TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
l la seguente
SENTENZA iscritta al n. 31034/2018 R.G. promossa da: nella causa civile di primo grado
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Guardavaccaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in Pisa, Via AR Studiati 1;
- attore- contro p.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Castelluccio Controparte_2
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale C.F._3
Vittorio Veneto n. 14; (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Parte_2 C.F._4
Piero Garlatti (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._5
Milano Via Fontana 28;
-convenuti- con atto di citazione notificato in data 13.6.2018;
e contro
(p.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
procuratore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv. Vincenzo Paltrinieri (c.f. CP_4
) e Luca Paltrinieri (c.f. ), presso i quali è C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliata in Milano, via Goldoni n. 1;
-terza chiamata da
[...]
(c.f. ) in persona del legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Santi (c.f.
) e Alessandro Papa (c.f. , presso quest'ultimo C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Via AR TT n. 1;
-terza chiamata da Pt_2
avente a oggetto: risarcimento danno iatrogeno;
conclusioni dell'attore:
< formulata da parte attrice, voglia condannare i convenuti e gli intervenuti al risarcimento del danno globalmente inteso nella misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale medesimo, il quale vorrà tener conto di tutti gli aspetti del danno.>> conclusioni della convenuta CP_1 CP_1
2 <In via gradata, ma pur sempre preliminare, dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione e ciò per l'una o l'altra delle motivazioni di cui ai punti I e II della comparsa;
In via principale e nel merito, assolvere la da tutte le domande Controparte_1 proposte nei suoi confronti dall'attore con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per l'una o l'altra delle varie ragioni indicate e dedotte nella comparsa costitutiva, stante la totale estraneità della convenuta società in relazione agli addebiti contestati;
In via subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertare e dichiarare che il personale dell'ambulatorio polispecialistico privato gestito da ha agito, in occasione dei ricoveri del sig. Controparte_1 Parte_1
con perizia, prudenza e previdenza e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
[...]
In via ulteriormente subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertare e dichiarare che nessun nesso di causalità esiste tra i danni lamentati dall'attore e:
- la condotta del personale medico ausiliario e paramedico dell'ambulatorio polispecialistico;
- la fornitura di farmaci eseguita in favore del Parte_1
- la tipologia delle attrezzature ed il loro funzionamento durante i ricoveri del signor e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
In via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe, con conseguente diritto del soggetto che estingue l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali;
In via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche se in maniera parziale, le pretese attoree, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto dott. , a Parte_2 titolo di garanzia impropria, a manlevare di quanto quest'ultima sia Controparte_1
3 eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
In via ulteriormente gradata di regresso e di rivalsa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche se in maniera parziale, le pretese attoree, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto dott.
, in via di regresso e/o di rivalsa, al rimborso in favore della Parte_2 [...] di quanto da quest'ultima eventualmente erogato, a qualunque titolo e ragione CP_1 ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
In ogni caso, qualora il Giudice dovesse ritenere sussistente la responsabilità della comparente, manlevare quest'ultima da qualunque eventuale condanna in suo danno e, per l'effetto, condannare in persona del LRPT, con sede legale Controparte_3
in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, pec C. F. e P. Email_1
Iva , al pagamento di quella somma che sarà accertata quale risarcimento del P.IVA_2 danno patito dall'attore ed imputato all'attività di Controparte_1
Infine ed in ogni caso, condannare chi di ragione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese generali con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.>>
conclusioni del convenuto : Pt_2
< deduzione, così provvedere:
NEL MERITO
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto Dr
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_2
In via subordinata
4 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Dr fosse ritenuto Parte_2
responsabile in tutto od in parte in relazione alle domande attoree, rideterminare le somme nella misura minima che il Tribunale riterrà di giustizia, in base alle risultanze di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza di ex art 1892 cc Parte_3
dalle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e comunque respinte integralmente le eccezioni di inoperatività della polizza nr. 777029697313, per l'effetto dichiarare tenuta in ogni caso l' a Parte_4
manlevare ed a mantenere indenne il Dr , da qualsiasi somma che il Parte_2
Tribunale dovesse riconoscere in favore dell'attore e, conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore al pagamento direttamente in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali o di qualsiasi altra natura, nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base alle risultanze di causa;
In ogni caso
Spese diritti ed onorari rifusi e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc oltre ad accessori come per legge 15% Spese generali, 4% Cpa, e 22% Cpa;
Porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU dichiarando tenuto l'attore alla restituzione degli importi anticipati dal Dr ai CTU;
Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi ogni istanza avente ad oggetto la chiamata a chiarimenti dei CTU essendo la
CTU e le successive note integrative esaustive logiche ed argomentate.>>
conclusioni della terza chiamata : Parte_3
< in via principale, rigettare la domanda di risarcimento danno proposta dal signor
[...]
siccome infondata, tanto con riferimento alla sussistenza del diritto risarcitorio, Parte_1 quanto in ordine all'ammontare della somma richiesta;
Con riferimento al rapporto assicurativo tra ed il dott. Parte_3 Parte_2
:
[...]
5 in via principale, respingere la domanda di manleva proposta dal Dott. Parte_2
per inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. e degli artt. 1 e 17 contratto;
in via subordinata, respingere la domanda di garanzia proposta dal Dott. Parte_2 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1914 c.c. e/o per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c. nonché dell'art. 7 contratto;
in caso, ulteriormente subordinato, di accertamento anche solo di parziale responsabilità del
Dott. e di reiezione delle eccezioni di inoperatività della polizza sopra Parte_2 formulate, dichiarare l'operatività della polizza di soltanto in Parte_3
secondo rischio rispetto a quella fornita al medico da Ina – Assitalia, ed in gradato subordine, il limite di indennizzo per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato,
l'esclusione della copertura per l'impegno di risultato assunto dall'assicurato, il limite di indennizzo costituito dallo scoperto di polizza e l'inoperatività della polizza rispetto alla domanda di restituzione dei compensi;
dichiarare comunque non dovute le spese legali del dott. ; Parte_2
Con vittoria delle spese del presente procedimento.
In via istruttoria, la scrivente difesa insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 23.07.2019.>>
conclusioni della terza chiamata Controparte_3
< giudicare:
Nel merito
In via principale
-Respingere le domande proposte nei confronti di dalla Controparte_3 per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e per mancanza Controparte_1
del presupposto di sua responsabilità in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza di ogni domanda nei suoi confronti rivolta.
