi già ivi riportati per la vedova;
per la SI.ra
; per la SI.ra , sub capo XIII.
4.c per la Parte_2 Parte_3
SI.ra ), ed in ogni caso, con integrale risarcimento di tutti i Parte_4
danni iure proprio, per gli importi tutti dovuti, maggiori o minori che fossero accertati e/o ritenuti dovuti in corso di causa e/o dal Giudice adito, anche con determinazione equitativa, per gli effetti di cui agli artt. 1226 e/o 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazioni;
b. Si chiede che il Tribunale adito condanni il CP_1
convenuto al risarcimento dei danni subiti dalle attrici, per esposizione indiretta e familiare a polveri e fibre di amianto, in seguito alla contaminazione di tute e abiti da lavoro del congiunto per tutto il periodo di servizio e per ulteriori profili di inadempimento ed illecito di cui le attrici sono rimasti vittime, anche per la contaminazione degli alloggi di amianto per effetto delle condotte del , e CP_1
per quant'altro dedotto in atto di citazione, anche con riferimento ai documenti allegati, da intendersi qui riportati e riscritti e parti integranti delle presenti conclusioni;
c. Si chiede che il Tribunale adito accolga le domande tutte delle odierne attrici, così come formulate nella premessa in fatto e in diritto del presente atto di citazione, che si intendono qui integralmente riportate e riscritte
e parti integranti delle presenti conclusioni;
chiede che il convenuto sia CP_1
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condannato a corrispondere, altresì, sulle somme dovute per i danni iure proprio, come rivalutate, gli interessi dal dì del fatto al dì del risarcimento. Il tutto per i motivi in fatto e in diritto, come illustrati nel su esteso atto di citazione, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni. Vittoria di spese, competenze professionali e spese forfettarie, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.
Chiedeva, inoltre, l'ammissione dei mezzi istruttori di cui all'atto di citazione e l'ordine di esibizione di tutti gli atti concernenti lo stato di servizio del SI.
dal 27.08.1960 al 27.07.1992. Parte_5
Si costituiva il , in data 23.07.2021, eccependo preliminarmente CP_1
l'estinzione del diritto dedotto in giudizio dalle controparti per intervenuta prescrizione dello stesso, essendo decorso un periodo superiore a cinque anni tra l'ultimo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal difensore nel luglio
2012 e l'atto di messa in mora dell'odierno difensore nel maggio del 2018.
Anticipando le doglianze della parte attrice, il sosteneva l'impossibilità CP_1
di applicare al caso di specie un maggior termine di prescrizione, atteso che il
Tribunale di Padova, con la sentenza n. 68/2019, aveva assolto gli imputati in ordine al reato di omicidio colposo in danno di per non aver Parte_5
commesso il fatto.
Il convenuto chiedeva, in subordine, il rigetto della domanda per infondatezza della pretesa risarcitoria, atteso che la diagnosi di mesotelioma pleurico posta a fondamento dell'avversa domanda risarcitoria “non risulta supportata da adeguata documentazione lo svolgimento di un esame immunoistochimico che, secondo la più accreditata letteratura scientifica, è necessario perché si possa addivenire ad una diagnosi attendibile di mesotelioma pleurico”.
La parte convenuta, inoltre, sottolineava che la correlazione tra l'insorgenza della patologia e l'esposizione professionale all'amianto potrebbe sostenersi unicamente per i dipendenti della Marina Militare addetti alle operazioni di taglio, frantumazione e lavorazione dell'amianto e non per il signor Pt_5
appartenente al Corpo di Commissariato e quindi addetto a funzioni direttive in materia amministrativa, finanziaria, contabile, logistica e legale.
In estremo subordine, in caso di riconoscimento della fondatezza della domanda delle parti attrici, il convenuto chiedeva l'applicazione dell'istituto della CP_1
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compensatio lucri cum damno, decurtando dal risarcimento reputato spettante alle attrici, quanto a loro già erogato a titolo di beneficio per essere parenti di soggetto
“equiparato a vittima del dovere”.
La prima udienza si svolgeva il 13.09.2021: veniva dato atto della presenza delle parti attrici e della mancata comparizione del convenuto. Il difensore CP_1
contestava quanto dedotto nella comparsa di costituzione e risposta e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art.183 c.p.c. Il giudice assegnava i termini e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova.
