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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 11519/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DONGILI GIORGIA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 06.06.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 27/08/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
pagina 1 di 3 e il giorno 28.06.2014, trascritto presso il Comune di Mozzecane Parte_1 Parte_2
(VR), Atti di Matrimonio n. 5 Parte II, Serie A, Anno 2014, alle condizioni omologate per la separazione personale, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Mozzecane”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2287/2024 pubblicata il 16/10/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento delle figlie e La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi Per_1 Persona_2
acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione delle figlie.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore pagina 2 di 3 non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MOZZECANE- Parte_2
VR (atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2014) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, come anche da condizioni già assunte in sede di separazione, da intendersi qui richiamate per relationem, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Massimo Vaccari Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. 11519/2024, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) promossa con ricorso congiunto da
, nata a [...] il [...] (C.F: Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F: Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DONGILI GIORGIA, come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate il 06.06.2025 le parti hanno confermato le condizioni depositate telematicamente in data 27/08/2024 che qui di seguito vengono riportate:
CONCLUSIONI
“pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
pagina 1 di 3 e il giorno 28.06.2014, trascritto presso il Comune di Mozzecane Parte_1 Parte_2
(VR), Atti di Matrimonio n. 5 Parte II, Serie A, Anno 2014, alle condizioni omologate per la separazione personale, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Mozzecane”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona, dapprima la pronuncia di separazione, e una volta trascorsi i termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 2287/2024 pubblicata il 16/10/2024 il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, ha omologato la separazione tra i coniugi accogliendo le conclusioni congiunte da loro rassegnate con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. e ha rimesso la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda, connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio, di cui al ricorso ed in epigrafe indicate, rassegnando le sopra scritte conclusioni congiunte.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento delle figlie e La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi Per_1 Persona_2
acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione delle figlie.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore pagina 2 di 3 non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto delle minori.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti.
P.Q.M.
1. Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MOZZECANE- Parte_2
VR (atto n. 5, Parte II, Serie A, Anno 2014) alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, come anche da condizioni già assunte in sede di separazione, da intendersi qui richiamate per relationem, prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
pagina 3 di 3