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della accertare il grado di responsabilità imputabile direttamente ed Controparte_1
6 esclusivamente a determinando l'ammontare dei danni ad essa Controparte_1
direttamente ed esclusivamente imputabili nella misura rigorosamente provata e, per l'effetto, limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di Controparte_3
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità di comunque nei Controparte_1
limiti del massimale e dei sottomassimali previsti in polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie, a copertura delle sole voci di danno comprese nella copertura assicurativa e con esclusione in particolare dei danni reclamati per mancata corretta acquisizione del consenso informato e dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria
-Ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore signor e del dott. Parte_1
sui seguenti capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 Parte_2
c.p.c. del 22 luglio 2019:
1) vero che ha messo a disposizione del dott. , sia CP_1 CP_1 Parte_2
sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo tecnico, risorse umane, mezzi, strumenti ed apparecchiature tecniche idonee ad esercitare nel migliore dei modi le proprie prestazioni professionali ed eseguire gli interventi chirurgici per cui è causa;
2) vero che il dott. svolge la propria attività quale libero professionista Parte_2
presso il centro per eseguire gli interventi sui propri pazienti.>> Controparte_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore, Sig. chiede la condanna solidale dei convenuti al risarcimento Parte_1
dei danni che deduce essere stati a lui arrecati dalla errata condotta imputabile al sanitario
Dott. , operante nella struttura di Pt_2 Controparte_1
Egli deduce che:
7 - in data 30.10.2012 si era sottoposto, presso la a intervento di penoplastica, CP_1 finalizzato all'aumento di dimensione del pene, eseguito dal Dott. ; Pt_2
- visti i risultati non ottimali del primo intervento, il Dott. in data 14.10.2014 ne Pt_2
aveva eseguito un secondo, di “lipofilling”, senza che, tuttavia, nemmeno questo ottenesse risultati apprezzabili;
- in seguito a visita specialistica eseguita dal Dott. presso l'Asl di Pisa, al paziente Per_1
veniva diagnosticata fimosi, individuata come causa degli insuccessi chirurgici;
- il Sig. si sottoponeva quindi a intervento di correzione della fimosi presso Parte_1
l'Ospedale civile di Siena, ottenendo tuttavia solo un risultato parziale a causa dei precedenti interventi e dei relativi esiti cicatriziali.
A detta di parte attrice l'intervento eseguito dal Dott. non aveva ottenuto i risultati Pt_2
sperati a causa delle omissioni e del negligente operato professionale del medico, in quanto, considerata la fimosi da cui il paziente era affetto, l'intervento avrebbe dovuto essere preceduto da circoncisione, che avrebbe consentito di “liberare” il glande favorendone l'allungamento e l'ingrossamento.
Deduce inoltre l'attore che, a causa dell'errore inizialmente commesso dal Dott. , si Pt_2
era visto costretto a ricorrere a un nuovo specialista, il Dott. il quale lo Controparte_5
sottoponeva a tre sedute di terapia intralesionale con cortisonico, un intervento chirurgico di penoplastica secondaria e uno di lipofilling dell'asta con prelievo di grasso, senza tuttavia garantirgli risultati apprezzabili, a causa proprio dei precedenti interventi operati dal Dott.
. Pt_2
Assume che il mancato raggiungimento dei risultati sperati ha comportato Parte_1
gravi danni alla di lui vita di relazione e un esborso economico superiore a € 20.000,00, di cui chiede di essere risarcito, con condanna solidale dei convenuti.
Il Dott. , costituitosi con comparsa di risposta cartacea depositata in Parte_2
Cancelleria, unitamente al fascicolo di parte, il 19.11.2018, e Controparte_1
costituitasi con comparsa di risposta trasmessa telematicamente nella stessa data, chiedono respingersi le domande attoree, perché infondate nel merito, sostenendo che non sussistono condotte censurabili a loro imputabili, né nesso causale tra il loro operato e le conseguenze
8 pregiudizievoli lamentate dall'attore. In subordine chiedono di essere garantiti dai rispettivi assicuratori, chiamati in causa: da , da Parte_3 Pt_2 Controparte_3
CP_1
La terza chiamata sostiene l'assenza di responsabilità Parte_3 risarcitoria in capo al Dott. ; l'inoperatività della polizza n. 777029697313 ai sensi Pt_2 degli artt. 1892 c.c. e 1 e 17 del contratto o, in subordine, per violazione dell'obbligo di salvataggio, o degli artt. 1913 e 1915 c.c. e dell'art. 7 della polizza;
in ulteriore subordine,
l'inoperatività della polizza perché “in secondo rischio” rispetto a polizza Ina – Assitalia.
Inoltre osserva che la garanzia assicurativa concerne la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione della copertura per l'impegno di risultato assunto dall'assicurato. Segnala che l'art. 20 del contratto prevede uno scoperto del 10%, comunque a carico dell'assicurato. Evidenzia che la garanzia non riguarda la restituzione del compenso professionale.
La terza chiamata sostiene l'assenza di responsabilità di Controparte_3 osservando che “L'intervento ha ottenuto apprezzabili risultati sia in termini CP_1
di allungamento che di ingrossamento del pene, così come comprovato dalle fotografie scattate antecedentemente e successivamente all'intervento allegate in cartella, ed il decorso post operatorio è risultato del tutto regolare”. Inoltre deduce che la copertura assicurativa riguarda solo la responsabilità propria dell'assicurata, “indipendentemente … dalla solidarietà dell'eventuale responsabilità delle parti in causa”.
*
Osserva il giudice che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta dai Dott.
(specialista in medicina legale) e (specialista in Persona_2 Persona_3
andrologia e urologia), appare motivata in modo chiaro e persuasivo, secondo logica e con dovizia di riferimenti alla letteratura scientifica, è fondata sugli elementi istruttori ritualmente acquisiti al presente giudizio ed è congrua nelle conclusioni.
