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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1500/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1500/2025 promossa in grado d'appello DA Parte_1
(C.F. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in via Podgora, n. 15, Milano presso lo studio dell'avv. Minniti Gianluca del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti;
QUALE ASSUNTORE DEL CONCORDATO Parte_2
PREVENTIVO Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Podgora, n. 15, Milano P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Minniti Gianluca del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTI CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3 via de' Poeti, n. 8, Bologna, presso lo studio dell'avv. Titi Eros, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti Lobalsamo Nicola e Cadorna Marco. APPELLATA
avente ad oggetto: contratto di transazione sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 14 Per Parte_1
e QUALE
[...] Parte_2
ASSUNTORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento di uno o di entrambi i motivi di impugnazione esposti in narrativa:
− in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, accertato l'inadempimento di
[...] rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito indicato in narrativa, di Controparte_2 cui è titolare e avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in Parte_2 applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il Controparte_2 suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al pagamento in favore di
[...] della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale Parte_2 somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di CP_2
;
[...]
− in subordine, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non sia divenuta titolare del Credito da Parte_2 Pt_3
e che il relativo credito sia tuttora di proprietà di Controparte_3 Parte_1
e in concordato preventivo omologato, accertato l'inadempimento di
[...] CP_2 rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito stesso, avente un valore nominale
[...] di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al Controparte_2 pagamento in favore di e in concordato preventivo omologato Parte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di CP_2
;
[...]
pagina 2 di 14 − in ogni caso, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, condannare al Controparte_2 pagamento dell'imposta di registro che dovesse essere liquidata in relazione all'accordo transattivo del 22.3.2021 o, comunque, a tenere indenne e/o Parte_2 [...] da qualsivoglia esborso derivante dall'uso della suddetta scrittura Parte_1 transattiva e dalla sua registrazione;
− in ogni caso, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
− in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sui capitoli indicati nel paragrafo 4 della prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. depositata nel corso del primo grado di giudizio nell'interesse di e con i testi ivi indicati.” Pt_1 Pt_2
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, A. nel merito, rigettare tutte le domande promosse da e da Parte_1 per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto o comunque Parte_2 del rapporto contrattuale fatto valere e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
B. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte all'art.
4.1 Parte_1 dell'accordo contrattuale concluso con in data 22.3.2021 e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e segg. c.c. delle pattuizioni di cui all'art. 4, e in specie dell'art. 4.3, del medesimo accordo contrattuale, dichiarando pertanto le parti sciolte dai reciproci impegni ivi assunti e in particolare dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento;
C. sempre in via riconvenzionale, per il caso in cui venisse giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei Parte_1 confronti di a titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da CP_4 indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, la nullità dell'art.
4.3 dell'accordo contrattuale concluso fra
[...]
e in data 22.3.2021 per mancanza dell'oggetto Parte_1 Controparte_2 ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., oppure, in via alternativa dichiararne la risoluzione ex art. 1463 c.c. per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista a carico di Parte_1 pagina 3 di 14 in liquidazione o comunque la risoluzione ex art. 1467 c.c. per l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di pagamento prevista a carico di Controparte_2 oppure, sempre in via alternativa, dichiarare l'impossibilità di emettere una sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. a fronte del perimento del bene che dovrebbe essere trasferito;
in ogni caso, e per l'effetto, dichiarare le parti sciolte dai reciproci impegni assunti all'art. 4 dell'accordo contrattuale concluso fra e in Parte_1 Controparte_2 data 22.3.2021 e, in particolare, sciolta dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento. Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1. e quest'ultima in qualità di assuntore del Parte_1 Parte_2
Concordato di hanno convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Milano chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica CP_2 del contratto di transazione stipulato in data 22/03/2021 tra e Parte_1
Segnatamente, le attrici hanno chiesto, in esecuzione della clausola CP_2
n.
4.3 della scrittura privata transattiva, disporsi il trasferimento in capo a
[...] del credito da oneri di dispacciamento vantato da nei CP_2 Parte_1 confronti di con condanna di al pagamento del suo CP_4 CP_2 valore pari a € 580.000,00 in favore di . Le attrici hanno Parte_2 esposto che:
-in data 17/11/2017 e avevano stipulato un contratto Parte_1 CP_2 di fornitura elettrica in forza del quale la prima si impegnava a fornire energia elettrica alla seconda che, dunque, operava quale cliente finale;
-dall'esecuzione di questo contratto, e per quanto qui di interesse, erano sorti rapporti di debito-credito reciproci che le parti avevano regolato con il su detto contratto di transazione;
- in particolare, la scrittura privata si proponeva l'intento di dirimere le questioni insorte relativamente agli oneri di dispacciamento versati da a CP_2 Pt_1 che, a sua volta, li aveva corrisposti a quale soggetto
[...] CP_4 pubblico distributore della reta pubblica, a seguito di una pronuncia della CGUE del 28/11/2018, che aveva dichiarato i soggetti operanti in “sistemi di distribuzione chiusi” non tenuti al pagamento agli oneri da dispacciamento;
pagina 4 di 14 -la clausola n. 3, in particolare, transava con rimessione e compensazione: (i) il
“danno Halo” per effetto dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di pari a € 1.447.600,00; (ii) il “credito , in forza del contratto Pt_1 Pt_1 di fornitura , per importo di € 1.223.732,00; (iii) il “credito da oneri di CP_2 dispacciamento ” di € 580.000,00; CP_2
-la clausola n. 4, inoltre, regolava il “credito da oneri di dispacciamento , Pt_1 ossia il credito che vantava nei confronti di soggetto Parte_1 CP_4 terzo rispetto alla transazione, pari a € 580.000,00 così disponendo: si impegna a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad ottenere l'incasso del Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del termine del piano di Pt_1 CP_4
Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali (le
“Azioni Legali ). CP_2
4.2 Ai fini dell'esperimento delle Azioni Legali che dovessero essere avviate da , le CP_2 Pt_1
Parti convengono che: (i) la scelta dei legali e di eventuali consulenti tecnici spetterà ad CP_2
(ii) ogni importo relativo alle (ivi inclusi i compensi ai legali, le spese legali ed ogni altro costo per l'avvio e la prosecuzione delle) Azioni Legali sarà in via esclusiva a carico di CP_2 CP_2
(iii) terrà indenne da qualsiasi importo che fosse richiesto ad in relazione CP_2 Pt_1 Pt_1 alle Azioni Legali CP_2
4.3 Nel caso in cui non incassi il Credito da , in tutto Pt_1 Parte_4
o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (i) tre mesi prima della data finale del Piano Concordatario, come eventualmente prorogata, o (ii) il 30 settembre 2023, acquisterà immediatamente da , la quale cederà pro soluto, il CP_2 Pt_1
Credito da per l'ammontare ancora non incassato, al suo Parte_4 valore nominale con contestuale pagamento del corrispettivo della cessione tramite bonifico bancario, con spese per la cessione del credito a carico di ; CP_2
-Eviva era stata ammessa al concordato preventivo assunto da Parte_2 che, a seguito del decreto del giudice delegato del 5.12.2022, era divenuta titolare di tutti i crediti di Parte_1
-spirata inutilmente la data del 30/09/2023, non essendo riuscita a Parte_1 recuperare il credito vantato nei confronti di pur avendo CP_4 diligentemente adempiuto all'obbligo indicato dal punto 4.1, aveva invitato
[...]