All'udienza del 08/11/2022, la parte attrice insisteva per le richieste istruttorie, alle quali si opponeva il convenuto. Il giudice, tenuto conto della natura CP_1
documentale della controversia, rinviava per la precisazione delle conclusioni in trattazione scritta al 15.5.23 ed in quella udienza tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il giudice invitava le parti attrici a chiarire se si fossero costituite parti civili in altre cause penali pendenti.
Successivamente, con l'ordinanza n. 15225/2023, questo giudice disponeva la rimessione della causa sul ruolo a fini istruttori e disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per l'esatta quantificazione del danno iure proprio subito dalle parti attrici, ponendo i seguenti quesiti:
A) a quanto corrisponda il complessivo valore dell'assegno vitalizio (in termini di capitale netto (ad es. se fosse stato in ipotesi immediatamente versato alle persone danneggiate) applicando le tabelle attualizzate di rivalutazione del capitale in uso dall'INAIL;
B) calcolare in astratto il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) in base all'età del de cuius e all'età delle parti attrici;
C)verificare la eventuale differenza in termini di capitale finanziario in considerazione anche delle specifiche decorrenze tra i due valori (gli assegni sono corrisposti alle parti attrici da anni mentre le tabelle del tribunale di Roma sono aggiornate al 2023).
Nell'udienza del 22.1.24 il giudice conferiva l'incarico al CTU assegnando allo stesso il termine per la trasmissione della bozza alle parti e per la relazione di
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consulenza tecnica al tribunale;
assegnava, inoltre alle parti il termine per proporre le proprie osservazioni al CTU, attribuendo loro la possibilità di nominare dei consulenti di parte. La parte attrice nominava il CTP il quale concordava con le risposte fornite dal CTU nella propria bozza ai punti B e C.
Il 4 giugno 2024 il CTU trasmetteva al tribunale la propria relazione scritta di consulenza tecnica che così concludeva: “Alla luce delle argomentazioni trattate ed in risposta ai quesiti posti dal G.I., la sottoscritta C.T.U. afferma che ad oggi non è in grado di dare risposta al quesito A in quanto le tabelle attualizzate di rivalutazione del capitale in uso dall' INAIL non sono disponibili;
in astratto il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) in base all'età del de cuius e all'età delle parti attrici ammonta a euro 1.169.683,47; la differenza in termini di capitale finanziario in considerazione anche delle specifiche decorrenze tra i due valori
(gli assegni sono corrisposti alle parti attrici da anni mentre le tabelle del tribunale di Roma sono aggiornate al 2023) è pari a euro 78.620,53 a favore del capitale nominale e a euro 283.363,37 a favore del capitale rivalutato.”
All'udienza dell'08/07/2024 il giudice, dato atto dell'esaustività dell'istruttoria, rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.10.2024.
All'udienza del 29.10.24 le parti attrici e il convenuto precisavano le CP_1
proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta la domanda di risarcimento alla luce delle seguenti considerazioni.
A) Giurisdizione
Preliminarmente si osserva che il giudice può pronunciarsi sulla domanda di parte attrice in quanto munito di giurisdizione. In materia di morte del militare per aver operato in un ambiente inquinato, privo delle necessarie dotazioni di sicurezza e senza essere informato dei rischi connessi all'esposizione alla sostanza nociva, si
è al cospetto di un'ipotesi di illecito pluri-offensivo, in quanto il medesimo fatto illecito è in grado di cagionare danni non solo alla vittima primaria, nel caso di
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specie il militare della marina, ma anche alle cd. vittime secondarie, ossia le parenti del de cuius parti attrici.
In tale caso, tuttavia, i danni generati non ricadono nella medesima giurisdizione in quanto da un lato vi sono quelli sofferti dal militare per ragioni di servizio, ricadenti nella giurisdizione del giudice amministrativo in considerazione dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego non privatizzato alle dipendenze del e riconducibile alla casistica della giurisdizione Controparte_1
esclusiva, mentre dall'altro lato vi è la giurisdizione del giudice ordinario per i danni sofferti dalle vittime secondarie, verso le quali il è tenuto al CP_1
rispetto del principio del neminem laedere.