9 Tale relazione, il cui contenuto (noto alle parti) qui si richiama integralmente, pone in evidenza che:
- il Sig. fu sottoposto ad "intervento chirurgico di falloplastica di Parte_1 allungamento + lipopenoscultura in data 30/10/2012” per “ipoplasia peniena” eseguito dal
Dott. presso la clinica l'intervento fu richiesto per l'intenso disagio Pt_2 CP_1 psicofisico dell'attore correlato al timore di avere un pene inadeguato alle circostanze, incluse dinamiche legate alla vita di relazione e al confronto con altri maschi;
- l'esame obiettivo descriveva “un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza”, potendosi pertanto ritenere nel complesso che il Sig. presentasse un “pene Parte_1 piccolo”, vale a dire non una condizione patologica di micro-pene, ma un pene di dimensioni oggettivamente nella norma ma vissute come soggettivamente insoddisfacenti;
- l'esito dell'intervento appare nel complesso soddisfacente con una omogenea distribuzione del grasso sottocutaneo;
è tuttavia noto che tali esiti non sono da considerarsi permanenti, giacché il grasso viene fisiologicamente in parte riassorbito nel tempo;
- a due anni di distanza, si rivolse nuovamente a , per un secondo Parte_1 Pt_2
intervento di lipopenoscultura (eseguito in data 14.10.2014) per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene;
- tale intervento fu invero praticato dopo che l'attore si era sottoposto a intervento di circoncisione effettuato il 15.7.2014 da altro sanitario e presso altra struttura sanitaria, essendo stata riscontrata fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta
(l'anamnesi redatta dal Dott. in occasione dell'intervento del 14.10.2014 – recante Pt_2 sottoscrizione del Sig. – riporta, infatti: “paziente sottoposto a falloplastica di Parte_1 allungamento e lipopenoscultura nell'ottobre 2012; successivamente (luglio 2014) sottoposto a circoncisione per fimosi acquisita;
in seguito a quest'ultimo intervento il paziente riferisce che la quantità di grasso autologo precedentemente impiantato nel pene è nettamente diminuita e che sono presenti evidenti asimmetrie;
si ricovera per sottoporsi a lipopenoscultura per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene”; dall'esame obiettivo locale emergeva poi: “presenza di cicatrice sottocoronale da pregressa circoncisione francamente esuberante ed asimmetrica;
presenza di irregolare disposizione di grasso, soprattutto in sede sottocoronale”, con conseguente diagnosi di “esiti di
10 pregresso intervento di circoncisione con disposizione asimmetrica del grasso precedentemente impiantato”);
- la documentazione relativa a quest'ultimo intervento mostra la fuoriuscita di una importante quantità di materiale parzialmente ematico nel post-operatorio come pure esiti estetici finali insoddisfacenti;
- alta è la probabilità che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita, almeno parziale, del grasso precedentemente impiantato (e quindi la perdita del risultato estetico relativo al primo intervento eseguito dal Dott. ); Pt_2
- per quanto concerne la condizione attuale del Sig. sulla base della valutazione Parte_1
effettuata in sede peritale, la lunghezza dell'asta risulta “compresa entro 2,5 deviazioni standard rispetto alla media (12,4 cm;
Wessels et al 1996), mentre la circonferenza appare ancora ridotta, soprattutto in sede retrocoronale, rispetto ai normogrammi di riferimento
(Veale et al. 2015)”.
Così ricostruita la vicenda clinica dedotta dall'attore, i CTU hanno valutato che:
- all'epoca dell'intervento di penoplastica eseguito il 30.10.2012 dal Dott. , non risulta Pt_2
che il periziato abbia lamentato alcuna condizione problematica di fimosi rivolgendosi al sanitario (in quanto a seguito di esame obiettivo lo stesso Dott. annotava “un Pt_2 prepuzio normoretraibile e assenza di parafimosi”) e, per quanto riguarda le dimensioni del pene, l'organo viene descritto “ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza”: sebbene manchino misurazioni ad attestarne in maniera oggettiva le caratteristiche anatomiche prima dell'intervento, una indicazione di massima può essere ricavata dalle misurazioni attuali che depongono per una lunghezza “normale”, ancorché sotto il valore medio, e una circonferenza ridotta distalmente in sede retrocoronale;
- la fimosi può essere insorta in epoca successiva all'intervento del 30.10.2012 in quanto, non trattandosi di una condizione necessariamente congenita, essa può verificarsi ad ogni età in conseguenza di infiammazioni croniche correlate ad infezioni locali o alterazioni istologiche quali lichen scleroatrofico;
- l'intervento di penoplastica eseguito il 30.10.2012 era da considerarsi indicato poiché, pur non essendo presenti dati numerici delle reali dimensioni pre-operatorie, l'esame obbiettivo
11 descriveva un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza e tale situazione, pur non rappresentando una condizione patologica di micro-pene, veniva vissuta dall'attore come situazione socialmente limitante con aspetti di vergogna (nei rapporti sociali con il sesso maschile) e di evitamento (nei rapporti sessuali con il sesso femminile).
Relativamente alla tecnica chirurgica utilizzata, i CTU hanno precisato che le falloplastiche estetiche sono rappresentate da un insieme di procedure volte ad aumentare la lunghezza e/o la circonferenza del pene;
il risultato si può realizzare mediante tecniche di elongazione peniena, mirate ad ottenere una maggiore prominenza dal pube in flaccidità e a tecniche di incremento della circonferenza, in genere mediante inserzione nel sottocutaneo del pene di tessuto adiposo prelevato da pube/coscia. Tali interventi includono l'incisione del legamento sospensore del pene, innesto di grasso (grafting), apposizione di lembi (flaps) e disassemblaggio del pene. Nel caso specifico la tecnica utilizzata dal Dott. , vale a Pt_2
dire la sezione del legamento fundiforme e del legamento sospensore del pene, seguita dall'impianto di grasso purificato in sede peniena sottocutanea, non presenta elementi di censura e non risultano complicanze né intraoperatorie né nell'immediato post-operatorio.
Con riguardo agli esiti chirurgici dell'intervento in esame, la documentazione fotografica in atti depone per un effettivo risultato estetico a seguito dell'intervento di "falloplastica + lipopenoscultura”: tali risultati, sia pure non quantificabili sotto l'aspetto quantitativo in termini di incremento dimensionale, lo sono sotto l'aspetto qualitativo, con esito finale nel complesso soddisfacente.
Quanto al risultato conseguibile secondo criteri di normalità, tenuto conto delle condizioni del paziente, nonché dell'abilità tecnica del medico e della capacità tecnico-organizzativa della struttura sanitaria, i CTU hanno osservato che la chirurgia cosmetica del pene è tuttora oggetto di ricerca finalizzata a definirne un adeguato standard qualitativo e gli studi ben disegnati presenti in letteratura sono ancora in numero limitato. Una revisione di letteratura prossima all'epoca dei fatti, riporta un possibile incremento della lunghezza del pene con le varie tecniche chirurgiche pari a 1-2 cm ed un incremento di circonferenza di 2,5 cm (Vardi et al. 2008). Altra metanalisi, più recente, riporta un guadagno di lunghezza in stato di flaccidità compreso tra l'8% e l'83% ed un aumento circonferenziale compreso tra il 16% e
12 il 56% (Vyas et al. 20205). Si tratta dunque di risultati estremamente variabili, verosimilmente dipendenti dalle caratteristiche del singolo caso.
Secondo gli Ausiliari del giudice, indubbiamente non è attribuibile al Dott. la perdita Pt_2
del risultato estetico relativo al primo intervento, atteso che, prima del secondo intervento di lipopenoscultura (eseguito in data 14.10.2014 per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene), il paziente si sottopose a un altro intervento, di circoncisione, effettuato il 15.7.2014 da altro sanitario e presso altra struttura sanitaria, per il trattamento di una fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta, dalla documentazione relativa al quale emerge la fuoriuscita di una importante quantità di materiale parzialmente ematico nel post-operatorio come pure esiti estetici finali insoddisfacenti: sulla base di ciò deve ritenersi l'alta probabilità che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita - almeno parziale - del grasso precedentemente impiantato (e quindi la perdita del risultato estetico relativo al primo intervento eseguito dal dott. ). Pt_2
Concludendo i CTU hanno affermato che non emergono chiari elementi di colpa o imperizia a carico del sanitario convenuto, a eccezione di un work-up diagnostico non ottimale.
In risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, i consulenti hanno altresì precisato, con supplemento di perizia, che:
- le osservazioni attoree pongono l'attenzione sulla mancanza di un esame obbiettivo pre- operatorio con dati dimensionali oggettivi e sulla mancanza di una “valutazione psichiatrica
o psicosessuologica a meglio inquadrare la valenza clinica del disagio del paziente in relazione alla condizione anatomica sub-ottimale”, così come concluso dagli stessi CTU;
- è possibile sostenere che la lunghezza del pene del periziato fosse ancora compresa in un range di normalità, mentre la circonferenza era moderatamente al di sotto di tale standard;
- non è invece possibile, in base alla documentazione in atti, stabilire se l'incremento dimensionale dell'asta dopo gli interventi del Dott. sia da ritenersi oggettivamente Pt_2
soddisfacente, essendosi nella fattispecie avuti ben tre interventi di falloplastica a opera di due diversi specialisti. Giova ricordare che, all'epoca dei fatti, gli interventi chirurgici finalizzati all'ingrandimento della circonferenza peniena venivano considerati
“sperimentali” in carenza di linee guida dedicate (Hehemann et al. 2019) e,
13 conseguentemente, privi di standard consolidati idonei ad esprimerne il risultato estetico e la reale incidenza di possibili complicanze.
Sulla base dell'argomentata relazione dei CTU deve dunque escludersi qualsivoglia addebito di responsabilità nei confronti della struttura sanitaria e del professionista convenuti nella genesi del danno lamentato da parte attrice.
I consulenti, dopo avere analiticamente ricostruito la vicenda clinica del Sig. Parte_1 hanno evidenziato che il primo intervento di “falloplastica di allungamento + lipopenoscultura” per “ipoplasia peniena” eseguito dal Dott. in data 30.10.2012 Pt_2 presso la struttura convenuta può definirsi “nel complesso soddisfacente con una omogenea distribuzione del grasso sottocutaneo”.
I CTU hanno poi chiarito che la tecnica utilizzata dal chirurgo convenuto, vale a dire la sezione del legamento fundiforme e del legamento sospensore del pene, seguita dall'impianto di grasso purificato in sede peniena sottocutanea, non presenta elementi di censura e non risultano complicanze né intraoperatorie né nell'immediato post-operatorio.
Inoltre, l'intervento viene definito “indicato” nel caso di specie in quanto “pur non essendo presenti dati numerici delle reali dimensioni pre-operatorie, l'esame obbiettivo descrive un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza; a ciò si aggiunga che tale situazione, pur non rappresentando una condizione patologica di micro-pene, “veniva vissuta dall'attore come situazione socialmente limitante con aspetti di vergogna (nei rapporti sociali con il sesso maschile) e di evitamento (nei rapporti sessuali con il sesso femminile)”.
Pertanto, giusta la valutazione peritale, deve ritenersi che l'intervento del 30.10.2012 sia stato correttamente eseguito e risulti esente da critiche.
Nondimeno, i consulenti hanno precisato che “è cosa nota che tali esiti non sono da considerarsi permanenti, laddove, fisiologicamente, il grasso viene in parte riassorbito nel tempo”, come conferma il fatto che, a due anni di distanza dal primo intervento, l'attore si
14 rivolse nuovamente al Dott. per un secondo intervento di lipopenoscultura per Pt_2
ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene.
Deve inoltre evidenziarsi che questo secondo intervento venne preceduto da altro intervento di circoncisione (come riportato nella scheda di anamnesi preliminare redatta e sottoscritta dall'attore in data 14.10.2014 - cfr. doc. 19 , eseguito presso altra struttura e CP_1
da altro operatore, per il riscontro di una fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta, che ha causato esiti estetici finali insoddisfacenti (come chiaramente annotato dal
Dott. nella cartella clinica del 14.10.2014 e come pure rilevato dai CTU esaminando Pt_2
la documentazione fotografica in atti). Al riguardo i CTU hanno precisato come appaia
“altamente probabile che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita, almeno parziale, del grasso precedentemente impiantato”, da ciò discendendo che
“non è attribuibile allo stesso dott. la perdita del risultato estetico relativo al primo Pt_2 intervento”.
Quanto all'addebito mosso al medico convenuto di non aver preso atto della fimosi in ipotesi già presente nel 2012 e di non aver quindi fatto precedere all'intervento di penoplastica dell'ottobre 2012 quello necessario di circoncisione, i CTU hanno chiarito che la fimosi ben può essere insorta in epoca successiva all'intervento del 30.10.2012, non essendo necessariamente congenita ma potendosi verificare “ad ogni età in conseguenza di infiammazioni croniche correlate ad infezioni locali o alterazioni istologiche quali lichen scleroatrofico”.
Devono pertanto negarsi sia la sussistenza di inesatti adempimenti dei convenuti, sia l'esistenza di nesso causale tra le condotte del sanitario o di con i danni CP_1
lamentati dall'attore.
Le domande di parte attrice devono quindi essere respinte.
**
15 La statuizione di rigetto delle domande attoree assorbe in sé ogni questione relativa alle domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti delle Assicurazioni terze chiamate.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889 (“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), l'attore deve essere condannato a rifondere anche le spese sostenute dalle terze chiamate.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
In base al predetto criterio della soccombenza, anche gli oneri di CTU, come liquidati con separati decreti in corso di causa (13.12.2022 e 19.5.2023), devono essere definitivamente posti a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge le domande proposte dall'attore;
16 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, Parte_2
liquidate in € 14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna l'attore a rifondere le spese processuali alle terze chiamate, liquidate in €
14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA) in favore di ciascuna terza chiamata;
pone gli oneri di CTU, come liquidati con decreti 13.12.2022 e 19.5.2023, definitivamente a carico dell'attore.
Milano, 23.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
17
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
l la seguente
SENTENZA iscritta al n. 31034/2018 R.G. promossa da: nella causa civile di primo grado
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Guardavaccaro (c.f. ), presso il quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in Pisa, Via AR Studiati 1;
- attore- contro p.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Castelluccio Controparte_2
(c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale C.F._3
Vittorio Veneto n. 14; (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Aldo Parte_2 C.F._4
Piero Garlatti (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._5
Milano Via Fontana 28;
-convenuti- con atto di citazione notificato in data 13.6.2018;
e contro
(p.IVA ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
procuratore Dott. rappresentata e difesa dagli Avv. Vincenzo Paltrinieri (c.f. CP_4
) e Luca Paltrinieri (c.f. ), presso i quali è C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliata in Milano, via Goldoni n. 1;
-terza chiamata da
[...]
(c.f. ) in persona del legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante Avv. Pierluigi Mancuso, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Santi (c.f.