a procedere all'acquisto secondo gli accordi transattivi, provvedendo al CP_2 pagamento dell'importo di € 580.000,00 in favore della Parte_2 richiesta tuttavia cui la controparte non aveva dato corso.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_2 sotto plurimi profili e ha formulato a propria volta domanda riconvenzionale di pagina 5 di 14 risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.; ovvero in alternativa di accertamento della nullità della clausola 4.3. per mancanza dell'oggetto; di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art 1463 c.c. o per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c.. Per quel che rileva in questa sede ha allegato che:
-l'obbligazione di recupero del credito gravava su che, tuttavia, dal Parte_1 momento della stipulazione del contratto di transazione fino al 20/02/2023, ossia per circa due anni, non aveva svolto alcuna attività;
- la sua inerzia integrava un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. tale da giustificare la risoluzione parziale della transazione limitatamente alla clausola n. 4;
-in ogni caso l'inadempimento di aveva giustificato, ai sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c., il rifiuto della convenuta all'adempimento dell'obbligo di procedere all'acquisto pro-soluto del credito. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3168/2025, pubblicata il 14/04/2025, così ha statuito
<<1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda
riconvenzionale, dichiara risolto l'art. 4 della transazione oggetto di causa;
3) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA>>. Il Tribunale ambrosiano, avvallando la tesi della convenuta, ha evidenziato che la condotta inerte di protrattasi per circa due anni, integrava Parte_1
l'inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. L'unica attività compiuta dall'attrice per recuperare gli oneri di dispacciamento da si era infatti CP_4 concretizzata nella richiesta inoltrata a di nomina di un difensore, il quale CP_2 aveva trasmesso a una diffida ad adempiere in data 19/07/2023, ossia in CP_4 prossimità dello scadere del termine indicato nella clausola punto n.
4.3. Il giudice di prime cure ha poi sottolineato il rapporto di stretto sinallagma e successione temporale tra i punti 4.1 e 4.3 della transazione, sicché in assenza dell'adempimento da parte di delle prescrizioni di cui al punto 4.1., Pt_1 CP_2 non poteva ritenersi tenuta ad acquistare il credito. L' inadempimento di giustificava la parziale risoluzione del contratto Pt_1 limitatamente alla clausola n. 4, in ragione del rapporto di sinallagmaticità esistente tra l'obbligo di acquistare il credito e quello rimasto inadempiuto di di impegnarsi per ottenerne la riscossione. Pt_1 pagina 6 di 14 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto appello Pt_1
e chiedendone l'integrale riforma.
[...] Parte_2
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha concluso per il CP_2 rigetto dell'appello e ha riproposto le difese articolate in primo grado di giudizio. Alla prima udienza del 23/10/2025 il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 27/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. 2.1 Con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui viene affermato l'inadempimento di rispetto al disposto della Parte_1 clausola 4.1 del contratto di transazione. Il Tribunale di Milano, invero con una motivazione alquanto generica, sarebbe incorso in errore qualificando la condotta di in termini di inadempimento, sulla base di un'interpretazione Pt_1 fallace della clausola suddetta incoerente rispetto al contenuto della stessa. Le appellanti sottolineano in particolare che la clausola n. 4 impegna in modo generico nel recupero del credito, senza tuttavia esigere a tal fine la Parte_1 proposizione di un'azione giudiziale, contrariamente a quanto dato per presupposto dal primo giudice. Tale opzione interpretativa troverebbe conferma nel tenore letterale della clausola 4.1 laddove prevede il ricorso da parte di Pt_1 ad azioni giudiziali volte al recupero del credito solo come meramente
“eventuale”. Sotto questo profilo la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, in quanto il tribunale, pur riconoscendo che la proposizione dell'azione legale era meramente facoltativa, contraddicendo quanto ritenuto in premessa, aveva poi ritenuto inadempiente per non avere agito Pt_1 giudizialmente nei confronti di La mancata iniziativa giudiziale non CP_4 poteva invece considerarsi ostativa dell'operatività del punto 4.3 della scrittura privata, di tal che avrebbe dovuto, alla scadenza del 30/09/2023, CP_2 acquistare pro soluto il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_4
[...]
La conclusione assunta nella sentenza di I grado risulterebbe peraltro in contrasto con il tenore della clausola 4.3 che subordina l'acquisto di CP_2
a due sole condizioni: (i) il mancato incasso del credito da parte di Parte_1
<> e (ii) il decorso di entrambi i termini ivi indicati, senza fare menzione all'esperimento infruttuoso di un'azione legale giudiziale.