Per questi motivi
, dunque la giurisprudenza ritiene che in caso di decesso della vittima primaria, gli eredi possono far valere in giudizio il danno iure hereditatis ma unicamente dinanzi al giudice amministrativo, mentre, per quanto concerne il danno iure proprio da perdita parentale, poiché non patito dal dante causa ma dal parente in prima persona, gli eredi hanno azione dinanzi al giudice ordinario.
Correttamente, pertanto, gli attori hanno limitato la domanda al risarcimento in tale sede al danno iure proprio subito dagli eredi;
ossia quello derivato dalla morte del congiunto nella propria sfera giuridica quale diretto effetto della mancanza del parente, c.d. danno parentale e ciò sul presupposto che la violazione delle norme cautelari che imponevano l'utilizzo degli strumenti di prevenzione tecnica e protezione individuale, dimostra l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza a carico anche del , e allo stesso tempo anche Controparte_1
l'illecito, ex artt. 2050 e/o 2051 c.c., piuttosto che ex artt. 2043 e 2059 c.c., ovvero ex artt. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con gli artt. 185 e 187 c.p. e 2043 e
2059 c.c., e per responsabilità vicaria ex artt. 1228 e 2049 c.c., e/o 28 Cost.
B) Sull'eccezione di prescrizione
Nel caso di specie, il ha sostenuto che il termine prescrizionale sarebbe CP_1
decorso in quanto tra il 2012 e il 2018 le parti attrici non avrebbero compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione.
Le parti attrici sostengono, invece l'infondatezza dell'eccezione del convenuto, da un lato sottolineando di aver allegato gli atti di messa in mora del Ministero relativi al periodo di cui di discute (reitera diffida e messa in mora del 27 luglio
2012 doc 8f e la richiesta messa in mora inviata in data 28 maggio 2018 doc. 8 n)
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e dall'altro invocando l'applicazione del termine prescrizionale di 10 anni in quanto il risarcimento sarebbe conseguenza della commissione di un reato, del quale chiedono a questo giudice l'accertamento incidentale.
Ritiene questo giudice che la presenza della lettera inviata a mezzo pec dall'avvocato delle parti attrici al Convenuto in data 2.09.2016, CP_1
corredata da ricevuta di accettazione costituisca un atto interruttivo della prescrizione in quanto in essa le parti attrici hanno espressamente messo in mora il
(“la presente costituisce formale messa in mora, interruttiva del CP_1 decorso della prescrizione”).
Pertanto, reputa questo giudice che non sussistono i presupposti per dichiarare la prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, con assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalla parte attrice in ordine al riconoscimento del più lungo termine di prescrizione da reato.
C) Merito
Le parti attrici chiedono il ristoro integrale dei danni subiti in conseguenza del decesso del de cuius per ragioni di servizio.
Dal Foglio Matricolare allegato dalle parti si evince che il de cuius, durante il servizio alle dipendenze della Marina Militare – dal 27.08.1960 al 27.07.1992– ha svolto numerosi ruoli ed è stato imbarcato su diverse navi militari. Dagli ulteriori documenti prodotti è stato provato dalle parti attrici, e non sconfessato espressamente dal , che le navi costruite fino al 1992 venivano realizzate CP_1 con l'amianto, pertanto sostenevano che il SI. aveva sviluppato la Pt_5
malattia mortale in conseguenza della contaminazione ambientale, oltre ad aver maneggiato direttamente la sostanza cancerogena per ragioni di servizio.
I documenti prodotti, per altro molti dei quali di diretta provenienza dall'amministrazione convenuta, non sono stati sconfessati dalla parte convenuta, dunque, per gli effetti ex art 115 c.p.c. dette circostanze devono ritenersi direttamente provate e idonee a costituire fondamento della decisione.
Inoltre, risultano dirimenti i decreti nei quali il preliminarmente CP_1
riconosceva la dipendenza della patologia del SI. da ragioni di servizio, Pt_5
equiparandolo alle vittime del dovere, e quindi attribuiva i benefici di legge alle congiunte parti attrici, in applicazione dell'art.1 del DPR 243/2006 e dell'art.1 co.
564 della L. 266/2005.