) e Alessandro Papa (c.f. , presso quest'ultimo C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliata in Milano, Via AR TT n. 1;
-terza chiamata da Pt_2
avente a oggetto: risarcimento danno iatrogeno;
conclusioni dell'attore:
< formulata da parte attrice, voglia condannare i convenuti e gli intervenuti al risarcimento del danno globalmente inteso nella misura che sarà ritenuta equa dal Tribunale medesimo, il quale vorrà tener conto di tutti gli aspetti del danno.>> conclusioni della convenuta CP_1 CP_1
2 <In via gradata, ma pur sempre preliminare, dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'atto di citazione e ciò per l'una o l'altra delle motivazioni di cui ai punti I e II della comparsa;
In via principale e nel merito, assolvere la da tutte le domande Controparte_1 proposte nei suoi confronti dall'attore con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per l'una o l'altra delle varie ragioni indicate e dedotte nella comparsa costitutiva, stante la totale estraneità della convenuta società in relazione agli addebiti contestati;
In via subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertare e dichiarare che il personale dell'ambulatorio polispecialistico privato gestito da ha agito, in occasione dei ricoveri del sig. Controparte_1 Parte_1
con perizia, prudenza e previdenza e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea;
[...]
In via ulteriormente subordinata, e solo nel caso in cui non dovessero essere accolte le domande di cui sopra, accertare e dichiarare che nessun nesso di causalità esiste tra i danni lamentati dall'attore e:
- la condotta del personale medico ausiliario e paramedico dell'ambulatorio polispecialistico;
- la fornitura di farmaci eseguita in favore del Parte_1
- la tipologia delle attrezzature ed il loro funzionamento durante i ricoveri del signor e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea, nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
In via ulteriormente subordinata, e nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse statuire una condanna solidale dei convenuti nel presente giudizio, accertare e graduare internamente la responsabilità a carico degli stessi in proporzione della gravità delle rispettive colpe, con conseguente diritto del soggetto che estingue l'obbligazione al regresso nei confronti dei condebitori solidali;
In via gradata e di manleva, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche se in maniera parziale, le pretese attoree, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto dott. , a Parte_2 titolo di garanzia impropria, a manlevare di quanto quest'ultima sia Controparte_1
3 eventualmente condannata a pagare, a qualunque titolo e ragione ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
In via ulteriormente gradata di regresso e di rivalsa, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venissero effettivamente accolte, anche se in maniera parziale, le pretese attoree, accertare le relative quote di responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, liquidare il relativo risarcimento secondo verità e giustizia, condannando in ogni caso il convenuto dott.
, in via di regresso e/o di rivalsa, al rimborso in favore della Parte_2 [...] di quanto da quest'ultima eventualmente erogato, a qualunque titolo e ragione CP_1 ed in favore di chicchessia, per l'intera somma e/o in eccedenza rispetto alla propria eventuale quota di colpa;
In ogni caso, qualora il Giudice dovesse ritenere sussistente la responsabilità della comparente, manlevare quest'ultima da qualunque eventuale condanna in suo danno e, per l'effetto, condannare in persona del LRPT, con sede legale Controparte_3
in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, pec C. F. e P. Email_1
Iva , al pagamento di quella somma che sarà accertata quale risarcimento del P.IVA_2 danno patito dall'attore ed imputato all'attività di Controparte_1
Infine ed in ogni caso, condannare chi di ragione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre ad IVA e CPA, nonché delle spese generali con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.>>
conclusioni del convenuto : Pt_2
< deduzione, così provvedere:
NEL MERITO
In via principale
Respingere le domande tutte formulate dall'attore nei confronti del convenuto Dr
[...]
, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_2
In via subordinata
4 Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Dr fosse ritenuto Parte_2
responsabile in tutto od in parte in relazione alle domande attoree, rideterminare le somme nella misura minima che il Tribunale riterrà di giustizia, in base alle risultanze di causa;
- accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza di ex art 1892 cc Parte_3
dalle eccezioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta e comunque respinte integralmente le eccezioni di inoperatività della polizza nr. 777029697313, per l'effetto dichiarare tenuta in ogni caso l' a Parte_4
manlevare ed a mantenere indenne il Dr , da qualsiasi somma che il Parte_2
Tribunale dovesse riconoscere in favore dell'attore e, conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante Parte_4 pro tempore al pagamento direttamente in favore dell'attore a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali o di qualsiasi altra natura, nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia in base alle risultanze di causa;
In ogni caso
Spese diritti ed onorari rifusi e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc oltre ad accessori come per legge 15% Spese generali, 4% Cpa, e 22% Cpa;
Porsi definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU dichiarando tenuto l'attore alla restituzione degli importi anticipati dal Dr ai CTU;
Pt_2
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingersi ogni istanza avente ad oggetto la chiamata a chiarimenti dei CTU essendo la
CTU e le successive note integrative esaustive logiche ed argomentate.>>
conclusioni della terza chiamata : Parte_3
< in via principale, rigettare la domanda di risarcimento danno proposta dal signor
[...]
siccome infondata, tanto con riferimento alla sussistenza del diritto risarcitorio, Parte_1 quanto in ordine all'ammontare della somma richiesta;
Con riferimento al rapporto assicurativo tra ed il dott. Parte_3 Parte_2
:
[...]
5 in via principale, respingere la domanda di manleva proposta dal Dott. Parte_2
per inoperatività della polizza per violazione dell'art. 1892 c.c. e degli artt. 1 e 17 contratto;
in via subordinata, respingere la domanda di garanzia proposta dal Dott. Parte_2 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1914 c.c. e/o per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c. nonché dell'art. 7 contratto;
in caso, ulteriormente subordinato, di accertamento anche solo di parziale responsabilità del
Dott. e di reiezione delle eccezioni di inoperatività della polizza sopra Parte_2 formulate, dichiarare l'operatività della polizza di soltanto in Parte_3
secondo rischio rispetto a quella fornita al medico da Ina – Assitalia, ed in gradato subordine, il limite di indennizzo per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato,
l'esclusione della copertura per l'impegno di risultato assunto dall'assicurato, il limite di indennizzo costituito dallo scoperto di polizza e l'inoperatività della polizza rispetto alla domanda di restituzione dei compensi;
dichiarare comunque non dovute le spese legali del dott. ; Parte_2
Con vittoria delle spese del presente procedimento.
In via istruttoria, la scrivente difesa insiste per l'ammissione dei mezzi di prova dedotti con la propria memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. del 23.07.2019.>>
conclusioni della terza chiamata Controparte_3
< giudicare:
Nel merito
In via principale
-Respingere le domande proposte nei confronti di dalla Controparte_3 per carenza di legittimazione passiva di quest'ultima e per mancanza Controparte_1
del presupposto di sua responsabilità in ordine ai fatti di cui è causa e per infondatezza di ogni domanda nei suoi confronti rivolta.
