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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/02/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carla Sgarito e Parte_1 C.F._1
Giacomo Triolo attore - opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Attilio Baruffi Controparte_1 C.F._2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Si insiste nelle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c. II termine in quanto assolutamente necessarie ai fini della decisione.
In subordine, nel riportarsi a tutti gli atti depositati che qui si intendono integralmente richiamati, si rassegnano le seguenti conclusioni:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per il mancato deferimento della controversia al Collegio Arbitrale;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiararlo nullo, annullabile e/o qualsivoglia statuizione;
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assoluta genericità dello stesso e per la mancata indicazione della causale;
-accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla sig.ra per tutti i CP_1
motivi meglio esposti ed illustrati in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all'odierna opposta a qualsiasi titolo;
Parte_1 per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 5133/2022 R.G.
14339/2022, emesso dal Tribunale di Brescia e notificato in data 19.12.2022”.
Per la convenuta opposta:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Respingersi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale effetto di legge, tra cui la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge (CPA e IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA:
OMISSIS”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
5133/2022 del 15.12.2022 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto al debitore il pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di € 97.000, oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto al saldo e spese di procedura, a titolo di rate scadute e non pagate del corrispettivo pattuito tra le parti per la cessione della quota pari al 30% del capitale sociale della Centro Servizi Capriate San
Gervasio s.r.l. (di seguito anche solo “Centro Servizi”) già in titolarità della ricorrente, ceduta a
, socio e amministratore unico della società, con atto del 26.5.2020 al corrispettivo Parte_1 complessivo di € 300.000,00, da versarsi, quanto a € 11.000,00, entro il 30.6.2020 e, quanto ai restanti
€ 289.000,00, in rate mensili da € 5.000,00 ciascuna, l'ultima delle quali di € 4.000,00.
A fondamento della domanda monitoria, la ricorrente ha prodotto la visura storia della società, l'atto di cessione quote e le contabili dei pagamenti parziali eseguiti dal cessionario (per un totale di €
29.000,00, di cui € 11.000,00 in data 1.7.2020, € 5.000,00 in data 22.2.2021 ed € 8.000,00 in data
8.6.2021).
1.2.- Avverso il provvedimento monitorio notificatogli in data 19.12.2022 ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunto eccependo, in via pregiudiziale, la “improcedibilità” del giudizio per “mancato deferimento al Collegio arbitrale” previsto in una ulteriore scrittura privata prodotta dall'opponente, sottoscritta lo stesso 26.5.2020 tra le medesime parti e concernente un “corrispettivo-plus legato ad eventi che avrebbero interessato il ramo di azienda della Csc avente ad oggetto il Centro commerciale
Onda e gli immobili che lo costituiscono” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sempre in via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Bergamo, sull'assunto che nell'accezione di “rapporti societari” di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 non potrebbe rientrare “la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.” ove non si discuta anche della “validità e/o … efficacia del contratto di cessione delle quote” (ibidem, pag. 8).
Nel merito, l'opponente, ammesso il mancato pagamento delle rate di prezzo pattuite così come indicate nel ricorso monitorio, ha dedotto l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria sul rilievo che nelle more delle scadenze rateali era stata presentata nei confronti della Centro Servizi una istanza di fallimento da parte di un istituto di credito, “convertita nel concordato preventivo (doc. all.to n.3), dal quale risultano una serie di debiti di ingenti importi, a cui ha fatto seguito il pignoramento immobiliare da parte della banca (doc. all.to n.4)” (cfr. atto di citazione, pag. 4), circostanze tali, in pagina 3 di 9 tesi attorea, da diminuire fortemente il valore della quota acquistata. L'opponente ha, al riguardo, dedotto che la previsione di un aumento del prezzo da pagare all'aumentare del valore del capitale sociale della Centro Servizi avrebbe dovuto “logicamente, implicare, altresì, una variazione di segno opposto laddove detto capitale sociale dovesse subire una eventuale diminuzione di valore” e che la propria prestazione era divenuta eccessivamente onerosa ex art. 1467 c.c., sicché, al fine di evitare una indebita alterazione del sinallagma contrattuale, il “prezzo previsto al tempo della stipula dell'atto di cessione” doveva “essere rideterminato per via del fatto che, come detto, l'importo era giustificato sia dalla continuità della Csc che da un aumento del valore del capitale sociale” mentre “ad oggi vi è stata un'indubbia diminuzione di tale valore” (ibidem, pag. 10). Ha, quindi, concluso per l'accertamento della “insussistenza del credito” ex adverso vantato per “eccessivo squilibrio del sinallagma contrattuale”.