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Conclusivamente, ritiene questo giudice che le parti attrici abbiano sufficientemente provato, ai sensi dell'art.2697 c.c., la responsabilità extracontrattuale del per non avere impedito l'esposizione Controparte_1
professionale a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni del militare del
SI. , nel periodo dal 27.08.1960 al 27.07.1992, adottando tutte le Parte_5
misure antiinfortunistiche nel rispetto delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca.
D) Il danno iure proprio: an respondeatur
Alla luce della documentazione offerta, la quale prova in maniera inequivocabile il nesso causale tra luogo ove il militare prestava servizio ed evento lesivo, occorre procedere alle valutazioni circa il danno conseguenza che l'illecito ha prodotto in capo alle odierne parti attrici.
Premette questo giudice di comprendere la drammaticità e la delicatezza dell'evento umano sotteso alla domanda sollevata dalle parti attrici;
tuttavia, si osserva che il danno ristorabile tramite l'istituto dell'illecito aquiliano deve tener conto della sua finalità ripristinatoria e non anche ultra- compensativa, con conseguente contingentamento di ciò che può essere considerato una conseguenza dell'illecito e, soprattutto, della quantificazione di quel danno reputato esistente.
Pertanto, in merito ai danni conseguenza lamentati dalle parti attrici il giudice ritiene di poter riconoscere unicamente l'astratta spettanza del danno non patrimoniale- nella specie del danno da perdita parentale- con esclusione delle altre voci dedotte e dei danni non patrimoniale, per le ragioni che seguono.
In merito al danno patrimoniale lamentato ed allegato dalle figlie del sig. Pt_5 questo giudice non lo reputa una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito e dunque non può essere oggetto di risarcimento in applicazione dell'art. 1223 c.c., ultima parte, in quanto richiamato dall'art. 2056 cc. È noto, infatti, che l'art. 1223
c.c. assolve ad una funzione selettiva del danno conseguenza, presidiando alla finalità unicamente ripristinatoria che l'illecito aquiliano persegue.
Le figlie parti attrici sostengono di aver subito una perdita patrimoniale (danno conseguenza) consistente nella prematura cessazione delle elargizioni che il de cuius soleva fare loro con i risparmi accantonati dalla propria pensione.
Tale circostanza non rappresenta una conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, ossia la morte per ragioni di servizio del de cuius, in quanto il padre
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delle odierne attrici non ha mai assunto una posizione debitoria nei loro confronti
(dunque non è applicabile al caso di specie il danno da lesione del diritto di credito da parte di un terzo Cass. Su 174/1971) ma effettuava elargizioni per motivi di liberalità. In merito alla quantificazione effettuata dalle figlie circa tale perdita patrimoniale, si osserva che essa risulta priva di giustificazione, in quanto non è suscettibile di essere quantificato ciò che a monte non è dovuto, non potendo presumersi che il padre avrebbe continuato a corrispondere mensilmente una somma attribuita per causa di liberalità. Dunque, non è in sé un danno patrimoniale stimabile nell'an e nel quantum.
Per quanto concerne, invece, il danno patrimoniale lamentato e quantificato dalla vedova si osserva quanto segue.
La parte attrice afferma di dover sostenere maggiori spese, dovendo assumere il personale per far fronte alle incombenze e alle mansioni in precedenza svolte dal signor per i lavori di casa. Inoltre, sottolinea il fatto che secondo quanto Pt_5
stimato dal consulente di parte, suo marito avrebbe vissuto per altri 23 anni, durante i quali avrebbe continuato a percepire la pensione. Pertanto, lamenta che in seguito all'illecito, deve sostenere maggiori spese, con diminuzione delle entrate.
Anche per la OR questo giudice ritiene di dover escludere la Pt_1
sussistenza di danni patrimoniali.
In primo luogo, per quanto concerne il danno da perdita della pensione ritiene questo giudice di dover valorizzare la circostanza che la vedova percepisce la pensione di reversibilità, la quale è un istituto previdenziale preposto al sostegno economico del coniuge superstite in caso di decesso dell'altro coniuge che percepisce una pensione. Pertanto, visto che l'ordinamento già appresta un'adeguata tutela a casi del genere, non è possibile ricorrere all'istituto del risarcimento del danno in quanto non sussiste alcun danno patrimoniale a cui supplire e da ripristinare.
