Versione
27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
Art. 42. Attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE relativa ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 85/577/CEE avverra' nel rispetto dei seguenti principi:
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore; b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Nota all' art. 42:
- La direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.372 del 31 dicembre 1985.
a) le garanzie previste dalla disciplina dettata dalla direttiva saranno estese ad altre vendite negoziate fuori dei locali commerciali, quali le vendite in area pubblica o aperta al pubblico stipulate mediante sottoscrizione di nota d'ordine; quelle effettuate per televisione o per mezzo di altri strumenti audiovisivi; quelle concluse in base a cataloghi del commerciante, anche se il consumatore ha avuto modo di consultarli senza la presenza d'un rappresentante del commerciante; quelle stipulate durante una visita dell'operatore commerciale, anche se avvenuta su espressa richiesta del consumatore; b) per tutte le controversie civili derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo sara' prevista la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del conusmatore se ubicati nel territorio dello Stato.
Nota all' art. 42:
- La direttiva 85/577 CEE e' stata pubblicata in G.U.C.E.
n. 1.372 del 31 dicembre 1985.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 14/07/2003, n. 10983Provvedimento: […] Ed in questo senso si è comportato il legislatore nazionale che con il d. lgs. n. 50 del 1992, in esecuzione dell'art. 42 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, non solo ha ampliato il campo di applicazione della direttiva a forme contrattuali non previste dalla stessa ma anche fissato la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore per le controversie inerenti all'applicazione del decreto.Leggi di più...
- controversia·
- contratto concluso fuori dei locali commerciali ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 50 del 1992·
- inderogabilità della competenza territoriale del luogo di dimora o domicilio del consumatore·
- sussistenza·
- competenza per territorio·
- competenza civile