pagina 7 di 14 Ad ogni buon conto, anche a volere dare seguito alla tesi del necessario promuovimento dell'azione legale giudiziale, per colpa imputabile Parte_1 alla controparte, non avrebbe potuto in concreto esperirla. infatti solo il CP_2
31/03/2023, ossia due anni dopo la stipulazione del contratto di transazione, aveva provveduto a nominare, come di sua competenza in base al punto 4.2, un legale. Il tribunale, dunque, non aveva posto nel corretto risalto l'inerzia e il disinteresse nel recupero del credito mostrato da che, oltre a CP_2 nominare con due anni di ritardo il legale, non aveva mai sollecitato o fornito indicazioni sulle azioni da intraprendere per recuperare il credito. Gli appellanti dunque chiedono che, in riforma della sentenza di I grado venga escluso un inadempimento di e che conseguentemente venga Parte_1 disposta l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. 2.2 Nel secondo motivo si lamenta un vizio di omessa motivazione parte in cui ha ritenuto che il presunto […] inadempimento di fosse “grave” e di Pt_1 importanza tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di risoluzione dell'art. 4 dell'accordo 22.3.2021>> (pag. 15 atto di appello). Nel caso di specie il primo giudice aveva ritenuto l'inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. senza tuttavia valutare una serie di circostanze tutte emblematiche della scarsa importanza dell'asserito inadempimento di Pt_1 ossia: (i) il comportamento di che ha nominato il legale oltre due CP_2 anni dalla stipulazione del contratto di transazione, così di fatto impedendo qualunque azione di recupero del credito da parte di (ii) il Parte_1 disinteresse di rispetto a qualsivoglia azione legale giudiziale o CP_2 stragiudiziale da parte di (iii) le conseguenze inesistenti Parte_1 dell'inadempimento di ben potendo una volta Parte_1 CP_2 acquisito il credito, procedere in totale autonomia al recupero di quanto dovuto da CP_4
Infine, le appellanti sottolineano come la risoluzione della singola clausola n. 4 del contratto di transazione non sarebbe neppure possibile trattandosi di previsione inscindibilmente collegata al resto del contratto. Non poteva operarsi una lettura della clausola 4 in maniera indipendente dalla precedente clausola n. 3, relativa alla remissione di debito e alle compensazioni dei crediti, tanto più considerato che le obbligazioni della clausola 3 si erano perfezionate a seguito del decreto di omologa del piano di concordato. In altri termini, la risoluzione parziale della clausola 4, comprometteva l'equilibrio sinallagmatico del contratto di transazione, determinando un pagina 8 di 14 indebito arricchimento di che si era liberata dall'obbligo di pagare a CP_2
per l'acquisto del credito da oneri di dispacciamento, l'importo di € Pt_1
580.000,00, nonostante avesse acconsentito alla compensazione tra il suo Pt_1 credito da corrispettivo e quello da oneri di dispacciamento di (credito CP_2 quest'ultimo del tutto analogo a quello vantato da nei confronti di Pt_1
. CP_4
3. La decisione 3.1 Il primo motivo è infondato. Il primo giudice così motiva:
<<le iniziative realizzate da parte ricorrente si sono concretizzate nel solo invio di due lettere < i>
a : la richiesta di pagamento del 19/7/2023 e il sollecito del 26/10/2023, entrambe
CP_4 senza risposta. Troppo poco, evidentemente, per ritenere soddisfatto il richiesto onere di diligenza, non solo professionale, ma anche quella ordinaria. Il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede (cfr. art. 1366 e 1375 c.c.), cioè tenendo conto anche dell'interesse della controparte e nella fattispecie tale criterio si manifesta con la massima intensità, perché il meccanismo previsto dalla clausola n. 4 prevedeva, in sostanza, che una volta adempiuta l'obbligazione a carico della ricorrente il rischio dell'inadempimento di traslasse sulla controparte. Per questo l'adempimento di
CP_4 parte attrice deve essere vagliato secondo un elevato livello di diligenza, del tutto disatteso alla luce dei fatti sopra descritti….. Nel caso di specie, l'assoluta sordità di alle richieste
CP_4 avrebbe imposto, nel rispetto del principio di buona fede, l'inizio dell'azione legale, che è una facoltà espressamente prevista nell'accordo di transazione. Non solo ciò non è stato fatto, ma rileva anche il fatto che dopo il report del legale del 26/10/2023 (v. sopra), che attendeva le istruzioni dalla ricorrente, nulla è stato disposto per proseguire nei confronti di , mentre
CP_4 la ricorrente si è rivolta direttamente alla convenuta, chiedendole di acquistare e pagare il credito verso .
CP_4
In questo modo si è cristallizzato l'inadempimento di e il suo tentativo, sulla base Pt_1 di una interpretazione di comodo della transazione, di scaricare il rischio di inadempimento di
sulla convenuta. CP_4
In conclusione, parte ricorrente non ha adempiuto a quanto era tenuta in base alla Pt_1 clausola 4.1 della transazione e quindi, anche se è scaduto il termine del 30/9/2023 senza incasso del credito, non può operare l'obbligo di acquisto di tale credito da parte della convenuta>>.
pagina 9 di 14 La motivazione sopratrascritta è del tutto condivisibile poiché basata su un'interpretazione del punto 4.1. della clausola aderente al dato testuale e alla volontà delle parti, desumibile dalla lettura complessiva della scrittura privata. I contraenti hanno fatto riferimento espressamente, come parametro di misura dell'adempimento di al criterio della diligenza professionale. Come ha Pt_1 colto il primo giudice, la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta la lente dalla quale osservare e conseguentemente soppesare il comportamento dell'appellante. è infatti tenuta ad attivarsi nei Parte_1 confronti di nella sua qualità di creditrice per gli oneri di CP_4 dispacciamento versati, assumendo qualsiasi iniziativa che possa essere proficua al recupero del credito e dunque altresì, nel caso in cui le richieste stragiudiziali siano rimaste senza riscontro, anche agendo in sede giudiziale. Contrariamente a quanto prospetta l'appellante, è pienamente coerente con tale interpretazione il fatto che il ricorso alle azioni legali viene definito al punto 4.1. come meramente “eventuale”. Tale aggettivo sta a significare che, qualora necessario, deve effettuare anche un tentativo di recupero giudiziale del Pt_1 suo credito. In tal caso l'appellante avrebbe potuto dimostrare di essersi diligentemente attivata, senza esito positivo, per ottenere l'incasso del credito da oneri di dispacciamento. Va conseguentemente confermata la correttezza del ragionamento del tribunale laddove si afferma che la scrittura privata pone a carico di un obbligo di assumere tutte le iniziative, anche giudiziali, volte Pt_1 al recupero del credito da oneri di dispacciamento. Solo una volta adempiuta da l'obbligazione di cui al punto 4.1. secondo diligenza qualificata, può Pt_1 CP_2 dirsi tenuta a procedere all'acquisto del credito da oneri di dispacciamento di stabilito al punto 4.3, trattandosi di obbligazioni reciproche tra di esse Pt_1 avvinte da un rapporto di sinallagma, come rileva il primo giudice. È invece documentato e non contestato dalle parti che, per quasi due anni dalla stipulazione del contratto di transazione, nulla abbia fatto per Parte_1 recuperare il credito. In altri termini, non solo non ha esperito alcuna azione giudiziale, ma neppure ha mai sollecitato ad adempiere. CP_4
Né vale ad escludere l'inadempimento di il fatto che , oltre a non Pt_1 CP_2 avere mai invitato ad assumere iniziative nei confronti di avrebbe Pt_1 CP_4 provveduto in ritardo a nominare un difensore, come sostiene l'appellante. La clausola 4 attribuisce infatti esclusivamente a l'iniziativa per recuperare Pt_1 il proprio credito da oneri di dispacciamento, sicché alcun rimprovero può essere mosso a per non avere messo in mora la controparte ovvero per CP_2 pagina 10 di 14 non avere nominato un difensore. Era che da contratto doveva chiedere a Pt_1
la nomina di un difensore, che a tale nomina risulta abbia provveduto in CP_2 data 31.3.2023 a seguito della richiesta inoltrata il 20.2.23, secondo una tempistica che la sentenza qualifica accumulato in precedenza, a causa della evidenziata inerzia>>. Rimane infatti incontestato che non ha giustificato il ritardo con il quale ha assunto Pt_1 un'unica iniziativa nei confronti di mentre del tutto irrilevante, ai fini CP_4 della valutazione della condotta dell'appellante in termini di inadempimento, risulta essere il tempo impiegato da per provvedere alla nomina del CP_2 difensore, tanto più considerato che non può ritenere di avere assolto agli Pt_1 obblighi di cui al punto 4.3., semplicemente sulla base della presa d'atto che i due solleciti di pagamento inviati dal legale a per di più in limine con la CP_4 scadenza del 30.09.2023, non avevano portato all'incasso del credito. 3.2 Il secondo motivo d'appello merita invece accoglimento. Il tribunale giudica fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione in base alle seguenti considerazioni <<la ricorrente è stata inadempiente agli obblighi che le derivavano dall'art. 4 pt_1 della transazione e, segnatamente, 4.1. l'obbligo di acquisto del credito da parte convenuta, previsto 4.3, si pone in un rapporto sinallagma con impegnarsi per ottenere l'incasso credito. pertanto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ragione dell'inadempimento , deve dichiarare la risoluzione clausola n. transazione, conseguente venir meno anche dell'obbligo convenuta>>. Si tratta di argomentazioni non condivise da questa Corte. Occorre partire dalla considerazione che in base a un orientamento consolidato
“la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”. (Cass. Sez. 2, 02/07/2013, n. 16556). Tale principio con riferimento ai contratti di durata, quale può essere definita la transazione in questione, implica che la risoluzione parziale della singola clausola disciplinante solo alcune delle prestazioni previste nel contratto e ancora da eseguirsi presuppone che le obbligazioni previste nella clausola oggetto di risoluzione non siano funzionalmente collegate alle altre obbligazioni contrattuali. pagina 11 di 14 Nel caso di specie, la clausola n. 4 è inscindibilmente collegata al resto del contratto e in particolare alla clausola n.