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti della accertare il grado di responsabilità imputabile direttamente ed Controparte_1
6 esclusivamente a determinando l'ammontare dei danni ad essa Controparte_1
direttamente ed esclusivamente imputabili nella misura rigorosamente provata e, per l'effetto, limitare l'esposizione risarcitoria e/o indennitaria di Controparte_3
alla sola quota di esclusiva e diretta responsabilità di comunque nei Controparte_1
limiti del massimale e dei sottomassimali previsti in polizza, con applicazione degli scoperti e delle franchigie, a copertura delle sole voci di danno comprese nella copertura assicurativa e con esclusione in particolare dei danni reclamati per mancata corretta acquisizione del consenso informato e dei danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria
-Ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attore signor e del dott. Parte_1
sui seguenti capitoli articolati nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2 Parte_2
c.p.c. del 22 luglio 2019:
1) vero che ha messo a disposizione del dott. , sia CP_1 CP_1 Parte_2
sotto il profilo organizzativo, sia sotto il profilo tecnico, risorse umane, mezzi, strumenti ed apparecchiature tecniche idonee ad esercitare nel migliore dei modi le proprie prestazioni professionali ed eseguire gli interventi chirurgici per cui è causa;
2) vero che il dott. svolge la propria attività quale libero professionista Parte_2
presso il centro per eseguire gli interventi sui propri pazienti.>> Controparte_1
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore, Sig. chiede la condanna solidale dei convenuti al risarcimento Parte_1
dei danni che deduce essere stati a lui arrecati dalla errata condotta imputabile al sanitario
Dott. , operante nella struttura di Pt_2 Controparte_1
Egli deduce che:
7 - in data 30.10.2012 si era sottoposto, presso la a intervento di penoplastica, CP_1 finalizzato all'aumento di dimensione del pene, eseguito dal Dott. ; Pt_2
- visti i risultati non ottimali del primo intervento, il Dott. in data 14.10.2014 ne Pt_2
aveva eseguito un secondo, di “lipofilling”, senza che, tuttavia, nemmeno questo ottenesse risultati apprezzabili;
- in seguito a visita specialistica eseguita dal Dott. presso l'Asl di Pisa, al paziente Per_1
veniva diagnosticata fimosi, individuata come causa degli insuccessi chirurgici;
- il Sig. si sottoponeva quindi a intervento di correzione della fimosi presso Parte_1
l'Ospedale civile di Siena, ottenendo tuttavia solo un risultato parziale a causa dei precedenti interventi e dei relativi esiti cicatriziali.
A detta di parte attrice l'intervento eseguito dal Dott. non aveva ottenuto i risultati Pt_2
sperati a causa delle omissioni e del negligente operato professionale del medico, in quanto, considerata la fimosi da cui il paziente era affetto, l'intervento avrebbe dovuto essere preceduto da circoncisione, che avrebbe consentito di “liberare” il glande favorendone l'allungamento e l'ingrossamento.
Deduce inoltre l'attore che, a causa dell'errore inizialmente commesso dal Dott. , si Pt_2
era visto costretto a ricorrere a un nuovo specialista, il Dott. il quale lo Controparte_5
sottoponeva a tre sedute di terapia intralesionale con cortisonico, un intervento chirurgico di penoplastica secondaria e uno di lipofilling dell'asta con prelievo di grasso, senza tuttavia garantirgli risultati apprezzabili, a causa proprio dei precedenti interventi operati dal Dott.
. Pt_2
Assume che il mancato raggiungimento dei risultati sperati ha comportato Parte_1
gravi danni alla di lui vita di relazione e un esborso economico superiore a € 20.000,00, di cui chiede di essere risarcito, con condanna solidale dei convenuti.
Il Dott. , costituitosi con comparsa di risposta cartacea depositata in Parte_2
Cancelleria, unitamente al fascicolo di parte, il 19.11.2018, e Controparte_1
costituitasi con comparsa di risposta trasmessa telematicamente nella stessa data, chiedono respingersi le domande attoree, perché infondate nel merito, sostenendo che non sussistono condotte censurabili a loro imputabili, né nesso causale tra il loro operato e le conseguenze
8 pregiudizievoli lamentate dall'attore. In subordine chiedono di essere garantiti dai rispettivi assicuratori, chiamati in causa: da , da Parte_3 Pt_2 Controparte_3
CP_1
La terza chiamata sostiene l'assenza di responsabilità Parte_3 risarcitoria in capo al Dott. ; l'inoperatività della polizza n. 777029697313 ai sensi Pt_2 degli artt. 1892 c.c. e 1 e 17 del contratto o, in subordine, per violazione dell'obbligo di salvataggio, o degli artt. 1913 e 1915 c.c. e dell'art. 7 della polizza;
in ulteriore subordine,
l'inoperatività della polizza perché “in secondo rischio” rispetto a polizza Ina – Assitalia.
Inoltre osserva che la garanzia assicurativa concerne la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione della copertura per l'impegno di risultato assunto dall'assicurato. Segnala che l'art. 20 del contratto prevede uno scoperto del 10%, comunque a carico dell'assicurato. Evidenzia che la garanzia non riguarda la restituzione del compenso professionale.
La terza chiamata sostiene l'assenza di responsabilità di Controparte_3 osservando che “L'intervento ha ottenuto apprezzabili risultati sia in termini CP_1
di allungamento che di ingrossamento del pene, così come comprovato dalle fotografie scattate antecedentemente e successivamente all'intervento allegate in cartella, ed il decorso post operatorio è risultato del tutto regolare”. Inoltre deduce che la copertura assicurativa riguarda solo la responsabilità propria dell'assicurata, “indipendentemente … dalla solidarietà dell'eventuale responsabilità delle parti in causa”.
*
Osserva il giudice che la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, redatta dai Dott.
(specialista in medicina legale) e (specialista in Persona_2 Persona_3
andrologia e urologia), appare motivata in modo chiaro e persuasivo, secondo logica e con dovizia di riferimenti alla letteratura scientifica, è fondata sugli elementi istruttori ritualmente acquisiti al presente giudizio ed è congrua nelle conclusioni.
