Art. 42. Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore; b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Nota all' art. 42:
- La direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.372 del 31 dicembre 1985.
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore; b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Nota all' art. 42:
- La direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.372 del 31 dicembre 1985.