L'opponente ha, infine, invocato la “nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per genericità e mancata indicazione della causale”.
1.3.- Si è costituita in giudizio l'opposta che ha contestato puntualmente le avversarie allegazioni e deduzioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività
1.4.- Il g.i., ritenuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa a conoscere la controversia, vertente su diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali, ex art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, ritenuta inapplicabile la clausola arbitrale in quanto non prevista nell'atto di cessione posto a fondamento della domanda di pagamento, ma nel diverso contratto - estraneo al thema decidendum - sottoscritto tra le parti per disciplinare “un ulteriore corrispettivo
(corrispettivo-plus) per la cessione quote” da valere “al verificarsi di determinati eventi futuri in capo all'attività svolta dal 'centro commerciale , ha concesso la provvisoria esecutività del decreto Pt_2
ingiuntivo e assegnato alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito dello scambio delle relative memorie, respinte in quanto inammissibili le istanze di prova orale e la richiesta di c.t.u. sul valore della quota formulate dall'opponente, fatte precisare le conclusioni, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- In via pregiudiziale, vanno confermate le determinazioni assunte dal g.i. in punto di potestas iudicandi del tribunale, con esclusione dell'applicazione della clausola arbitrale prevista in altro negozio, estraneo all'oggetto della presente controversia, e di competenza per materia e territorio.
Sotto quest'ultimo profilo giova unicamente richiamarsi il chiarimento offerto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 20365/2021, a mente della quale, “in tema di competenza delle sezioni specializzate
pagina 4 di 9 in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative
"ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa”.
3.- Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
3.1.- Le difese dell'opponente - che si riducono alla doglianza di aver acquistato al prezzo di €
300.000,00 un bene (quota del 30% del capitale di Centro Servizi) il cui valore si sarebbe, poi, rivelato fortemente inferiore - sono, in primo luogo, volte a sostenere che la previsione, con separato contratto, di un meccanismo di aumento del prezzo di cessione delle quote all'aumentare del valore del capitale sociale - a seguito del realizzarsi di determinate circostanze specificate nella scrittura aggiuntiva - implicherebbe necessariamente la volontà delle parti, per quanto non formalizzata per iscritto, di prevedere anche una variazione di segno opposto in caso di diminuzione del valore del capitale sociale;
non operare tale adeguamento anche “a favore dell'acquirente” comporterebbe “un inevitabile e significativo squilibrio dei diritti e obblighi pendente in senso esclusivamente negativo in capo all'odierno opponente, unica parte a carico della quale le obbligazioni nascenti dal rapporto diventerebbero eccessivamente onerose” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 3).
L'attore, ben consapevole dell'assenza della pattuizione in questione, pretende di dedurla da una interpretazione degli accordi secondo “equità” (“nell'ottica di un'equa suddivisione di diritti e obblighi tra le parti contrattuali … non può che interpretarsi il contratto”) e/o dalla necessità di non alterare
“l'equilibrio economico” del negozio, in ragione del fatto che l'esecuzione non sarebbe più possibile alle medesime condizioni di partenza.
La tesi non trova alcun appiglio contrattuale e normativo.
3.1.1.- I testi di entrambe le scritture private datate 26.5.2020 sono chiarissimi nel prevedere, il primo, il trasferimento della quota dalla per effetto del semplice scambio dei consensi Parte_3 Pt_1
(cfr. clausola n. 4: “La proprietà delle partecipazioni cedute si trasferisce alla parte cessionaria da oggi, per ogni conseguente effetto”) dietro pagamento di un corrispettivo fisso di € 300.000,00, il cui versamento viene dilazionato mediante un piano rateale;
il secondo contratto - il cui contenuto obbligatorio, come si è detto, non è attinto dalla presente controversia - disciplina esclusivamente la
(possibile) maggiorazione del prezzo di cessione al (eventuale) verificarsi di talune circostanze future.
pagina 5 di 9 Né in tale scrittura né in altri documenti contrattuali v'è traccia di una speculare previsione di riduzione del prezzo destinata a essere applicata in caso di eventi idonei a determinare una perdita di valore della società.
Chiaro essendo il tenore degli accordi, non v'è spazio per l'interpretazione additiva prospettata dall'opponente che, oltre a non agganciarsi ad alcun dato testuale o comportamento concludente delle parti, nemmeno si giustifica in forza di principi generali, norme inderogabili o in un'ottica di equità, ben potendo l'autonomia contrattuale determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l'ipotesi dell'aumento di valore senza l'ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l'ipotesi di diminuzione del valore.