9 Tale relazione, il cui contenuto (noto alle parti) qui si richiama integralmente, pone in evidenza che:
- il Sig. fu sottoposto ad "intervento chirurgico di falloplastica di Parte_1 allungamento + lipopenoscultura in data 30/10/2012” per “ipoplasia peniena” eseguito dal
Dott. presso la clinica l'intervento fu richiesto per l'intenso disagio Pt_2 CP_1 psicofisico dell'attore correlato al timore di avere un pene inadeguato alle circostanze, incluse dinamiche legate alla vita di relazione e al confronto con altri maschi;
- l'esame obiettivo descriveva “un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza”, potendosi pertanto ritenere nel complesso che il Sig. presentasse un “pene Parte_1 piccolo”, vale a dire non una condizione patologica di micro-pene, ma un pene di dimensioni oggettivamente nella norma ma vissute come soggettivamente insoddisfacenti;
- l'esito dell'intervento appare nel complesso soddisfacente con una omogenea distribuzione del grasso sottocutaneo;
è tuttavia noto che tali esiti non sono da considerarsi permanenti, giacché il grasso viene fisiologicamente in parte riassorbito nel tempo;
- a due anni di distanza, si rivolse nuovamente a , per un secondo Parte_1 Pt_2
intervento di lipopenoscultura (eseguito in data 14.10.2014) per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene;
- tale intervento fu invero praticato dopo che l'attore si era sottoposto a intervento di circoncisione effettuato il 15.7.2014 da altro sanitario e presso altra struttura sanitaria, essendo stata riscontrata fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta
(l'anamnesi redatta dal Dott. in occasione dell'intervento del 14.10.2014 – recante Pt_2 sottoscrizione del Sig. – riporta, infatti: “paziente sottoposto a falloplastica di Parte_1 allungamento e lipopenoscultura nell'ottobre 2012; successivamente (luglio 2014) sottoposto a circoncisione per fimosi acquisita;
in seguito a quest'ultimo intervento il paziente riferisce che la quantità di grasso autologo precedentemente impiantato nel pene è nettamente diminuita e che sono presenti evidenti asimmetrie;
si ricovera per sottoporsi a lipopenoscultura per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene”; dall'esame obiettivo locale emergeva poi: “presenza di cicatrice sottocoronale da pregressa circoncisione francamente esuberante ed asimmetrica;
presenza di irregolare disposizione di grasso, soprattutto in sede sottocoronale”, con conseguente diagnosi di “esiti di
10 pregresso intervento di circoncisione con disposizione asimmetrica del grasso precedentemente impiantato”);
- la documentazione relativa a quest'ultimo intervento mostra la fuoriuscita di una importante quantità di materiale parzialmente ematico nel post-operatorio come pure esiti estetici finali insoddisfacenti;
- alta è la probabilità che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita, almeno parziale, del grasso precedentemente impiantato (e quindi la perdita del risultato estetico relativo al primo intervento eseguito dal Dott. ); Pt_2
- per quanto concerne la condizione attuale del Sig. sulla base della valutazione Parte_1
effettuata in sede peritale, la lunghezza dell'asta risulta “compresa entro 2,5 deviazioni standard rispetto alla media (12,4 cm;
Wessels et al 1996), mentre la circonferenza appare ancora ridotta, soprattutto in sede retrocoronale, rispetto ai normogrammi di riferimento
(Veale et al. 2015)”.
Così ricostruita la vicenda clinica dedotta dall'attore, i CTU hanno valutato che:
- all'epoca dell'intervento di penoplastica eseguito il 30.10.2012 dal Dott. , non risulta Pt_2
che il periziato abbia lamentato alcuna condizione problematica di fimosi rivolgendosi al sanitario (in quanto a seguito di esame obiettivo lo stesso Dott. annotava “un Pt_2 prepuzio normoretraibile e assenza di parafimosi”) e, per quanto riguarda le dimensioni del pene, l'organo viene descritto “ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza”: sebbene manchino misurazioni ad attestarne in maniera oggettiva le caratteristiche anatomiche prima dell'intervento, una indicazione di massima può essere ricavata dalle misurazioni attuali che depongono per una lunghezza “normale”, ancorché sotto il valore medio, e una circonferenza ridotta distalmente in sede retrocoronale;
- la fimosi può essere insorta in epoca successiva all'intervento del 30.10.2012 in quanto, non trattandosi di una condizione necessariamente congenita, essa può verificarsi ad ogni età in conseguenza di infiammazioni croniche correlate ad infezioni locali o alterazioni istologiche quali lichen scleroatrofico;
- l'intervento di penoplastica eseguito il 30.10.2012 era da considerarsi indicato poiché, pur non essendo presenti dati numerici delle reali dimensioni pre-operatorie, l'esame obbiettivo
11 descriveva un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza e tale situazione, pur non rappresentando una condizione patologica di micro-pene, veniva vissuta dall'attore come situazione socialmente limitante con aspetti di vergogna (nei rapporti sociali con il sesso maschile) e di evitamento (nei rapporti sessuali con il sesso femminile).
Relativamente alla tecnica chirurgica utilizzata, i CTU hanno precisato che le falloplastiche estetiche sono rappresentate da un insieme di procedure volte ad aumentare la lunghezza e/o la circonferenza del pene;
il risultato si può realizzare mediante tecniche di elongazione peniena, mirate ad ottenere una maggiore prominenza dal pube in flaccidità e a tecniche di incremento della circonferenza, in genere mediante inserzione nel sottocutaneo del pene di tessuto adiposo prelevato da pube/coscia. Tali interventi includono l'incisione del legamento sospensore del pene, innesto di grasso (grafting), apposizione di lembi (flaps) e disassemblaggio del pene. Nel caso specifico la tecnica utilizzata dal Dott. , vale a Pt_2
dire la sezione del legamento fundiforme e del legamento sospensore del pene, seguita dall'impianto di grasso purificato in sede peniena sottocutanea, non presenta elementi di censura e non risultano complicanze né intraoperatorie né nell'immediato post-operatorio.
Con riguardo agli esiti chirurgici dell'intervento in esame, la documentazione fotografica in atti depone per un effettivo risultato estetico a seguito dell'intervento di "falloplastica + lipopenoscultura”: tali risultati, sia pure non quantificabili sotto l'aspetto quantitativo in termini di incremento dimensionale, lo sono sotto l'aspetto qualitativo, con esito finale nel complesso soddisfacente.
Quanto al risultato conseguibile secondo criteri di normalità, tenuto conto delle condizioni del paziente, nonché dell'abilità tecnica del medico e della capacità tecnico-organizzativa della struttura sanitaria, i CTU hanno osservato che la chirurgia cosmetica del pene è tuttora oggetto di ricerca finalizzata a definirne un adeguato standard qualitativo e gli studi ben disegnati presenti in letteratura sono ancora in numero limitato. Una revisione di letteratura prossima all'epoca dei fatti, riporta un possibile incremento della lunghezza del pene con le varie tecniche chirurgiche pari a 1-2 cm ed un incremento di circonferenza di 2,5 cm (Vardi et al. 2008). Altra metanalisi, più recente, riporta un guadagno di lunghezza in stato di flaccidità compreso tra l'8% e l'83% ed un aumento circonferenziale compreso tra il 16% e
12 il 56% (Vyas et al. 20205). Si tratta dunque di risultati estremamente variabili, verosimilmente dipendenti dalle caratteristiche del singolo caso.