3. Quest'ultima prevede la compensazione di rispettivi crediti delle parti, crediti che pertanto sono considerati certi, liquidi ed esigibili. In particolare, accetta di Parte_1 estinguere parte del proprio “credito con il “credito da oneri di Pt_1 dispacciamento ” del valore di € 580.000,00. Dunque, la clausola 3 CP_2 riconosce il credito da oneri di dispacciamento , come non contestato CP_2 nell'an e nel quantum. Alla luce di tale compensazione va dunque letta la clausola successiva, laddove prevede che, qualora abbia vanamente tentato Pt_1
l'incasso dell'analogo credito da oneri di dispacciamento vantato nei confronti di avrebbe dovuto farsene carico dietro il pagamento di un importo, CP_4 CP_2 equivalente a quello dell'analogo credito da oneri di dispacciamento in precedenza compensato a suo favore, di € 580.000,00. La cessione in favore di assolve pertanto alla funzione di riequilibrio del CP_2 sinallagma tra le prestazioni, qualora pur essendosi diligentemente Parte_1 attivata, non ottenga il pagamento del credito di € 580.000,00 da parte di CP_4
credito del tutto analogo a quello che invece compensava nei suoi
[...] CP_2 confronti in base alla clausola 3. a seguito della risoluzione parziale si è CP_2 invece liberata da tale obbligazione mentre la compensazione del suo credito da oneri di dispacciamento con il contro credito di si è perfezionata in virtù Pt_1 del decreto di omologa del concordato. Perciò, contrariamente a quanto opinato dall'appellata, la lettura complessiva della transazione denota che la diversità di oggetto e di termini di efficacia delle clausole, lungi dall'essere elementi sintomatici della loro scindibilità, rispondono a una stretta correlazione funzionale tra le clausole 3 e 4. La sentenza deve pertanto essere riformata laddove dichiara risolto l'art. 4 della transazione non essendo ammissibile una risoluzione parziale del contratto, impregiudicata l'eccezione di inadempimento formulata da ex art. 1460 c.c. CP_2
3.3 Le restanti domande riconvenzionali riproposte dall'appellata sono infondate. L'appellata subordina le proprie domande riconvenzionali al giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei confronti di a titolo di rimborso e/o Parte_1 CP_4 restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento>> (pag. 28 comparsa appellata), credito la cui esistenza è indubbia: (i) è intervenuta una sentenza della CGUE che impedisce il pagamento di oneri pagina 12 di 14 di dispacciamento da parte di utenti di un “sistema di distribuzione chiuso”; (ii) le parti hanno dato atto dell'esistenza del credito sia nell'an che nel quantum, tanto che è stato oggetto di un accordo transattivo;
(iii) le parti non hanno mai contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito che pertanto deve considerarsi pacificamente riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Così, non può affermarsi la nullità parziale della sola clausola n.
4.1 per inesistenza dell'oggetto che, anche per tutti i motivi illustrati, è determinato, possibile e lecito. Quanto alle ulteriori domande riconvenzionali di risoluzione parziale della sola clausola 4.1, ai sensi degli artt. 1463 e 1467 c.c., vale quanto rilevato in accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
* Poiché all'esito del processo entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti, le spese processuali di entrambi gradi di giudizio vanno compensate nei limiti di 1/3 con condanna di a rifondere i 2/3 Parte_1 delle spese residue ad spese come liquidate in dispositivo in base al CP_2
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, senza alcun riconoscimento in questo grado per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro per la riforma Parte_1 Parte_2 CP_2 della sentenza del Tribunale di Milano n. 3168/2025, pubblicata il 14/04/2025, in parziale accoglimento, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, in riforma del capo 2 del dispositivo, rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione e altresì ogni altra domanda riconvenzionale formulata da CP_2
2. Conferma il capo 1 del dispositivo;
3. condanna a rifondere in favore di i 2/3, con Parte_1 CP_2 compensazione di 1/3, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano per l'intero in € 15.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; pagina 13 di 14 4. condanna a rifondere in favore di i 2/3, con Parte_1 CP_2 compensazione di 1/3, delle spese di lite di questo grado di giudizio che si liquidano per l'intero in € 10.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 3 dicembre 2025
La Presidente Francesca Vullo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Francesca Vullo Presidente rel. est. Dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera Dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1500/2025 promossa in grado d'appello DA Parte_1
(C.F. , elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in via Podgora, n. 15, Milano presso lo studio dell'avv. Minniti Gianluca del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti;
QUALE ASSUNTORE DEL CONCORDATO Parte_2
PREVENTIVO Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in via Podgora, n. 15, Milano P.IVA_2 presso lo studio dell'avv. Minniti Gianluca del Foro di Milano che la rappresenta e difende come da delega in atti. APPELLANTI CONTRO (C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_3 via de' Poeti, n. 8, Bologna, presso lo studio dell'avv. Titi Eros, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente agli avv.ti Lobalsamo Nicola e Cadorna Marco. APPELLATA
avente ad oggetto: contratto di transazione sulle seguenti conclusioni. pagina 1 di 14 Per Parte_1
e QUALE
[...] Parte_2
ASSUNTORE DEL CONCORDATO PREVENTIVO OMOLOGATO : Controparte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in accoglimento di uno o di entrambi i motivi di impugnazione esposti in narrativa:
− in via principale, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, accertato l'inadempimento di
[...] rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito indicato in narrativa, di Controparte_2 cui è titolare e avente un valore nominale di Euro 580.000,00, in Parte_2 applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il Controparte_2 suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al pagamento in favore di
[...] della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale Parte_2 somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di CP_2
;
[...]