3.1.2.- Vi è, inoltre, da osservare che l'interesse a prevedere una componente del prezzo di acquisto differita e collegata all'auspicata crescita dell'azienda o al verificarsi di altro evento futuro e incerto trova, di regola, la sua ratio nell'asimmetria informativa esistente tra parte venditrice e parte acquirente
- che non permette a quest'ultima di avere la stessa capacità previsionale e lo stesso grado di certezza in merito alle prospettive di crescita sperate, ad esempio in caso di investimenti effettuati o eventi prospettici attesi - e negli opposti interessi salvaguardati, quello del venditore, volto alla massimizzazione del profitto, e quello dell'acquirente, volto al contenimento del prezzo con accettazione di una futura maggiorazione solo all'effettivo realizzarsi delle prospettive di crescita auspicate.
Nel caso in esame, la clausola di earn out riflette una asimmetria informativa che non penalizza l'acquirente, già socio e amministratore unico della società e pertanto sicuramente in grado di conoscere la reale consistenza del patrimonio aziendale e il suo andamento prospettico, bensì la cedente, alla quale viene assicurato un compenso aggiuntivo idoneo a rendere le condizioni contrattuali di cessione maggiormente aderenti all'effettivo andamento aziendale nel caso di realizzazione degli eventi descritti nella scrittura privata integrativa.
È, quindi, evidente come non vi sia alcuna necessità di “riequilibrare” il sinallagma contrattuale mediante un'operazione ermeneutica che aggiunga alle pattuizioni esistenti la clausola, non prevista, di adeguamento del prezzo anche in diminuzione.
3.1.3.- In ogni caso, la possibilità che il meccanismo di adeguamento operasse anche in diminuzione del prezzo avrebbe necessariamente richiesto uno specifico accordo delle parti che avrebbe dovuto articolarsi nella previsione di una determinata riduzione in ragione o del mancato raggiungimento di prefissati obiettivi o del verificarsi di determinati fatti futuri e incerti incidenti in maniera negativa sui risultati della società.
pagina 6 di 9 Tale puntuale disciplina non compare nella scrittura prodotta dall'opponente e, a ben guardare, nemmeno nelle sue difese, rimaste del tutto generiche quanto alla misura della riduzione e alla tipologia di eventi al sopraggiungere dei quali le parti avrebbero ex ante collegato tale riduzione.
3.2.- Al fine di ottenere il ripristino dell'“equilibrio economico” del negozio venuto asseritamente ad alterarsi per effetto delle circostanze negative sopraggiunte alla stipula della cessione, l'attore ha, altresì, invocato l'applicazione dell'art. 1467 c.c.
Deve, tuttavia, escludersi che la fattispecie concreta sia sussumibile nell'ipotesi legale contemplata dall'art. 1467 c.c., non potendo il contratto considerarsi a esecuzione continuata o differita.
Come emerge chiaramente dalla clausola n. 4 sopra richiamata, lo scambio di cosa con prezzo è avvenuto per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale (arg. ex art. 72, primo comma, L.F.).
Ne consegue che tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1467 c.c.
In aggiunta a quanto sopra, va osservato che il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un'istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all'indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
In via ulteriormente assorbente, vi è da rilevare che l'attore non ha domandato la risoluzione del contratto, sicché il rimedio dell'art. 1467 c.c. appare comunque in concreto impraticabile (v. infra).
3.3.- Giova soggiungersi - benché l'argomento non abbia formato oggetto di esplicita allegazione dell'opponente, risultando comunque suggerito dalla linea difensiva attorea - che nei contratti stipulati in data 26.5.2020 non sono state previste espresse garanzie in ordine alla situazione patrimoniale della società.
Al riguardo, va osservato che, anche accedendo all'orientamento più favorevole all'acquirente
(espresso, tra le altre, da Cass. n. 22790/2019, conforme a Cass. n. 18181/2004, cui si è uniformato anche questo Tribunale con la sentenza n. 5247/2022, orientamento che ha corretto, adeguandolo al principio di buona fede, la tesi più restrittiva assunta, tra le altre, da Cass. n. 16031/20071), in base al 1 Che ha affermato: “la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per pagina 7 di 9 quale, non solo in caso di specifiche garanzie contrattuali, ma anche di affidamento del cessionario giustificato alla stregua del principio di buona fede, “la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.”, i suddetti principi non gioverebbero all'attore nella fattispecie in oggetto, per due fondamentali ragioni.