Secondo gli Ausiliari del giudice, indubbiamente non è attribuibile al Dott. la perdita Pt_2
del risultato estetico relativo al primo intervento, atteso che, prima del secondo intervento di lipopenoscultura (eseguito in data 14.10.2014 per ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene), il paziente si sottopose a un altro intervento, di circoncisione, effettuato il 15.7.2014 da altro sanitario e presso altra struttura sanitaria, per il trattamento di una fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta, dalla documentazione relativa al quale emerge la fuoriuscita di una importante quantità di materiale parzialmente ematico nel post-operatorio come pure esiti estetici finali insoddisfacenti: sulla base di ciò deve ritenersi l'alta probabilità che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita - almeno parziale - del grasso precedentemente impiantato (e quindi la perdita del risultato estetico relativo al primo intervento eseguito dal dott. ). Pt_2
Concludendo i CTU hanno affermato che non emergono chiari elementi di colpa o imperizia a carico del sanitario convenuto, a eccezione di un work-up diagnostico non ottimale.
In risposta alle osservazioni del CT di parte attrice, i consulenti hanno altresì precisato, con supplemento di perizia, che:
- le osservazioni attoree pongono l'attenzione sulla mancanza di un esame obbiettivo pre- operatorio con dati dimensionali oggettivi e sulla mancanza di una “valutazione psichiatrica
o psicosessuologica a meglio inquadrare la valenza clinica del disagio del paziente in relazione alla condizione anatomica sub-ottimale”, così come concluso dagli stessi CTU;
- è possibile sostenere che la lunghezza del pene del periziato fosse ancora compresa in un range di normalità, mentre la circonferenza era moderatamente al di sotto di tale standard;
- non è invece possibile, in base alla documentazione in atti, stabilire se l'incremento dimensionale dell'asta dopo gli interventi del Dott. sia da ritenersi oggettivamente Pt_2
soddisfacente, essendosi nella fattispecie avuti ben tre interventi di falloplastica a opera di due diversi specialisti. Giova ricordare che, all'epoca dei fatti, gli interventi chirurgici finalizzati all'ingrandimento della circonferenza peniena venivano considerati
“sperimentali” in carenza di linee guida dedicate (Hehemann et al. 2019) e,
13 conseguentemente, privi di standard consolidati idonei ad esprimerne il risultato estetico e la reale incidenza di possibili complicanze.
Sulla base dell'argomentata relazione dei CTU deve dunque escludersi qualsivoglia addebito di responsabilità nei confronti della struttura sanitaria e del professionista convenuti nella genesi del danno lamentato da parte attrice.
I consulenti, dopo avere analiticamente ricostruito la vicenda clinica del Sig. Parte_1 hanno evidenziato che il primo intervento di “falloplastica di allungamento + lipopenoscultura” per “ipoplasia peniena” eseguito dal Dott. in data 30.10.2012 Pt_2 presso la struttura convenuta può definirsi “nel complesso soddisfacente con una omogenea distribuzione del grasso sottocutaneo”.
I CTU hanno poi chiarito che la tecnica utilizzata dal chirurgo convenuto, vale a dire la sezione del legamento fundiforme e del legamento sospensore del pene, seguita dall'impianto di grasso purificato in sede peniena sottocutanea, non presenta elementi di censura e non risultano complicanze né intraoperatorie né nell'immediato post-operatorio.
Inoltre, l'intervento viene definito “indicato” nel caso di specie in quanto “pur non essendo presenti dati numerici delle reali dimensioni pre-operatorie, l'esame obbiettivo descrive un pene ridotto in lunghezza e soprattutto in larghezza; a ciò si aggiunga che tale situazione, pur non rappresentando una condizione patologica di micro-pene, “veniva vissuta dall'attore come situazione socialmente limitante con aspetti di vergogna (nei rapporti sociali con il sesso maschile) e di evitamento (nei rapporti sessuali con il sesso femminile)”.
Pertanto, giusta la valutazione peritale, deve ritenersi che l'intervento del 30.10.2012 sia stato correttamente eseguito e risulti esente da critiche.
Nondimeno, i consulenti hanno precisato che “è cosa nota che tali esiti non sono da considerarsi permanenti, laddove, fisiologicamente, il grasso viene in parte riassorbito nel tempo”, come conferma il fatto che, a due anni di distanza dal primo intervento, l'attore si
14 rivolse nuovamente al Dott. per un secondo intervento di lipopenoscultura per Pt_2
ripristinare il volume di grasso e la simmetria del pene.
Deve inoltre evidenziarsi che questo secondo intervento venne preceduto da altro intervento di circoncisione (come riportato nella scheda di anamnesi preliminare redatta e sottoscritta dall'attore in data 14.10.2014 - cfr. doc. 19 , eseguito presso altra struttura e CP_1
da altro operatore, per il riscontro di una fimosi del prepuzio mai precedentemente rilevata o descritta, che ha causato esiti estetici finali insoddisfacenti (come chiaramente annotato dal
Dott. nella cartella clinica del 14.10.2014 e come pure rilevato dai CTU esaminando Pt_2
la documentazione fotografica in atti). Al riguardo i CTU hanno precisato come appaia
“altamente probabile che l'asportazione del prepuzio esuberante abbia comportato la perdita, almeno parziale, del grasso precedentemente impiantato”, da ciò discendendo che
“non è attribuibile allo stesso dott. la perdita del risultato estetico relativo al primo Pt_2 intervento”.
Quanto all'addebito mosso al medico convenuto di non aver preso atto della fimosi in ipotesi già presente nel 2012 e di non aver quindi fatto precedere all'intervento di penoplastica dell'ottobre 2012 quello necessario di circoncisione, i CTU hanno chiarito che la fimosi ben può essere insorta in epoca successiva all'intervento del 30.10.2012, non essendo necessariamente congenita ma potendosi verificare “ad ogni età in conseguenza di infiammazioni croniche correlate ad infezioni locali o alterazioni istologiche quali lichen scleroatrofico”.
Devono pertanto negarsi sia la sussistenza di inesatti adempimenti dei convenuti, sia l'esistenza di nesso causale tra le condotte del sanitario o di con i danni CP_1
lamentati dall'attore.
Le domande di parte attrice devono quindi essere respinte.
**
15 La statuizione di rigetto delle domande attoree assorbe in sé ogni questione relativa alle domande di garanzia proposte dai convenuti nei confronti delle Assicurazioni terze chiamate.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889 (“In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), l'attore deve essere condannato a rifondere anche le spese sostenute dalle terze chiamate.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.
In base al predetto criterio della soccombenza, anche gli oneri di CTU, come liquidati con separati decreti in corso di causa (13.12.2022 e 19.5.2023), devono essere definitivamente posti a carico dell'attore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
respinge le domande proposte dall'attore;
16 condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali, Controparte_1
liquidate in € 14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna l'attore a rifondere al convenuto le spese processuali, Parte_2
liquidate in € 14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA);
condanna l'attore a rifondere le spese processuali alle terze chiamate, liquidate in €
14.000,00 per onorari (oltre rimborso forfettario spese generali e CPA) in favore di ciascuna terza chiamata;
pone gli oneri di CTU, come liquidati con decreti 13.12.2022 e 19.5.2023, definitivamente a carico dell'attore.
Milano, 23.1.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
17