Inoltre, non è neppure sostenibile la tesi attorea che individua un danno patrimoniale nella differenza tra quanto percepisce la vedova come pensione di reversibilità, ridotta del 60%, e quanto avrebbe ottenuto il nucleo familiare dalla sommatoria delle pensioni di entrambi i coniugi, ove non fosse sopraggiunta la prematura morte del SI. Pt_5
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Il fatto che la pensione di reversibilità sia percepita dalla OR nel Pt_1
limite del 60% è una conseguenza diretta dell'applicazione della legge, in quanto lei stessa è pensionata.
Dedurre che il de cuius avrebbe presumibilmente vissuto per altri 23 anni di vita e che quindi il nucleo familiare avrebbe goduto di 2 pensioni piene, non equivale a provare l'esistenza di un danno patrimoniale in capo alla vedova come conseguenza diretta ed immediata dell'illecito, non potendosi sostenere che vi è stata una perdita patrimoniale in senso proprio. Analogamente per quanto concerne le spese che la vedova dovrà sostenere in futuro per lo svolgimento delle mansioni in precedenza effettuate dal marito, anche esse non sembra possano ritenersi conseguenze dirette ed immediate dell'illecito.
È fondata, invece, la domanda attorea circa i danni non patrimoniali.
Preliminarmente, in relazione alla prova del danno non patrimoniale “da perdita del rapporto parentale “, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che
“Traducendosi il danno in un patema d'animo e anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (Cassazione civile , sez.
III , 28/08/2024 , n. 23300)
Nel caso di specie le parti attrici hanno dedotto e provato l'esistenza di un legame effettivo con il proprio congiunto, sussiste quindi il danno non patrimoniale da perdita parentale in capo a tutte le parti attrici.
E) Compensatio lucri cum damno e quantificazione dei danni non patrimoniali
Premessa la spettanza del ristoro del danno non patrimoniale per sussistenza dell'an respondeatur, si osserva che la quantificazione del danno non patrimoniale verrà effettuata tenuto conto della natura onnicomprensiva del danno non patrimoniale, in base al costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto (“In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento
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dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca” (Cassazione civile , sez. III , 17/05/2024 , n. 13786).
In secondo luogo, si osserva che questo giudice conferiva l'incarico al CTU, il quale trasmetteva la propria relazione in data 4 giugno 2024, rispondendo ai quesiti posti e quantificando il danno non patrimoniale secondo quanto segue.
SI.ra Parte_1
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. La vedova aveva 52 anni al momento del decesso del coniuge ed erano conviventi.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base pari ad euro 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 20
Punti per la convivenza 4
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età della vedova 2,5
Punti totali riconosciuti 28,5 valore punto per il 2023 euro 11.356,15 totale € 11.356,15 x 28,5 = € 323.650,28
SI.ra , Parte_4 Per_2
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 36 anni, figlia della vittima, non convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti totali riconosciuti 23,5 totale € 11.356,15 x 23,5 = € 266.869,53
SI.ra Parte_6
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 35 anni, figlia della vittima, non convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
16 17
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti totali riconosciuti 23,5 totale € 11.356,15 x 23,5 = € 266.869,53
SI.ra Parte_3
La vittima aveva 62 anni al momento del decesso. Il congiunto aveva 32 anni, figlia della vittima, convivente.
Sviluppo del calcolo:
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età della vittima 2
Punti in base all'età del figlio 3,5
Punti per la convivenza 4
Punti totali riconosciuti 27,5
t totale € 11.356,15 x 27,5 = € 312.294,13
Il CTU, rispondendo al quesito B dell'ordinanza di incarico, quantificava in totali
€ 1.169.683,47 il danno non patrimoniale da perdita parentale secondo la metodologia elaborata dal Tribunale di Roma (tabelle 2023) metodologia che tiene conto dell'età del de cuius, età delle parti attrici. Il CTP nulla osservava in merito alla relazione, condividendo i metodi di calcolo e le risultanze matematiche.