3.3.1.- In primo luogo, come si è visto, alla data della cessione il signor era già amministratore Pt_1 unico e socio della Centro Servizi, divenendo per effetto dell'acquisto della quota del 30% della signora titolare di quote pari all'80% del capitale sociale (cfr. doc. 2 fasc. monitorio). CP_1
In seguito alla cessione, l'opposta ha cessato ogni rapporto con la società, mentre l'opponente ha seguitato a gestirla in via esclusiva.
Va, conseguentemente, escluso che, tanto in riferimento a scelte gestorie compiute prima dell'acquisto oggetto di causa (i cui effetti si siano manifestati in seguito), quanto in riferimento alle decisioni adottate dopo tale acquisto, il socio e amministratore unico fosse legittimamente e in buona fede all'oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto.
Elementi di segno contrario si rinvengono, peraltro, nelle stesse produzioni attoree, da cui risulta - ad esempio - che il cospicuo debito erariale era già maturato prima della cessione (cfr. sub all.
3-02 la lista di cartelle ancora non pagate o pagate parzialmente dalla società, la prima delle quali risalente al
29.2.2012, seguita da numerose cartelle notificate negli anni 2015-2020).
errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza”. Sulla scorta di tale premessa la S.C. ha precisato che “in caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 cod. civ., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale”. pagina 8 di 9 Anche il breve lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della cessione e il mancato pagamento delle prime rate di prezzo da parte del induce a escludere che vi sia stato un mutamento Pt_1
sostanziale, per giunta imprevedibile, della situazione economico-patrimoniale della Centro Servizi.
3.2.2.- Che nella specie potesse operare una forma di tutela del presunto (ma indimostrato) affidamento dell'opponente circa la consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto di cessione presupponeva, in ogni caso, l'utilizzo da parte dell'acquirente di uno dei rimedi atti a provocare una pronuncia costitutiva produttiva di effetti caducatori del contratto - come appunto l'azione di risoluzione per vizi della cosa o quella di annullamento del contratto per errore o, secondo le stesse allegazioni attoree, l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - ovvero una pronuncia idonea a incidere sulle condizioni contrattuali (mediante riduzione del prezzo) ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge - come in caso di garanzia per vizi ex art. 1492 c.c. o di offerta di modifica delle condizioni contrattuali da parte del contraente contro cui sia domandata la risoluzione ex art. 1467 c.c.
Ora, nessuna delle suddette richieste è stata formulata dall'opponente, che, pur ritenendo
(infondatamente) sussistenti i presupposti di cui all'art. 1467 c.c., non ha domandato la risoluzione del contratto, ma si è limitato a chiedere l'accertamento della “inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla sig.ra ”, accertamento che, valido ed efficace il contratto così come perfezionato tra CP_1 le parti e pacificamente inadempiuto dall'acquirente, non può, all'evidenza, essere pronunciato.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla difesa opposta, che espone i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 5133/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.12.2022, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi €
14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 25 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Carla Sgarito e Parte_1 C.F._1
Giacomo Triolo attore - opponente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Attilio Baruffi Controparte_1 C.F._2
convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
“Si insiste nelle richieste istruttorie articolate nella memoria ex art. 183 c.p.c. II termine in quanto assolutamente necessarie ai fini della decisione.
In subordine, nel riportarsi a tutti gli atti depositati che qui si intendono integralmente richiamati, si rassegnano le seguenti conclusioni:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per il mancato deferimento della controversia al Collegio Arbitrale;
- accertare e dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiararlo nullo, annullabile e/o qualsivoglia statuizione;
pagina 1 di 9 - accertare e dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assoluta genericità dello stesso e per la mancata indicazione della causale;
-accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla sig.ra per tutti i CP_1
motivi meglio esposti ed illustrati in narrativa;
- accertare e dichiarare che nulla deve il sig. all'odierna opposta a qualsiasi titolo;
Parte_1 per l'effetto revocare, annullare e/o qualsivoglia statuizione il decreto ingiuntivo n. 5133/2022 R.G.
14339/2022, emesso dal Tribunale di Brescia e notificato in data 19.12.2022”.
Per la convenuta opposta:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Respingersi l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, illegittima e, comunque, infondata in fatto ed in diritto, con ogni consequenziale effetto di legge, tra cui la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre accessori di legge (CPA e IVA).