− in subordine, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere che non sia divenuta titolare del Credito da Parte_2 Pt_3
e che il relativo credito sia tuttora di proprietà di Controparte_3 Parte_1
e in concordato preventivo omologato, accertato l'inadempimento di
[...] CP_2 rispetto all'obbligo di acquistare pro soluto il credito stesso, avente un valore nominale
[...] di Euro 580.000,00, in applicazione dell'art. 2932 c.c., trasferire in favore della medesima il suddetto credito, condannando contestualmente la medesima al Controparte_2 pagamento in favore di e in concordato preventivo omologato Parte_1 della somma di Euro 580.000,00, oltre interessi di mora maturati su tale somma dall'11.1.2024 e ulteriori interessi maturandi sino all'effettivo saldo, o la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, assumendo tutti i provvedimenti del caso e ogni statuizione ritenuta opportuna, nonché ponendo ogni costo inerente alla cessione a carico di CP_2
;
[...]
pagina 2 di 14 − in ogni caso, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3168/2025 del Tribunale di Milano, VI Sezione Civile, Dott. Stefani, emessa e pubblicata in data 14.4.2025 all'esito del giudizio recante R.G. 38283/2024, notificata in data 17.4.2025, condannare al Controparte_2 pagamento dell'imposta di registro che dovesse essere liquidata in relazione all'accordo transattivo del 22.3.2021 o, comunque, a tenere indenne e/o Parte_2 [...] da qualsivoglia esborso derivante dall'uso della suddetta scrittura Parte_1 transattiva e dalla sua registrazione;
− in ogni caso, con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
− in via istruttoria, ammettere prova testimoniale sui capitoli indicati nel paragrafo 4 della prima memoria ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. depositata nel corso del primo grado di giudizio nell'interesse di e con i testi ivi indicati.” Pt_1 Pt_2
Per Controparte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale intestato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, A. nel merito, rigettare tutte le domande promosse da e da Parte_1 per difetto di legittimazione attiva e/o titolarità del diritto o comunque Parte_2 del rapporto contrattuale fatto valere e/o comunque perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
B. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, il grave inadempimento di alle obbligazioni assunte all'art.
4.1 Parte_1 dell'accordo contrattuale concluso con in data 22.3.2021 e, per l'effetto, Controparte_2 dichiarare la risoluzione ex artt. 1453 e segg. c.c. delle pattuizioni di cui all'art. 4, e in specie dell'art. 4.3, del medesimo accordo contrattuale, dichiarando pertanto le parti sciolte dai reciproci impegni ivi assunti e in particolare dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento;
C. sempre in via riconvenzionale, per il caso in cui venisse giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei Parte_1 confronti di a titolo di rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da CP_4 indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento, accertare e dichiarare, per le ragioni tutte indicate in narrativa, la nullità dell'art.
4.3 dell'accordo contrattuale concluso fra
[...]
e in data 22.3.2021 per mancanza dell'oggetto Parte_1 Controparte_2 ex artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., oppure, in via alternativa dichiararne la risoluzione ex art. 1463 c.c. per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista a carico di Parte_1 pagina 3 di 14 in liquidazione o comunque la risoluzione ex art. 1467 c.c. per l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di pagamento prevista a carico di Controparte_2 oppure, sempre in via alternativa, dichiarare l'impossibilità di emettere una sentenza di condanna ex art. 2932 c.c. a fronte del perimento del bene che dovrebbe essere trasferito;
in ogni caso, e per l'effetto, dichiarare le parti sciolte dai reciproci impegni assunti all'art. 4 dell'accordo contrattuale concluso fra e in Parte_1 Controparte_2 data 22.3.2021 e, in particolare, sciolta dall'obbligo di acquistare il Controparte_2 credito vantato da nei confronti di a titolo di Parte_1 CP_4 rimborso e/o restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento. Con vittoria di compensi e spese del giudizio incluso il 15% a titolo di rimborso spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto 1. e quest'ultima in qualità di assuntore del Parte_1 Parte_2
Concordato di hanno convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Parte_1
Milano chiedendo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'esecuzione specifica CP_2 del contratto di transazione stipulato in data 22/03/2021 tra e Parte_1
Segnatamente, le attrici hanno chiesto, in esecuzione della clausola CP_2
n.
4.3 della scrittura privata transattiva, disporsi il trasferimento in capo a
[...] del credito da oneri di dispacciamento vantato da nei CP_2 Parte_1 confronti di con condanna di al pagamento del suo CP_4 CP_2 valore pari a € 580.000,00 in favore di . Le attrici hanno Parte_2 esposto che:
-in data 17/11/2017 e avevano stipulato un contratto Parte_1 CP_2 di fornitura elettrica in forza del quale la prima si impegnava a fornire energia elettrica alla seconda che, dunque, operava quale cliente finale;
-dall'esecuzione di questo contratto, e per quanto qui di interesse, erano sorti rapporti di debito-credito reciproci che le parti avevano regolato con il su detto contratto di transazione;
- in particolare, la scrittura privata si proponeva l'intento di dirimere le questioni insorte relativamente agli oneri di dispacciamento versati da a CP_2 Pt_1 che, a sua volta, li aveva corrisposti a quale soggetto
[...] CP_4 pubblico distributore della reta pubblica, a seguito di una pronuncia della CGUE del 28/11/2018, che aveva dichiarato i soggetti operanti in “sistemi di distribuzione chiusi” non tenuti al pagamento agli oneri da dispacciamento;
pagina 4 di 14 -la clausola n. 3, in particolare, transava con rimessione e compensazione: (i) il
“danno Halo” per effetto dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di pari a € 1.447.600,00; (ii) il “credito , in forza del contratto Pt_1 Pt_1 di fornitura , per importo di € 1.223.732,00; (iii) il “credito da oneri di CP_2 dispacciamento ” di € 580.000,00; CP_2
-la clausola n. 4, inoltre, regolava il “credito da oneri di dispacciamento , Pt_1 ossia il credito che vantava nei confronti di soggetto Parte_1 CP_4 terzo rispetto alla transazione, pari a € 580.000,00 così disponendo: si impegna a compiere con la diligenza professionale dovuta le azioni volte ad ottenere l'incasso del Credito da Oneri di Dispacciamento da prima del termine del piano di Pt_1 CP_4
Concordato, ivi compreso il ricorso ad eventuali azioni legali giudiziali e stragiudiziali (le
“Azioni Legali ). CP_2
4.2 Ai fini dell'esperimento delle Azioni Legali che dovessero essere avviate da , le CP_2 Pt_1
Parti convengono che: (i) la scelta dei legali e di eventuali consulenti tecnici spetterà ad CP_2
(ii) ogni importo relativo alle (ivi inclusi i compensi ai legali, le spese legali ed ogni altro costo per l'avvio e la prosecuzione delle) Azioni Legali sarà in via esclusiva a carico di CP_2 CP_2
(iii) terrà indenne da qualsiasi importo che fosse richiesto ad in relazione CP_2 Pt_1 Pt_1 alle Azioni Legali CP_2
4.3 Nel caso in cui non incassi il Credito da , in tutto Pt_1 Parte_4
o in parte, per qualsiasi ragione e/o motivazione, entro l'ultima tra le seguenti date (i) tre mesi prima della data finale del Piano Concordatario, come eventualmente prorogata, o (ii) il 30 settembre 2023, acquisterà immediatamente da , la quale cederà pro soluto, il CP_2 Pt_1
Credito da per l'ammontare ancora non incassato, al suo Parte_4 valore nominale con contestuale pagamento del corrispettivo della cessione tramite bonifico bancario, con spese per la cessione del credito a carico di ; CP_2
-Eviva era stata ammessa al concordato preventivo assunto da Parte_2 che, a seguito del decreto del giudice delegato del 5.12.2022, era divenuta titolare di tutti i crediti di Parte_1
-spirata inutilmente la data del 30/09/2023, non essendo riuscita a Parte_1 recuperare il credito vantato nei confronti di pur avendo CP_4 diligentemente adempiuto all'obbligo indicato dal punto 4.1, aveva invitato
[...]