Tuttavia, nel caso di specie, nella fase di liquidazione del danno non patrimoniale subito dalle parti attrici iure proprio e quantificato dal CTU, il giudice deve tener conto del fatto che il convenuto corrisponde continuativamente alle CP_1
parti attrici le indennità ex art. 1 del DPR 243/2006, in combinato disposto con l'art.1 co.564 L.266/2005 in qualità di parenti di vittime del dovere.
Tali indennità, per così dire, già amministrativamente riconosciute sono state quantificate dal CTU il quale scrive:
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“Assegni corrisposti alle parti attrici capitale nominale capitale rivalutato:
• • dm 84 07/09/2011 stabiliva che dal 18/5/2011 speciale assegno vitalizio mensile non reversibile per ogni parte attrice euro 1.031,00 decorrenza poi rettificata con decreto n. 16 del 22/02/2016 da 01/01/2008.
Il numero di mesi corrisposti dal 01/01/2008 al 30/04/2024 (data della presente Bozza) è pari a 196; le parti attrici sono n. 4; l'importo mensile euro 1.031,00. Totale € 808.304,00 Quota capitale rivalutato in base all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati ISTAT - Indice generale (senza tabacchi) -
Allegato n. 4, Tabella 1). € 943.046,00
• • dm 184 20/12/2011 stabiliva che dal 18/5/2011 assegno vitalizio concesso a ciascuno dei sottonotati famigliari (s'intende le parti atrici) euro 258,23 con natura di indennizzo esente da irpef decorrenza 18/5/2011, decorrenza poi rettificata con decreto n. 16 del 22/02/2016 da 01/01/2006 Decreto 428 del 25/10/2019 aumenta l'assegno vitalizio mensile a euro 500,00 con arretrati dal 01/01/2006.
Il numero di mesi corrisposti dal 01/01/2006 al 30/04/2024 (data della presente Bozza) è pari a 220; le parti attrici sono n. 4; l'importo mensile euro 500,00. Totale € 440.000,00 Quota capitale rivalutato in base all'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati ISTAT - Indice generale (senza tabacchi) -
Allegato n. 5, Tabella 2). € 510.000,84
Totali € 1.248.304,00 € 1.453.046,84
Tabelle del tribunale di Roma aggiornate al 2023)-€1.169.683,47 €1.169.683,47
Differenze € 78.620,53 € 283.363,37”
Come si può notare la somma totale dei benefici percepiti dalle parti attrici fino al
30.04.2024, all'esito della rivalutazione, ammontava ad €1.453.046,84, mentre veniva quantificato in €1.169.683,47 la somma complessiva astrattamente spettante per il danno non patrimoniale.
Ritiene questo giudice che al caso di specie risulti pienamente applicabile la compensatio lucri cum damno con le specificazioni che seguono.
Il principio della compensatio lucri cum damno, regolarmente dedotto dalla difesa erariale, è accolto e condiviso nell'Ordinamento a livello sia dottrinario che giurisprudenziale. Esso si sostanzia nella teorica secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente deve essere calcolata quale acconto sull'entità del danno da risarcire, la quale, conseguentemente, deve essere ridotta in proporzione.
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Le Sezioni Unite ribadiscono che la compensatio lucri cum damno è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, cosa che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.
Il danneggiato deve essere ristorato di quanto abbia perso, inteso come perdita subita (nella fattispecie, corrisponde al danno non patrimoniale) a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui. Si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art.1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del danno effettivamente patito.
Ai fini della individuazione del vantaggio computabile al risarcimento, occorre accertare che detto vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto lesivo dell'illecito. In altre parole, deve sussistere un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.
Nella fattispecie concreta le parti attrici hanno dedotto e provato i decreti ministeriali di riconoscimento del beneficio previsto dalla legge per i parenti dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ex art. 1 del DPR 243/2006, in combinato disposto con l'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
Considerato che le attrici agiscono in questa sede per il danno non patrimoniale subito iure proprio per la perdita del congiunto, questo giudice ritiene applicabile la compensatio lucri cum damno, essendovi identità di causa tra quanto la prestazione risarcitoria cui avrebbero diritto e la percezione del beneficio.