IN VIA ISTRUTTORIA:
OMISSIS”.
pagina 2 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.- ha chiesto e ottenuto nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
5133/2022 del 15.12.2022 con cui il Tribunale di Brescia ha ingiunto al debitore il pagamento in favore della ricorrente della somma capitale di € 97.000, oltre interessi legali dalla data di notificazione del decreto al saldo e spese di procedura, a titolo di rate scadute e non pagate del corrispettivo pattuito tra le parti per la cessione della quota pari al 30% del capitale sociale della Centro Servizi Capriate San
Gervasio s.r.l. (di seguito anche solo “Centro Servizi”) già in titolarità della ricorrente, ceduta a
, socio e amministratore unico della società, con atto del 26.5.2020 al corrispettivo Parte_1 complessivo di € 300.000,00, da versarsi, quanto a € 11.000,00, entro il 30.6.2020 e, quanto ai restanti
€ 289.000,00, in rate mensili da € 5.000,00 ciascuna, l'ultima delle quali di € 4.000,00.
A fondamento della domanda monitoria, la ricorrente ha prodotto la visura storia della società, l'atto di cessione quote e le contabili dei pagamenti parziali eseguiti dal cessionario (per un totale di €
29.000,00, di cui € 11.000,00 in data 1.7.2020, € 5.000,00 in data 22.2.2021 ed € 8.000,00 in data
8.6.2021).
1.2.- Avverso il provvedimento monitorio notificatogli in data 19.12.2022 ha proposto tempestiva opposizione l'ingiunto eccependo, in via pregiudiziale, la “improcedibilità” del giudizio per “mancato deferimento al Collegio arbitrale” previsto in una ulteriore scrittura privata prodotta dall'opponente, sottoscritta lo stesso 26.5.2020 tra le medesime parti e concernente un “corrispettivo-plus legato ad eventi che avrebbero interessato il ramo di azienda della Csc avente ad oggetto il Centro commerciale
Onda e gli immobili che lo costituiscono” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sempre in via pregiudiziale, l'opponente ha eccepito l'incompetenza per materia della Sezione specializzata in materia di Impresa e la conseguente incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Bergamo, sull'assunto che nell'accezione di “rapporti societari” di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 non potrebbe rientrare “la fattispecie del semplice inadempimento contrattuale concernente il mancato pagamento di un credito legato al contratto di cessione delle quote di s.r.l.” ove non si discuta anche della “validità e/o … efficacia del contratto di cessione delle quote” (ibidem, pag. 8).
Nel merito, l'opponente, ammesso il mancato pagamento delle rate di prezzo pattuite così come indicate nel ricorso monitorio, ha dedotto l'inesistenza della pretesa creditoria avversaria sul rilievo che nelle more delle scadenze rateali era stata presentata nei confronti della Centro Servizi una istanza di fallimento da parte di un istituto di credito, “convertita nel concordato preventivo (doc. all.to n.3), dal quale risultano una serie di debiti di ingenti importi, a cui ha fatto seguito il pignoramento immobiliare da parte della banca (doc. all.to n.4)” (cfr. atto di citazione, pag. 4), circostanze tali, in pagina 3 di 9 tesi attorea, da diminuire fortemente il valore della quota acquistata. L'opponente ha, al riguardo, dedotto che la previsione di un aumento del prezzo da pagare all'aumentare del valore del capitale sociale della Centro Servizi avrebbe dovuto “logicamente, implicare, altresì, una variazione di segno opposto laddove detto capitale sociale dovesse subire una eventuale diminuzione di valore” e che la propria prestazione era divenuta eccessivamente onerosa ex art. 1467 c.c., sicché, al fine di evitare una indebita alterazione del sinallagma contrattuale, il “prezzo previsto al tempo della stipula dell'atto di cessione” doveva “essere rideterminato per via del fatto che, come detto, l'importo era giustificato sia dalla continuità della Csc che da un aumento del valore del capitale sociale” mentre “ad oggi vi è stata un'indubbia diminuzione di tale valore” (ibidem, pag. 10). Ha, quindi, concluso per l'accertamento della “insussistenza del credito” ex adverso vantato per “eccessivo squilibrio del sinallagma contrattuale”.
L'opponente ha, infine, invocato la “nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per genericità e mancata indicazione della causale”.