a procedere all'acquisto secondo gli accordi transattivi, provvedendo al CP_2 pagamento dell'importo di € 580.000,00 in favore della Parte_2 richiesta tuttavia cui la controparte non aveva dato corso.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_2 sotto plurimi profili e ha formulato a propria volta domanda riconvenzionale di pagina 5 di 14 risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c.; ovvero in alternativa di accertamento della nullità della clausola 4.3. per mancanza dell'oggetto; di risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art 1463 c.c. o per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c.. Per quel che rileva in questa sede ha allegato che:
-l'obbligazione di recupero del credito gravava su che, tuttavia, dal Parte_1 momento della stipulazione del contratto di transazione fino al 20/02/2023, ossia per circa due anni, non aveva svolto alcuna attività;
- la sua inerzia integrava un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. tale da giustificare la risoluzione parziale della transazione limitatamente alla clausola n. 4;
-in ogni caso l'inadempimento di aveva giustificato, ai sensi dell'art. 1460 Pt_1
c.c., il rifiuto della convenuta all'adempimento dell'obbligo di procedere all'acquisto pro-soluto del credito. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3168/2025, pubblicata il 14/04/2025, così ha statuito
<<1) rigetta le domande di parte ricorrente;
2) in accoglimento della domanda
riconvenzionale, dichiara risolto l'art. 4 della transazione oggetto di causa;
3) condanna parte ricorrente a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi ed euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA>>. Il Tribunale ambrosiano, avvallando la tesi della convenuta, ha evidenziato che la condotta inerte di protrattasi per circa due anni, integrava Parte_1
l'inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. L'unica attività compiuta dall'attrice per recuperare gli oneri di dispacciamento da si era infatti CP_4 concretizzata nella richiesta inoltrata a di nomina di un difensore, il quale CP_2 aveva trasmesso a una diffida ad adempiere in data 19/07/2023, ossia in CP_4 prossimità dello scadere del termine indicato nella clausola punto n.
4.3. Il giudice di prime cure ha poi sottolineato il rapporto di stretto sinallagma e successione temporale tra i punti 4.1 e 4.3 della transazione, sicché in assenza dell'adempimento da parte di delle prescrizioni di cui al punto 4.1., Pt_1 CP_2 non poteva ritenersi tenuta ad acquistare il credito. L' inadempimento di giustificava la parziale risoluzione del contratto Pt_1 limitatamente alla clausola n. 4, in ragione del rapporto di sinallagmaticità esistente tra l'obbligo di acquistare il credito e quello rimasto inadempiuto di di impegnarsi per ottenerne la riscossione. Pt_1 pagina 6 di 14 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Milano hanno proposto appello Pt_1
e chiedendone l'integrale riforma.
[...] Parte_2
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha concluso per il CP_2 rigetto dell'appello e ha riproposto le difese articolate in primo grado di giudizio. Alla prima udienza del 23/10/2025 il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza collegiale del 27/11/2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 350bis c.p.c. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025. 2.1 Con il primo motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui viene affermato l'inadempimento di rispetto al disposto della Parte_1 clausola 4.1 del contratto di transazione. Il Tribunale di Milano, invero con una motivazione alquanto generica, sarebbe incorso in errore qualificando la condotta di in termini di inadempimento, sulla base di un'interpretazione Pt_1 fallace della clausola suddetta incoerente rispetto al contenuto della stessa. Le appellanti sottolineano in particolare che la clausola n. 4 impegna in modo generico nel recupero del credito, senza tuttavia esigere a tal fine la Parte_1 proposizione di un'azione giudiziale, contrariamente a quanto dato per presupposto dal primo giudice. Tale opzione interpretativa troverebbe conferma nel tenore letterale della clausola 4.1 laddove prevede il ricorso da parte di Pt_1 ad azioni giudiziali volte al recupero del credito solo come meramente
“eventuale”. Sotto questo profilo la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria, in quanto il tribunale, pur riconoscendo che la proposizione dell'azione legale era meramente facoltativa, contraddicendo quanto ritenuto in premessa, aveva poi ritenuto inadempiente per non avere agito Pt_1 giudizialmente nei confronti di La mancata iniziativa giudiziale non CP_4 poteva invece considerarsi ostativa dell'operatività del punto 4.3 della scrittura privata, di tal che avrebbe dovuto, alla scadenza del 30/09/2023, CP_2 acquistare pro soluto il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_4
[...]
