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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina VA, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2469/2021 R.G. vertente
fra
c.f. nato a [...], il 23 settembre Parte_1 C.F._1
1957, residente in [...], rappresentato e difeso, dall'avv. Domenico
Laieta;
RICORRENTE
e la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
con sede legale in Potenza (PZ) alla via Santa Maria di Bethlehem n.3, c.f. , P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Zaccagnino,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 20.09.2021 e ritualmente notificato, le parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver prestato la propria opera alle dipendenze della
P.Iva e C.F. , con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Potenza, alla Via Santa Maria di Bethlehem n. 3, con contratto a tempo pieno ed
1 indeterminato, dal 25 gennaio 2008 al 20 dicembre 2019, Inquadrato nel 2° livello del CCNL
Edilizia, con la qualifica di “cond. macch. edili”; di aver, ciononostante, prevalentemente, svolto le funzioni di saldatore e, solo sporadicamente, di aver espletato le mansioni riconducibili alla propria qualifica: carico di macchine edili sui camion e trasporto delle stesse presso i vari cantieri;
di aver svolto negli ultimi cinque anni del rapporto di lavoro, esclusivamente, i compiti di saldatore, presso l'officina ubicata, prima, in Potenza, alla Via
Santa Maria di Bethlehem n. 3, poi, in Tito (PZ) - Zona Ind.le; che sebbene il contratto di lavoro prevedesse un orario di 40 ore settimanali, il sig. ha lavorato, per Parte_1 disposizione datoriale (a tal uopo, le direttive venivano impartite dal sig. CP_1
, legale rappresentante, e dal sig. uno dei soci della
[...] Controparte_3 resistente), dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora (dalle 12:00 alle
13:00) di pausa pranzo. Ergo, le ore di lavoro erano 9 al giorno e 45 settimanali.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato del datore d lavoro adiva il Tribunale e domandava di dichiarare e statuire che il ricorrente, dal 1° gennaio 2015 a dicembre 2019, ha lavorato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, espletando lavoro straordinario per 1 ora al giorno al giorno o per un quantitativo di ore differente che verrà accertato dal
Giudice in corso di causa e, per l'effetto, condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 di € 14.790,00 al lordo, o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a mezzo CTU od anche in via equitativa, il tutto nel rispetto dell'art. 36 Cost., con rivalutazione ed interessi;
- condannare la Società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da attribuirsi al sottoscritto difensore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, la quale adducendo la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU, all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione del fascicolo ad istruttoria già esaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda merita accoglimento.
2 In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione, in quanto sconfessata dalla documentazione in atti.
Il lavoratore ha depositato agli atti: contratto di lavoro, buste paga, CCNL e conteggi.
Ciò posto, nel presente giudizio, la parte ricorrente rivendica il diritto ad ottenere il pagamento di tutte le ore di lavoro straordinario espletato (9 al giorno e 45 settimanali), in luogo del pagamento parziale, pari 40 ore settimanali.
Orbene si ritiene che il dato documentale acquisito, oltre che la prova testimoniale, corroborino la domanda formulata e consentano di ritenere provata la pretesa azionata dai lavoratori.
I testi hanno confermato lo svolgimento delle ore di lavoro straordinario, nonché lo svolgimento di tutte le attività dedotte in ricorso, da qui la legittimità della pretesa.
Provato l'an, in relazione al quantum, si osserva che, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi dell'art 416
c.p.c., anche nell'ipotesi in cui lo stesso contesti, in radice, la sussistenza del credito e tale onere è previsto in funzione della tendenziale celerità del processo del lavoro, che tende a consentire all'attore di conseguire rapidamente una pronuncia riguardo al bene reclamato (cfr. ex plurimis Cass. 18378/2009).
Ed ancora, la Suprema Corte ha sostenuto che la contestazione dei conteggi deve essere effettuata nella memoria difensiva ed assume rilievo solo quando non sia generica ma involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la incongruità o, in radice, la non rispondenza al vero dei conteggi, circostanze che devono in ogni caso essere sostenute da adeguato supporto probatorio (cfr. Cass. n. 85/2003).
Nell'odierna controversia, a fronte delle contestazioni della parte resistente è stata disposta la
C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa . Per_1
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito di un'attenta disamina della documentazione acquisita, ha concluso che: “Al sig. spettano a titolo di Parte_1 retribuzione per lavoro straordinario con inquadramento al secondo livello del CCNL Edilizia, per il periodo 25/01/2008- 20/12/2019, la somma di € 14.251,94 al lordo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali, oltre interessi e rivalutazioni”.
D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla società convenuta che conduca il
Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto in relazione al riconoscimento degli emolumenti domandati
3 Stante quanto sopra, pertanto, in accoglimento del ricorso, va dichiarato che Parte_1
per le prestazioni di lavoro straordinario svolte ha diritto a percepire la retribuzione
[...] di euro 14.251,94, e, per l'effetto, la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 14.251,94 oltre interessi come per legge.
[...]
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda eccezione e deduzione Parte_1 disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda
2. condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 14.251,94 oltre interessi come per legge.
[...]
3. Condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Potenza, 5 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina VA
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