1.3.- Si è costituita in giudizio l'opposta che ha contestato puntualmente le avversarie allegazioni e deduzioni e chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività
1.4.- Il g.i., ritenuta la competenza della sezione specializzata in materia di impresa a conoscere la controversia, vertente su diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali, ex art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, ritenuta inapplicabile la clausola arbitrale in quanto non prevista nell'atto di cessione posto a fondamento della domanda di pagamento, ma nel diverso contratto - estraneo al thema decidendum - sottoscritto tra le parti per disciplinare “un ulteriore corrispettivo
(corrispettivo-plus) per la cessione quote” da valere “al verificarsi di determinati eventi futuri in capo all'attività svolta dal 'centro commerciale , ha concesso la provvisoria esecutività del decreto Pt_2
ingiuntivo e assegnato alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito dello scambio delle relative memorie, respinte in quanto inammissibili le istanze di prova orale e la richiesta di c.t.u. sul valore della quota formulate dall'opponente, fatte precisare le conclusioni, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.- In via pregiudiziale, vanno confermate le determinazioni assunte dal g.i. in punto di potestas iudicandi del tribunale, con esclusione dell'applicazione della clausola arbitrale prevista in altro negozio, estraneo all'oggetto della presente controversia, e di competenza per materia e territorio.
Sotto quest'ultimo profilo giova unicamente richiamarsi il chiarimento offerto dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 20365/2021, a mente della quale, “in tema di competenza delle sezioni specializzate
pagina 4 di 9 in materia di impresa, l'uso della disgiuntiva "o" che precede il riferimento alle controversie relative
"ai diritti inerenti" di cui all'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 168 del 2003 (come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l., n. 27 del 2012), si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa”.
3.- Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta.
3.1.- Le difese dell'opponente - che si riducono alla doglianza di aver acquistato al prezzo di €
300.000,00 un bene (quota del 30% del capitale di Centro Servizi) il cui valore si sarebbe, poi, rivelato fortemente inferiore - sono, in primo luogo, volte a sostenere che la previsione, con separato contratto, di un meccanismo di aumento del prezzo di cessione delle quote all'aumentare del valore del capitale sociale - a seguito del realizzarsi di determinate circostanze specificate nella scrittura aggiuntiva - implicherebbe necessariamente la volontà delle parti, per quanto non formalizzata per iscritto, di prevedere anche una variazione di segno opposto in caso di diminuzione del valore del capitale sociale;
non operare tale adeguamento anche “a favore dell'acquirente” comporterebbe “un inevitabile e significativo squilibrio dei diritti e obblighi pendente in senso esclusivamente negativo in capo all'odierno opponente, unica parte a carico della quale le obbligazioni nascenti dal rapporto diventerebbero eccessivamente onerose” (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 3).
L'attore, ben consapevole dell'assenza della pattuizione in questione, pretende di dedurla da una interpretazione degli accordi secondo “equità” (“nell'ottica di un'equa suddivisione di diritti e obblighi tra le parti contrattuali … non può che interpretarsi il contratto”) e/o dalla necessità di non alterare
“l'equilibrio economico” del negozio, in ragione del fatto che l'esecuzione non sarebbe più possibile alle medesime condizioni di partenza.
La tesi non trova alcun appiglio contrattuale e normativo.
3.1.1.- I testi di entrambe le scritture private datate 26.5.2020 sono chiarissimi nel prevedere, il primo, il trasferimento della quota dalla per effetto del semplice scambio dei consensi Parte_3 Pt_1
(cfr. clausola n. 4: “La proprietà delle partecipazioni cedute si trasferisce alla parte cessionaria da oggi, per ogni conseguente effetto”) dietro pagamento di un corrispettivo fisso di € 300.000,00, il cui versamento viene dilazionato mediante un piano rateale;
il secondo contratto - il cui contenuto obbligatorio, come si è detto, non è attinto dalla presente controversia - disciplina esclusivamente la
(possibile) maggiorazione del prezzo di cessione al (eventuale) verificarsi di talune circostanze future.
pagina 5 di 9 Né in tale scrittura né in altri documenti contrattuali v'è traccia di una speculare previsione di riduzione del prezzo destinata a essere applicata in caso di eventi idonei a determinare una perdita di valore della società.