Sul tema della compensatio lucri cum damno e benefici indennitari è copiosa la giurisprudenza in materia di indennizzi percepiti dagli emotrasfusi di sangue infetto, che risultano condivisibili ed applicabili anche al caso di specie, attesi i profili di continuità tra le fattispecie: “nel giudizio risarcitorio promosso contro il
per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_3
eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno (compensatio lucri cum
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damno), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il ) due diverse CP_1
attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo. Tale principio, ribadito più volte in relazione ai danni da emotrasfusioni (v., tra le altre, le sentenze 14 marzo 2013, n. 6573, e 6 maggio 2020, n. 8532), è stato più di recente esteso anche ad una serie di fattispecie diverse da quella oggi in esame (v. Sezioni
Unite, sentenza 22 maggio 2018, n. 12564)”. Cassazione civile sez. III,
18/08/2023, (ud. 22/05/2023, dep.18/08/2023), n.24816).
Le Sezioni Unite (sentenze 12564-12565-12566-12567/2018, premettono in primis l'assunto per cui l'obbligazione risarcitoria del danneggiante non può costituire fonte di arricchimento per il danneggiato, dovendo il suo patrimonio conseguire, per il tramite della liquidazione, la stessa consistenza lesa dal fatto illecito altrui. Muovendo dall'assioma della funzione strettamente riparatoria del risarcimento del danno, il Supremo consesso ha colto l'occasione per ribadire quanto già statuito nella sentenza 12565/2018 circa l'illegittimità dell'arricchimento del danneggiato, potendo questi vantare il solo diritto alla reintegrazione del danno subìto
Normalmente l'applicazione dell'istituto della compensatio lucri cum damno conduce ad uno scomputo della somma percepita su quella spettante, sul presupposto che i vantaggi siano inferiori rispetto al risarcimento. Tuttavia, nel caso di specie, i vantaggi percepiti sono stati quantificati dal CTU in misura maggiore rispetto al risarcimento astrattamente spettante;
pertanto, questo giudice non può liquidare alle parti attrici il riconosciuto danno non patrimoniale in quanto già ristorato.
Risulta inconferente il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato effettuato dalle parti attrici nella comparsa conclusionale e non vale ad escludere l'applicabilità dell'istituto della compensatio, in quanto il giudice amministrativo, in materia di decesso del militare per ragioni di servizio, si occupa del danno iure hereditatis il quale è pacificamente escluso dalla compensazione con i benefici attribuiti ai parenti.
La causa di cui si discute, invece, ha ad oggetto il risarcimento del danno patito dalle eredi, iure proprio, per la perdita parentale in conseguenza del decesso della
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vittima del dovere per mesotelioma pleurico, in ragione del quale già percepiscono i permanenti benefici concessi dalla legge.
Non sussiste alcun dubbio circa l'identità di causa giustificatrice dell'attribuzione del beneficio economico, ossia l'essere familiari di vittime del dovere.
Conseguentemente non vi sono ostacoli per l'operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno alla luce della giurisprudenza richiamata.
Per questi motivi
questo giudice rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in applicazione della “compensatio lucri cum damno”
F) Conclusioni
Da quanto sopra esposto emerge che la somma totale dei benefici percepiti dalle parti attrici fino al 30.04.2024, all'esito della rivalutazione, ammontava ad
€1.453.046,84, mentre veniva quantificato in €1.169.683,47 la somma complessiva astrattamente spettante per il danno non patrimoniale.
Appare evidente che qualunque ulteriore attribuzione economica, costituirebbe un arricchimento sine causa.
Per quanto sopra rigetta ogni domanda delle parti attrici tesa ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni patrimoniali;
rigetta la domanda di risarcimento, in considerazione della sproporzione in eccesso del beneficio già percepito e percepibile rispetto alla liquidazione del danno non patrimoniale astrattamente spettante.
Le spese della CTU seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle parti attrici in solido.
Compensa le spese di lite anche in applicazione dei principi posti dalla sentenza della Corte costituzionale n.77 del 19.04.2018, alla luce dei gravi motivi dettati dalla circostanza infausta narrata in uno con l'elevato grado di complessità tecnica sottesa al giudizio. Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
A) Rigetta ogni domanda delle parti attrici;
B) Compensa le spese di lite;
C) Pone le spese della CTU, in solido, a carico delle parti attrici soccombenti
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Roma, 3.2.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
Sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. Dott.ssa Elettra Pizzi.
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