La conclusione assunta nella sentenza di I grado risulterebbe peraltro in contrasto con il tenore della clausola 4.3 che subordina l'acquisto di CP_2
a due sole condizioni: (i) il mancato incasso del credito da parte di Parte_1
<
pagina 7 di 14 Ad ogni buon conto, anche a volere dare seguito alla tesi del necessario promuovimento dell'azione legale giudiziale, per colpa imputabile Parte_1 alla controparte, non avrebbe potuto in concreto esperirla. infatti solo il CP_2
31/03/2023, ossia due anni dopo la stipulazione del contratto di transazione, aveva provveduto a nominare, come di sua competenza in base al punto 4.2, un legale. Il tribunale, dunque, non aveva posto nel corretto risalto l'inerzia e il disinteresse nel recupero del credito mostrato da che, oltre a CP_2 nominare con due anni di ritardo il legale, non aveva mai sollecitato o fornito indicazioni sulle azioni da intraprendere per recuperare il credito. Gli appellanti dunque chiedono che, in riforma della sentenza di I grado venga escluso un inadempimento di e che conseguentemente venga Parte_1 disposta l'esecuzione in forma specifica del contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c. 2.2 Nel secondo motivo si lamenta un vizio di omessa motivazione parte in cui ha ritenuto che il presunto […] inadempimento di fosse “grave” e di Pt_1 importanza tale da giustificare l'accoglimento della richiesta di risoluzione dell'art. 4 dell'accordo 22.3.2021>> (pag. 15 atto di appello). Nel caso di specie il primo giudice aveva ritenuto l'inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 c.c. senza tuttavia valutare una serie di circostanze tutte emblematiche della scarsa importanza dell'asserito inadempimento di Pt_1 ossia: (i) il comportamento di che ha nominato il legale oltre due CP_2 anni dalla stipulazione del contratto di transazione, così di fatto impedendo qualunque azione di recupero del credito da parte di (ii) il Parte_1 disinteresse di rispetto a qualsivoglia azione legale giudiziale o CP_2 stragiudiziale da parte di (iii) le conseguenze inesistenti Parte_1 dell'inadempimento di ben potendo una volta Parte_1 CP_2 acquisito il credito, procedere in totale autonomia al recupero di quanto dovuto da CP_4
Infine, le appellanti sottolineano come la risoluzione della singola clausola n. 4 del contratto di transazione non sarebbe neppure possibile trattandosi di previsione inscindibilmente collegata al resto del contratto. Non poteva operarsi una lettura della clausola 4 in maniera indipendente dalla precedente clausola n. 3, relativa alla remissione di debito e alle compensazioni dei crediti, tanto più considerato che le obbligazioni della clausola 3 si erano perfezionate a seguito del decreto di omologa del piano di concordato. In altri termini, la risoluzione parziale della clausola 4, comprometteva l'equilibrio sinallagmatico del contratto di transazione, determinando un pagina 8 di 14 indebito arricchimento di che si era liberata dall'obbligo di pagare a CP_2
per l'acquisto del credito da oneri di dispacciamento, l'importo di € Pt_1
580.000,00, nonostante avesse acconsentito alla compensazione tra il suo Pt_1 credito da corrispettivo e quello da oneri di dispacciamento di (credito CP_2 quest'ultimo del tutto analogo a quello vantato da nei confronti di Pt_1
. CP_4
3. La decisione 3.1 Il primo motivo è infondato. Il primo giudice così motiva:
<<le iniziative realizzate da parte ricorrente si sono concretizzate nel solo invio di due lettere < i>
a : la richiesta di pagamento del 19/7/2023 e il sollecito del 26/10/2023, entrambe
CP_4 senza risposta. Troppo poco, evidentemente, per ritenere soddisfatto il richiesto onere di diligenza, non solo professionale, ma anche quella ordinaria. Il contratto deve essere interpretato ed eseguito secondo buona fede (cfr. art. 1366 e 1375 c.c.), cioè tenendo conto anche dell'interesse della controparte e nella fattispecie tale criterio si manifesta con la massima intensità, perché il meccanismo previsto dalla clausola n. 4 prevedeva, in sostanza, che una volta adempiuta l'obbligazione a carico della ricorrente il rischio dell'inadempimento di traslasse sulla controparte. Per questo l'adempimento di
CP_4 parte attrice deve essere vagliato secondo un elevato livello di diligenza, del tutto disatteso alla luce dei fatti sopra descritti….. Nel caso di specie, l'assoluta sordità di alle richieste
CP_4 avrebbe imposto, nel rispetto del principio di buona fede, l'inizio dell'azione legale, che è una facoltà espressamente prevista nell'accordo di transazione. Non solo ciò non è stato fatto, ma rileva anche il fatto che dopo il report del legale del 26/10/2023 (v. sopra), che attendeva le istruzioni dalla ricorrente, nulla è stato disposto per proseguire nei confronti di , mentre
CP_4 la ricorrente si è rivolta direttamente alla convenuta, chiedendole di acquistare e pagare il credito verso .
CP_4
In questo modo si è cristallizzato l'inadempimento di e il suo tentativo, sulla base Pt_1 di una interpretazione di comodo della transazione, di scaricare il rischio di inadempimento di
sulla convenuta. CP_4
In conclusione, parte ricorrente non ha adempiuto a quanto era tenuta in base alla Pt_1 clausola 4.1 della transazione e quindi, anche se è scaduto il termine del 30/9/2023 senza incasso del credito, non può operare l'obbligo di acquisto di tale credito da parte della convenuta>>.
pagina 9 di 14 La motivazione sopratrascritta è del tutto condivisibile poiché basata su un'interpretazione del punto 4.1. della clausola aderente al dato testuale e alla volontà delle parti, desumibile dalla lettura complessiva della scrittura privata. I contraenti hanno fatto riferimento espressamente, come parametro di misura dell'adempimento di al criterio della diligenza professionale. Come ha Pt_1 colto il primo giudice, la diligenza qualificata di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. rappresenta la lente dalla quale osservare e conseguentemente soppesare il comportamento dell'appellante. è infatti tenuta ad attivarsi nei Parte_1 confronti di nella sua qualità di creditrice per gli oneri di CP_4 dispacciamento versati, assumendo qualsiasi iniziativa che possa essere proficua al recupero del credito e dunque altresì, nel caso in cui le richieste stragiudiziali siano rimaste senza riscontro, anche agendo in sede giudiziale. Contrariamente a quanto prospetta l'appellante, è pienamente coerente con tale interpretazione il fatto che il ricorso alle azioni legali viene definito al punto 4.1. come meramente “eventuale”. Tale aggettivo sta a significare che, qualora necessario, deve effettuare anche un tentativo di recupero giudiziale del Pt_1 suo credito. In tal caso l'appellante avrebbe potuto dimostrare di essersi diligentemente attivata, senza esito positivo, per ottenere l'incasso del credito da oneri di dispacciamento. Va conseguentemente confermata la correttezza del ragionamento del tribunale laddove si afferma che la scrittura privata pone a carico di un obbligo di assumere tutte le iniziative, anche giudiziali, volte Pt_1 al recupero del credito da oneri di dispacciamento. Solo una volta adempiuta da l'obbligazione di cui al punto 4.1. secondo diligenza qualificata, può Pt_1 CP_2 dirsi tenuta a procedere all'acquisto del credito da oneri di dispacciamento di stabilito al punto 4.3, trattandosi di obbligazioni reciproche tra di esse Pt_1 avvinte da un rapporto di sinallagma, come rileva il primo giudice. È invece documentato e non contestato dalle parti che, per quasi due anni dalla stipulazione del contratto di transazione, nulla abbia fatto per Parte_1 recuperare il credito. In altri termini, non solo non ha esperito alcuna azione giudiziale, ma neppure ha mai sollecitato ad adempiere. CP_4