Chiaro essendo il tenore degli accordi, non v'è spazio per l'interpretazione additiva prospettata dall'opponente che, oltre a non agganciarsi ad alcun dato testuale o comportamento concludente delle parti, nemmeno si giustifica in forza di principi generali, norme inderogabili o in un'ottica di equità, ben potendo l'autonomia contrattuale determinarsi nel senso di prevedere la sola clausola usualmente definita nei contratti di compravendita di partecipazioni azionarie di “earn out” per l'ipotesi dell'aumento di valore senza l'ulteriore clausola c.d. di “reverse earn out” (anche nota come “earn-in”) per l'ipotesi di diminuzione del valore.
3.1.2.- Vi è, inoltre, da osservare che l'interesse a prevedere una componente del prezzo di acquisto differita e collegata all'auspicata crescita dell'azienda o al verificarsi di altro evento futuro e incerto trova, di regola, la sua ratio nell'asimmetria informativa esistente tra parte venditrice e parte acquirente
- che non permette a quest'ultima di avere la stessa capacità previsionale e lo stesso grado di certezza in merito alle prospettive di crescita sperate, ad esempio in caso di investimenti effettuati o eventi prospettici attesi - e negli opposti interessi salvaguardati, quello del venditore, volto alla massimizzazione del profitto, e quello dell'acquirente, volto al contenimento del prezzo con accettazione di una futura maggiorazione solo all'effettivo realizzarsi delle prospettive di crescita auspicate.
Nel caso in esame, la clausola di earn out riflette una asimmetria informativa che non penalizza l'acquirente, già socio e amministratore unico della società e pertanto sicuramente in grado di conoscere la reale consistenza del patrimonio aziendale e il suo andamento prospettico, bensì la cedente, alla quale viene assicurato un compenso aggiuntivo idoneo a rendere le condizioni contrattuali di cessione maggiormente aderenti all'effettivo andamento aziendale nel caso di realizzazione degli eventi descritti nella scrittura privata integrativa.
È, quindi, evidente come non vi sia alcuna necessità di “riequilibrare” il sinallagma contrattuale mediante un'operazione ermeneutica che aggiunga alle pattuizioni esistenti la clausola, non prevista, di adeguamento del prezzo anche in diminuzione.
3.1.3.- In ogni caso, la possibilità che il meccanismo di adeguamento operasse anche in diminuzione del prezzo avrebbe necessariamente richiesto uno specifico accordo delle parti che avrebbe dovuto articolarsi nella previsione di una determinata riduzione in ragione o del mancato raggiungimento di prefissati obiettivi o del verificarsi di determinati fatti futuri e incerti incidenti in maniera negativa sui risultati della società.
pagina 6 di 9 Tale puntuale disciplina non compare nella scrittura prodotta dall'opponente e, a ben guardare, nemmeno nelle sue difese, rimaste del tutto generiche quanto alla misura della riduzione e alla tipologia di eventi al sopraggiungere dei quali le parti avrebbero ex ante collegato tale riduzione.
3.2.- Al fine di ottenere il ripristino dell'“equilibrio economico” del negozio venuto asseritamente ad alterarsi per effetto delle circostanze negative sopraggiunte alla stipula della cessione, l'attore ha, altresì, invocato l'applicazione dell'art. 1467 c.c.
Deve, tuttavia, escludersi che la fattispecie concreta sia sussumibile nell'ipotesi legale contemplata dall'art. 1467 c.c., non potendo il contratto considerarsi a esecuzione continuata o differita.
Come emerge chiaramente dalla clausola n. 4 sopra richiamata, lo scambio di cosa con prezzo è avvenuto per effetto della sola prestazione del consenso, mentre la rateazione accordata al cessionario integra mera modalità di adempimento dilazionato che non posticipa il suddetto effetto reale (arg. ex art. 72, primo comma, L.F.).
Ne consegue che tutte le vicende successive al perfezionamento degli effetti del contratto che abbiano comportato un pur apprezzabile mutamento del valore della cosa non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 1467 c.c.
In aggiunta a quanto sopra, va osservato che il cattivo andamento della società così come il verificarsi di difficoltà finanziarie tali da comportare la presentazione di un'istanza di fallimento da parte di un istituto di credito non integrano, per la vita di una società che fa abitualmente ricorso all'indebitamento, avvenimento “straordinario” e “imprevedibile”, rilevante quale causa di eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.
In via ulteriormente assorbente, vi è da rilevare che l'attore non ha domandato la risoluzione del contratto, sicché il rimedio dell'art. 1467 c.c. appare comunque in concreto impraticabile (v. infra).
3.3.- Giova soggiungersi - benché l'argomento non abbia formato oggetto di esplicita allegazione dell'opponente, risultando comunque suggerito dalla linea difensiva attorea - che nei contratti stipulati in data 26.5.2020 non sono state previste espresse garanzie in ordine alla situazione patrimoniale della società.
Al riguardo, va osservato che, anche accedendo all'orientamento più favorevole all'acquirente
(espresso, tra le altre, da Cass. n. 22790/2019, conforme a Cass. n. 18181/2004, cui si è uniformato anche questo Tribunale con la sentenza n. 5247/2022, orientamento che ha corretto, adeguandolo al principio di buona fede, la tesi più restrittiva assunta, tra le altre, da Cass. n. 16031/20071), in base al 1 Che ha affermato: “la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per pagina 7 di 9 quale, non solo in caso di specifiche garanzie contrattuali, ma anche di affidamento del cessionario giustificato alla stregua del principio di buona fede, “la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi "radicalmente diversi" da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.”, i suddetti principi non gioverebbero all'attore nella fattispecie in oggetto, per due fondamentali ragioni.
3.3.1.- In primo luogo, come si è visto, alla data della cessione il signor era già amministratore Pt_1 unico e socio della Centro Servizi, divenendo per effetto dell'acquisto della quota del 30% della signora titolare di quote pari all'80% del capitale sociale (cfr. doc. 2 fasc. monitorio). CP_1
In seguito alla cessione, l'opposta ha cessato ogni rapporto con la società, mentre l'opponente ha seguitato a gestirla in via esclusiva.
Va, conseguentemente, escluso che, tanto in riferimento a scelte gestorie compiute prima dell'acquisto oggetto di causa (i cui effetti si siano manifestati in seguito), quanto in riferimento alle decisioni adottate dopo tale acquisto, il socio e amministratore unico fosse legittimamente e in buona fede all'oscuro della reale situazione economico-patrimoniale della società sì da non poterne prevedere le difficoltà emerse successivamente al suo acquisto.
Elementi di segno contrario si rinvengono, peraltro, nelle stesse produzioni attoree, da cui risulta - ad esempio - che il cospicuo debito erariale era già maturato prima della cessione (cfr. sub all.
3-02 la lista di cartelle ancora non pagate o pagate parzialmente dalla società, la prima delle quali risalente al
29.2.2012, seguita da numerose cartelle notificate negli anni 2015-2020).
errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza”. Sulla scorta di tale premessa la S.C. ha precisato che “in caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429 n. 2 cod. civ., relativo all'errore essenziale. Pertanto, non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili (bilancio e conto profitti e perdite) per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, anche quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso e nasconda una situazione tale da rendere applicabili le norme in materia di riduzione e perdita del capitale sociale”. pagina 8 di 9 Anche il breve lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della cessione e il mancato pagamento delle prime rate di prezzo da parte del induce a escludere che vi sia stato un mutamento Pt_1
sostanziale, per giunta imprevedibile, della situazione economico-patrimoniale della Centro Servizi.
3.2.2.- Che nella specie potesse operare una forma di tutela del presunto (ma indimostrato) affidamento dell'opponente circa la consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto di cessione presupponeva, in ogni caso, l'utilizzo da parte dell'acquirente di uno dei rimedi atti a provocare una pronuncia costitutiva produttiva di effetti caducatori del contratto - come appunto l'azione di risoluzione per vizi della cosa o quella di annullamento del contratto per errore o, secondo le stesse allegazioni attoree, l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta - ovvero una pronuncia idonea a incidere sulle condizioni contrattuali (mediante riduzione del prezzo) ammissibile nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge - come in caso di garanzia per vizi ex art. 1492 c.c. o di offerta di modifica delle condizioni contrattuali da parte del contraente contro cui sia domandata la risoluzione ex art. 1467 c.c.
Ora, nessuna delle suddette richieste è stata formulata dall'opponente, che, pur ritenendo
(infondatamente) sussistenti i presupposti di cui all'art. 1467 c.c., non ha domandato la risoluzione del contratto, ma si è limitato a chiedere l'accertamento della “inesistenza della pretesa creditoria vantata dalla sig.ra ”, accertamento che, valido ed efficace il contratto così come perfezionato tra CP_1 le parti e pacificamente inadempiuto dall'acquirente, non può, all'evidenza, essere pronunciato.
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla difesa opposta, che espone i valori medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_4
avverso il decreto ingiuntivo n. 5133/2022 emesso dal Tribunale di Brescia in data 15.12.2022, che conferma;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in complessivi €
14.103,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 25 febbraio 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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