Né vale ad escludere l'inadempimento di il fatto che , oltre a non Pt_1 CP_2 avere mai invitato ad assumere iniziative nei confronti di avrebbe Pt_1 CP_4 provveduto in ritardo a nominare un difensore, come sostiene l'appellante. La clausola 4 attribuisce infatti esclusivamente a l'iniziativa per recuperare Pt_1 il proprio credito da oneri di dispacciamento, sicché alcun rimprovero può essere mosso a per non avere messo in mora la controparte ovvero per CP_2 pagina 10 di 14 non avere nominato un difensore. Era che da contratto doveva chiedere a Pt_1
la nomina di un difensore, che a tale nomina risulta abbia provveduto in CP_2 data 31.3.2023 a seguito della richiesta inoltrata il 20.2.23, secondo una tempistica che la sentenza qualifica accumulato in precedenza, a causa della evidenziata inerzia>>. Rimane infatti incontestato che non ha giustificato il ritardo con il quale ha assunto Pt_1 un'unica iniziativa nei confronti di mentre del tutto irrilevante, ai fini CP_4 della valutazione della condotta dell'appellante in termini di inadempimento, risulta essere il tempo impiegato da per provvedere alla nomina del CP_2 difensore, tanto più considerato che non può ritenere di avere assolto agli Pt_1 obblighi di cui al punto 4.3., semplicemente sulla base della presa d'atto che i due solleciti di pagamento inviati dal legale a per di più in limine con la CP_4 scadenza del 30.09.2023, non avevano portato all'incasso del credito. 3.2 Il secondo motivo d'appello merita invece accoglimento. Il tribunale giudica fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione in base alle seguenti considerazioni <<la ricorrente è stata inadempiente agli obblighi che le derivavano dall'art. 4 pt_1 della transazione e, segnatamente, 4.1. l'obbligo di acquisto del credito da parte convenuta, previsto 4.3, si pone in un rapporto sinallagma con impegnarsi per ottenere l'incasso credito. pertanto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ragione dell'inadempimento , deve dichiarare la risoluzione clausola n. transazione, conseguente venir meno anche dell'obbligo convenuta>>. Si tratta di argomentazioni non condivise da questa Corte. Occorre partire dalla considerazione che in base a un orientamento consolidato
“la risoluzione parziale del contratto, esplicitamente prevista dall'art. 1458 cod. civ. per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, è possibile anche per il contratto ad esecuzione istantanea, quando il relativo oggetto sia rappresentato da più cose aventi propria individualità, quando, cioè, ciascuna di queste, separata dal tutto, mantenga un'autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti”. (Cass. Sez. 2, 02/07/2013, n. 16556). Tale principio con riferimento ai contratti di durata, quale può essere definita la transazione in questione, implica che la risoluzione parziale della singola clausola disciplinante solo alcune delle prestazioni previste nel contratto e ancora da eseguirsi presuppone che le obbligazioni previste nella clausola oggetto di risoluzione non siano funzionalmente collegate alle altre obbligazioni contrattuali. pagina 11 di 14 Nel caso di specie, la clausola n. 4 è inscindibilmente collegata al resto del contratto e in particolare alla clausola n.
3. Quest'ultima prevede la compensazione di rispettivi crediti delle parti, crediti che pertanto sono considerati certi, liquidi ed esigibili. In particolare, accetta di Parte_1 estinguere parte del proprio “credito con il “credito da oneri di Pt_1 dispacciamento ” del valore di € 580.000,00. Dunque, la clausola 3 CP_2 riconosce il credito da oneri di dispacciamento , come non contestato CP_2 nell'an e nel quantum. Alla luce di tale compensazione va dunque letta la clausola successiva, laddove prevede che, qualora abbia vanamente tentato Pt_1
l'incasso dell'analogo credito da oneri di dispacciamento vantato nei confronti di avrebbe dovuto farsene carico dietro il pagamento di un importo, CP_4 CP_2 equivalente a quello dell'analogo credito da oneri di dispacciamento in precedenza compensato a suo favore, di € 580.000,00. La cessione in favore di assolve pertanto alla funzione di riequilibrio del CP_2 sinallagma tra le prestazioni, qualora pur essendosi diligentemente Parte_1 attivata, non ottenga il pagamento del credito di € 580.000,00 da parte di CP_4
credito del tutto analogo a quello che invece compensava nei suoi
[...] CP_2 confronti in base alla clausola 3. a seguito della risoluzione parziale si è CP_2 invece liberata da tale obbligazione mentre la compensazione del suo credito da oneri di dispacciamento con il contro credito di si è perfezionata in virtù Pt_1 del decreto di omologa del concordato. Perciò, contrariamente a quanto opinato dall'appellata, la lettura complessiva della transazione denota che la diversità di oggetto e di termini di efficacia delle clausole, lungi dall'essere elementi sintomatici della loro scindibilità, rispondono a una stretta correlazione funzionale tra le clausole 3 e 4. La sentenza deve pertanto essere riformata laddove dichiara risolto l'art. 4 della transazione non essendo ammissibile una risoluzione parziale del contratto, impregiudicata l'eccezione di inadempimento formulata da ex art. 1460 c.c. CP_2
3.3 Le restanti domande riconvenzionali riproposte dall'appellata sono infondate. L'appellata subordina le proprie domande riconvenzionali al giudicato mancante e/o inesistente, ab origine o per fatti sopravvenuti, il credito vantato da nei confronti di a titolo di rimborso e/o Parte_1 CP_4 restituzione e/o risarcimento del danno da indebita corresponsione degli oneri di dispacciamento>> (pag. 28 comparsa appellata), credito la cui esistenza è indubbia: (i) è intervenuta una sentenza della CGUE che impedisce il pagamento di oneri pagina 12 di 14 di dispacciamento da parte di utenti di un “sistema di distribuzione chiuso”; (ii) le parti hanno dato atto dell'esistenza del credito sia nell'an che nel quantum, tanto che è stato oggetto di un accordo transattivo;
(iii) le parti non hanno mai contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito che pertanto deve considerarsi pacificamente riconosciuto ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Così, non può affermarsi la nullità parziale della sola clausola n.
4.1 per inesistenza dell'oggetto che, anche per tutti i motivi illustrati, è determinato, possibile e lecito. Quanto alle ulteriori domande riconvenzionali di risoluzione parziale della sola clausola 4.1, ai sensi degli artt. 1463 e 1467 c.c., vale quanto rilevato in accoglimento del secondo motivo di impugnazione.
* Poiché all'esito del processo entrambe le parti sono risultate parzialmente soccombenti, le spese processuali di entrambi gradi di giudizio vanno compensate nei limiti di 1/3 con condanna di a rifondere i 2/3 Parte_1 delle spese residue ad spese come liquidate in dispositivo in base al CP_2
D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore di causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dell'attività difensiva espletata, senza alcun riconoscimento in questo grado per la non espletata fase istruttoria e/o di trattazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro per la riforma Parte_1 Parte_2 CP_2 della sentenza del Tribunale di Milano n. 3168/2025, pubblicata il 14/04/2025, in parziale accoglimento, così dispone:
1. In parziale accoglimento dell'impugnazione, in riforma del capo 2 del dispositivo, rigetta la domanda riconvenzionale di risoluzione e altresì ogni altra domanda riconvenzionale formulata da CP_2
2. Conferma il capo 1 del dispositivo;
3. condanna a rifondere in favore di i 2/3, con Parte_1 CP_2 compensazione di 1/3, delle spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano per l'intero in € 15.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; pagina 13 di 14 4. condanna a rifondere in favore di i 2/3, con Parte_1 CP_2 compensazione di 1/3, delle spese di lite di questo grado di giudizio che si liquidano per l'intero in € 10.000,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 3 dicembre 2025
La Presidente Francesca Vullo
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